FRONTESPIZIO

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                    Sezione I
                        Articolo 1
                    Sezione II
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                    Sezione III
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                Capo II
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3076

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 4 agosto 2026 (v. stampato Senato n. 1779)

presentato dal ministro per la protezione civile e le politiche del mare
(MUSUMECI)

Disposizioni in materia di protezione civile

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 4 agosto 2026

DISEGNO DI LEGGE

Capo I
SEZIONE CONTRATTUALE DEL PERSONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Sezione I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Istituzione della sezione speciale
del personale di protezione civile)

1. Nell'ambito della contrattazione collettiva relativa al comparto funzioni locali e alla corrispondente area delle funzioni locali sono istituite speciali sezioni contrattuali per il personale, dirigenziale e non dirigenziale, delle strutture di protezione civile delle regioni, delle altre componenti regionali facenti parte del sistema di protezione civile, dei comuni, delle province e delle città metropolitane nonché degli altri enti e agenzie appartenenti al medesimo comparto e alla corrispondente area, in modo da garantire la specificità dei compiti attribuiti e delle responsabilità assunte, secondo princìpi di adeguatezza, proporzionalità e differenziazione. Al personale appartenente alle sezioni contrattuali di cui al primo periodo si applicano le disposizioni della presente legge e, in quanto compatibili, quelle del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, la contrattazione collettiva del comparto funzioni locali provvede a disciplinare, nei limiti delle risorse disponibili ad essa destinate:

a) il trattamento giuridico nonché la specifica formazione, anche obbligatoria, ai sensi degli articoli 3 e 5;

b) il trattamento economico, ivi incluse le indennità di funzione, di missione e di pronto intervento, l'utilizzo dei mezzi propri o dell'amministrazione, in relazione all'impiego operativo in attività di previsione, di prevenzione, in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e di emergenza o in esercitazioni, nonché l'orario di lavoro ordinario e straordinario, ivi incluse le turnazioni e la reperibilità, anche in deroga al principio dell'omnicomprensività della retribuzione e fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi degli articoli 2 e 4 della presente legge.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Sezione II
PERSONALE NON DIRIGENZIALE

Art. 2.
(Trattamento economico
del personale non dirigenziale)

1. Al personale appartenente alla sezione contrattuale per il personale non dirigenziale di cui all'articolo 1 è riconosciuto il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale e decentrato di riferimento, integrato da un'indennità di funzione di base commisurata alle funzioni di protezione civile svolte.
2. Al fine di garantire la prontezza operativa, al personale di cui al comma 1, incaricato di funzioni di coordinamento operativo nell'ambito di attività di previsione, prevenzione ed emergenza o di esercitazioni, nonché per la copertura di turnazioni nelle attività di pronto intervento, è riconosciuta un'indennità di funzione di pronto impiego aggiuntiva rispetto al trattamento economico e all'indennità di funzione di base di cui al comma 1.
3. Al personale di cui al comma 1, chiamato a intervenire con compiti di coordinamento in emergenza, sul territorio di competenza o fuori da esso, è riconosciuta un'indennità di missione aggiuntiva rispetto alle indennità di cui ai commi 1 e 2.
4. La disciplina e l'importo delle indennità di cui al presente articolo sono definiti dalla contrattazione collettiva, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, anche in deroga al principio dell'omnicomprensività della retribuzione in relazione alle indennità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 3.
(Trattamento giuridico
del personale non dirigenziale)

1. Al personale appartenente alla sezione contrattuale per il personale non dirigenziale di cui all'articolo 1 è garantita la tutela assicurativa per gli infortuni e le malattie contratte in servizio, anche in contesti emergenziali, nonché la tutela legale per i procedimenti civili e penali nei quali detto personale sia coinvolto per ragioni di servizio.
2. La formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale di cui al comma 1 sono obbligatori.
3. Il personale di cui al comma 1 è soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse alle attività di protezione civile. Il personale di cui al comma 1 garantisce altresì la reperibilità e l'operatività in caso di necessità, concorrendo alle relative turnazioni secondo i limiti e le modalità definiti dalla contrattazione collettiva.

Sezione III
PERSONALE DIRIGENZIALE

Art. 4.
(Trattamento economico
del personale dirigenziale)

1. Al personale appartenente alla sezione contrattuale per il personale dirigenziale di cui all'articolo 1 è riconosciuto il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale e decentrato di riferimento, integrato da un'indennità commisurata alle funzioni di protezione civile svolte.
2. La disciplina e l'importo dell'indennità di cui al comma 1 sono definiti dalla contrattazione collettiva, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2.

