FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 332

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BOF, BARABOTTI, BORDONALI, CAPARVI, CAVANDOLI, GIAGONI, MONTEMAGNI, PIERRO, ZINZI

Introduzione dell'articolo 633-bis del codice penale, in materia di occupazione abusiva di alloggi pubblici o privati

Presentata il 13 ottobre 2022

Onorevoli Colleghi! – L'emergenza relativa agli immobili occupati in modo abusivo, senza nessun contratto di affitto e senza alcun titolo, è un fenomeno che è diventato una vera e propria piaga e che lascia nella rabbia e nell'incertezza i legittimi proprietari o assegnatari: la presente proposta di legge, pertanto, intende contrastare tale fenomeno prevedendo l'istituzione di una nuova fattispecie di reato, cioè l'occupazione abusiva di alloggi pubblici o privati, già residenza principale di una o più persone.
Vittime di questo reato sono soprattutto le persone cosiddette «fragili» e, in particolare, le persone anziane che, in molti casi, dopo essere state dimesse dall'ospedale o di ritorno dalla visita ai figli, trovano la propria abitazione occupata, con la serratura della porta di ingresso sostituita. Tale situazione, di fatto, impedisce non solo il rientro nel proprio alloggio, ma anche la fruizione dei propri beni, dei propri effetti personali e dei ricordi più cari, quali le foto e altri oggetti che hanno accompagnato nel tempo la vita di queste persone. Risulta chiaro che, in alcuni casi, dietro queste occupazioni si nasconde un vero e proprio racket organizzato per segnalare ai soggetti malintenzionati i nominativi dei residenti in questi alloggi e i loro spostamenti, anche temporanei, proprio ai fini dell'occupazione dell'immobile.
Due sentenze della seconda sezione penale della Corte di cassazione, la n. 26225 del 18 settembre 2020 e la n. 35024 del 9 dicembre 2020, che riguardano l'occupazione abusiva di alloggi sfitti o non ancora assegnati, riguardano l'operatività della discriminante dello «stato di necessità», di cui all'articolo 54 del codice penale, che al primo comma recita «Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto della necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo».
Purtroppo, se queste sentenze fossero applicate anche nel caso di alloggi già abitati e si facesse valere il principio dello «stato di necessità» di chi occupa in modo abusivo un alloggio in caso di presenza di uno o più minori, le ragioni delle persone anziane, residenti nell'alloggio, finirebbero per soccombere.
Per evitare che questo accada, la presente proposta di legge prevede l'introduzione nel codice penale del nuovo articolo 633-bis, finalizzato a tutelare i soggetti fragili, anziani o famiglie, che di fronte alle minacce e alle intimidazioni fatte dagli occupanti abusivi nei confronti dei legittimi proprietari o affittuari residenti, rischiano di non tornare in possesso dell'alloggio e di tutti i loro beni e affetti custoditi all'interno di esso.
Gli obiettivi che si intendono raggiungere con l'introduzione della nuova fattispecie di reato sono i seguenti:

a) garantire il rilascio tempestivo dell'alloggio occupato in modo abusivo, prevedendo l'aumento di un terzo della pena nel caso l'alloggio non sia rilasciato entro quarantotto ore dalla presentazione della querela;

b) scoraggiare i soggetti malintenzionati dal «prendere di mira» le persone più fragili; per questa ragione è previsto che l'aumento di un terzo della pena sia disposto anche nel caso in cui i legittimi residenti nell'alloggio occupato abusivamente abbiano un'età superiore a sessantacinque anni, siano disabili o sino affetti da una grave patologia;

c) scoraggiare in modo chiaro chi occupa abusivamente alloggi già abitati legittimamente da altre persone, prevedendo lo sgombero forzato dell'alloggio decorse quarantotto ore dall'occupazione.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 633 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 633-bis. – (Occupazione abusiva di alloggi pubblici o privati) – Chiunque occupi in modo abusivo alloggi pubblici o privati, adibiti a residenza principale di una o più persone, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da un mese a due anni e con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo quando il rilascio dell'alloggio occupato non avvenga entro quarantotto ore dalla presentazione della querela di cui al medesimo comma o se la persona residente nell'alloggio occupato abbia un'età superiore a sessantacinque anni, sia disabile o sia affetta da una grave patologia.
Qualora il soggetto che occupa in modo abusivo un alloggio pubblico di cui al primo comma non lo rilasci entro quarantotto ore dalla data di presentazione della querela di cui al medesimo comma, si procede con ordinanza allo sgombero dell'alloggio.
Qualora il soggetto che occupa in modo abusivo un alloggio privato di cui al primo comma non lo rilasci entro quarantotto ore dalla data di presentazione della querela di cui al medesimo comma alla competente procura della Repubblica, la polizia interviene senza indugio e senza attendere il provvedimento di un giudice».

2. Al primo comma dell'articolo 634 del codice penale, le parole: «nell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 633 e 633-bis».

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