XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2880
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro della salute
(SCHILLACI)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)
con il ministro della giustizia
(NORDIO)
e con il ministro per la pubblica amministrazione
(ZANGRILLO)
Disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie
Presentato il 15 aprile 2026
Onorevoli Deputati! – Il presente disegno di legge reca misure urgenti che intervengono sull'assetto normativo e organizzativo della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, organo di giurisdizione speciale competente a decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti adottati dagli Ordini e dalle Federazioni nazionali delle professioni sanitarie in materia disciplinare, di iscrizione e cancellazione dagli albi nonché in ambito elettorale. La Commissione svolge un ruolo fondamentale per la garanzia della legittimità e qualità delle prestazioni rese dai professionisti sanitari e, pertanto, per la tutela dei livelli di sicurezza in materia di salute.
La disciplina vigente della Commissione è contenuta nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, testi normativi risalenti a un contesto ordinamentale profondamente diverso dall'attuale, caratterizzato da un numero significativamente inferiore di professionisti iscritti agli albi, da un sistema di ordini professionali meno articolato e da volumi di contenzioso incomparabili rispetto a quelli odierni.
L'evoluzione del sistema delle professioni sanitarie, ora comprendente anche quelle non mediche, l'ampliamento delle competenze attribuite agli Ordini e alle Federazioni nazionali e il progressivo incremento del contenzioso hanno determinato un carico di ricorsi non più compatibile con l'assetto organizzativo e procedurale vigente.
Alla data del 31 dicembre 2024, risultano pendenti dinnanzi alla Commissione circa 896 procedimenti, con un rilevante arretrato, in particolare con riferimento ai ricorsi introdotti fino al 31 dicembre 2022. Una quota significativa di tali procedimenti riguarda provvedimenti disciplinari di particolare gravità, comprese misure di sospensione e radiazione dall'albo.
La situazione descritta non presenta carattere episodico o contingente, ma evidenzia una criticità strutturale derivante dal divario tra l'incremento stabile del contenzioso e la permanenza di un modello organizzativo e processuale sostanzialmente invariato da oltre settant'anni.
Ne deriva una compromissione della funzionalità dell'organo, che di fatto si trova in una situazione di paralisi operativa, e della stabilità dell'intero sistema di regolazione delle professioni sanitarie.
La mancanza di regole procedurali chiare (termini, modalità di deposito, processo telematico, disciplina cautelare), l'assenza di strumenti per gestire l'arretrato e la formula obsoleta di composizione della Commissione hanno determinato un assetto istituzionale non più in grado di assicurare la tempestività, l'uniformità e la legalità dell'azione giurisdizionale.
Particolare rilievo assume il disposto dell'articolo 53 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 1950, che attribuisce alla proposizione del ricorso dinnanzi alla Commissione l'effetto della sospensione automatica dell'efficacia delle sanzioni disciplinari fino alla definizione del giudizio. Tale meccanismo, originariamente funzionale alla piena garanzia del diritto di difesa, nell'attuale contesto di significativo arretrato determina, di fatto, la protrazione dell'effetto sospensivo per un periodo non ragionevole, con la conseguenza che provvedimenti disciplinari adottati dagli Ordini a conclusione di procedimenti pienamente garantiti restano privi di efficacia sostanziale per l'intera durata del giudizio. Nei casi sanzionati con la sospensione o la radiazione, ciò comporta la continuazione dell'esercizio dell'attività sanitaria da parte di professionisti destinatari di accertamenti disciplinari per fatti di particolare gravità, determinando una situazione di incertezza giuridica e un potenziale rischio per la salute pubblica.
Tale assetto altera il necessario bilanciamento tra il diritto di difesa e la tutela dell'interesse pubblico primario alla sicurezza delle cure e alla protezione della salute, di cui all'articolo 32 della Costituzione, generando un rischio attuale e concreto per l'utenza e un vulnus alla credibilità dell'intero sistema degli ordini professionali.
Ne deriva, quindi, la necessità di definire una disciplina procedurale idonea a garantire la ragionevole durata del procedimento attraverso la previsione di termini processuali certi, modalità uniformi di deposito e formazione del fascicolo, strumenti di gestione telematica e meccanismi straordinari di smaltimento dell'arretrato.
L'intervento normativo, pertanto, trova fondamento nella necessità di: assicurare la continuità e la funzionalità dell'organo di giurisdizione speciale; prevenire l'ulteriore aggravamento dell'arretrato; evitare il consolidarsi di situazioni di incertezza giuridica; ricondurre a equilibrio il rapporto tra l'effettività della tutela giurisdizionale e la salvaguardia dell'interesse pubblico alla tutela della salute.
In assenza di un intervento immediato, il permanere dell'attuale disciplina determinerebbe un ulteriore deterioramento della capacità decisionale della Commissione, il protrarsi dell'inefficacia di provvedimenti disciplinari di rilievo e un conseguente pregiudizio per l'interesse pubblico primario alla tutela della salute.
Il presente disegno di legge, pertanto, provvede a riorganizzare la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie e a rivedere la disciplina del processo giurisdizionale innanzi alla stessa, con l'intendimento di garantire l'efficacia e l'efficienza del suo operato, a presidio della salute dei cittadini. A tal fine, il disegno di legge modifica la disciplina contenuta nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante «Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse», al fine di semplificare, senza alcun onere aggiuntivo, la composizione della Commissione, di specificare l'ambito della sua giurisdizione esclusiva e di assicurare al contempo la piena funzionalità della medesima, non senza gli opportuni accorgimenti a garanzia del principio di effettività della tutela giurisdizionale (inter alia, l'introduzione di un procedimento cautelare incidentale, il giudizio di ottemperanza e il rito avverso il silenzio).
Il disegno di legge, inoltre, si propone l'obiettivo di garantire la definizione dei procedimenti pendenti, istituendo una seconda sezione nell'ambito della Commissione centrale, così assorbendo la cosiddetta «sezione stralcio» istituita dall'articolo 21-quater del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, che conseguentemente viene abrogato dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come sostituito dall'articolo 1 del disegno di legge.
Si presenta di seguito l'illustrazione delle disposizioni contenute nel provvedimento.
