PROGETTO DI LEGGE
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 307
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CONTE, SPORTIELLO, AIELLO, BARZOTTI, CAROTENUTO, DI LAURO, QUARTINI, MARIANNA RICCIARDI, TUCCI
Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività del caregiver familiare
Presentata il 13 ottobre 2022
Onorevoli Colleghi! — Assistere una persona cara non autosufficiente ed esserle di aiuto nelle difficoltà di gestione della vita quotidiana costituisce una funzione cardine delle relazioni di convivenza, basate sulla libera scelta e alimentate da motivazioni affettive e sentimentali.
Ci sono situazioni in cui questa funzione di aiuto assume connotati di impegno tali da rendere necessari e opportuni interventi di sostegno da parte delle istituzioni pubbliche, in favore delle persone che si trovano nella condizione di assistere una persona cui sono legate per motivi affettivi o di parentela, quale che sia la loro età, perché affette da patologie invalidanti, anche croniche o degenerative.
Nella XVII legislatura si sono mossi i primi passi in riferimento a questa problematica. L'Italia, infatti, risultava uno dei pochi Paesi in Europa dove non era stata riconosciuta e dove non è, ad oggi, tutelata anche da un punto di vista previdenziale, la figura del caregiver familiare.
Con il termine caregiver familiare si designa colui che si prende cura di una persona cara in condizioni di non autosufficienza. Il caregiver familiare deve farsi carico dell'organizzazione delle cure e dell'assistenza; può trovarsi, dunque, in una condizione di sofferenza e di disagio riconducibili all'affaticamento fisico e psicologico, alla solitudine, alla consapevolezza di non doversi ammalare per le conseguenze che la sua assenza potrebbe provocare, al sommarsi dei compiti assistenziali a quelli familiari e lavorativi, ai possibili problemi economici e alla frustrazione. Per questo la figura del caregiver familiare deve essere valorizzata e sostenuta dallo Stato.
Nel dicembre 2017 la figura del caregiver familiare è stata individuata, con l'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.
Con il comma 254 dell'articolo 1 della medesima legge n. 205 del 2017 è stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare. La disponibilità del Fondo – sebbene sia esigua e per questo sarà necessario integrarla e renderla strutturale – permette di avviare alcune prime misure di sostegno per i caregiver familiari.
Con la nomina del Ministro per la famiglia e le disabilità e con il riordino delle competenze dei Ministeri previsto dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, il Fondo è passato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero al suddetto Ministro per la famiglia e le disabilità, che ne definisce i criteri e le modalità di utilizzo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28.
Nella XVIII legislatura, gli unici interventi hanno riguardato lo stanziamento di ulteriori risorse, con le leggi di bilancio 2019 (articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) e 2021 (articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).
Oggi, dunque, se esiste ed è riconosciuta la figura giuridica del caregiver familiare che si prende cura del proprio congiunto disabile grave o gravissimo, anche 24 ore su 24, manca la normazione dei diritti che discendono proprio dal riconoscimento ottenuto dall'approvazione delle citate disposizioni è rimasta incompiuta.
Pertanto, la presente proposta di legge – che riproduce l'atto Camera n. 1228 della XVIII legislatura – risulta fondamentale ai fini del riconoscimento e della tutela del lavoro svolto dal caregiver familiare, che rappresenta un valore sociale ed economico per il Paese. È quindi nostro dovere, nell'interesse della collettività, prendere atto del lavoro fin qui compiuto e formulare con la presente proposta di legge, in attesa di un riordino complessivo della disciplina vigente in materia di disabilità, una prima serie di norme imprescindibili per rendere pieno ed effettivo il riconoscimento del caregiver familiare.
Il testo si compone di nove articoli.
L'articolo 1 indica le finalità della proposta di legge.
L'articolo 2 stabilisce che la qualifica di caregiver familiare, come definito dall'articolo 1, comma 255, della legge n. 205 del 2017, può essere riconosciuta limitatamente a un familiare per ogni soggetto assistito. Il riconoscimento della qualifica di caregiver familiare in relazione a un solo familiare preclude agli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, di usufruire delle disposizioni dell'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, in relazione allo stesso soggetto assistito.
