DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
Articolo 1
DECRETO-LEGGE
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 14
Articolo 15
Articolo 16
Articolo 17
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2753
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MELONI)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)
Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi
Presentato il 31 dicembre 2025
Onorevoli Deputati! — Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
Articolo 1 – (Proroga di termini in materie di interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri).
L'articolo 1, al comma 1, prevede che l'attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard, sino ad oggi svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, possa proseguire per tutto il 2026, potendo contare sulle specifiche risorse umane e finanziarie originariamente individuate dall'articolo 1, comma 800, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) e da ultimo confermate dall'articolo 16 del decreto-legge n. 202 del 2024.
A tal fine, la disposizione interviene sul comma 1 del citato articolo 16, sostituendo il termine del 31 dicembre 2025 con il termine del 31 dicembre 2026. La semplice proroga del termine consente l'applicazione per un ulteriore anno delle previsioni contenute nel comma 2 dell'articolo 16, circa il contingente di personale già individuato e le risorse già autorizzate per il suo funzionamento dalla menzionata disposizione della legge di bilancio 2023.
La novella è motivata dalla straordinaria necessità e urgenza di salvaguardare la continuità delle attività istruttorie e ricognitive propedeutiche alla determinazione dei LEP che tale personale, già individuato e formato sotto la vigenza della legge di bilancio 2023, sta attualmente svolgendo in forza dell'articolo 16 del decreto-legge n. 202 del 2024.
L'esigenza di proseguire tali attività deriva anche dalla perdurante necessità di raggiungere gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riferimento al completamento della Missione 1 – Componente 1 – Riforma 1.14, concernente la riforma del quadro fiscale subnazionale, che consiste nel completamento del federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009 previa determinazione dei LEP in alcune specifiche materie. In merito, si evidenzia che a seguito della recente decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 25 novembre 2025 (che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia), l'attuazione del federalismo fiscale comporta la preliminare «Entrata in vigore di atti normativi che definiscano i livelli essenziali delle prestazioni per il federalismo fiscale delle regioni a statuto ordinario in almeno due settori di intervento» (sulla base di quanto previsto dalla legge n. 42 del 2009) e deve essere realizzata entro il secondo trimestre 2026. Concorrono alla realizzazione di questi obiettivi del PNRR le disposizioni sulla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni inserite nel disegno di legge di bilancio 2026 e la proroga della delega al Governo per la riforma del sistema tributario e l'attuazione del federalismo fiscale. Si rammenta, infatti, che la delega introdotta dalla legge n. 111 del 2023, che originariamente scadeva il 29 agosto 2025, è stata prorogata fino al 29 agosto 2026 dalla legge n. 120 del 2025 e che in base alla norma di delega (articolo 2, comma 3, della legge n. 111 del 2023) l'amministrazione finanziaria deve coordinarsi con il personale della segreteria tecnica incardinata nel Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie per la cura dell'attività istruttoria con le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali. La proroga della delega fiscale impone dunque l'esigenza di garantire la continuità delle strutture impegnate per la predisposizione dei decreti legislativi attuativi.
Inoltre, la continuità dell'attività istruttoria svolta dal contingente di personale oggetto della proroga si rende necessaria anche per dare seguito all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. Tale disposizione, infatti, prevede che il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri si raccordi con la segreteria tecnica del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie al fine di proporre i livelli essenziali delle prestazioni in favore delle persone con disabilità.
Infine, tale proroga risulta necessaria anche alla luce del disegno di legge di delega al governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (atto Senato n. 1623), assegnato alla Commissione Affari costituzionali del Senato. Il disegno di legge, collegato alla manovra di bilancio, delinea un percorso normativo per la determinazione dei LEP aderente ai princìpi costituzionali e alle prescrizioni della Corte costituzionale (sentenza n. 192 del 2024) e, nel fissare in nove mesi il termine a disposizione del Governo per esercitare la delega, prevede che l'attività istruttoria per la predisposizione degli schemi di decreto legislativo debba essere svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie che, a tal fine, si avvale del contingente di personale e delle risorse già previste dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (oggetto della presente proroga). Il disegno di legge di delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni rende ancor più ineludibile l'esigenza di garantire la continuità dell'attività svolta dal suddetto personale.
La disposizione di cui al comma 2 interviene sull'articolo 33, comma 13-sexies, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, eliminando il termine di cessazione del sub-commissario fissato al 31 dicembre 2024 e introducendo un nuovo comma 13-sexies che, ferma restando la facoltà di nomina di un sub-commissario prevista dal comma precedente, consente la nomina di quest'ultimo fino al 31 dicembre 2027. In considerazione della complessità tecnica e procedurale degli interventi previsti e della necessità di garantire un efficace coordinamento nella loro attuazione, la proposta consente, in particolare, al Commissario straordinario in parola di nominare un sub-commissario e di allineare la durata del suddetto incarico con l'incarico commissariale in corso di rinnovo fino al 31 dicembre 2027. La disposizione conferma l'entità della remunerazione già prevista per l'incarico (euro 80.000 al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) estendendo alle ulteriori annualità 2026 e 2027 la relativa corresponsione annua.
La disposizione di cui al comma 3 proroga, fino al 31 dicembre 2026, i termini previsti dall'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al fine di non vanificare l'attività sinora svolta dal Commissario straordinario e di consentire il completamento della progettazione e della realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa.
In particolare, la presente disposizione prevede di modificare i commi 1 e 2 del citato articolo 42-bis, rispettivamente, come segue:
a) il termine del 31 dicembre 2025, entro il quale deve essere completato il complesso ospedaliero della città di Siracusa, con il termine del 31 dicembre 2026;
b) il termine del 31 dicembre 2025, previsto per la durata dell'incarico di Commissario straordinario, con il termine del 31 dicembre 2026, in coerenza con il termine finale di cui al comma 1.
La disposizione di cui al comma 4 reca la copertura delle spese recate dal comma 3.
La disposizione di cui al comma 5 interviene sul comma 11-bis dell'articolo 33 del citato decreto-legge n. 133 del 2014, al fine di prorogare il termine di durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, previsto in favore del sindaco pro tempore di Napoli, e di adeguare la relativa struttura commissariale alle esigenze operative connesse alla prosecuzione degli interventi.
In particolare, la norma:
a) proroga il termine massimo dell'incarico del Commissario straordinario dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, in considerazione della complessità e della rilevanza strategica degli interventi da realizzare nell'area (primo periodo);
b) incrementa da dieci a quindici il numero massimo di unità di personale che possono essere assegnate alla struttura commissariale, al fine di rafforzarne la capacità amministrativa e tecnica (secondo periodo);
c) aggiorna la previsione relativa alla possibilità di nominare non più di due sub-commissari, estendendola fino al 2026 (ottavo periodo);
d) estende, nel limite di 1.024.126,36 euro, fino al 31 dicembre 2026 la copertura degli oneri connessi alle spese di personale della struttura (tredicesimo periodo).
È altresì previsto che entro il 31 marzo 2026, il Commissario trasmetta alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una relazione sullo stato di attuazione degli interventi con relativo cronoprogramma procedurale e finanziario di realizzazione.
Le disposizioni cui ai commi 6 e 7 hanno lo scopo di consentire alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di regolarizzare le posizioni contributive dei propri dipendenti e collaboratori entro un termine più ampio di quello originariamente previsto.
La mancata proroga infatti determinerebbe, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la prescrizione dei contributi relativi a periodi anteriori al 2021, per decorso del termine quinquennale previsto ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e la conseguente impossibilità di normalizzare integralmente, anche con riferimento alle annualità più risalenti, gli estratti contributivi dei dipendenti.
La proroga, in particolare, si rende necessaria in quanto: i) da un lato, come emerso da incontri informali con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), la problematica riguarda ampia parte della pubblica amministrazione e vi è un numero considerevole di posizioni da regolarizzare; ii) dall'altro lato, la mancanza di archivi informatici per i periodi più risalenti, nonché la complessità e varietà delle posizioni relative a dipendenti e collaboratori delle pubbliche amministrazioni, rendono estremamente difficile la ricognizione di eventuali anomalie contributive, che sovente vengono rilevate nel momento in cui gli interessati, prossimi alla pensione, segnalano la presenza di irregolarità sui propri estratti contributivi.
Si rappresenta che il termine di proroga proposto (31 dicembre 2026 in luogo del 31 dicembre 2025) è da intendersi come termine minimo e che, pertanto, si accoglierebbe positivamente la previsione di un termine di proroga più lungo, eventualmente anche sulla base di proposte pervenute da altre amministrazioni.
Al comma 8 si proroga fino al 31 dicembre 2026 l'orizzonte temporale del monitoraggio della spesa lasciando invariate le modalità già stabilite, conformando quanto più possibile tale attività alla vita tecnica dell'intervento.
In proposito si rappresenta che, limitatamente ai territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, sopravvive la possibilità di continuare a scegliere le modalità alternative di fruizione dei benefìci del superbonus anche dopo il 30 marzo 2024, nei limiti di un apposito stanziamento pari a 400 milioni di euro (articolo 1, comma 1, lettera b), decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, che prevede un limite di spesa di 330 milioni di euro per il sisma del 2016 e 70 milioni per il sisma del 2009).
L'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, nel definire le finalità e le modalità del «monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili», da parte del Commissario straordinario e degli Uffici speciali per la ricostruzione, stabilisce che i beneficiari debbano comunicare al portale portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS) della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento casa Italia, l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto negli anni 2024 e 2025.
Tale orizzonte temporale è risultato inferiore rispetto a quello necessario al monitoraggio della spesa in considerazione del fatto che gli interventi agevolati non completati producono effetti di spesa anche successivamente al 2025. Qualora, almeno per queste ipotesi, non potesse essere concessa la proroga, il monitoraggio non potrebbe essere reso obbligatorio e il Commissario straordinario per il Centro Italia del 2016 e gli Uffici speciali per la ricostruzione del 2009 potrebbero non essere in condizione di verificare che la spesa non superi l'ammontare previsto.
È pertanto necessario che la proroga del termine al 2026 per il monitoraggio della spesa continui a sussistere per i territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016 e dell'Aquila del 2009.
Al comma 9, si prevede la proroga della misura del contributo di autonoma sistemazione di cui all'articolo 9-sexies del decreto-legge 11 giugno 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101: tale misura regola il riconoscimento del contributo per l'autonoma sistemazione in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024 nonché degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.
In particolare, l'attuale disciplina autorizza la spesa di euro 3.453.000 per l'anno 2024 (in relazione ai nuclei familiari danneggiati dall'evento sismico del 20 maggio 2024), di euro 6.906.000 per l'anno 2025 (in relazione ai nuclei familiari danneggiati dell'evento sismico del 20 maggio 2024 nonché dagli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025) e di euro 2.400.000 per l'anno 2026 (in relazione ai soli nuclei familiari danneggiati dagli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025), a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
La disposizione consente la proroga della misura assistenziale anche per l'anno 2026, in relazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, continui ad essere sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024.
Al comma 10, si intende prorogare sino al 31 dicembre 2026 il regime abbreviato per la risoluzione delle controversie circa l'ammissione ai campionati professionistici, in scadenza al 31 dicembre 2025.
Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto «Decreto rilancio», ha dettato disposizioni straordinarie e temporanee dirette a contenere in tempi certi l'eventuale contenzioso in materia di prosecuzione e conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici. Considerando che la tempestività delle comunicazioni circa l'ammissione ai campionati professionistici adottati dalle federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP) ricopre un ruolo fondamentale per la preparazione fisica degli atleti e la partecipazione degli stessi alle competizioni, con l'articolo 5-quaterdecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, come modificato dall'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, si è prorogato fino al 31 dicembre 2025 la possibilità che le predette controversie fossero trattate attraverso un procedimento abbreviato.
Il comma 11 interviene sull'articolo 9, comma 7, del decreto-legge n. 39 del 2024, abrogando il riferimento al termine dell'anno giubilare 2025, presente nell'incipit, così chiarendo che si tratta di disposizione a regime e non di carattere temporaneo e transitorio.
Con la disposizione di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, il legislatore ha infatti inteso apportare un chiarimento alla generale norma di cui all'articolo 1, comma 240, della legge n. 213 del 2023, stabilendo che, ai fini del contributo dovuto per l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi devono ritenersi assimilati agli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio. La misura in questione fu introdotta con decreto-legge, stante l'eccezionale necessità e urgenza correlata all'imminente avvio delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica, e di tale occasionalità fu dato atto nel testo normativo. Senonché, si è posto da parte degli operatori il dubbio se tale occasionalità delimitasse la norma in questione in termini di temporaneità degli effetti, contro le originarie intenzioni del legislatore. Da qui la necessità di chiarire che l'assimilazione in questione assume carattere sistematico e non meramente temporaneo e tale necessità può essere soddisfatta espungendo dal testo normativo il riferimento all'anno giubilare che ha causato l'incertezza interpretativa.
Il comma 12 interviene sull'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e sull'articolo 11-ter, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, prorogando dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 l'incarico del Commissario straordinario e del sub-Commissario (comma 13) per il risanamento delle baraccopoli di Messina e prevedendo che, entro il 31 marzo 2026, il Commissario trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una relazione sullo stato di attuazione degli interventi con relativo cronoprogramma procedurale e finanziario di realizzazione ai fini della verifica degli impatti sui saldi di finanza pubblica, pena la revoca automatica delle risorse di provenienza statale che devono essere versate all'entrata del bilancio da parte del Commissario e restano acquisite all'erario.
La disposizione ripropone, infine (comma 14), per la copertura degli oneri relativi alle spese di personale e di funzionamento della struttura commissariale e degli oneri per il compenso per il sub-Commissario, le medesime modalità già utilizzate in occasione della proroga di cui all'articolo 12, comma 6-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215.
Dette proroghe si rendono necessarie per garantire la continuità amministrativa e operativa delle numerose attività già avviate ed in fase di avvio; completare il processo di ricollocamento abitativo delle famiglie ancora residenti in contesti degradati e insicuri; attuare i programmi di housing sociale e rigenerazione urbana; prevenire il rischio di interruzione degli interventi e dispersione delle risorse pubbliche già stanziate.
Al comma 15 si prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2026, degli incarichi e dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 935 del 14 ottobre 2022, e successive modificazioni ed integrazioni, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, al fine di assicurare il supporto:
a) ai procedimenti amministrativi di gestione dell'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della regione Marche, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 2024;
b) ai procedimenti di rientro in ordinario ai sensi dell'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al 2 gennaio 2018, n. 1, conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e successive modifiche ed estensioni.
Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in esame, si provvede a carico delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 9, comma 2 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, che è prorogata fino al 31 dicembre 2026.
Il comma 16 regola il rientro in ordinario, conseguente alla cessazione, alla data del 31 dicembre 2025, dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse – Gorizia, dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2008 e prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 2025 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2025.
La disposizione, in particolare, consente di applicare a tale speciale stato di emergenza la disciplina generale prevista per il rientro in ordinario in relazione agli stati di emergenza regolati dall'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
La disposizione, assumendo natura ordinamentale – in quanto funzionale ad individuare la disciplina procedimentale applicabile per il rientro in ordinario – non è idonea a determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
I commi 17 e 18 estendono, fino al 31 dicembre 2026, l'operatività della Struttura costituita presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, tenuto conto del permanere della situazione di criticità presente nell'area dei Campi Flegrei. La necessità di tale estensione discende dall'esigenza di portare a conclusione le misure del piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico. Il comma 17, in particolare, assegna alla Struttura, per omogeneità di materia, anche il supporto agli enti locali, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nel monitoraggio degli interventi di riduzione della vulnerabilità del patrimonio edilizio privato di cui all'articolo 1, comma 694, della legge 31 dicembre 2024, n. 207.
Il comma 19 prevede la copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La disposizione proroga i contratti e gli incarichi conferiti al personale che compone la struttura di supporto, così come, in relazione al personale in comando, distacco o altro istituto, la disposizione prevede la proroga legale dei relativi atti di comando e di distacco, al fine di evitare soluzioni di continuità discendenti dalla necessità di formalizzare le relative proroghe in via amministrativa.
Articolo 2 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
La disposizione di cui al comma 1, al fine di consentire il completamento del processo di riorganizzazione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'interno già in corso ed esclusivamente a tal fine, per esigenze di semplificazione e di accelerazione, proroga – dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026 – il termine entro il quale è possibile attuare la procedura semplificata di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, prevista dall'articolo 15-sexies, comma 3, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145.
Il comma 2 proroga l'efficacia per un anno (ossia, fino al 31 dicembre 2026) della norma che dispone, con riguardo al personale di qualifica dirigenziale (Area funzioni centrali) e non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il divieto di comando, distacco ovvero di assegnazione presso altre pubbliche amministrazioni, con la sola eccezione per i comandi, i distacchi e le assegnazioni in corso, nonché per quelli disposti presso gli organi costituzionali.
La norma in parola e la proroga sono volte ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane per il rafforzamento della capacità amministrativa ministeriale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del PNRR e rispondono all'esigenza, particolarmente avvertita dall'amministrazione civile, di poter disporre – sino alla formale conclusione delle attività affidate al Ministero dell'interno in attuazione del (o, comunque, connesse al PNRR) – di tutte le risorse umane disponibili, così da poter rispettare i termini a suo tempo normativamente fissati e concordati con l'Unione europea.
Attesa la suesposta finalità, non sono prevedibili, al momento, ulteriori proroghe del termine in questione.
