FRONTESPIZIO

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2713-B

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 3 marzo 2026 (v. stampato Senato n. 1826)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 22 luglio 2026

presentato dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(SALVINI)

Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista
dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 23 luglio 2026

TESTO
approvato dalla Camera dei deputati

TESTO
modificato dal Senato della Repubblica

Art. 1.
(Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177)

Art. 1.
(Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177)

1. All'articolo 35, comma 1, della legge 25 novembre 2024, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) al primo periodo, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi», le parole: «apportandovi le modifiche necessarie» sono sostituite dalle seguenti: «anche mediante la redazione di un nuovo codice» e le parole: «e introducendo» sono sostituite dalla seguente: «, introducendo»;

a) al primo periodo, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventidue mesi», le parole: «apportandovi le modifiche necessarie» sono sostituite dalle seguenti: «anche mediante la redazione di un nuovo codice» e le parole: «e introducendo» sono sostituite dalla seguente: «, introducendo»;

b) al terzo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;

b) identica;

c) al quarto periodo, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni».

c) identica.

Art. 2.
(Entrata in vigore)

Art. 2.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Identico.

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