L'articolo 1, al comma 1, reca modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante «Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse», prevedendo la sostituzione del capo IV, relativo alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
Più precisamente, il novellato articolo 17 contiene le norme organizzative. Il comma 1 prevede la costituzione, presso il Ministero della salute, della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. Il comma 2 chiarisce che la Commissione centrale è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, ed è composta da due sezioni. Si prevede inoltre, al comma 3, che la Commissione centrale in seduta plenaria adotti un regolamento interno, con il quale disciplina le modalità del proprio funzionamento, stabilisce i criteri per la ripartizione dei ricorsi tra le sezioni e individua misure idonee ad assicurare la qualità, la tempestività e l'efficienza della propria attività. La disposizione che assegna a un regolamento interno la disciplina del funzionamento della Commissione centrale trova fondamento nell'articolo 100, terzo comma, della Costituzione, riferibile ai giudici speciali «assentiti dalla Costituzione» (si veda Corte costituzionale, sentenza n. 215 del 7 ottobre 2016), e nell'articolo 108, secondo comma, relativo alle ulteriori forme di giurisdizione diverse da quella ordinaria. Le citate disposizioni costituzionali, nell'attribuire alla legge il compito di assicurare l'indipendenza delle giurisdizioni speciali, dettano norme a «fattispecie aperta» giacché affermano solo il principio generale, lasciando al legislatore ordinario il compito di specificare il contenuto effettivo della relativa disciplina. Conseguentemente, la previsione del novellato articolo 17 è preordinata a rafforzare l'indipendenza dell'organo giudicante, la quale costituisce lo strumento imprescindibile per garantirne, al contempo, l'imparzialità (si confronti Corte costituzionale, sentenza n. 128 del 15 maggio 1974). In tale prospettiva, la disposizione assegna a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la nomina dei componenti della Commissione centrale, sulla base di criteri di composizione predeterminati legislativamente, e riconosce alla stessa Commissione autonomia funzionale, attribuendo ad un regolamento interno, da adottare con deliberazione della Commissione centrale in seduta plenaria, la competenza, tra l'altro, a stabilire i criteri per la ripartizione dei ricorsi e a determinare i criteri e le modalità per l'assegnazione dei carichi di lavoro e per lo smaltimento dell'arretrato. Il comma 4 stabilisce la composizione di ciascuna sezione, formata da: due magistrati amministrativi, anche in pensione purché da non più di due anni all'atto della nomina, aventi qualifica di consigliere di Stato e idoneità alle funzioni direttive superiori, tra cui il più anziano in ordine di ruolo assume le funzioni di presidente e il meno anziano le funzioni di vicepresidente, subentrando in caso di assenza o impedimento del presidente; un componente effettivo e un componente supplente scelti tra i membri del Consiglio superiore di sanità; cinque componenti effettivi e cinque componenti supplenti designati da ciascuna Federazione nazionale degli ordini professionali, dei quali almeno tre non devono essere presidente o membro in carica dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in materia di cumulo con i trattamenti pensionistici. Il comma 5 prevede che la carica di presidente della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie sia assunta dal presidente di sezione con maggiore anzianità di ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo, assume la carica il presidente di sezione con maggiore anzianità anagrafica. Il comma 6 disciplina la durata in carica dei membri della Commissione centrale, prevedendo altresì che essi possano essere confermati per una sola volta. I commi 6 e 7 disciplinano, rispettivamente, il quorum costitutivo per le udienze delle sezioni e il subentro dei componenti supplenti in caso di impedimento o incompatibilità dei membri effettivi. Il comma 8 prevede che, in caso di impedimento o di incompatibilità dei membri effettivi rappresentanti le categorie sanitarie, intervengano alle sedute i membri supplenti della stessa categoria. Il comma 9 attribuisce al Presidente della Commissione centrale la facoltà di convocare la Commissione in seduta plenaria per le questioni di carattere generale e per l'esame degli affari concernenti tutte le professioni sanitarie e stabilisce il quorum costitutivo per le sedute plenarie. I commi 10 e 11 riguardano la sostituzione dei membri dimissionari, deceduti, cancellati o radiati dall'Albo e la durata in carica dei sostituti. Il comma 12 dispone che la partecipazione alle sezioni della Commissione centrale non dà diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Il novellato articolo 18 reca norme in materia di giurisdizione e competenza. Il comma 1 individua gli ambiti di giurisdizione esclusiva della Commissione centrale. Si fa riferimento, in particolare, ai ricorsi proposti: a) avverso i provvedimenti disciplinari adottati dai Consigli direttivi, dai Comitati centrali e dalle commissioni di albo; b) avverso i provvedimenti di diniego sulle istanze di iscrizione a un Ordine professionale, di cancellazione da un Ordine professionale e di trasferimento ad altro Ordine provinciale, ovvero avverso il silenzio formatosi sulle predette istanze, nonché avverso i provvedimenti di decadenza previsti per legge ed emessi dagli Ordini professionali; c) avverso le operazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi degli Ordini professionali e delle Federazioni nazionali; d) per l'ottemperanza ai provvedimenti giurisdizionali (decisioni od ordinanze) della stessa Commissione.
Il comma 2 attribuisce alla Commissione centrale la competenza esclusiva all'azione disciplinare nei confronti dei propri membri professionisti e dei membri dei Comitati centrali e delle commissioni di albo delle Federazioni nazionali.
L'articolo 18-bis reca disposizioni in materia di astensione e ricusazione. In particolare, il comma 1 prevede che ai componenti della Commissione si applichi la disciplina stabilita in materia dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile; i commi 2 e 3 regolano il procedimento di trattazione dell'istanza di ricusazione e il rapporto tra ricusazione e astensione.
L'articolo 18-ter reca la disciplina afferente alla segreteria della Commissione centrale. Il comma 1 stabilisce la composizione e la direzione della segreteria della Commissione, collocata presso la Direzione generale delle professioni sanitarie e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute, competente in materia di professioni sanitarie. Il comma 2 individua il contenuto del verbale che deve essere redatto per ogni udienza dal segretario. Il comma 3 precisa che le spese per il funzionamento della Commissione centrale e della segreteria sono a carico delle Federazioni nazionali, il cui contributo è determinato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in rapporto al numero degli iscritti a ciascuna categoria.
L'articolo 18-quater individua gli adempimenti della segreteria, prevedendo, al comma 1, la tenuta di un registro per ogni categoria professionale, nel quale, sotto numerazione progressiva e con la data di presentazione, devono essere iscritti i ricorsi, con l'indicazione del ricorrente e del provvedimento impugnato, nonché le ulteriori annotazioni relative al procedimento indicate al comma 2.
