FRONTESPIZIO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2830

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 4 marzo 2026 (v. stampato Senato n. 1004)

d'iniziativa dei senatori
ROMEO, PIROVANO, BERGESIO

Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo
e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 5 marzo 2026

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione)

1. La Repubblica italiana, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, ripudia ogni forma di antisemitismo, favorisce azioni volte a contrastarne qualunque espressione e ostacola la diffusione del pregiudizio antisemita in Italia, ferme restando la libertà di critica politica e di espressione del pensiero e la libertà di riunione e di associazione, nel rispetto dei princìpi costituzionali.
2. Ai fini delle attività e delle disposizioni di cui alla presente legge, in attuazione della risoluzione sulla lotta contro l'antisemitismo 2017/2692 (RSP) del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, considerata l'unicità storica del fenomeno e delle sue conseguenze, è adottata la definizione operativa di antisemitismo formulata dall'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA) il 26 maggio 2016, ivi inclusi i relativi indicatori, necessari ai fini dell'applicazione della legge medesima. Ai sensi della definizione operativa di cui al periodo precedente, per antisemitismo si intende una determinata percezione degli Ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette verso le persone ebree e non ebree, i loro beni, le istituzioni della comunità e i luoghi di culto ebraici.
3. Le istituzioni della Repubblica collaborano per individuare gli interventi necessari al fine di prevenire e contrastare qualunque atto o manifestazione di antisemitismo, come definito ai sensi del comma 2, che costituisca una minaccia non solo verso una parte dei cittadini, ma anche nei confronti della convivenza civile, della stabilità sociale e della sicurezza pubblica.

Art. 2.
(Strategia nazionale per la lotta
contro l'antisemitismo)

1. Coerentemente con quanto previsto dal punto 5 della risoluzione sulla lotta contro l'antisemitismo 2017/2692 (RSP) del Parlamento europeo, la Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo è adottata dal Consiglio dei ministri sulla base della proposta elaborata dal Coordinatore di cui all'articolo 4.
2. La Strategia, adottata su base triennale, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 5 e secondo le linee di azione di cui all'articolo 3, persegue le seguenti finalità:

a) prevenire e contrastare ogni forma di antisemitismo nonché di odio e discriminazione nei confronti delle persone ebree e delle comunità e delle istituzioni ebraiche;

b) promuovere la conoscenza, il rispetto e la valorizzazione della storia, della cultura e della vita ebraiche;

c) rafforzare la coesione sociale e assicurare adeguate misure di sicurezza alle comunità ebraiche e ai loro luoghi di aggregazione.

Art. 3.
(Linee di azione per la Strategia nazionale
per la lotta contro l'antisemitismo)

1. Al fine di contrastare qualunque atto di antisemitismo, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, nonché al fine di consolidare una cultura libera da pregiudizi e stereotipi nei confronti degli Ebrei in quanto popolo, la Strategia nazionale per la lotta all'antisemitismo si sviluppa sulle seguenti linee d'azione, che possono essere declinate su proposta del Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo di cui all'articolo 4:

a) utilizzare la banca dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, anche per il monitoraggio dei dati sugli episodi di antisemitismo, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, al fine di acquisire una visione completa del fenomeno in Italia nonché di promuovere il coordinamento delle attività di monitoraggio tra gli organismi coinvolti nella raccolta dei dati;

b) prevedere, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite misure per contrastare la diffusione del linguaggio d'odio antisemita sulla rete internet, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

c) facilitare, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la promozione di azioni formative rivolte a docenti e attività didattiche rivolte agli studenti, anche in occasione del Giorno della Memoria di cui alla legge 20 luglio 2000, n. 211, in merito alla conoscenza del fenomeno dell'antisemitismo, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e della diaspora ebraica, rafforzando la consapevolezza su tali temi e sulle loro implicazioni sul piano culturale e storico, anche al fine di favorire il dialogo fra generazioni, culture e religioni diverse. Le istituzioni scolastiche, in esito al monitoraggio svolto dai tavoli permanenti di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 29 maggio 2017, n. 71, in relazione agli episodi di antisemitismo, comunicano al tavolo tecnico di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 71 del 2017 e al Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo le azioni attuate per contrastare i fenomeni di antisemitismo;

