FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2728

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ILARIA FONTANA, SERGIO COSTA, L'ABBATE

Delega al Governo per l'istituzione di un sistema di deposito cauzionale e restituzione dei contenitori monouso per bevande

Presentata il 3 dicembre 2025

Onorevoli Colleghi! – L'introduzione di un sistema di deposito cauzionale e restituzione dei contenitori monouso per bevande, cosiddetto «sistema DRS» o «Deposit Return System», in Italia nasce dall'esigenza di raggiungere gli obiettivi previsti dal pacchetto di disposizioni dell'Unione europea in materia di economia circolare, e in particolare dalla direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, cosiddetta «direttiva SUP», con lo scopo di massimizzare la circolarità nell'uso dei materiali nonché ridurre la dispersione delle plastiche nell'ambiente e i relativi impatti negativi su clima, salute ed ecosistemi.
La citata direttiva SUP impone agli Stati membri un obiettivo di intercettazione delle bottiglie monouso in plastica per bevande del 90 per cento entro il 2029. L'obiettivo, confermato dal regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, è impossibile da raggiungere mediante il sistema di raccolta differenziata tradizionale, eventualmente integrato dalle attuali raccolte mediante eco-compattatori, tenuto conto che entrambe le modalità di raccolta non prevedono incentivi per la restituzione assimilabili a quello del deposito cauzionale. Secondo le elaborazioni effettuabili sulla base dei dati presenti nella piattaforma digitale «What We Waste», pubblicata dall'organizzazione internazionale senza scopo di lucro Reloop Platform, ogni anno, in Italia, oltre otto miliardi di contenitori per bevande sfuggono al riciclo, uno spreco che potrebbe essere ridotto del 75-80 per cento attraverso l'introduzione di un sistema di deposito cauzionale e restituzione dei contenitori monouso per bevande efficiente.
Il citato sistema DRS è un sistema di raccolta selettiva dei contenitori per bevande monouso in base al quale il consumatore paga una piccola cauzione in aggiunta al prezzo di vendita della bevanda che viene completamente rimborsata al momento della restituzione del contenitore vuoto presso un punto di raccolta.
Un sistema di deposito cauzionale e restituzione dei contenitori monouso per bevande, in particolare per liquidi alimentari fino a tre litri, con l'esclusione di contenitori per latte e derivati, vino e alcolici, è attualmente previsto anche dall'articolo 50 del citato regolamento (UE) 2025/40, che ne dispone l'introduzione obbligatoria negli Stati membri che non raggiungeranno l'obiettivo del 90 per cento di raccolta differenziata entro il 2029.
L'adozione di un sistema di deposito cauzionale e restituzione dei contenitori monouso per bevande ha già dimostrato nei Paesi ove lo stesso è stato introdotto la propria efficacia in relazione al raggiungimento degli obiettivi di legge e la sua capacità di integrarsi efficacemente all'interno degli schemi di responsabilità estesa del produttore esistenti. I benefìci che ne derivano sono inequivocabili e ben documentati: un rapido aumento dei tassi di intercettazione dei rifiuti e di riciclo effettivo; un riciclo di alta qualità grazie all'elevata qualità dei rifiuti raccolti; la drastica riduzione degli abbandoni e il conseguente miglioramento della qualità dell'ambiente urbano e dei luoghi naturali e di interesse turistico; la disponibilità di materiale riciclato affidabile e di provenienza nazionale per la fabbricazione di nuovi contenitori per le bevande; la riduzione dei costi per la pubblica amministrazione e per lo Stato.
Con l'avvio del sistema anche in Austria e in Polonia nel 2025 sono già diciotto i Paesi dell'Unione europea con un sistema DRS attivo e integrato nel sistema di responsabilità estesa del produttore (EPR) per gli imballaggi, e i Paesi diventeranno diciannove nell'aprile 2026 con l'aggiunta del Portogallo. Anche la Spagna, che presenta numerose analogie con l'Italia sia per l'architettura dell'attuale sistema di EPR per gli imballaggi sia per la vocazione turistica, la dimensione demografica e molti altri aspetti culturali, ha adottato ufficialmente un'agenda per l'introduzione del deposito cauzionale e restituzione dei contenitori monouso per bevande. L'attivazione del sistema DRS spagnolo è prevista nel 2026.
La presente proposta di legge, tenuto conto dei risultati raggiunti nei Paesi che hanno introdotto tale sistema e della necessità di prepararsi per tempo al rispetto degli obiettivi stabiliti dalla normativa unionale, reca pertanto una delega al Governo per l'introduzione in Italia di un sistema di deposito cauzionale e restituzione dei contenitori monouso per bevande.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e oggetto)

1. La presente legge, in conformità con gli obiettivi generali della politica dell'Unione europea in materia di rifiuti e con quanto previsto dal regime di responsabilità estesa del produttore ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, reca disposizioni per l'istituzione di un sistema di deposito cauzionale e restituzione dei contenitori monouso per bevande, in attuazione del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024.

Art. 2.
(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti all'istituzione di un sistema nazionale di deposito cauzionale e restituzione dei contenitori monouso per bevande, quali le bottiglie in PET e le lattine, al fine di massimizzarne il riciclo e garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 50 del citato regolamento (UE) 2025/40, nonché dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare la tipologia di bevande per le quali si applica il deposito cauzionale e la restituzione dei contenitori monouso;

b) indicare l'entità minima del deposito cauzionale per ogni tipologia di contenitore monouso per bevande in misura idonea al conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata del pertinente formato di imballaggio;

c) individuare la tipologia degli esercizi commerciali presso i quali prevedere l'obbligo di ritiro dei contenitori usati e di predisposizione di punti di restituzione sia meccanizzati sia manuali, tenuto conto della dimensione e della distanza da altri punti di restituzione;

d) definire la composizione e la governance dell'ente a cui è attribuito il compito di coordinare l'introduzione del sistema di deposito cauzionale e restituzione dei contenitori monouso per bevande nel territorio nazionale e adottare linee guida per assicurarne l'esercizio uniforme;

e) prevedere che i soggetti aderenti alla filiera istituiscono appositi marchi recanti l'importo del deposito cauzionale, da apporre nell'etichetta dei contenitori monouso per bevande in modo ben visibile al fine di incentivarne la restituzione da parte dei consumatori;

f) introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni che favoriscono, anche attraverso campagne di sensibilizzazione, la realizzazione del sistema di deposito cauzionale e restituzione dei contenitori monouso per bevande;

g) prevedere, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e autonomie territoriali, ulteriori forme di coordinamento volte ad assicurare l'effettiva attuazione del sistema di deposito cauzionale e restituzione dei contenitori monouso per bevande, in conformità anche a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I decreti legislativi sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.
4. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede, altresì, a fini di coordinamento, alle modificazioni e alle abrogazioni delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle altre disposizioni vigenti, in contrasto con le norme recate dai decreti legislativi medesimi.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e secondo la procedura previsti dal presente articolo, può adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi, nonché recanti le ulteriori norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale con le altre disposizioni vigenti.
6. Dall'attuazione della delega di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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