FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2861

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata CARFAGNA

Disciplina dell'utilizzazione delle piattaforme digitali telematiche da parte dei minori di sedici anni

Presentata il 31 marzo 2026

Onorevoli Colleghi! – L'utilizzo delle piattaforme digitali e dei servizi di reti sociali telematiche rappresenta oggi una componente strutturale della vita quotidiana dei minori, incidendo in modo rilevante sulle modalità di comunicazione, di relazione, di accesso alle informazioni e di costruzione dell'identità personale.
Secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), oltre il 90 per cento dei ragazzi tra 11 e 19 anni utilizza quotidianamente la rete internet e una quota largamente maggioritaria accede con regolarità a piattaforme di reti sociali telematiche. L'età di primo accesso a tali servizi si colloca frequentemente al di sotto delle soglie previste dalle condizioni di utilizzo delle piattaforme digitali e dalla normativa vigente in materia di consenso digitale, evidenziando un disallineamento tra la legislazione e i comportamenti.
Parallelamente alla diffusione dell'utilizzo delle piattaforme digitali, è emersa con sempre maggiore evidenza la particolare esposizione dei minori a rischi specifici nell'ambiente telematico. Le rilevazioni dell'ISTAT indicano che una quota significativa di ragazzi tra 11 e 19 anni ha sperimentato, nei dodici mesi precedenti, forme di aggressione, di esclusione o di offesa nell'ambito della rete internet, spesso caratterizzate da reiterazione nel tempo. A tali fenomeni si aggiungono ulteriori criticità, ampiamente documentate da autorità indipendenti e da organismi internazionali, tra cui l'esposizione a contenuti non adeguati all'età, i contatti indesiderati da parte di adulti, le dinamiche di pressione sociale e l'utilizzo intensivo dei dati personali dei minori per finalità di profilazione e di raccomandazione di contenuti.
Particolare rilievo assumono, inoltre, le modalità di funzionamento delle piattaforme digitali, caratterizzate da sistemi algoritmici di raccomandazione e da meccanismi di progettazione volti a incentivare la permanenza prolungata dell'utente, anche mediante notifiche continue, offerta di contenuti in sequenza automatica e sistemi di interazione basati su logiche di visibilità e di consenso sociale. Tali meccanismi, pur non essendo di per sé illeciti, possono incidere in misura più intensa sui soggetti in età evolutiva, determinando un utilizzo non sempre consapevole e potenzialmente eccessivo dei servizi.
Il quadro normativo nazionale e dell'Unione europea riconosce esplicitamente la necessità di una tutela rafforzata dei minori nell'ambiente digitale. Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, stabilisce che i minori debbono fruire di una protezione specifica in relazione al trattamento dei dati personali, mentre il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali, introduce obblighi specifici per i fornitori di piattaforme digitali, tra cui la mitigazione dei rischi sistemici e la protezione dei minori nonché il divieto di pubblicità mirata basata sulla profilazione degli stessi.
Nell'ordinamento italiano, l'articolo 2-quinquies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e la legge 29 maggio 2017, n. 71, in materia di prevenzione e contrasto del cyberbullismo, testimoniano l'attenzione del legislatore verso la tutela dei minori nello spazio digitale. Più recentemente, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha definito le modalità tecniche per i sistemi di accertamento dell'età in relazione alla prestazione di specifici servizi nella rete internet, confermando la necessità dell'accertamento dell'età quale presupposto affinché le tutele previste si dimostrino efficaci.