Al comma 3, si modifica l'articolo 10 del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146.
In particolare, l'articolo 5-bis del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, ha previsto, al comma 2, la possibilità per i competenti uffici del Ministero dell'interno di avvalersi, per la gestione del punto di crisi di Lampedusa, della Croce Rossa italiana, fino al termine inizialmente individuato alla data del 31 dicembre 2025, prorogato alla data del 31 dicembre 2027 ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2025, n. 179.
Tale scelta normativa risiede nella considerazione della delicatezza delle attività di assistenza, primo soccorso e accoglienza svolte nel punto di crisi (cosiddetto hotspot) di Lampedusa, interessato, soprattutto durante la stagione estiva, da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti, che rendono sovente difficoltoso lo svolgimento delle suddette attività.
La scelta normativa di avvalersi, ai suddetti fini, della Croce Rossa italiana risiede nella notoria specializzazione del personale di tale associazione che peraltro, nello svolgimento delle attività disimpegnate nell'hotspot di Lampedusa, ha evidenziato risultati apprezzabili, ottimizzando le attività gestorie del centro e le attività svolte a beneficio delle persone ivi ospitate.
Tenuto conto di quanto precede, la disposizione in commento consente, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, di proseguire nell'impiego del personale già presente stabilmente nell'hotspot di Lampedusa, fino al 31 dicembre 2026, in tal modo beneficiando delle esperienze già da esso maturate nel periodo di impiego in tale centro, ovviando altresì alle difficoltà di reperire altro personale disponibile alla permanenza stabile in tale sede.
Il comma 4 è finalizzato a conseguire il potenziamento della rete delle strutture destinate all'accoglienza e al trattenimento dei cittadini stranieri e prevede la proroga del termine di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50 (cosiddetto «decreto Cutro»), che mira ad un ulteriore rafforzamento delle attività dirette al potenziamento della rete di accoglienza, costituite dai cosiddetti hotspot e dai centri governativi di accoglienza di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Per effetto della disposizione in commento viene pertanto estesa – fino al 31 dicembre 2026 – la possibilità di far ricorso alle ampie facoltà di deroga, già previste per i centri di permanenza per i rimpatri (CPR) dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 (cosiddetto «decreto Minniti»), anche per la realizzazione delle strutture individuate dall'articolo 5-bis del decreto Cutro. Ciò nell'ottica di una semplificazione ed efficientamento delle relative procedure.
Il comma 5 proroga la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019
L'intervento normativo si rende necessario per utilizzare nel 2026 tutte le facoltà autorizzate per l'assunzione di personale nella qualifica di vigile del fuoco.
Nel 2025 si è esaurita la graduatoria del concorso pubblico a 300 posti, pubblicata il 19 maggio 2023, e 850 candidati saranno assunti entro il 2025 tramite lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 350 posti, pubblicata il 14 luglio 2025, ove risultano collocati in posizione utile, complessivamente, 2.739 unità.
Nel 2026 detta graduatoria non sarà sufficiente per l'assunzione programmata di 2.000 unità, considerate le eventuali rinunce ed esclusioni dei candidati.
Nelle more di un nuovo concorso pubblico da bandire, la cui autorizzazione è stata richiesta al Dipartimento della funzione pubblica in data 30 luglio 2025, tenuto conto dei tempi di espletamento della procedura selettiva particolarmente lunghi, si rende, pertanto, necessario prorogare di un ulteriore anno la graduatoria della procedura speciale di reclutamento a domanda del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicata il 19 giugno 2019, il cui bacino rimasto è di circa 1.000 candidati, fondamentale per garantire il funzionamento della macchina del soccorso pubblico.
Si evidenzia che l'articolo 6 del decreto legislativo n. 139 del 2006 prevede che il personale volontario può essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di impiego con l'amministrazione, nel limite del 30 per cento dei posti disponibili, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Il comma 6 incide sull'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 al fine di prorogare, per le Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza e Corpo di polizia penitenziaria) al 31 dicembre 2026 il termine (del 31 dicembre 2025) per l'esercizio delle facoltà assunzionali.
La disciplina transitoria introdotta dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 – che ha modificato l'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – ha previsto che le facoltà assunzionali pregresse all'anno 2025, che giungono a scadenza entro la data del 31 dicembre 2024, devono essere esercitate entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
In particolare, per la Polizia di Stato la norma risponde all'esigenza di prorogare al 31 dicembre 2026 il termine per procedere alle assunzioni a tempo indeterminato di personale appartenente ai relativi ruoli, correlate alle cessazioni dal servizio intervenute negli anni 2018, 2019, 2021, 2022 e 2023 e alle assunzioni straordinarie autorizzate nell'anno 2023.
La scadenza dei termini di efficacia della disposizione in oggetto, in assenza di proroga, creerebbe il gravoso problema di impedire alla Polizia di Stato l'effettuazione delle assunzioni ordinarie (da turn-over) e straordinarie (extra turn-over) autorizzate negli anni 2019, 2020, 2022, 2023 e 2024 – in relazione, come detto, alle cessazioni intervenute nell'anno rispettivamente precedente – e non ancora realizzate, che ammontano a 1.657 unità (di cui 1.649 assunzioni ordinarie autorizzate nelle predette annualità e 8 assunzioni straordinarie autorizzate per il 2023 per effetto dell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44).
In tal modo, si consente di salvaguardare le assunzioni del personale già autorizzate e che non è ancora stato possibile realizzare, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche.
Per l'Arma dei carabinieri, l'intervento risulta indispensabile in quanto il numero di candidati idonei da avviare al 1° ciclo del 145° corso allievi carabinieri, il cui inizio è previsto entro il 31 dicembre 2025, è risultato inferiore al numero dei posti messi a concorso (720 candidati idonei) e, pertanto, non sufficiente a esercitare le assunzioni rinviate dagli anni precedenti (828, di cui 395 relative all'anno 2023 e 433 all'anno 2024), con conseguente perdita di almeno 108 assunzioni, suscettibili di aumento in caso di mancate presentazioni.
Per tali ragioni, in considerazione della sopraggiunta impossibilità di esercitare tutte le facoltà assunzionali rinviate dagli anni 2023 e 2024 entro il termine previsto, per circostanze non imputabili al predetto Corpo, la misura in parola risulta assolutamente necessaria anche in considerazione della significativa carenza organica dell'Arma dei carabinieri, che impatta fortemente sull'operatività (-11.466 unità su 120.996, pari al -9,47 per cento).
Analoghe considerazioni possono essere effettuate in relazione al Corpo della Guardia di finanza che, a legislazione vigente, risulta non poter fruire dell'assunzione di 65 unità, già autorizzate con appositi provvedimenti nel 2023 e 2024. Ciò, per effetto, tra l'altro, della mancanza di candidati idonei del concorso per le cosiddette «vittime del dovere» e dei ritiri oltre il periodo minimo in cui è consentito il ripianamento.
In ragione di quanto rappresentato, la mancata assunzione delle predette unità, unitamente alla carenza organica del corpo (6.019 unità) è destinata a riverberare i propri effetti negativi in relazione allo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria assegnati al Corpo della guardia di finanza, con particolare riguardo ai servizi di controllo economico del territorio nell'ambito della permanente attività di contrasto ai traffici illeciti e ai pertinenti dispositivi posti a prevenzione delle infiltrazioni della criminalità e delle frodi.
Anche per il Corpo di polizia penitenziaria la presente modifica è indispensabile, in quanto il numero di candidati idonei avviati al 184° e 185° corso di formazione per allievi agenti è risultato inferiore al numero dei posti messi a concorso (1.328 candidati idonei su 1.713 posti banditi per il 184° corso e 2.177 candidati idonei su 2.568 posti banditi per il 185° corso). La mancata assunzione delle predette unità, per causa non imputabile all'amministrazione, unitamente alla carenza organica del Corpo (-5.410 unità, pari al 12,63 per cento dell'organico previsto) rifletterà necessariamente i suoi effetti negativi sull'ordine e la sicurezza degli istituti penitenziari.
Articolo 3 (Proroga di termini in materia di personale del comparto sicurezza).
I commi 1 e 2 riguardano le modalità procedurali di accertamento della rappresentatività delle federazioni sindacali, per la misurazione della consistenza associativa delle organizzazioni sindacali federate, sia ai fini dell'accertamento della rappresentatività per il triennio 2025–2027 che per l'applicazione dei permessi sindacali e degli istituti contrattuali, e si rendono necessari per assicurare il tempestivo avvio delle attività negoziali del Comparto sicurezza e difesa. In particolare, il primo comma prevede che per la misurazione della consistenza associativa delle organizzazioni sindacali federate, sia ai fini dell'accertamento della rappresentatività per il triennio 2024–2027 che per l'applicazione dei permessi sindacali e degli istituti contrattuali, è prorogato il sistema di rilevamento già applicato dall'articolo 35-bis, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 per l'anno 2023.
Tale intervento si rende necessario in quanto la procedura informatizzata (attraverso NoiPA) di gestione delle deleghe sindacali (sia con riguardo alle deleghe sindacali di base che di quelle di eventuale adesione alle federazioni) non è ancora pienamente operativa.
Pertanto, fino all'attivazione delle procedure informatiche di gestione dei codici di cui all'articolo 35, comma 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, per la misurazione della consistenza associativa delle federazioni sindacali della Polizia di Stato, sia ai fini dell'accertamento della rappresentatività per il triennio 2025-2027 che per l'applicazione dei permessi sindacali di cui all'articolo 32, è prorogato il sistema di rilevazione già applicato dall'articolo 35-bis, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica del 24 marzo 2025, n. 53 per l'anno 2023. Sulla base di tale previsione, la certificazione è effettuata sommando le deleghe conferite a ciascuna delle organizzazioni sindacali federate che hanno adempiuto a quanto previsto dall'art. 35, comma 8, nella versione determinata dal richiamato decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 2022, n. 57, ossia sommando le deleghe conferite a ciascuna delle organizzazioni sindacali che, attraverso una procedura semplificata, hanno a suo tempo confermato, entro il termine stabilito (30 luglio 2022), la volontà di permanere nell'aggregazione associativa di cui erano già componenti, imputando le proprie deleghe – in via eccezionale con atto di vertice della dirigenza – al codice identificativo dell'aggregazione medesima.
Il secondo comma si rende necessario per garantire il coordinamento sistemico tra la fase transitoria e la disciplina a regime che rende necessario prevedere che la stessa modalità di calcolo sia replicata per la rilevazione della consistenza associativa sindacale delle federazioni al 31 dicembre 2024 per il triennio 2025-2027.
Articolo 4 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze).
Con riferimento ai commi da 1 a 5, si premette quanto segue: considerando che è in fase di avanzata realizzazione la procedura di adozione di decreti correttivi e integrativi dei decreti di attuazione della riforma fiscale, si ritiene necessario che l'emanazione dei testi unici, prevista dall'articolo 21 della legge delega n. 111 del 2023, tenga conto anche delle nuove disposizioni in fase di approvazione per effetto dei decreti legislativi in corso di adozione, onde assicurare l'organicità e la completezza del quadro normativo dei diversi settori di intervento. Le medesime esigenze di organicità e completezza rendono necessario prorogare la decorrenza di applicazione dei testi unici in vigore, in ragione della stretta connessione delle disposizioni raccolte nei predetti testi unici con quelle che saranno raccolte nei testi unici ancora da approvare, ai fini dell'efficace sistematizzazione, per ambito, della legislazione tributaria.
In particolare, i commi 1, 2, 3, 4 e 5 prorogano al 1° gennaio 2027 la decorrenza di applicazione rispettivamente: del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (comma 1); del testo unico dei tributi erariali minori (comma 2); del testo unico della giustizia tributaria (comma 3); del testo unico in materia di versamenti e di riscossione (comma 4); del testo unico in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti (comma 5).
La disposizione di cui al comma 6 proroga al 31 dicembre 2026 il termine di cui al comma 1 dell'articolo 16-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che, nel testo in vigore, trova applicazione con riferimento ai contratti di locazione passiva stipulati fino al 31 dicembre 2025, dalle amministrazioni pubbliche centrali, individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza.
In particolare, il citato articolo 16-sexies prevede che alle predette amministrazioni non si applicano le riduzioni del canone di mercato (15 per cento e 30 per cento) previste dall'articolo 3, commi 4, 6 e 10, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, in presenza di una delle condizioni di risparmio o efficientamento ivi puntualmente individuate.
Al riguardo occorre considerare che l'applicazione della riduzione del 15 per cento o del 30 per cento (ex articolo 3, commi 4, 6 e 10, del decreto-legge n. 95 del 2012) del canone di locazione passiva congruito dall'Agenzia del demanio ha generato, fino ad ora, notevoli problematiche nelle regolarizzazioni degli utilizzi in essere da parte delle amministrazioni pubbliche a causa del rifiuto delle Proprietà degli immobili (incluse le società in mano pubblica, tra cui INVIMIT e Cassa depositi e prestiti) di accettare rendimenti più bassi di quelli ordinari di mercato.
In tale contesto, la disciplina di cui all'articolo 16-sexies ha rappresentato e rappresenta uno strumento essenziale per assicurare l'individuazione di soluzioni logistiche economicamente più vantaggiose per le pubbliche amministrazioni e, quindi, per l'erario, in ragione del fatto che il ridetto articolo, oltre a garantire le efficienze e il risparmio economico connessi alle condizioni applicative ivi previste, rende effettiva la possibilità per lo Stato di ricorrere al mercato delle locazioni immobiliari, in quanto consente di formulare offerte di canoni di locazione che non si pongono fuori mercato, come sovente succede nel caso di applicazione delle riduzioni del 15 per cento ovvero del 30 per cento del canone stabilito dal mercato.
Difatti, l'applicazione delle previsioni di cui al citato articolo 16-sexies ha consentito la definizione di importanti operazioni di razionalizzazione che hanno determinato risparmi di spesa in termini di minori canoni a carico delle pubbliche amministrazioni, riduzione dei costi energetici e contenimento delle superfici in uso alle medesime amministrazioni; operazioni che non sarebbero state possibili in assenza delle previsioni di cui al predetto articolo.
A titolo esemplificativo, il meccanismo previsto dal citato articolo 16-sexies ha assicurato il buon esito di operazioni che si sono concluse con il rilascio, da parte di pubbliche amministrazioni, di immobili appartenenti ai fondi immobiliari (FIP e FP1), a fronte dell'individuazione di soluzioni logistiche alternative che hanno generato un notevole risparmio per lo Stato consentendo, altresì, la definizione di contenziosi in essere con i precedenti locatori. È sufficiente citare, a titolo d'esempio, l'operazione del Ministero dell'università e della ricerca in relazione all'immobile sito in Roma, via Carcani, effettuata con Cassa depositi e prestiti. L'applicazione dell'articolo 16-sexies è cruciale anche con riferimento alla critica situazione in cui verte la logistica dell'Agenzia delle entrate (nonché della Ragioneria territoriale dello Stato e del Ministero delle imprese e del made in Italy) nel territorio di Milano, che necessità di concludere contratti di locazione transitori con operatori di mercato, al fine di rilasciare, entro giugno 2027, l'attuale immobile degli uffici finanziari di via Moscova, di proprietà di un fondo immobiliare, avente causa del FIP, e rispetto al quale sussiste un grave contenzioso con la proprietà, sia per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di sfratto sia per la misura dell'indennità di occupazione.
L'estensione al 31 dicembre 2026 del termine di cui alla disposizione in parola è, pertanto, fondamentale non solo per la prosecuzione delle interlocuzioni in corso da parte dell'Agenzia del demanio con le società che gestiscono i fondi FIP e FP1, nonché con i loro aventi causa, ma anche nei confronti di altri operatori di mercato, per la fattiva stipula dei nuovi contratti di locazione e, quindi, per la regolarizzazione degli utilizzi in essere da parte delle amministrazioni occupanti gli immobili stessi per i quali il precedente contratto risulta scaduto. Infatti, la possibilità di ricorrere effettivamente sul mercato delle locazioni immobiliari attraverso offerte di canoni che, previo esperimento di procedure competitive, siano in linea con lo stesso, consente alle amministrazioni pubbliche di trovare valide alternative logistiche, onde evitare procedure di sfratto ovvero penali contrattuali dovute alle occupazioni senza titolo.
In conclusione, considerate le positive ricadute della norma in questione, in termini di regolarizzazioni contrattuali e di efficientamento del patrimonio immobiliare in uso alle pubbliche amministrazioni, si ritiene indispensabile prorogare al 31 dicembre 2026 il termine ivi previsto, per portare a conclusione importanti operazioni in corso per la stipula di nuovi contratti di locazione passiva, con vantaggi per l'erario, che altrimenti sarebbero precluse.
La disposizione di cui al comma 7 modifica l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, che prevede la disapplicazione ad AMCO – Asset Management Company Spa delle norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'ISTAT (cosiddetto Elenco S.13), nel quale la società AMCO è stata inserita a decorrere dal 2021.
In particolare, la proposta ha la finalità di prorogare il riferimento temporale della disapplicazione in questione, tenuto conto che il venir meno della disapplicazione a decorrere dal 2026 potrebbe avere effetti penalizzanti e limitanti sull'operatività della società, che è intermediario finanziario vigilato ai sensi dell'articolo 106 del testo unico bancario, operante in un contesto di mercato in concorrenza con altri operatori specializzati.
