PROGETTO DI LEGGE
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 14
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 344
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CANDIANI, ANDREUZZA, BOF, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, GIAGONI, LOIZZO, ZINZI, ZOFFILI
Norme in materia di caregiver familiare e deleghe al Governo per la piena integrazione della figura del caregiver familiare nell'ordinamento giuridico della Repubblica
Presentata il 14 ottobre 2022
Onorevoli Colleghi! – Nella XVII legislatura, con l'approvazione di un emendamento a prima firma della senatrice Laura Bignami, poi sottoscritto da oltre 155 senatori, inserito come comma 255 nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), l'Italia ha riconosciuto, dopo un percorso durato oltre venti anni, la figura del caregiver familiare, allineandosi ad altri Paesi europei ed extraeuropei. Questa importante vittoria del diritto offre al legislatore una nuova pagina in bianco, nel libro delle leggi della Repubblica italiana, tutta da scrivere.
La figura del caregiver familiare è individuata dal citato comma 255 nella persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.
Sempre con l'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, al comma 254, si è prevista l'istituzione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, poi incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 dall'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare. Successivamente, l'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha istituito un nuovo fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Si tratta di risorse che, sebbene esigue e da integrare e rendere strutturali, hanno permesso di avviare alcune prime misure di sostegno effettivo per i caregiver familiari che siano riconosciuti tali. Tuttavia, nel corso della XVIII legislatura, non è stato possibile procedere alla puntuale definizione di norme atte a collocare la figura del caregiver familiare nell'ambito di un quadro giuridico di riferimento, capace di garantire la sua tutela non solo sotto il profilo del riconoscimento dell'attività svolta, ma anche sotto il profilo della formazione del complesso di quei diritti soggettivi da esso derivanti.
È quindi compito dell'attuale legislatore prendere atto del lavoro avviato nella XVII legislatura e formulare, con la presente proposta di legge, una prima serie di norme ritenute imprescindibili per rendere pieno ed effettivo il riconoscimento del caregiver familiare contenuto nell'articolo 1, comma 255, della legge n. 205 del 2017, delegando altresì il Governo ad adottare, in tempi rapidi, ulteriori disposizioni per il necessario coordinamento con le norme vigenti, al fine di una piena integrazione della figura del caregiver familiare nell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana.
La presente proposta di legge si compone di 14 articoli.
All'articolo 1 si definiscono le finalità della legge, con particolare riferimento al diritto di ciascuna persona a vivere nel proprio ambiente, alla partecipazione e all'inclusione sociale e al diritto delle persone che la sostengono, curano e assistono alla libertà di affermare la propria personalità e a un degno e adeguato livello di qualità di vita.
All'articolo 2, al comma 1, si richiamano le definizioni di caregiver familiare e di assistito, recate dal citato comma 255 della legge n. 205 del 2017. Al comma 2 si precisa che, ai soli fini del riconoscimento delle misure previste dalla legge in favore dei caregiver familiari, lo stato di non autosufficienza dell'assistito è valutato in base alla Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF), adottata dall'OMS per classificare il funzionamento di una persona in un determinato momento e in un determinato ambiente attraverso la raccolta di informazioni su tutte le componenti: funzioni corporee, strutture corporee, attività e partecipazione, fattori ambientali e fattori personali.
All'articolo 3, si dettano le norme in materia di scelta del caregiver familiare da parte dell'assistito. La scelta effettuata secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2 può essere modificata o revocata ai sensi del comma 3. Con il comma 4 si preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle agevolazioni di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, cioè dei tre giorni di permesso mensili, in relazione allo stesso assistito. Con il comma 5 si prevede che il caregiver familiare si rapporti e si integri con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, secondo quanto riportato dal piano assistenziale individuale, ove previsto.
All'articolo 4, il comma 1 disciplina le procedure per la certificazione della qualifica di caregiver familiare, che viene rilasciata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), secondo le modalità da questo stabilite, previa acquisizione della documentazione attestante i requisiti che devono essere posseduti all'atto della domanda. Il comma 2 disciplina le ipotesi di cessazione della qualifica di caregiver familiare; il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'INPS relativamente all'attuazione delle previsioni dell'articolo 4.
