XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2754
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MELONI)
dal ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
(TAJANI)
e dal ministro della difesa
(CROSETTO)
Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance
Presentato il 31 dicembre 2025
Onorevoli Deputati! — Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance. Il provvedimento è connesso con la necessità di ottemperare agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e dell'Alleanza atlantica, per affrontare più efficacemente la crisi internazionale in atto in Ucraina, che incide sugli equilibri geopolitici e mina la sicurezza e la stabilità internazionali, tenuto conto dell'importanza degli sforzi in essere per il raggiungimento di una soluzione al conflitto. La straordinaria necessità e urgenza di disporre la proroga è determinata dal perdurare del grave conflitto in Ucraina e dall'imminente scadenza del termine di autorizzazione fissato, inizialmente, al 31 dicembre 2022, poi prorogato al 31 dicembre 2023 quindi al 31 dicembre 2024 e, da ultimo, al 31 dicembre 2025, ad opera, rispettivamente, del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, convertito dalla legge 27 gennaio 2023, n. 8, del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, convertito dalla legge 13 febbraio 2024, n. 12, e infine del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 200, convertito dalla legge 31 gennaio 2025, n. 7.
L'intervento in esame è altresì volto a consentire di rinnovare ulteriormente, fino al 4 marzo 2027, i permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini presenti sul territorio nazionale in data antecedente al 24 febbraio 2022, in conformità alla recente Decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio, del 15 luglio 2025, che ha consentito, fino alla citata data, il proseguimento dell'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina, nonché a prevedere specifici obblighi in capo agli editori in materia di formazione sulla sicurezza e di copertura assicurativa in favore dei giornalisti freelance che vengono inviati in zone di guerra, prevedendo un contributo statale sperimentale per l'anno 2026.
Il provvedimento si compone di 3 articoli.
L'articolo 1, recante proroga di termini in materia di cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, nonché dei permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini, in particolare è inteso a prorogare, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, con priorità per quelli logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli attacchi aerei, missilistici, con droni e cibernetici in favore delle autorità governative ucraine, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28.
Al riguardo si precisa che in assenza della proroga al 31 dicembre 2026 recata dalla disposizione in oggetto, l'Italia non potrebbe partecipare, come ha sempre fatto, all'impegno congiunto dei Paesi alleati dell'Unione europea e della Nato, volto a fornire il sostegno necessario all'Ucraina per esercitare efficacemente il proprio diritto di legittima difesa e per garantire la progressiva ricostituzione dei servizi essenziali alla popolazione, in linea con la Carta delle Nazioni unite e nel quadro degli sforzi in atto a livello internazionale per il raggiungimento di una soluzione al conflitto.
La richiamata disposizione prevede che le citate cessioni possano essere effettuate – in deroga alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2020, n. 66, i quali disciplinano la cessione di materiali di armamento e non – attraverso decreti dei ministri della difesa, degli esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, che definiscono l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione, nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile. La semplificazione, rispetto alle ordinarie procedure è necessaria poiché consente di operare in coerenza con la rapidità operativa che una crisi internazionale come quella in atto richiede, garantendo di volta in volta la valutazione degli interessi coinvolti attraverso lo strumento del decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.
L'articolo 1, al comma 2, prevede che i permessi di soggiorno per protezione speciale, rinnovati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, in possesso di cittadini ucraini, già presenti sul territorio nazionale in data antecedente al 24 febbraio 2022, possano essere ulteriormente rinnovati fino al 4 marzo 2027, in coerenza con la decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio dell'Unione europea, del 15 luglio 2025, che ha concesso la proroga della protezione temporanea, fino alla medesima data, ai loro connazionali sfollati dall'Ucraina.
Il comma 3, infine, prevede che all'attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, si provvede con le risorse previste a legislazione vigente.
L'articolo 2, in materia di sicurezza dei giornalisti freelance, disciplina la formazione sulla sicurezza e la copertura assicurativa per i giornalisti che operano in zone di conflitto, prevedendo un contributo statale sperimentale per l'anno 2026.