L'articolo 3 prevede il riconoscimento al caregiver familiare della copertura a carico dello Stato dei contributi figurativi riferiti al periodo di lavoro di assistenza e di cura effettivamente svolto, equiparati a quelli da lavoro domestico, che si sommano ai contributi da lavoro eventualmente già versati. Inoltre si riconosce al caregiver familiare la possibilità di accedere al pensionamento anticipato al raggiungimento di trenta anni di contributi, sommando ai contributi da lavoro eventualmente già versati quelli figurativi versati dallo Stato per l'attività di caregiver familiare.
L'articolo 4 riconosce al caregiver familiare le tutele previste per le malattie professionali e per le tecnopatie elencate nelle tabelle vigenti in materia.
L'articolo 5 prevede l'adeguamento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in favore dei caregiver familiari. Con l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato secondo la procedura di determinazione dei LEP, si stabilisce, al comma 1, la definizione dei LEP nel campo sociale che devono essere garantiti ai caregiver familiari su tutto il territorio nazionale. Al comma 3 si statuisce che l'aggiornamento dei LEA deve includere nuovi servizi dedicati ai caregiver familiari e tra questi si considerano essenziali quelli relativi a garantire il diritto alla salute. Al comma 4 si chiarisce come le misure dello stesso articolo 5 siano applicabili alle regioni a statuto speciale e alle province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Nell'articolo 6 si dettano norme per la valorizzazione e il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di assistenza e di cura. Al comma 1 viene garantita in via prioritaria al caregiver familiare che svolge attività lavorativa la possibilità di usufruire del telelavoro o del lavoro agile, con l'obbligo per il datore di lavoro di consentire il passaggio a mansioni che si prestino a tale modalità. Al comma 2 si prevede che il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto, garantisca agli studenti dell'ultimo triennio, che sono caregiver familiari o convivano con un caregiver familiare e contribuiscano al lavoro di cura dell'assistito, di poter essere esclusi, a domanda, dall'obbligo di alternanza scuola-lavoro di cui alla legge n. 107 del 2015. Con il comma 3 si modifica l'articolo 601 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, per quanto riguarda la tutela delle persone con disabilità.
L'articolo 7 reca specifiche detrazioni fiscali a favore dei caregiver familiari.
L'articolo 8 elenca nel dettaglio i requisiti necessari per accedere ai benefìci previsti dalla presente proposta di legge.
L'articolo 9 reca la copertura finanziaria.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
1. Lo Stato riconosce e tutela la figura del caregiver familiare come definito dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e ne riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che dalla sua attività trae l'intera collettività.
Art. 2.
(Riconoscimento della qualifica di caregiver familiare)
1. La qualifica di caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non può essere riconosciuta a più di una persona per lo stesso soggetto assistito.
2. Il riconoscimento della qualifica di caregiver familiare preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di usufruire delle disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso soggetto assistito.
Art. 3.
(Tutela previdenziale)
1. Al caregiver familiare è riconosciuta la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di assistenza e di cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento della disabilità grave del soggetto assistito. Tali contributi si sommano a quelli eventualmente già versati per attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare di trenta anni di contributi totali.
Art. 4.
(Tutele per malattie)
1. Al caregiver familiare sono riconosciute le tutele previste per le malattie professionali e per le tecnopatie riconosciute ai sensi delle tabelle allegate al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
Art. 5.
(Sostegno alla conciliazione tra attività lavorativa e attività di assistenza e di cura)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i LEP nel campo sociale che devono essere garantiti ai caregiver familiari in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, sono comprese nei LEP da garantire al caregiver familiare secondo le graduatorie predisposte dalle regioni sulla base di princìpi omogenei di equità e di ragionevolezza, che tengano conto della situazione generale socio-economica del nucleo familiare dell'assistito, nonché della certificazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), le seguenti misure:
a) soluzioni di sostegno condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;
b) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, mediante l'impiego di personale qualificato, di operatori socio-sanitari o di operatori socio-assistenziali, in possesso dell'apposita qualifica professionale con le caratteristiche previste dal Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018, anche con sostituzioni temporanee, da svolgere presso il domicilio del soggetto assistito, anche in caso di malattia grave, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui alla presente lettera sono definiti in accordo con il soggetto assistito o con l'amministratore di sostegno ovvero, nei casi di interdizione o inabilitazione, rispettivamente dal tutore o dal curatore del soggetto assistito;
c) supporto e assistenza di base mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o di operatori socio-assistenziali, in possesso della qualifica professionale con le caratteristiche previste dal Quadro nazionale delle qualificazioni di cui alla lettera b);
d) consulenze per l'adattamento dell'ambiente domestico del soggetto assistito;
e) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare e per il soggetto assistito;
f) rilascio di apposita tessera di riconoscimento come caregiver familiare, al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del caregiver familiare stesso;
g) informazioni puntuali ed esaurienti sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;
h) opportunità di informazione al fine di sviluppare una maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto dal caregiver familiare, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;
i) supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;
l) supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e di assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione dell'assistito;
m) supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze.