All'articolo 5 si dettano norme per l'adeguamento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in favore dei caregiver familiari. Il comma 1 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato secondo la procedura di determinazione dei LEP, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale che devono essere garantite ai caregiver familiari in tutto il territorio nazionale. Lo stesso comma 1 dispone circa il riparto annuale, tra le regioni, delle risorse allocate nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 334, della legge n. 178 del 2020, ai sensi delle norme vigenti e come rifinanziato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della proposta di legge, ai fini degli interventi di cui al successivo comma 2 dell'articolo 5, che elenca appunto una serie di misure da ricomprendere nei LEP e da attribuire ai caregiver familiari, secondo le graduatorie formate sulla base di princìpi di equità e ragionevolezza, che tengano conto della generale situazione socio-economica del nucleo familiare dell'assistito oltre che della valutazione della gravità della patologia e del grado di non autosufficienza. Al comma 3 si prevede l'aggiornamento dei LEA da parte della competente Commissione nazionale, in base alla valutazione delle proposte di inserimento di nuovi servizi destinati ai caregiver familiari, tra i quali si considerano essenziali quelli relativi a garantire il diritto alla salute. Il comma 4 puntualizza che le misure di cui all'articolo 5 sono applicabili alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
All'articolo 6 si dettano norme per la valorizzazione e il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza. Al comma 1, si prevede la valorizzazione professionale dell'attività svolta dal caregiver familiare al fine di agevolare un suo inserimento o reinserimento lavorativo, riconoscendo tale attività come competenza certificabile ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze». Al comma 2 si prevede, per i caregiver familiari inseriti in percorsi scolastici, che il riconoscimento delle competenze possa contribuire a formare i crediti formativi per le attività extrascolastiche ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in materia di valutazione degli studenti. Al comma 3 si prevede l'attivazione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di specifici programmi per la collocazione o ricollocazione lavorativa dei caregiver familiari tramite interventi di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego. Il comma 4 prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione siano adottate disposizioni per il riconoscimento delle attività svolte dagli studenti dell'ultimo triennio, che siano caregiver familiari o convivano con un caregiver familiare e contribuiscano al lavoro di cura dell'assistito, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di alternanza scuola-lavoro di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107. Il comma 5, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria ai fini dell'attuazione dell'articolo 6.
L'articolo 7, sulla base dei princìpi di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione, al fine di evitare sperequazioni di trattamento tra cittadini, estende l'applicazione delle norme in materia di affinità tra il coniuge e il parente dell'altro coniuge, ai sensi dell'articolo 78 del codice civile, alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, allo scopo di rendere pieno ed effettivo il riconoscimento del caregiver familiare, anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, che assistono un familiare o affine entro il secondo grado dell'altra parte dell'unione civile. La norma precisa che tale previsione è «ai soli fini del riconoscimento delle disposizioni previste dalla presente legge».
L'articolo 8 reca una delega al Governo per garantire l'esercizio del diritto di voto ai caregiver familiari e alle persone con disabilità, in applicazione dei princìpi di cui all'articolo 48 della Costituzione, mediante le opportune modifiche alla normativa vigente per le consultazioni elettorali. In particolare, la lettera a) prevede il completo abbattimento delle barriere architettoniche nei seggi elettorali e la lettera b) prevede che all'interno dei seggi elettorali siano allestiti degli spazi protetti per l'accoglienza delle persone con disabilità che accompagnano il caregiver familiare nelle operazioni di voto e che non possano da questi essere lasciate sole; i criteri di delega di cui alle lettere c) e d) prevedono la semplificazione delle procedure per la richiesta del voto domiciliare, estendendo tale facoltà al caregiver familiare, e ciò al fine di contrastare l'astensione dal voto nei casi in cui l'assistito non sia trasportabile e il suo caregiver familiare non possa lasciarlo solo per recarsi al seggio, perché privo di adeguata sostituzione da parte di un operatore socio-sanitario; alla lettera e) si definiscono i criteri in merito alla validità dell'autorizzazione all'esercizio del diritto al voto domiciliare per i caregiver familiari. I commi 2 e 3 dettano le procedure per l'esercizio della delega da parte del Governo.