Il comma 1 stabilisce che i giornalisti iscritti all'Ordine dei giornalisti che esercitano la professione in forma autonoma, indipendente e senza avere rapporti di lavoro subordinato, quando vengono inviati in aree di guerra o ad alto rischio di conflitto armato, devono essere formati sui temi della sicurezza e devono avere adeguata copertura assicurativa. La norma pone tali obblighi a carico degli editori da cui i giornalisti hanno ricevuto l'incarico. Si tratta quindi di una disposizione che riguarda esclusivamente i professionisti autonomi, non i giornalisti dipendenti, e che impone agli editori committenti di garantire sia la formazione specifica in materia di sicurezza sia un'adeguata tutela assicurativa prima dell'invio in zone di conflitto.
Il comma 2 introduce, in via sperimentale per l'esercizio finanziario 2026, un contributo a carico dello Stato destinato a coprire i costi dell'assicurazione e della formazione di cui al comma 1. Il contributo viene concesso su istanza dell'editore interessato, che deve presentare apposita domanda al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. La disposizione prevede due limiti di spesa: un limite individuale, per cui ogni editore può essere ammesso a un contributo non superiore a 60.000 euro, e un limite complessivo fissato in 600.000 euro per l'anno 2026. Inoltre, il comma richiama l'articolo 19-bis del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, facendone salve le relative previsioni.
Il comma 3 stabilisce che per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria destinata agli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza incidere sulla quota spettante al Ministero delle imprese e del made in Italy calcolata sulla consistenza complessiva del Fondo.
L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025.
Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Visto il Trattato del Nord-Atlantico firmato a Washington il 4 aprile 1949, ratificato ai sensi della legge 1° agosto 1949, n. 465;
Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina» e, in particolare, l'articolo 2-bis;
Visto il decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, convertito dalla legge 27 gennaio 2023, n. 8, recante «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina» e, in particolare, l'articolo 1;
Visto il decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, convertito dalla legge 13 febbraio 2024, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina» e, in particolare, l'articolo 1;
Visto il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 200, convertito dalla legge 31 gennaio 2025, n. 7, recante «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina» e, in particolare, l'articolo 1;
Visto il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare» e, in particolare, l'articolo 7;
Ritenute persistenti la necessità e l'urgenza, connessa al protrarsi del grave conflitto in atto in Ucraina, di prorogare, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti civili, sanitari e militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabilite;
Tenuto conto dell'importanza degli sforzi in atto a livello internazionale per il raggiungimento di una soluzione al conflitto;
Ritenute la necessità e l'urgenza di prevedere il rinnovo dei permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini;
Considerata la necessità e l'urgenza di garantire una idonea formazione sulla sicurezza ed una adeguata copertura assicurativa per i giornalisti che operano in zone di conflitto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Proroga di termini in materia di cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, nonché dei permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini)
1. È prorogata, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, con priorità per quelli logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli attacchi aerei, missilistici, con droni e cibernetici, in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabilite.
2. I permessi di soggiorno per protezione speciale rinnovati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, in possesso di cittadini ucraini, già presenti sul territorio nazionale in data antecedente al 24 febbraio 2022, possono essere ulteriormente rinnovati a richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2027, ferma restando la proroga della protezione temporanea concessa, fino alla medesima data, ai loro connazionali sfollati dall'Ucraina secondo quanto previsto dalla Decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio dell'Unione Europea del 15 luglio 2025.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
Articolo 2.
(Sicurezza dei giornalisti freelance)
1. I giornalisti iscritti all'Ordine dei giornalisti che esercitano la professione in forma autonoma, indipendente e senza avere rapporti di lavoro subordinato, se inviati in aree di guerra o ad alto rischio di conflitto armato devono essere formati sui temi della sicurezza e devono avere adeguata copertura assicurativa da parte degli editori da cui hanno ricevuto l'incarico.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19-bis del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in via sperimentale per l'anno 2026 è riconosciuto un contributo a carico dello Stato per il costo dell'assicurazione e della formazione, di cui al comma 1, concesso su istanza dell'editore interessato da presentare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ogni editore potrà essere ammesso a un contributo complessivo non superiore a 60.000 euro e nel limite massimo di spesa complessivo non superiore a 600.000 euro per l'anno 2026.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, nella misura massima di 600.000 euro per l'anno 2026, si provvede a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria destinate agli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza incidere sulla quota spettante al Ministero delle imprese e del made in Italy calcolata sulla consistenza complessiva del Fondo.
Articolo 3.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 dicembre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Crosetto, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Nordio