L'articolo 18-quinquies riguarda gli adempimenti della segreteria relativi all'udienza. I commi 1 e 2 stabiliscono i termini di comunicazione dell'udienza rispettivamente alle parti e ai componenti del collegio; il comma 3 demanda alla segreteria il compito di assicurare l'esecuzione di tutti gli adempimenti funzionali al rispetto del principio del contraddittorio tra le parti; il comma 4 sancisce l'applicabilità della disciplina dell'articolo 170 del codice di procedura civile in materia di notificazioni e comunicazioni.
L'articolo 18-sexies disciplina le parti del giudizio. Il comma 1 individua come parti necessarie del procedimento il ricorrente e l'autorità emanante del provvedimento impugnato o inerte, la quale sta in giudizio attraverso il personale legittimato ai sensi del comma 2. I commi 3 e 4 chiariscono che il Ministero della salute e il procuratore della Repubblica territorialmente competente sono parti eventuali, cui deve essere comunque notificato l'atto introduttivo del giudizio per consentirne l'intervento.
L'articolo 18-septies stabilisce i requisiti del ricorso a pena di inammissibilità.
L'articolo 18-octies reca la disciplina relativa alla notificazione e al deposito del ricorso e degli atti difensivi. In particolare, il comma 1 individua i soggetti a cui il ricorso deve essere notificato e il relativo termine, a pena di irricevibilità, fermi restando, a norma del comma 2, i modi e le forme della notificazione previsti dal codice di procedura civile.
I commi 3 e 4 disciplinano il deposito del ricorso e le successive comunicazioni.
Il comma 5 individua gli atti difensivi successivi al ricorso e i relativi termini per il deposito.
Il comma 6 affida alla segreteria della Commissione centrale il compito di comunicare l'avvenuto deposito di atti e documenti di cui al comma 5, fatta salva l'ipotesi che le parti ne abbiano già ricevuto copia.
Il comma 7 stabilisce che il ricorso alla Commissione centrale non sospende gli effetti del provvedimento impugnato. L'eccezione a tale regola è contenuta nel successivo comma 8, che fa riferimento al caso in cui, unitamente al ricorso avverso un provvedimento di cancellazione dall'albo o un provvedimento disciplinare, sia proposta istanza di sospensione cautelare: in tale ipotesi, gli effetti del provvedimento impugnato sono sospesi fino alla decisione sull'istanza cautelare, salvi, tuttavia, i casi in cui sia intervenuta una sentenza di condanna per alcuno dei reati per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni nonché i casi di condanna con l'interdizione dai pubblici uffici, con l'interdizione dalla professione sanitaria e i casi in cui sia applicata una misura di sicurezza. Come sopra anticipato, la disciplina descritta è finalizzata a bilanciare le prerogative defensionali dei professionisti con l'interesse – senz'altro primario – a garantire la qualità e la sicurezza delle prestazioni rese nei confronti dei pazienti. Al riguardo, infatti, giova evidenziare che, ancorché l'articolo 44 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 1950 non preveda alcuna sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale, occorre considerare che il collegio, prima di iniziare un procedimento disciplinare per gli stessi fatti addebitati in sede penale, dovrebbe attendere la conclusione dell'iter penale a garanzia del sanitario, posto che le conclusioni cui perviene l'autorità giudiziaria consentono di acquisire una più completa cognizione dei fatti e, di conseguenza, una corretta valutazione degli stessi sotto il profilo disciplinare. Conseguentemente, le ragioni di cautela che astrattamente potrebbero deporre a favore di una sospensione automatica dei provvedimenti de quibus, a seguito della presentazione di istanza cautelare, non sembrano ravvisabili per fatti rispetto ai quali sia già stata emanata una sentenza da parte del giudice penale ovvero sia stata ordinata una misura di sicurezza.
Il comma 9 stabilisce che avverso i provvedimenti lesivi intervenuti in corso di causa, ove connessi al provvedimento impugnato con l'atto introduttivo del giudizio, sono esperibili motivi aggiunti, per i quali individua i termini di notificazione e deposito; il comma 10, inoltre, prevede la riunione dei ricorsi qualora la nuova domanda di cui al comma 9 sia proposta con ricorso separato. Il comma 11 precisa che il deposito è eseguito esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata della Commissione centrale.
L'articolo 18-novies disciplina l'attività istruttoria. Il comma 1, nel sancire il principio dell'onere della prova, conferisce comunque alla Commissione poteri istruttori, esercitabili anche d'ufficio, quali l'acquisizione di documenti, la richiesta di chiarimenti e la disposizione della prova testimoniale. Il comma 2 conferisce altresì alla Commissione il potere di disporre, anche d'ufficio, una verificazione o una consulenza tecnica, qualora la Commissione stessa o le parti lo ritengano necessario per l'accertamento di fatti o l'acquisizione di valutazioni che richiedano particolari competenze tecniche.
L'articolo 18-decies definisce la disciplina dell'udienza cautelare e di merito, stabilendone termini e procedure.
L'articolo 18-undecies disciplina il procedimento cautelare, stabilendo presupposti e modalità di proposizione dell'istanza cautelare e descrivendo le fasi che, ferma restando l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare la completezza dell'istruttoria e l'integrità del contraddittorio, conducono alla decisione collegiale non impugnabile, la quale assume la forma dell'ordinanza cautelare e di fissazione del giudizio di merito. Riguardo alla non impugnabilità dell'ordinanza cautelare, si evidenzia che, mancando sia una diretta copertura costituzionale (articolo 24 della Costituzione) sia un'univoca indicazione convenzionale (si veda l'articolo 2 del VII Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo) per la previsione del doppio grado di giurisdizione di merito nei giudizi che non abbiano carattere penale, l'esclusione del doppio grado nel giudizio cautelare è determinata da ragioni di speditezza nella definizione del contenzioso e dalla necessità di efficienza complessiva del sistema. Peraltro, deve evidenziarsi che le questioni sommariamente affrontate nel giudizio cautelare possono essere rivalutate nel corso della cognizione di merito. La medesima disposizione fa, in ogni caso, salva l'ipotesi di decisione semplificata di cui al successivo articolo 18-duodecies.
L'articolo 18-duodecies disciplina la decisione in forma semplificata. Il comma 1 conferisce alla Commissione la facoltà, già in occasione dell'udienza di trattazione dell'istanza cautelare, di definire la causa nel merito con decisione in forma semplificata, la cui motivazione, secondo quanto previsto dal comma 2, può consistere in un sintetico riferimento a questioni di fatto e di diritto ritenute risolutive ovvero, se del caso, a un precedente conforme.
