FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                Capo II
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                Capo III
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                Capo IV
                        Articolo 14
                        Articolo 15

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2789

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro per le disabilità
(LOCATELLI)

di concerto con il ministro della salute
(SCHILLACI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(CALDERONE)

con il ministro dell'istruzione e del merito
(VALDITARA)

con il ministro dell'università e della ricerca
(BERNINI)

con il ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità
(ROCCELLA)

con il ministro per lo sport e i giovani
(ABODI)

con il ministro per gli affari regionali e le autonomie
(CALDEROLI)

e con il ministro della giustizia
(NORDIO)

Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari

Presentato il 6 febbraio 2026

Onorevoli Deputati! – La figura del caregiver familiare o prestatore di cura, individua la persona responsabile di un altro soggetto di cui si prende cura in un ambito domestico.
Il ruolo dei caregiver familiari è di fondamentale importanza nella nostra società. I caregiver familiari sono persone che dedicano tempo, energie e risorse per assistere e prendersi cura di familiari con disabilità, non autosufficienti o affetti da gravi patologie. Il sacrificio quotidiano dei caregiver consente alle persone assistite di continuare a vivere in un ambiente familiare e di mantenere una qualità di vita dignitosa, prevenendo situazioni di isolamento sociale e discriminazione.
Il riconoscimento e la tutela dei caregiver familiari appaiono essenziali per valorizzare non solo «il principio solidaristico» su cui si fonda una società coesa, ma anche il loro contributo sociale ed economico. Senza il loro supporto, molte persone con disabilità o non autosufficienti sarebbero costrette a ricorrere a strutture assistenziali, con un impatto significativo anche sotto il profilo dei costi sociali e sanitari.
È quindi fondamentale prevedere misure adeguate al fine di sostenere i caregiver familiari, riconoscendo il valore del loro impegno quotidiano e offrendo tutele graduali in base al tipo di impegno richiesto.
Il profilo del caregiver è stato riconosciuto e delineato normativamente, per la prima volta, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018) che, al comma 255 dell'articolo 1, definisce il caregiver come la persona che assiste e si prende cura di specifici soggetti che a causa di malattia, infermità o disabilità siano non autosufficienti e in grado di prendersi cura di sé, ovvero ai quali sia riconosciuto un grado di invalidità in quanto bisognosi di assistenza permanente, globale e continuativa, definita come handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'importanza di tale figura è stata, dunque, riconosciuta in modo crescente negli ultimi anni. In Italia, tuttavia, nonostante la rilevanza del fenomeno, non esiste ancora una legge organica che riconosca formalmente il caregiver familiare e regoli le sue condizioni.
L'intervento normativo si inserisce, inoltre, nel quadro delle misure volte a garantire la piena attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, secondo la quale gli Stati membri devono garantire il diritto alle persone con disabilità a vivere secondo le proprie scelte e in modo quanto più indipendente possibile, anche attraverso il sostegno dei familiari che supportano tale percorso.
L'urgenza di garantire una risposta è diventata ancora più evidente dopo che, il 3 ottobre 2022, il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ha condannato l'Italia per la mancanza di tutela giuridica dei caregiver familiari, accertando così la violazione degli obblighi internazionali assunti con la ratifica della citata Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006. In questa pronuncia, il Comitato ONU ha riconosciuto, con riferimento all'ordinamento italiano, «le gravi conseguenze sulle persone con disabilità assistite che derivano dal mancato riconoscimento della figura del caregiver e di misure di protezione sociale effettive a suo favore».
In tale contesto, è stata avviata una specifica iniziativa idonea a garantire l'approfondimento e il confronto su un tema così complesso che ha portato all'istituzione, presso gli Uffici del Ministro per le disabilità, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di un Tavolo tecnico per l'analisi e la definizione di elementi utili per una legge sui caregiver familiari, i cui lavori hanno avuto inizio nel mese di gennaio 2024.
I lavori del Tavolo sono stati condotti al fine di acquisire tutti gli elementi utili per dotare lo Stato italiano di una legge nazionale per il riconoscimento del valore e del ruolo dei caregiver familiari, nella cura e nel supporto delle persone con disabilità, all'interno del loro percorso di vita e di approntare quindi tutele a favore dei caregiver stessi.
Attraverso il disegno di legge in esame viene riconosciuta dignità sociale alla figura del caregiver familiare. In particolare, si prevedono il riconoscimento di diritti, misure di supporto economico, sociale e psicologico, nonché un inquadramento giuridico che garantisca la protezione e la valorizzazione del ruolo del caregiver all'interno della famiglia e della società.
Nello specifico il disegno di legge si compone di 15 articoli, distribuiti in 4 capi.
Il capo I disciplina le finalità della legge e reca la definizione di caregiver familiare.
L'articolo 1 (Finalità) stabilisce che la legge è volta a riconoscere e tutelare la figura del caregiver familiare attraverso diverse misure finalizzate al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura e assistenza svolta dal caregiver familiare, alla previsione di adeguati sostegni per garantire allo stesso la migliore qualità di vita possibile, ad attuare interventi per prevenire situazioni di isolamento e discriminazione del caregiver familiare e per assicurare il suo coinvolgimento nella rete dei servizi e nella loro pianificazione.
L'articolo 2 (Definizione), al comma 1, contiene la definizione di caregiver familiare, specificando le relazioni familiari e le condizioni di disabilità o non autosufficienza che giustificano l'attività di assistenza del caregiver.
Tale figura viene individuata nella persona che assiste e si prende cura del coniuge, della parte dell'unione civile o del convivente di fatto, di un parente o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un parente entro il terzo grado, al ricorrere di una o più delle seguenti condizioni:

a) condizione di disabilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) titolarità dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18;

c) condizione di non autosufficienza individuata all'interno della nuova valutazione di base delle persone con disabilità (introdotta dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62) ovvero attraverso altre certificazioni preesistenti (per esempio, il riconoscimento di tale condizione da parte di un'unità di valutazione multidimensionale per l'accesso a prestazioni a valere sul Fondo per le non autosufficienze);

d) condizione di non autosufficienza individuata in base a quanto stabilito dalla riforma del sistema di assistenza per gli anziani e gli anziani non autosufficienti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, ovvero individuata attraverso altre certificazioni preesistenti (per esempio, il riconoscimento di tale condizione da parte di un'unità di valutazione per l'attivazione di un piano assistenziale individualizzato).