Anche l'articolo 9 reca una delega al Governo, per l'adozione di ulteriori norme in favore dei caregiver familiari per la piena integrazione di tale figura nell'ordinamento giuridico della Repubblica. Alla lettera a) si prevede l'adeguamento della normativa vigente a fini di coordinamento con le disposizioni introdotte con la presente proposta di legge; alla lettera b) si incentiva l'utilizzo dei sistemi di identità digitale per favorire il rapporto dei caregiver familiari con la pubblica amministrazione; la lettera c) reca il criterio di delega volto ad armonizzare e semplificare le funzioni e i poteri riconosciuti al caregiver familiare ove nominato amministratore di sostegno, tutore o curatore, nonché a provvedere all'informatizzazione degli obblighi di rendicontazione, con particolare riguardo per i rapporti patrimoniali tra il caregiver familiare, ove nominato amministratore di sostegno, e l'assistito beneficiario; alla lettera d) si prevede di individuare le modalità per l'accertamento e il riconoscimento del periodo di attività svolto come caregiver familiare precedentemente alla data della certificazione di cui all'articolo 4; con la lettera e) si individuano le procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del caregiver familiare, con la precisazione che tali misure debbano essere applicate a un caregiver familiare per assistito; alla lettera f) si fissano i criteri per individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del caregiver familiare; alla lettera g) si dettano criteri per il riconoscimento, a determinate condizioni, del periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, in ogni caso entro il limite di cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale; alla lettera h) si dispone di inserire tra i lavori usuranti, di cui all'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205, quello dei caregiver familiari, tenuto conto della loro minore aspettativa di vita, come dimostrato dagli studi compiuti da Elizabeth Blackburn, Premio Nobel per la medicina; la lettera i) prevede la definizione, secondo princìpi di equità e ragionevolezza, che tengano conto della generale situazione socio-economica del nucleo familiare dell'assistito, dei criteri di priorità atti a riconoscere ai caregiver familiari che non raggiungano il requisito dell'anzianità contributiva necessario per l'accesso alla pensione di vecchiaia il completamento del medesimo requisito, per un periodo comunque non eccedente un terzo del periodo complessivo necessario per l'accesso alla pensione di vecchiaia come ridotto in base al riconoscimento del beneficio di cui alla lettera g), attraverso la contribuzione figurativa equiparata a quella da lavoro domestico; alla lettera l) si dettano i criteri per individuare misure idonee a garantire ai caregiver familiari iscritti alla Gestione separata dell'INPS, in via sperimentale per il quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della legge, la facoltà di destinare la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle forme pensionistiche complementari, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza, cosiddette «long term care». I commi 2 e 3 dettano le procedure per l'esercizio della delega da parte del Governo, con la condizione che qualora i decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
All'articolo 10, al comma 1, si dettano norme in materia di detrazioni per i carichi di famiglia che integrano il comma 2 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi (come modificato dall'articolo 1, comma 252, della legge n. 205 del 2017) in modo che il limite di reddito complessivo di 4.000 euro per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, decorsi i quali tale limite è ricondotto alla somma inferiore previgente, non opera in caso di figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. Al comma 2 dispone l'efficacia di tale disposizione con decorrenza dal 1° gennaio 2023.
All'articolo 11, con il comma 1 si prevede che in sede di censimento generale l'Istituto nazionale di statistica proceda a un'indagine multiscopo in materia di caregiver familiari. Il comma 2 stabilisce che all'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 12 reca disposizioni finanziarie e in particolare, al comma 1, dispone che il Fondo di cui all'articolo 1, comma 334, della legge n. 178 del 2020 sia rifinanziato, a decorrere dal 2024, con la legge di bilancio per un importo non inferiore ai 30 milioni di euro annui, rivalutato sulla base delle verifiche effettuate dal Governo circa l'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità della legge. Al comma 2 si provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 10 in materia di detrazione per i carichi di famiglia.
All'articolo 13, al comma 1 si prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenti alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge e, al comma 2, che, sulla base di detta relazione, con cadenza biennale il Governo proceda a una verifica degli effetti derivanti dalle disposizioni della legge e dell'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle sue finalità.
All'articolo 14 si prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 2, 3, 32, 35, primo comma, 36, 38, 48, secondo e quarto comma, 117, secondo comma, lettere f), m), o) e p), e 118, quarto comma, della Costituzione nonché dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, reca disposizioni finalizzate al riconoscimento e alla promozione del diritto di ciascuna persona a vivere nel proprio ambiente, alla partecipazione e all'inclusione sociale nonché del diritto delle persone che la sostengono, curano e assistono alla libertà di affermare la propria personalità e a un degno e adeguato livello di qualità della vita.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge:
a) si definisce «caregiver familiare» il soggetto di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che assiste le persone indicate al medesimo comma 255;
b) si definisce «assistito» la persona assistita dal caregiver familiare, individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Ai soli fini del riconoscimento delle misure previste dalla presente legge in favore del caregiver familiare, lo stato di non autosufficienza dell'assistito è valutato in base ai criteri della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute, adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità.
