FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 03
Parere Commissione: 04
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 13
Parere Commissione: 14

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  

MODIFICAZIONI

DECRETO-LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                    Articolo 5                       Articolo 5  
                    Articolo 6                       Articolo 6  
                    Articolo 7                       Articolo 7  
                    Articolo 8                       Articolo 8  
                    Articolo 9                       Articolo 9  
                    Articolo 10                       Articolo 10  
                    Articolo 11                       Articolo 11  
                    Articolo 12                       Articolo 12  
                    Articolo 13                       Articolo 13  
                    Articolo 14                       Articolo 14  
                    Articolo 15                       Articolo 15  
                    Articolo 16                       Articolo 16  
                    Articolo 17    

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2753-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MELONI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

Presentato il 31 dicembre 2025

(Relatori: BORDONALI e Alessandro COLUCCI, per la I Commissione; CANNATA e D'ATTIS, per la V Commissione)

NOTA: Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), il 19 febbraio 2026, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2753 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 17 articoli, per un totale di 86 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità prevalente di intervenire in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi; in proposito si ricorda che la Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 ha riconosciuto, per i decreti-legge in materia di proroga di termini, una ratio unitaria particolare e trasversale ai diversi ambiti materiali, vale a dire quella di «intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento» e di «incidere in situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale»; a questa finalità di proroga dei termini il preambolo del provvedimento aggiunge la finalità, peraltro di ampia portata, di «adottare misure essenziali per l'efficienza e l'efficacia delle pubbliche amministrazioni»; in proposito, si ricorda che in precedenti analoghe occasioni il Comitato per la legislazione ha raccomandato di «avviare una riflessione sull'opportunità della confluenza nel medesimo provvedimento di urgenza, di disposizioni attinenti alla proroga di termini legislativi e di disposizioni rispondenti ad ulteriori finalità» (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 21 novembre 2023, sul decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali); ciò premesso, si valuti comunque l'opportunità di approfondire la riconducibilità alle finalità descritte dell'articolo 15, comma 1, che sottrae all'obbligo di pubblicazione la localizzazione geografica dei siti sperimentali collegati all'emissione nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che degli 86 commi, 4 richiedono l'adozione di provvedimenti di diversa natura;

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

l'articolo 1, comma 15, prevede, al secondo periodo, che alle proroghe dei contratti indicati al periodo precedente non sono applicabili «le sanzioni previste dalla normativa vigente», espressione di ampia formulazione che potrebbe essere meglio approfondita individuando le specifiche norme cui la disposizione fa implicito riferimento, in linea con la lettera c) del paragrafo 2 della Circolare del Presidente della Camera sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

sette disposizioni di proroga del provvedimento si riferiscono a norme il cui termine originario risulta scaduto da più di cinque anni; si richiamano, in particolare, l'articolo 1, comma 16 (in tema di durata dello stato di emergenza dichiarato per l'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e per il raccordo autostradale Villesse – Gorizia), l'articolo 4, commi 11 (in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti) e 12 (in tema di adeguamento del capitale sociale per l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali), l'articolo 6, comma 2 (riguardante il reclutamento dei dirigenti tecnici), l'articolo 9, comma 1, lettera a) (in materia di collocamento nell'ausiliaria del personale militare), l'articolo 12, comma 2 (in materia di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia), e l'articolo 13, comma 3 (relativo all'incarico del Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Taranto e della relativa struttura di supporto);

l'articolo 3, al comma 1, reca una modifica testuale al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, atto di natura non legislativa con cui sono stati recepiti l'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi ad alcune annualità, in contrasto con il paragrafo 3, lettera e), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di «resistenza» ad interventi modificativi successivi; la disposizione andrebbe quindi riformulata nel senso di autorizzare la modifica della norma sulla quale si interviene;

l'articolo 12, comma 3, disponendo la proroga della validità della graduatoria di un concorso pubblico per l'assunzione di funzionari giuridico-pedagogici del Ministero della giustizia, reca un contenuto di carattere sostanzialmente provvedimentale; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2020, ha rilevato che la scelta di conferire veste legislativa ad un atto di natura amministrativa non risulta di per sé incostituzionale ma deve soggiacere a un rigoroso scrutinio di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza; la Corte ha anche osservato che «se la materia, per la stessa conformazione che il legislatore le ha dato, si presenta con caratteristiche tali da enfatizzare il rispetto di regole che trovano la loro naturale applicazione nel procedimento amministrativo, ciò deve essere tenuto in conto nel vagliare sotto il profilo della ragionevolezza la successiva scelta legislativa, pur tipicamente discrezionale, di un intervento normativo diretto»;

l'articolo 15 prevede, al comma 1, che, al fine di tutelare l'integrità delle prove sperimentali dai rischi connessi ad atti vandalici, l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi ottenuti mediante tecniche di editing genomico – in particolare mutagenesi sito-diretta o cisgenesi – per finalità di ricerca scientifica, di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2023, non sia soggetta, ove previsto, all'obbligo di pubblicazione della localizzazione geografica dei siti sperimentali autorizzati; al riguardo, si ricorda che già il comma 799 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2026 (legge n. 199 del 2025) è intervenuto sul citato articolo 9-bis del decreto-legge n. 39 del 2023, introducendo una parziale riduzione dei medesimi obblighi di trasparenza; in particolare, tale modifica ha chiarito che l'ubicazione e la dimensione del sito di emissione costituiscono informazioni riservate, detenute dall'Autorità nazionale competente e dagli altri soggetti coinvolti nella procedura di autorizzazione; considerato dunque che la disposizione in esame presenta un ambito di applicazione in parte sovrapponibile a quello dell'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2023, come modificato dalla legge di bilancio per il 2026, la disposizione in esame potrebbe essere approfondita al fine di assicurare un più efficace coordinamento normativo;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad approfondire nel corso dell'istruttoria legislativa sul provvedimento le ragioni specifiche alla base delle sette disposizioni di proroga, il cui termine originario è decorso da più di cinque anni, richiamate in premessa;

provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, a riformulare l'articolo 3, comma 1, nel senso di autorizzare il Governo a modificare la norma non legislativa sulla quale si interviene, evitando la modifica diretta e frammentaria;

il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 15, alla luce della lettera c) del paragrafo 2 della Circolare del Presidente della Camera sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire:

l'articolo 12, comma 3, con riferimento all'attribuzione della veste legislativa ad un atto di natura amministrativa;

l'articolo 15, comma 1, assicurando un più efficace coordinamento normativo con l'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2023, come modificato dalla legge di bilancio per il 2026;

il Comitato raccomanda infine:

provveda il Governo ad avviare una riflessione sull'opportunità della confluenza, nel medesimo provvedimento d'urgenza, di disposizioni attinenti alla proroga di termini legislativi e di disposizioni rispondenti ad ulteriori finalità.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2753, di conversione del decreto-legge n. 200 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premesso che:

l'articolo 1, comma 7, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, il termine finale di applicazione della norma transitoria che esclude l'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora per i casi di mancato versamento delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria da parte delle pubbliche amministrazioni inerenti ai dipendenti pubblici e ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con la pubblica amministrazione;

l'articolo 1, comma 10, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, l'applicazione del regime abbreviato per la risoluzione delle controversie nell'ambito della giustizia sportiva;

l'articolo 2, comma 4, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, la facoltà di derogare alle disposizioni di legge – ad eccezione di quelle penali, antimafia e dell'Unione europea – per la localizzazione, realizzazione e ampliamento di punti di crisi (hotspot) e centri governativi di prima accoglienza dei migranti;

l'articolo 4, commi 1 e 3, posticipa di un anno, fino al 1° gennaio 2027, l'entrata in vigore, rispettivamente, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (decreto legislativo n. 173 del 2024) e del testo unico della giustizia tributaria (decreto legislativo n. 175 del 2024);

l'articolo 4, comma 6, proroga di un anno, quindi fino al 31 dicembre 2026, la disciplina transitoria che prevede la disapplicazione della riduzione dei canoni di locazione per i contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni pubbliche centrali, dalle Autorità indipendenti e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza;

l'articolo 4, comma 11, proroga di nove mesi, fino al 30 settembre 2026, l'applicabilità delle norme relative allo svolgimento delle assemblee ordinarie di società ed enti, disposte dall'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, alle assemblee sociali;

l'articolo 5, comma 3, lettera b), proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, il termine di applicazione del cosiddetto «scudo penale sanitario», previsto dall'articolo 4, comma 8-septies e 8-octies, del decreto-legge n. 215 del 2023;

l'articolo 9, comma 1, proroga di un anno, al 1° dicembre 2026, il termine per l'adozione da parte del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del decreto relativo all'aggiornamento biennale degli importi delle sanzioni amministrative previste dal Codice della strada, da applicare a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo;

l'articolo 12 proroga alcuni termini in materie di competenza del Ministero della giustizia con riguardo:

a) alla proroga della disciplina in materia di mobilità volontaria;

b) al divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni per il personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia;

c) alla validità della graduatoria del concorso per l'assunzione di funzionari giuridico-pedagogici bandito dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con decreto direttoriale del 18 ottobre 2022;

d) alla data a partire dalla quale – per i procedimenti penali iscritti successivamente – occorrerà avvalersi delle cosiddette infrastrutture digitali interdistrettuali per le operazioni di intercettazione;

e) alla possibilità, per il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, di esercitare le facoltà assunzionali per la copertura dei posti vacanti all'interno della dotazione organica;

l'articolo 16, comma 2, proroga di tre mesi, fino al 31 marzo 2026, il termine dal quale decorre l'obbligo di assicurazione per le calamità naturali ed eventi catastrofali riferito alle piccole imprese e le microimprese che esercitano somministrazione di alimenti e bevande oppure operano come imprese turistico-ricettive,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2753, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

apprezzato che l'articolo 10, in relazione ai servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all'estero, proroga, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, il termine per il rilascio o rinnovo di credenziali per l'identificazione e l'accesso da parte dei connazionali ai propri servizi in rete diverse da SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi, e che il medesimo articolo dispone la proroga, dal 31 marzo 2026 al 31 marzo 2027, del termine ultimo per l'utilizzo di quelle già rilasciate e non ancora scadute,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

La IV Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2753, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

premesso che l'articolo 1, comma 2, proroga il termine di scadenza dell'incarico del subcommissario per la realizzazione degli interventi nelle aree di rilevante interesse nazionale, precedentemente militari, situate nell'isola della Maddalena;

premesso altresì che l'articolo 2, comma 6, proroga al 31 dicembre 2026, limitatamente alle forze di polizia (comprensive dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza) il termine per l'esercizio delle facoltà assunzionali previsto dalla normativa vigente;

considerato che l'articolo 11, comma 1, lettera a), proroga al 31 dicembre 2026 il termine del regime transitorio del collocamento in ausiliaria, di cui all'articolo 2229, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare;

considerato altresì che l'articolo 11, comma 1, lettera b), apporta modifiche all'articolo 2230 del Codice dell'ordinamento militare, relativo alla definizione delle unità di personale da collocare in ausiliaria ai sensi dell'articolo 2229 del Codice dell'ordinamento militare, disponendo che siano collocati in ausiliaria, per il 2026, 16 ufficiali e 38 marescialli,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2753, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

valutate con favore le proroghe di termini in materie di interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri, disposte dall'articolo 1, al fine di garantire la continuità amministrativa e operativa di alcune attività;

rilevato che il comma 3 dell'articolo 8 permette l'attuazione delle opportune misure di sicurezza conformi alla disciplina vigente in materia di prevenzione degli incendi;

preso atto che il comma 2 dell'articolo 9, che differisce il termine per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori riguardante il programma «Ponti sul Po», si rende necessario al fine di evitare la perdita delle risorse destinate all'erogazione delle ulteriori rate di finanziamento del fondo;

evidenziato che l'articolo 13 reca proroghe di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

considerato che:

l'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, ha previsto, fino al 31 dicembre 2025, che, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1 con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico;

tale previsione consente di incrementare la sostituzione del pet-coke, combustibile fossile derivante dal petrolio, con combustibili alternativi contenenti biomassa carbon neutral e rappresenta pertanto una misura importante per le imprese del settore del cemento nell'ottica della decarbonizzazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre una disposizione volta a differire fino al 31 dicembre 2026 l'operatività delle disposizioni di cui al citato articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