Art. 5.
(Trattamento giuridico
del personale dirigenziale)

1. Al personale appartenente alla sezione contrattuale per il personale dirigenziale di cui all'articolo 1 è garantita la tutela assicurativa per gli infortuni e le malattie contratte in servizio, anche in contesti emergenziali, nonché la tutela legale per i procedimenti civili e penali nei quali detto personale sia coinvolto per ragioni di servizio.
2. La formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale di cui al comma 1 sono obbligatori.
3. L'incarico dirigenziale di protezione civile è soggetto a rotazione, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
4. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse alle attività di protezione civile. Il personale di cui al comma 1 garantisce la reperibilità e l'operatività in caso di necessità, concorrendo alle relative turnazioni secondo i limiti e le modalità definiti dalla contrattazione collettiva.

Capo II
RESPONSABILITÀ DELLE AUTORITÀ, DEL PERSONALE E DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 6.
(Linee guida e responsabilità penale
nelle attività di protezione civile)

1. Nel capo VI del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, all'articolo 43 sono premessi i seguenti:

«Art. 42-bis. – (Linee guida per l'esecuzione delle attività di protezione civile)1. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di protezione civile, ove nominata, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 15 del presente decreto, sentito l'Osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile di cui alla direttiva del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 7 dicembre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 2024, sono elaborate linee guida recanti definizioni degli standard minimi di formazione e addestramento richiesti per il personale di protezione civile e raccomandazioni nell'esecuzione delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 del presente decreto.
Art. 42-ter.(Responsabilità penale colposa nello svolgimento delle attività di protezione civile)1. Nei casi di reato colposo, i soggetti di cui al comma 2, se i fatti sono stati posti in essere nell'esercizio delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, non sono punibili quando sono state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche nelle attività di protezione civile, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida o le citate buone pratiche risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intende per:

a) autorità di protezione civile: le autorità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c);

b) operatori di protezione civile:

1) il personale iscritto nei ruoli speciali tecnico-amministrativi del personale dirigenziale e non dirigenziale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri in servizio presso il medesimo Dipartimento e il personale in posizione di distacco, comando o fuori ruolo in servizio presso il Dipartimento medesimo;

2) il personale appartenente alle sezioni contrattuali per il personale dirigenziale e non dirigenziale delle strutture di protezione civile delle regioni, delle altre componenti regionali facenti parte del sistema di protezione civile, dei comuni, delle province e delle città metropolitane nonché degli altri enti e agenzie appartenenti al medesimo comparto e alla corrispondente area;

3) ogni soggetto appartenente alle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 13;

4) il personale della carriera prefettizia e dell'Amministrazione civile dell'interno, chiamato ad operare per il coordinamento delle attività di soccorso rilevanti ai sensi del presente decreto;

c) volontario di protezione civile: il legale rappresentante, ivi compreso il Sindaco in caso di Gruppi comunali di protezione civile limitatamente allo svolgimento dell'attività di legale rappresentante dei medesimi gruppi, nonché l'aderente alle organizzazioni di volontariato, alle reti associative e agli altri enti del Terzo settore, ivi compresi i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale e le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile iscritti nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34.

3. Fermo quanto disposto dal comma 1, quando i reati previsti dal medesimo comma si sono verificati nell'esercizio delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, il volontario di protezione civile risponde esclusivamente per colpa grave. L'autorità di protezione civile o l'operatore di protezione civile rispondono esclusivamente per colpa grave soltanto quando i reati di cui al medesimo comma 1 si sono verificati a seguito di misure e interventi urgenti nella gestione dell'emergenza di cui all'articolo 2, comma 6.
4. Nell'accertamento della colpa o del suo grado si tiene conto anche della soglia di incertezza scientifica, del livello di prevedibilità dell'evento e del contesto d'urgenza in considerazione dei quali sono effettuate le valutazioni e adottate le decisioni, dello specifico ruolo svolto dall'agente in caso di cooperazione di più persone, di ogni altra circostanza rilevante per la concreta verifica di esigibilità della condotta, nonché dei limiti correlati alle disponibilità e attendibilità di dati e di strumenti di monitoraggio e di analisi, alle capacità tecnologiche disponibili e ai vincoli derivanti dalla disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie».

Art. 7.
(Relazione biennale alle Camere)

1. Con cadenza biennale, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare presenta alle Camere una relazione sull'attuazione della presente legge.

Art. 8.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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