FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 14

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  

MODIFICAZIONI

DECRETO-LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3    

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2754-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MELONI)

dal ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

(TAJANI)

e dal ministro della difesa
(CROSETTO)

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance

Presentato il 31 dicembre 2025

(Relatori: CAIATA, per la III Commissione;
CHIESA, per la IV Commissione)

NOTA: Le Commissioni permanenti III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa), il 4 febbraio 2026, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2754 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 3 articoli per un totale di 7 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a 3 connesse finalità: 1) prorogare, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti civili, sanitari e militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina; 2) prevedere il rinnovo dei permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini; 3) garantire una idonea formazione sulla sicurezza ed una adeguata copertura assicurativa per i giornalisti che operano in zone di conflitto;

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'esclusione dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse in data 9 gennaio 2026;

ritiene, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, di non avere nulla da osservare.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2754, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance;

evidenziato che:

il provvedimento proroga, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina (articolo 1, comma 1); consente l'ulteriore rinnovo, fino al 4 marzo 2027 e su richiesta dell'interessato, dei permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini già presenti sul territorio nazionale in data antecedente al 24 febbraio 2022 (articolo 1, comma 2); prevede l'obbligo di formazione sui temi della sicurezza dei giornalisti iscritti al relativo Ordine che esercitano la professione in forma autonoma, se inviati in zone di guerra o ad alto rischio di conflitto armato, nonché l'obbligo di copertura assicurativa dei medesimi da parte degli editori da cui hanno ricevuto tale incarico (articolo 2, comma 1); riconosce in via sperimentale, per l'anno 2026, un contributo a carico dello Stato per il costo dell'assicurazione e della formazione dei giornalisti, concesso su istanza dell'editore interessato, entro specifici limiti di spesa (articolo 2, comma 2), prevedendo la copertura finanziaria dei relativi oneri (articolo 2, comma 3); disciplina la propria entrata in vigore (articolo 3);

ritenuto che, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del provvedimento sono riconducibili sia alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», sia alla materia «difesa e Forze armate», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a) e d), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 2754, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 201 del 2025, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che l'utilizzo delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria iscritte a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, previsto, per finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 3, comma 3, del decreto in esame, non determina effetti peggiorativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto alle previsioni tendenziali di finanza pubblica e non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a valere sulle medesime risorse,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2754, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance;

richiamate le comunicazioni del Ministro della difesa in materia di proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina rese presso la Camera dei deputati nella seduta del 15 gennaio scorso, nonché gli atti di indirizzo approvati dall'Assemblea nella medesima seduta che impegnano il Governo, fra l'altro, a continuare a sostenere l'Ucraina, in coordinamento con la NATO, l'Unione europea, i Paesi G7, e gli alleati internazionali, attraverso un contributo coerente con gli impegni assunti e finalizzato alla difesa della popolazione, delle infrastrutture critiche e considerato il quadro politico e finanziario definito a livello dell'Unione europea, con particolare riferimento al perdurante e fermo sostegno alla sovranità dell'Ucraina, nonché l'impegno a garantire un sostegno politico, finanziario, economico, umanitario, militare a scopo difensivo e diplomatico;

considerato che il Consiglio europeo ha approvato la concessione di un prestito di 90 miliardi di euro a favore dell'Ucraina per il biennio 2026-2027, coperto dal margine di manovra del bilancio dell'Unione europea;

tenuto conto che, nell'ambito della politica di sicurezza e difesa comune, è operativa la Missione di assistenza militare EUMAM-Ucraina, prorogata fino al 15 novembre 2026, e che le cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari da parte degli Stati membri sono parzialmente rimborsate dall'Unione europea tramite lo Strumento europeo per la pace;

rilevato che l'articolo 1, comma 1, del provvedimento proroga fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative ucraine, introducendo una esplicita indicazione delle priorità, in coerenza con il quadro normativo nazionale ed europeo di riferimento;

osservato altresì che il comma 2 del medesimo articolo 1 prevede il rinnovo dei permessi di soggiorno per protezione speciale dei cittadini ucraini, in coerenza con la decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio dell'Unione europea, che ha prorogato la protezione temporanea fino al 4 marzo 2027;

considerato che la prospettiva del nostro Paese è il perseguimento della via diplomatica anche tenendo conto degli sforzi degli Stati Uniti;

considerato che il provvedimento si inserisce in modo coerente nel quadro degli impegni assunti dall'Italia in sede europea e non evidenzia profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
del disegno di legge

TESTO
delle Commissioni

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance.

Art. 1.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance.

1. Il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Identico.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «equipaggiamenti militari» sono inserite le seguenti: «e di difesa civile» e la parola: «stabilite» è sostituita dalla seguente: «stabiliti»;

al comma 2, le parole: «, già presenti sul territorio» sono sostituite dalle seguenti: «già presenti nel territorio» e dopo la parola: «rinnovati» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 3, la parola: «risorse» è sostituita dalle seguenti: «risorse umane, strumentali e finanziarie»:

alla rubrica, la parola: «militari» è soppressa.