Tuttavia, nonostante tali interventi, l'accesso alle piattaforme digitali continua a basarsi prevalentemente su meccanismi di autodichiarazione dell'età, facilmente aggirabili e privi di reale efficacia. Questa lacuna determina una sostanziale equiparazione tra utenti adulti e utenti minori, rendendo in larga parte inapplicate le misure di protezione previste dall'ordinamento e dalle stesse piattaforme digitali.
La presente proposta di legge interviene in modo organico su tale aspetto critico, introducendo un sistema fondato su tre direttrici principali: la verificazione effettiva dell'età, la differenziazione dell'esperienza digitale in base all'età dell'utente e il rafforzamento degli strumenti di controllo parentale. L'intervento normativo proposto non incide sull'accesso generale alla rete internet né introduce forme di controllo sui contenuti o sulle comunicazioni, ma si limita a disciplinare le condizioni di accesso e di utilizzo delle piattaforme digitali da parte dei minori, al fine di garantire che tale accesso avvenga in condizioni coerenti con la loro età e con il loro superiore interesse.
L'articolo 1 della proposta di legge introduce la definizione di «profilo per adolescenti», individuando un regime di fruizione dei servizi digitali da parte di persone fisiche maggiori di tredici anni e minori di sedici anni, che prevede limitazioni di utilizzo finalizzate a tutelare la fascia di utenti considerata.
L'articolo 2 vieta l'accesso dei minori di tredici anni alle «piattaforme online», come definite dall'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065, specificando anche le misure di sicurezza minime che le medesime piattaforme devono prevedere per gli utenti di età compresa fra tredici e sedici anni.
L'articolo 3 impone ai gestori delle piattaforme digitali l'obbligo di adottare sistemi idonei di verifica dell'età degli utenti nel corso dell'utilizzo del servizio. Tali sistemi – secondo quanto previsto nella normativa secondaria adottata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (deliberazione n. 96/25/CONS dell'8 aprile 2025) – devono essere conformi ai princìpi di proporzionalità, di minimizzazione dei dati e di sicurezza e possono essere gestiti anche attraverso soggetti terzi qualificati, in grado di attestare esclusivamente il superamento o meno di determinati limiti di età, senza trasmettere dati identificativi non necessari.
Un ulteriore elemento qualificante della proposta di legge è rappresentato dall'articolo 4, che rafforza gli strumenti di controllo parentale. I gestori delle piattaforme digitali sono tenuti a mettere a disposizione degli esercenti la responsabilità genitoriale strumenti semplici ed efficaci che consentano, tra l'altro, di definire i limiti di utilizzo, di gestire i contatti, di monitorare l'attività del minore e di intervenire, ove necessario, sulla fruizione del servizio.
L'articolo 5 interviene sui meccanismi di progettazione suscettibili di incentivare un utilizzo prolungato o compulsivo del servizio, prevedendo, per i profili per adolescenti, la limitazione o la disattivazione di funzionalità quali la riproduzione automatica dei contenuti, lo scorrimento continuo senza interruzioni e le notifiche non essenziali, in particolare nelle ore notturne.
L'articolo 6 della proposta di legge determina le competenze di vigilanza sull'applicazione della disciplina e incarica l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di stabilire, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche e procedurali per la verifica dell'età degli utenti, le modalità di interoperabilità con i sistemi di identificazione digitale, le procedure di controllo, monitoraggio e certificazione dei sistemi adottati dai fornitori dei servizi e le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 7.
Infine, l'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione del profilo per adolescenti)