Art. 3.
(Consenso alla scelta del caregiver familiare)
1. L'assistito presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio caregiver familiare, salvi i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore. La qualifica di caregiver familiare non può essere riconosciuta a più di un familiare per l'assistenza alla stessa persona.
2. L'atto di nomina del caregiver familiare è redatto per scrittura privata e presentato all'azienda sanitaria locale competente per territorio, che lo trasmette entro quindici giorni al competente ufficio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
3. Il consenso può essere modificato o revocato con le medesime forme e procedure di cui ai commi 1 e 2.
4. A seguito della nomina del caregiver familiare, nessuno degli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, può avvalersi delle agevolazioni di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito.
5. Il caregiver familiare, nominato ai sensi dei commi 1 e 2, si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, secondo quanto riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), ove previsto.
Art. 4.
(Certificazione della qualifica di caregiver familiare)
1. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto di nomina di cui all'articolo 3, comma 2, l'INPS rilascia al soggetto nominato la certificazione attestante la qualifica di caregiver familiare a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, dei seguenti atti:
a) certificato di residenza in un comune del territorio italiano, nonché, per i cittadini extracomunitari residenti da almeno un anno nel territorio italiano, copia del permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore a un anno;
b) certificato attestante la relazione di parentela o di affinità e la convivenza tra il caregiver familiare e l'assistito; qualora il medesimo caregiver familiare si prenda cura di due o più assistiti, è necessaria la convivenza con gli stessi;
c) certificato medico attestante le condizioni dell'assistito rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrato dalla valutazione dello stato di non autosufficienza, di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge. Restano comunque validi gli accertamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della presente legge dalle competenti commissioni mediche sulle condizioni di non autosufficienza o di necessità di ausilio degli assistiti;
d) copia del PAI, ove previsto, attestante la quantità e la qualità dell'attività svolta in favore dell'assistito da parte del caregiver familiare ovvero copia della dichiarazione di presa in carico dell'assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;
e) copia dell'atto di nomina di cui all'articolo 3, comma 2.
2. La certificazione della qualifica di caregiver familiare, rilasciata ai sensi del comma 1, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia a ogni effetto di legge nei casi di cui all'articolo 3, comma 3, o in caso di impedimento permanente o morte del caregiver familiare o di morte dell'assistito.
3. L'INPS provvede all'attuazione del presente articolo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5.
(Adeguamento dei livelli essenziali delle prestazioni e dei livelli essenziali di assistenza in favore dei caregiver familiari)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i LEP nel campo sociale che devono essere garantite ai caregiver familiari, certificati ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite annualmente tra le regioni le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come definite ai sensi delle norme vigenti e dell'articolo 12, comma 1, della presente legge, ai fini degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, sono comprese nei LEP da garantire al caregiver familiare, secondo le graduatorie formate sulla base di princìpi di equità e ragionevolezza, che tengano conto della generale situazione socio-economica del nucleo familiare dell'assistito, nonché della certificazione rilasciata dalle competenti commissioni mediche ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), primo periodo, le seguenti misure:
a) soluzioni di sostegno condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;
b) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale referenziata ai sensi del Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018, anche con sostituzioni temporanee, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia grave, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui alla presente lettera sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno ovvero, nei casi di interdizione o inabilitazione, rispettivamente dal tutore o dal curatore;
c) supporto di assistenza di base mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale referenziata ai sensi del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui alla lettera b);
d) consulenze per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;
e) specifiche misure di sostegno e di incentivazione in favore dei caregiver familiari lavoratori, nell'ambito delle competenze regionali;
f) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare e per l'assistito;
g) rilascio di apposita tessera di riconoscimento della qualifica di caregiver familiare, al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del caregiver familiare stesso;
h) informazioni puntuali ed esaurienti sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse disponibili a livello nazionale e territoriale per il sostegno all'attività di assistenza e di cura;
i) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto dal caregiver familiare, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;
l) supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico e psichico;
m) supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e di assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione dell'assistito;
n) supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze.
