XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 333
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato CIRIELLI
Modifiche agli articoli 5 e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152, e all'articolo 380 del codice di procedura penale, concernenti il delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico
Presentata il 13 ottobre 2022
Onorevoli Colleghi! – La proposta di legge in oggetto è finalizzata a elevare al rango di delitto il reato di travisamento, disciplinato dall'articolo 5, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152.
Com'è noto, infatti, la citata disposizione legislativa espressamente dispone che: «È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino».
Siamo, quindi, in presenza di una disposizione complementare al codice penale, finalizzata a tutelare il bene giuridico dell'ordine pubblico da indebite minacce rappresentate, nella fattispecie, dall'occultamento, totale o parziale, della propria immagine in occasione di pubbliche manifestazioni.
I commi secondo, terzo e quarto del medesimo articolo 5 specificano che «Nei casi di cui al primo periodo del comma precedente, il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro./ Qualora il fatto è commesso in occasione delle manifestazioni previste dal primo comma, il contravventore è punito con l'arresto da due a tre armi e con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro./ Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza».
Il legislatore sin dal 1975 ha così inteso evidenziare la qualifica di «contravvenzione» del reato, prevedendo un trattamento sanzionatorio conforme a tale attribuzione e, sul versante procedurale, l'arresto soltanto facoltativo nelle ipotesi di flagranza di reato.
I gravissimi episodi verificatisi a più riprese in occasione di manifestazioni pubbliche, durante le quali si sono verificati scontri e incidenti e si sono avuti anche feriti tra gli esponenti delle Forze di polizia a causa del comportamento di alcuni giovani all'occorrenza mascherati e protetti da caschi da motociclista, ha reso quantomai attuale la questione relativa al trattamento sanzionatorio da irrogare a carico di coloro che, abusando del diritto di manifestazione, utilizzano il travisamento come strumento di offesa e di occultamento delle proprie generalità.
Sempre più frequentemente, infatti, frange di soggetti violenti senza scrupoli, infiltrate all'interno di manifestazioni pacifiche e autorizzate, danno luogo a devastazioni, scontri e tafferugli, rendendosi irriconoscibili sia alle Forze dell'ordine sia alla videosorveglianza per mezzo del travisamento del loro volto.
Una condotta criminale, quindi, dolosamente preordinata allo scontro e alla violenza, che non può continuare ad essere disciplinata a mero livello di «contravvenzione», ma che merita di essere elevata a «delitto» e di ricevere una sanzione penale adeguata alla sua pericolosità sociale.
La presente proposta di legge, pertanto, si prefigge di accentuare il rango penale del travisamento, disciplinandolo come «delitto» e introducendo, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, le sanzioni della reclusione e della multa.
Analogamente, il disvalore sociale della fattispecie di reato impone di prevedere, sul versante procedurale, l'arresto obbligatorio (e non facoltativo) nelle ipotesi di flagranza di reato.
I suddetti orientamenti ricevono applicazione sul piano legislativo, attraverso una modifica agli articoli 5 e 5-bis della legge n. 152 del 1975, unitamente all'inserimento di un'apposita lettera nel secondo comma dell'articolo 380 del codice di procedura penale che, com'è noto, elenca le fattispecie di reato per le quali, a prescindere dalla sanzione edittale, è sempre previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
È prevista, infine, una speciale aggravante all'articolo 5 della legge n. 152 del 1975 nelle ipotesi in cui il colpevole, nel travisarsi durante una manifestazione pubblica, sia trovato in possesso di una cosiddetta «arma impropria», cioè di uno degli strumenti (non considerato espressamente arma da punta o da taglio) chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona, di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge n. 110 del 1975.
Per l'attualità dei suoi contenuti e per la rilevanza del bene giuridico dell'ordine pubblico nella nostra società, si auspica che la presente proposta di legge possa ricevere la più ampia condivisione e la più rapida approvazione possibili.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152)
1. Alla legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) il terzo comma è sostituito dai seguenti:
«Chiunque viola il divieto di cui al secondo periodo del primo comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 3.000 a 10.000 euro. Nei suoi confronti è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato.
Le pene previste dal terzo comma del presente articolo sono aumentate quando il colpevole porta con sé un oggetto compreso tra quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110»;
2) al quarto comma, le parole: «di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo periodo del primo comma»;
b) all'articolo 5-bis, le parole: «da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».
Art. 2.
(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«m-sexies) delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'articolo 5, primo comma, secondo periodo, della legge 22 maggio 1975, n. 152».