AMCO, in quanto intermediario vigilato, è infatti chiamata a sostenere investimenti significativi per garantire il rispetto delle disposizioni normative di settore (ad esempio normativa antiriciclaggio, disciplina DORA, cybersecurity, anticorruzione, rendicontazione di sostenibilità).
La disposizione di cui al comma 8 modifica l'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, allo scopo di prorogarne l'operatività.
Si ricorda che l'articolo 15-bis disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso e a favore degli enti territoriali richiedenti, degli immobili statali in gestione all'Agenzia del demanio, interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali, coperti integralmente da finanziamento pubblico, oppure concernenti interventi finanziati o da candidare a finanziamento da coprire (anche solo in parte) con risorse previste nell'ambito delle misure di cui al PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).
Si ricorda, altresì, che sono comunque esclusi dal trasferimento gli immobili in uso governativo, ovvero suscettibili di tale uso, nonché quelli inseriti in progettualità relative a operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione ai sensi di legge (comma 2). Continuano a trovare applicazione i meccanismi di trasferimento e perequazione previsti dalla normativa in materia di federalismo demaniale (articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche ed integrazioni).
Come riportato nella relazione illustrativa della norma originaria, nel contesto post pandemico che necessitava di importanti investimenti per aumentare la resilienza del Paese e incentivare lo sviluppo dei territori, la ratio dell'articolo 15-bis è quella di favorire la realizzazione di progetti di valorizzazione e di riqualificazione immobiliare pubblica, laddove coperti da finanziamenti pubblici e, per quanto concerneva la contingenza dei finanziamenti PNRR, PNC e PNIEC, relativi anche a interventi da candidare ai predetti finanziamenti.
La disposizione in esame interviene al comma 1 della disposizione di che trattasi, per prorogare al 31 dicembre 2026 il termine – attualmente fissato al 31 dicembre 2025 (già oggetto di precedente proroga rispetto a quello originariamente previsto ad opera dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15) – per la presentazione all'Agenzia del demanio delle istanze di trasferimento da parte degli enti territoriali.
La previsione di un termine maggiore per la presentazione della richiesta di trasferimento di immobili dello Stato all'Agenzia del demanio è finalizzata a non disperdere le risorse degli enti territoriali che hanno investito nei progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali ovvero fruito degli incentivi PNRR, PNIEC e PNC. In particolare, la modifica del citato termine consente di continuare a sostenere la realizzazione di progettualità da parte degli Enti del territorio volte a potenziare – per menzionare solo alcune di quelle attualmente in corso – l'offerta sanitaria, formativa, turistico-culturale dei territori, nonché le capacità nei segmenti dello student housing e/o social housing, in un'ottica di sostenibilità rigenerativa, anche per effetto della limitazione del consumo del suolo.
Resta ferma la facoltà dell'Agenzia di accedere alle richieste («possono essere trasferiti in proprietà») il che garantisce un controllo di merito delle progettualità sottese alle operazioni di trasferimento e, nel caso di finanziamento con risorse dell'ente richiedente, la prova dell'integrale copertura dei costi, quale garanzia dell'effettivo raggiungimento dell'obiettivo di recupero e rigenerazione ipotizzato, nell'esclusivo interesse della collettività di riferimento.
La disposizione di cui al comma 9 è volta a consentire, in relazione alla formazione delle aliquote di avanzamento al grado di colonnello del Corpo della guardia di finanza, la proroga della possibilità di rideterminare, con provvedimento del Comandante generale del citato Corpo, «le promozioni complessive al grado di colonnello del ruolo normale – comparto ordinario, di cui alla colonna 7 della tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69».
In merito, si premette che l'articolo 28 del decreto legislativo n. 69 del 2001 prevede che, ai fini dell'avanzamento al grado superiore del personale appartenente alla categoria ufficiali, «il 30 settembre di ogni anno, il Comandante Generale della Guardia di finanza, con propria determinazione, indica gli ufficiali da valutare per l'avanzamento al grado superiore per l'anno successivo». In tal modo, l'Autorità di vertice del Corpo della guardia di finanza procede, con cadenza annuale, a individuare (cosiddetta formazione delle «aliquote») il personale che, nell'anno precedente a quello di decorrenza della promozione, ha maturato i requisiti per la partecipazione alle procedure di avanzamento al grado superiore.
L'articolo 36, comma 56-ter, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, ha previsto un regime transitorio per le promozioni al grado di colonnello del ruolo normale – comparto ordinario con decorrenza dal 2022 al 2026 che, come accennato, riguardano le «aliquote» di personale che, rispettivamente, negli anni dal 2021 al 2025 aveva maturato i prescritti requisiti.
Al riguardo, si evidenzia che:
ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 69 del 2001, «i tenenti colonnelli del ruolo normale da valutare per l'avanzamento sono inclusi in tre distinte aliquote formate sulla base delle anzianità di grado» indicate nella citata tabella 1;
le promozioni al grado di colonnello sono fissate, distinte per le tre predette aliquote, nel numero previsto dalla citata colonna 7 della tabella 1 allegata al predetto decreto legislativo n. 69 del 2001;
in deroga a quanto sopra, il predetto articolo 36, comma 56-ter, statuisce, per il periodo 2022-2026, che «le promozioni complessive al grado di colonnello del ruolo normale – comparto ordinario (...) sono rideterminate in modo armonico per le tre aliquote dei tenenti colonnelli con provvedimento del Comandante generale, avuto anche riguardo al numero di ufficiali in possesso di titoli valutabili ai fini dell'avanzamento»;
ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 69 del 2001, il superamento del corso superiore di polizia economico-finanziaria (di cui alla legge 3 maggio 1971, n. 320), costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti;
ai sensi dell'articolo 36, comma 52, del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, è previsto un regime transitorio, fino al 2029, per la partecipazione degli ufficiali del Corpo al concorso per la frequenza del corso superiore di polizia economico-finanziaria.
Considerato che il predetto regime transitorio per la partecipazione al citato concorso risulta ancora vigente nel 2027 e che l'attuale formulazione del predetto articolo 36, comma 56-ter ha esaurito la sua applicazione con riferimento alle promozioni che potranno essere conferite a decorrere dal 1° gennaio 2026, la presente disposizione è volta a consentire – in relazione alla formazione delle aliquote di avanzamento al grado di colonnello del Corpo della guardia di finanza per lo stesso 2027, le cui procedure saranno avviate a decorrere dal 2026 – la proroga della possibilità di rideterminare, con provvedimento del Comandante generale del citato Corpo, «le promozioni complessive al grado di colonnello del ruolo normale – comparto ordinario, di cui alla colonna 7 della tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69».
La disposizione di cui al comma 10 è finalizzata a prorogare al 31 dicembre 2026 gli strumenti di acquisto e negoziazione realizzati da Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del sistema pubblico di connettività (SPC) per garantire continuità e disponibilità degli strumenti stessi per le pubbliche amministrazioni.
Il ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati da Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività è obbligatorio per le pubbliche amministrazioni e le società inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione redatto dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 208 del 2015. In assenza di tale strumento, ai sensi del comma 516 del medesimo articolo 1, le amministrazioni e le società di cui sopra possono procedere ad approvvigionamenti esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo comunicando l'approvvigionamento all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agenzia per l'Italia digitale (AgID).
Tali strumenti aggregati sono stati oggetto di precedenti interventi normativi di proroga.
L'articolo 1-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 è intervenuto estendendo la durata dei detti strumenti aggregati al 31 dicembre 2023, successivamente l'articolo 6-quinquies del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, ha disposto l'estensione del contratto-quadro dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, introducendo anche la possibilità per le amministrazioni di prorogare i propri contratti di telefonia fissa stipulati a valere su strumenti messi a disposizione da Consip Spa, infine, l'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 ha disposto l'estensione della durata del contratto quadro dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025.
La modifica in esame si rende necessaria per le medesime ragioni di continuità e di disponibilità di strumenti di acquisto e di negoziazione che hanno condotto ai precedenti interventi di proroga. Occorre infatti evitare che le pubbliche amministrazioni non dispongano di uno strumento aggregato per l'acquisizione dei propri servizi di connettività, ivi compresi quelli di telefonia fissa, fino al momento della disponibilità del nuovo contratto-quadro (cosiddetto SPC3) che sarà stipulato da Consip Spa in favore delle stazioni appaltanti a valle di procedura di aggiudicazione.
In merito si precisa quanto segue:
in data 25 ottobre 2024 Consip Spa ha pubblicato un avviso di preinformazione relativo all'avvio della procedura;
sono stati richiesti i necessari pareri all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e all'AgID: l'AGMC si è espressa favorevolmente con atto n. S5167 del 5 febbraio 2025; l'AgID, con atto n. 5/2025 del 9 aprile 2025, ha emesso parere favorevole condizionato ad alcune raccomandazioni e suggerimenti, recepiti da Consip Spa;
in 15 aprile 2025 Consip Spa ha indetto la gara a procedura aperta per l'affidamento di «Accordi Quadro per servizi di connettività, servizi di telefonia fissa, servizi di sicurezza e servizi professionali nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) per le Pubbliche Amministrazioni».
Successivamente, nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2025 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2025 recante «Disciplina dei contratti di beni e servizi informatici impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici e della sicurezza nazionale» previsto dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 90 del 2024 .
La normativa sopravvenuta, avente un significativo impatto sulla gara SPC3, ha reso necessario procedere con una proroga del termine di ricezione delle offerte, attualmente previsto per il 23 ottobre 2025. Contestualmente sono state avviate interlocuzioni con le Autorità di settore competenti – l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l'Autorità nazionale anticorruzione – finalizzate all'individuazione delle più adeguate modalità di recepimento nella documentazione di gara delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche a seguito della possibile adozione, da parte delle Autorità coinvolte, di indicazioni circa le modalità di recepimento (ad esempio linee guida).
Ad oggi, in ragione di quanto sopra, la conclusione della gara e la successiva disponibilità del contratto per le amministrazioni sono stimati entro il quarto trimestre 2026 e non consentono di garantire la continuità con l'attuale contratto SPC2, la cui scadenza – prorogata da ultimo con il mille proroghe di dicembre 2024 – è prevista per il 31 dicembre 2025.
In considerazione della complessità dei servizi oggetto dei contratti SPC, la proroga al 31 dicembre 2026 è adeguata a garantire – secondo tempi idonei – anche la migrazione dei servizi di connettività delle amministrazioni aderenti al nuovo contratto quadro, fermo restando che tali tempistiche non sono note a priori, ma dipendono dalla complessità delle amministrazioni in termini dimensionali, di articolazione territoriale e architetturale.
Il valore residuo del contratto al 31 luglio 2025 risulta pari a 1.127.873 .000 euro a fronte di un massimale iniziale di 2.400.000.00 euro, incrementato a 3.600.000.000 euro dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198. Da stime effettuate sulla base del consumo storico registrato negli anni di vigenza del contratto, il massimale residuo risulta tale da consentire una proroga della durata di un ulteriore anno.
L'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come noto, ha introdotto talune disposizioni volte a facilitare lo svolgimento delle assemblee di società, tenendo conto delle misure di contenimento e riduzione del rischio di contagio imposte a fronte dell'eccezionale situazione di emergenza conseguente all'epidemia di COVID-19.
In particolare, la norma ha previsto, tra l'altro, la possibilità per le società con azioni quotate di ricorrere in via esclusiva e in deroga alle disposizioni statutarie, all'istituto del rappresentante designato previsto dall'articolo 135-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o TUF) per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie e che allo stesso possano essere conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF. L'applicazione di tali disposizioni è stata estesa anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
L'applicazione dell'articolo in parola, inizialmente prevista per le assemblee tenute entro il 31 luglio 2021, è stata successivamente prorogata; da ultimo, con il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, il termine è stato differito al 31 dicembre 2025.
Si rileva, altresì, che la legge 5 marzo 2024, n. 21 (cosiddetta «legge capitali») ha espressamente statuito che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possano svolgersi esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, laddove previsto dallo statuto della società.
Ciò premesso, il comma 11 è volto a prorogare ulteriormente l'applicazione della disposizione normativa in questione fino al 30 settembre 2026, per le ragioni che seguono.
L'esperienza emergenziale degli ultimi anni e, a seguire, le novità introdotte dalla legge capitali sul ricorso esclusivo al rappresentante designato hanno dimostrato che l'accessibilità della riunione a distanza è un fattore propulsore della partecipazione assembleare.
Su tali basi, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento (atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 331, vedasi l'articolo 6, comma 1, lettera i)) introduce un nuovo articolo al TUF alla stregua del quale, in mancanza di opzione statutaria espressa, le modalità di svolgimento della riunione assembleare sono decise dall'organo amministrativo nel rispetto di taluni presidi di tutela. In particolare, il nuovo articolo oggetto del suddetto schema di decreto sancisce espressamente la possibilità per l'organo amministrativo di prevedere che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ovvero che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, laddove tale possibilità non sia prevista nello statuto.
Il predetto schema di decreto legislativo è attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari (atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 331).
Dunque, in attuazione della legge delega di cui alla citata legge capitali, è prevista l'introduzione di una normativa in materia finalizzata a favorire, in via definitiva, la funzionalità e la fluidità di svolgimento delle assemblee delle società quotate mediante ricorso, anche in via concorrente, a modalità alternative alla riunione in presenza, in una logica efficientista, di semplificazione organizzativa, di piena trasparenza informativa e parità di accesso alle informazioni, e di razionalizzazione della dialettica assembleare. Ciò in linea con le esigenze di contenimento della durata dei lavori, di incremento del livello qualitativo dell'illustrazione dell'organo amministrativo sulle questioni più rilevanti, nonché di snellimento degli interventi.
Pertanto, la presente disposizione trova la propria ratio nel principio di certezza del diritto, al fine di evitare un vuoto normativo tra la data del 31 dicembre 2025 e l'entrata in vigore del predetto decreto legislativo attualmente trasmesso al Consiglio dei ministri per il relativo iter parlamentare.
In tale ottica e per tutto quanto sopra considerato, si prevede l'ulteriore proroga del termine sino al 30 settembre 2026, al fine di assicurare continuità di disciplina.
Il comma 12 è diretto a consentire ai soggetti che alla data del 1° gennaio 2020 erano già iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 di adeguare il proprio capitale sociale in tempi più lunghi, vale a dire entro il 30 aprile 2026, rispetto a quelli che si iscrivono per la prima volta nell'albo stesso. Tale ulteriore proroga si fonda sulla circostanza che la legge di delega n. 111 del 2023 prevede all'articolo 14, comma 1, lettera f), la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali che deve riguardare, tra l'altro, anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.
Pertanto, la proroga dell'adeguamento appare necessaria proprio in virtù dei tempi richiesti per l'emanazione del decreto delegato concernente i tributi locali che attualmente rientra nella proroga del termine di attuazione della legge di delega n. 111 del 2023, prevista dalla legge n. 120 del 2025.
Articolo 5 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute).
La disposizione di cui al comma 1, lettera a), proroga il termine previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, al comma 7.
Nel dettaglio, al comma 7 dell'articolo 27 si prevede che, con regolamento del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le disabilità, con il supporto dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e della componente tecnica della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, sentito l'INPS e previa intesa in sede di Conferenza unificata, siano definiti i criteri per la individuazione delle priorità di accesso ai punti unici di accesso (PUA), la composizione e le modalità di funzionamento delle unità di valutazione multidimensionale (UVM), lo strumento della valutazione multidimensionale unificata omogeneo, informatizzato e scientificamente validato per l'accertamento della non autosufficienza e per la definizione del piano assistenziale individualizzato (PAI), nonché le eventuali modalità di armonizzazione con la disciplina sulla valutazione delle persone con disabilità. L'accesso ai servizi e ai correlati processi valutativi, nell'ambito del PUA, sono assicurati, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, alla persona anziana in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti: a) persona affetta da almeno una patologia cronica; b) persona con condizioni cliniche caratterizzate, anche in funzione dell'età anagrafica, dalla progressiva riduzione delle normali funzioni fisiologiche, suscettibili di aggravarsi con l'invecchiamento e di determinare il rischio di perdita dell'autonomia nelle attività fondamentali della vita quotidiana, anche tenendo conto delle specifiche condizioni sociali, ambientali e familiari.
Poiché l'iter del provvedimento ha richiesto un'istruttoria molto articolata e un confronto estremamente specifico sugli istituti disciplinati dalla norma primaria con tutti i soggetti istituzionali come individuati dall'articolo 27, comma 7, del medesimo decreto legislativo, tra cui i livelli regionali, che sono competenti per tutto ciò che concerne la fase organizzativa e gestionale dei diversi servizi sanitari e sociosanitari compresi valutazione multidimensionale e PUA, e anche considerati gli adempimenti richiesti dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si è reso necessario disporre una proroga del termine per l'adozione del suddetto decreto ministeriale, da adottarsi entro trenta mesi, pertanto entro il 19 settembre 2026, data entro la quale sarà possibile portare a termine tutti gli adempimenti previsti.
Di conseguenza, la disposizione in commento, al comma 1, lettera b), sposta al 30 novembre 2026 il termine previsto al comma 8-bis del medesimo articolo 27 per l'adozione del decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata, con il quale devono essere definite le modalità e i territori coinvolti per una prima sperimentazione, della durata di dodici mesi, riferita alle disposizioni sulla valutazione multidimensionale unificata, da avviare a campione, prevedendo la partecipazione di una provincia per regione. Contestualmente il termine di decorrenza della suddetta sperimentazione viene spostato al 1° gennaio 2027.