3. La Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, lettera b), della medesima legge n. 208 del 2015, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni riservate ai caregiver familiari certificati ai sensi dell'articolo 4 della presente legge. Tra le prestazioni e i servizi di cui al primo periodo si considerano essenziali quelli relativi alla domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche la cui erogazione sia disponibile anche in forma domiciliare, cui deve sottoporsi il caregiver familiare, presso il domicilio dell'assistito e nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo.
4. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Art. 6.
(Valorizzazione e sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza)
1. Per favorire la valorizzazione professionale, l'accesso o il reinserimento lavorativo del caregiver familiare certificato ai sensi dell'articolo 4, l'esperienza maturata nell'attività di assistenza e di cura è individuata come competenza certificabile dagli organismi competenti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dalle normative regionali in materia.
2. Per i caregiver familiari inseriti in percorsi scolastici, il riconoscimento delle competenze di cui al comma 1 contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrascolastiche ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva specifici programmi per il supporto alla collocazione o ricollocazione dei caregiver familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva del lavoro nell'ambito dei servizi per l'impiego.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, adotta le disposizioni per il riconoscimento dell'esperienza maturata nell'attività di assistenza e di cura, su richiesta degli interessati, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di alternanza scuola-lavoro, di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori che svolgono l'attività di caregiver familiare o che convivono con l'assistito e contribuiscono all'attività di assistenza e di cura prestata da un caregiver familiare.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7.
(Disposizioni in materia di affinità ai sensi dell'articolo 78 del codice civile)
1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, al fine del pieno ed effettivo riconoscimento del caregiver familiare, ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, che assistono un familiare o affine entro il secondo grado dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, le norme in materia di affinità tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge, ai sensi dell'articolo 78 del codice civile, si applicano anche alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Art. 8.
(Delega al Governo per garantire l'esercizio del diritto di voto ai caregiver familiari e alle persone con disabilità)
1. Al fine di assicurare l'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'articolo 48 della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro la data di indizione delle consultazioni elettorali successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora le suddette consultazioni siano indette per una data anteriore alla scadenza del predetto termine, uno o più decreti legislativi in materia di garanzie per l'esercizio del voto da parte dei caregiver familiari certificati ai sensi dell'articolo 4 e delle persone con disabilità, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare il completo abbattimento delle barriere architettoniche nei seggi elettorali allestiti nel territorio nazionale, per garantire la piena accessibilità agli stessi da parte delle persone con disabilità;
b) prevedere all'interno dei seggi elettorali, o nelle loro immediate prossimità, adeguati spazi protetti nei quali il caregiver familiare possa affidare agli operatori socio-sanitari presenti, per il tempo strettamente necessario all'esercizio del proprio diritto di voto, l'assistito che lo accompagna e che necessiti di assistenza temporanea qualificata;
c) prevedere l'adeguamento della normativa vigente per le consultazioni elettorali al fine di consentire l'esercizio del voto in forma domiciliare per l'assistito avente diritto, anche con l'assistenza del suo caregiver familiare certificato ai sensi dell'articolo 4, e, congiuntamente, per il medesimo caregiver;
d) semplificare, anche attraverso l'utilizzo del Sistema pubblico di identità digitale, le procedure per la prima richiesta di esercizio del voto in forma domiciliare, di cui alla lettera c), per l'avente diritto e per il suo caregiver familiare;
e) prevedere che il diritto all'esercizio del voto in forma domiciliare concesso al caregiver familiare ai sensi della lettera d) decorra dalla data del rilascio della relativa autorizzazione e cessi la sua efficacia a ogni effetto di legge nei casi di cui all'articolo 3, comma 3, o in caso di impedimento permanente del caregiver familiare ovvero di morte dell'assistito.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno. Lo schema di ciascun decreto legislativo, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al citato comma 1 e con le procedure previste dal comma 2.
Art. 9.