1. Ai fini della presente legge, per «profilo per adolescenti» si intende un regime di fruizione dei servizi digitali, destinato alle persone fisiche maggiori di tredici anni e minori di sedici anni, che prevede limitazioni di utilizzo volte a tutelare la riservatezza dei dati personali, la salute e la sicurezza del soggetto utilizzatore.

Art. 2.
(Accesso alle piattaforme online e regime differenziato di utilizzo dei servizi)

1. Alle persone fisiche che non hanno compiuto il tredicesimo anno di età è vietato l'accesso alle piattaforme online, come definite dall'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022.
2. Le persone fisiche che hanno compiuto il tredicesimo ma non il sedicesimo anno di età possono accedere alle piattaforme online e utilizzarne i servizi digitali previa registrazione con un profilo per adolescenti.
3. Il regime di utilizzo del profilo per adolescenti prevede almeno le seguenti misure di protezione:

a) impostazione del profilo in modalità privata quale configurazione predefinita;

b) divieto di contatto e di scambio di messaggi da parte di utenti maggiorenni non presenti tra i contatti previamente approvati con lo strumento di controllo previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera b);

c) limitazione dei sistemi di raccomandazione algoritmica dei contenuti, con l'esclusione di quelli non adeguati all'età degli utenti che accedono con un profilo per adolescenti;

d) divieto di profilazione a fini pubblicitari e disattivazione dei sistemi di pubblicità comportamentale;

e) inibizione dell'impiego di funzionalità di trasmissione in diretta verso un pubblico indeterminato;

f) disattivazione dei sistemi di geolocalizzazione precisa e di condivisione automatica della posizione.

Art. 3.
(Sistemi di verifica dell'età)

1. I gestori delle piattaforme online adottano sistemi di verifica dell'età degli utenti per l'attribuzione del corrispondente regime di utilizzo dei propri servizi ai sensi dell'articolo 2.
2. Ai sistemi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le modalità tecniche e di processo stabilite ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.

Art. 4.
(Strumenti di controllo parentale)

1. I gestori delle piattaforme online assicurano ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale dei minori registrati con profili per adolescenti la disponibilità di strumenti di controllo parentale semplici e accessibili.
2. Gli strumenti di controllo parentale di cui al comma 1 consentono almeno:

a) la definizione di limiti di tempo di utilizzo della piattaforma;

b) la gestione e l'approvazione dei contatti;

c) la limitazione delle funzionalità disponibili tramite il profilo;

d) la ricezione di notifiche relative ad attività rilevanti del profilo;

e) la disattivazione o la sospensione temporanea del profilo.

Art. 5.
(Limitazioni relative ai sistemi che favoriscono l'uso compulsivo delle applicazioni)

1. I gestori delle piattaforme online adottano, per i profili per adolescenti, misure tecniche idonee a limitare o disattivare le funzionalità di progettazione suscettibili di incentivare un utilizzo prolungato, reiterato o compulsivo dei servizi erogato. Le misure di cui al primo periodo sono attivate automaticamente e possono essere disattivate soltanto con l'intervento del soggetto esercente la responsabilità genitoriale.
2. Ai fini di cui al comma 1, i gestori delle piattaforme online limitano o disattivano, in particolare:

a) i sistemi di riproduzione automatica dei contenuti audiovisivi;

b) i sistemi di scorrimento continuo dei contenuti senza interruzioni o limiti di sessione;

c) le notifiche non essenziali progettate per sollecitare il ritorno frequente sulla piattaforma, in particolare nelle ore notturne;

d) i meccanismi di misurazione della popolarità dei contenuti o di ricompensa seriale progettati per incentivare l'interazione ripetuta degli utenti.

Art. 6.
(Competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni esercita le funzioni di vigilanza, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni nelle materie di cui alla presente legge.
2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio provvedimento:

a) le modalità tecniche e procedurali dei sistemi per la verifica dell'età degli utenti di cui all'articolo 3;

b) le modalità di interoperabilità con i sistemi di identificazione digitale;

c) le procedure di controllo, di monitoraggio e di certificazione dei sistemi adottati dai fornitori dei servizi;

d) le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 7, nel rispetto dei princìpi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.

Art. 7.
(Sanzioni)

1. In caso di violazione delle disposizioni della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, applica al gestore della piattaforma digitale telematica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1, comma 32-bis, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'Autorità determina la misura della sanzione in base ai princìpi di proporzionalità e adeguatezza, tenendo conto, in particolare, della gravità del fatto, delle conseguenze che ne sono derivate nonché della durata e dell'eventuale reiterazione delle violazioni.
2. Per le sanzioni amministrative previste dal comma 1 è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 8.
(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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