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «I giornalisti», dopo le parole: «all'Ordine dei giornalisti» e dopo le parole: «di conflitto armato» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 2:

al primo periodo, la parola: «riconosciuto» è sostituita dalla seguente: «concesso» e la parola: «concesso» è sostituita dalla seguente: «assegnato»;

al secondo periodo, le parole: «potrà essere ammesso a» sono sostituite dalle seguenti: «può ricevere» e le parole: «e nel limite massimo di spesa complessivo non superiore a» sono sostituite dalle seguenti: «, nel limite massimo complessivo di spesa di».

Al titolo del decreto-legge, la parola: «militari» è soppressa.

Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025.

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni

Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance.

Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il Trattato del Nord-Atlantico firmato a Washington il 4 aprile 1949, ratificato ai sensi della legge 1° agosto 1949, n. 465;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina» e, in particolare, l'articolo 2-bis;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, convertito dalla legge 27 gennaio 2023, n. 8, recante «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina» e, in particolare, l'articolo 1;

Visto il decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, convertito dalla legge 13 febbraio 2024, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina» e, in particolare, l'articolo 1;

Visto il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 200, convertito dalla legge 31 gennaio 2025, n. 7, recante «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina» e, in particolare, l'articolo 1;

Visto il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare» e, in particolare, l'articolo 7;

Ritenute persistenti la necessità e l'urgenza, connessa al protrarsi del grave conflitto in atto in Ucraina, di prorogare, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti civili, sanitari e militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabilite;

Tenuto conto dell'importanza degli sforzi in atto a livello internazionale per il raggiungimento di una soluzione al conflitto;

Ritenute la necessità e l'urgenza di prevedere il rinnovo dei permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini;

Considerata la necessità e l'urgenza di garantire una idonea formazione sulla sicurezza ed una adeguata copertura assicurativa per i giornalisti che operano in zone di conflitto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Proroga di termini in materia di cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, nonché dei permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini)

Articolo 1.
(Proroga di termini in materia di cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamenti, nonché dei permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini)

1. È prorogata, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, con priorità per quelli logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli attacchi aerei, missilistici, con droni e cibernetici, in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabilite.

1. È prorogata, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari e di difesa civile, con priorità per quelli logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli attacchi aerei, missilistici, con droni e cibernetici, in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabiliti.

2. I permessi di soggiorno per protezione speciale rinnovati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, in possesso di cittadini ucraini, già presenti sul territorio nazionale in data antecedente al 24 febbraio 2022, possono essere ulteriormente rinnovati a richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2027, ferma restando la proroga della protezione temporanea concessa, fino alla medesima data, ai loro connazionali sfollati dall'Ucraina secondo quanto previsto dalla Decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio dell'Unione Europea del 15 luglio 2025.

2. I permessi di soggiorno per protezione speciale rinnovati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, in possesso di cittadini ucraini già presenti nel territorio nazionale in data antecedente al 24 febbraio 2022, possono essere ulteriormente rinnovati, a richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2027, ferma restando la proroga della protezione temporanea concessa, fino alla medesima data, ai loro connazionali sfollati dall'Ucraina secondo quanto previsto dalla Decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio dell'Unione Europea del 15 luglio 2025.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 2.
(Sicurezza dei giornalisti freelance)

Articolo 2.
(Sicurezza dei giornalisti freelance)

1. I giornalisti iscritti all'Ordine dei giornalisti che esercitano la professione in forma autonoma, indipendente e senza avere rapporti di lavoro subordinato, se inviati in aree di guerra o ad alto rischio di conflitto armato devono essere formati sui temi della sicurezza e devono avere adeguata copertura assicurativa da parte degli editori da cui hanno ricevuto l'incarico.

1. I giornalisti, iscritti all'Ordine dei giornalisti, che esercitano la professione in forma autonoma, indipendente e senza avere rapporti di lavoro subordinato, se inviati in aree di guerra o ad alto rischio di conflitto armato, devono essere formati sui temi della sicurezza e devono avere adeguata copertura assicurativa da parte degli editori da cui hanno ricevuto l'incarico.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19-bis del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in via sperimentale per l'anno 2026 è riconosciuto un contributo a carico dello Stato per il costo dell'assicurazione e della formazione, di cui al comma 1, concesso su istanza dell'editore interessato da presentare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ogni editore potrà essere ammesso a un contributo complessivo non superiore a 60.000 euro e nel limite massimo di spesa complessivo non superiore a 600.000 euro per l'anno 2026.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19-bis del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in via sperimentale per l'anno 2026 è concesso un contributo a carico dello Stato per il costo dell'assicurazione e della formazione, di cui al comma 1, assegnato su istanza dell'editore interessato da presentare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ogni editore può ricevere un contributo complessivo non superiore a 60.000 euro, nel limite massimo complessivo di spesa di 600.000 euro per l'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, nella misura massima di 600.000 euro per l'anno 2026, si provvede a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria destinate agli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza incidere sulla quota spettante al Ministero delle imprese e del made in Italy calcolata sulla consistenza complessiva del Fondo.

3. Identico.

Articolo 3.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Crosetto, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Nordio

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