(Delega al Governo per l'introduzione di ulteriori disposizioni per la piena integrazione del caregiver familiare nell'ordinamento giuridico)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di ulteriori disposizioni per la piena integrazione della figura del caregiver familiare nell'ordinamento giuridico, in coerenza con la normativa dell'Unione europea, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) apportare alla normativa vigente le modificazioni e integrazioni necessarie per il coordinamento con le disposizioni contenute nella presente legge;
b) incentivare l'utilizzo del Sistema pubblico di identità digitale da parte dei caregiver familiari al fine di agevolare e semplificare il rapporto con la pubblica amministrazione;
c) semplificare e armonizzare le funzioni e i poteri riconosciuti al caregiver familiare che sia nominato amministratore di sostegno, tutore o curatore, nonché provvedere all'informatizzazione dei relativi obblighi di rendicontazione, con particolare riguardo ai rapporti patrimoniali tra il caregiver familiare, ove nominato amministratore di sostegno, e l'assistito beneficiario;
d) individuare modalità per l'accertamento e il riconoscimento dell'attività di caregiver familiare svolta in favore di un assistito prima dell'acquisizione della certificazione di cui all'articolo 4. Qualora il caregiver familiare abbia assistito più persone, i periodi di attività accertati e riconosciuti ai sensi del primo periodo sono cumulabili, ove non coincidenti;
e) individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del caregiver familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di assistenza e di cura e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o che non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995 e che sia in possesso della certificazione di cui all'articolo 4 della presente legge, tramite interventi e azioni di politica attiva del lavoro nell'ambito dei servizi resi dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano a un caregiver familiare per assistito;
f) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del caregiver familiare in possesso della certificazione di cui all'articolo 4 della presente legge, che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di assistenza e di cura;
g) riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995, purché in possesso della certificazione di cui all'articolo 4 della presente legge, nonché, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera d) del presente comma, il periodo effettivamente prestato per l'attività di caregiver familiare, nella misura di un quinto del periodo medesimo e in ogni caso nel limite di complessivi cinque anni, per il conseguimento dell'assegno sociale o per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia;
h) inserire i caregiver familiari nell'elenco delle professioni usuranti, di cui all'allegato B annesso alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai fini dell'applicazione dei benefìci di cui all'articolo 1, comma 147, della medesima legge n. 205 del 2017;
i) definire, secondo princìpi di equità e ragionevolezza che tengano conto della generale situazione socio-economica del nucleo familiare dell'assistito, nonché della certificazione rilasciata dalle competenti commissioni mediche ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), primo periodo, i criteri di priorità ai fini dell'attribuzione, ai caregiver familiari cui siano stati riconosciuti i benefìci di cui alle lettere d) e g) del presente comma e che non raggiungano il requisito dell'anzianità contributiva necessario per l'accesso alla pensione di vecchiaia, della contribuzione figurativa equiparata a quella da lavoro domestico per un periodo comunque non eccedente un terzo del periodo complessivo necessario per l'accesso alla pensione di vecchiaia, come ridotto in base al riconoscimento del beneficio di cui alla citata lettera g). Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano a un caregiver familiare per assistito;
l) individuare misure per garantire ai caregiver familiari in possesso della certificazione di cui all'articolo 4 della presente legge, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per un quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà di destinare la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza, deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Il beneficio di cui alla presente lettera è riconosciuto agli aventi diritto nei limiti delle risorse annualmente disponibili e secondo l'ordine di priorità conseguente alla data di presentazione della relativa richiesta.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo schema di ciascun decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al citato comma 1 e con la procedura prevista dal comma 2.
Art. 10.
(Norme in materia di detrazioni per carichi di famiglia)
1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Art. 11.
(Indagine multiscopo)
1. Ai fini della rilevazione quantitativa dell'attività di assistenza e di cura familiare di cui alla presente legge, l'Istituto nazionale di statistica provvede a inserire specifici quesiti nel censimento generale della popolazione ed effettua indagini multiscopo mirate ad approfondire aspetti qualitativi e quantitativi rilevanti ai fini dell'adeguamento delle politiche in materia di caregiver familiare.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 12.
(Disposizioni finanziarie)
1. A decorrere dall'anno 2024, al fine di rendere strutturali gli interventi di cui all'articolo 5 della presente legge, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è finanziato annualmente con la legge di bilancio per un importo non inferiore a 30 milioni di euro annui. L'importo di cui al primo periodo è aggiornato con cadenza periodica sulla base delle verifiche di cui al comma 2 dell'articolo 13.
2. A decorrere dall'anno 2023, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10 si provvede annualmente con la legge di bilancio per un importo non inferiore a 10 milioni di euro annui. L'importo di cui al primo periodo è aggiornato con cadenza periodica sulla base delle verifiche di cui al comma 2 dell'articolo 13.
Art. 13.
(Valutazione di impatto normativo)
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
2. Il Governo, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, procede con cadenza biennale a una verifica degli effetti derivanti dalle disposizioni della presente legge e dell'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate all'attuazione delle sue finalità.
Art. 14.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.