Infine, la disposizione in esame, al comma 1, lettera c), modifica il comma 8-ter dell'articolo 27, limitatamente allo spostamento dei termini per l'applicazione del regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 27, nei territori interessati dalla sperimentazione, prevedendo una decorrenza dal 1° gennaio 2027 e, sul restante territorio nazionale, dal 1° gennaio 2028.
La disposizione di cui al comma 2 è finalizzata a prorogare al 31 dicembre 2026 il termine previsto dall'articolo 33 comma 2-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, emanato in attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 (di seguito regolamento).
L'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 136 del 2022, prevede infatti, che, nelle more della piena operatività della figura del veterinario aziendale individuata dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 136 del 2022, i veterinari incaricati possano operare per un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
Il comma 2-bis, del medesimo articolo 33, proroga al 31 dicembre 2025 l'applicazione della citata disposizione transitoria.
Con maggiore impegno esplicativo, si chiarisce che l'articolo 11 del decreto legislativo n. 136 del 2022, individua il veterinario aziendale, quale figura autorizzata alla raccolta e trasmissione alle autorità competenti dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività di sorveglianza a cui sono tenuti gli operatori ai sensi del regolamento. In aggiunta, il medesimo articolo 11 del decreto legislativo n. 136 del 2022 contempla, quale figura equiparata al veterinario aziendale quanto a compiti e responsabilità, anche il veterinario incaricato, prevedendo la compresenza delle due figure per un periodo transitorio. Infatti, l'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 136 del 2022, prevede che, nelle more della piena operatività della figura del veterinario aziendale, i veterinari incaricati possano operare per un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
Con il decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 220, recante «Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135 e 136, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234» la predetta disposizione transitoria è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025, in quanto il numero dei veterinari riconosciuti quali veterinari aziendali ai sensi del DM 7 dicembre 2017 non consentiva di assicurare la piena operatività del sistema ClassyFarm.it. Tale sistema è fondamentale, non solo per la categorizzazione degli stabilimenti in base al rischio, ma anche per la raccolta e messa a disposizione degli enti pagatori delle informazioni utili all'erogazione dei contributi per il sostegno agli operatori nell'ambito della politica agricola comune (PAC).
Ad oggi, tale criticità è ancora presente. Infatti, attualmente, i veterinari aziendali riconosciuti ed inseriti nell'apposito elenco della Federazione nazionali ordini veterinari italiani (FNOVI) sono circa 1.200 a fronte di un numero di aziende zootecniche pari a circa 350.000. Inoltre, i veterinari aziendali e i veterinari incaricati svolgono, oltre che per previsione normativa, anche concretamente, gli stessi compiti e rispondono alle stesse responsabilità ai fini dell'attuazione delle previsioni dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 136 del 2022, con l'unica differenza in ordine a specifici percorsi formativi e all'obbligo di iscrizione in un elenco tenuto dalla FNOVI.
In aggiunta, giova evidenziare che il citato articolo 11, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 14, comma 2, lettera i), recepisce gli articoli 24 (Obbligo di sorveglianza degli operatori), 25 (Visite di sanità animale) e 26 (Obbligo di sorveglianza dell'autorità competente) del regolamento (UE) 2016/429. La disposizione, infatti, ha la finalità di definire modalità e criteri nazionali per l'attuazione dei suddetti articoli del regolamento che fissano in capo agli operatori l'obbligo di sorveglianza sugli animali posti sotto la loro responsabilità, al fine di assicurare un rilevamento precoce di qualsiasi segnale che rilevi il rischio di insorgenza di una malattia animale elencata o emergente, oltre che gli esiti delle visite di sanità animale, conformemente agli articoli 24 e 25 del medesimo regolamento. Tale attività di sorveglianza, conformemente all'articolo 26 del regolamento, consente anche di raccogliere dati e informazioni da rendere disponibili all'autorità competente, al fine di categorizzare gli stabilimenti che detengono animali (allevamenti) in base al rischio, per consentire una programmazione efficace e mirata dei controlli ufficiali.
Nelle more dell'adozione e dell'entrata in applicazione del regolamento, a livello nazionale è stato adottato il decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017 «Sistema di reti di epidemiosorveglianza, compiti, responsabilità e requisiti professionali del veterinario aziendale» (Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2018), di seguito denominato DM, con cui è stato individuato il veterinario aziendale come figura di supporto all'operatore e all'autorità competente.
Il citato DM ha provveduto a definire il sistema di epidemiosorveglianza nazionale costituito da tutti i dati e le informazioni che, nell'ambito delle attività di sanità animale, sono raccolti dalle autorità competenti attraverso i controlli ufficiali programmati a livello nazionale e declinati nei piani di controllo regionali e aziendali e dagli operatori che erano tenuti a raccoglierli e conservarli in base all'obbligo di tenuta delle registrazioni di cui ai punti 7, 8 e 10 dell'allegato I, parte A, punto III del regolamento (CE) n. 852/2004.
Il DM, inoltre, ha previsto la facoltà dell'operatore di inserire i dati raccolti durante l'attività di sorveglianza in un sistema informativo ad hoc in alternativa alla conservazione in forma cartacea, individuando nel veterinario aziendale la figura autorizzata alla verifica dei suddetti dati e all'inserimento nel sistema informativo dedicato, individuandone contestualmente compiti, requisiti e responsabilità.
Contestualmente il Ministero della salute ha ultimato la costruzione e messa in opera del sistema informativo ClassyFarm.it (applicativo del portale dei sistemi informativi veterinari: Vetinfo.it) per la categorizzazione degli allevamenti e degli stabilimenti in base al rischio, nel quale confluiscono tra l'altro i dati della sorveglianza svolta dagli operatori.
Quindi, all'atto della predisposizione del decreto legislativo n. 136 del 2022, all'articolo 11, preso atto della vigenza del DM 7 dicembre 2017, sono state individuate, quali figure autorizzate all'inserimento di dati e informazioni concernenti le attività di sorveglianza cui sono tenuti gli operatori ai sensi del regolamento, quelle del veterinario aziendale e del veterinario incaricato.
Il veterinario aziendale, come detto, è stato disciplinato dal DM del 7 dicembre 2017 mentre la figura del veterinario incaricato è stata individuata nell'ambito della gestione del Piano di azione nazionale per il miglioramento dell'applicazione del decreto legislativo n. 122 del 2011 che stabilisce norme minime per la protezione dei suini. Pertanto, è stato previsto un sistema di formazione a cascata che consentisse la formazione di veterinari libero professionisti come veterinari incaricati alla valutazione e compilazione della check list di autovalutazione del benessere animale e la biosicurezza ed autorizzati all'inserimento dei dati ed informazioni delle suddette check list in Classyfarm.it.
La coesistenza delle due figure è stata introdotta per un periodo limitato (inizialmente un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo – articolo 33, comma 2), periodo che è stato prorogato dall'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 220, il quale ha inserito il comma 2-bis all'articolo 33 del decreto legislativo n. 136 del 2022 che estende la coesistenza delle due figure fino al 31 gennaio 2025.
La norma di cui al comma 3, lettera a), proroga al 31 dicembre 2026 il termine di cui all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, relativo alla sospensione dell'efficacia delle disposizioni previste dal decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, che disciplina l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, ai fini dell'armonizzazione della disciplina vigente con le disposizioni di cui al comma 5-ter che prevede lo svolgimento di tale attività di collaborazione volontaria e occasionale, a titolo gratuito o con contratto libero-professionale.
Al riguardo, infatti, si rappresenta che con il decreto 30 agosto 2023, n. 156, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 20-ter, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nonché sulla base del disposto di cui all'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stato adottato il regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti, prestata a titolo gratuito e occasionale da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati.
A seguito della scarsa adesione all'attività da parte dei medici, stante il carattere gratuito della prestazione, il legislatore ha avvertito la necessità di intervenire sulla predetta disposizione prevedendo, mediante l'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge n. 215 del 2023, che: «All'articolo 19, comma 11, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: “collaborazione volontaria a titolo gratuito ed occasionale” sono sostituite dalle seguenti: “collaborazione volontaria e occasionale, a titolo gratuito o con contratto libero-professionale,”»; pertanto, al fine di armonizzare la disciplina vigente con le disposizioni di cui al citato comma 5-ter, l'articolo 5-bis del medesimo decreto-legge n. 215 del 2023, come da ultimo prorogato dall'articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto-legge n. 202 del 2024, ha disposto la sospensione dell'efficacia delle disposizioni di cui al predetto regolamento fino al 31 dicembre 2025.
Tanto premesso, stante la complessità dell'iter procedurale volto all'attuazione delle previsioni di cui al citato articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge n. 215 del 2023, si rende necessario prorogare, fino al 31 dicembre 2026, la sospensione dell'efficacia delle disposizioni previste dal regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta di sangue ed emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al citato decreto n. 156 del 2023.
Al comma 3, lettera b), si dispone la proroga al 31 dicembre 2026 del termine di cui all'articolo 4, comma 8-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che limita ai soli casi di colpa grave la responsabilità penale degli esercenti una professione sanitaria che operano in situazioni di grave carenza di personale.
L'allarmante incremento del contenzioso in ambito medico registratosi su tutto il territorio nazionale ha determinato pesanti conseguenze in termini di costi per lo Stato e di serenità del personale sanitario coinvolto, alimentando sempre più comportamenti di medicina difensiva. Pertanto, nelle more del completamento dell'iter di modifica del codice penale e dell'iter parlamentare del disegno di legge sulle professioni sanitarie, al fine di tutelare gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle proprie funzioni, si è reso necessario prorogare la validità delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8-septies del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215.
Per effetto della predetta proroga, dunque, fino al 31 dicembre 2026, il cosiddetto scudo penale limita ai soli casi di colpa grave la punibilità dei professionisti che si trovano ad operare in situazioni di grave carenza di personale, laddove si verifichino fatti integranti le fattispecie di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale.
In tali ipotesi, il giudice, ai fini della valutazione della colpa, è chiamato a tener conto delle condizioni di lavoro dell'esercente la professione sanitaria, dell'entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi, nonché del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato.
La disposizione di cui al comma 4 prevede la proroga, al 31 dicembre 2026, della disposizione di cui all'articolo 8, comma 7-bis, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, che, nei concorsi per l'accesso alla dirigenza chimica, individua, fino al 31 dicembre 2025, quale requisito alternativo alla specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, l'aver maturato, nei sei mesi precedenti alla scadenza del bando, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, mediante contratti a tempo determinato o indeterminato, con esercizio di funzioni proprie della professione sanitaria di chimico presso le agenzie per la protezione dell'ambiente o presso le strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN).
La proroga della disposizione in parola è finalizzata a consentire alle aziende ed enti del SSN di poter usufruire, anche per l'anno 2026, dello strumento straordinario di reclutamento ivi previsto per attenuare le carenze di personale chimico e conseguentemente è diretta all'abbattimento delle liste d'attesa.
La disposizione di cui al comma 5 prevede la proroga, al 31 dicembre 2026, delle disposizioni di cui all'articolo 8-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 che prevede l'innalzamento, da sessantacinque a sessantotto anni, del limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale delle aziende ed enti del SSN, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, nonché per l'accesso agli elenchi regionali dei direttori sanitari, amministrativi e, ove previsti, socio-sanitari, di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 171 del 2016. Si prevede altresì che, fino al termine di validità degli elenchi pubblicati, tenendo conto del predetto limite anagrafico di sessantotto anni, non si applichino i limiti anagrafici previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che dispone che il direttore sanitario e il direttore amministrativo, all'atto del conferimento dell'incarico, non debbano aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età.
La proroga della disposizione in parola è finalizzata a consentire alle aziende ed enti del SSN di potersi avvalere, anche per l'anno 2026, di manager esperti, per far fronte alle necessità organizzative e funzionali utili a garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, nell'ultima fase di attuazione dello stesso, e l'abbattimento delle liste d'attesa.
Allo scopo di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e valorizzare l'esperienza professionale acquisita, il comma 6, lettera a), prevede la proroga per l'anno 2026 delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, che consentono di partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di medicina d'emergenza-urgenza, ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione, al personale medico che, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2024 (arco temporale che si propone di estendere al 31 dicembre 2025), abbia maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza del SSN, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa, di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi.
La disposizione di cui al comma 6, lettera b), prevede la proroga fino al 31 dicembre 2026 della possibilità per il personale dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza delle aziende ed enti del SSN in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato previsti dall'ordinamento vigente, di richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, in deroga ai contingenti previsti dalle disposizioni vigenti, fino al raggiungimento del limite di età previsto dall'ordinamento vigente e ferma restando l'apposita autorizzazione degli enti del SSN competenti, oltre che il riconoscimento del trattamento pensionistico esclusivamente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
La disposizione di cui al comma 7 proroga al 31 dicembre 2026 il termine di cui all'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, che prevede una deroga in favore degli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, in relazione alla disciplina delle incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sul tema, l'articolo 13 del decreto-legge n. 34 del 2023 aveva esteso al 2025 la disciplina transitoria di cui all'articolo 3-quater del decreto-legge n. 127 del 2021, e aveva fatto venir meno il limite delle quattro ore settimanali (elevato ad otto ore settimanali dall'articolo 4, comma 8-ter del decreto-legge n. 198 del 2022) eccedenti l'orario di servizio, all'interno delle quali il personale del ruolo sanitario del comparto può effettuare attività lavorativa in deroga alle incompatibilità previste dall'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che escludono la possibilità di svolgimento di altre attività lavorative da parte del personale dipendente delle aziende e degli enti del SSN.
La proroga al 31 dicembre 2026 della norma, anche al fine di corrispondere al maggior fabbisogno di prestazioni richieste dal sistema sanitario – come emerso in particolare durante l'emergenza pandemica – risponde all'ulteriore necessità di valorizzare il personale del SSN appartenente al comparto sanità, consentendo allo stesso di svolgere la propria attività, in linea con quanto già previsto per il personale della dirigenza medica, al di fuori dell'orario di servizio.
Il comma 8 prevede la proroga per l'anno 2026, compatibilmente con le esigenze della formazione, della possibilità per le aziende ed enti del SSN di procedere:
secondo quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 18 del 2020, al reclutamento di medici specializzandi, dal secondo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge n. 145 del 2018, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi prorogabili, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
secondo quanto previsto dall'articolo 2-ter, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, al conferimento di incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari con procedure semplificate (selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni) qualora risulti impossibile utilizzare il personale già in servizio o ricorrere agli idonei collocati nelle graduatorie concorsuali in vigore;
secondo quanto previsto dal successivo comma 5 del medesimo articolo 2-ter, al conferimento di incarichi a tempo determinato, con le medesime procedure semplificate, per la durata di sei mesi, anche ai medici specializzandi dal secondo anno di corso della scuola di specializzazione.
La proroga delle disposizioni in parola è tesa a consentire alle aziende ed enti del SSN di utilizzare, anche per l'anno 2026, alcuni strumenti straordinari per attenuare le carenze di personale, in particolare sanitario, che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall'ordinamento.
Al comma 9 si proroga fino al 31 dicembre 2026 il termine previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in relazione alla possibilità per le aziende ed enti del SSN di procedere, secondo quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020, di conferire incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
La proroga della disposizione in parola è finalizzata a consentire ad aziende ed enti del SSN di utilizzare anche per l'anno 2026 alcuni strumenti straordinari per attenuare le carenze di personale, in particolare sanitario, che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall'ordinamento e, conseguentemente, è diretta a garantire i livelli essenziali assistenza.
Il comma 10, lettera a) riguarda la ricerca sugli xenotrapianti e sulle sostanze d'abuso, di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo 26 del 2014, disponendone l'abrogazione. Di conseguenza, alla lettera b), si prevede la soppressione del riferimento al predetto articolo 5 nel testo dell'articolo 42, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 26/2014.
Infatti, l'articolo 42 del decreto legislativo 26/2014 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, disciplina disposizioni transitorie e finali. Il comma 1, nella formulazione vigente, stabilisce che «Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), e all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026; la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), si applica fino al 31 dicembre 2016».
Il termine del 1° gennaio 2026 – inizialmente fissato al 31 dicembre 2016 – è stato più volte rinviato tramite successivi decreti-legge recanti proroghe di termini, fino al decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, che ha disposto l'ultimo differimento.
In particolare, i rinvii sono stati disposti con:
articolo 7, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (legge n. 19 del 2017), che ha prorogato il termine al 1° gennaio 2020;
articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (legge n. 8 del 2020), che lo ha ulteriormente differito al 1° gennaio 2021;
articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (legge n. 21 del 2021), che ha disposto la proroga al 1° gennaio 2022;
articolo 4, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (legge n. 15 del 2022), che ha rinviato il termine al 1° luglio 2025;
articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 (legge. n. 79 del 2025), che ha fissato il termine al 1° gennaio 2026.
Con l'ultima proroga, pertanto, è stata consentita per ulteriori sei mesi l'autorizzazione di procedure che prevedono l'impiego di animali nelle ricerche sugli xenotrapianti e sulle sostanze d'abuso.
In proposito, va rilevato che la Commissione europea ha avviato una fase di pre-contenzioso finalizzata a verificare le rilevanti divergenze riscontrate tra la disciplina dettata dalla direttiva dell'Unione e il relativo decreto legislativo nazionale di attuazione; tale attività istruttoria ha successivamente condotto all'apertura della procedura di infrazione n. 2016/2013 nei confronti dello Stato italiano.