L'articolo 18-terdecies si occupa dell'istruttoria presidenziale, disponendo che il presidente della sezione può, con decreto monocratico, chiedere al ricorrente se permane l'interesse alla decisione del ricorso; può altresì disporre l'integrazione del contraddittorio o adottare, su istanza motivata di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria. Tuttavia, la decisione sulla consulenza tecnica e sulla verificazione è sempre adottata dalla sezione in composizione collegiale.
L'articolo 18-quaterdecies riguarda questioni rilevate d'ufficio e contraddittorio (cosiddetto «divieto della decisione della terza via o terza soluzione»). Al riguardo, si dispone che la Commissione centrale, se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, ne dà avviso alle parti con dichiarazione riportata a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, la Commissione riserva quest'ultima e, con ordinanza, assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie.
L'articolo 18-quinquiesdecies riguarda i requisiti della decisione. Il comma 1 elenca i contenuti della decisione, la cui sottoscrizione è disciplinata dal successivo comma 2. Il comma 3 prevede il decreto monocratico del Presidente della sezione per la pronuncia di estinzione del giudizio per carenza di interesse alla decisione o per rinuncia alla stessa. Il comma 4 dispone che la decisione sia pubblicata mediante deposito telematico, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
L'articolo 18-sexiesdecies reca norme in ordine alla decisione della Commissione centrale. In particolare, il comma 1 elenca i provvedimenti adottabili dalla Commissione; il comma 2 prevede che, nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, la Commissione, con la decisione che definisce il giudizio, ridetermina, in favore del ricorrente, la sanzione in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato; il comma 3 stabilisce che la decisione che definisce il giudizio o la fase cautelare reca anche le disposizioni della Commissione in ordine alle spese di lite; il comma 4 precisa che la decisione è immediatamente esecutiva tra le parti, prevedendone altresì le modalità di comunicazione immediata.
L'articolo 18-septiesdecies reca disposizioni per la correzione di errori materiali nei provvedimenti della Commissione centrale, prevedendo le procedure, le modalità e i presupposti.
L'articolo 18-duodevicies disciplina le ipotesi di sospensione del giudizio. La sospensione interviene nel caso in cui sia sollevata una questione di legittimità costituzionale rilevante e non manifestamente infondata (comma 1), nel caso in cui sia proposta querela di falso (comma 2) e nel caso in cui ricorra un rapporto di pregiudizialità con altro giudizio pendente innanzi ad altro giudice (comma 3).
L'articolo 18-undevicies disciplina l'interruzione e l'estinzione del giudizio. Il comma 1 prevede che l'interruzione si verifichi nel caso di morte, sospensione o radiazione dall'albo del difensore, secondo le norme del codice di procedura civile. In caso di morte del ricorrente o rinuncia al ricorso, invece, il comma 2 prevede l'estinzione del giudizio.
L'articolo 18-vicies disciplina la prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto, prevedendone le modalità e gli oneri a carico delle parti nonché le facoltà riconosciute al presidente della sezione in relazione agli accertamenti istruttori per la verifica dei presupposti dell'interruzione o della sospensione del giudizio.
L'articolo 19 reca la disciplina del ricorso per cassazione avverso le decisioni della Commissione centrale. Il comma 1 ne prevede la proponibilità entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il comma 2 precisa che tale ricorso non ha effetto sospensivo della decisione impugnata.
L'articolo 19-bis riguarda la revocazione dei provvedimenti della Commissione e prevede che tale impugnazione avviene nei casi e nei termini previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile.
L'articolo 19-ter reca la disciplina relativa ai ricorsi avverso il silenzio, stabilendo i termini, le procedure e le modalità di definizione del relativo giudizio, sul modello delle analoghe disposizioni previste dall'articolo 117 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
L'articolo 19-quater riguarda la cancellazione volontaria dall'albo in pendenza di procedimento disciplinare o di procedimento penale. La disposizione in argomento è preordinata a contrastare i comportamenti che tendono a vanificare l'iniziativa disciplinare mediante la cancellazione volontaria del professionista sanitario dall'albo, con ciò eludendo la concreta irrogazione della sanzione disciplinare. La disposizione, infatti, pur consentendo al professionista sanitario di cancellarsi dall'albo in pendenza del procedimento o del giudizio disciplinare (conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 23 maggio 2025), evita tuttavia che la cancellazione volontaria comporti arresti procedimentali o processuali ovvero la maturazione dei termini di prescrizione. Si evidenzia che la cancellazione di cui si discorre nell'articolo non è la sanzione disposta dal Consiglio dell'ordine o dalla Commissione centrale, bensì la cancellazione richiesta dallo stesso professionista sanitario (eventualmente con il fine ultimo di eludere l'applicazione del provvedimento disciplinare dell'Ordine o della decisione a lui sfavorevole della Commissione). Infatti, cancellandosi dall'Ordine volontariamente e anticipatamente rispetto alla decisione a lui sfavorevole del Consiglio dell'Ordine o della Commissione, il professionista sanitario potrebbe conseguire l'interruzione del procedimento disciplinare o la pronuncia di non prosecuzione del giudizio presso la Commissione centrale per avvenuta cessazione della materia del contendere, per reiscriversi poi nell'Ordine una volta decorsi i termini di prescrizione dell'azione disciplinare. Invero, la disposizione in esame trae ispirazione da quanto affermato dalla Corte di cassazione nell'ordinanza del 12 luglio 2024, con la quale, rimettendo alla Corte costituzionale il giudizio di legittimità dell'articolo 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), le sezioni unite hanno ritenuto «sufficiente, per scongiurare qualsivoglia finalità meramente elusiva del professionista, un intervento normativo, de jure condendo, che introducesse, come strumento di salvaguardia, la sospensione dei termini di prescrizione dell'azione disciplinare per effetto della cancellazione volontaria, termini che riprenderebbero a decorrere con la reiscrizione all'ordine». Viceversa, non sembra possibile che i medesimi comportamenti elusivi siano posti in essere a seguito dell'adozione della decisione conclusiva della Commissione centrale, data la sua immediata esecutività. Peraltro, l'eventuale impugnazione innanzi alle sezioni unite, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, non ha effetto sospensivo. In tale prospettiva, la disposizione in argomento è preordinata a sospendere i termini di prescrizione dell'azione disciplinare, ma non anche il termine prescrizionale della cosiddetta actio judicati, conseguente all'adozione della decisione definitiva della Commissione centrale, che l'articolo 2953 del codice civile, nel regolare il termine di prescrizione del giudicato, individua con il decorso del termine decennale.