La IX Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2753, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»;

valutato positivamente l'articolo 9, comma 1, recante la proroga al 2026 della sospensione dell'aggiornamento biennale dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni al Codice della strada;

preso atto che l'articolo 9, comma 2, dispone la proroga al 30 giugno 2026 dei termini previsti per l'accesso ai finanziamenti necessari per la messa in sicurezza dei ponti del bacino del Po;

considerato, infine, che l'articolo 9, comma 3, estende al 31 marzo 2026 il termine entro cui adeguare il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, agli incrementi della dotazione organica stabiliti dalla normativa vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge n. 2753 di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

preso atto che l'articolo 6, comma 6, estende anche all'anno 2026 la non obbligatorietà del cofinanziamento regionale dei piani triennali delle Fondazioni ITS Academy;

evidenziato che all'articolo 13, comma 2, viene differito al 1° gennaio 2026 il termine di decorrenza dell'obbligo di integrazione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili (FER) per le forniture di energia superiori a 500 TEP annui;

considerato che l'articolo 14 proroga di un altro anno il termine di operatività della disciplina del Fondo di garanzia PMI, parzialmente derogatoria di quella ordinaria, portandolo dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026;

tenuto conto di quanto disposto all'articolo 16 che:

al comma 1 proroga al 31 dicembre 2026 la durata della misura di semplificazione per la realizzazione di alcuni impianti fotovoltaici fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali;

al comma 2 differisce al 31 marzo 2026 il termine dal quale decorre l'obbligo di assicurazione per le calamità naturali ed eventi catastrofali riferito alle piccole e microimprese che esercitano somministrazione di alimenti e bevande oppure operano come imprese turistico-ricettive;

al comma 3 differisce al 15 dicembre 2026 taluni termini per la presentazione, da parte degli intestatari catastali, di atti di aggiornamento di mappe catastali e del Catasto fabbricati, relativi a strutture ricettive all'aperto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di estendere il differimento dei termini di cui all'articolo 16, comma 2, anche alle piccole e microimprese diverse da quelle che esercitano somministrazione di alimenti e bevande oppure operano come imprese turistico-ricettive.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2753, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

rilevato che il provvedimento, tra l'altro, all'articolo 2, comma 3, consente, sino al 31 dicembre 2026, di prorogare i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale dipendente della Croce Rossa Italiana impiegato nel punto di crisi di Lampedusa;

rilevato inoltre che l'articolo 2, comma 5, proroga fino al 31 dicembre 2026 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019;

considerato che l'articolo 2, comma 6, proroga al 31 dicembre 2026, limitatamente alle forze di polizia (comprensive, oltre che della Polizia di Stato, anche dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato) il termine per l'esercizio delle facoltà assunzionali previsto dalla normativa vigente;

preso atto che l'articolo 5, comma 6, lettera b), estende fino al 31 dicembre 2026 la possibilità della trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, in deroga ai contingenti previsti dalle disposizioni vigenti, per il personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del SSN in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato previsti dall'ordinamento vigente, comunque entro i limiti d'età già previsti e previa apposita autorizzazione degli enti del SSN interessati;

considerato che l'articolo 12 proroga fino al 31 dicembre 2026 l'esclusione dell'applicazione della disciplina in materia di mobilità volontaria per il personale del Ministero della giustizia e il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia;

considerato inoltre che l'articolo 12, comma 5, proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità, per il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, di esercitare le facoltà assunzionali per la copertura dei posti vacanti all'interno della dotazione organica, in deroga a quanto prescritto dalla normativa vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2753, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»;

considerate le diverse disposizioni di proroga di termini in materia di salute, contenute nell'articolo 5 del provvedimento in esame;

evidenziato, in particolare, il comma 3, lettera b), dell'articolo 5, che, in considerazione dei tempi necessari per il completamento dell'iter legislativo del disegno di legge n. 2700, in corso di esame presso la XII Commissione, il quale all'articolo 7 prevede la revisione del regime di responsabilità penale degli esercenti le professioni sanitarie, dispone la proroga al 31 dicembre 2026 della disposizione che limita la responsabilità penale all'ipotesi di colpa grave per i casi di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario;

richiamato altresì il comma 6 del medesimo articolo 5 che, al fine di fare fronte alla carenza delle professionalità mediche nella specializzazione dell'emergenza-urgenza, estende fino al 31 dicembre 2026 gli attuali requisiti di partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza e, al medesimo fine, consente al personale operante nei servizi di emergenza-urgenza di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale;

osservato, inoltre, che, per rafforzare i servizi sanitari regionali e recuperare le liste d'attesa, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, il comma 8 dell'articolo 5 prevede che gli enti del SSN potranno ricorrere, anche nel 2026, al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2753, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

considerato che le disposizioni di competenza risultano contenute nell'articolo 15, dove si prevede:

al comma 1, che l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente per attività di ricerca scientifica di organismi prodotti con tecniche di editing genomico non è soggetta agli obblighi di pubblicazione con riguardo alla localizzazione geografica dei siti sperimentali;

al comma 2, la proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026 del termine per l'adempimento dell'obbligo assicurativo a carico delle imprese della pesca e dell'acquacoltura relativamente alla stipula di contratti a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali;

al comma 3, la proroga al 31 dicembre 2027 del termine per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi;

ritenuto, in particolare, relativamente al comma 1 del predetto articolo 15, che tale disposizione risulta avere un contenuto equivalente a quanto già previsto dal comma 799 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio per l'anno 2026), secondo il quale l'ubicazione e la dimensione del sito o dei siti di emissione costituiscono informazioni riservate nella disponibilità dell'Autorità nazionale competente e degli altri soggetti coinvolti nella procedura di autorizzazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 15, in quanto di tenore equivalente a quanto già previsto dal comma 799 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio per il 2026).

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2753, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

considerato che il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame proroga fino al 31 dicembre 2026 il termine previsto per lo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), nonché dei relativi costi e fabbisogni standard, contribuendo al perseguimento degli obiettivi della Riforma del quadro fiscale subnazionale, di cui alla Missione 1 – Componente 1 – Riforma 1.14 del PNRR, in coerenza con le modifiche apportate al Piano a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 25 novembre 2025;

considerato che il comma 10 dell'articolo 5 abroga due divieti in materia di procedure sugli animali a fini scientifici, concorrendo in tal modo all'allineamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, senza pregiudicare le condizioni di tutela degli animali stabilite dalla stessa;

considerato che i commi 2 e 3 dell'articolo 6 prevedono, tra l'altro, la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2026 i contratti a tempo determinato di dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito nelle more dell'espletamento della corrispondente procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato: le norme, pur suscitando taluni dubbi in merito alla loro compatibilità con il diritto unionale, nella loro formulazione testuale si prestano comunque ad essere interpretate ed applicate in senso conforme alla disciplina euro-unitaria, e in particolare alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, che ha posto dei limiti al ricorso a tale forma contrattuale;

considerato altresì che il comma 2 dell'articolo 13 rinvia al 1° gennaio 2026 la decorrenza dell'obbligo, a carico delle società che vendono energia termica a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui, di garantire l'utilizzo di una quota di energia proveniente da fonti rinnovabili e che tale proroga risulta necessaria per consentire il completamento dell'istruttoria tecnica e per assicurare il pieno coordinamento della disciplina nazionale con le previsioni della direttiva RED III (UE 2023/2413) e con le indicazioni della Commissione europea, nonché con gli obiettivi definiti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) del 2024, tenuto conto dei ritardi nell'adozione del decreto ministeriale di attuazione e delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia;

considerato che il provvedimento si inserisce in modo coerente nel quadro degli impegni assunti dall'Italia in sede europea e non evidenzia profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
del disegno di legge

TESTO
delle Commissioni

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Art. 1.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

1. Il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Identico.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1:

al comma 2:

all'alinea, dopo la parola: «modificazioni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e la parola: «relativo» è sostituita dalla seguente: «relativamente»;

alla lettera b), capoverso 13-septies, terzo periodo, dopo le parole: «dal presente comma» sono inserite le seguenti: «, pari a 80.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027,»;

al comma 5:

all'alinea, dopo le parole: «di rilevante interesse nazionale» sono inserite le seguenti: «del comprensorio»;

alla lettera e), le parole: «infine, è aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto, in fine,», la parola: «consiglio» è sostituita dalla seguente: «Consiglio», la parola: «ragioneria» è sostituita dalla seguente: «Ragioneria» e la parola: «sanzione» è sostituita dalle seguenti: «riduzione dei compensi»;

al comma 6:

alla lettera a), la parola: «prescrizionali» è sostituita dalle seguenti: «di prescrizione»;

alla lettera b), le parole: «alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi» sono sostituite dalle seguenti: «agli obblighi contributivi delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,»;

al comma 8:

alla lettera a), le parole: «decreto-legge n. 11 del 2023» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38»;

alla lettera b), le parole: «decreto-legge n. 11 del 2023» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38»;

al comma 11, le parole: «con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni,» e la parola: «servizio» è sostituita dalla seguente: «Servizio»;

al comma 13:

all'alinea, le parole: «11-tersono sostituite dalle seguenti: «11-ter» e le parole: «relativo alla durata dell'incarico di subcommissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina,» sono soppresse;

alla lettera a), dopo le parole: «al comma 4,» sono inserite le seguenti: «relativo alla durata dell'incarico di sub-commissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina,»;

alla lettera b), capoverso 11-bis, dopo la parola: «Commissario», ovunque ricorre, è inserita la seguente: «straordinario», la parola: «ragioneria» è sostituita dalla seguente: «Ragioneria» e dopo le parole: «di provenienza statale» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»»;

al comma 14, dopo le parole: «commi 12 e 13» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:

«14-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è concesso, alle condizioni e con le modalità ivi previste, per l'anno 2026 nel limite di spesa di 2 milioni di euro, per favorire il completamento dell'attività di conversione in digitale degli archivi multimediali delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230.
14-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 14-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

al comma 15:

al primo periodo, dopo le parole: «30 marzo 2001, n. 165» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», dopo le parole: «contratti di lavoro a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le forme contrattuali flessibili,», dopo le parole: «n. 935 del 14 ottobre 2022» sono inserite le seguenti: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 2022,», la parola: «metereologici» è sostituita dalla seguente: «meteorologici», le parole: «con delibera» sono sostituite dalle seguenti: «con deliberazione», le parole: «rientro in ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «rientro nell'ordinario» e dopo le parole: «stato di emergenza di rilievo nazionale con» sono inserite le seguenti: «deliberazione del»;

al terzo periodo, la parola: «quantificati» è soppressa, le parole: «articolo 9, comma 2 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento» e le parole: «che è prorogata» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022, la cui durata è prorogata»;

al comma 16, dopo le parole: «28 luglio 2008» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo le parole: «n. 3702 del 5 settembre 2008» sono aggiunte le seguenti: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008»;

dopo il comma 16 è inserito il seguente:

«16-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 1, 22 e 26 della legge 26 gennaio 2026, n. 9, limitatamente all'obbligatorietà dell'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali ai fini dell'esercizio di lavori subacquei e iperbarici, nonché all'articolo 19, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 9 del 2026, limitatamente alla prescrizione che prevede l'obbligo di immersione in coppia con un operatore tecnico subacqueo (OTS) per il personale tecnico o scientifico non in possesso della qualifica professionale di OTS, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»;

al comma 17:

al primo periodo, dopo le parole: «termine di durata della medesima struttura» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al terzo periodo, le parole: «è prorogato» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata» e le parole: «il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto» sono sostituite dalle seguenti: «l'assegnazione del personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto,»;

al comma 18, dopo le parole: «di cui all'articolo 2 del» sono inserite le seguenti: «codice della protezione civile, di cui al», le parole: «decreto-legge n. 140 del 2023 citato» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183» e le parole: «31 dicembre 2024, n. 207» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2024, n. 207»;

al comma 19, le parole: «quantificati in» sono sostituite dalle seguenti: «pari a»;

dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti:

«19-bis. La misura di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di rimborso in favore della società Poste italiane Spa delle riduzioni applicate alle tariffe per la spedizione di prodotti editoriali, continua ad applicarsi dal 1° maggio 2026 al 31 dicembre 2031, entro il limite di 30 milioni di euro annui a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza incidere sulla quota spettante al Ministero delle imprese e del made in Italy. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
19-ter. All'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, relativo al termine per la presentazione della dichiarazione della volontà di acquisto della cittadinanza da parte del minore, le parole: “31 maggio 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 maggio 2029”.
19-quater. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, in materia di eleggibilità a presidente della provincia, le parole: “e 2026” sono sostituite dalle seguenti: “, 2026 e 2027”.
19-quinquies. Il comma 4-bis dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, relativo all'obbligo di assicurazione nel caso di assunzione di incarichi comportanti la gestione di risorse pubbliche e la sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 7), della legge 7 gennaio 2026, n. 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.
19-sexies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 432, relativo al contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: “è prorogato fino all'anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “è prorogato fino all'anno 2026”;

b) al comma 433, relativo al servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, dopo le parole: “per il 2025” sono inserite le seguenti: “e di 4 milioni di euro per il 2026”.