Si precisa che l'attività di cura va intesa in senso atecnico e non implica prestazioni di natura sanitaria.
La norma individua, quindi, il caregiver familiare attraverso due criteri fondamentali: il rapporto di coniugio/parentela/affinità con la persona assistita e le esigenze specifiche della persona che riceve assistenza.
Il primo criterio è in gran parte in linea con l'articolo 1, comma 255, della legge n. 205 del 2017. Quanto al secondo, l'attenzione alle specifiche condizioni della persona assistita riflette l'evoluzione del quadro normativo, in particolare per quanto riguarda la definizione di non autosufficienza per le persone con disabilità, compresi gli anziani.
Il comma 2 indica quali sono le attività che compie il caregiver familiare, in relazione ai bisogni della persona assistita, per essere considerato caregiver. Si tratta di un'attività di cura non professionale, che consiste nell'assistere la persona nell'ambiente domestico o, comunque, nei luoghi in cui vive, nella vita di relazione, nella mobilità, nelle attività della vita quotidiana che possono essere di base (ad esempio attività per l'igiene personale, per l'alimentazione e altro) e strumentali, (ad esempio cucinare, lavare la biancheria, usare i mezzi di trasporto, gestire i farmaci e il denaro). A fini di sistematicità con l'assetto normativo vigente, oltre che per garantire la corretta attuazione dell'impianto normativo in esame, è previsto che i piani programmatici personalizzati riferiti alla persona assistita (ad esempio il progetto di vita di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 62 del 2024) devono tenere conto delle suddette attività, in vista di un necessario raccordo con le altre misure di assistenza previste negli stessi piani.
Il comma 3 prevede che la funzione di caregiver familiare è compatibile con lo svolgimento di attività assistenziale retribuita nei confronti della medesima persona assistita (per esempio, il caregiver potrebbe ad un certo momento essere contrattualizzato dalla persona assistita attraverso risorse provenienti dall'autogestione del budget di progetto o dal contributo per la vita indipendente). In questo caso, per il periodo del rapporto di lavoro, si esclude che il caregiver familiare possa percepire il contributo di cui all'articolo 13.
La ratio della disposizione in commento risponde all'esigenza di salvaguardare l'autonomia delle parti che, pur nell'ambito dei rapporti familiari, scelgono di contrattualizzare il rapporto, al fine di garantire al familiare/caregiver il regime delle tutele connesse alla stipulazione di un contratto di lavoro. Da ciò consegue l'incompatibilità, per il familiare/caregiver assunto con contratto di lavoro, a percepire il contributo di cui all'articolo 13, ferma restando la possibilità di beneficiare delle restanti tutele.
Al comma 4 si dispone che possano coesistere più caregiver familiari per ciascuna persona assistita, purché siano con essa conviventi. La previsione risponde alla necessità di ripartire il carico assistenziale. Nel solo caso dei genitori si prescinde dal requisito della convivenza.
Al comma 5 la categoria generale dei caregiver è suddivisa in quattro profili, differenziati in ragione della convivenza e del carico assistenziale. A seconda del tipo di profilo è regolato anche l'accesso ai benefìci, come si desume in particolare dall'articolo 13 che riserva i benefìci economici al profilo più impegnativo dal punto di vista del carico assistenziale, cioè al «caregiver familiare prevalente».
Per i caregiver conviventi sono previsti due profili: l'uno con un carico assistenziale da 91 ore o più a settimana, qualificato come «prevalente», e l'altro con un carico tra 30 ore e 90 ore a settimana.
È previsto un solo profilo per i caregiver non conviventi: con carico assistenziale da 30 ore o più a settimana.
Infine, vi è un profilo destinato a individuare sia i caregiver conviventi, sia quelli non conviventi, che abbiano un carico assistenziale tra 10 e 29 ore settimanali.
Il comma 6 prevede che il carico assistenziale che distingue, unitamente alla convivenza, i diversi profili di cui al comma 5 sia attestato nel progetto di vita, nel progetto individualizzato di assistenza integrata (PAI) o in certificazioni precedenti all'introduzione nell'ordinamento di tali strumenti, limitatamente ai due profili destinati in via esclusiva ai caregiver conviventi.
Il capo II reca la disciplina per l'individuazione e la procedura per il riconoscimento del caregiver familiare.
L'articolo 3 (Individuazione del caregiver familiare) disciplina le modalità con cui è individuato il caregiver familiare, prevedendo una procedura che pone in rilievo il riconoscimento e rafforzamento del diritto all'autodeterminazione delle persone con disabilità assistite nell'ambito familiare. Questo approccio rappresenta un'esplicita applicazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e garantisce la dignità e la capacità decisionale di ciascun individuo.
In particolare, il comma 1 individua il principio di autodeterminazione della persona assistita quale criterio cardine a cui informare la disciplina che regola la scelta del caregiver familiare. A tal fine, la disposizione in oggetto specifica che la scelta del caregiver familiare da parte della persona assistita possa essere espressa in qualunque forma, anche attraverso l'utilizzo di strumenti e dispositivi che consentano alla medesima di comunicare e di esprimere la propria volontà, nell'ottica di superare le barriere comunicative e garantire che la volontà della persona assistita sia sempre ascoltata.
Il comma 2 disciplina diverse ipotesi di indicazione del caregiver. La prima è relativa al caso in cui la persona assistita sia destinataria di misure di protezione giuridica, prevedendo che il caregiver familiare sia indicato dall'amministratore di sostegno, ove dotato dei relativi poteri, dal tutore o dal curatore, tenendo conto, in ogni caso, della volontà della persona assistita. L'impianto della norma risponde all'esigenza di bilanciare la necessità di protezione con il diritto all'autonomia, promuovendo un approccio che non priva la persona della sua capacità di scelta, ma la supporta nell'esprimerla.
L'altra ipotesi è quella in cui la persona da assistere sia un figlio. Ove il figlio sia minore di età sono caregiver familiari entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Se la responsabilità genitoriale è in capo ad un solo genitore è caregiver quest'ultimo. In mancanza di genitori esercenti la responsabilità genitoriale è caregiver il tutore. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale possono congiuntamente individuare uno solo di loro quale caregiver familiare, anche unitamente a non più di due altri caregiver familiari diversi dall'altro genitore. I genitori possono altresì, congiuntamente, designare fino a tre caregiver familiari diversi da loro. In caso di disaccordo tra i genitori si applica l'articolo 316, secondo e terzo comma, del codice civile.
Nel caso in cui il figlio sia maggiore di età, questi può indicare anche entrambi i genitori.
In ogni caso, così come previsto dall'articolo 13, comma 2, solo un genitore avrà diritto al contributo, fermi restando tutti gli altri presupposti.
La disposizione non impone rigidità, ma stabilisce un principio generale che riconosce il valore della presenza di entrambi i genitori, lasciando però spazio a valutazioni individuali e, se necessario nel caso di minori di età, all'intervento dell'autorità giudiziaria per dirimere eventuali conflitti e garantire sempre la soluzione più idonea al benessere del minore.
In linea generale, quindi, saranno entrambi i genitori ad assistere il figlio, permettendo loro di alternarsi nel ruolo. L'approccio seguito è essenziale per molteplici ragioni. La presenza di entrambi i genitori offre una rete di supporto più ampia, che è cruciale specialmente in situazioni di fragilità o necessità di assistenza continuativa. Questo allevia il carico su un singolo genitore, evitando il rischio concreto che questi cada in uno stato di esaurimento fisico, emotivo e mentale, specialmente quando l'assistenza è particolarmente impegnativa. Riconoscere e legittimare il ruolo di entrambi i genitori come caregiver incentiva una equa ripartizione delle responsabilità di cura, non solo alleggerendo il carico che normalmente grava su uno dei genitori, generalmente la madre, ma anche offrendo la possibilità di svolgere il ruolo di caregiver anche in altri contesti. Infine, la possibilità di alternarsi come caregiver offre alle famiglie una maggiore flessibilità e adattabilità alle mutevoli esigenze della vita quotidiana e di modulare la presenza e il supporto in base alla disponibilità di ciascun genitore, garantendo che il figlio abbia sempre un riferimento presente e adeguato.
Il comma 3 mira a preservare la libertà di scelta della persona assistita anche nei momenti successivi all'individuazione del caregiver, riconoscendo alla stessa la facoltà di sostituire o revocare il proprio caregiver familiare. La disposizione specifica, inoltre, che tale facoltà è attribuita ai soggetti indicati dal comma 2, secondo periodo, nei casi in cui la persona assistita sia destinataria di misure di protezione giuridica. La facoltà di sostituzione e revoca del caregiver, infine, spetta congiuntamente ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o, in loro mancanza, al tutore. In caso di disaccordo tra i genitori si applica l'articolo 316, secondo e terzo comma, del codice civile.
L'articolo 4 (Procedure per l'attribuzione della qualifica di caregiver familiare) definisce la procedura da seguire per l'attribuzione ad un soggetto della qualifica di caregiver familiare, dando primario rilievo anche in questa fase al principio di autodeterminazione della persona assistita. Tale disposizione mira ad approntare una procedura di individuazione del caregiver di agevole e rapida attivazione e a consentire al contempo una verifica puntuale rispetto alla sussistenza delle condizioni previste per l'attribuzione della qualifica stessa.
L'attribuzione della qualifica di caregiver è funzionale alla fruizione dei benefìci di cui al capo III e, a tal fine, in sede di procedura occorrerà sia indicare il profilo, tra quelli di cui all'articolo 2, comma 5, al quale si chiede di accedere, sia specificare le informazioni occorrenti per verificare la sussistenza del relativo carico assistenziale.
In particolare, il comma 1 prevede che la procedura telematica sia demandata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che rende disponibile una piattaforma informatica nel proprio sito internet istituzionale, entro il mese di settembre dell'anno 2026.
Il comma 2 disciplina le diverse modalità con cui può essere attivata la procedura per l'attribuzione a un soggetto della qualifica di caregiver familiare, prevedendo che la stessa debba essere attivata dalla persona assistita o, nei casi in cui questa sia destinataria di misure di protezione giuridica, dai soggetti indicati dall'articolo 3, comma 2. Qualora la persona assistita sia minore di diciotto anni, la procedura telematica è attivabile da ciascuno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o, in loro mancanza, dal tutore. In caso di disaccordo tra i genitori si applica l'articolo 316, secondo e terzo comma, del codice civile. Se è in corso il procedimento di interdizione, di inabilitazione o per la nomina dell'amministratore di sostegno, la procedura telematica può essere attivata dal tutore provvisorio, dal curatore provvisorio o dall'amministratore di sostegno provvisorio, se nominato.
Il comma 3, in un'ottica semplificatoria, individua nell'autodichiarazione lo strumento attraverso il quale, l'assistito o altro soggetto legittimato possono attivare la procedura e attestare il possesso dei requisiti prescritti dallo stesso comma 3, ovvero:

a) le generalità della persona assistita;

b) che la persona assistita rientra tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;

c) le generalità di tutti i caregiver familiari individuati, specificando per ciascuno di essi quale sia il relativo carico assistenziale, anche se si tratti di un carico inferiore al limite di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a);

d) l'eventuale convivenza tra il caregiver familiare e la persona assistita;

e) che la persona assistita e il caregiver familiare sono residenti nello stesso comune del territorio italiano o residenti in comuni siti ad una distanza non superiore a 25 chilometri l'uno dall'altro;

f) la relazione di parentela o di affinità o l'esistenza di uno dei rapporti di cui all'articolo 2, comma 1;

g) il profilo, tra quelli di cui all'articolo 2, comma 5, indicato per ciascuno dei caregiver individuati;

h) in relazione ai profili di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), gli estremi del progetto di vita, del PAI o degli eventuali altri piani di intervento previsti, da cui risulta l'individuazione del caregiver e il relativo carico assistenziale in termini di ore;

i) il carico assistenziale relativamente ai profili di cui all'articolo 2, comma 5, lettere c) e d).

In base al comma 4, la persona che, ai sensi del comma 2, richiede l'attivazione della procedura allega l'accettazione resa da parte della persona individuata quale caregiver familiare.
Si tratta di condizioni che mirano a garantire la serietà dell'impegno assunto dal caregiver e la sua sostenibilità nel tempo.
Il comma 5 stabilisce il termine di trenta giorni entro il quale si conclude la procedura di attribuzione della qualifica di caregiver familiare. Tale termine decorre dalla data di invio dell'istanza con il rilascio di un certificato che attesta la qualifica di caregiver familiare. La procedura si perfeziona con l'adozione del certificato che attesta la qualifica di caregiver, nel rispetto della diversa modulazione dei profili disciplinata dall'articolo 2, comma 5.
Il comma 6 consente di specificare i vari caregiver che assistono una medesima persona anche con più istanze successive di iscrizione al registro.
Il comma 7 prevede che le modalità operative da seguire ai fini dell'attivazione della procedura di attribuzione della qualifica di caregiver familiare, di revoca o di sostituzione del caregiver medesimo e di accettazione da parte della persona individuata siano stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto adottato dal Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, sentito l'INPS.
In relazione alla procedura di iscrizione gestita dall'INPS, si precisa che l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di iscrizione è impugnabile, secondo le ordinarie regole, ai sensi dell'articolo 442 del codice procedura civile.
Il comma 8 autorizza l'INPS a bandire, per il triennio 2026-2028, procedure concorsuali pubbliche, a scorrere graduatorie vigenti o a indire procedure di mobilità volontaria e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2027, un contingente di 110 unità di personale non dirigenziale.
Il comma 9 reca la copertura finanziaria.
Il capo III individua il sistema delle tutele e dei sostegni a favore del caregiver familiare.
La ratio delle disposizioni di questo capo risiede nella necessità di supportare il caregiver familiare con adeguati sostegni, al fine di riconoscere il valore economico e sociale dell'attività svolta dallo stesso e al contempo garantirgli la migliore qualità di vita possibile. Tali sostegni risultano graduati in base al tipo di impegno assunto dal caregiver, impegno che deve essere oggettivamente e adeguatamente verificabile a beneficio non solo della persona assistita ma anche del sistema Paese. Nello specifico, la necessità di riconoscere tutele graduali per i caregiver familiari deriva dalla varietà e intensità degli impegni di cui si fanno carico. Non tutti i caregiver familiari svolgono lo stesso tipo di attività assistenziale e il carico di cura e assistenza può variare significativamente in base alle condizioni della persona assistita e alle circostanze familiari. Pertanto, l'impianto delle disposizioni in oggetto è volto a garantire che le tutele siano proporzionate all'impegno prestato, tenendo conto del carico assistenziale, della qualità dell'attività svolta e della presenza di ulteriori condizioni. Tuttavia, per valorizzare pienamente il ruolo del caregiver e, nel contempo, assicurare che lo stesso riceva il supporto necessario, come già osservato, si è ritenuto che detto impegno sia formalmente riconosciuto e documentato nel PAI, nel progetto di vita o in altri piani di intervento previsti.
Documentare l'impegno del caregiver familiare è fondamentale per diverse ragioni. In primo luogo, la formalizzazione dell'attività svolta dal caregiver permette di monitorare e verificare l'effettiva erogazione delle cure e dei servizi, garantendo che le risorse destinate al supporto dei caregiver siano utilizzate in modo corretto e appropriato. In secondo luogo, la disposizione consente di valutare il carico assistenziale in modo preciso e dettagliato. Ciò è essenziale per determinare le tutele e i sostegni necessari, graduandoli in base all'intensità e alla qualità dell'assistenza fornita, facilitando l'accesso a misure di supporto psicologico e a servizi di sostegno. Da ultimo, includere l'impegno del caregiver familiare nel PAI o nel progetto di vita significa avere un quadro completo delle esigenze assistenziali della persona assistita, facilitando il coordinamento e l'integrazione dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari e permettendo di ottimizzare le risorse disponibili.
L'articolo 5 (Partecipazione e informazione del caregiver familiare), in coerenza con l'impianto del presente disegno di legge, pone in risalto la partecipazione attiva del caregiver familiare nei processi di valutazione, pianificazione e attuazione dei percorsi di cura e assistenza relativi alle persone con disabilità e agli anziani non autosufficienti. In questi termini, e segnatamente in un'ottica inclusiva di assistenza, il caregiver è riconosciuto non solo come fornitore di cure, ma come attore fondamentale e insostituibile all'interno del sistema predisposto a tutela della persona assistita, per rendere effettivo il suo ruolo di cura e di supporto a beneficio della persona assistita.
In particolare, il comma 1 dispone che il caregiver partecipi all'unità di valutazione multidimensionale di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, che elabora il progetto di vita della persona disabile, disciplinato dall'articolo 26 del medesimo decreto legislativo, alla valutazione multidimensionale unificata della persona anziana non autosufficiente prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, nonché all'elaborazione del PAI e all'individuazione del budget di cura e di assistenza. La disposizione mira a garantire che nell'elaborazione dei piani di assistenza, predisposti in ragione e in coerenza delle singole specificità e bisogni, sia presente il caregiver della persona con disabilità o dell'anziano non autosufficiente, atteso il profondo livello di conoscenza dei singoli bisogni e delle peculiarità dell'assistito.
Il comma 2 rafforza ulteriormente il ruolo del caregiver, stabilendo che sia nel progetto di vita che nel PAI si devono individuare esplicitamente l'apporto del caregiver familiare per l'attuazione degli interventi nonché i supporti di cui può disporre, al fine di valorizzare reciprocamente gli interventi pubblici e quelli del caregiver. Nel caso in cui i predetti progetti e piani siano stati già adottati alla data di entrata in vigore della legge e non contengano l'individuazione del caregiver familiare e del relativo carico, prevalente o meno, si può procedere alla loro integrazione.
Al riguardo si precisa che i supporti cui si riferisce la presente disposizione sono quelli finalizzati a sostenere il caregiver negli interventi programmati per la persona con disabilità o per l'anziano non autosufficiente che non coincidono con i sostegni individuati dalla legge in favore dei caregiver in quanto tali. La previsione del ruolo concretamente svolto dal caregiver è volta a consentire, in primo luogo, che egli riceva gli strumenti e i supporti necessari per svolgere il proprio compito al meglio, promuovendone il benessere e prevenendo il rischio di isolamento. L'attestazione del ruolo e dell'impegno del caregiver all'interno di questi strumenti di pianificazione consente di dimensionare correttamente gli interventi di supporto e di accedere a specifiche agevolazioni o contributi, assicurando che il sistema di supporti risponda in modo mirato e proporzionato all'effettivo carico di cura.
Il comma 3 prevede il diritto del caregiver familiare a ricevere informazioni per permettergli di operare in modo consapevole. Pertanto, la disposizione prevede che, previo consenso dell'assistito e, se necessario, del suo rappresentante legale, nel rispetto della normativa sulla privacy, i servizi sociali, sociosanitari e sanitari sono tenuti a fornire al caregiver:

informazioni sulla persona assistita: dettagli sulle problematiche, sui bisogni assistenziali e sulle cure necessarie;

informazioni sui diritti e l'accesso alle prestazioni: chiarimenti sui criteri per accedere a prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie;

informazioni sulle eventuali misure di supporto alla sua attività di assistenza e cura alla persona assistita.

Il comma 4 stabilisce che le regioni individuano le attività e i compiti svolti dalle unità di valutazione multidimensionale unificate per l'individuazione delle misure di sostegno e di sollievo ai caregiver familiari.
Con le previsioni di cui all'articolo 6 (Disposizioni in materia di partecipazione delle associazioni rappresentative alla programmazione sociale nazionale) si è inteso garantire una adeguata disciplina alla rappresentatività dei caregiver.
Il comma 1 mira ad assicurare la partecipazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei caregiver familiari, delle organizzazioni del Terzo settore, degli enti religiosi civilmente riconosciuti nonché dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità alla programmazione sociale nazionale, disponendo la loro consultazione nell'ambito della definizione dei piani nazionali di cui al comma 6 dell'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, cioè il Piano sociale nazionale, il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà e il Piano per la non autosufficienza, allo scopo di individuare i bisogni da soddisfare e le corrispondenti attività da programmare nell'ambito delle risorse disponibili, tenendo in particolare considerazione i bisogni delle donne caregiver nel cui nucleo familiare sono presenti figli minori.
Il comma 2 assegna alle regioni il compito di stabilire i criteri di individuazione delle associazioni di cui al comma 1 operanti in ambito regionale, anche ai fini della loro partecipazione ai piani regionali sociali, sociosanitari e sanitari relativamente agli aspetti di loro interesse.
L'articolo 7 (Riconoscimento delle competenze maturate dal caregiver), al comma 1, disciplina il valore delle competenze acquisite dal caregiver convivente con la persona assistita, per agevolare l'accesso o il reinserimento lavorativo dello stesso al termine di tale attività. In buona sostanza, l'impianto che si va a delineare prevede che l'esperienza maturata dai caregiver familiari, secondo i profili individuati dall'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), e nelle diverse modulazioni del carico assistenziale, sia certificabile dagli organismi competenti e dalle normative di riferimento o sia riconosciuta quale credito formativo per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area sociosanitaria. Ciò secondo quanto previsto dagli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
I commi 2 e 3 contengono agevolazioni in favore dei caregiver studenti, che sono riconosciute per le categorie di caregiver individuate dall'articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c).
Il comma 2, in particolare, stabilisce che le competenze maturate dalle persone maggiorenni inserite in percorsi scolastici possono essere riconosciute nell'ambito del colloquio dell'esame di maturità ai sensi dell'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
Il comma 3 assegna alle istituzioni scolastiche del secondo grado, nell'ambito della loro autonomia, la facoltà di individuare i criteri e le modalità per promuovere iniziative formative in materia di sostegno alle persone non autosufficienti o in condizioni di disabilità, per valorizzare l'esperienza maturata dallo studente maggiorenne caregiver familiare.
Secondo quanto previsto dal comma 4, i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nell'ambito della loro autonomia, possono individuare i criteri e le modalità, nelle attività finalizzate al riconoscimento dei crediti, per valorizzare l'esperienza maturata dagli adulti caregiver familiari, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 5.
Il comma 5 stabilisce che al fine di valorizzare le competenze acquisite durante l'attività di cura dal caregiver familiare di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), iscritto a un corso di studi universitario, nel rispetto dell'autonomia universitaria, possono essere previsti criteri e modalità di riconoscimento di crediti formativi universitari extracurriculari per le conoscenze e abilità professionali certificate, in coerenza con gli obiettivi formativi del corso di laurea e nei limiti della normativa vigente. Le università possono, altresì, prevedere misure volte ad agevolare la frequenza ai corsi di studio e a disciplinare modalità di recupero delle attività formative, qualora sia certificato l'impedimento alla partecipazione alle stesse. Al caregiver familiare di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), può essere riconosciuto lo status di studente lavoratore.
Il comma 6 riconosce alle regioni e alle province la possibilità di provvedere, nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, misure per il riconoscimento delle esperienze e delle competenze acquisite dal caregiver, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 13 del 2013, che individua la regione quale «ente pubblico titolare» competente per la «regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze», ai fini dell'inserimento e del reinserimento lavorativo del medesimo al termine di tale attività, con particolare riguardo alle donne caregiver nel cui nucleo familiare sono presenti figli minori.
Il comma 7 prevede che il Ministro della salute, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottano uno o più decreti per l'attuazione dell'articolo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, nell'ambito delle rispettive competenze.
L'articolo 8 (Misure per la conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza) prevede disposizioni finalizzate a favorire la conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza del caregiver familiare. Le disposizioni in questione stabiliscono, infatti, una serie di diritti che favoriscono una gestione flessibile dell'attività lavorativa, riducendo il rischio che l'impegno di cura e assistenza assunto dal caregiver limiti o ostacoli il suo percorso di carriera.
Il comma 1, in particolare, attribuisce al caregiver familiare di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), che presti attività di lavoro subordinato, il diritto, anche attraverso il ricorso all'accomodamento ragionevole, a una rimodulazione, organizzazione o modifica dell'orario di lavoro, compatibile con l'attività di assistenza e di cura da lui prestata e tenuto conto delle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, anche mediante il ricorso a modalità di lavoro agile o a chiedere, con priorità, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. La misura comunque non deve determinare, nel caso di caregiver dipendente pubblico, alcun incremento delle facoltà assunzionali.
In base al comma 2, si consente, a partire dall'anno 2027, ai genitori caregiver di fruire dei congedi parentali di cui agli articoli 32 e 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sino alla maggiore età del figlio, ferma restandone la durata complessiva. Il limite d'età viene così esteso da 14 anni, come da ultimo stabilito dal comma 219 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio per il 2026), a 18 anni.
Il comma 3 disciplina la possibilità che i lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro del caregiver familiare di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), possano cedere, a titolo gratuito, i riposi e le ferie da loro maturati. La norma affida ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali le condizioni e le modalità attuative della stessa.
Il comma 4 reca la quantificazione degli oneri a cui si provvede con la copertura finanziaria di cui all'articolo 14.
L'articolo 9 (Tutela antidiscriminatoria) interviene per disciplinare la legittimazione del caregiver familiare ad agire, ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67, a sua tutela avverso ogni comportamento o azione di discriminazione subiti a causa della disabilità del proprio congiunto. La norma si completa disponendo che la legittimazione all'azione sia riconosciuta anche all'Autorità Garante nazionale per la tutela dei diritti delle persone con disabilità.
L'articolo 10 (Servizio civile universale) concerne l'attività del caregiver familiare qualora questo svolga contestualmente il servizio civile universale, disciplinato dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40. Com'è noto, il servizio civile universale si realizza attraverso programmi di intervento, articolati in progetti, in cui vengono coinvolti giovani operatori volontari. Detti progetti, elaborati e presentati dagli enti iscritti all'Albo degli enti di servizio civile universale a seguito di un avviso pubblico, mirano a perseguire obiettivi di elevata utilità sociale e non sono strutturati sulle base delle peculiari esigenze dei singoli operatori volontari in quanto sono finalizzati a realizzare attività collettive sui diversi territori. Nella fase di elaborazione del progetto, gli enti stabiliscono, tra l'altro, l'articolazione dell'orario di servizio degli operatori volontari, di cui all'articolo 16, comma 7, del citato decreto legislativo, in funzione delle caratteristiche del progetto. Tale articolazione oraria, sempre definita a livello di progetto, può essere oggetto di successive rimodulazioni (da orario rigido a monte ore annuo o viceversa) senza purtuttavia compromettere il raggiungimento degli obiettivi programmati.