Al riguardo, il comma 1 dispone che la pendenza del procedimento disciplinare o del procedimento penale non osta alla cancellazione volontaria dall'albo. In caso di cancellazione volontaria dall'albo, il procedimento pendente prosegue dinnanzi all'Ordine territoriale di iscrizione ovvero, se proposta impugnativa, dinnanzi alla Commissione centrale. L'eventuale sanzione irrogata con la decisione che definisce il giudizio innanzi alla Commissione centrale è comunicata dalla segreteria all'Ordine professionale o alla Federazione nazionale, che ne curano la trasmissione agli omologhi organi dei Paesi membri dell'Unione europea. A norma del comma 2, in caso di cancellazione volontaria dall'albo in pendenza di procedimento disciplinare o di procedimento penale, la sanzione irrogata con la decisione che definisce il giudizio disciplinare è eseguita successivamente alla nuova iscrizione. Il comma 3 dispone che, in caso di cancellazione volontaria dell'esercente la professione sanitaria dall'albo in pendenza di procedimento disciplinare e di successiva sanzione disciplinare all'esito del medesimo procedimento disciplinare, i termini di prescrizione della sanzione disciplinare irrogata all'esito del procedimento disciplinare sono sospesi e iniziano nuovamente a decorrere con la nuova iscrizione presso il medesimo Ordine ovvero presso un Ordine diverso.
L'articolo 19-quinquies reca la disciplina del giudizio di ottemperanza, volto a consentire alla parte interessata di conseguire l'attuazione coattiva delle decisioni passate in giudicato nonché di tutti i provvedimenti giurisdizionali esecutivi. Al riguardo, si prevedono i termini e le modalità di proposizione del relativo ricorso e di svolgimento del giudizio, con specificazione dei poteri della Commissione per assicurare l'esecuzione del provvedimento, in caso di accoglimento del ricorso. La disposizione stabilisce la nullità degli atti adottati in violazione o in elusione del giudicato.
L'articolo 2 reca le disposizioni transitorie e finali.
Il comma 1 prevede che i ricorsi introduttivi dei giudizi proposti dinnanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie dalla data di entrata in vigore della legge siano sottoposti al pagamento del contributo unificato previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, calcolato nella misura forfetaria di euro 500. Si dispone, inoltre, anche per i giudizi innanzi alla Commissione centrale l'applicabilità dell'articolo 30 del medesimo testo unico, concernente il pagamento dell'importo fisso di 27 euro per le spese di notificazione (tecnicamente denominato «anticipazione forfettaria dai privati all'erario»). Il comma 2 demanda a un regolamento ministeriale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la disciplina delle regole tecniche del processo telematico dinnanzi alla Commissione centrale. Viene stabilito, inoltre, che, nelle more dell'adozione di tale decreto, la pubblicazione della decisione della Commissione sia eseguita mediante il deposito dell'originale presso la segreteria. Il comma 3 abroga l'articolo 21-quater del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla nuova formulazione dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, in quanto le funzioni della cosiddetta «sezione stralcio», prevista dalla disposizione che si intende abrogare, vengono assorbite nella nuova configurazione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, ai sensi del novellato articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946.
Il comma 4 precisa che, fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prima della data di entrata in vigore della legge continua a operare nella composizione costituita all'atto dei provvedimenti di nomina.
Il comma 5, al fine di consentire un pronto funzionamento della Commissione centrale secondo la nuova disciplina, prevede che con il decreto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 siano definiti i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi tra le sezioni, che rimangono in vigore fino alla data di adozione del regolamento della Commissione di cui al comma 3 del medesimo articolo 17.
Il comma 6 provvede all'abrogazione espressa delle disposizioni sulla Commissione centrale attualmente vigenti, di cui ai capi V e VI del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, ferma restando l'applicabilità delle medesime in relazione ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge.
L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie. Si prevede che le amministrazioni competenti provvedano all'attuazione delle disposizioni del presente disegno di legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA






ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE







DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233)
1. Il capo IV del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, è sostituito dal seguente:
«Capo IV
DELLA COMMISSIONE CENTRALE
PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE
Art. 17. – (Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie) – 1. Presso il Ministero della salute è istituita, per i professionisti di cui al presente decreto, la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, di seguito denominata “Commissione centrale”.
2. La Commissione centrale è composta da due sezioni ed è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia.
3. La Commissione centrale, in seduta plenaria, adotta un regolamento interno con il quale disciplina le modalità del proprio funzionamento, stabilisce i criteri per la ripartizione dei ricorsi tra le sezioni e individua misure idonee ad assicurare la qualità, la tempestività e l'efficienza della propria attività.
4. Ogni sezione della Commissione centrale è composta da:
a) due magistrati amministrativi, anche in pensione purché da non più di due anni all'atto della nomina, aventi qualifica di consigliere di Stato e idoneità alle funzioni direttive superiori, di cui il più anziano in ordine di ruolo assume le funzioni di presidente della sezione e il meno anziano le funzioni di vicepresidente della sezione, che subentra in caso di assenza o impedimento del presidente. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
b) un componente effettivo e un componente supplente scelti tra i membri del Consiglio superiore di sanità;
c) cinque componenti effettivi e cinque componenti supplenti designati da ciascuna Federazione nazionale degli ordini professionali, dei quali almeno tre non devono essere presidente o membro in carica dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali.
5. La carica di presidente della Commissione centrale è assunta dal presidente di sezione con maggiore anzianità di ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo, assume la carica il presidente di sezione con maggiore anzianità anagrafica.
6. I membri della Commissione centrale rimangono in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.
7. Per la validità delle udienze di ciascuna sezione occorre la presenza di almeno cinque membri, compreso il presidente. Almeno tre membri devono appartenere alla stessa categoria alla quale appartiene il sanitario la cui pratica è in esame.
8. In caso di impedimento o di incompatibilità dei membri effettivi rappresentanti le categorie sanitarie, intervengono alle udienze i membri supplenti della stessa categoria.
9. Per le questioni di carattere generale e per l'esame degli affari concernenti tutte le professioni sanitarie, il presidente della Commissione centrale può convocare la Commissione medesima in seduta plenaria, con l'intervento dei componenti rappresentanti tutte le categorie sanitarie. Per la validità delle sedute plenarie occorre la presenza di almeno diciotto membri della Commissione centrale, compresi i presidenti di sezione, e ogni professione deve essere rappresentata da almeno tre membri appartenenti alla rispettiva categoria.
10. Alla sostituzione dei membri della Commissione centrale dimissionari, deceduti, cancellati o radiati dall'albo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del presente articolo.