19-septies. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica possono valutare la possibilità di stipulare accordi con il soggetto emittente per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
19-octies. Agli oneri derivanti dal comma 19-sexies, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2026»;

al comma 2, dopo le parole: «di personale» sono inserite le seguenti: «dell'Amministrazione civile dell'interno, area e comparto Funzioni centrali,»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, comma 139-ter, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, le parole: “31 marzo 2026” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2026”.
2-ter. All'articolo 15, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo ai contributi straordinari per le fusioni dei comuni, le parole: “cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “sette anni”»;

al comma 5, le parole: «decreto-legge del» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge» e le parole: «con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni,»;

al comma 6, dopo le parole: «30 marzo 2001, n. 165» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2026, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, qualora sia vacante la sede di segreteria e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità, le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato. Il sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni di cui al primo periodo. Il funzionario incaricato ai sensi del presente comma è tenuto ad assolvere a un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche con modalità telematiche, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo dell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta salva per il Ministero dell'interno la possibilità di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente, anche a scavalco.
6-ter. Le disposizioni del comma 6-bis si applicano anche qualora il comune avente i requisiti ivi indicati stipuli o abbia in corso una convenzione per l'ufficio di segreteria ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, purché la sede di segreteria risulti vacante e la popolazione complessiva non sia superiore a 3.000 abitanti.
6-quater. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, in materia di installazione e utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2027”».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole da: «all'articolo 35-bis» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 si applicano anche per gli anni 2024, 2025 e 2026»;

al comma 2, le parole: «, come modificato dal comma 2,» sono soppresse;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare, in relazione al regime di accertamento della rappresentatività previsto dai commi 1 e 2, la corretta applicazione dei criteri di ripartizione dei permessi sindacali relativi all'anno 2025, qualora sia accertato che, nel medesimo anno, un'organizzazione sindacale si sia discostata per eccesso dal contingente dei permessi sindacali ad essa spettante ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, l'eccedenza è compensata mediante detrazione dal monte ore attribuito alla medesima organizzazione per l'anno 2026».

All'articolo 4:

al comma 6, le parole: «16-sexies, del» sono sostituite dalle seguenti: «16-sexies del»;

al comma 7:

al primo periodo, le parole: «legge 30 dicembre 2009, n. 196» sono sostituite dalle seguenti: «legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

al secondo periodo, le parole: «di cui al suddetto comma 2, secondo periodo, la Società AMCO S.p.A. provvede mensilmente e» sono sostituite dalle seguenti: «del citato comma 2 dell'articolo 16-sexies del decreto-legge n. 146 del 2021 la società AMCO S.p.A. adempie mensilmente;»;

al comma 8, le parole: «PNRR, PNC o PNIEC» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazionale per gli investimenti complementari o del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima»;

al comma 9, dopo le parole: «di colonnello» sono inserite le seguenti: «del Corpo»;

al comma 10, le parole: «da Consip» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società Consip»;

dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. La durata dell'Accordo quadro avente ad oggetto l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud per le pubbliche amministrazioni centrali – ID 2483 – seconda edizione – è prorogata fino al 20 settembre 2026 ovvero fino all'effettiva aggiudicazione dell'Accordo quadro avente ad oggetto servizi applicativi in ottica cloud per le pubbliche amministrazioni centrali – ID 2860»;

dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

«11-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il termine per l'utilizzo da parte dell'Agenzia delle entrate delle risorse finanziarie necessarie per l'assunzione di trentadue dirigenti mediante specifico corso-concorso, indetto dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia con professionalità tecnica in materia fiscale, tributaria e catastale da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e alle agenzie fiscali, da avviare ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è prorogato al 31 dicembre 2028.
11-ter. Le facoltà assunzionali relative ad annualità pregresse all'anno 2025 autorizzate nell'anno 2025 con i provvedimenti di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere esercitate fino al 30 giugno 2026»;

al comma 12, le parole: «30 aprile 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

«12-bis. All'articolo 18, comma 10-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo al contenimento dell'incremento delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa, le parole: “31 dicembre 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2027”.
12-ter. All'articolo 44, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, concernente la facoltà di applicare un'indennità di funzione per il sindaco e gli assessori dei comuni, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, situati nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016, le parole: “fino al 31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2026”.
12-quater. Il termine del 28 febbraio 2026, di cui all'articolo 1, commi 639, terzo periodo, e 640, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in materia di trasferimento a carico del bilancio dello Stato di debiti contratti dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti Spa per estinguere anticipazioni di liquidità, è prorogato al 30 aprile 2026 per le sole regioni nelle quali le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi si sono svolte nei quattro mesi antecedenti alla data del 31 dicembre 2025.
12-quinquies. All'articolo 1, comma 773, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relativo all'assegnazione delle risorse del fondo finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e ad altri interventi, le parole: “entro sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro settantacinque giorni”.
12-sexies. Limitatamente all'anno 2025, le delibere concernenti i regolamenti e l'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti sono considerate tempestive, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, se inserite nel Portale del federalismo fiscale entro il termine del 6 marzo 2026. Le delibere inserite ai sensi del primo periodo sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, entro il 16 marzo 2026.
12-septies. All'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, in materia di imposta di soggiorno dei comuni e degli enti locali nel cui territorio si svolgono gli eventi sportivi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In deroga all'articolo 13, comma 15-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe adottati ai sensi del presente comma e del comma 6 acquistano immediata efficacia con la sola pubblicazione nel sito internet istituzionale del comune e sono trasmessi, tramite il Portale del federalismo fiscale, ai soli fini statistici, entro trenta giorni dalla loro approvazione, al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per la pubblicazione nel sito internet istituzionale del medesimo Dipartimento”.
12-octies. La disposizione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, relativa all'abrogazione di una norma in materia di rettifica della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027. Sono fatte salve, fino alla loro conclusione, le rettifiche in corso al 1° gennaio 2027. Sono fatti salvi, in ogni caso, i comportamenti antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 5:

al comma 1, lettera c), le parole: «comma 8-tersono sostituite dalle seguenti: «comma 8-ter,»;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2027»;

alla lettera b), le parole: «delle responsabilità penale» sono sostituite dalle seguenti: «della responsabilità penale» e le parole: «esercenti di una professione» sono sostituite dalle seguenti: «esercenti una professione»;

al comma 4, la parola: «anagrafici» è soppressa e le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;

al comma 5, dopo le parole: «articolo 8-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;

al comma 6:

all'alinea, le parole: «articolo 12, del» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 12 del»;

alla lettera a), le parole: «ai concorsi del personale medico» sono sostituite dalle seguenti: «del personale medico ai concorsi»;

al comma 7, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;

al comma 8, le parole: «dicembre 2025”» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2025,”»;

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo al Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, le parole: “e di 10 milioni di euro per l'anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “, di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026”.
8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2023-2025 è prorogato al 31 dicembre 2028. Il triennio formativo 2026-2028 e il relativo obbligo di formazione continua hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2026»;

al comma 10, alinea, le parole: «recante i divieti» sono sostituite dalle seguenti: «relativamente ai divieti»;

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale medico, veterinario, sanitario e sociosanitario in quiescenza, le parole: 31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2026”.
10-ter. All'articolo 1, comma 164-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, concernente il trattenimento o la riammissione in servizio di dirigenti medici e sanitari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo e al terzo periodo, le parole: 31 dicembre 2025”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

b) al secondo periodo, le parole: e le università possono” sono sostituite dalla seguente: può”, la parola: “, rispettivamente,” e le parole: , e ai docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia” sono soppresse;

c) al quarto periodo, le parole: e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia” sono soppresse.

10-quater. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente l'adeguamento degli standard organizzativi e di personale della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”.
10-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di modalità di utilizzo del promemoria cartaceo della ricetta elettronica, le parole: “sono prorogate sino al 31 dicembre 2025 e” sono soppresse e dopo le parole: “sono estese all'invio del numero di ricetta elettronica (NRE) a mezzo di posta elettronica” sono aggiunte le seguenti: “e si applicano a regime”.
10-sexies. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022, in materia di assistenza sanitaria agli sfollati dall'Ucraina, è prorogata fino al 31 dicembre 2026. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 45 milioni di euro per l'anno 2026 e di 9 milioni di euro per l'anno 2027. Il fondo, nei limiti delle risorse di cui al secondo periodo, è destinato alla copertura, a consuntivo e previa rendicontazione, degli oneri sostenuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le medesime finalità.
10-septies. All'articolo 1, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, in materia di verifica dei costi sostenuti per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale nell'ambito dell'attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, le parole: “Entro il 30 aprile 2023, il Ministero” sono sostituite dalle seguenti: “Il Ministero” e dopo le parole: “e dei dati aggregati delle prestazioni” è inserita la seguente: “anche”.
10-octies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10-sexies, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2026 e a 9 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, riferite all'annualità 2025. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2026 e a 9 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10-novies. All'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, concernente il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: “per una sola volta,” sono soppresse e le parole: “trentasei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “quarantotto mesi”;

b) al comma 8, secondo periodo, le parole: “Per ciascuno degli anni 2025 e 2026” sono sostituite dalle seguenti: “Per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027”;

c) al comma 9-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, primo periodo. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati”.

10-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10-novies, pari a 30.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute».

All'articolo 6:

al comma 1, capoverso 18-bis:

al primo periodo, le parole: «La disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «L'efficacia della disposizione» e dopo le parole: «comma 18» sono inserite le seguenti: «, primo periodo,»;

al secondo periodo, le parole: «delle risorse iscritte sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, della legge 15 aprile 2024, n. 55, in materia di istituzione degli ordini dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, le parole: “entro il 31 marzo 2026” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 marzo 2027”.
1-ter. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, in materia di esercizio delle attività di meccanica e motoristica e di elettrauto nel settore delle autoriparazioni, le parole: “dodici anni e sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “tredici anni e sei mesi”»;

al comma 3, alinea, dopo le parole: «dirigenti tecnici» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 4, alinea, dopo le parole: «21 febbraio 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «in comando» sono sostituite dalle seguenti: «mediante l'istituto del comando»;

al comma 6, le parole: «relativo alla natura obbligatoria» sono sostituite dalle seguenti: «concernente la deroga alla natura obbligatoria»;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. All'articolo 5, comma 4-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla definizione delle modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”.
6-ter. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, le parole: “dell'anno scolastico 2025/2026” sono sostituite dalle seguenti: “degli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027”».

All'articolo 7:

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, i componenti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 21, comma 3, terzo periodo, della citata legge n. 240 del 2010, continuano a svolgere le proprie funzioni fino al 31 luglio 2027.
2-ter. Limitatamente alle verifiche di profitto e all'esame finale degli studenti stabilmente impegnati all'estero in Stati che partecipano al Piano Mattei e di quelli coinvolti in temporanee situazioni emergenziali connesse a conflitti bellici, il termine di applicazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1835 del 6 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2025, è prorogato all'anno accademico 2026/2027.

2-quater. Nelle more del completamento della riforma del sistema delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività istituzionali, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nella composizione in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua a svolgere le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2026. Il mandato degli attuali componenti è prorogato fino al termine di cui al primo periodo».