Ciò premesso, il comma 1, al fine di assicurare un'effettiva e sostanziale tutela per i caregiver familiari, tale da risultare coerente con il sistema del servizio civile universale, comprende tale figura tra quella dei giovani con minori opportunità ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 40 del 2017. La previsione consente agli enti di servizio civile universale di presentare specifici progetti che garantiscano ai caregiver lo svolgimento di attività progettuali che tengano conto delle peculiari esigenze legate al ruolo di assistenza familiare, anche con riferimento ad una flessibilità oraria nell'ambito del monte ore annuo di cui all'articolo 16, comma 7, del citato decreto legislativo.
Qualora la predetta flessibilità non risulti comunque sufficiente a consentire la conclusione del servizio civile universale, la circostanza potrà essere valutata a beneficio dell'operatore volontario che rientri nella categoria dei caregiver familiari di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a), del presente disegno di legge, ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo n. 40 del 2017, in relazione ai casi di forza maggiore.
L'articolo 11 (Disposizioni integrative al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68) interviene a supporto dei caregiver che seguono il percorso universitario, operando una novella al decreto legislativo n. 68 del 2012, ed estendendo il novero della platea, già esonerata dall'onere delle tasse universitarie, a beneficio degli studenti caregiver familiari, nella diversa modulazione del carico assistenziale disciplinata dall'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c). In buona sostanza, la norma è volta a supportare la continuazione del loro percorso di formazione universitaria, garantendo la possibilità di conciliarlo con l'impegno di assistenza svolto.
L'articolo 12 (Tutela del benessere psicofisico del caregiver familiare), al comma 1, prevede che i sostegni e le misure volte a tutelare il benessere psicofisico del caregiver familiare, rientrante nella categoria con il carico assistenziale di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), siano definiti in apposita sezione del progetto di vita o del progetto di assistenza individuale o di altri piani di intervento.
Le tipologie di sostegno sono elencate ai commi 2 e 3 e hanno tutte la finalità di agevolare il caregiver familiare nel far fronte a determinati bisogni, in considerazione dei compiti di cura quotidiani e inderogabili di cui si fa carico e che implicano impegno fisico ed emotivo, sacrifici in termini di rinunce personali, di tempo e di scelte di vita, in considerazione anche del nucleo familiare di riferimento.
In tal senso, il comma 2 prevede la sostituzione per emergenze entro le ventiquattro ore, misure di sostegno psicologico, la possibilità di richiedere visite, anche specialistiche, a domicilio, di ricevere le visite mediche anche attraverso lo strumento della televisita e del teleconsulto, la possibilità di programmare per tempo con le strutture sanitarie e socio-sanitarie gli interventi di cura e di assistenza a tutela del diritto alla salute del caregiver e la possibilità, a parità di condizione sanitaria, di accedere a interventi sanitari e socio-sanitari in via preferenziale al fine di ridurre i tempi di attesa.
Il comma 3 prevede che gli eventuali sostegni sono erogabili nei limiti delle risorse che sostengono il budget del progetto di vita, del PAI o degli altri piani di intervento. Tali risorse comprendono quelle proprie conferite dal soggetto assistito, dal caregiver, dagli enti del Terzo settore o dalle amministrazioni pubbliche coinvolte. Per tali ultime, il testo richiama il limite delle risorse a ciò disponibili a legislazione vigente (ad esempio la quota del Fondo nazionale per le non autosufficienze assegnata a ciascuna regione).
Il comma 4 stabilisce che le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo vengano individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
L'articolo 13 (Misura di sostegno economico) prevede a beneficio di ciascun caregiver familiare rientrante nel profilo di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a), un contributo trimestrale posticipato, a condizione che non abbia un reddito di lavoro dipendente superiore a 3.000 euro annui lordo e che non abbia un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore a 15.000 euro. Nel merito, la previsione di un contributo economico risponde all'esigenza di valorizzare il ruolo del caregiver familiare, riconoscendo il valore economico e sociale della sua attività. Tale riconoscimento si sostanzia mediante la previsione di un sostegno di tipo economico esclusivamente nell'ipotesi in cui l'impegno assunto risulti più gravoso, ossia nell'ipotesi di caregiver convivente con una persona in condizione di non autosufficienza, con un carico di assistenza superiore alle novantuno ore settimanali.
La disposizione riconosce la rilevanza sociale dell'attività di cura prestata dal caregiver, figura centrale del welfare familiare. La scelta di condizionare l'erogazione del contributo a requisiti (valore dell'ISEE e reddito da lavoro minimo) è finalizzata a concentrare le risorse disponibili sui profili di maggiore fragilità, dove il carico assistenziale coincide spesso con una condizione di emarginazione economica e lavorativa.
Il comma 1, in particolare, prevede, a decorrere dall'anno 2027, l'erogazione di un contributo trimestrale posticipato, a beneficio dei caregiver familiari (uno solo per assistito) di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a), che non abbiano un reddito di lavoro superiore a 3.000 euro annui. Il contributo non rileva ai fini della formazione del reddito né ad altra misura fiscale e contributiva, nonché per il calcolo del valore dell'ISEE. Ulteriore condizione prescritta è riferita al valore dell'ISEE che deve essere pari o inferiore a 15.000 euro.
Il comma 2 prevede che, nel caso in cui entrambi i genitori siano individuati quali caregiver familiare del figlio, il contributo è unico e suddiviso tra i genitori in pari misura.
Il comma 3 prevede che l'importo è determinato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, trimestralmente nel rispetto delle risorse previste dal comma 5 dello stesso articolo e nel limite massimo pro capite di 1.200 euro per il trimestre.
Il comma 4 chiarisce, innanzitutto, che il diritto al contributo decorre dal primo giorno del trimestre successivo all'avvio della procedura telematica, disciplinata dall'articolo 4, e per i soli casi di cui al terzo periodo dello stesso articolo 4, comma 2, dal momento della ratifica positiva della nomina del caregiver. È previsto, inoltre, che il diritto al contributo cessa nel caso di decesso della persona assistita, sostituzione o revoca del caregiver nonché perdita dei requisiti disciplinati dal comma 1.
Il comma 5 individua le risorse, iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il successivo trasferimento al bilancio dell'INPS, necessarie ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 1.
È previsto infine che con decreto interministeriale, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, sono definiti le modalità operative per l'erogazione e il trasferimento del contributo nonché le modalità di monitoraggio del limite di spesa.
Il capo IV reca le disposizioni finali.
L'articolo 14 (Disposizioni finanziarie) contiene le disposizioni finanziarie.
L'articolo 15 (Disposizioni finali) prevede, al comma 1, che restano ferme le competenze regionali in materia. La procedura di riconoscimento demandata all'INPS è, infatti, volta a garantire uniformità nazionale e certezza giuridica, evitando frammentazioni che potrebbero derivare da discipline regionali difformi. La clausola di salvaguardia prevista dal presente comma è da intendersi, dunque, riferita alla possibilità di adottare misure integrative e sostegni anche di natura economica, purché compatibili con il quadro nazionale, senza incidere sulla competenza statale in ordine alla definizione della procedura di riconoscimento.
Il comma 2 dispone, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, l'abrogazione di talune disposizioni in quanto ritenute assorbite dall'approvazione del presente disegno di legge. Nel dettaglio si tratta dell'articolo 39 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, e dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Il comma 3 stabilisce che il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sia modificato, prevedendo all'articolo 26, comma 3, la necessità che nel progetto di vita siano indicati il caregiver e il relativo carico assistenziale in termini di ore.
Analoga disposizione è prevista al comma 4, dove si prevede la modifica dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, stabilendo che nel PAI sia individuato il caregiver e il relativo carico assistenziale relativamente al numero di ore.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