Successivamente, nel corso dell'esame parlamentare per la conversione in legge del decreto-legge n. 69 del 2023, il Governo ha accolto l'ordine del giorno G/755/9/4, assumendo l'impegno a introdurre, nel primo intervento normativo utile, disposizioni specifiche idonee a definire in via definitiva la procedura di infrazione, con l'obiettivo di ristabilire condizioni di competitività, anche sotto il profilo regolatorio, per il sistema della ricerca nazionale.
Alla luce di quanto precede, la disposizione in esame è diretta a dare concreta attuazione all'impegno assunto dall'esecutivo nei termini sopra richiamati.
Invero, la persistente scarsità di organi e tessuti di origine umana continua a rappresentare una criticità di primaria rilevanza per un numero considerevole di pazienti, i quali vedono nell'intervento trapiantologico l'unica concreta prospettiva di sopravvivenza.
Proprio al fine di fronteggiare tale carenza, ormai strutturale, di organi e tessuti destinabili al trapianto, ha preso avvio la ricerca nel settore degli xenotrapianti, intesi come procedure di innesto nell'organismo umano di organi provenienti da specie differenti, prevalentemente animali.
Lo sviluppo delle biotecnologie ha consentito l'apertura di nuove prospettive nel reperimento di organi e tessuti trapiantabili. Gli xenotrapianti — vale a dire i trapianti di organi, tessuti o cellule tra individui appartenenti a specie diverse (rapporto uomo-animale) — si configurano, pertanto, come uno strumento potenzialmente idoneo ad ampliare in misura significativa la disponibilità di materiali biologici destinati a interventi trapiantologici salvavita, contribuendo a mitigare sia la carenza di donatori umani sia la lunghezza delle liste di attesa.
Si rileva, altresì, che l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 26 del 2014 ha previsto che, al fine di dare attuazione ai divieti temporaneamente sottoposti a moratoria, il Ministero della salute, avvalendosi del Laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare dell'Istituto zooprofilattico sperimentale (IZS) della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, effettuasse un monitoraggio sull'effettiva disponibilità di metodi alternativi.
In questo senso, l'IZS della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, nel 2016 e nel 2019, ha pubblicato la relazione sul ricorso alla sperimentazione animale per studi sulle sostanze d'abuso e sullo xenotrapianto. In quei rapporti l'IZS ha affermato che le indagini pre-cliniche (da intendersi su modelli animali) permettono non solo di determinare il potenziale d'abuso di una sostanza ma anche di esplorare i meccanismi neuroadattativi che sottendono lo sviluppo della dipendenza (responsabile della sindrome di astinenza che emerge quando l'assunzione delle sostanze viene interrotta) e di individuare nuovi bersagli terapeutici nel disordine da uso di sostanze. Inoltre, negli stessi documenti, è stato affermato che il «ricorso allo xenotrapianto: trapianto di organi di specie diverse da quella del ricevente, rappresenterebbe un approccio importante per la salvezza di milioni di vite umane [...] al momento non esistono metodi alternativi a tale tipo di sperimentazione».
Articolo 6 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito).
La disposizione di cui al comma 1 proroga per il triennio 2026-2028, della previsione normativa di cui all'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, che consente al Ministero dell'istruzione e del merito di avvalersi del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA) per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, sulla base di una convenzione triennale.
Il comma 2 interviene sull'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, relativo al reclutamento del personale dirigenziale tecnico del Ministero dell'istruzione e del merito, prorogando al 31 dicembre 2026 la durata dei contratti a tempo determinato, conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, quinto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come rifinanziata per effetto di quanto previsto dal citato articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 126 del 2019. Si precisa, infatti, che il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive nel ruolo di cui all'articolo 419 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è ancora in corso di svolgimento. Nello specifico, detta procedura è stata bandita con decreto direttoriale n. 2269 del 9 dicembre 2024. La commissione di valutazione per l'individuazione dei componenti della commissione esaminatrice è stata nominata con decreto direttoriale n. 456 del 31 marzo 2025. Successivamente, con decreto direttoriale n. 611 del 29 aprile 2025 è stata nominata la commissione esaminatrice (successivamente integrata con D.D.G.G. nn. 635 del 2 maggio 2025 e 663 del 9 maggio 2025). La prova preselettiva si è svolta in data 3 ottobre 2025 e in data 16 dicembre 2025 è stata espletata la prova asincrona, volta ad assicurare la partecipazione alle prove delle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario a causa dello stato di gravidanza o allattamento. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte è stato pubblicato con avviso del 17 dicembre 2025. La proroga degli incarichi di cui al comma 2 si rende, pertanto, necessaria per garantire la continuità dell'attività ispettiva del Ministero dell'istruzione e del merito nelle more della conclusione della procedura concorsuale. Conseguentemente, al comma 3, sono allineati i termini di cui articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
La disposizione di cui al comma 4 interviene sull'articolo 10, comma 3-bis, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, prorogando, per l'anno scolastico 2026/2027 la possibilità per gli Uffici scolastici regionali (USR) di avvalersi di un contingente di n. 242 unità di collaboratori scolastici e n. 721 assistenti amministrativi e tecnici collocati, presso i medesimi USR, in posizione di comando. Ciò al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e nelle more del completamento del piano assunzionale. La proroga si rende necessaria alla luce del definitivo completamento della riorganizzazione dell'amministrazione periferica, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185, il quale ha notevolmente potenziato i servizi amministrativi e gestionali degli USR a supporto delle istituzioni scolastiche.
Per tale motivazione, presso gli USR, si rende necessaria e fondamentale la presenza di figure professionali provenienti dal mondo della scuola, con competenze ed esperienza in materia, con l'obiettivo di contribuire a declinare efficacemente i nuovi servizi resi dagli uffici stessi e a consolidare, in un contesto di continuità, gli strumenti di supporto di questi ultimi alle scuole.
Entro sessanta giorni dalla conversione in legge del provvedimento in esame, ai sensi del citato articolo 10, comma 3-ter, del decreto-legge n. 71 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2024, è adottato dal Ministro dell'istruzione e del merito il decreto di ripartizione del contingente tra gli USR i quali, ai sensi del medesimo articolo 10, comma 3-quater effettuano le assegnazioni del personale con decorrenza dal 1° settembre 2026.
Il comma 5 – che interviene sull'articolo 1-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 – proroga, per l'anno scolastico 2026/2027, le assunzioni con contratto a tempo indeterminato degli insegnati di religione cattolica in deroga all'ordinario meccanismo del turn over, deroga già prevista per l'anno scolastico 2025/2026, senza oneri. E infatti, la proroga consente di assumere, anche per l'anno scolastico 2026/2027, gli insegnanti di religione cattolica in numero pari ai posti banditi con il concorso ordinario e con la procedura straordinaria (previsti rispettivamente ai commi 1 e 2 del citato articolo 1-bis), nei limiti delle assunzioni già autorizzate per l'anno scolastico 2024/2025, e del numero di posti vacanti e disponibili. In ragione del fatto che le dette procedure concorsuali non si sono concluse in tempo utile per l'anno scolastico 2024/2025 – con riferimento al quale, infatti, le immissioni in ruolo sono avvenute tramite scorrimento delle graduatorie di merito del 2004 –, la misura in parola si rende necessaria per consentire la piena copertura di tutti i posti banditi con le medesime procedure. Inoltre, la norma ha l'effetto di stabilizzare un numero di personale precario maggiore rispetto a quello che si sarebbe potuto immettere in ruolo sulla base dell'ordinario meccanismo del turn over.
Il comma 6 proroga fino al 2026 la facoltatività del cofinanziamento regionale dei piani triennali delle Fondazioni ITS Academy, prevista in via straordinaria dall'art. 14, comma 5-bis, della legge 15 luglio 2022, n. 99, e attualmente valida fino all'anno 2025, al solo fine di uniformarla alla rendicontabilità dei percorsi formativi stabilita fino al 31 ottobre 2026.
Articolo 7 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'università e della ricerca).
La disposizione di cui al comma 1 intende prorogare al 30 giugno 2026 il termine previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 160 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 199 del 2024, relativo al mandato dei componenti del Consiglio universitario nazionale (CUN), nelle more del più ampio e complesso processo di revisione dell'organo, che troverà compiuta realizzazione mediante la modifica della legge n. 16 gennaio 2006, n. 18, che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento adeguandoli alle esigenze di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento delle spese, in coerenza, altresì, con la tempistica di attuazione degli interventi previsti dal PNRR.
Tale termine è stato già prorogato, una sola volta, dal 31 luglio 2025 al 31 dicembre 2025 con l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 109.
La predetta e ulteriore proroga si rende, peraltro, necessaria e urgente per consentire la prosecuzione dello svolgimento da parte del CUN delle proprie funzioni e delle attività istituzionali (ad esempio accreditamento dei corsi di studio universitari), nella composizione attualmente in carica. Si rappresenta che allo stato attuale è in via di finalizzazione la riforma dell'organo, elaborata dal gruppo di lavoro per lo svolgimento di attività di supporto al Ministro per analisi, studio ed elaborazione di proposte di revisione in materia di reclutamento e di qualità dell'offerta formativa istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca con decreto ministeriale n. 1591 del 20 settembre 2024. Tale modifica è, d'altra parte, necessaria al fine di evitare che, una volta scaduto l'organo alla data del 31 dicembre 2025, possano essere indette le elezioni per il rinnovo nella composizione e nella rappresentanza previste dalla normativa vigente, che, come detto, sarà oggetto di puntuale intervento di novella.
L'assenza della predetta proroga, nell'impossibilità di procedere al rinnovo nelle more della modifica del quadro normativo di riferimento, determinerebbe una pericolosa situazione di stallo per le attività propositive e consultive che il CUN svolge nonché un vuoto in quanto organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario.
Il comma 2 proroga il termine di conclusione dei lavori del predetto quadrimestre (attualmente fissato al 10 marzo 2026,) al 10 giugno 2026, fermo restando, in ogni caso, il termine di conclusione del mandato delle Commissioni al 17 agosto 2026, così come stabilito dall'articolo 3-novies del predetto decreto-legge n. 45 del 2025, al fine di consentire alle Commissioni in carica di far fronte all'eccezionale carico di lavoro in modo adeguato alle attività valutative richieste.
La predetta proroga è finalizzata, d'altra parte, ad evitare che le Commissioni, nell'impossibilità di gestire in tempi stretti carichi di lavoro così elevati, presentino al Ministero le proprie istanze di dimissioni dall'incarico di Commissari per l'abilitazione scientifica nazionale (ASN).
Si tratta, pertanto, di un'esigenza di natura squisitamente tecnica che non comporta, in ogni caso, l'istituzione di un ulteriore quadrimestre ovvero la previsione di un ulteriore tornata di abilitazione scientifica nazionale.
Con l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 51 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2023 è stata istituita la tornata dell'ASN 2023-2025. Nell'ambito di tale tornata, che si articolava, originariamente, in tre quadrimestri per una durata complessiva non superiore a diciotto mesi, sono stati poi istituiti, con l'articolo 4 del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, il quarto e il quinto quadrimestre, e, da ultimo, con l'articolo 3-novies del decreto-legge n. 45 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2022, il sesto quadrimestre, con la possibilità, per i candidati, di presentare domanda dal 4 luglio 2025 ed entro il 10 novembre 2025.
Il sesto quadrimestre della tornata ASN 2023-2025, attualmente in corso, ha registrato la presentazione da parte dei candidati di un elevatissimo numero di domande di partecipazione pari a circa 15.600.
Articolo 8 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della cultura).
Il comma 1 intende agevolare la gestione contabile delle risorse erogate in favore degli istituti e luoghi della cultura afferenti alle 17 Direzioni regionali museali divenute – a seguito della riforma organizzativa del Ministero della cultura operata il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57 – uffici dotati di autonomia speciale, anche mediante accorpamento a uffici già esistenti, al fine di assicurare la continuità dell'operatività delle contabilità ordinarie a esse intestate, seppur temporaneamente. Le suddette risorse sono, infatti, legate all'esistenza di obbligazioni giuridiche assunte anche a valere su finanziamenti già approvati a favore di interventi di tutela del patrimonio culturale nazionale.
Prima dell'entrata in vigore del nuovo assetto dipartimentale, le Direzioni regionali Musei (DRM) erano individuate nel numero massimo di venti ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2019, poi ridotto a tredici dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2023, n. 167, che ha previsto, altresì, nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise e Umbria, l'accorpamento delle DRM ai musei e agli altri luoghi della cultura individuati dal precedente assetto ministeriale.
L'articolo 24 del regolamento di organizzazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 57 del 2024, invece, in primo luogo ha disposto 6 nuovi accorpamenti (relativamente alle Direzioni di Piemonte, Emilia-Romagna, Abruzzo, Puglia, Basilicata e alla Direzione Musei statali della città di Roma, equiparata a Direzione regionale) e, in secondo luogo, ha operato nei restanti 7 casi (Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Toscana, Veneto e Sardegna) una trasformazione diretta delle Direzioni regionali musei in uffici dotati di autonomia speciale.
In considerazione del nuovo assetto organizzativo, l'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, ha stabilito che le Direzioni regionali Musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale, anche mediante accorpamento a uffici già esistenti, ai sensi del citato articolo 24, possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate entro il 31 dicembre 2024.
La durata del termine in questione è stata estesa di un anno per effetto dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, con scadenza, dunque, il 31 dicembre 2025.
Ciò posto, la presente disposizione mira a prorogare di un ulteriore anno, al 31 dicembre 2026, il termine previsto dall'articolo 14, comma 3, del citato decreto-legge n. 113 del 2024 al fine di garantire l'operatività delle contabilità ordinarie delle Direzioni regionali musei nazionali individuate dall'articolo 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 57 del 2024.
Il comma 2, in analogia a quanto rappresentato con riferimento al menzionato comma 3 dell'articolo 14, dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, della gestione operativa sulla contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale per il Lazio, Ufficio periferico del Ministero della cultura le cui funzioni – in esito al completamento della riforma ministeriale avviata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 167 del 2023 e proseguita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 57 del 2024 e relativi decreti attuativi – sono state trasferite alla Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, istituto dotato di autonomia speciale.
Per entrambe le misure suesposte, la necessità e l'urgenza di disporre la proroga annuale risiede nella esigenza di continuare a garantire la gestione delle relative risorse e, in particolare, in conformità a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei residui di spesa delegata correlati sia all'esistenza di obbligazioni giuridiche assunte a valere su finanziamenti già approvati sia a interventi già avviati che, in ragione della loro complessità, non troverebbero compimento alla scadenza del termine del 31 dicembre 2025 attualmente prevista, con conseguente perdita della disponibilità delle somme ad essi connessi.
La disposizione di cui al comma 3 è volta a consentire al Ministero della cultura, agli altri Ministeri che abbiano in uso gli immobili di cui all'articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), nonché agli enti territoriali proprietari di istituti e luoghi della cultura sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'attuazione delle opportune misure di sicurezza conformi alla disciplina vigente in materia di prevenzione degli incendi.
Nello specifico, in base alla disposizione in questione, tali soggetti che non abbiano completato l'iter per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, ovvero che debbano completare la messa a norma delle eventuali criticità rilevate e adempiere alle eventuali prescrizioni impartite, provvedono entro e non oltre il 31 dicembre 2027, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all'attuazione delle opportune misure di sicurezza conformi alle norme tecniche di riferimento o adottate ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ivi compresa l'adozione del piano di limitazione dei danni.
Al fine di cogliere la portata della disposizione, si segnala che l'articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, stabilisce che il Ministero della cultura provveda a una ricognizione in tutti i propri istituti, luoghi della cultura e sedi, nonché nelle sedi degli altri Ministeri vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che siano soggetti al controllo di prevenzione degli incendi.
Il successivo comma 567, poi, prevede che il medesimo Ministero e gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui al citato comma 566 provvedano alla messa a norma delle eventuali criticità rilevate e all'adempimento delle eventuali prescrizioni impartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministero della cultura e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate; il secondo periodo stabilisce che l'adeguamento alle disposizioni del predetto decreto intervenga entro le scadenze ivi previste e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024 (termine originariamente fissato al 31 dicembre 2022 e oggetto di successive proroghe annuali).
Ciò posto, si rappresenta che, non essendo stato adottato il decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 567, della legge n. 145 del 2018, la norma in argomento mira a consentire alle amministrazioni interessate, entro e non oltre il 31 dicembre 2027, l'attuazione delle opportune misure di sicurezza conformi alla disciplina vigente e, in particolare, alle norme tecniche di riferimento adottate ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ivi compresa l'adozione del piano di limitazione dei danni.
Pertanto, trattasi di disposizione connotata da carattere di urgenza e indifferibilità, atteso che attualmente l'intervenuta scadenza del termine in data 31 dicembre 2024 non ha consentito l'adozione di misure di sicurezza imprescindibili per assicurare l'incolumità fisica del personale impiegato e dei fruitori, nonché la sicurezza degli stabili, la cui responsabilità di tutela in capo allo Stato è rafforzata in ragione del loro valore culturale.
Sul punto, si segnala che le norme tecniche rilevanti in materia sono state già adottate con il decreto del Ministero dell'interno 10 luglio 2020 («Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139») e con il decreto del Ministero dell'interno 14 ottobre 2021 («Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»), nonché con le misure equivalenti in essi previste.