11. Coloro che sono nominati ai sensi del comma 10 rimangono in carica per il tempo in cui sarebbero rimasti i membri sostituiti.
12. La partecipazione alle sezioni della Commissione centrale non dà diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 18. – (Giurisdizione e competenza della Commissione centrale) – 1. La Commissione centrale ha giurisdizione esclusiva sui ricorsi proposti:
a) avverso i provvedimenti disciplinari adottati dai Consigli direttivi, dai Comitati centrali e dalle commissioni di albo;
b) avverso i provvedimenti di diniego sulle istanze di iscrizione a un Ordine professionale, di cancellazione da un Ordine professionale e di trasferimento ad altro Ordine provinciale ovvero avverso il silenzio formatosi sulle predette istanze, nonché avverso i provvedimenti di decadenza previsti per legge ed emessi dagli Ordini professionali;
c) avverso le operazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi degli Ordini professionali e delle Federazioni nazionali;
d) per l'ottemperanza ai provvedimenti giurisdizionali della stessa Commissione centrale.
2. La Commissione centrale esercita altresì, in via esclusiva, l'azione disciplinare nei confronti dei propri membri professionisti e dei membri dei Comitati centrali e delle commissioni di albo delle Federazioni nazionali.
Art. 18-bis. – (Astensione e ricusazione) – 1. Ai componenti della Commissione centrale si applicano le cause e le modalità di astensione e di ricusazione previste dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
2. Sull'istanza di ricusazione di uno o più componenti decide la Commissione centrale, con ordinanza non impugnabile, udito il componente ricusato e assunte le prove offerte.
3. L'istanza di ricusazione decade se il componente ricusato dichiara la propria astensione.
Art. 18-ter. – (Segreteria della Commissione centrale) – 1. La segreteria della Commissione centrale è collocata presso la Direzione generale delle professioni sanitarie e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute. La segreteria è composta da funzionari in servizio presso il competente ufficio della direzione generale di cui al primo periodo ed è diretta dal dirigente di seconda fascia preposto al medesimo ufficio.
2. Il segretario redige il processo verbale di ogni udienza, nel quale devono essere indicati:
a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo l'udienza;
b) i nomi dei componenti intervenuti;
c) i ricorsi esaminati e le questioni trattate;
d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso.
3. Le spese per il funzionamento della Commissione centrale e della segreteria sono a carico delle Federazioni nazionali. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti l'ammontare del contributo, in rapporto al numero degli iscritti a ciascuna categoria, e le modalità di versamento, da parte delle Federazioni nazionali, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.
Art. 18-quater. – (Adempimenti della segreteria) – 1. La segreteria della Commissione centrale tiene un registro per ogni categoria professionale, nel quale, sotto numerazione progressiva e con la data di presentazione, sono iscritti i ricorsi con l'indicazione del ricorrente e del provvedimento impugnato.
2. Nello stesso registro, in altrettante colonne, sono annotati:
a) le memorie, le deduzioni e i documenti prodotti dalle parti;
b) l'indicazione degli atti istruttori disposti e compiuti;
c) il giorno fissato per l'udienza di trattazione;
d) la data della decisione definitiva.
Art. 18-quinquies. – (Adempimenti relativi all'udienza) – 1. La segreteria della Commissione centrale comunica alle parti la data dell'udienza, fissata dal presidente della sezione, almeno venti giorni liberi prima della data prevista per lo svolgimento.
2. Nello stesso termine di cui al comma 1 la segreteria comunica ai componenti della sezione competente della Commissione centrale l'avvenuta fissazione dell'udienza.
3. La segreteria assicura l'adempimento di tutte le attività necessarie a garantire il rispetto del principio del contraddittorio tra le parti.
4. Le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.
Art. 18-sexies. – (Parti del giudizio) – 1. Le parti necessarie del procedimento sono:
a) il ricorrente;
b) l'autorità che ha emanato il provvedimento oggetto di impugnazione o che ha omesso di provvedere.
2. Gli Ordini, le Federazioni nazionali e le amministrazioni pubbliche possono stare in giudizio attraverso personale dipendente con qualifica dirigenziale munito di delega rilasciata dal legale rappresentante.
3. Non sono parti necessarie il Ministero della salute e il procuratore della Repubblica territorialmente competente, ai quali deve comunque essere notificato l'atto introduttivo del giudizio.
4. Il Ministero della salute e il procuratore della Repubblica possono intervenire in giudizio.
Art. 18-septies. – (Requisiti del ricorso) – 1. Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) gli elementi identificativi del ricorrente e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto, nonché il domicilio eletto dal ricorrente;
b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato con la data della sua notificazione o comunicazione o comunque della sua conoscenza;
c) l'esposizione sommaria dei fatti;
d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;
e) l'indicazione dei mezzi di prova;
f) l'indicazione dei provvedimenti chiesti alla Commissione centrale;
g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con allegazione, in questo caso, della procura speciale.
Art. 18-octies. – (Notificazione e deposito del ricorso e di atti difensivi) – 1. Il ricorso è notificato, a pena di irricevibilità, all'Ordine professionale o alla Federazione nazionale o all'organo che ha emanato il provvedimento impugnato nonché a tutte le altre parti indicate nell'articolo 18-sexies e ad almeno un controinteressato, ove esistente, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, dalla comunicazione o comunque dalla conoscenza del provvedimento impugnato ovvero dalla data di formazione del silenzio diniego.
2. La notificazione è eseguita nei modi e nelle forme previsti dal codice di procedura civile.
3. Il ricorso, corredato dell'atto impugnato e della prova delle avvenute notificazioni, deve essere depositato, a pena di irricevibilità, presso la segreteria della Commissione centrale nei quindici giorni successivi all'ultima notificazione effettuata alle parti necessarie.
4. Il deposito determina la pendenza del ricorso. Lo stesso è comunicato dalla segreteria della Commissione centrale a tutte le parti alle quali il ricorso è stato notificato.
5. Successivamente al deposito del ricorso, le parti possono depositare documenti entro quaranta giorni liberi dalla conoscenza dell'avvenuto deposito e memorie difensive entro quindici giorni liberi dalla conoscenza dell'avvenuto deposito. Eventuali memorie di replica possono essere depositate entro dieci giorni liberi prima della trattazione dell'udienza di merito.
6. La segreteria della Commissione centrale comunica l'avvenuto deposito degli atti e dei documenti di cui al comma 5, fatta salva l'ipotesi in cui le parti ne abbiano già ricevuto copia.