d) favorire la realizzazione da parte delle università di attività di ricerca, seminari, collaborazioni con altre istituzioni universitarie nazionali e internazionali, che promuovano il confronto e il rispetto reciproco e che si adoperino per prevenire ogni forma di preclusione o intolleranza, anche in coerenza con le finalità di contrasto all'antisemitismo della presente legge. Le università adottano, inoltre, misure volte alla prevenzione, al monitoraggio e al contrasto degli atti di antisemitismo e possono individuare al loro interno un soggetto preposto alla verifica e al monitoraggio delle azioni per contrastare i fenomeni di antisemitismo in linea con il codice etico delle stesse università e in conformità a quanto previsto dalla Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo. Le università adottano le misure di cui alla presente lettera nel rispetto della propria autonomia organizzativa e regolamentare e nell'ambito delle risorse del proprio bilancio;

e) promuovere, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, specifiche iniziative di formazione e aggiornamento rivolte alle Forze armate, alle Forze dell'ordine e al personale della carriera prefettizia e della magistratura sul fenomeno dell'antisemitismo;

f) promuovere, sui canali del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, campagne di informazione finalizzate alla conoscenza del fenomeno dell'antisemitismo attraverso la diffusione della relativa definizione operativa adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, al fine di impedire e contrastare atti di discriminazione ed espressioni d'odio antisemiti;

g) promuovere, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle attività associative e sportive, momenti di formazione e conoscenza sul fenomeno dell'antisemitismo, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport sono definite le modalità attuative della presente disposizione.

Art. 4.
(Coordinatore nazionale per la lotta
contro l'antisemitismo)

1. Il Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito della risoluzione sulla lotta contro l'antisemitismo 2017/2692(RSP) del Parlamento europeo, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è incaricato di curare la predisposizione della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, di cui all'articolo 2 della presente legge, e i successivi aggiornamenti della stessa.
2. Il Coordinatore presiede il Gruppo tecnico di lavoro incaricato di coadiuvare il Coordinatore medesimo nella redazione, nello sviluppo e nell'aggiornamento della Strategia di cui all'articolo 2. Il Gruppo tecnico di lavoro è composto da rappresentanti designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'interno, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dal Ministero dell'università e della ricerca, dal Ministero della cultura nonché dalle Autorità politiche delegate in materia di sport, di politiche giovanili, di pari opportunità, di innovazione digitale e di informazione ed editoria. Sono inoltre componenti del Gruppo tecnico di lavoro rappresentanti della Delegazione italiana presso l'IHRA, dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, dell'Unione giovani ebrei d'Italia, della fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea, della fondazione Museo della Shoah, della fondazione Memoriale della Shoah di Milano e del Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah. Possono altresì essere chiamati a far parte del Gruppo tecnico di lavoro esperti e rappresentanti del mondo scolastico e universitario, dell'informazione, dell'editoria, del giornalismo, delle associazioni culturali e scientifiche e delle associazioni impegnate nella lotta contro l'antisemitismo. Per la partecipazione alle attività del Gruppo tecnico di lavoro, fermo quanto previsto dal comma 4, non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, fatto salvo il rimborso per le spese di missione a valere sulle risorse allo scopo previste nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. I componenti del Gruppo tecnico di lavoro di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Qualora sia previsto un compenso a favore del Coordinatore nazionale di cui al presente articolo, lo stesso è determinato nei limiti previsti per il contingente di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e a valere sulle risorse allo scopo previste nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è altresì definito il contingente di personale di supporto tecnico e amministrativo al Coordinatore, cui si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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