All'articolo 8:

al comma 3, dopo le parole: «dei beni culturali e del paesaggio» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 4, dopo le parole: «comma 2,» sono inserite le seguenti: «quarto periodo,» e dopo le parole: «21 aprile 2023, n. 41,» sono inserite le seguenti: «relativo alla possibilità di rinnovare gli incarichi presso la segreteria tecnica della Soprintendenza speciale per il PNRR,»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Nelle more della riforma della disciplina del cinema e dell'audiovisivo di cui alla legge 14 novembre 2016, n. 220, limitatamente all'anno 2026, i limiti di spesa dei crediti d'imposta di cui agli articoli 15 e 19 della citata legge n. 220 del 2016 possono essere incrementati rispetto a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 13, comma 5, della suddetta legge n. 220 del 2016. L'incremento di cui al primo periodo non può, comunque, superare il limite massimo complessivo del finanziamento degli interventi previsti dal capo III, sezioni II, III, IV e V, della legge n. 220 del 2016, come ripartiti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 13, comma 5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21, commi 1, ultimo periodo, e 6, della medesima legge n. 220 del 2016.
5-ter. Al fine di contribuire al funzionamento della Fondazione Museo Nazionale di Fotografia, all'articolo 10, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, le parole: “Fondazione Museo di fotografia contemporanea” sono sostituite dalle seguenti: “Fondazione Museo Nazionale di Fotografia” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027”.
5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-ter, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
5-quinquies. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, concernente l'adozione di disposizioni modificative e integrative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, le parole: “Entro quarantotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “Entro cinquantaquattro mesi”».

All'articolo 9:

al comma 2, le parole: «dalle seguenti: “entro e non oltre» sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti: “entro» e dopo le parole: «di provenienza statale» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo a termini di inizio e ultimazione di lavori edilizi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: “trentasei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “quarantotto mesi”;

b) alla lettera a), le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”;

c) alla lettera b), le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”.

2-ter. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativo a misure sul trasporto pubblico locale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-quater è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per l'anno 2026, al riparto del Fondo di cui al medesimo articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, si provvede sulla base dei seguenti criteri:

a) una quota pari a 4.873.335.361,50 euro, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, è suddivisa tra tutte le regioni a statuto ordinario secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020;

b) una quota pari a 50 milioni di euro è ripartita proporzionalmente tra le sole regioni a statuto ordinario che, in conseguenza dell'applicazione del criterio dei costi standard di cui al comma 2, lettera a), presentano percentuali di accesso al Fondo superiori alle rispettive percentuali assegnate nell'anno 2020;

c) la quota residua del Fondo è ripartita tra tutte le regioni a statuto ordinario in proporzione ai costi standard di cui al medesimo comma 2, lettera a)";

b) al comma 6, primo periodo, le parole: “entro il 30 giugno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2026” e le parole: “a decorrere dall'anno 2026” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall'anno 2027”»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, concernente la revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”.
3-ter. Al fine di garantire la continuità delle attività delle scuole per l'educazione marinaresca, della formazione e della preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, le scuole nautiche e i consorzi tra scuole nautiche di cui all'articolo 49-septies del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, già in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 agosto 2023, n. 142, adeguano la propria attività alle disposizioni del citato articolo 49-septies del codice della nautica da diporto e del citato regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 ottobre 2027 ovvero entro la data, se antecedente, di presentazione della prima segnalazione certificata di inizio attività di variazione.
3-quater. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, relativo all'assegnazione di un contributo in favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, le parole: “Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può assegnare, nel limite di 1 milione di euro” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2030, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può assegnare, nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030”.
3-quinquies. All'articolo 1, comma 15, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, relativo alle modalità di approvazione di varianti ai progetti di infrastrutture strategiche, le parole: “Per gli anni dal 2019 al 2025,” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2019 al 2026,”.
3-sexies. Al fine di garantire la continuità del servizio di assistenza ai bagnanti per l'anno 2026, la sospensione dell'efficacia del requisito della maggiore età per lo svolgimento dell'attività di assistente bagnanti, di cui al comma 4-undecies dell'articolo 7 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, è prorogata sino alla fine della stagione balneare 2026, come definita ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, e comunque non oltre il 1° ottobre 2026.
3-septies. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: “Fino al 30 marzo 2026” sono sostituite dalle seguenti: “Fino alla piena operatività del sistema centralizzato di cui all'articolo 13, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e all'aggiornamento delle linee guida ai sensi del comma 2-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027”;

b) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole: “entro il 31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2027”.

3-octies. All'articolo 1, comma 471, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativo al contributo denominato “buono portuale”, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea:

1) dopo le parole: “dal 2023 al 2026” sono inserite le seguenti: “e di 2 milioni di euro per l'anno 2027”;

2) le parole: “31 dicembre 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2027”;

3) dopo le parole: “ai sensi degli articoli” sono inserite le seguenti: “6, comma 10,”;

4) dopo le parole: “Il contributo di cui al primo periodo” sono inserite le seguenti: “è erogato nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ed”;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un ‘buono portuale’ di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale”;

c) alla lettera b), le parole: “pari a 10.000 euro per ciascuna impresa” sono sostituite dalle seguenti: “pari a 20.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa per ciascuno degli anni 2026 e 2027”;

d) alla lettera c), le parole da: “automazione e digitalizzazione” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “automazione, digitalizzazione e sostenibilità (ESG) a tal fine riconoscendo un ‘buono portuale’ di importo massimo pari a 80.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni 2026 e 2027”.

3-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-octies, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3-decies. All'articolo 32-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, relativo all'autorizzazione di spesa per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino, le parole: “per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027”. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 150.000 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3-undecies. Le misure di cui all'articolo 199, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente la facoltà delle Autorità di sistema portuale di procedere all'erogazione di risorse in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della predetta legge, sono prorogate anche in relazione alle crisi internazionali dell'anno 2026. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3-duodecies. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, in materia di proroga di contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi ad oggetto unità immobiliari a uso abitativo in regime di edilizia agevolata, le parole: “31 dicembre 2025”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2026 e al 31 marzo 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2028 e al 31 marzo 2029».

All'articolo 11:

al comma 1, lettera b), numero 1), la parola: «totali» è sostituita dalla seguente: «totale»;

al comma 2, dopo le parole: «Agli oneri» sono inserite le seguenti: «derivanti dalle disposizioni»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernenti le modalità di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, è prorogata fino al 31 dicembre 2026. Gli effetti dell'applicazione dell'articolo 75, comma 3, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 sono fatti salvi a decorrere dal 1° gennaio 2026 sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 13:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, relativo al riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”.
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185»;

al comma 3:

all'alinea, le parole: «e della relativa» sono sostituite dalle seguenti: «e alla relativa»;

al comma 4:

al primo periodo, la parola: «consiglio» è sostituita dalla seguente: «Consiglio» e la parola: «ragioneria» è sostituita dalla seguente: «Ragioneria»;

al secondo periodo, dopo le parole: «al Comitato» è inserita la seguente: «interministeriale» e dopo le parole: «programmazione economica e» è inserita la seguente: «lo»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire la continuità del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata, nelle more del completamento della valutazione ambientale strategica del piano d'ambito e della conseguente approvazione definitiva, nonché dell'adozione degli atti di scelta della modalità di gestione ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, la durata dell'affidamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è prorogata, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, sino al 31 dicembre 2027, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

a) conclusione del procedimento di valutazione ambientale strategica e approvazione definitiva del piano d'ambito da parte dell'ente di governo dell'ambito entro il 30 giugno 2026;

b) adozione, entro il 31 dicembre 2026, della relazione istruttoria e degli atti presupposti ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio idrico integrato;

c) presentazione, entro il 30 novembre 2027, dell'eventuale proposta di affidamento diretto a società in house da parte dei gestori pubblici uscenti, corredata del piano economico-finanziario coerente con il piano d'ambito approvato»;

al comma 5, dopo le parole: «per l'anno 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. A decorrere dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, fino al 15 settembre 2026, in alternativa alle modalità previste dall'articolo 7, comma 8, del medesimo decreto, il formulario di identificazione dei rifiuti può continuare ad essere emesso in formato cartaceo.
5-ter. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in materia di disciplina dell'inviato speciale per il cambiamento climatico, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “dal 2023 al 2025” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2023 al 2027”;

b) al secondo periodo, le parole: “degli anni 2024 e 2025” sono sostituite dalle seguenti: “degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027”.

5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-ter, pari a 348.380 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
5-quinquies. Il termine di cui all'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi è requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali, è differito al 30 giugno 2026.
5-sexies. Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali stabilisce, con proprie deliberazioni, nel rispetto del termine previsto dal comma 5-quinquies del presente articolo, i tempi e le modalità che i trasportatori di rifiuti pericolosi devono osservare per l'installazione di sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli adibiti a tale attività di trasporto, per le finalità di cui all'articolo 188-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5-septies. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo a sanzioni per la violazione di obblighi in materia di tenuta di registri, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

10-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni relative alla trasmissione dei dati informativi al Registro di cui all'articolo 188-bis, le sanzioni di cui al secondo periodo del comma 10, con esclusivo riferimento alla mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti, si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026”.

5-octies. Il comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, è abrogato.
5-novies. All'articolo 4, comma 5-bis, terzo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, in materia di mitigazione degli aumenti dei costi delle fonti energetiche per le imprese energivore, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”».

All'articolo 14:

al comma 1, la parola: «fondo» è sostituita dalla seguente: «Fondo».

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, relativo a misure di esonero contributivo per l'assunzione di giovani (bonus giovani):

1) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2026” e le parole: “del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati” sono sostituite dalle seguenti: “dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nella misura del 100 per cento per le assunzioni o le trasformazioni effettuate fino al 31 dicembre 2025 e del 70 per cento per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza successiva alla medesima data, fermo restando quanto stabilito dal comma 4-bis”;

2) al comma 3, dopo le parole: “e Sardegna,” sono inserite le seguenti: “nonché, per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025, anche nelle regioni Marche e Umbria,”;

3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

4-bis. Per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025 la percentuale di esonero di cui al comma 1 è elevata al 100 per cento qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto”;

4) al comma 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025”;

b) all'articolo 23, relativo a misure di esonero contributivo per l'assunzione di donne residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (bonus donne):

1) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

2) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “per le assunzioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025”;

c) all'articolo 24, relativo a misure di esonero contributivo per lo sviluppo occupazionale della ZES unica per il Mezzogiorno:

1) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2026” e le parole: “del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nella misura del 100 per cento per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2025 e del 70 per cento per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva alla medesima data, fermo restando quanto stabilito dal comma 4-bis”;

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

4-bis. Per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025 la percentuale di esonero di cui al comma 1 è elevata al 100 per cento qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto”;

3) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “per le assunzioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025”.

1-ter. Per effetto di quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come modificati dal comma 1-bis del presente articolo, e a seguito delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 è incrementata di 83,4 milioni di euro per l'anno 2026, di 100,1 milioni di euro per l'anno 2027 e di 16,7 milioni di euro per l'anno 2028;

b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 è incrementata di 48,1 milioni di euro per l'anno 2028;

c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 è incrementata di 70,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 84,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 14,1 milioni di euro per l'anno 2028.

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-ter del presente articolo, pari a 153,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 184,8 milioni di euro per l'anno 2027 e a 78,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
1-quinquies. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33, comma 3-bis, in materia di visite di revisione delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

b) all'articolo 33-bis, comma 1, in materia di semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità, le parole: “31 dicembre 2025”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”.

1-sexies. Al fine di prorogare, per l'anno 2026, il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per l'anno 2026, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può destinare le risorse stanziate, ai sensi del primo periodo, anche alle finalità di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”».