7. A eccezione di quanto previsto dal comma 8, il ricorso alla Commissione centrale non ha effetto sospensivo.
8. Nel caso in cui sia proposta istanza di sospensione cautelare, unitamente al ricorso avverso un provvedimento di cancellazione dall'albo o un provvedimento disciplinare, gli effetti del provvedimento impugnato sono sospesi fino alla decisione sull'istanza cautelare. La sospensione automatica di cui al primo periodo non opera nei casi in cui sia intervenuta sentenza di condanna per alcuno dei reati per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni nonché nei casi di interdizione dai pubblici uffici, di interdizione dalla professione o di applicazione di una misura di sicurezza.
9. Avverso i provvedimenti lesivi intervenuti in corso di causa e connessi al provvedimento impugnato con l'atto introduttivo del giudizio sono esperibili motivi aggiunti, da notificare entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento e da depositare entro i successivi quindici giorni.
10. Se la domanda di cui al comma 9 è stata proposta con ricorso separato innanzi alla stessa Commissione centrale, il giudice provvede alla riunione dei ricorsi.
11. Il deposito dei documenti e di tutti gli scritti difensivi è eseguito esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata della Commissione centrale.
Art. 18-novies. – (Attività istruttoria) – 1. Fermo restando il principio dell'onere della prova, la Commissione centrale può disporre, anche d'ufficio, l'acquisizione di documenti o richiedere chiarimenti o disporre la prova testimoniale, anche relativamente a terzi.
2. Se la Commissione centrale o le parti reputano necessario l'accertamento di fatti o l'acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, la Commissione stessa dispone, anche d'ufficio, una verificazione o una consulenza tecnica.
Art. 18-decies. – (Udienza cautelare e di merito) – 1. La calendarizzazione delle udienze cautelari e di merito è annuale.
2. Ciascuna sezione della Commissione centrale è convocata d'ordine del suo presidente.
3. Le udienze della Commissione centrale, in sede sia cautelare sia di merito, non sono pubbliche. Nell'udienza le parti e i loro difensori possono discutere sinteticamente. La trattazione dell'istanza cautelare è fissata alla prima udienza utile, decorsi quindici giorni liberi dal deposito della domanda. Salvo quanto previsto dall'articolo 18-duodecies, comma 1, l'udienza di trattazione del merito è calendarizzata decorsi ottanta giorni dal deposito del ricorso.
4. Per ciascuna udienza il presidente della sezione predispone un ruolo di udienza riservato ai ricorsi da trattare in sede cautelare e uno riservato ai ricorsi da trattare in sede di merito.
5. Le parti possono sollecitare la fissazione dell'udienza per la trattazione del ricorso per motivate ragioni di urgenza attraverso il deposito dell'istanza di prelievo.
6. Le decisioni della Commissione centrale sono adottate a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del presidente, che vota per ultimo, dopo avere raccolto i voti dei componenti.
Art. 18-undecies. – (Procedimento cautelare) – 1. Il ricorrente, se ritiene di subire un pregiudizio grave e irreparabile nelle more della decisione di merito, può chiedere la concessione di idonee misure cautelari congiuntamente alla proposizione del ricorso, con istanza debitamente notificata a tutte le parti e depositata presso la segreteria della Commissione centrale con la prova delle avvenute notificazioni. L'istanza può essere notificata e depositata anche in corso di giudizio.
2. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a cinque giorni liberi prima della riunione in camera di consiglio.
3. Le parti possono costituirsi e i difensori sono sentiti ove ne facciano richiesta. La trattazione si svolge oralmente e in modo sintetico.
4. In sede di esame della domanda cautelare, la Commissione centrale adotta, su istanza di parte e ove necessario, i provvedimenti per assicurare la completezza dell'istruttoria e l'integrità del contraddittorio.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 18-duodecies, comma 1, la decisione è assunta con ordinanza collegiale non impugnabile. Con la medesima ordinanza la Commissione centrale fissa anche la data di trattazione del ricorso nel merito.
Art. 18-duodecies. – (Decisione in forma semplificata) – 1. In occasione della udienza di trattazione dell'istanza cautelare, la Commissione centrale, nel caso in cui ravvisi i presupposti di integrità del contraddittorio e di completezza dell'istruttoria e sentite sul punto le parti costituite, definisce la causa nel merito, dandone comunicazione riportata a verbale alle parti presenti, con decisione in forma semplificata.
2. La motivazione della decisione in forma semplificata può consistere in un sintetico riferimento a questioni di fatto e di diritto ritenute risolutive ovvero, se del caso, a un precedente conforme.
Art. 18-terdecies. – (Istruttoria presidenziale) – 1. Il presidente della sezione può, con decreto monocratico, chiedere al ricorrente se permane l'interesse alla decisione del ricorso. Il presidente della sezione può altresì disporre l'integrazione del contraddittorio o adottare, su istanza motivata di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria. La decisione sulla consulenza tecnica e sulla verificazione è sempre adottata dalla sezione in composizione collegiale.
Art. 18-quaterdecies. – (Questioni rilevate d'ufficio e contraddittorio) – 1. Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, la Commissione centrale ne dà avviso alle parti con dichiarazione riportata a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, la Commissione centrale riserva quest'ultima e, con ordinanza, assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie.
Art. 18-quinquiesdecies. – (Requisiti della decisione) – 1. La decisione della Commissione centrale è pronunciata in nome del popolo italiano e contiene:
a) l'indicazione delle parti del giudizio;
b) l'oggetto del ricorso;
c) una succinta esposizione del fatto e dei motivi di diritto;
d) il dispositivo;
e) la data e il luogo in cui la decisione è pronunciata.
2. La decisione è sottoscritta dal presidente della sezione, dall'estensore e dal segretario.
3. L'estinzione del giudizio per carenza di interesse alla decisione o per rinuncia alla stessa può essere pronunciata dal presidente della sezione con decreto monocratico.
4. La decisione è pubblicata mediante deposito telematico, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Art. 18-sexiesdecies. – (Decisione) – 1. La Commissione centrale adotta i seguenti provvedimenti:
a) ordinanza collegiale istruttoria;
b) ordinanza cautelare;
c) decreto monocratico presidenziale;
d) decisione.
2. Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, la Commissione centrale, con la decisione che definisce il giudizio, ridetermina, in favore del ricorrente, la sanzione in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato.
3. Con la decisione che definisce il giudizio o la fase cautelare, la Commissione centrale dispone in ordine alle spese di lite secondo le tariffe in vigore.
4. La decisione della Commissione centrale è immediatamente esecutiva tra le parti. La stessa è immediatamente comunicata alle parti medesime a cura della segreteria presso il domicilio eletto.