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DISEGNO DI LEGGE

Capo I
FINALITÀ E DEFINIZIONE

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge tutela la figura del caregiver familiare attraverso misure volte a:

a) riconoscere il ruolo fondamentale, all'interno della società, dell'attività di cura e assistenza svolta dal caregiver familiare quale espressione di solidarietà e responsabilità nonché il valore economico dell'attività prestata;

b) supportare e valorizzare il caregiver familiare con adeguati sostegni per garantire allo stesso la migliore qualità di vita possibile;

c) prevenire situazioni di isolamento e discriminazione del caregiver familiare;

d) coinvolgere il caregiver familiare nella rete dei servizi e nella loro pianificazione.

Art. 2.
(Definizione)

1. Si definisce caregiver familiare la persona maggiore di età che assiste e si prende cura del figlio o di un altro parente entro il secondo grado, del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un parente entro il terzo grado, cui siano riconosciute una o più delle seguenti condizioni:

a) condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) titolarità dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18;

c) condizione di non autosufficienza individuata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, o risultante da altre certificazioni attestanti tale specifica condizione emesse anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 62 del 2020;

d) condizione di non autosufficienza individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, o risultante da altre certificazioni attestanti tale specifica condizione emesse anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 29 del 2024.

2. Il caregiver familiare assiste, mediante attività di cura, la persona in relazione ai suoi bisogni nell'ambiente domestico o nel contesto in cui la stessa vive e la segue nella vita di relazione, nella mobilità, nelle attività della vita quotidiana sia di base sia strumentali, nei suoi bisogni primari e nelle varie incombenze. Nel progetto di vita di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e nel Progetto di assistenza individualizzato (PAI) di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, o negli ulteriori piani di intervento previsti a legislazione vigente l'attività del caregiver familiare è raccordata con gli strumenti di assistenza sociali, sociosanitari e sanitari ivi previsti.
3. La funzione di caregiver familiare è compatibile con lo svolgimento di attività assistenziale retribuita nei confronti della medesima persona assistita. In tal caso, allo stesso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13.
4. Per ciascuna persona assistita possono essere individuati anche più caregiver familiari purché conviventi con la medesima. Entrambi i genitori sono caregiver del figlio anche se non conviventi, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 2.
5. Sono individuati i seguenti profili di caregiver familiare in funzione dell'impegno di cura e di assistenza prestata:

a) caregiver familiare prevalente, con un carico di assistenza uguale o superiore a novantuno ore settimanali, convivente con la persona assistita che si trova in condizione di non autosufficienza, attestata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, o ai sensi dell'articolo 27, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, ovvero attestata da precedenti certificazioni;

b) caregiver familiare convivente con la persona assistita, con un carico di assistenza uguale o superiore a trenta ore e inferiore a novantuno ore settimanali;

c) caregiver familiare non convivente con la persona assistita, con un carico di assistenza uguale o superiore a trenta ore settimanali;

d) caregiver familiare convivente o non convivente con la persona assistita, con un carico di assistenza uguale o superiore a dieci ore settimanali e inferiore a trenta ore settimanali;

6. Il carico assistenziale di cui al comma 5, lettere a) e b), è attestato nel progetto di vita, nel PAI ovvero negli eventuali altri piani di intervento previsti a legislazione vigente.

Capo II
INDIVIDUAZIONE E PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA DI CAREGIVER FAMILIARE

Art. 3.
(Individuazione del caregiver familiare)

1. L'individuazione del caregiver familiare è effettuata nel rispetto del principio di autodeterminazione della persona assistita, che può essere espressa in qualunque forma, anche attraverso l'utilizzo di strumenti e dispositivi che consentano alla medesima di comunicare e di esprimere la propria volontà.
2. La persona assistita può indicare fino a un massimo di tre caregiver familiari. Nei casi in cui la persona assistita sia destinataria di misure di protezione giuridica, il caregiver familiare è indicato dall'amministratore di sostegno, ove dotato dei relativi poteri, dal tutore o dal curatore, tenendo conto, in ogni caso, della volontà della persona assistita. Se la persona assistita è minore di età sono caregiver familiari entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Se la responsabilità genitoriale è in capo ad un solo genitore è caregiver quest'ultimo. In mancanza di genitori esercenti la responsabilità genitoriale è caregiver il tutore. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale possono congiuntamente individuare uno solo di loro quale caregiver familiare, anche unitamente a non più di due altri caregiver familiari diversi dall'altro genitore. I genitori possono altresì, congiuntamente, designare fino a tre caregiver familiari diversi da loro. In caso di disaccordo tra i genitori si applica l'articolo 316, secondo e terzo comma, del codice civile.
3. La persona assistita ha facoltà di sostituire o revocare ciascun caregiver familiare. Nei casi in cui la persona assistita sia destinataria di misure di protezione giuridica, la facoltà di sostituzione e revoca di ciascun caregiver familiare è attribuita ai soggetti indicati dal comma 2, secondo periodo, tenendo conto, in ogni caso, della volontà della persona assistita. Nei casi in cui la persona assistita sia minore di età, la facoltà di sostituzione o revoca di ciascun caregiver è attribuita, congiuntamente, ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità o, in loro mancanza, al tutore. In caso di disaccordo tra i genitori si applica l'articolo 316, secondo e terzo comma, del codice civile.