All'articolo 15:

il comma 1 è soppresso;

al comma 2, la parola: «stipula» è sostituita dalla seguente: «stipulazione»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, sono fissati:

a) per i veicoli immatricolati prima del 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2026;

b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2027;

c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2023, al 31 dicembre 2028;

d) per i veicoli immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2024, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione»;

al comma 3, le parole: «ai i termini» sono sostituite dalle seguenti: «ai termini»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1, comma 837-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di gestione delle specie ittiche alieutiche, le parole: “31 maggio 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”.
3-ter. All'articolo 3, comma 7-bis, primo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, in materia di trasparenza nelle relazioni commerciali di filiera, le parole: “31 dicembre 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2028”.
3-quater. All'articolo 78, comma 1-quater, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di termini per l'esecuzione dei controlli a cura delle amministrazioni competenti in caso di erogazione di risorse pubbliche alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, le parole: “nel corso del 2023” sono sostituite dalle seguenti: “nel corso degli anni 2023, 2024 e 2025” e le parole: “fino al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2026”.
3-quinquies. Al fine di accelerare l'erogazione dei contributi e disemplificare le procedure amministrative, fino al 31 dicembre 2026 il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può procedere alla sottoscrizione dei contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rinviando l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'articolo 78, comma 1-quinquies, lettere b) e c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al momento dell'erogazione del finanziamento».

All'articolo 16:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al fine di sostenere le attività di accoglienza dei pellegrini e di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 marzo 2001, n. 80, in favore del comune di Pietrelcina è autorizzata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2026.
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 130.000 euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 498, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199»;

al comma 2, le parole: «turistico ricettive» sono sostituite dalla seguente: «turistico-ricettive» e la parola: «stipula» è sostituita dalla seguente: «stipulazione»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo all'attuazione del Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo, le parole: “31 marzo 2026” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2026”».

Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025.

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga, alla revisione o all'abrogazione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché di adottare misure essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni dell'11 e del 29 dicembre 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Proroga di termini in materie di interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri)

Articolo 1.
(Proroga di termini in materie di interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo all'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

1. Identico.

2. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relativo alla nomina di un sub-commissario per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere nell'ex area militare denominata Arsenale militare e area militare contigua molo carbone, situata nell'isola della Maddalena, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relativamente alla nomina di un sub-commissario per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere nell'ex area militare denominata Arsenale militare e area militare contigua molo carbone, situata nell'isola della Maddalena, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-sexies, secondo periodo, le parole: «, il cui incarico cessa entro il 31 dicembre 2024,» sono soppresse;

a) identica;

b) dopo il comma 13-sexies è aggiunto il seguente:

b) identico:

«13-septies. L'incarico di sub-commissario di cui al comma 13-sexies cessa entro il 31 dicembre 2027. La remunerazione del sub-commissario, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, è pari a 80.000 euro annui al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

«13-septies. L'incarico di sub-commissario di cui al comma 13-sexies cessa entro il 31 dicembre 2027. La remunerazione del sub-commissario, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, è pari a 80.000 euro annui al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 80.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativo alla progettazione e alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, sono apportate le seguenti modificazioni:

3. Identico.

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 100.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Identico.

5. All'articolo 33, comma 11-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relativo alla nomina del Commissario straordinario per l'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, sono apportate le seguenti modificazioni:

5. All'articolo 33, comma 11-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relativo alla nomina del Commissario straordinario per l'area di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

a) identica;

b) al terzo periodo, le parole: «dieci unità» sono sostituite dalle seguenti: «quindici unità»;

b) identica;

c) all'ottavo periodo le parole: «dal 2022 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

c) identica;

d) al tredicesimo periodo, dopo le parole: «per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025» sono inserite le seguenti: «nonché nel limite di 1.087.619 euro per l'anno 2026»;

d) identica;

e) infine, è aggiunto il seguente periodo: «Entro il 31 marzo 2026, il Commissario trasmette alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi di cui al comma 13-bis.1, anche evidenziando l'eventuale applicazione della sanzione di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 13-bis.1».

e) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 marzo 2026, il Commissario trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi di cui al comma 13-bis.1, anche evidenziando l'eventuale applicazione della riduzione dei compensi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 13-bis.1».

6. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni:

6. Identico:

a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini di prescrizione per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

b) al comma 10-ter, relativo agli obblighi contributivi delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

7. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

7. Identico.

8. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente in connessione con il realizzarsi di eventi eccezionali, sono apportate le seguenti modificazioni:

8. Identico:

a) al comma 1, lettera c), le parole: «negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025 nonché 2026 limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge n. 11 del 2023»;

a) al comma 1, lettera c), le parole: «negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025 nonché 2026 limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38»;

b) al comma 2, lettera c), le parole: «negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025 nonché 2026 limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge n. 11 del 2023».

b) al comma 2, lettera c), le parole: «negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025 nonché 2026 limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38».

9. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, relativo al contributo per l'autonoma sistemazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

9. Identico.

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 4, le parole: «di euro 2.400.000 per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 4.063.514 per l'anno 2026».

10. All'articolo 5-quaterdecies, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, relativo alle disposizioni processuali per i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati professionistici, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

10. Identico.

11. All'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, in materia di contributo di iscrizione al servizio sanitario nazionale, le parole: «In considerazione dell'eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, per i titolari» sono sostituite dalle seguenti: «Per i titolari».

11. All'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, in materia di contributo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale, le parole: «In considerazione dell'eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, per i titolari» sono sostituite dalle seguenti: «Per i titolari».

12. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo alla durata dell'incarico di Commissario straordinario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

12. Identico.

13. All'articolo 11-ter, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, relativo alla durata dell'incarico di subcommissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, sono apportate le seguenti modificazioni:

13. All'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «sino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2026»;

a) al comma 4, relativo alla durata dell'incarico di sub-commissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: «sino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2026»;

b) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

b) identico:

«11-bis. Entro il 31 marzo 2026, il Commissario trasmette alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato una relazione sullo stato di attuazione degli interventi con relativo cronoprogramma procedurale e finanziario di realizzazione ai fini della verifica degli impatti sui saldi di finanza pubblica. La mancata trasmissione della relazione comporta la revoca automatica delle risorse di provenienza statale che devono essere versate all'entrata del bilancio da parte del Commissario e restano acquisite all'erario.».

«11-bis. Entro il 31 marzo 2026, il Commissario straordinario trasmette alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una relazione sullo stato di attuazione degli interventi con relativo cronoprogramma procedurale e finanziario di realizzazione ai fini della verifica degli impatti sui saldi di finanza pubblica. La mancata trasmissione della relazione comporta la revoca automatica delle risorse di provenienza statale, che devono essere versate all'entrata del bilancio da parte del Commissario straordinario e restano acquisite all'erario.».

14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13 lettera a), pari a euro 347.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, lettera a), pari a euro 347.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è concesso, alle condizioni e con le modalità ivi previste, per l'anno 2026 nel limite di spesa di 2 milioni di euro, per favorire il completamento dell'attività di conversione in digitale degli archivi multimediali delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230.

14-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 14-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

15. Gli incarichi individuali conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 935 del 14 ottobre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026 alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di gestione dell'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 2024, nonché il supporto ai procedimenti di rientro in ordinario ai sensi dell'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e successive modifiche ed estensioni. Alle proroghe dei suddetti contratti non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati nel limite di spesa di euro 481.626 per il 2026, si provvede a carico delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 9, comma 2 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 922 del 17 settembre 2022, che è prorogata fino al 31 dicembre 2026.

15. Gli incarichi individuali conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i contratti di lavoro a tempo determinato, ivi comprese le forme contrattuali flessibili, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 935 del 14 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 2022, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026 alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di gestione dell'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 2024, nonché il supporto ai procedimenti di rientro nell'ordinario ai sensi dell'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con deliberazione del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e successive modifiche ed estensioni. Alle proroghe dei suddetti contratti non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, nel limite di spesa di euro 481.626 per il 2026, si provvede a carico delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 922 del 17 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022, la cui durata è prorogata fino al 31 dicembre 2026.

16. In relazione allo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia, dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2008 e prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 2025 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2025, si provvede, in deroga all'articolo 6-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, mediante una o più ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottare, entro il 31 gennaio 2026, ai sensi dell'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al fine di consentire l'approvazione dei progetti esecutivi e il completamento delle attività e delle funzioni ancora in corso di definizione già avviate dal Commissario delegato nominato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008.

16. In relazione allo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia, dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2008, e prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 2025 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2025, si provvede, in deroga all'articolo 6-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, mediante una o più ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottare, entro il 31 gennaio 2026, ai sensi dell'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al fine di consentire l'approvazione dei progetti esecutivi e il completamento delle attività e delle funzioni ancora in corso di definizione già avviate dal Commissario delegato nominato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008.

16-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 1, 22 e 26 della legge 26 gennaio 2026, n. 9, limitatamente all'obbligatorietà dell'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali ai fini dell'esercizio di lavori subacquei e iperbarici, nonché all'articolo 19, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 9 del 2026, limitatamente alla prescrizione che prevede l'obbligo di immersione in coppia con un operatore tecnico subacqueo (OTS) per il personale tecnico o scientifico non in possesso della qualifica professionale di OTS, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.

17. In considerazione della necessità di garantire, per il tramite della struttura costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, l'attuazione del piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, il termine di durata della medesima struttura di cui all'articolo 2, comma 4, primo periodo, del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, è prorogato al 31 dicembre 2026. Conseguentemente, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, sono prorogati gli incarichi relativi al contingente di personale di cui all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 140 del 2023 nel limite di spesa di 1.159.014 euro per l'anno 2026. Entro il medesimo limite di spesa di cui al periodo precedente è prorogato fino al 31 dicembre 2026, altresì, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 140 del 2023.

17. In considerazione della necessità di garantire, per il tramite della struttura costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, l'attuazione del piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, il termine di durata della medesima struttura, di cui all'articolo 2, comma 4, primo periodo, del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, è prorogato al 31 dicembre 2026. Conseguentemente, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, sono prorogati gli incarichi relativi al contingente di personale di cui all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 140 del 2023 nel limite di spesa di 1.159.014 euro per l'anno 2026. Entro il medesimo limite di spesa di cui al periodo precedente è prorogata fino al 31 dicembre 2026, altresì, l'assegnazione del personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto, di cui all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 140 del 2023.

18. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, supporta altresì gli enti locali, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il tramite della struttura costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 140 del 2023 citato, nel monitoraggio degli interventi di riduzione della vulnerabilità del patrimonio edilizio privato di cui all'articolo 1, comma 694, della legge 31 dicembre 2024, n. 207.

18. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, supporta altresì gli enti locali, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il tramite della struttura costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, nel monitoraggio degli interventi di riduzione della vulnerabilità del patrimonio edilizio privato di cui all'articolo 1, comma 694, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

19. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17, quantificati in euro 1.159.014 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

19. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17, pari a euro 1.159.014 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

19-bis. La misura di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di rimborso in favore della società Poste italiane Spa delle riduzioni applicate alle tariffe per la spedizione di prodotti editoriali, continua ad applicarsi dal 1° maggio 2026 al 31 dicembre 2031, entro il limite di 30 milioni di euro annui a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza incidere sulla quota spettante al Ministero delle imprese e del made in Italy. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

19-ter. All'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, relativo al termine per la presentazione della dichiarazione della volontà di acquisto della cittadinanza da parte del minore, le parole: «31 maggio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2029».

19-quater. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, in materia di eleggibilità a presidente della provincia, le parole: «e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, 2026 e 2027».

19-quinquies. Il comma 4-bis dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, relativo all'obbligo di assicurazione nel caso di assunzione di incarichi comportanti la gestione di risorse pubbliche e la sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 7), della legge 7 gennaio 2026, n. 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.

19-sexies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 432, relativo al contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «è prorogato fino all'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato fino all'anno 2026»;

b) al comma 433, relativo al servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, dopo le parole: «per il 2025» sono inserite le seguenti: «e di 4 milioni di euro per il 2026».

19-septies. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica possono valutare la possibilità di stipulare accordi con il soggetto emittente per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

19-octies. Agli oneri derivanti dal comma 19-sexies, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 2.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Articolo 2.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Esclusivamente al fine di completare la fase attuativa già in corso, all'articolo 15-sexies, comma 3, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, relativo alla possibilità di adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2026».

1. Esclusivamente al fine di completare la fase attuativa già in corso, all'articolo 15-sexies, comma 3, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, relativo alla possibilità di adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2026».