Art. 18-septiesdecies. – (Correzione di errore materiale dei provvedimenti della Commissione centrale) – 1. La decisione della Commissione centrale può essere corretta, se vi sono omissioni o errori materiali, d'ufficio o su istanza di una delle parti del giudizio.
2. Se vi è il consenso delle parti, il presidente della sezione dispone con decreto monocratico la correzione, senza sottoporre la questione alla Commissione centrale in camera di consiglio. In caso di dissenso delle parti, sulla correzione si pronuncia la Commissione centrale con ordinanza in camera di consiglio.
3. La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale con l'indicazione del decreto o dell'ordinanza che l'ha disposta.
4. Se l'istanza di correzione è manifestamente inammissibile o manifestamente infondata, la parte istante è condannata alle spese di giudizio.
Art. 18-duodevicies. – (Sospensione del giudizio) – 1. Il giudizio è sospeso nel caso in cui la Commissione centrale sollevi questione di legittimità costituzionale che sia rilevante e non manifestamente infondata.
2. Il giudizio è altresì sospeso nel caso di querela di falso. Nell'ipotesi di cui al primo periodo si applicano gli articoli 77 e 78 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
3. Il giudizio è, infine, sospeso qualora ricorra rapporto di pregiudizialità rispetto alla definizione di altro giudizio pendente innanzi ad altro giudice.
Art. 18-undevicies. – (Interruzione ed estinzione del giudizio) – 1. Il giudizio è interrotto nel caso di morte, sospensione o radiazione dall'albo del difensore secondo le norme del codice di procedura civile.
2. Il giudizio si estingue per morte del ricorrente o rinuncia al ricorso.
Art. 18-vicies. – (Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto) – 1. In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione.
2. Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza.
3. Se non avviene la prosecuzione ai sensi del comma 2, il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione.
4. In tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio, il presidente della sezione può disporre l'istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e l'udienza è fissata d'ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni.
Art. 19. – (Ricorso per cassazione) – 1. Il ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione centrale può essere proposto entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.
2. Il ricorso per cassazione non ha effetto sospensivo della decisione impugnata.
Art. 19-bis. – (Revocazione) – 1. Le decisioni della Commissione centrale sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei termini previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile.
Art. 19-ter. – (Ricorsi avverso il silenzio) – 1. Il ricorso avverso il silenzio sulle istanze di iscrizione, cancellazione e trasferimento ad altro Ordine è proposto, anche senza previa diffida, con atto notificato all'Ordine procedente e ad almeno un controinteressato, ove esistente.
2. L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento, comunque non oltre un anno dalla data di scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
3. Il ricorso è deciso con decisione in forma semplificata. In caso di totale o parziale accoglimento, la Commissione centrale condanna l'Ordine a provvedere entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni.
4. La Commissione centrale nomina, ove occorra, un commissario ad acta con la decisione con cui definisce il giudizio o successivamente su istanza della parte interessata. Al commissario ad acta non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
5. La Commissione centrale conosce di tutte le questioni relative all'esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.
6. Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsti per il nuovo provvedimento.
Art. 19-quater. – (Cancellazione volontaria dall'albo in pendenza di procedimento disciplinare o di procedimento penale) – 1. La pendenza del procedimento disciplinare o del procedimento penale non osta alla cancellazione volontaria dall'albo. In caso di cancellazione volontaria dall'albo, il procedimento pendente prosegue dinnanzi all'Ordine territoriale di iscrizione ovvero, se proposta impugnativa, dinnanzi alla Commissione centrale. L'eventuale sanzione irrogata con la decisione che definisce il giudizio dinnanzi alla Commissione centrale è comunicata dalla segreteria all'Ordine professionale o alla Federazione nazionale, i quali ne curano la trasmissione agli omologhi organi dei Paesi membri dell'Unione europea.
2. In caso di cancellazione volontaria dall'albo in pendenza di procedimento disciplinare o di procedimento penale, la sanzione irrogata con la decisione che definisce il giudizio disciplinare è eseguita successivamente alla nuova iscrizione.
3. In caso di cancellazione volontaria dall'albo dell'esercente la professione sanitaria in pendenza di procedimento disciplinare e di successiva sanzione disciplinare all'esito del medesimo procedimento disciplinare, i termini di prescrizione della sanzione disciplinare irrogata all'esito del procedimento disciplinare sono sospesi e iniziano nuovamente a decorrere con la nuova iscrizione presso il medesimo Ordine ovvero presso un Ordine diverso.
Art. 19-quinquies. – (Giudizio di ottemperanza) – 1. La parte che vi abbia interesse può proporre innanzi alla Commissione centrale ricorso per l'ottemperanza al fine di conseguire l'attuazione coattiva delle decisioni passate in giudicato nonché di tutti i provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
2. La domanda si propone con ricorso notificato alla parte tenuta a dare esecuzione alla pronuncia e a tutte le altre parti del giudizio.
3. Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza o l'esecuzione, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato.
4. La Commissione centrale decide, sentite le parti, in camera di consiglio.
5. In caso di accoglimento del ricorso, la Commissione centrale adotta le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del provvedimento giurisdizionale, indicando, ove occorra, i contenuti, le modalità e i termini dell'attività da compiere. In caso di persistente inadempimento, la Commissione centrale nomina un commissario ad acta, al quale assegna un termine per provvedere in sostituzione della parte inadempiente. Si applica quanto disposto dall'articolo 18-sexiesdecies, comma 3.
6. Gli atti adottati in violazione o in elusione del giudicato sono nulli».
Art. 2.
(Disposizioni finali e transitorie)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i ricorsi introduttivi dei giudizi proposti successivamente a tale data innanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui al capo IV del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono sottoposti al pagamento del contributo unificato previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, calcolato nella misura forfetaria di euro 500. Si applica altresì l'articolo 30 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le regole tecniche del processo telematico dinnanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, la pubblicazione delle decisioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie è eseguita mediante il deposito dell'originale presso la segreteria della medesima Commissione centrale.
3. L'articolo 21-quater del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è abrogato dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.
4. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prima della data di entrata in vigore della presente legge continua a operare nella composizione costituita all'atto dei provvedimenti di nomina.
5. Con il decreto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono definiti i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi tra le sezioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che rimangono in vigore fino alla data di adozione del regolamento della Commissione di cui all'articolo 17, comma 3, del medesimo decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946.
6. I capi V e VI del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, sono abrogati. Ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di proposizione del ricorso introduttivo.
Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)
1. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.