3. La Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, lettera b), della medesima legge n. 208 del 2015, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni riservate ai caregiver familiari. Tra le prestazioni e i servizi di cui al primo periodo si considerano essenziali quelli relativi alla domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche la cui erogazione sia disponibile anche in forma domiciliare, cui deve sottoporsi il caregiver familiare, presso il domicilio dell'assistito e nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui al comma 2, lettera b).
4. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Art. 6.
(Sostegno alla conciliazione tra attività lavorativa e attività di assistenza e di cura)
1. Al caregiver familiare che svolge attività lavorativa è garantita in via prioritaria la concessione del telelavoro o del lavoro agile, con l'obbligo per il datore di lavoro di consentire il passaggio a mansioni che si prestino a tale modalità.
2. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 33 è inserito il seguente:
«33-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'istruzione, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto le modalità di esclusione dall'obbligo di alternanza scuola-lavoro di cui al comma 33 degli studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado che ne facciano domanda, secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto, purché convivano con una persona riconosciuta invalida al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e collaborino di fatto alle attività di cura prestate dalla persona di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 108, lettera a), della citata legge n. 205 del 2017 non si applicano agli studenti di cui al primo periodo del presente comma»;
b) al comma 36, le parole: «ai commi 34 e 35» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 33-bis, 34 e 35».
3. Al comma 2 dell'articolo 601 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo il seguente ordine di priorità decrescente in funzione del grado di invalidità e delle minorazioni possedute dal lavoratore o dalla persona assistita di cui, rispettivamente, agli articoli 21 e 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104: personale con grado di invalidità superiore all'80 per cento o con minorazioni iscritte alla categoria prima, seconda o terza; personale che assiste una persona con un grado di invalidità superiore all'80 per cento o con minorazioni iscritte alla categoria prima, seconda o terza; personale con un grado di invalidità superiore al 66 per cento e inferiore all'80 per cento; personale che assiste una persona con un grado di invalidità superiore al 66 per cento e inferiore all'80 per cento».
Art. 7.
(Detrazioni per carichi di famiglia)
1. Al comma 2 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite di età di cui al secondo periodo del presente comma non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2023.
Art. 8.
(Modalità di accesso ai benefìci)
1. Per accedere ai benefìci previsti dalla presente legge il caregiver familiare deve esibire all'azienda sanitaria locale competente per territorio, che li trasmette entro quindici giorni al competente ufficio indicato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale:
a) l'atto di nomina del caregiver familiare redatto mediante scrittura privata;
b) il certificato di stato di famiglia storico-anagrafico da cui risulti il periodo di convivenza tra il caregiver familiare e il soggetto assistito;
c) la copia del verbale di riconoscimento al soggetto assistito dell'invalidità al 100 per cento;
d) la copia del piano assistenziale individuale, ove previsto, attestante la quantità e la qualità dell'attività svolta a favore del soggetto assistito da parte del caregiver familiare, ovvero la copia della dichiarazione di presa in carico del soggetto assistito da parte dei servizi sociali del comune dove questi risiede;
e) la copia del verbale di riconoscimento dello stato di gravità al soggetto assistito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) la dichiarazione, da parte del soggetto assistito o del suo amministratore di sostegno ovvero del tutore qualora il soggetto assistito non sia in grado di farlo autonomamente, dell'espressa disponibilità a sottoporsi a una visita di accertamento specifico per l'accesso del caregiver familiare ai benefìci previsti dalla presente legge, da parte delle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ai fini della verifica dello stato di non autosufficienza dello stesso familiare assistito;
g) i documenti che attestano la cittadinanza italiana del caregiver familiare e del soggetto assistito.
Art. 9.
(Copertura finanziaria)
1. A decorrere dall'anno 2022, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 della presente legge si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. A decorrere dall'anno 2022, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui all'articolo 7 della presente legge si provvede annualmente con la legge di bilancio per un importo non inferiore a 10 milioni di euro annui.