FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

ALLEGATO

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2714

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(TAJANI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(SALVINI)

e con il ministro delle imprese e del made in italy
(URSO)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero concernente il trasporto di cabotaggio nell'ambito dei servizi internazionali regolari transfrontalieri con autobus, fatto a Roma il 17 ottobre 2024

Presentato il 21 novembre 2025

Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge, il Governo chiede alle Camere di autorizzare la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero concernente il trasporto di cabotaggio nell'ambito dei servizi internazionali regolari transfrontalieri con autobus, fatto a Roma il 17 ottobre 2024.
L'Accordo in oggetto intende rafforzare la stretta integrazione di un territorio omogeneo per geografia, storia, cultura e lingua, riguardante le regioni frontaliere dell'Italia (individuate nel Piemonte, nella Lombardia e nelle regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige) e della Confederazione svizzera, facilitare la mobilità dei lavoratori transfrontalieri, numerosi nelle suddette regioni, e giovare all'ambiente e alla circolazione stradale del territorio interessato, eliminando duplicati di servizi di trasporto e rendendo economicamente più convenienti quelli transfrontalieri.
Per quanto concerne la mobilità transfrontaliera, con un accordo sul cabotaggio tra l'Italia e la Svizzera si intende superare l'attuale quadro normativo che rende antieconomico e difficoltoso il trasporto collettivo degli oltre 75.000 lavoratori frontalieri lombardi e piemontesi che ogni giorno si recano nel Canton Ticino, con gravi conseguenze sulla viabilità di confine, sull'ambiente e sull'impatto energetico di detta mobilità. Tale situazione richiede interventi decisi per non vanificare gli importanti investimenti (come ad esempio quelli per il rafforzamento della rete Treni regionali Ticino Lombardia-TILO) effettuati negli scorsi anni a favore di una mobilità transfrontaliera sostenibile nella sua globalità, di cui fa parte anche il traffico su gomma, nell'ambito del trasporto pubblico locale e del traffico regionale viaggiatori.
I servizi regolari tra l'Italia e la Svizzera sono erogati in forza dell'Accordo internazionale UE-Svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 e ratificato, in Italia, ai sensi della legge 15 novembre 2000, n. 364.
La Svizzera, nell'ambito del IV gruppo di lavoro costituito in seno al Comitato direttivo italo-svizzero di cui alla Convenzione tra il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni e il Ministero dei trasporti e della navigazione della Repubblica italiana del 2 novembre 1999, ha sollevato l'esigenza che nell'ambito dei trasporti internazionali tra l'Italia e la Svizzera svolti con autobus siano consentiti trasporti di cabotaggio, cioè servizi di trasporto interni all'altro Stato rispetto a quello in cui il vettore ha sede.
L'articolo 20 del citato Accordo del 1999 dispone (§ 1) che, nell'ambito del trasporto di linea transfrontaliero a mezzo autobus, i trasporti interni a un altro Stato non sono consentiti (divieto di cabotaggio), pur facendo salvi gli accordi bilaterali preesistenti, purché non siano discriminatori nei confronti degli operatori degli altri Stati membri dell'UE e non siano distorsivi della concorrenza. A causa dell'assenza di un accordo bilaterale tra la Svizzera e l'Italia al riguardo, non esiste attualmente in questo ambito una regolamentazione e conseguentemente neppure una pratica uniforme.
La Commissione europea, interpretando la disposizione dell'articolo 20 sopra riportato ([...] non sono autorizzati dal presente Accordo) nel senso che i servizi di cabotaggio siano vietati dall'articolo 20 stesso, ha ritenuto necessario che l'Italia fosse autorizzata, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a concludere un accordo bilaterale con la Svizzera per disciplinare i procedimenti di autorizzazione da parte italiana e di concessione da parte svizzera relativamente ai trasporti di cabotaggio svolti nell'ambito di servizi regolari internazionali.
Con la decisione (UE) 2020/854 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, l'Italia è stata, pertanto, autorizzata a negoziare e a concludere un Accordo con la Svizzera che contemplasse operazioni di cabotaggio nell'ambito della fornitura di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due Paesi.
L'Accordo in oggetto è quindi autorizzato a derogare a quanto previsto dall'Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, relativamente alla disciplina dei trasporti di cabotaggio effettuati nel territorio italiano o svizzero, nell'ambito dei servizi regolari internazionali, rispettivamente da un'impresa stabilita nel territorio della Svizzera o dell'Italia, senza che vi sia necessità, in base all'articolo 10 della Costituzione, di ulteriori norme di adattamento. Peraltro, secondo l'ordinamento italiano l'autorizzazione all'esercizio di servizi regolari internazionali transfrontalieri e di servizi di natura locale, coincidenti con quelli di cabotaggio, – entrambi oggetto dell'Accordo in esame – è di competenza delle regioni e delle province autonome.

Contenuto degli articoli dell'Accordo.

L'articolo 1 individua l'oggetto dell'Accordo nella disciplina dei trasporti di cabotaggio soggetti a obblighi di servizio pubblico effettuati nel territorio italiano o svizzero, nell'ambito dei servizi regolari internazionali effettuati con autobus tra i medesimi Paesi. L'Accordo si applica ai trasporti di cabotaggio svolti nell'ambito dei servizi regolari transfrontalieri con autobus che assicurano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un tragitto determinato; i viaggiatori possono essere fatti salire e scendere a fermate prestabilite. Non si applica ai trasporti di cabotaggio effettuati né in forma di servizi regolari specializzati né in forma di servizi occasionali di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
L'articolo 2 individua le condizioni in presenza delle quali sono ammessi i trasporti di cabotaggio svolti nell'ambito di servizi regolari internazionali, senza creare discriminazioni in territorio italiano a danno dei vettori stabiliti negli altri Stati dell'Unione europea.
L'articolo 3 individua l'ambito territoriale di applicazione entro cui sono ammessi i trasporti di cabotaggio.
L'articolo 4 individua le diverse fasi del procedimento amministrativo che si conclude con l'autorizzazione in Italia o la concessione in Svizzera di un trasporto di cabotaggio.
L'articolo 5 rinvia, per gli aspetti non specificatamente disciplinati dall'Accordo, alle norme interne applicabili di ciascuna delle due Parti contraenti.
L'articolo 6 individua per ciascuna delle due Parti contraenti l'Autorità competente per l'attuazione del medesimo Accordo e quella competente per l'autorizzazione, la modifica, la sospensione o la revoca dei servizi di cabotaggio.
L'articolo 7 individua la riunione in Commissione mista, composta dalle Autorità competenti individuate nel medesimo Accordo, quale modalità per assicurare la regolare applicazione dello stesso.
L'articolo 8 reca la clausola di risoluzione amichevole delle controversie tra le Parti aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo in sede di Commissione mista.
L'articolo 9 individua i tempi per l'entrata in vigore dell'Accordo, che resta in vigore a tempo indeterminato, nonché le modalità di modifica e denuncia.
Non si allega al presente disegno di legge la dichiarazione di esclusione dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) perché essa è già stata dichiarata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in sede di programmazione normativa.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero concernente il trasporto di cabotaggio nell'ambito dei servizi internazionali regolari transfrontalieri con autobus, fatto a Roma il 17 ottobre 2024.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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