Si stabilisce che il completamento dell'iter per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi e la messa a norma e/o superamento di eventuali criticità avverrà nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Pertanto, il comma 5 contenendo una clausola di invarianza finanziaria, non potrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 4 dispone la rinnovabilità, sino al 31 dicembre 2026, degli incarichi dei componenti della segreteria tecnica della Soprintendenza speciale per il PNRR di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
Infatti, la Soprintendenza speciale per il PNRR di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, opera fino al 31 dicembre 2026, mentre, a legislazione vigente, la segreteria tecnica della medesima Soprintendenza speciale, composta da esperti di elevata qualificazione professionale, terminerà il prossimo 31 dicembre 2025 in quanto per il suo contingente non è prevista la copertura finanziaria per l'anno 2026.
Trattasi, dunque, di disposizione connotata da carattere di urgenza e indifferibilità, atteso che è necessario assicurare, prima della conclusione della presente annualità, la continuità amministrativa della segreteria tecnica sino al 31 dicembre 2026.
Infatti, il completamento dei procedimenti amministrativi in essere da parte della Soprintendenza speciale per il PNRR richiede, sino al termine della sua operatività, imprescindibilmente il supporto specialistico della segreteria tecnica. L'assenza di tale allineamento rispetto alla durata degli uffici amministrativi coinvolti nei medesimi iter potrebbe non consentire la conclusione degli stessi nei tempi previsti con effetti negativi in ordine agli obiettivi previsti all'atto della costituzione della Soprintendenza speciale per il PNRR.
Occorre, pertanto, procedere al rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa necessaria alla prosecuzione dei contratti degli esperti, allineandoli all'attuale scadenza dell'operatività della Soprintendenza speciale.
Si rappresenta che la disposizione in esame non ha portata derogatoria rispetto alle vigenti disposizioni in materia di durata massima di trentasei mesi dei contratti a tempo determinato stipulati dalle amministrazioni pubbliche. Pertanto, resta fermo tale limite ordinamentale.
Allo stato attuale la segreteria tecnica si compone di 43 esperti tecnici, il costo unitario annuale al lordo di cassa e IVA è pari a 40.914,38 e di 3 esperti amministrativi, il cui costo unitario annuale al lordo di cassa e IVA è pari a 29.819,34.
Pertanto la stima di spesa è così articolata:
43 unità esperti tecnici x 40.914,38 = totale 1.759.318,34;
3 unità esperti amministrativi x 29.819,34 = totale 89.458,02.
Di seguito una tabella riepilogativa dei costi su riportati:

L'importo complessivo necessario per i rinnovi fino al 31 dicembre 2026 è pari a 1.848.776,36 euro per l'anno 2026.
La copertura finanziaria della disposizione di cui al comma 4 – come previsto dal comma 5 – è individuata nel fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
Articolo 9 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).
L'articolo 1, comma 497, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) aveva introdotto una misura volta a sospendere, per le annualità 2023 e 2024, l'aggiornamento biennale degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, come previsto dall'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).
In particolare, il citato articolo 195 del codice della strada, al comma 3, dispone che la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni al codice della strada sia aggiornata con cadenza biennale in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.
A tal fine, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia provvede, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, a fissare i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, sulla base dei criteri ivi previsti.
La sospensione disposta con il citato comma 497 si era resa necessaria in considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi nel periodo 2021-2022, posto che, a causa dell'inflazione registrata, la variazione dell'indice FOI (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), pubblicato da ISTAT, nel periodo tra dicembre 2020 e novembre 2022, aveva subìto un aumento pari al +15,6 per cento.
Con la modifica apportata al comma 497 della legge n. 197 del 2022 dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, oltre ad essere stato sospeso il prescritto aggiornamento biennale delle sanzioni anche per l'annualità 2025, è stato previsto che il decreto di aggiornamento di cui all'articolo 195, comma 3, del codice della strada, potesse recuperare l'inflazione relativa al biennio 2024-2025. Ciò al fine di evitare il duplice effetto di incremento delle sanzioni derivanti, da un lato, dall'entrata in vigore della legge n. 177 del 2024 che ha inciso in modo significativo sull'apparato sanzionatorio del codice della strada e, dall'altro, la scadenza del termine di proroga fissato dal citato comma 497 che avrebbero comportato una eccessiva onerosità per i cittadini.
Orbene, la disposizione in esame proroga ulteriormente di un anno la sospensione dell'aggiornamento biennale disposto ai sensi del citato articolo 195, nonché il termine previsto per l'adozione del decreto di aggiornamento prevedendo che lo stesso recuperi l'inflazione relativa al biennio 2025-2026.
Tale proroga è intesa a mantenere la stabilità degli importi delle sanzioni pecuniarie, evitando che queste subiscano un incremento automatico derivante dall'applicazione degli indici di variazione dei prezzi al consumo registrati nel biennio 2024-2025.
In particolare, il comma 1, lettera a), apporta modifiche al primo periodo del comma 497 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 al fine di estende anche all'annualità 2026 la sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni per le violazioni al codice della strada.
Il comma 1, lettera b), apporta modifiche al secondo periodo del comma 497 al fine di prorogare di un anno il termine previsto per l'adozione del decreto di aggiornamento (numero 1)), con conseguente differimento della decorrenza dell'efficacia delle sanzioni eventualmente aggiornate (numero 2)) e coerente modifica del biennio di riferimento per la determinazione dell'incremento percentuale da applicare all'aggiornamento (numero 3)).
Al comma 2 si interviene sui termini per gli adempimenti del programma di finanziamento ponti sul Po.
L'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, finalizzato alla messa in sicurezza dei ponti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po. Le risorse del fondo sono state assegnate alle città metropolitane, alle province territorialmente competenti e all'ANAS Spa con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2020, n. 1, che individuava, quale termine per l'aggiudicazione degli interventi, ventiquattro mesi dalla data di erogazione della prima rata di finanziamento, decorsi i quali sarebbe intervenuta la revoca del finanziamento.
Successivamente, l'articolo 10, comma 11-sexiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha differito al 30 giugno 2024 i termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui al citato articolo 1, comma 891, della legge n. 145 del 2018. In attuazione di questa disposizione, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 luglio 2023, ha apportato modifiche al decreto n. 1 del 2020 al fine di prevedere che i soggetti attuatori sono tenuti ad aggiudicare i lavori entro il 30 giugno 2024.
In considerazione delle criticità riscontrate dai soggetti beneficiari nell'aggiudicazione dei lavori, l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, ha ulteriormente differito al 31 dicembre 2024 i termini per l'aggiudicazione degli interventi in esame. Infatti, la crisi economica determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, dalla crisi ucraina e dalle crisi internazionali hanno determinato difficoltà sia nell'aggiudicazione degli interventi, sia nella realizzazione degli stessi.
Posto che alla data del 31 dicembre 2024 non era ancora intervenuta l'aggiudicazione per molti degli interventi in esame e valutata l'importanza degli stessi anche in termini di sicurezza della circolazione viaria, l'articolo 7 comma 4-duodecies, del decreto-legge del 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, ha previsto che i beneficiari dei finanziamenti, entro quindici giorni, trasmettano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la conferma di interesse a mantenere il finanziamento assegnato, lo stato di avanzamento degli interventi, corredato dal quadro economico aggiornato comprendente il dettaglio dei finanziamenti a copertura dell'integrale realizzazione delle opere, nonché la data prevista per l'aggiudicazione dei lavori. La procedura individuata prevede che sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, previa ricognizione dello stato di avanzamento dell'iter approvativo dell'opera e delle relative procedure di affidamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia definito, secondo l'originaria graduatoria, l'elenco degli interventi che possono accedere all'erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente, a condizione che l'aggiudicazione del relativo appalto di lavori avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2025. La graduatoria di cui trattasi è quella approvata con decreto interministeriale n. 1 del 2020.
Il comma 4-duodecies del citato articolo 7 ha previsto, altresì, in un'ottica di ottimizzazione dell'uso delle risorse, che eventuali risorse inutilizzate all'esito della ricognizione possano essere ripartite tra gli interventi individuati all'esito della ricognizione sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, secondo l'originaria graduatoria, tenuto conto di eventuali fabbisogni integrativi di finanziamento dell'intervento conseguenti a esigenze di revisione dei prezzi dell'intervento ovvero a varianti.
Il termine per l'invio della manifestazione di interesse alla proroga al 31 dicembre 2025 da parte dei soggetti beneficiari dei finanziamenti, prevista dalla citata disposizione, è scaduto in data 12 marzo 2025. Tuttavia, sono state riscontrate criticità nell'iter di approvazione del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di definizione dell'elenco degli interventi che possono accedere all'erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge n. 145 del 2018.
Orbene, la norma in esame, alla luce delle citate criticità, dispone il differimento di sei mesi del termine previsto per l'affidamento dei lavori. La disposizione prevede, altresì, che dal mancato rispetto del citato termine per l'aggiudicazione dei lavori derivi la revoca automatica delle risorse di provenienza statale, le quali saranno versate all'entrata del bilancio per restare acquisite all'erario.
Tale differimento si rende necessario al fine di evitare, a causa di ritardi procedurali, la perdita da parte dei soggetti beneficiari incolpevoli delle risorse destinate alla erogazione delle ulteriori rate di finanziamento del fondo così come previsto dal medesimo comma 4-duodecies dell'articolo 7 del decreto-legge n. 202 del 2024, pregiudicando il completamento di interventi che sono volti alla messa in sicurezza dei ponti sul fiume Po e rivestono carattere prioritario.
Con riferimento al comma 3, si premette che il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni» ha introdotto specifiche disposizioni per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
In particolare:
l'articolo 20, comma 2-bis, che prevede, presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'istituzione della Struttura nazionale di supporto per i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), operante alle dipendenze della Direzione generale per il trasporto pubblico locale del medesimo Ministero e retta da un dirigente di livello non generale; a tal fine, la medesima disposizione autorizza il medesimo Ministero a conferire un incarico di livello dirigenziale non generale, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti percentuali ivi previsti;
l'articolo 20 comma 2-ter, ai sensi del quale è autorizzato l'incremento della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con l'aggiunta di due posizioni di dirigente generale da destinare al Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative per l'istituzione di due ulteriori uffici dei provveditorati interregionali o regionali per le opere pubbliche;
l'articolo 20, comma 2-quater, che incrementa di ulteriori due unità dirigenziali non generali il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, autorizzando il conferimento dei relativi incarichi, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti percentuali ivi previsti;
l'articolo 20, comma 2-quinquies, che autorizza l'adeguamento, entro il 31 dicembre 2025 e con le modalità previste dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 173 del 2022, del regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di recepire quanto disposto dai richiamati commi da 2-bis a 2-quater del medesimo articolo 20.
Tanto premesso la presente proposta normativa differisce dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026 il termine per l'adeguamento del regolamento di organizzazione.
Al riguardo si rappresenta che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato esaminato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 4 dicembre 2026 e all'attualità è all'esame del Ministero dell'economia e delle finanze per la prevista bollinatura.
Risulta, pertanto, opportuno differire il termine di cui trattasi al fine di completare l'iter istruttorio del provvedimento, in coerenza con il principio dell'economia del procedimento amministrativo.
Articolo 10 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale).
Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha impresso una decisa spinta verso la rapida digitalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione. In particolare, l'articolo 24, comma 1, lettera e), numero 6), e comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (cosiddetto «decreto semplificazioni»), ha introdotto – tramite modifica dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale, CAD) – l'obbligo, a decorrere dal 28 febbraio 2021, per tutte le pubbliche amministrazioni di consentire l'accesso ai propri servizi in rete esclusivamente mediante il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o tramite la carta di identità elettronica (CIE), fermo restando l'utilizzo di credenziali diverse da SPID e CIE già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021. Tali obblighi sono stati estesi prima dal decreto-legge n. 183 del 2020 e poi dal decreto-legge n. 198 del 2022 per i servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all'estero rispettivamente al 31 dicembre 2025 e al 31 marzo 2026.
Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha sempre dedicato e continua a dedicare particolare attenzione e risorse al tema della digitalizzazione dei servizi consolari. Oltre ad aver effettuato diverse campagne di sensibilizzazione e promozione dell'utilizzo dell'identità digitale da parte dei connazionali residenti all'estero, a partire dal 2019 questo Dicastero ha avviato un progetto per la rilevazione dei dati biometrici ai fini dell'emissione e consegna delle CIE a carico dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.
Tuttavia, le credenziali SPID e le CIE risultano ancora poco diffuse tra i 6,6 milioni di italiani residenti all'estero, iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE): a novembre 2025 gli italiani residenti all'estero possessori di SPID si attestano sui 190.000, mentre solo 804.000 connazionali detengono una CIE.
Permangono inoltre oggettive difficoltà tecniche e operative che rendono impossibile estendere integralmente l'obbligo di autenticazione tramite SPID e CIE per l'accesso ai servizi consolari online.
Con specifico riferimento allo SPID, oltre che alla scarsa conoscenza dello strumento dell'identità digitale e della sua utilità nei rapporti con la pubblica amministrazione, la limitata diffusione delle credenziali presso gli italiani all'estero è attribuibile anche alle difficoltà legate all'ottenimento delle credenziali da parte dei cosiddetti Identity Providers: modalità di riconoscimento a distanza onerose o tecnicamente complesse; ricezione di un SMS per l'attivazione del servizio che non arriva sui cellulari stranieri eccetera.
Per quanto riguarda le CIE, questo Dicastero – in collaborazione con il competente Ministero dell'interno – sta progressivamente ampliando il servizio di acquisizione dei dati biometrici per il loro rilascio, ma permangono ancora alcune problematiche che rendono al momento complessa la diffusione delle CIE: servizi postali di alcuni Paesi; situazioni contingenti (ad esempio guerre); impossibilità per i consoli onorari di acquisire i dati biometrici per il rilascio di tali documenti (rendendo molto complessa l'attivazione del servizio per i connazionali che risiedono in zone remote distanti dall'ufficio consolare).
La piattaforma principale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è «FAST-IT», con la quale attualmente vengono gestite soprattutto le richieste di trascrizione dell'AIRE, i codici fiscali e alcuni atti di stato civile. Tale portale è diventato progressivamente un punto di riferimento per i connazionali all'estero (basti pensare che nell'ultimo anno il 91 per cento delle iscrizioni all'AIRE è già transitato su FAST-IT). A partire da dicembre 2025, il portale acquisirà ulteriori funzioni e sarà esteso in prospettiva a tutti i principali servizi agli italiani all'estero: tutti gli atti di stato civile nativi digitali, passaporti e carte d'identità elettroniche. Il portale FAST-IT prevede già da tempo la possibilità di accedere ai servizi con le credenziali dello SPID o con la CIE: tuttavia, la quasi totalità degli utenti accede al portale tramite una semplice compilazione di un formulario di registrazione, e successiva attribuzione di credenziali che vengono inviate all'indirizzo di posta elettronica dell'utente e che restano valide per futuri accessi.
Nel condividere pienamente l'importanza di una ulteriore digitalizzazione dei servizi al cittadino, compresi quelli per i connazionali residenti all'estero, è necessario sottolineare che, in assenza di proroga della decorrenza, all'utenza verrebbe di fatto impedito l'accesso ai servizi del sito. Sul piano operativo, questo comporterebbe verosimilmente il rischio di esclusione digitale per la grande maggioranza degli utenti, con conseguente ricorso a canali tradizionali (email, posta, sportello) e peggioramento della qualità e tempestività del servizio.
Alla luce di un tale scenario, è essenziale un ulteriore proroga degli attuali termini temporali per l'accesso con SPID, CIE o carta nazionale dei servizi ai servizi in rete della pubblica amministrazione.
Articolo 11 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa).
La disposizione, suddivisa in 2 commi, è finalizzata a prorogare il collocamento in ausiliaria del personale militare.
Ai commi 1 e 2 si intende prorogare, al 31 dicembre 2026, i termini di applicazione dell'articolo 2229 (Regime transitorio del collocamento in ausiliaria) del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito codice).
Tale proroga è tesa a garantire il progressivo conseguimento dei volumi organici di ufficiali e marescialli, in linea con il processo di revisione del modello professionale delle Forze armate avviato dalla legge n. 119 del 2022, dovendo conseguire le dotazioni organiche al 1° gennaio 2034 e, altresì, salvaguardare la funzionalità dello strumento militare.
Si soggiunge, altresì, che anche valutando l'ultima riconfigurazione dello strumento militare in 160.000 unità di cui al decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 185, permane l'efficacia funzionale dell'istituto de quo tenuto conto della necessità di ricondurre le consistenze intercategoriali del personale militare alle dotazioni organiche previste dal codice e la necessità di contrastare, almeno in parte, il fenomeno dell'innalzamento dell'età media del personale militare.
Articolo 12 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia).
L'articolo contiene la proroga dei termini in materie di competenza del Ministero della giustizia.
Il comma 1 proroga, al 31 dicembre 2026, la deroga alla disciplina del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, disposta dall'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. La proroga di tale deroga non consente anche per l'anno in corso il passaggio ad altra amministrazione del personale dell'amministrazione della giustizia senza l'assenso di quest'ultima. La finalità della disposizione è quella di evitare che nel periodo rilevante per il conseguimento degli obiettivi del PNRR gli uffici giudiziari, centrali e periferici, subiscano impoverimenti di organico dovuti a trasferimenti non previamente valutati dall'amministrazione.
Il comma 2 proroga sino al 31 dicembre 2026 la deroga alla normativa che consente al personale dell'amministrazione della giustizia di prestare servizio presso altre amministrazioni prevedendo, per lo stesso personale, il divieto di distacco, comando o assegnazione. Si tratta di previsione necessaria per garantire che nel periodo rilevante per il conseguimento degli obiettivi del PNRR gli uffici giudiziari non subiscano impoverimenti di organico.
