FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                Capo II
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 341

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CANDIANI, MOLINARI, ANDREUZZA, DAVIDE BERGAMINI, BISA, BOF, CARRÀ, CAVANDOLI, CENTEMERO, DARA, LOIZZO, MARCHETTI, MORRONE, PRETTO

Delega al Governo per la revisione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni per favorire la funzionalità degli enti locali

Presentata il 14 ottobre 2022

Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge, che si compone di tredici articoli suddivisi in due capi, prevede un intervento del Governo per la revisione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo di aggiornare, riunire e coordinare, introducendo eventuali disposizioni innovative, la disciplina statale relativa alle funzioni fondamentali degli enti locali, alle fusioni tra comuni, agli organi di governo dei comuni, al controllo sugli organi, all'organizzazione degli uffici e del personale, nonché dei segretari comunali, al sistema contabile, alle garanzie e ai controlli.
L'articolo 1 definisce l'oggetto e individua le finalità della delega, partendo da una ricognizione delle norme statali in materia anche ai fini di un loro coordinamento nel rispetto delle competenze regionali e delle potestà statutaria e regolamentare dei comuni, delle province e delle città metropolitane.
L'articolo 2 si concentra su una revisione della disciplina degli organi delle province e delle città metropolitane, mentre l'articolo 3 prevede una revisione della disciplina in materia di fusioni tra comuni, valorizzando, al fine di garantire l'adeguatezza degli enti e l'effettività dell'esercizio, gli strumenti e le procedure di concertazione istituzionale per la definizione di princìpi e criteri comuni per la disciplina del procedimento di fusione, salva restando la potestà legislativa regionale in materia.
L'articolo 4 suggerisce le linee per una revisione della disciplina in materia di controllo sugli organi.
L'articolo 5 interviene per l'armonizzazione dell'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti e i segretari comunali e provinciali, con la disciplina contenuta nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».
Gli ultimi due articoli del capo I si concentrano invece, rispettivamente, sulla valorizzazione delle funzioni di programmazione e rendicontazione degli enti locali, di revisione economico-finanziaria e di risanamento degli enti e sulla revisione della disciplina in materia di controlli contabili, prevedendo, in entrambi gli articoli, princìpi e criteri direttivi per la delega.
Il capo II interviene con disposizioni per la funzionalità degli enti locali, con novelle puntuali alla normativa vigente, prevedendo l'abrogazione delle cause ostative alla candidatura a membro del Parlamento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e il riordino della disciplina in materia di incompatibilità (articolo 8), disposizioni in materia di esercizio associato delle funzioni, di responsabilità e di durata del mandato dei sindaci e di costituzione degli uffici di supporto (articolo 9), oltre a norme di semplificazione per gli enti locali in riferimento all'invio dei bilanci alla banca dati delle amministrazioni pubbliche e alla previsione che l'ente che non abbia deliberato nei termini previsti la proposta di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato non può, fino a quando non abbia provveduto, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo di aggiornare, riunire e coordinare, introducendo eventuali disposizioni innovative, la disciplina statale relativa alle funzioni fondamentali degli enti locali, alle fusioni tra comuni, agli organi di governo dei comuni, al controllo sugli organi, all'organizzazione degli uffici e del personale, nonché dei segretari comunali, provinciali e delle città metropolitane, e al sistema contabile, delle garanzie e dei controlli.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) ricognizione delle norme statali vigenti in materia, per provvedere al loro coordinamento formale e sostanziale e al loro aggiornamento e adeguamento in funzione anche delle esigenze di semplificazione del linguaggio normativo, apportando a esse le innovazioni e le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguarle alla legislazione vigente di rango costituzionale in materia, anche tenendo conto delle eventuali modifiche intervenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) garanzia del rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle regioni, nonché dei princìpi di unità e indivisibilità della Repubblica e di riconoscimento delle autonomie ai sensi dell'articolo 5 della Costituzione, delle competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione e delle potestà statutaria e regolamentare dei comuni, delle province e delle città metropolitane;

