XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2713-C
DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 3 marzo 2026 (v. stampato Senato n. 1826)
MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 22 luglio 2026
presentato dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(SALVINI)
Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista
dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 23 luglio 2026
(Relatrice: FRIJIA)
NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione). La IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 4 agosto 2026, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 2713-B.
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2713-B, con riferimento alla modifica effettuata dal Senato, volta a prorogare di ventidue mesi, anziché diciotto mesi, il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 17, in tema di revisione e riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale;
richiamato il parere reso sul medesimo provvedimento nel corso dell'esame in prima lettura da parte della Camera, nella seduta del 13 gennaio 2026;
rilevato che:
sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
il disegno di legge, che si compone di 2 articoli, reca un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;
ritiene, per il rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, di non avere nulla da osservare.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2713-B, recante «Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177», approvato dalla Camera e modificato dal Senato;
rammentato che:
ai sensi del secondo comma dell'articolo 70 del Regolamento della Camera, il Comitato permanente per i pareri – che, nel corso dell'esame in prima lettura, nella seduta del 17 febbraio 2026, espresse un parere favorevole sul provvedimento – è chiamato a esprimere il parere esclusivamente sulle parti del testo modificate dal Senato;
rilevato che:
il disegno di legge in esame si compone di due articoli;
l'articolo 1, comma 1, è volto a prorogare il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177, in materia di revisione del codice della strada, e a specificarne l'oggetto, precisando che la delega potrà essere esercitata anche mediante la redazione di un nuovo codice della strada, non dovendosi quindi necessariamente limitare alla revisione e al riordino del codice vigente (lettera a)); interviene sul termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari sullo schema di ciascun decreto legislativo, disponendone la proroga da sessanta a novanta giorni (lettera b)); dispone la proroga – da centoventi a centocinquanta giorni – del termine di esercizio della delega nel caso in cui il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei quaranta giorni antecedenti la scadenza della delega medesima ovvero successivamente (lettera c));
l'articolo 2 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla relativa pubblicazione;
rispetto al testo approvato dalla Camera in prima lettura, nel corso dell'esame in Senato è stato modificato esclusivamente l'articolo 1, comma 1, lettera a), estendendo ulteriormente – da diciotto a ventidue mesi – il termine per l'esercizio della delega ai fini della redazione del nuovo codice della strada, che viene pertanto differito al 14 ottobre 2026;
ritenuto, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:
la disciplina della circolazione stradale, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 77 del 2013, n. 223 del 2010 e n. 428 del 2004), è riconducibile alla materia «ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
nella parte in cui proroga il termine previsto per l'esercizio di deleghe legislative, il provvedimento interviene su un profilo prettamente ordinamentale, rientrando quindi, anche sotto questo aspetto, nella competenza esclusiva dello Stato,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
NULLA OSTA