2. All'articolo 8, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, relativo al divieto di comando, distacco ovvero di assegnazione di personale presso altre pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

2. All'articolo 8, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, relativo al divieto di comando, distacco ovvero di assegnazione di personale dell'Amministrazione civile dell'interno, area e comparto Funzioni centrali, presso altre pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

2-bis. All'articolo 1, comma 139-ter, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018,n. 145, in materia di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, le parole: «31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2026».

2-ter. All'articolo 15, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo ai contributi straordinari per le fusioni dei comuni, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».

3. All'articolo 10 del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2025, n. 179, relativo al potenziamento tecnico-logistico del punto di crisi di Lampedusa, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

3. Identico.

«1-bis. In deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale dipendente della Croce Rossa Italiana impiegato nel punto di crisi di Lampedusa possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2026.».

4. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, relativo al potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

4. Identico.

5. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge del 30 dicembre, 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio, 2022, n. 15, relativo alla graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

5. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre, 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio, 2022, n. 15, relativo alla graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

6. Relativamente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il termine del 31 dicembre 2025, previsto dall'articolo 35, comma 4, quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per l'esercizio delle facoltà assunzionali, è prorogato al 31 dicembre 2026.

6. Relativamente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il termine del 31 dicembre 2025, previsto dall'articolo 35, comma 4, quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'esercizio delle facoltà assunzionali, è prorogato al 31 dicembre 2026.

6-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2026, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, qualora sia vacante la sede di segreteria e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità, le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato. Il sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni di cui al primo periodo. Il funzionario incaricato ai sensi del presente comma è tenuto ad assolvere a un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche con modalità telematiche, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo dell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta salva per il Ministero dell'interno la possibilità di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente, anche a scavalco.

6-ter. Le disposizioni del comma 6-bis si applicano anche qualora il comune avente i requisiti ivi indicati stipuli o abbia in corso una convenzione per l'ufficio di segreteria ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, purché la sede di segreteria risulti vacante e la popolazione complessiva non sia superiore a 3.000 abitanti.

6-quater. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, in materia di installazione e utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».

Articolo 3.
(Proroga di termini in materia di personale del comparto sicurezza)

Articolo 3.
(Proroga di termini in materia di personale del comparto sicurezza)

1. Al fine di assicurare il tempestivo avvio delle attività negoziali del Comparto sicurezza e difesa e la completa attivazione delle procedure informatiche di gestione dei codici di cui all'articolo 35, comma 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, all'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, le parole «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023, 2024, 2025 e 2026».

1. Al fine di assicurare il tempestivo avvio delle attività negoziali del Comparto sicurezza e difesa e la completa attivazione delle procedure informatiche di gestione dei codici di cui all'articolo 35, comma 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le disposizioni dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 si applicano anche per gli anni 2024, 2025 e 2026».

2. Il sistema di rilevazione di cui all'articolo 35-bis, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, come modificato dal comma 2, si applica anche ai fini dell'accertamento della rappresentatività al 31 dicembre 2024 delle organizzazioni sindacali federate ivi indicate.

2. Il sistema di rilevazione di cui all'articolo 35-bis, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, si applica anche ai fini dell'accertamento della rappresentatività al 31 dicembre 2024 delle organizzazioni sindacali federate ivi indicate.

2-bis. Al fine di assicurare, in relazione al regime di accertamento della rappresentatività previsto dai commi 1 e 2, la corretta applicazione dei criteri di ripartizione dei permessi sindacali relativi all'anno 2025, qualora sia accertato che, nel medesimo anno, un'organizzazione sindacale si sia discostata per eccesso dal contingente dei permessi sindacali ad essa spettante ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, l'eccedenza è compensata mediante detrazione dal monte ore attribuito alla medesima organizzazione per l'anno 2026.

Articolo 4.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze)

Articolo 4.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze)

1. All'articolo 102, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».

1. Identico.

2. All'articolo 100, comma 1, del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».

2. Identico.

3. All'articolo 131, comma 1, del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».

3. Identico.

4. All'articolo 243, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».

4. Identico.

5. All'articolo 205, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».

5. Identico.

6. All'articolo 16-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali, al comma 1, alinea, relativo alle riduzioni del canone mensile, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

6. All'articolo 16-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali, al comma 1, alinea, relativo alle riduzioni del canone mensile, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

7. Nelle more del riordino della disciplina prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3 della legge 30 dicembre 2009, n. 196, le disposizioni di cui all'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano sino al 30 settembre 2026. All'obbligo di comunicazione previsto dal secondo periodo di cui al suddetto comma 2, secondo periodo, la Società AMCO S.p.A. provvede mensilmente e in caso di inadempimento cessano gli effetti della disposizione di cui al primo periodo del presente comma.

7. Nelle more del riordino della disciplina prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le disposizioni di cui all'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano sino al 30 settembre 2026. All'obbligo di comunicazione previsto dal secondo periodo del citato comma 2 dell'articolo 16-sexies del decreto-legge n. 146 del 2021 la società AMCO S.p.A. adempie mensilmente; in caso di inadempimento cessano gli effetti della disposizione di cui al primo periodo del presente comma.

8. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo al termine per la presentazione all'Agenzia del demanio delle istanze di regioni, comuni, province e città metropolitane per il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, dei beni immobili del demanio storico-artistico o del patrimonio disponibile dello Stato interessati da progetti di riqualificazione finanziati, o da finanziare, in tutto o in parte, con risorse PNRR, PNC o PNIEC, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

8. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo al termine per la presentazione all'Agenzia del demanio delle istanze di regioni, comuni, province e città metropolitane per il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, dei beni immobili del demanio storico-artistico o del patrimonio disponibile dello Stato interessati da progetti di riqualificazione finanziati, o da finanziare, in tutto o in parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazionale per gli investimenti complementari o del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

9. All'articolo 36, comma 56-ter, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, relativo alla rideterminazione delle promozioni complessive al grado di colonnello della guardia di finanza, le parole: «Per gli anni dal 2022 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2022 al 2027».

9. All'articolo 36, comma 56-ter, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, relativo alla rideterminazione delle promozioni complessive al grado di colonnello del Corpo della guardia di finanza, le parole: «Per gli anni dal 2022 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2022 al 2027».

10. All'articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo agli importi e ai quantitativi degli strumenti di acquisto e negoziazione di servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività realizzati da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

10. All'articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo agli importi e ai quantitativi degli strumenti di acquisto e negoziazione di servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività realizzati dalla società Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

10-bis. La durata dell'Accordo quadro avente ad oggetto l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud per le pubbliche amministrazioni centrali – ID 2483 – seconda edizione – è prorogata fino al 20 settembre 2026 ovvero fino all'effettiva aggiudicazione dell'Accordo quadro avente ad oggetto servizi applicativi in ottica cloud per le pubbliche amministrazioni centrali – ID 2860.

11. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 30 settembre 2026.

11. Identico.

11-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il termine per l'utilizzo da parte dell'Agenzia delle entrate delle risorse finanziarie necessarie per l'assunzione di trentadue dirigenti mediante specifico corso-concorso, indetto dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia con professionalità tecnica in materia fiscale, tributaria e catastale da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e alle agenzie fiscali, da avviare ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è prorogato al 31 dicembre 2028.

11-ter. Le facoltà assunzionali relative ad annualità pregresse all'anno 2025 autorizzate nell'anno 2025 con i provvedimenti di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere esercitate fino al 30 giugno 2026.

12. All'articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo al termine di adeguamento del capitale sociale per l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2026».

12. All'articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo al termine di adeguamento del capitale sociale per l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

12-bis. All'articolo 18, comma 10-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo al contenimento dell'incremento delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».

12-ter. All'articolo 44, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, concernente la facoltà di applicare un'indennità di funzione per il sindaco e gli assessori dei comuni, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, situati nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

12-quater. Il termine del 28 febbraio 2026, di cui all'articolo 1, commi 639, terzo periodo, e 640, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in materia di trasferimento a carico del bilancio dello Stato di debiti contratti dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti Spa per estinguere anticipazioni di liquidità, è prorogato al 30 aprile 2026 per le sole regioni nelle quali le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi si sono svolte nei quattro mesi antecedenti alla data del 31 dicembre 2025.

12-quinquies. All'articolo 1, comma 773, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relativo all'assegnazione delle risorse del fondo finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e ad altri interventi, le parole: «entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro settantacinque giorni».

12-sexies. Limitatamente all'anno 2025, le delibere concernenti i regolamenti e l'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti sono considerate tempestive, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, se inserite nel Portale del federalismo fiscale entro il termine del 6 marzo 2026. Le delibere inserite ai sensi del primo periodo sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, entro il 16 marzo 2026.

12-septies. All'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, in materia di imposta di soggiorno dei comuni e degli enti locali nel cui territorio si svolgono gli eventi sportivi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga all'articolo 13, comma 15-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe adottati ai sensi del presente comma e del comma 6 acquistano immediata efficacia con la sola pubblicazione nel sito internet istituzionale del comune e sono trasmessi, tramite il Portale del federalismo fiscale, ai soli fini statistici, entro trenta giorni dalla loro approvazione, al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per la pubblicazione nel sito internet istituzionale del medesimo Dipartimento».

12-octies. La disposizione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, relativa all'abrogazione di una norma in materia di rettifica della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027. Sono fatte salve, fino alla loro conclusione, le rettifiche in corso al 1° gennaio 2027. Sono fatti salvi, in ogni caso, i comportamenti antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 5.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute)

Articolo 5.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, concernente la valutazione multidimensionale unificata per l'assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) al comma 7, le parole: «da adottare entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro trenta mesi»;

a) identica;

b) al comma 8-bis, le parole: «da adottare entro il 30 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 30 novembre 2026» e le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027»;

b) identica;

c) al comma 8-ter: le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027» e le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2027» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2028».

c) al comma 8-ter, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027» e le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2027» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2028».

2. All'articolo 33, comma 2-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, che consente ai veterinari autorizzati di svolgere le attività per l'attuazione delle disposizioni concernenti gli obblighi di sorveglianza degli operatori e le visite di sanità animale di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

2. Identico.

3. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

3. Identico:

a) al comma 5-bis, concernente l'applicazione del regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

a) al comma 5-bis, concernente l'applicazione del regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2027»;

b) al comma 8-septies, recante la limitazione delle responsabilità penale degli esercenti di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale ai casi di colpa grave, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

b) al comma 8-septies, recante la limitazione della responsabilità penale degli esercenti una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale ai casi di colpa grave, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

4. All'articolo 8, comma 7-bis, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, concernente i requisiti anagrafici per l'ammissione ai concorsi per il profilo professionale di dirigente chimico, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026».

4. All'articolo 8, comma 7-bis, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi per il profilo professionale di dirigente chimico, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2027».

5. All'articolo 8-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, concernente l'innalzamento a sessantotto anni del limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e per l'accesso agli elenchi regionali di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 171 del 2016, nonché la deroga all'applicazione dei limiti anagrafici previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

5. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, concernente l'innalzamento a sessantotto anni del limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e per l'accesso agli elenchi regionali di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 171 del 2016, nonché la deroga all'applicazione dei limiti anagrafici previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

6. All'articolo 12, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

6. All'articolo 12 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, relativo ai requisiti di partecipazione ai concorsi del personale medico per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

a) al comma 1, relativo ai requisiti di partecipazione del personale medico ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) al comma 5, che consente al personale operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del Servizio sanitario nazionale, in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato, di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026».

b) identica.

7. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, concernente il regime delle incompatibilità degli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026».

7. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, concernente il regime delle incompatibilità degli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2027».

8. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'applicazione delle misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, le parole: «per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026» e le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026, compatibilmente con le esigenze della formazione,».

8. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'applicazione delle misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, le parole: «per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026» e le parole: «31 dicembre 2025,» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026, compatibilmente con le esigenze della formazione,».

8-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo al Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026».

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

9. Identico.

9-bis. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2023-2025 è prorogato al 31 dicembre 2028. Il triennio formativo 2026-2028 e il relativo obbligo di formazione continua hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2026.

10. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante i divieti di utilizzo del modello animale negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso, sono apportate le seguenti modificazioni:

10. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, relativamente ai divieti di utilizzo del modello animale negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, le lettere d) ed e) sono abrogate;

a) identica;

b) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: «Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a» sono sostituite dalle seguenti: «La disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applica a».

b) identica.

10-bis. All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale medico, veterinario, sanitario e sociosanitario in quiescenza, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

10-ter. All'articolo 1, comma 164-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, concernente il trattenimento o la riammissione in servizio di dirigenti medici e sanitari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo e al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al secondo periodo, le parole: «e le università possono» sono sostituite dalla seguente: «può», la parola: «, rispettivamente e le parole: «, e ai docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia» sono soppresse;

c) al quarto periodo, le parole: «e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia» sono soppresse.

10-quater. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente l'adeguamento degli standard organizzativi e di personale della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

10-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di modalità di utilizzo del promemoria cartaceo della ricetta elettronica, le parole: «sono prorogate sino al 31 dicembre 2025 e» sono soppresse e dopo le parole: «sono estese all'invio del numero di ricetta elettronica (NRE) a mezzo di posta elettronica» sono aggiunte le seguenti: «e si applicano a regime».

10-sexies. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022, in materia di assistenza sanitaria agli sfollati dall'Ucraina, è prorogata fino al 31 dicembre 2026. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 45 milioni di euro per l'anno 2026 e di 9 milioni di euro per l'anno 2027. Il fondo, nei limiti delle risorse di cui al secondo periodo, è destinato alla copertura, a consuntivo e previa rendicontazione, degli oneri sostenuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le medesime finalità.

10-septies. All'articolo 1, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, in materia di verifica dei costi sostenuti per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale nell'ambito dell'attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, le parole: «Entro il 30 aprile 2023, il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero» e dopo le parole: «e dei dati aggregati delle prestazioni» è inserita la seguente: «anche».

10-octies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10-sexies, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2026 e a 9 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, riferite all'annualità 2025. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2026 e a 9 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10-novies. All'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, concernente il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «per una sola volta,» sono soppresse e le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi»;

b) al comma 8, secondo periodo, le parole: «Per ciascuno degli anni 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027»;

c) al comma 9-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, primo periodo. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati».

10-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10-novies, pari a 30.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute.

Articolo 6.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito)

Articolo 6.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo il comma 18, relativo alla possibilità di avvalersi del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche, è inserito il seguente:

1. Identico:

«18-bis. La disposizione di cui al comma 18 è prorogata per il triennio 2026-2028. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

«18-bis. L'efficacia della disposizione di cui al comma 18, primo periodo, è prorogata per il triennio 2026-2028. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

1-bis. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, della legge 15 aprile 2024, n. 55, in materia di istituzione degli ordini dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, le parole: «entro il 31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2027».

1-ter. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, in materia di esercizio delle attività di meccanica e motoristica e di elettrauto nel settore delle autoriparazioni, le parole: «dodici anni e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tredici anni e sei mesi».

2. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, riguardante il reclutamento dei dirigenti tecnici, le parole: «e comunque entro il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro il 31 dicembre 2026».

2. Identico.

3. All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo agli incarichi dei dirigenti tecnici sono apportate le seguenti modificazioni:

3. All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo agli incarichi dei dirigenti tecnici, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2026»;

a) identica;

b) al terzo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026».

b) identica.

4. All'articolo 5, comma 4-septies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025 n. 15, relativo alla possibilità per gli Uffici scolastici regionali di avvalersi di personale in comando, sono apportate le seguenti modificazioni:

4. All'articolo 5, comma 4-septies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla possibilità per gli Uffici scolastici regionali di avvalersi di personale mediante l'istituto del comando, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «per l'anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno scolastico 2026/2027»;

a) identica;

b) al secondo periodo, le parole: «con decorrenza dal 1° settembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza dal 1° settembre 2026».

b) identica.

5. All'articolo 1-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, relativo alle assunzioni dei docenti di religione cattolica, le parole: «Per l'anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027».

5. Identico.

6. All'articolo 14, comma 5-bis, della legge 15 luglio 2022, n. 99, relativo alla natura obbligatoria del cofinanziamento regionale dei piani triennali delle fondazioni ITS Academy, le parole: «fino all'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2026».

6. All'articolo 14, comma 5-bis, della legge 15 luglio 2022, n. 99, concernente la deroga alla natura obbligatoria del cofinanziamento regionale dei piani triennali delle fondazioni ITS Academy, le parole: «fino all'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2026».

6-bis. All'articolo 5, comma 4-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla definizione delle modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

6-ter. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, le parole: «dell'anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027».

Articolo 7.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'università e della ricerca)

Articolo 7.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'università e della ricerca)

1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, relativo al Consiglio universitario nazionale (CUN), le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».

1. Identico.

2. Al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle attività relative al sesto quadrimestre, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025, all'articolo 3-novies, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, le parole: «10 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «10 giugno 2026».

2. Identico.

2-bis. Al fine di garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, i componenti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 21, comma 3, terzo periodo, della citata legge n. 240 del 2010, continuano a svolgere le proprie funzioni fino al 31 luglio 2027.

2-ter. Limitatamente alle verifiche di profitto e all'esame finale degli studenti stabilmente impegnati all'estero in Stati che partecipano al Piano Mattei e di quelli coinvolti in temporanee situazioni emergenziali connesse a conflitti bellici, il termine di applicazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1835 del 6 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2025, è prorogato all'anno accademico 2026/2027.

2-quater. Nelle more del completamento della riforma del sistema delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività istituzionali, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nella composizione in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua a svolgere le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2026. Il mandato degli attuali componenti è prorogato fino al termine di cui al primo periodo.

Articolo 8.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della cultura)

Articolo 8.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della cultura)

1. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, relativo alla possibilità per le Direzioni regionali Musei di esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

1. Identico.

2. All'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, relativo alla contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

2. Identico.

3. Il Ministero della cultura, gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui all'articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché gli enti territoriali proprietari di istituti e luoghi della cultura sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che al 31 dicembre 2024 non abbiano completato l'iter per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero che debbano completare la messa a norma delle eventuali criticità rilevate e adempiere alle eventuali prescrizioni impartite, provvedono, entro il 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all'attuazione delle opportune misure di sicurezza conformi alle norme tecniche di riferimento adottate ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ivi compresa l'adozione del piano di limitazione dei danni.

3. Il Ministero della cultura, gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui all'articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché gli enti territoriali proprietari di istituti e luoghi della cultura sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che al 31 dicembre 2024 non abbiano completato l'iter per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero che debbano completare la messa a norma delle eventuali criticità rilevate e adempiere alle eventuali prescrizioni impartite, provvedono, entro il 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all'attuazione delle opportune misure di sicurezza conformi alle norme tecniche di riferimento adottate ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ivi compresa l'adozione del piano di limitazione dei danni.

4. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «per un periodo non superiore a trentasei mesi e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

4. All'articolo 20, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo alla possibilità di rinnovare gli incarichi presso la segreteria tecnica della Soprintendenza speciale per il PNRR, le parole: «per un periodo non superiore a trentasei mesi e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 1.848.777 euro per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

5. Identico.

5-bis. Nelle more della riforma della disciplina del cinema e dell'audiovisivo di cui alla legge 14 novembre 2016, n. 220, limitatamente all'anno 2026, i limiti di spesa dei crediti d'imposta di cui agli articoli 15 e 19 della citata legge n. 220 del 2016 possono essere incrementati rispetto a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 13, comma 5, della suddetta legge n. 220 del 2016. L'incremento di cui al primo periodo non può, comunque, superare il limite massimo complessivo del finanziamento degli interventi previsti dal capo III, sezioni II, III, IV e V, della legge n. 220 del 2016, come ripartiti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 13, comma 5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21, commi 1, ultimo periodo, e 6, della medesima legge n. 220 del 2016.

5-ter. Al fine di contribuire al funzionamento della Fondazione Museo Nazionale di Fotografia, all'articolo 10, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, le parole: «Fondazione Museo di fotografia contemporanea» sono sostituite dalle seguenti: «Fondazione Museo Nazionale di Fotografia» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».

5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-ter, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

5-quinquies. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, concernente l'adozione di disposizioni modificative e integrative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, le parole: «Entro quarantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro cinquantaquattro mesi».

Articolo 9.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

Articolo 9.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. All'articolo 1, comma 497, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativo alla sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico.

a) al primo periodo, le parole: «per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;

b) al secondo periodo, le parole: «entro il 1° dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° dicembre 2026», le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027» e le parole: «relativo al biennio 2024-2025» sono sostituite dalle seguenti: «relativo al biennio 2025-2026».

2. All'articolo 7, comma 4-duodecies, secondo periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla procedura di accesso al programma di finanziamento «Ponti sul Po», le parole: «entro e non oltre il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 30 giugno 2026. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca automatica delle risorse di provenienza statale che sono versate all'entrata del bilancio per restare acquisite all'erario.».

2. All'articolo 7, comma 4-duodecies, secondo periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla procedura di accesso al programma di finanziamento «Ponti sul Po», le parole: «entro e non oltre il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2026. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca automatica delle risorse di provenienza statale, che sono versate all'entrata del bilancio per restare acquisite all'erario.».

2-bis. All'articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo a termini di inizio e ultimazione di lavori edilizi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi»;

b) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

c) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

2-ter. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativo a misure sul trasporto pubblico locale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-quater è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2026, al riparto del Fondo di cui al medesimo articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, si provvede sulla base dei seguenti criteri:

a) una quota pari a 4.873.335.361,50 euro, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, è suddivisa tra tutte le regioni a statuto ordinario secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020;

b) una quota pari a 50 milioni di euro è ripartita proporzionalmente tra le sole regioni a statuto ordinario che, in conseguenza dell'applicazione del criterio dei costi standard di cui al comma 2, lettera a), presentano percentuali di accesso al Fondo superiori alle rispettive percentuali assegnate nell'anno 2020;

c) la quota residua del Fondo è ripartita tra tutte le regioni a statuto ordinario in proporzione ai costi standard di cui al medesimo comma 2, lettera a)»;

b) al comma 6, primo periodo, le parole: «entro il 30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026» e le parole: «a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027».

3. Esclusivamente al fine di completare la fase attuativa già in corso, all'articolo 20, comma 2-quinquies, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, relativo alla possibilità di adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2026».

3. Identico.

3-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, concernente la revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

3-ter. Al fine di garantire la continuità delle attività delle scuole per l'educazione marinaresca, della formazione e della preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, le scuole nautiche e i consorzi tra scuole nautiche di cui all'articolo 49-septies del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, già in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 agosto 2023, n. 142, adeguano la propria attività alle disposizioni del citato articolo 49-septies del codice della nautica da diporto e del citato regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 ottobre 2027 ovvero entro la data, se antecedente, di presentazione della prima segnalazione certificata di inizio attività di variazione.

3-quater. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, relativo all'assegnazione di un contributo in favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, le parole: «Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può assegnare, nel limite di 1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2030, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può assegnare, nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030».

3-quinquies. All'articolo 1, comma 15, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, relativo alle modalità di approvazione di varianti ai progetti di infrastrutture strategiche, le parole: «Per gli anni dal 2019 al 2025,» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2019 al 2026,».

3-sexies. Al fine di garantire la continuità del servizio di assistenza ai bagnanti per l'anno 2026, la sospensione dell'efficacia del requisito della maggiore età per lo svolgimento dell'attività di assistente bagnanti, di cui al comma 4-undecies dell'articolo 7 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, è prorogata sino alla fine della stagione balneare 2026, come definita ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, e comunque non oltre il 1° ottobre 2026.

3-septies. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: «Fino al 30 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla piena operatività del sistema centralizzato di cui all'articolo 13, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e all'aggiornamento delle linee guida ai sensi del comma 2-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027»;

b) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2027».

3-octies. All'articolo 1, comma 471, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativo al contributo denominato «buono portuale», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea:

1) dopo le parole: «dal 2023 al 2026» sono inserite le seguenti: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2027»;

2) le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;

3) dopo le parole: «ai sensi degli articoli» sono inserite le seguenti: «6, comma 10,»;

4) dopo le parole: «Il contributo di cui al primo periodo» sono inserite le seguenti: «è erogato nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ed»;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale»;

c) alla lettera b), le parole: «pari a 10.000 euro per ciascuna impresa» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 20.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa per ciascuno degli anni 2026 e 2027»;

d) alla lettera c), le parole da: «automazione e digitalizzazione» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «automazione, digitalizzazione e sostenibilità (ESG) a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 80.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni 2026 e 2027».

3-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-octies, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3-decies. All'articolo 32-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, relativo all'autorizzazione di spesa per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino, le parole: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 150.000 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3-undecies. Le misure di cui all'articolo 199, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente la facoltà delle Autorità di sistema portuale di procedere all'erogazione di risorse in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della predetta legge, sono prorogate anche in relazione alle crisi internazionali dell'anno 2026. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3-duodecies. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, in materia di proroga di contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi ad oggetto unità immobiliari a uso abitativo in regime di edilizia agevolata, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

Articolo 10.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

Articolo 10.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo ai servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le parole: «al 31 dicembre 2025 e al 31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026 e al 31 marzo 2027».

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo ai servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le parole: «al 31 dicembre 2025 e al 31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2028 e al 31 marzo 2029».

Articolo 11.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa)

Articolo 11.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni in materia di regime transitorio del collocamento in ausiliaria:

1. Identico:

a) all'articolo 2229, comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

a) identica;

b) all'articolo 2230:

b) identico:

1) al comma 1, dopo la lettera m-sexies), è aggiunta la seguente: «m-septies) 2026: ufficiali: 16; marescialli: 38; totali 54.»;

1) al comma 1, dopo la lettera m-sexies), è aggiunta la seguente: «m-septies) 2026: ufficiali: 16; marescialli: 38; totale 54.»;

2) al comma 1-bis, la parola: «m-sexies)» è sostituita dalla seguente: «m-septies)».

2) identico.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in euro 2.700.000 per l'anno 2027, in euro 2.431.531 per l'anno 2028 e in euro 1.705.080 per l'anno 2029, si provvede, quanto a euro 675.000 per l'anno 2027, a euro 607.883 per l'anno 2028 e ad euro 426.270 per l'anno 2029, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e, quanto a euro 2.025.000 per l'anno 2027, a euro 1.823.648 per l'anno 2028 e ad euro 1.278.810 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in euro 2.700.000 per l'anno 2027, in euro 2.431.531 per l'anno 2028 e in euro 1.705.080 per l'anno 2029, si provvede, quanto a euro 675.000 per l'anno 2027, a euro 607.883 per l'anno 2028 e ad euro 426.270 per l'anno 2029, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e, quanto a euro 2.025.000 per l'anno 2027, a euro 1.823.648 per l'anno 2028 e ad euro 1.278.810 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernenti le modalità di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, è prorogata fino al 31 dicembre 2026. Gli effetti dell'applicazione dell'articolo 75, comma 3, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 sono fatti salvi a decorrere dal 1° gennaio 2026 sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 12.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia)

Articolo 12.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia)

1. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di mobilità volontaria del personale del Ministero della giustizia, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

Identico.

2. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, in materia di divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

3. Al fine di garantire il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'amministrazione penitenziaria assicurando il rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, la vigenza della graduatoria del concorso pubblico per esami per l'assunzione di funzionari giuridico-pedagogici del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, indetto con decreto direttoriale del Ministero della giustizia 18 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 25 ottobre 2022, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», è prorogata fino al 31 gennaio 2027.

4. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, relativo alle infrastrutture per le intercettazioni, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le facoltà assunzionali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, ivi comprese quelle relative alle procedure di reclutamento straordinarie di cui all'articolo 17, commi 2 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono esercitabili fino al 31 dicembre 2026.

Articolo 13.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

Articolo 13.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

1. All'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, relativo alla possibilità per le regioni di procedere, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale appartenente all'Area dei funzionari, assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

1. Identico.

1-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, relativo al riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185.

2. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, relativo all'obbligo di incremento dell'energia rinnovabile termica nelle forniture di energia, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026».

2. Identico.

3. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, relativo al Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Taranto e della relativa struttura di supporto, sono apportate le seguenti modificazioni:

3. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, relativo al Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Taranto e alla relativa struttura di supporto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

a) identica;

b) al nono periodo, le parole: «per il biennio 2024-2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2024 al 2026»;

b) identica;

c) al quindicesimo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026»;

c) identica;

d) al diciassettesimo periodo, le parole: «per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

d) identica;

e) al diciottesimo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2025» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonché di 75.600 euro per l'anno 2026».

e) identica.

4. Entro il 31 marzo 2026, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, trasmette alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi. Entro la medesima data il Commissario rende altresì informativa sullo stato di attuazione degli interventi al Comitato per la programmazione economica e sviluppo sostenibile.

4. Entro il 31 marzo 2026, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi. Entro la medesima data il Commissario rende altresì informativa sullo stato di attuazione degli interventi al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.

4-bis. Al fine di garantire la continuità del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata, nelle more del completamento della valutazione ambientale strategica del piano d'ambito e della conseguente approvazione definitiva, nonché dell'adozione degli atti di scelta della modalità di gestione ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, la durata dell'affidamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è prorogata, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, sino al 31 dicembre 2027, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

a) conclusione del procedimento di valutazione ambientale strategica e approvazione definitiva del piano d'ambito da parte dell'ente di governo dell'ambito entro il 30 giugno 2026;

b) adozione, entro il 31 dicembre 2026, della relazione istruttoria e degli atti presupposti ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio idrico integrato;

c) presentazione, entro il 30 novembre 2027, dell'eventuale proposta di affidamento diretto a società in house da parte dei gestori pubblici uscenti, corredata del piano economico-finanziario coerente con il piano d'ambito approvato.

5. Agli oneri derivanti dalla lettera e) del comma 3, pari a 75.600 euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

5. Agli oneri derivanti dalla lettera e) del comma 3, pari a 75.600 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

5-bis. A decorrere dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, fino al 15 settembre 2026, in alternativa alle modalità previste dall'articolo 7, comma 8, del medesimo decreto, il formulario di identificazione dei rifiuti può continuare ad essere emesso in formato cartaceo.

5-ter. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in materia di disciplina dell'inviato speciale per il cambiamento climatico, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «dal 2023 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2023 al 2027»;

b) al secondo periodo, le parole: «degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027».

5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-ter, pari a 348.380 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

5-quinquies. Il termine di cui all'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi è requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali, è differito al 30 giugno 2026.

5-sexies. Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali stabilisce, con proprie deliberazioni, nel rispetto del termine previsto dal comma 5-quinquies del presente articolo, i tempi e le modalità che i trasportatori di rifiuti pericolosi devono osservare per l'installazione di sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli adibiti a tale attività di trasporto, per le finalità di cui all'articolo 188-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5-septies. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo a sanzioni per la violazione di obblighi in materia di tenuta di registri, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni relative alla trasmissione dei dati informativi al Registro di cui all'articolo 188-bis, le sanzioni di cui al secondo periodo del comma 10, con esclusivo riferimento alla mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti, si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026».

5-octies. Il comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, è abrogato.

5-novies. All'articolo 4, comma 5-bis, terzo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, in materia di mitigazione degli aumenti dei costi delle fonti energetiche per le imprese energivore, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

Articolo 14.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy)

Articolo 14.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy)

1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, relativo alle modalità operative del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le parole: «al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026».

1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, relativo alle modalità operative del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le parole: «al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026».

1-bis. Al decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, relativo a misure di esonero contributivo per l'assunzione di giovani (bonus giovani):

1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2026» e le parole: «del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati» sono sostituite dalle seguenti: «dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nella misura del 100 per cento per le assunzioni o le trasformazioni effettuate fino al 31 dicembre 2025 e del 70 per cento per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza successiva alla medesima data, fermo restando quanto stabilito dal comma 4-bis»;

2) al comma 3, dopo le parole: «e Sardegna,» sono inserite le seguenti: «nonché, per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025, anche nelle regioni Marche e Umbria,»;

3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025 la percentuale di esonero di cui al comma 1 è elevata al 100 per cento qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto»;

4) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025»;

b) all'articolo 23, relativo a misure di esonero contributivo per l'assunzione di donne residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (bonus donne):

1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

2) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per le assunzioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025»;

c) all'articolo 24, relativo a misure di esonero contributivo per lo sviluppo occupazionale della ZES unica per il Mezzogiorno:

1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2026» e le parole: «del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nella misura del 100 per cento per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2025 e del 70 per cento per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva alla medesima data, fermo restando quanto stabilito dal comma 4-bis»;

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025 la percentuale di esonero di cui al comma 1 è elevata al 100 per cento qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto»;

3) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per le assunzioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025».

1-ter. Per effetto di quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come modificati dal comma 1-bis del presente articolo, e a seguito delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 è incrementata di 83,4 milioni di euro per l'anno 2026, di 100,1 milioni di euro per l'anno 2027 e di 16,7 milioni di euro per l'anno 2028;

b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 è incrementata di 48,1 milioni di euro per l'anno 2028;

c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 è incrementata di 70,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 84,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 14,1 milioni di euro per l'anno 2028.

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-ter del presente articolo, pari a 153,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 184,8 milioni di euro per l'anno 2027 e a 78,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

1-quinquies. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33, comma 3-bis, in materia di visite di revisione delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) all'articolo 33-bis, comma 1, in materia di semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

1-sexies. Al fine di prorogare, per l'anno 2026, il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2026, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può destinare le risorse stanziate, ai sensi del primo periodo, anche alle finalità di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

Articolo 15.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

Articolo 15.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

1. Al fine di tutelare l'integrità delle prove sperimentali dai rischi derivanti da atti vandalici, l'autorizzazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, non è soggetta, ove previsto, all'obbligo di pubblicazione della localizzazione geografica dei siti sperimentali autorizzati.

1. Soppresso.

2. All'articolo 19, comma 1-quater, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, le parole: «al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 marzo 2026».

2. All'articolo 19, comma 1-quater, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla stipulazione di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, le parole: «al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 marzo 2026».

2-bis. Al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, sono fissati:

a) per i veicoli immatricolati prima del 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2026;

b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2027;

c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2023, al 31 dicembre 2028;

d) per i veicoli immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2024, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.

3. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, relativo ai i termini per la notifica degli atti di recupero degli aiuti di Stato, le parole: «e il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2027».

3. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, relativo ai termini per la notifica degli atti di recupero degli aiuti di Stato, le parole: «e il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2027».

3-bis. All'articolo 1, comma 837-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di gestione delle specie ittiche alieutiche, le parole: «31 maggio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

3-ter. All'articolo 3, comma 7-bis, primo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, in materia di trasparenza nelle relazioni commerciali di filiera, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».

3-quater. All'articolo 78, comma 1-quater, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di termini per l'esecuzione dei controlli a cura delle amministrazioni competenti in caso di erogazione di risorse pubbliche alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, le parole: «nel corso del 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso degli anni 2023, 2024 e 2025» e le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

3-quinquies. Al fine di accelerare l'erogazione dei contributi e di semplificare le procedure amministrative, fino al 31 dicembre 2026 il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può procedere alla sottoscrizione dei contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rinviando l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'articolo 78, comma 1-quinquies, lettere b) e c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al momento dell'erogazione del finanziamento.

Articolo 16.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo)

Articolo 16.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo)

1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relativo alle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presso strutture turistiche o termali, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

1. Identico.

1-bis. Al fine di sostenere le attività di accoglienza dei pellegrini e di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 marzo 2001, n. 80, in favore del comune di Pietrelcina è autorizzata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2026.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 130.000 euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 498, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

2. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché per le imprese turistico ricettive, il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 2025, n. 78, relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle piccole e microimprese, è prorogato al 31 marzo 2026.

2. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché per le imprese turistico-ricettive, il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 2025, n. 78, relativo alla stipulazione di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle piccole e microimprese, è prorogato al 31 marzo 2026.

3. All'articolo 7-quinquies, commi 3 e 6, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, relativo agli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto, le parole: «15 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2026».

3. Identico.

3-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo all'attuazione del Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo, le parole: «31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».

Articolo 17.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio

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