Il comma 3 proroga fino al 31 gennaio 2027, e pertanto di un anno, la graduatoria del concorso pubblico per esami per l'assunzione di funzionari giuridico-pedagogici del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di cui al decreto direttoriale 18 ottobre 2022. Tale graduatoria si riferisce al concorso pubblico per esami a 104 posti, elevati a 236, a tempo indeterminato per il profilo professionale di funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, III area funzionale, fascia retributiva F1, la cui graduatoria finale è stata approvata con decreto direttoriale 31 gennaio 2024, rettificato con decreto direttoriale 7 maggio 2024. Ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, tale graduatoria rimane vigente per due anni dalla data di approvazione ed è pertanto in scadenza il prossimo 31 gennaio 2026. La proroga è quindi necessaria al fine di consentire l'ulteriore scorrimento della graduatoria a copertura delle vacanze di organico determinatesi per le cessazioni intervenute negli anni 2024-2025, che dovrebbero altrimenti essere coperte attraverso l'indizione di una nuova procedura concorsuale, che richiederebbe tempi più lunghi e ulteriori costi.
Il comma 4 proroga il termine previsto dall'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 (Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione), a tenore del quale le intercettazioni relative ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 31 dicembre 2025 sono effettuate mediante le infrastrutture digitali interdistrettuali previste dal comma 1 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 105 del 2023. Al fine della piena operatività della previsione si rende tuttavia ancora necessaria una rilevante attività di natura tecnica tesa ad implementare il flusso telematico, che consenta di svolgere direttamente ed esclusivamente attraverso le dette infrastrutture le attività di captazione informatica e telematica di cui all'articolo 268 del codice di procedura penale, tale da non consentire il rispetto del termine del 31 dicembre 2025.
Il comma 5 proroga sino al 31 dicembre 2026 le facoltà assunzionali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, comprese quelle relative alle procedure di reclutamento straordinarie previste dall'articolo 17, commi 2 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Questa deroga rispetto ai limiti temporali previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, si rende necessaria al fine di evitare la perdita di capacità assunzionali residue (attualmente pari a 129 posti) e di favorire la stabilizzazione del personale a tempo determinato, in particolare presso l'ufficio per il processo, che, nel settore minorile, è indubbiamente connotato da particolari peculiarità (per gli uffici minorili e per gli uffici di esecuzione penale esterna). Le ragioni di urgenza sono da rinvenirsi nella scadenza delle facoltà assunzionali, in scadenza al 31 dicembre 2025: senza una proroga, il Dipartimento perderebbe la possibilità di coprire i 129 posti vacanti e di stabilizzare il personale a tempo determinato, con impatto negativo sull'operatività dei servizi.
Articolo 13 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica).
La norma di cui al comma 1 proroga di un anno la possibilità per le regioni di procedere, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale appartenente all'Area dei funzionari assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 17-octies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e presso le stesse funzionalmente utilizzato.
L'articolo 17-octies, comma 3, del decreto-legge n. 80 del 2021, ha previsto che, nell'ambito di un contingente di duecento unità di personale, «(...) il Ministero della transizione ecologica è autorizzato per l'anno 2021 a reclutare, con le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nonché anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi e comunque non successiva al 31 dicembre 2026, un contingente massimo di centocinquanta unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali e da assegnare funzionalmente ai commissari di cui al comma 2 sulla base della tabella 1 di cui all'allegato IV-bis».
Attualmente, sulla base del predetto articolo di legge, sono in servizio presso le strutture commissariali complessive n. 28 unità di personale, assunte con contratto a tempo determinato fino al 31 dicembre 2026.
Avuto riguardo alla citata scadenza dei contratti a tempo determinato, è necessario consentire alle regioni interessate di attivare la procedura di stabilizzazione entro il medesimo termine del 31 dicembre 2026, anche al fine di utilizzare le risorse assunzionali che si renderanno disponibili sul budget 2026, per assicurare il corretto svolgimento dei compiti assegnati alle strutture commissariali presso le quali il personale risulta assegnato e, conseguentemente, rafforzare, altresì, la struttura organizzativa regionale.
Al comma 2 si interviene in materia di termini concernenti l'obbligo di incremento dell'energia rinnovabile termica nelle forniture di energia.
L'articolo 27 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili» prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2025 (termine già prorogato una volta dal 1° gennaio 2024), le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui provvedono affinché una quota dell'energia venduta sia rinnovabile. Tale termine con la norma in esame viene prorogato al 1° gennaio 2026.
La disposizione prevede che con decreto del Ministro della transizione ecologica (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) sono definite, tra l'altro, le modalità di attuazione dell'obbligo, secondo traiettorie annuali coerenti con gli obiettivi generali di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo («Nell'ambito dell'obiettivo di cui al comma 1, è assunto un obiettivo di incremento indicativo di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento pari a 1,3 punti percentuali come media annuale calcolata per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030»).
Il suddetto decreto ministeriale disciplina, altresì, le procedure di verifica del rispetto dell'obbligo; le modalità con cui può essere ridotta la soglia di cui al comma 1, tenendo conto dell'evoluzione del grado di raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, e della sostenibilità economica degli investimenti; il versamento di un contributo compensativo in un fondo appositamente costituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nei casi di mancato rispetto dell'obbligo; l'utilizzo delle risorse confluite nel citato fondo secondo criteri di massima efficienza e riduzione dei costi nell'individuazione dei contributi compensativi per i soggetti obbligati al versamento.
La norma in esame posticipa dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 l'entrata in vigore dell'obbligo di incremento di energia rinnovabile per le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffreddamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui.
Si rileva che l'indicazione temporale originaria del 1° gennaio 2024, prevista all'articolo 27 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, poi prorogata al 1° gennaio 2025 e ora al 1° gennaio 2026, non deriva strettamente dal recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, la quale non prevede una puntuale decorrenza dell'obbligo in questione.
La necessità della proroga del termine iniziale previsto dalla disposizione legislativa è determinata dal fatto che, ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale attuativo della disposizione medesima, si è reso opportuno attendere la pubblicazione delle linee guida della Commissione europea relative alla definizione di calore e freddo di scarto, prevista dall'articolo 2 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (RED II) e disciplinato, al fine di promuovere l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, dall'articolo 23 della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, (RED III) che è attualmente in fase di recepimento.
Inoltre, si rileva che anche in sede di consultazione pubblica, condotta sullo schema di decreto ministeriale previsto dal comma 2 dell'articolo 27 – svoltasi dal 19 dicembre 2023 al 31 gennaio 2024 – la maggioranza degli operatori ha segnalato l'importanza di considerare anche il calore di scarto come fonte rinnovabile ai fini del rispetto degli imponendi obblighi, come indicato, del resto, anche nell'allegato I al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che prevede che il calore di scarto venga incluso all'interno della contabilizzazione della quota di calore prodotta da fonti rinnovabili.
La possibilità di conteggiare il calore di scarto, al fine di adempiere all'obbligo imposto dalla norma primaria, presenta particolari criticità e complessità che hanno impedito di concludere l'istruttoria tecnica sul decreto in questione. A tal riguardo, si è ritenuto opportuno, per adottare scelte tecniche coerenti con l'ordinamento europeo, attendere la pubblicazione da parte della Commissione europea di apposite linee guida.
Queste ultime sono state pubblicate con comunicazione della Commissione europea, il 2 settembre 2024, al numero C (2024) 5043 «Guidance on heating and cooling aspects in Articles 15a, 22a, 23 and 24 of Directive (EU) 2018/2001 on the promotion of the use of energy from renewable sources as amended by Directive (EU) 2023/2413».
Alla luce di quanto sopra, pertanto, si ritiene necessario prorogare il termine previsto per l'entrata in vigore dell'obbligo di incremento di energia termica rinnovabile, al fine di consentire agli operatori di poter programmare gli interventi e gli investimenti necessari in un arco temporale sostenibile nell'autonomia organizzativa propria di impresa, evitando di porre in capo agli stessi in modo retroattivo l'adempimento di un obbligo. Tale proroga consente alle imprese soggette all'obbligo di poter fare affidamento su una congrua prospettiva temporale a conformarsi agli obblighi imposti.
Al riguardo, si consideri inoltre che l'obbligo de quo può essere conseguito attraverso una ponderata pianificazione delle scelte industriali, ciò in modo da garantire che l'incremento della produzione di calore e/o freddo da fonte rinnovabile avvenga nel modo più equo e sostenibile. Diversamente, adempiere ad un obbligo sulla base di regole entrate in vigore dopo la data prevista dalla norma primaria avrebbe l'effetto di impedire un'adeguata ponderazione delle scelte da parte dei soggetti obbligati, che potrebbero comunque non riuscire a rispettare gli obblighi imposti.
Si precisa che tale norma attiene esclusivamente alla proroga di termini stabiliti da disposizioni legislative e che il termine è stato già prorogato una sola volta, con il decreto-legge n. 202 del 2024. In aggiunta, il termine in questione è antecedente il 31 gennaio 2025 e la proroga risulta contenuta nel limite massimo di un anno, non comportando, tra l'altro, oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.
Il comma 3 è volto a prorogare il Commissario per il sito di interesse nazionale (SIN) di Taranto nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 129 del 2012 e della relativa struttura di supporto. Si evidenzia che il Commissario in parola ha un ruolo fondamentale ai fini della bonifica e riqualificazione della città e dell'area di Taranto, in quanto presiede alle riunioni del Tavolo istituzionale permanente del contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto, sottoscritto il 31 dicembre 2015, che ha il compito di coordinare e concertare tutte le azioni in essere nell'area di Taranto nonché di definire strategie comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio.
Si rappresenta, altresì, che il Commissario gestisce ingenti risorse finanziarie, per un importo complessivo di 324.967.413 euro, di cui 158.800.000 euro in capo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, destinate al finanziamento degli interventi di bonifica attualmente in corso.
Pertanto, in considerazione della necessità di portare a termine gli interventi già avviati dal suddetto Commissario, si ritiene opportuno provvedere alla proroga del suo incarico, al fine di garantire certezza e continuità al suo operato.
Nel dettaglio, al comma 3, lettera a), si dispone la proroga del Commissario fino al 31 dicembre 2026, al fine di consentire la conclusione delle operazioni di bonifica del SIN di Taranto. Tenuto conto che l'articolo 1, comma 1, undicesimo periodo, del decreto-legge n. 129 del 2012, prevede che la struttura del Commissario cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario, la proroga al 31 dicembre 2026 del predetto incarico si estende anche alla struttura commissariale.
Alla luce della suddetta proroga del Commissario e della relativa struttura, la lettera b) del medesimo comma 3 estende al 2026 la possibilità per il Commissario di nominare un massimo di due sub-commissari.
La lettera c) del medesimo comma 3 dispone in ordine alla copertura finanziaria del compenso del Commissario, per l'anno 2026, a valere sul fondo per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 234 del 2021.
La lettera d) provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla proroga della struttura commissariale e dei sub-commissari, altrettanto a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 234 del 2021.
La lettera e) prevede, infine, che, per le esigenze di funzionamento della struttura commissariale, è autorizzata una spesa pari a 75.600 euro per l'anno 2026.
Il comma 4 prevede che entro il 31 marzo 2026, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi. Entro la medesima data il Commissario rende altresì un'informativa sullo stato di attuazione degli interventi al Comitato per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.
Ai sensi del comma 5, agli oneri derivanti dalla predetta lettera e), pari a 75.600 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Articolo 14 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy).
La disposizione interviene in materia di proroga del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI).
Il predetto Fondo, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, è uno strumento di sostegno pubblico finalizzato a garantire la liquidità delle PMI.
L'articolo 15-bis, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha previsto, per l'anno 2024, anche per gli enti del Terzo settore (ETS) iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore e al repertorio economico amministrativo (REA) presso il registro delle imprese, la possibilità di accedere al Fondo di garanzia per le PMI in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a 60.000 euro, senza l'applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia.
L'accesso al fondo è previsto anche per gli ETS non iscritti al REA e per gli enti religiosi civilmente riconosciuti qualora la garanzia sia rilasciata interamente a valere su una sezione speciale istituita mediante apposito accordo stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'economia e delle finanze.
Alle risorse apportate dall'amministrazione promotrice per sostenere l'operatività di questa sezione speciale possono confluire anche somme rivenienti da liberi versamenti operati da fondazioni, enti, associazioni, società o singoli cittadini da effettuarsi secondo le modalità definite con un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.
Nelle more dell'individuazione delle risorse da destinare alla sezione speciale, con l'articolo 1, comma 450, lettera a), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stato prorogato il termine finale di operatività del fondo, previsto dal citato articolo 15-bis, comma 1, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025.
Inoltre, con l'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, alla sezione speciale del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è stata assegnata una dotazione di 10 milioni di euro, al fine di sostenerne l'operatività e le finalità.
In considerazione dell'intervenuta implementazione della sezione speciale del Fondo per le PMI e dell'imminente sottoscrizione dell'accordo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'economia e delle finanze che ne perfezionerà l'istituzione, si ritiene necessaria la proroga al 31 dicembre 2026 dell'istituto in commento al fine di consentire agli ETS non iscritti al REA e agli enti religiosi civilmente riconosciuti di poter fruire della relativa garanzia per tutto il 2026.
Articolo 15 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste).
Al comma 1, in considerazione della proroga al 31 dicembre 2026 disposta dall'articolo 1, comma 799, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si prevede che l'autorizzazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, non è soggetta all'obbligo di pubblicazione della localizzazione geografica dei siti sperimentali autorizzati. Questa previsione è finalizzata a tutelare l'integrità delle prove sperimentali dai rischi derivanti da atti vandalici.
La modifica di cui al comma 2 interviene prorogando fino al 31 marzo 2026 il termine per l'assolvimento dell'obbligo assicurativo, per le imprese della pesca e dell'acquacoltura. Si fa presente che tale obbligo già non si applica alle imprese agricole per le quali resta fermo quanto stabilito relativamente ad AGRICAT. La proroga, pertanto, si rende necessaria per consentire alle imprese della pesca e dell'acquacoltura di beneficiare di un maggior periodo di tempo per adeguarsi agli obblighi previsti dalla norma originaria, riconoscendo le specificità del settore e le difficoltà operative che possono derivare da tempistiche più ristrette.
Al comma 3, al fine di concedere un maggior termine per assolvere agli adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 6, del decreto interministeriale n. 115 del 31 maggio 2017 alle autorità responsabili che non hanno provveduto agli obblighi di registrazione nei pertinenti registri dei regimi di aiuto o degli aiuti ad hoc, si prorogano i periodi di imposta i cui termini per la notifica dei relativi atti impositivi sono in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2027 (in luogo della precedente data fissata al 31 dicembre 2025). Ciò consente, nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di registrazione da parte delle autorità responsabili dei regimi di aiuto, un'azione di recupero graduale nei confronti di coloro che hanno illegittimamente fruito degli aiuti individuali, che andrebbe altrimenti a sovrapporsi con periodi di imposta oggetto delle precedenti proroghe.
Articolo 16 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo).
Il comma 1 prevede la proroga al 31 dicembre 2026 della durata della misura di semplificazione per la realizzazione, previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA), di alcuni impianti fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali che, secondo la normativa vigente, produrrebbe i suoi effetti fino al 31 dicembre 2025. La norma si inserisce nell'ambito del perimetro normativo tracciato dall'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, prorogando al 31 dicembre 2026, il termine fino al quale possono essere realizzati, previa DILA, taluni impianti fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali.
Le condizioni nel rispetto delle quali i progetti di impianti fotovoltaici in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa DILA sono indicate al citato articolo 6, comma 2-septies del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, e sono quelle di seguito descritte.
Gli impianti devono essere:
realizzati con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde;
di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp);
finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture.
L'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, prevede, inoltre, che, ove gli impianti siano ubicati in aree situate nei centri storici o soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 136 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la dichiarazione debba essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'intervento normativo in oggetto prevede la proroga al 31 dicembre 2026 della durata della misura di semplificazione che, secondo la disposizione attualmente vigente, come visto, produrrebbe i suoi effetti fino al 31 dicembre 2025.
In quest'ottica si concretizza, dunque, un potenziamento dell'offerta turistica nazionale, garantendo una maggiore competitività delle imprese, da cui emerge la necessità che la proroga interessi un periodo di durata non troppo breve al fine di consentire una adeguata tenuta economica del settore.
Di conseguenza, l'installazione di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde, di potenza non superiore a 1.000 kWp, tornerebbe a essere soggetta alle procedure autorizzative ordinarie. A tal proposito, si specifica che la materia è stata oggetto di una nuova disciplina organica, ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118».
Il comma 2 proroga al 31 marzo 2026 il termine assegnato alle piccole e microimprese, con particolare riferimento a quelle del settore turistico ricettivo e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui dall'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, per la stipula delle polizze a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali. Viene, pertanto, accordato un periodo di tempo aggiuntivo di soli tre mesi, che mira a garantire alle imprese tenute all'assicurazione l'effettuazione di una scelta consapevole tra i prodotti assicurativi, facendo sì che in questo limitato frangente temporale siano conosciuti gli elementi necessari per individuare la soluzione assicurativa più idonea e sostenibile rispetto alle proprie esigenze.
L'intervento normativo di cui al comma 3 si inserisce nel perimetro applicativo tracciato dall'articolo 7-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, che ha sancito l'irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto.