Art. 4.
(Procedura per il riconoscimento
del
caregiver familiare)

1. Il riconoscimento del caregiver familiare è demandato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che, a tal fine, rende disponibile entro il 30 settembre 2026 una piattaforma informatica nel proprio sito internet istituzionale.
2. La procedura telematica per il riconoscimento del caregiver familiare è attivata con istanza presentata dalla persona assistita o, nei casi in cui questa sia interdetta o beneficiaria di amministrazione di sostegno, dal tutore o dall'amministratore di sostegno con poteri di rappresentanza. Nel caso di curatela o di amministrazione di sostegno senza poteri di rappresentanza, la procedura è attivata con istanza della persona con disabilità assistita dall'amministratore di sostegno o dal curatore. Se è in corso il procedimento di interdizione, di inabilitazione o per la nomina dell'amministratore di sostegno, la procedura telematica può essere attivata dal tutore provvisorio, dal curatore provvisorio o dall'amministratore di sostegno provvisorio, se nominato. Qualora la persona assistita sia minore di età, la procedura telematica può essere attivata con istanza presentata da ciascuno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o, in loro mancanza, dal tutore. In caso di disaccordo tra i genitori si applica l'articolo 316, secondo e terzo comma, del codice civile.
3. La persona che, ai sensi del comma 2, presenta l'istanza per l'attivazione della procedura attesta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) le generalità della persona assistita;

b) che la persona assistita rientra tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;

c) le generalità di ciascun caregiver familiare individuato e il relativo carico assistenziale;

d) l'eventuale convivenza tra il caregiver familiare e la persona assistita;

e) nel caso di caregiver non convivente, la residenza di questi nello stesso comune del territorio italiano della persona assistita o in un comune sito ad una distanza non superiore a 25 chilometri dal comune di residenza della persona assistita;

f) la relazione di parentela o di affinità o l'esistenza di uno dei rapporti di cui all'articolo 2, comma 1;

g) il profilo, tra quelli di cui all'articolo 2, comma 5, indicato per ciascuno dei caregiver individuati;

h) gli estremi del progetto di vita, del PAI o degli eventuali altri piani di intervento previsti a legislazione vigente, eventualmente integrati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, da cui risulta il carico assistenziale nei casi di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b);

i) il carico assistenziale nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 5, lettere c) e d).

4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, la persona che, ai sensi del comma 2, presenta l'istanza allega la dichiarazione di accettazione resa da ciascuno dei caregiver familiari individuati.
5. La procedura per il riconoscimento del caregiver familiare è conclusa nel termine di trenta giorni dalla data di invio dell'istanza con il rilascio al richiedente di un certificato che attesta la qualifica di caregiver familiare e l'attribuzione allo stesso di un profilo ai sensi dell'articolo 2, comma 5.
6. Il riconoscimento di caregiver familiare a più di un soggetto per la stessa persona assistita può avvenire anche con più istanze successive.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorità politica delegata in materia di famiglia, sentito l'INPS, sono definite le modalità operative da seguire ai fini delle procedure di riconoscimento del caregiver familiare, di revoca o sostituzione del caregiver medesimo e di accettazione da parte dello stesso.
8. Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, l'INPS, per il triennio 2026-2028, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e con incremento della sua dotazione organica, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2027, un contingente di 110 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari amministrativi del Comparto Funzioni centrali, mediante l'indizione di concorsi pubblici o lo scorrimento di graduatorie vigenti o l'indizione di procedure di mobilità volontaria.
9. Per l'attuazione dei commi da 1 a 4 è autorizzata la spesa di 1,05 milioni di euro per l'anno 2026 per la implementazione del sistema informativo di cui al comma 1, di 0,33 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 per la relativa manutenzione. Per l'attuazione del comma 8 è autorizzata la spesa di 6,40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per l'assunzione del personale, di 0,10 milioni di euro nell'anno 2026 per lo svolgimento del relativo concorso e di 0,22 milioni di euro nell'anno 2027 per le spese di funzionamento. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 14.

Capo III
TUTELE E SOSTEGNI

Art. 5.
(Partecipazione e informazione
del
caregiver familiare)

1. Il caregiver familiare partecipa:

a) all'unità di valutazione multidimensionale della persona con disabilità di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e alla predisposizione del progetto di vita e del budget di progetto di cui, rispettivamente, agli articoli 26 e 28 del citato decreto legislativo n. 62 del 2024;

b) alla valutazione multidimensionale unificata della persona anziana non autosufficiente nonché all'elaborazione del PAI e del relativo budget di cura e assistenza, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.

2. Nel progetto di vita e nel PAI sono individuati il carico assistenziale del caregiver familiare, l'apporto del caregiver medesimo per l'attuazione degli interventi ivi previsti, e sono altresì indicati il caregiver che ha il carico assistenziale prevalente nel caso di più caregiver, nonché i supporti di cui può disporre, anche tenendo conto della struttura e del funzionamento del nucleo familiare di riferimento.
3. I servizi sociali, sociosanitari e sanitari, previo consenso dell'assistito rilasciato in via generale tramite la piattaforma di cui all'articolo 4 e, ove necessario, del suo rappresentante legale e nel rispetto delle norme in materia di trattamento e protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, forniscono al caregiver familiare le informazioni sui bisogni assistenziali e sulle cure necessarie alla persona assistita, sulle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie cui la stessa ha diritto nonché sulle eventuali misure di supporto alla sua attività di assistenza e cura alla persona assistita.
4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, le regioni, nell'ambito del riordino e dell'unificazione di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2024, n. 62, e all'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, individuano le attività e i compiti svolti dalle unità di valutazione multidimensionale unificate per l'individuazione delle misure di sostegno e di sollievo ai caregiver familiari.

Art. 6.
(Disposizioni in materia di partecipazione delle associazioni rappresentative alla programmazione sociale nazionale)

1. Al fine di assicurare la partecipazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei caregiver familiari, delle organizzazioni del Terzo settore maggiormente rappresentative delle persone assistite e delle loro famiglie, degli enti religiosi civilmente riconosciuti nonché dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità alla programmazione sociale nazionale, la Rete della protezione e dell'inclusione sociale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, organizza la loro consultazione nell'ambito della definizione dei piani nazionali di cui al comma 6 del medesimo articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017, allo scopo di individuare i bisogni da soddisfare e le corrispondenti attività da programmare nell'ambito delle risorse disponibili, tenendo in particolare considerazione i bisogni delle donne caregiver nel cui nucleo familiare sono presenti figli minori.
2. Le regioni stabiliscono i criteri di individuazione delle associazioni di cui al comma 1 operanti in ambito regionale, anche ai fini della loro partecipazione ai piani regionali sociali, sociosanitari e sanitari relativamente agli aspetti di loro interesse.

Art. 7.
(Riconoscimento delle competenze maturate dal caregiver familiare)

1. Al fine di valorizzare le competenze maturate dal caregiver familiare nello svolgimento dell'attività di cura e di assistenza nonché di agevolare l'accesso o il reinserimento lavorativo dello stesso al termine di tale attività, l'esperienza maturata dai caregiver familiari di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), è individuata come competenza certificabile dagli organismi competenti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dalle normative regionali di riferimento o è riconosciuta quale credito formativo per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area sociosanitaria. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, la piattaforma informatica di cui all'articolo 4 è raccordata con il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, al fine della registrazione d'ufficio dei caregiver familiari nel medesimo SIISL.
2. Per i caregiver familiari inseriti in percorsi scolastici e rientranti nei profili di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), le competenze maturate nello svolgimento dell'attività di cura e di assistenza possono essere riconosciute nell'ambito del colloquio dell'esame di maturità ai sensi dell'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
3. Al fine di riconoscere e valorizzare l'esperienza maturata dallo studente maggiorenne caregiver familiare di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), e le competenze acquisite durante l'attività di cura e assistenza, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, nell'ambito della loro autonomia e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, possono individuare i criteri e le modalità per promuovere iniziative formative, da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), in materia di sostegno alle persone non autosufficienti o in condizioni di disabilità.
4. I centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nell'ambito della loro autonomia, possono individuare i criteri e le modalità, nelle attività finalizzate al riconoscimento dei crediti, per valorizzare l'esperienza maturata dai caregiver familiari di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c).
5. Le università, nell'ambito della propria autonomia, possono prevedere criteri e modalità di riconoscimento di crediti formativi universitari extracurriculari per le conoscenze e le abilità professionali certificate acquisite, durante l'attività di cura, dal caregiver familiare di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), iscritto a un corso di laurea, in coerenza con gli obiettivi formativi del corso di laurea e nei limiti della normativa vigente. Le università possono, altresì, prevedere misure volte ad agevolare la frequenza ai corsi di studio e a disciplinare modalità di recupero delle attività formative, qualora sia certificato l'impedimento alla partecipazione alle stesse. Al caregiver familiare di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), può essere riconosciuto lo status di studente lavoratore.
6. Le regioni e le province autonome possono prevedere, nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, misure per il riconoscimento dell'esperienza e delle competenze maturate dal caregiver familiare nell'attività di assistenza e cura, al fine di favorirne l'accesso o il reinserimento lavorativo al termine di tale attività, con particolare riguardo alle donne caregiver nel cui nucleo familiare sono presenti figli minori.
7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dell'istruzione e del merito, per i profili di rispettiva competenza, adottano, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 8.
(Misure per la conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza)

1. Il caregiver familiare di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), se presta attività di lavoro subordinato, può chiedere la modifica delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa o dell'orario di lavoro, se necessario per l'assolvimento delle attività di assistenza e di cura da lui prestata, e, tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, può chiedere di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, ove compatibile con la natura della prestazione lavorativa. È altresì riconosciuta, per i soggetti di cui al primo periodo, la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, senza che ciò determini, nel caso di caregiver dipendenti pubblici, un incremento delle facoltà assunzionali dell'amministrazione di appartenenza. Il caregiver familiare ha diritto al ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno.
2. A decorrere dall'anno 2027, per i genitori caregiver di minori con disabilità, il congedo parentale di cui al combinato disposto degli articoli 32 e 33 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è fruibile sino al compimento della maggiore età della persona assistita.
3. Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro del caregiver familiare di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), possono cedere a quest'ultimo, a titolo gratuito, i riposi e le ferie da loro maturati. Le condizioni e le modalità di fruizione dei riposi e delle ferie ceduti al caregiver familiare sono stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale applicabili al rapporto di lavoro.
4. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, in 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034 e in 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede ai sensi dell'articolo 14.

Art. 9.
(Tutela antidiscriminatoria)

1. Il caregiver familiare è legittimato ad agire ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67, nel caso sia destinatario di discriminazioni in ragione del rapporto con la persona assistita.
2. La legittimazione all'azione di cui al comma 1 spetta anche all'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

Art. 10.
(Servizio civile universale)

1. Nei programmi di intervento di servizio civile universale, articolati in progetti che prevedono la partecipazione di giovani con minori opportunità, per le categorie dei caregiver familiari di cui all'articolo 2, comma 5, l'articolazione dell'orario di servizio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, deve garantire la necessaria flessibilità tenendo conto delle specifiche esigenze legate al ruolo di assistenza familiare, compatibilmente con la complessiva organizzazione dei medesimi progetti.

Art. 11.
(Disposizioni integrative al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68)

1. All'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) studenti che siano caregiver familiari con un carico di assistenza uguale o superiore a trenta ore settimanali».

Art. 12.
(Tutela del benessere psicofisico
del
caregiver familiare)

1. I sostegni e le misure volti a tutelare il benessere psicofisico del caregiver familiare, di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sono definiti in un'apposita sezione del progetto di vita, del PAI o degli altri piani di intervento.
2. I sostegni di cui al comma 1 possono comprendere, anche tenuto conto dell'esito della valutazione degli specifici bisogni, degli interventi a sostegno del caregiver familiare e degli altri eventuali componenti del nucleo familiare, nonché della presenza di figli minori, la facoltà per il caregiver di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b):

a) di essere sostituito entro le ventiquattro ore dal sorgere di un'emergenza;

b) di beneficiare di misure di sostegno psicologico;

c) di richiedere visite, anche specialistiche, a domicilio;

d) di richiedere televisite e teleconsulti;

e) di programmare per tempo con le strutture sanitarie e sociosanitarie gli interventi di cura e di assistenza a tutela della propria salute;

f) di accedere, a parità di condizione sanitaria, a interventi sanitari e sociosanitari in via preferenziale al fine di ridurre i tempi di attesa.

3. I sostegni di cui al comma 2 sono riconosciuti a valere sul budget di progetto, di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 4 maggio 2024, n. 62, o sul budget di cura e assistenza, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, del PAI o degli altri piani di intervento, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie a ciò destinabili a legislazione vigente.
4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 13.
(Misura di sostegno economico)

1. A decorrere dall'anno 2027 è attribuito a favore del caregiver familiare rientrante nel profilo di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a), per ciascun assistito, registrato nella piattaforma dell'INPS di cui all'articolo 4 dal mese di ottobre del 2026, che non svolga attività lavorativa ovvero la svolga entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui, con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro, un contributo mensile, erogato con cadenza trimestrale posticipata, che non concorre alla formazione del reddito, né al calcolo ai fini delle componenti reddituale e patrimoniale dell'ISEE.
2. Fermi restando i requisiti di cui al comma 1, nel caso in cui entrambi i genitori siano individuati quali caregiver familiari del figlio, il contributo è unico ed è suddiviso in pari misura tra entrambi.
3. L'importo del contributo è determinato trimestralmente con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite delle risorse di cui al comma 5 e nel limite pro capite massimo trimestrale di 1.200 euro. Al fine di consentire la determinazione dell'importo trimestrale di cui al primo periodo, l'INPS comunica al citato Dipartimento, entro i primi dieci giorni del mese successivo al trimestre di riferimento, il numero degli aventi diritto.
4. Il diritto al contributo per il caregiver familiare decorre dal primo giorno del trimestre successivo all'avvio della procedura telematica di cui all'articolo 4, comma 2. Il diritto al contributo cessa nel caso di:

a) decesso della persona assistita;

b) sostituzione o revoca del caregiver;

c) perdita dei requisiti di cui al comma 1;

d) rinuncia da parte del caregiver.

5. Ai fini del riconoscimento del beneficio di cui al comma 1 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono iscritte risorse, pari a 248,05 milioni di euro per l'anno 2027, 251,37 milioni di euro per l'anno 2028, 251,17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034 e 250,97 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, che costituiscono limite di spesa. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede ai sensi dell'articolo 14. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative per l'erogazione del contributo e per il trasferimento delle risorse all'INPS nonché le modalità di monitoraggio per il rispetto del limite di spesa.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, 8, comma 2, e 13, determinati in 1,15 milioni di euro per l'anno 2026, in 257 milioni di euro per l'anno 2027 e in 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e a 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

c) quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico delle attività di cura non professionali svolte dal caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatto salvo quanto disposto dal comma 1.

Art. 15.
(Disposizioni finali)

1. Restano ferme le competenze regionali nella materia.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) l'articolo 39 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29;

b) l'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. All'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

«h-bis) il caregiver familiare e il relativo carico assistenziale relativamente al numero di ore».

4. All'articolo 27, comma 17, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È individuato, altresì, il caregiver familiare e il relativo carico assistenziale relativamente al numero di ore».

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