c) adeguamento, nel rispetto del principio di unità e indivisibilità della Repubblica, alle modifiche apportate al titolo V della parte seconda della Costituzione dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

d) recepimento dei princìpi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, dei princìpi derivanti dal diritto dell'Unione europea e dei princìpi affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea;

e) recepimento delle disposizioni di legge in materia di funzioni delle province e delle città metropolitane e in materia di esercizio associato delle funzioni dei comuni;

f) ricognizione delle disposizioni statali che sono o restano abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato che sono resi, rispettivamente, nel termine di venti giorni e di quarantacinque giorni dalla trasmissione di ciascuno schema, decorsi i quali il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge e della procedura di cui al comma 3 del presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Art. 2.
(Revisione della disciplina degli organi delle province e delle città metropolitane)

1. Nell'ambito della delega di cui all'articolo 1, si provvede alla revisione della disciplina degli organi delle province e delle città metropolitane, anche prevedendo l'istituzione di una giunta metropolitana e di una giunta provinciale, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione che la giunta metropolitana sia organo collaborativo del sindaco metropolitano nel governo dell'ente e operi attraverso deliberazioni collegiali per l'adozione di atti che non siano riservati dalla legge al consiglio metropolitano o alla conferenza metropolitana;

b) previsione che la giunta metropolitana sia composta dal sindaco metropolitano, che la presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, nominati dal medesimo sindaco, da quantificare in via progressiva, in relazione alla popolazione e nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere;

c) previsione che il sindaco metropolitano nomini, tra i componenti della giunta metropolitana, un vicesindaco metropolitano, che ne esercita le funzioni in caso di impedimento o di cessazione dalla titolarità dell'incarico, oltre a esercitare le funzioni a lui direttamente delegate;

d) previsione di un incremento del numero dei consiglieri provinciali sino a un massimo di ventiquattro consiglieri in relazione alla popolazione di ciascuna provincia;

e) previsione che la giunta provinciale sia organo collaborativo del presidente della provincia e sia composta da un numero di assessori, tra cui un vicepresidente della provincia, nominati dal medesimo presidente, da quantificare in via progressiva, in relazione alla popolazione, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere;

f) previsione dell'attribuzione ai componenti della giunta metropolitana e della giunta provinciale di un'indennità di funzione, in misura comunque non superiore a quella prevista per gli assessori del comune capoluogo della città metropolitana e della provincia.

Art. 3.
(Revisione della disciplina in materia di fusioni tra comuni)

1. Nell'ambito della delega di cui all'articolo 1, si provvede alla revisione della disciplina in materia di fusioni tra comuni, valorizzando, al fine di garantire l'adeguatezza degli enti e l'effettività dell'esercizio, gli strumenti e le procedure di concertazione istituzionale per la definizione di princìpi e criteri comuni per la disciplina del procedimento di fusione, ferma restando la potestà legislativa regionale in materia.

Art. 4.
(Revisione della disciplina in materia di controllo sugli organi degli enti locali)

1. Nell'ambito della delega di cui all'articolo 1, in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 195 del 24 luglio 2019, si provvede alla revisione della disciplina del controllo sugli organi degli enti locali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione, nel rispetto dei princìpi di autonomia degli enti locali e di leale collaborazione, di misure volte a ricondurre alla normalità l'attività amministrativa dell'ente locale se, all'esito dell'accesso ispettivo, non sono emersi gli elementi sintomatici del condizionamento mafioso di cui all'articolo 143, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, richiesti per l'adozione del provvedimento dissolutorio, ma sono state evidenziate gravi e reiterate illiceità tali da compromettere il buon andamento dell'attività dell'ente, con pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati, conseguente all'interruzione o all'alterazione dei livelli minimi essenziali delle prestazioni e del funzionamento dei servizi pubblici, secondo le modalità di cui alla legge 5 giugno 2003, n. 131;

b) introduzione di disposizioni volte a consentire ai componenti delle commissioni nominate ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la possibilità di rappresentanza e difesa in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato per i casi derivanti dalla gestione commissariale, previa richiesta al Ministro dell'interno;

c) razionalizzazione e semplificazione delle modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria e del comitato di sostegno e di monitoraggio previsti dall'articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e previsione di ulteriori disposizioni per la razionalizzazione e il supporto della funzionalità degli enti, i cui organi sono rinnovati al termine del periodo di scioglimento, nonché introduzione di disposizioni volte a consentire la valutazione dell'operato della commissione straordinaria sulla base dei risultati di amministrazione conseguiti;

d) introduzione di disposizioni volte a consentire lo scioglimento, nelle ipotesi previste dall'articolo 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alle aziende sanitarie e ospedaliere, attraverso modalità idonee al mantenimento della funzionalità e alla prevenzione dalle infiltrazioni mafiose.

Art. 5.
(Armonizzazione della disciplina in materia di organizzazione e ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali)

1. Nell'ambito della delega di cui all'articolo 1, si provvede all'armonizzazione dell'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, compresi i segretari comunali, provinciali e delle città metropolitane e i dirigenti, con la disciplina contenuta nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) con riferimento ai segretari comunali, provinciali e delle città metropolitane:

1) revisione del relativo regime giuridico, anche con riferimento al potenziamento del loro contingente numerico, delle funzioni e dei compiti assicurando l'indipendenza funzionale a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione dell'ente, anche attraverso il rafforzamento degli uffici di supporto del Ministero dell'interno;

2) riorganizzazione delle loro carriere, anche attraverso l'individuazione di peculiari percorsi selettivi e formativi in linea con la loro elevata qualificazione giuridica e tecnica, in relazione alle competenze a essi attribuite dall'ordinamento agli enti locali;

3) abilitazione alla funzione a seguito di concorso pubblico e successiva iscrizione in apposito albo, articolato su base regionale, gestito dal Ministero dell'interno;

b) con riferimento alla figura del direttore generale:

1) individuazione della soglia demografica al di sopra della quale prevedere il ricorso alla relativa figura, con contratto a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica e secondo criteri stabiliti dal regolamento degli uffici e dei servizi;

2) previsione della possibilità di analoga figura apicale nelle unioni di comuni aventi maggiore dimensione demografica e maggiori volumi di bilancio, con compiti di coordinamento e di monitoraggio;

3) previsione della revocabilità dell'incarico in caso di mancato assolvimento ai compiti di monitoraggio di cui al numero 2);

4) previsione che la durata del mandato sia comunque non eccedente il mandato del sindaco, del presidente della provincia, del sindaco metropolitano o del presidente dell'unione.

Art. 6.
(Valorizzazione delle funzioni di programmazione e rendicontazione, di revisione economico-finanziaria e di risanamento degli enti locali)

1. Nell'ambito della delega di cui all'articolo 1, si provvede alla valorizzazione delle funzioni di programmazione e rendicontazione, di revisione economico-finanziaria e di risanamento degli enti locali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificazione degli oneri amministrativi e contabili e differenziazione dell'organizzazione amministrativa degli enti locali, tenendo conto della dimensione territoriale e demografica del singolo ente e della rispettiva adeguatezza funzionale delle relative strutture organizzative, nel rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza;

b) revisione e armonizzazione del sistema finanziario-contabile e degli istituti a presidio degli equilibri di bilancio degli enti locali, allo scopo di perseguire obiettivi di razionalizzazione ordinamentale anche mediante l'individuazione di specifici indicatori e parametri economici e giuridici di rilevamento, con particolare riguardo a quelli che indicano difficoltà strutturali nella riscossione delle entrate e nella gestione di cassa;

c) limitazione, nell'ambito dei processi di razionalizzazione del sistema finanziario-contabile, del numero degli allegati obbligatori che confluiscono in un documento unico di programmazione, comprensivo di una parte strategica e di una parte operativa, allegato al bilancio, attraverso l'individuazione di forme semplificate, in ragione delle dimensioni demografiche dell'ente, nel rispetto delle scelte organizzative e del principio di sussidiarietà;

d) revisione organica della disciplina della funzione di revisione economico-finanziaria e del funzionamento dell'organo di revisione, garantendone l'indipendenza e la professionalità, nonché ridefinizione delle competenze, anche al fine di rendere più rapida ed efficace l'attività di controllo sugli atti dell'ente locale;

e) previsione di istituti organizzativi volti a favorire la formazione anche pratica;

f) ampliamento del numero di enti locali, in base alla soglia demografica, per i quali l'organo di revisione deve essere previsto in forma collegiale, a garanzia di una maggiore effettività del controllo;

g) individuazione di criteri per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti, nel rispetto dei seguenti princìpi:

1) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri e popolazione di ciascun ente locale;

2) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;

3) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali;

h) limitazione del divieto di più di due incarichi da revisore nello stesso ente solo al caso di incarichi consecutivi;

i) revisione delle specifiche procedure, con particolare riguardo a quelle volte al controllo sull'emersione di difficoltà di cassa e di squilibri di bilancio che richiedono interventi tempestivi e adeguati, in particolare con riferimento agli equilibri di parte corrente;

l) revisione organica degli istituti di controllo interno;

m) individuazione di indicatori per la verifica della congruità delle stime formulate in ordine a: trasferimenti erariali; entrate tributarie e altre entrate correnti; debiti fuori bilancio; rispetto dei vincoli di finanza pubblica, dell'equilibrio della gestione dei residui, della gestione di cassa e dell'equilibrio finanziario;

n) revisione del sistema di collegamento tra gli aspetti finanziari e non finanziari.

Art. 7.
(Revisione della disciplina in materia di controlli contabili)

1. Nell'ambito della delega di cui all'articolo 1, si provvede alla revisione della disciplina in materia di controlli contabili, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) rafforzamento del controllo contabile nei comuni con popolazione inferiore a parametri demografici predeterminati, prevedendo percorsi di affiancamento collaborativo da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, istituita presso il Ministero dell'interno, al fine di prevenire criticità strutturali, anche individuando misure di recupero delle condizioni di equilibrio del bilancio utili a scongiurare più radicali rimedi di risanamento;

b) ridefinizione dei compiti e del funzionamento della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, con particolare riguardo al controllo successivo sulle assunzioni a tempo determinato delle figure essenziali, ovvero infungibili, per la regolare ed efficiente gestione degli enti locali dissestati, strutturalmente deficitari, nonché degli enti locali in riequilibrio finanziario pluriennale.

Capo II
DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEGLI ENTI LOCALI

Art. 8.
(Abolizione di cause ostative di ineleggibilità e riordino della disciplina in materia di incompatibilità)

1. All'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le lettere b) e c) sono abrogate;

b) al terzo comma, le parole: «alle lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a)»;

c) al quarto comma, le parole: «alle predette lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a)».

2. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 53, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza» sono inserite le seguenti: «, anche conseguente a incompatibilità ai sensi dell'articolo 63, comma 1, numero 7-bis),»;

b) l'articolo 62 è abrogato;

c) all'articolo 63, comma 1, è aggiunto, infine, il seguente numero:

«7-bis) per i comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, colui che ricopre la carica di deputato o di senatore della Repubblica».

Art. 9.
(Disposizioni in materia di esercizio associato delle funzioni, di responsabilità e di durata del mandato dei sindaci e di costituzione degli uffici di supporto)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

«Art. 33-bis. – (Esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni)1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, i comuni, nel quadro del contesto economico-sociale, culturale e territoriale di riferimento, possono svolgere in forma associata, mediante unione o convenzione, le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, definite dall'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Al fine di garantire l'economicità dell'esercizio delle gestioni associate individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 33 e dai comuni ai sensi del presente articolo, i criteri per la determinazione dei rispettivi ambiti territoriali sono concordati nelle sedi concertative a livello territoriale e nel Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 123, quarto comma, della Costituzione, secondo le competenze previste dai rispettivi statuti.
3. Per le finalità di cui al comma 1, il sindaco metropolitano e il presidente della provincia convocano, anche su proposta di almeno il 20 per cento dei loro componenti, la conferenza metropolitana e l'assemblea dei sindaci per definire, in conformità ai criteri di cui al comma 2, il piano per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e delle modalità per lo svolgimento associato delle funzioni fondamentali dei comuni, assicurando l'effettività della gestione.
4. I piani provinciali e metropolitani di cui al comma 3 sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti dall'assemblea dei sindaci e dalla conferenza metropolitana, sentita la regione sulla conformità ai criteri di cui al comma 2, che esprime parere entro sessanta giorni.
5. Per ogni ambito di riferimento, il piano individua:

a) le funzioni comunali o le singole attività e i singoli servizi a esse riconducibili, da gestire in forma associata;

b) le forme associative e la durata minima;

c) i tempi di realizzazione delle forme associative;

d) i comuni strutturalmente non idonei alla gestione associata a causa dei caratteri demografici o socio-ambientali e della collocazione geografica.

6. I comuni procedono alla realizzazione delle forme associative di cui al presente articolo nel rispetto dei piani di cui ai commi 4 e 5 e secondo le modalità da essi previste»;

b) all'articolo 50:

1) al comma 1, le parole: «Il sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107, comma 1, nonché il principio di separazione tra atti di gestione e atti di indirizzo politico-amministrativo, il sindaco»;

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. In caso di esercizio o mancato esercizio del potere di cui al comma 5, la responsabilità del sindaco per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai soli casi di dolo»;

c) all'articolo 54:

1) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

«4-ter. In caso di esercizio o mancato esercizio del potere di cui al comma 4, la responsabilità del sindaco per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai soli casi di dolo»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«12-bis. Nei giudizi in materia di anagrafe e stato civile il Ministero dell'interno è litisconsorte necessario»;

d) all'articolo 60, comma 3, dopo le parole: «non ha effetto nei confronti del sindaco» sono inserite le seguenti: «o del consigliere»;

f) all'articolo 64, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché con quelle di sindaco o assessore di altro comune»;

g) all'articolo 82, comma 8, lettera f), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi»;

h) all'articolo 90, comma 1, dopo le parole: «per gli enti dissestati» sono inserite le seguenti: «, in riequilibrio finanziario pluriennale»;

i) all'articolo 142, comma 1, dopo la parola: «consorzi» sono inserite le seguenti: «, delle unioni dei comuni».

Art. 10.
(Disposizioni di semplificazione)

1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle autorità indipendenti e della Corte dei conti, nonché di tutti i soggetti istituzionali nazionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Istituto nazionale di statistica, sono individuati gli adempimenti degli enti locali concernenti la comunicazione di informazioni che si intendono assolti a seguito dell'invio dei bilanci alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 11.
(Norme in materia di enti dissestati)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 248 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-ter. L'ente che non abbia deliberato nei termini previsti la proposta di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato non può, fino a quando non abbia provveduto, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto»;

b) all'articolo 254, comma 8, primo periodo, dopo le parole: «adempimenti di competenza» sono inserite le seguenti: «ovvero per ragioni di funzionalità».

Art. 12.
(Disposizioni transitorie e finali)

1. I piani di cui all'articolo 33-bis, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della presente legge, sono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le forme associative già in essere a tale data e i piani indicano, ove necessario, eventuali modifiche delle stesse.
2. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i commi 25 e 26 e i commi da 28 a 31-quinquies sono abrogati.
3. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 58, 66, 71, 72, 89, 98, 99, 100, 150-bis e 150-ter sono abrogati.
4. La scadenza dei presidenti delle province e dei consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogata fino alla scadenza naturale del mandato dei presidenti. Con l'elezione del nuovo presidente della provincia si procede al contestuale rinnovo del consiglio provinciale.
5. Le regioni adeguano le loro leggi alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, anche sopprimendo e riordinando enti, agenzie o organismi che esercitano funzioni riconducibili alle città metropolitane e alle province, in attuazione degli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Art. 13.
(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al capo I e dei decreti legislativi da esso previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I decreti legislativi di cui al capo I sono corredati di relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura finanziaria.
3. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi di cui al capo I della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
4. Dalle disposizioni di cui capo II non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla loro attuazione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.

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