Nello specifico, si rappresenta che tale articolo prevede che gli allestimenti mobili di pernottamento (ad esempio, case mobili, maxicaravan e similari) dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati in strutture ricettive all'aperto, siano esclusi dalla stima diretta della rendita catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in quanto non rilevanti ai fini della rappresentazione e del censimento catastale (comma 1). Il comma 2 incrementa – dalla medesima data del 1° gennaio 2025 – il valore delle aree attrezzate per i suddetti allestimenti e delle aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti, rispettivamente dell'85 per cento e del 55 per cento rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari, ai fini della stima della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto. I commi da 3 a 6 dispongono circa la presentazione degli atti di aggiornamento da parte degli intestatari catastali, le sanzioni applicabili, l'attività di monitoraggio. Il comma 7 reca una clausola di invarianza finanziaria. In particolare, il comma 3 prevede che gli intestatari catastali delle strutture ricettive all'aperto, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2025, e comunque entro il 15 dicembre 2025, presentino:
atti di aggiornamento geometrico, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 679 del 1969 (recante «Semplificazione delle procedure catastali»), per l'aggiornamento della mappa catastale;
atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'aggiornamento del catasto fabbricati, in coerenza con le disposizioni in esame.
L'odierno intervento normativo proroga dal 15 dicembre 2025 al 15 dicembre 2026 il termine entro cui gli intestatari catastali di cui sopra devono presentare i suddetti atti di aggiornamento, con la precipua finalità di consentire agli intestatari catastali di avere più tempo a disposizione per procedere agli atti di aggiornamento della mappa catastale e del catasto dei fabbricati, secondo le indicazioni fornite, sotto il profilo catastale, dall'Agenzia delle entrate, e quindi di potere indicare in maniera puntuale, coerente ed uniforme i beni da ricomprendere e stimare a tali fini.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene ineludibile e improcrastinabile prorogare il termine entro il quale gli intestatari catastali de quibus devono presentare i suddetti atti di aggiornamento.
Articolo 17 (Entrata in vigore).
La norma dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025.
Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga, alla revisione o all'abrogazione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché di adottare misure essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni dell'11 e del 29 dicembre 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Proroga di termini in materie di interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri)
1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo all'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
2. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relativo alla nomina di un sub-commissario per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere nell'ex area militare denominata Arsenale militare e area militare contigua molo carbone, situata nell'isola della Maddalena, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13-sexies, secondo periodo, le parole: «, il cui incarico cessa entro il 31 dicembre 2024,» sono soppresse;
b) dopo il comma 13-sexies è aggiunto il seguente:
«13-septies. L'incarico di sub-commissario di cui al comma 13-sexies cessa entro il 31 dicembre 2027. La remunerazione del sub-commissario, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, è pari a 80.000 euro annui al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativo alla progettazione e alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 100.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. All'articolo 33, comma 11-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relativo alla nomina del Commissario straordinario per l'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;
b) al terzo periodo, le parole: «dieci unità» sono sostituite dalle seguenti: «quindici unità»;
c) all'ottavo periodo le parole: «dal 2022 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;
d) al tredicesimo periodo, dopo le parole: «per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025» sono inserite le seguenti: «nonché nel limite di 1.087.619 euro per l'anno 2026»;
e) infine, è aggiunto il seguente periodo: «Entro il 31 marzo 2026, il Commissario trasmette alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi di cui al comma 13-bis.1, anche evidenziando l'eventuale applicazione della sanzione di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 13-bis.1».
6. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
7. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
8. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente in connessione con il realizzarsi di eventi eccezionali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), le parole: «negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025 nonché 2026 limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge n. 11 del 2023»;
b) al comma 2, lettera c), le parole: «negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025 nonché 2026 limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge n. 11 del 2023».
9. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, relativo al contributo per l'autonoma sistemazione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al comma 4, le parole: «di euro 2.400.000 per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 4.063.514 per l'anno 2026».
10. All'articolo 5-quaterdecies, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, relativo alle disposizioni processuali per i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati professionistici, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
11. All'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, in materia di contributo di iscrizione al servizio sanitario nazionale, le parole: «In considerazione dell'eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, per i titolari» sono sostituite dalle seguenti: «Per i titolari».
12. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo alla durata dell'incarico di Commissario straordinario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
13. All'articolo 11-ter, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, relativo alla durata dell'incarico di subcommissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «sino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2026»;
b) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente: «11-bis. Entro il 31 marzo 2026, il Commissario trasmette alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato una relazione sullo stato di attuazione degli interventi con relativo cronoprogramma procedurale e finanziario di realizzazione ai fini della verifica degli impatti sui saldi di finanza pubblica. La mancata trasmissione della relazione comporta la revoca automatica delle risorse di provenienza statale che devono essere versate all'entrata del bilancio da parte del Commissario e restano acquisite all'erario.».
14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13 lettera a), pari a euro 347.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15. Gli incarichi individuali conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 935 del 14 ottobre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026 alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di gestione dell'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 2024, nonché il supporto ai procedimenti di rientro in ordinario ai sensi dell'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e successive modifiche ed estensioni. Alle proroghe dei suddetti contratti non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati nel limite di spesa di euro 481.626 per il 2026, si provvede a carico delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 9, comma 2 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 922 del 17 settembre 2022, che è prorogata fino al 31 dicembre 2026.
16. In relazione allo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia, dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2008 e prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 2025 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2025, si provvede, in deroga all'articolo 6-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, mediante una o più ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottare, entro il 31 gennaio 2026, ai sensi dell'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al fine di consentire l'approvazione dei progetti esecutivi e il completamento delle attività e delle funzioni ancora in corso di definizione già avviate dal Commissario delegato nominato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008.
17. In considerazione della necessità di garantire, per il tramite della struttura costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, l'attuazione del piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, il termine di durata della medesima struttura di cui all'articolo 2, comma 4, primo periodo, del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, è prorogato al 31 dicembre 2026. Conseguentemente, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, sono prorogati gli incarichi relativi al contingente di personale di cui all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 140 del 2023 nel limite di spesa di 1.159.014 euro per l'anno 2026. Entro il medesimo limite di spesa di cui al periodo precedente è prorogato fino al 31 dicembre 2026, altresì, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 140 del 2023.
18. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, supporta altresì gli enti locali, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il tramite della struttura costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 140 del 2023 citato, nel monitoraggio degli interventi di riduzione della vulnerabilità del patrimonio edilizio privato di cui all'articolo 1, comma 694, della legge 31 dicembre 2024, n. 207.
19. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17, quantificati in euro 1.159.014 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Articolo 2.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Esclusivamente al fine di completare la fase attuativa già in corso, all'articolo 15-sexies, comma 3, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, relativo alla possibilità di adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2026».
2. All'articolo 8, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, relativo al divieto di comando, distacco ovvero di assegnazione di personale presso altre pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
3. All'articolo 10 del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2025, n. 179, relativo al potenziamento tecnico-logistico del punto di crisi di Lampedusa, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. In deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale dipendente della Croce Rossa Italiana impiegato nel punto di crisi di Lampedusa possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2026.».
4. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, relativo al potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
5. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge del 30 dicembre, 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio, 2022, n. 15, relativo alla graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
6. Relativamente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il termine del 31 dicembre 2025, previsto dall'articolo 35, comma 4, quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per l'esercizio delle facoltà assunzionali, è prorogato al 31 dicembre 2026.
Articolo 3.
(Proroga di termini in materia di personale del comparto sicurezza)
1. Al fine di assicurare il tempestivo avvio delle attività negoziali del Comparto sicurezza e difesa e la completa attivazione delle procedure informatiche di gestione dei codici di cui all'articolo 35, comma 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, all'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, le parole «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023, 2024, 2025 e 2026».
2. Il sistema di rilevazione di cui all'articolo 35-bis, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, come modificato dal comma 2, si applica anche ai fini dell'accertamento della rappresentatività al 31 dicembre 2024 delle organizzazioni sindacali federate ivi indicate.
Articolo 4.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze)
1. All'articolo 102, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
2. All'articolo 100, comma 1, del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
3. All'articolo 131, comma 1, del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
4. All'articolo 243, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
5. All'articolo 205, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
6. All'articolo 16-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali, al comma 1, alinea, relativo alle riduzioni del canone mensile, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
7. Nelle more del riordino della disciplina prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3 della legge 30 dicembre 2009, n. 196, le disposizioni di cui all'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano sino al 30 settembre 2026. All'obbligo di comunicazione previsto dal secondo periodo di cui al suddetto comma 2, secondo periodo, la Società AMCO S.p.A. provvede mensilmente e in caso di inadempimento cessano gli effetti della disposizione di cui al primo periodo del presente comma.
8. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo al termine per la presentazione all'Agenzia del demanio delle istanze di regioni, comuni, province e città metropolitane per il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, dei beni immobili del demanio storico-artistico o del patrimonio disponibile dello Stato interessati da progetti di riqualificazione finanziati, o da finanziare, in tutto o in parte, con risorse PNRR, PNC o PNIEC, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
9. All'articolo 36, comma 56-ter, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, relativo alla rideterminazione delle promozioni complessive al grado di colonnello della guardia di finanza, le parole: «Per gli anni dal 2022 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2022 al 2027».
10. All'articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo agli importi e ai quantitativi degli strumenti di acquisto e negoziazione di servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività realizzati da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
11. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 30 settembre 2026.
12. All'articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo al termine di adeguamento del capitale sociale per l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2026».
Articolo 5.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute)
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, concernente la valutazione multidimensionale unificata per l'assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: «da adottare entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro trenta mesi»;
b) al comma 8-bis, le parole: «da adottare entro il 30 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 30 novembre 2026» e le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027»;
c) al comma 8-ter: le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027» e le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2027» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2028».
2. All'articolo 33, comma 2-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, che consente ai veterinari autorizzati di svolgere le attività per l'attuazione delle disposizioni concernenti gli obblighi di sorveglianza degli operatori e le visite di sanità animale di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
3. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-bis, concernente l'applicazione del regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;
b) al comma 8-septies, recante la limitazione delle responsabilità penale degli esercenti di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale ai casi di colpa grave, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
4. All'articolo 8, comma 7-bis, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, concernente i requisiti anagrafici per l'ammissione ai concorsi per il profilo professionale di dirigente chimico, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026».
5. All'articolo 8-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, concernente l'innalzamento a sessantotto anni del limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e per l'accesso agli elenchi regionali di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 171 del 2016, nonché la deroga all'applicazione dei limiti anagrafici previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
6. All'articolo 12, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, relativo ai requisiti di partecipazione ai concorsi del personale medico per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) al comma 5, che consente al personale operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del Servizio sanitario nazionale, in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato, di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026».
7. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, concernente il regime delle incompatibilità degli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026».
8. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'applicazione delle misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, le parole: «per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026» e le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026, compatibilmente con le esigenze della formazione,».
9. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
10. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante i divieti di utilizzo del modello animale negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 2, le lettere d) ed e) sono abrogate;
b) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: «Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a» sono sostituite dalle seguenti: «La disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applica a».
Articolo 6.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo il comma 18, relativo alla possibilità di avvalersi del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche, è inserito il seguente:
«18-bis. La disposizione di cui al comma 18 è prorogata per il triennio 2026-2028. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
2. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, riguardante il reclutamento dei dirigenti tecnici, le parole: «e comunque entro il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro il 31 dicembre 2026».
3. All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo agli incarichi dei dirigenti tecnici sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2026»;
b) al terzo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026».
4. All'articolo 5, comma 4-septies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025 n. 15, relativo alla possibilità per gli Uffici scolastici regionali di avvalersi di personale in comando, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «per l'anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno scolastico 2026/2027»;
b) al secondo periodo, le parole: «con decorrenza dal 1° settembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza dal 1° settembre 2026».
5. All'articolo 1-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, relativo alle assunzioni dei docenti di religione cattolica, le parole: «Per l'anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027».
6. All'articolo 14, comma 5-bis, della legge 15 luglio 2022, n. 99, relativo alla natura obbligatoria del cofinanziamento regionale dei piani triennali delle fondazioni ITS Academy, le parole: «fino all'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2026».
Articolo 7.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'università e della ricerca)
1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, relativo al Consiglio universitario nazionale (CUN), le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».
2. Al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle attività relative al sesto quadrimestre, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025, all'articolo 3-novies, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, le parole: «10 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «10 giugno 2026».
Articolo 8.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della cultura)
1. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, relativo alla possibilità per le Direzioni regionali Musei di esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
2. All'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, relativo alla contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
3. Il Ministero della cultura, gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui all'articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché gli enti territoriali proprietari di istituti e luoghi della cultura sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che al 31 dicembre 2024 non abbiano completato l'iter per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero che debbano completare la messa a norma delle eventuali criticità rilevate e adempiere alle eventuali prescrizioni impartite, provvedono, entro il 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all'attuazione delle opportune misure di sicurezza conformi alle norme tecniche di riferimento adottate ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ivi compresa l'adozione del piano di limitazione dei danni.
4. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «per un periodo non superiore a trentasei mesi e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 1.848.777 euro per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
Articolo 9.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
1. All'articolo 1, comma 497, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativo alla sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;
b) al secondo periodo, le parole: «entro il 1° dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° dicembre 2026», le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027» e le parole: «relativo al biennio 2024-2025» sono sostituite dalle seguenti: «relativo al biennio 2025-2026».
2. All'articolo 7, comma 4-duodecies, secondo periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla procedura di accesso al programma di finanziamento «Ponti sul Po», le parole: «entro e non oltre il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 30 giugno 2026. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca automatica delle risorse di provenienza statale che sono versate all'entrata del bilancio per restare acquisite all'erario.».
3. Esclusivamente al fine di completare la fase attuativa già in corso, all'articolo 20, comma 2-quinquies, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, relativo alla possibilità di adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2026».
Articolo 10.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)
1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo ai servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le parole: «al 31 dicembre 2025 e al 31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026 e al 31 marzo 2027».
Articolo 11.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa)
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni in materia di regime transitorio del collocamento in ausiliaria:
a) all'articolo 2229, comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) all'articolo 2230:
1) al comma 1, dopo la lettera m-sexies), è aggiunta la seguente: «m-septies) 2026: ufficiali: 16; marescialli: 38; totali 54.»;
2) al comma 1-bis, la parola: «m-sexies)» è sostituita dalla seguente: «m-septies)».
2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in euro 2.700.000 per l'anno 2027, in euro 2.431.531 per l'anno 2028 e in euro 1.705.080 per l'anno 2029, si provvede, quanto a euro 675.000 per l'anno 2027, a euro 607.883 per l'anno 2028 e ad euro 426.270 per l'anno 2029, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e, quanto a euro 2.025.000 per l'anno 2027, a euro 1.823.648 per l'anno 2028 e ad euro 1.278.810 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
Articolo 12.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia)
1. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di mobilità volontaria del personale del Ministero della giustizia, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
2. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, in materia di divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
3. Al fine di garantire il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'amministrazione penitenziaria assicurando il rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, la vigenza della graduatoria del concorso pubblico per esami per l'assunzione di funzionari giuridico-pedagogici del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, indetto con decreto direttoriale del Ministero della giustizia 18 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 25 ottobre 2022, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», è prorogata fino al 31 gennaio 2027.
4. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, relativo alle infrastrutture per le intercettazioni, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le facoltà assunzionali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, ivi comprese quelle relative alle procedure di reclutamento straordinarie di cui all'articolo 17, commi 2 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono esercitabili fino al 31 dicembre 2026.
Articolo 13.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)
1. All'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, relativo alla possibilità per le regioni di procedere, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale appartenente all'Area dei funzionari, assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
2. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, relativo all'obbligo di incremento dell'energia rinnovabile termica nelle forniture di energia, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026».
3. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, relativo al Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Taranto e della relativa struttura di supporto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al nono periodo, le parole: «per il biennio 2024-2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2024 al 2026»;
c) al quindicesimo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026»;
d) al diciassettesimo periodo, le parole: «per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;
e) al diciottesimo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2025» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonché di 75.600 euro per l'anno 2026».
4. Entro il 31 marzo 2026, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, trasmette alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi. Entro la medesima data il Commissario rende altresì informativa sullo stato di attuazione degli interventi al Comitato per la programmazione economica e sviluppo sostenibile.
5. Agli oneri derivanti dalla lettera e) del comma 3, pari a 75.600 euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Articolo 14.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy)
1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, relativo alle modalità operative del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le parole: «al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026».
Articolo 15.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)
1. Al fine di tutelare l'integrità delle prove sperimentali dai rischi derivanti da atti vandalici, l'autorizzazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, non è soggetta, ove previsto, all'obbligo di pubblicazione della localizzazione geografica dei siti sperimentali autorizzati.
2. All'articolo 19, comma 1-quater, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, le parole: «al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 marzo 2026».
3. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, relativo ai i termini per la notifica degli atti di recupero degli aiuti di Stato, le parole: «e il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2027».
Articolo 16.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo)
1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relativo alle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presso strutture turistiche o termali, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
2. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché per le imprese turistico ricettive, il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 2025, n. 78, relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle piccole e microimprese, è prorogato al 31 marzo 2026.
3. All'articolo 7-quinquies, commi 3 e 6, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, relativo agli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto, le parole: «15 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2026».
Articolo 17.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 dicembre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio