FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
        Titolo I
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                Capo II
                        Articolo 5
                Capo III
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                Capo IV
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                Capo V
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                Capo VI
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                        Articolo 21
                        Articolo 22
                        Articolo 23
                        Articolo 24
                        Articolo 25
                        Articolo 26
                        Articolo 27
                        Articolo 28
                Capo VII
                        Articolo 29
                Capo VIII
                        Articolo 30
                        Articolo 31
                Capo IX
                        Articolo 32
                        Articolo 33
                        Articolo 34
        Titolo II
                Capo I
                        Articolo 35
                        Articolo 36
                        Articolo 37
                        Articolo 38
                        Articolo 39
                        Articolo 40
                        Articolo 41
                Capo II
                        Articolo 42
                Capo III
                        Articolo 43
        Titolo III
                Capo I
                        Articolo 44
                        Articolo 45
                        Articolo 46
                Capo II
                        Articolo 47
                        Articolo 48
                        Articolo 49
                        Articolo 50
                        Articolo 51
                        Articolo 52
                        Articolo 53
                        Articolo 54
                        Articolo 55
                        Articolo 56
                        Articolo 57
                        Articolo 58
                Capo III
                        Articolo 59
                        Articolo 60
                        Articolo 61
                Capo IV
                        Articolo 62
        Titolo IV
                        Articolo 63
                        Articolo 64
                        Articolo 65
                        Articolo 66
        Titolo V
                Capo I
                        Articolo 67
                        Articolo 68
                        Articolo 69
                        Articolo 70
                        Articolo 71
                        Articolo 72
                        Articolo 73
                Capo II
                        Articolo 74
                        Articolo 75
                        Articolo 76
                        Articolo 77
                Capo III
                        Articolo 78
                Capo IV
                        Articolo 79
                Capo V
                        Articolo 80
                        Articolo 81
                        Articolo 82
                        Articolo 83
                        Articolo 84
                        Articolo 85
                        Articolo 86
                Capo VI
                        Articolo 87
                Capo VII
                        Articolo 88
                Capo VIII
                    Sezione I
                        Articolo 89
                        Articolo 90
                        Articolo 91
                        Articolo 92
                    Sezione II
                        Articolo 93
                        Articolo 94
                        Articolo 95
                        Articolo 96
                        Articolo 97
                    Sezione III
                        Articolo 98
                        Articolo 99
                Capo IX
                        Articolo 100
        Titolo VI
                Capo I
                        Articolo 101
                        Articolo 102
                Capo II
                        Articolo 103

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 383

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
VACCARI, SERRACCHIANI, BERRUTO, MALAVASI, MEROLA, TONI RICCIARDI

Disposizioni in materia di riordino della disciplina dei giochi pubblici

Presentata il 18 ottobre 2022

  Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge reca una serie di disposizioni volte al riordino della disciplina dei giochi pubblici. La proposta è finalizzata alla raccolta sistematica in un unico provvedimento delle disposizioni sui singoli giochi e ad un riordino del prelievo fiscale sui medesimi.
  Le misure introdotte dalla proposta di legge, molte delle quali frutto delle proposte avanzate in sede di Conferenza unificata, sono mirate: a tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi; a recuperare i fenomeni di ludopatia e a contrastare il gioco d'azzardo patologico; a vietare la pubblicità nelle trasmissioni radiofoniche e televisive e, in particolare, in occasione della trasmissione di eventi sportivi in diretta; a diminuire progressivamente la domanda e l'offerta dei giochi; a normare in modo stringente le regole di esercizio dell'attività di offerta di giochi e di comportamento nei punti di gioco, in particolare introducendo l'obbligo di identificazione del giocatore al fine di evitare l'ingresso dei minori nei punti di gioco; a potenziare gli strumenti di contrasto dell'illegalità e la tracciabilità dei capitali; a definire le fonti di regolazione dei diversi aspetti legati all'imposizione e ad armonizzare aggi e compensi spettanti ai concessionari; a riordinare la disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, nonché il sistema sanzionatorio.
  L'organizzazione e l'esercizio di giochi pubblici è riservato allo Stato nell'ambito di un quadro normativo adottato sentite le regioni e gli enti locali.
  Il modello organizzativo si fonda, pertanto, sul regime concessorio e autorizzatorio, ritenuto indispensabile per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi.
  L'applicazione di regole trasparenti ed uniformi in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli è garantita nell'intero territorio nazionale, con adeguate forme di partecipazione degli enti locali al procedimento di autorizzazione e pianificazione della dislocazione territoriale di sale da gioco e di punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito.
  Nel merito, la proposta di legge si suddivide in 6 titoli.
  Il titolo I contiene le disposizioni generali del provvedimento. Esso si suddivide in 9 capi recanti: 1) l'oggetto, le finalità e i princìpi del provvedimento; 2) le definizioni; 3) le fonti della disciplina dei giochi; 4) la disciplina della rete dei giochi; 5) l'abilitazione all'offerta di giochi; 6) la disciplina delle concessioni delle reti di gioco; 7) la disciplina degli aggi e dei compensi; 8) le azioni di contrasto alla ludopatia e al gioco d'azzardo patologico; 9) la pubblicità.
  Il titolo II disciplina le entrate da giochi, definendo le entrate tributarie e non tributarie connesse ai giochi e le misure relative all'accertamento e alla riscossione.
  Il titolo III disciplina le sanzioni connesse ai giochi e in particolare quelle penali, amministrative, tributarie e le disposizioni generali in materia di penali convenzionali.
  Il titolo IV reca disposizioni sui controlli per il settore dei giochi e in particolare i poteri e le attività affidate a tal fine all'Agenzia delle entrate e ad altri soggetti preposti al controllo.
  Il titolo V reca la disciplina dei singoli giochi, ovvero dei giochi mediante apparecchi con e senza vincita di denaro, delle scommesse e dei giochi di ippica nazionale, del gioco del bingo, dei giochi numerici a quota fissa, dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei concorsi pronostici, delle lotterie, delle lotterie ad estrazione differita, delle lotterie ad estrazione istantanea e del gioco a distanza.
  Il titolo VI reca le disposizioni finali e le abrogazioni di norme previgenti in tema di giochi.

PROPOSTA DI LEGGE

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
OGGETTO, FINALITÀ E PRINCÌPI

Art. 1.
(Oggetto)

  1. La presente legge reca il riordino, anche attraverso la loro raccolta organica e sistematica, delle disposizioni in materia di giochi pubblici, con o senza vincita in denaro, ammessi nella Repubblica italiana.
  2. Le disposizioni della presente legge costituiscono il quadro regolatorio nazionale di fonte primaria in materia di giochi pubblici, che è integrato, a livello di fonte secondaria, dalle disposizioni regolamentari o di rango amministrativo emanate ai sensi e nei limiti della legge medesima.
  3. Le disposizioni della presente legge, in quanto disposizioni fondamentali in materia di gioco a livello nazionale, in particolare per i profili dell'ordine pubblico e della sicurezza, costituiscono altresì disposizioni di coordinamento nei riguardi delle regioni. A tal fine le disposizioni attuative sono oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Conseguentemente eventuali disposizioni di fonte regionale o comunale, comunque incidenti in materia di giochi pubblici, devono risultare coerenti e coordinate con quelle della presente legge. Le regioni e i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno emanato loro disposizioni non coerenti ovvero in contrasto con quelle della presente legge ne promuovono la modificazione al fine di renderle coerenti con il quadro regolatorio di cui alla legge medesima. Analogamente provvedono all'adeguamento del loro ordinamento, a fini di coerenza ed unitarietà della disciplina del gioco pubblico a livello nazionale, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2.
(Finalità)

  1. Le norme in materia di gioco pubblico, qualunque sia la loro fonte di produzione, sono sempre orientate al perseguimento del primario interesse generale dell'ordine pubblico e della sicurezza dei giocatori, nonché al contemperamento degli ulteriori interessi generali della tutela delle fasce sociali deboli, a partire dalla prevenzione del rischio di accesso dei soggetti minori di età, della tutela della salute, di una equilibrata e sostenibile presenza sul territorio dell'offerta di gioco pubblico con quella di altri beni e servizi, della progressiva riduzione dell'offerta di gioco, nonché del gettito erariale.
  2. Nel perseguimento degli interessi di cui al comma 1, le disposizioni in materia di gioco pubblico, anche di fonte regionale o comunale, assicurano sempre la coerenza e la convergenza degli interventi e delle misure da esse previsti, per garantire che non sia mai frustrato il generale obiettivo della uniformità e della chiarezza regolatoria, nonché della competitività, concorrenzialità ed affidabilità del mercato.
  3. La disciplina dei giochi pubblici è improntata, in particolare, alla salvaguardia dei seguenti obiettivi:

   a) tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza;

   b) prevenzione, contrasto e repressione dell'attività di gioco non regolare e non autorizzato, e pertanto illegale;

   c) prevenzione, contrasto e repressione delle attività di riciclaggio, come definite dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

   d) tracciabilità dei flussi finanziari relativi al gioco;

   e) sicurezza del gioco, nonché trasparenza dell'offerta di gioco e delle sue regole;

   f) tutela dei minori di età e delle fasce sociali deboli;

   g) tutela del giocatore;

   h) raccolta dei dati del gioco pubblico nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali;

   i) unitarietà e uniformità della organizzazione e della gestione della rete di offerta di gioco pubblico nell'intero territorio nazionale;

   l) tutela dell'affidamento dei concessionari e degli ulteriori soggetti che, nell'ambito dell'organizzazione delle reti dei concessionari, operano sotto la loro responsabilità;

   m) tutela della concorrenza;

   n) non discriminazione.

  4. Fuori dai casi di sanzione penale o di sanzione amministrativa di cui ai capi I e II del titolo III, nell'ambito dei rapporti tra lo Stato, i concessionari e i soggetti che operano sotto la loro responsabilità, si applicano le sanzioni di natura patrimoniale costituite dalle sanzioni amministrative e dalle penali convenzionali di cui ai capi III e IV dello stesso titolo III.

Art. 3.
(Princìpi)

  1. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi generali dell'ordinamento nazionale in materia di giochi pubblici, anche senza vincita in denaro, e possono essere derogate o modificate solo espressamente, mediante modificazioni alla presente legge.
  2. L'adozione di norme interpretative in materia di giochi pubblici con vincita in denaro può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.
  3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 4.
(Leale collaborazione)

  1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, ferme le rispettive attribuzioni in materia legislativa e regolamentare, operano in materia di giochi pubblici in base al principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed accordi.
  2. Le Conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito delle rispettive competenze, costituiscono le sedi istituzionali di confronto in relazione alle discipline in materia di giochi pubblici, diverse da quelle riservate alla potestà esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, per quanto riguarda i loro contenuti e la loro qualità, appropriatezza e proporzionalità, nonché per il periodico monitoraggio della loro applicazione, efficacia ed efficienza.
  3. Ai fini di cui al comma 2, presso le Conferenze di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato tecnico permanente per l'analisi e la valutazione della normativa nazionale in materia di giochi pubblici, di dati e di informazioni riguardanti la dinamica del settore dei giochi, nonché per l'elaborazione di proposte al Governo, previa deliberazione delle Conferenze. Il comitato è costituito, oltre al presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, da otto membri effettivi, di cui quattro designati dai presidenti delle Conferenze e quattro, in rappresentanza del Governo, designati, rispettivamente, dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della giustizia e della salute. Alle sedute del comitato partecipano, per apposite audizioni, esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani iscritte in un elenco tenuto dal comitato medesimo. Il comitato riferisce annualmente alle Camere sui risultati del lavoro svolto.

Capo II
DEFINIZIONI

Art. 5.
(Definizioni)

  1. Ai fini della presente legge si intende per:

   a) «Agenzia»: l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

   b) «concessionario»: la persona giuridica di diritto pubblico o privato che esercita per conto dello Stato, avendone ottenuto un formale, valido ed efficace titolo abilitativo, pubbliche funzioni nelle attività di gestione, esercizio e raccolta di gioco pubblico;

   c) «compenso del concessionario»: la remunerazione del concessionario consistente, in relazione alla natura del provento erariale previsto per ciascuna tipologia di gioco, nella differenza tra le somme giocate e le vincite erogate ovvero, anche sotto forma di aggio, in una misura prestabilita della raccolta quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni pubbliche trasferitegli ovvero dei compiti e degli adempimenti attribuitigli con la concessione;

   d) «compenso del punto di vendita»: la remunerazione, anche sotto forma di aggio, riconosciuta al titolare del punto di vendita e corrisposta dall'Agenzia ovvero dal concessionario;

   e) «concorso a premio» o «manifestazione a premio» o «manifestazione di sorte locale»: qualsiasi iniziativa promozionale, diversa dai giochi pubblici, che si concretizza attraverso lo strumento della promessa e dell'assegnazione di premi in correlazione o meno all'acquisto di un bene o di un servizio, di competenza del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430;

   f) «esercizio generalista primario»: sale da gioco o gaming hall o bar, ove non si effettua l'attività di somministrazione di alimenti e bevande propria degli esercizi generalisti secondari, ricevitorie del lotto che dalla data di entrata in funzione dell'automazione del gioco del lotto ne effettuano la raccolta con il sistema manuale, nonché in generale rivendite ordinarie e speciali di prodotti da fumo di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38;

   g) «esercizio generalista secondario»: ristorante, trattoria, osteria, pizzeria, enoteca, stabilimento balneare, piscina, albergo, pensione, ostello, locanda, bed and breakfast, agriturismo, campeggio, casa vacanze, edicole, circoli privati, nonché ogni altro esercizio diverso dagli esercizi generalisti primari;

   h) «gioco ad accesso diretto»: il gioco pubblico alla cui partecipazione il giocatore accede direttamente, senza l'intermediazione di una persona fisica;

   i) «gioco ad accesso mediato»: il gioco pubblico alla cui partecipazione il giocatore non accede direttamente in quanto è necessaria una intermediazione, anche di una persona fisica;

   l) «gioco a distanza»: giochi pubblici con vincita in denaro che possono essere raccolti esclusivamente con modalità a distanza tramite internet, canale telefonico, fisso o mobile, nonché TV interattiva;

   m) «gioco con vincita in denaro»: qualsiasi forma di gioco pubblico per la cui partecipazione è comunque richiesto il pagamento di una posta costituita da una somma di denaro e la cui introduzione, disciplina, organizzazione, gestione e raccolta è riservata allo Stato, diversa da un concorso ovvero da una manifestazione a premio;

   n) «gioco pubblico»: qualsiasi forma di gioco, con o senza vincita in denaro, ammessa in Italia sulla base della presente legge e offerta al pubblico professionalmente;

   o) «gioco senza vincita in denaro»: qualsiasi forma di gioco pubblico, anche con finalità promozionali, per la cui partecipazione è comunque richiesto il pagamento di una somma di denaro e al cui esito non si acquisisce alcuna vincita in denaro ovvero si acquisisce un titolo di legittimazione a premi esclusivamente in natura e di modico valore;

   p) «organismo di certificazione»: la persona giuridica accreditata presso l'unico organismo di accreditamento che, su incarico del concessionario, del produttore o dell'importatore effettua, nel rispetto della normativa europea di settore, la certificazione della corrispondenza tecnologica e di funzionalità tra gli apparecchi di cui all'articolo 7, commi 1, lettere a) e b), e 2, nonché le piattaforme di gioco, e le relative regole tecniche;

   q) «operatore di gioco»: la persona giuridica che, in Italia ovvero comunque in un Paese aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, abbia maturato sufficiente esperienza nella gestione, esercizio o raccolta di giochi, identici o equivalenti ai giochi pubblici ammessi in Italia, sulla base, ove previsto, di un valido ed efficace provvedimento abilitativo rilasciato dall'autorità competente del Paese in cui l'operatore di gioco ha la propria sede legale ovvero operativa;

   r) «palinsesto»: il programma, predisposto dallo Stato ovvero dai concessionari, degli avvenimenti sportivi, anche ippici, e non sportivi, nonché delle tipologie di scommesse che costituisce il documento ufficiale in riferimento al quale le scommesse possono essere accettate;

   s) «punto di offerta di gioco»: qualsiasi esercizio generalista primario aperto al pubblico all'interno del quale sono offerti giochi pubblici in nome e per conto del concessionario;

   t) «rete fisica di raccolta»: l'insieme dei punti di offerta di gioco che fanno capo ad un concessionario;

   u) «regola tecnica»: qualunque specifica tecnica o requisito per cui è prevista una procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ai sensi delle direttive 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998;

   v) «regolamento»: regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

   z) «terminale di gioco»: l'apparecchiatura elettronica, collegata telematicamente al sistema centrale del concessionario, che consente la registrazione e l'accettazione delle giocate presso il punto di raccolta fisico e la stampa del titolo di gioco da restituire ai giocatori;

   aa) «titolo abilitativo statale»: il provvedimento amministrativo di natura concessoria o autorizzatoria, rilasciato in Italia da autorità statali, che legittima in Italia l'organizzazione, la gestione, l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici;

   bb) «titolo di gioco»: il modulo, il biglietto, la scheda, la ricevuta o altro idoneo documento che attesta una giocata, conseguente alla stipulazione di un contratto di gioco, anche virtuale;

   cc) «totalizzatore nazionale»: il sistema di elaborazione centrale, organizzato e gestito dall'Agenzia, anche mediante il suo partner tecnologico, per la gestione dei concorsi pronostici su base sportiva ed ippica nonché di altri, eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive ed ippiche;

   dd) «TULPS»: il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

   ee) «unico organismo di accreditamento»: l'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento, di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.

Capo III
FONTI

Art. 6.
(Riserva dello Stato e poteri delle regioni e degli enti locali)

  1. L'organizzazione e l'esercizio di giochi pubblici, per i quali si mette in palio una ricompensa di qualsiasi natura, anche in denaro, e per la cui partecipazione è richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato. Sono altresì riservati allo Stato l'individuazione, l'autorizzazione e la disciplina delle attività di gioco per la partecipazione alle quali, anche a tempo, sia comunque richiesto il pagamento di una somma di denaro, anche se per essi non sia corrisposta alcuna ricompensa. L'organizzazione e l'esercizio delle attività di cui al primo periodo sono affidati al Ministero dell'economia e delle finanze, che le esercita mediante l'Agenzia la quale può effettuarne la gestione o direttamente o per mezzo di concessionari, persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneità. In questo secondo caso, la misura dei compensi spettanti e le altre modalità della gestione sono stabilite in convenzioni accessive alle concessioni.
  2. Nell'esercizio delle loro potestà normative e amministrative, le regioni e i comuni conformano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni della presente legge, che costituiscono disposizioni di coordinamento nazionale in materia di gioco.
  3. In caso di gestione delle attività di cui al comma 1 per mezzo di persone fisiche o giuridiche, queste sono selezionate attraverso apposita procedura selettiva bandita nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta dell'Agenzia acquisisce il parere del Consiglio di Stato per i profili di legittimità relativi agli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici, nonché agli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario.
  4. L'Agenzia può provvedere alla gestione e all'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita anche mediante una sua società a totale partecipazione pubblica. L'Agenzia può altresì organizzare con le amministrazioni competenti di altri Stati dell'Unione europea la gestione di giochi ovvero di singoli concorsi od estrazioni. In tal caso, l'Agenzia, in accordo con le amministrazioni competenti degli altri Stati e sulla base di quanto previsto con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 4, stabilisce la ripartizione della posta di gioco.
  5. Ferme restando le attribuzioni del Ministero dello sviluppo economico in materia di concorsi e operazioni a premio, spettano all'Agenzia anche le funzioni di controllo sulle attività che costituiscono, per la mancanza di reali scopi promozionali, elusione della riserva dei giochi pubblici.
  6. Al fine di razionalizzare e semplificare i compiti amministrativi diretti a contrastare comportamenti elusivi del monopolio statale dei giochi pubblici, senza aggravio degli adempimenti a carico dei soggetti che intendono svolgere manifestazioni a premio, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'Agenzia, all'atto del loro ricevimento, copia delle comunicazioni preventive di avvio dei concorsi a premio, nonché dei relativi allegati.
  7. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia delle comunicazioni di cui al comma 6, l'Agenzia, qualora individui coincidenza tra il concorso a premio e una attività di gioco riservato allo Stato, lo dichiara con provvedimento espresso, assegnando il termine di cinque giorni per la cessazione delle attività. Il provvedimento è comunicato al soggetto interessato e al Ministero dello sviluppo economico.
  8. Con decreto interdirigenziale del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia sono determinate forme e termini della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, anche per consentire la loro trasmissione in via telematica. Il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia, d'intesa fra loro, stabiliscono, anche in vista della completa informatizzazione del processo comunicativo, adeguate modalità di trasmissione della copia delle comunicazioni di cui al comma 6.

Art. 7.
(Istituzione e disciplina dei giochi)

  1. Le tipologie di gioco pubblico con vincita in denaro, riservate allo Stato, di cui è consentita la pratica sono:

   a) giochi mediante apparecchi di cui all'articolo 74, comma 2, lettera a);

   b) giochi mediante apparecchi di cui all'articolo 74, comma 2, lettera b);

   c) scommesse, a quota fissa e a totalizzazione, su eventi sportivi, anche simulati, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi, anche simulati;

   d) giochi di ippica nazionale;

   e) bingo;

   f) giochi numerici a quota fissa;

   g) giochi numerici a totalizzazione nazionale;

   h) concorsi pronostici sportivi, inclusi quelli ippici;

   i) lotterie ad estrazione istantanea e differita;

   l) giochi a distanza.

  2. Con regolamento emanato ai sensi del comma 4 del presente articolo e dell'articolo 8 sono individuate le tipologie di gioco pubblico senza vincita in denaro, nonché quelle di puro intrattenimento, riservate allo Stato e delle quali è consentita la pratica, per la cui partecipazione sia comunque richiesto il pagamento di una somma di denaro. Con lo stesso regolamento sono altresì individuate, fra tali tipologie di gioco, quelle per le quali non occorre il rispetto di alcuna regola tecnica.
  3. In caso di prelievo tributario sulla raccolta di giochi pubblici, con legge è stabilita la fattispecie imponibile, il soggetto passivo e la misura massima dell'imposta. Per le tipologie di giochi di cui al titolo V della presente legge la misura massima dell'imposta è quella stabilita in relazione alle singole tipologie di gioco pubblico in esso previste.
  4. Con regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia, di concerto con il Ministro dell'interno per i profili concernenti l'ordine pubblico e la sicurezza, sono stabiliti di volta in volta il gioco pubblico che, nell'ambito delle tipologie di cui al comma 1, lo Stato voglia organizzare ed esercitare, disciplinandone le forme di gioco, la posta massima di partecipazione, la misura massima della restituzione in vincita, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, nonché la misura del prelievo per ciascuna tipologia di gioco nei limiti della misura massima di cui al comma 3. Con il regolamento sono altresì stabiliti i livelli essenziali di informazione al pubblico relativa alla percentuale di probabilità di vincita che il giocatore ha nel singolo gioco, nonché di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro.
  5. Nel rispetto della disciplina di cui al comma 4, nonché del principio del legittimo affidamento in considerazione delle convenzioni di concessione eventualmente in atto, con provvedimento direttoriale dell'Agenzia si provvede alla definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, ivi incluse quelle idonee ad assicurare la non prevedibilità del risultato e, in relazione ai giochi mediante estrazione, la equiprobabilità del risultato, nonché la posta unitaria di partecipazione al gioco, anche sotto forma di prezzo di acquisto del titolo di legittimazione alla sua partecipazione, la relativa variazione in funzione dell'andamento del gioco, considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, la individuazione della misura di aggi, diritti o proventi.
  6. Agli apparecchi per il gioco lecito impiegati nell'ambito dello spettacolo viaggiante continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del TULPS e quelle dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Resta ferma la disciplina dello spettacolo viaggiante in relazione alle attrazioni «gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a ruspe, pesca verticale di abilità», inseriti nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, che risultino già installati al 31 dicembre 2002, nelle attività dello spettacolo viaggiante di cui alla citata legge n. 337 del 1968.

Art. 8.
(Disposizioni uniformi in materia di istituzione e disciplina dei giochi)

  1. I regolamenti di cui all'articolo 7, comma 4, sono in ogni caso emanati nel rispetto dei seguenti princìpi:

   a) adozione di un regolamento per ciascuna tipologia di gioco;

   b) tutela prioritaria dell'ordine pubblico e della sicurezza;

   c) tutela prioritaria della salute;

   d) rigoroso divieto di accesso al gioco da parte dei minori di età;

   e) promozione e pubblicità dei giochi pubblici in forme rispettose della necessaria tutela dei minori di età, dell'ordine pubblico, del gioco responsabile e della dignità umana;

   f) concorrenza, nel rispetto della tutela del consumatore e della difesa dell'ordine pubblico e della sicurezza, perseguita, nonché in conformità alla normativa nazionale e dell'Unione europea, attraverso sollecitazioni di mercato appropriatamente selettive improntate ai princìpi di necessità, proporzionalità e non discriminazione tra persone giuridiche italiane e di altri Paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo;

   g) salvaguardia delle posizioni soggettive relative a concessioni già in essere e tutela del legittimo affidamento;

   h) pluralità dei punti di offerta di gioco che costituiscono parte, anche in via esclusiva, delle reti di raccolta dei concessionari, anche relativamente a giochi la cui organizzazione ed esercizio è affidata in monoconcessione;

   i) nominatività obbligatoria dei giochi a distanza;

   l) protezione dei dati relativi al gioco e al giocatore.

  2. Prima dell'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 7, comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze avvia, tramite l'Agenzia, una procedura di pubblica consultazione. A tal fine, gli elementi essenziali dello schema di regolamento sono pubblicati per almeno trenta giorni nel sito internet istituzionale dell'Agenzia con indicazione dell'indirizzo di posta elettronica cui possono essere inoltrate osservazioni. Nel preambolo dei regolamenti è dato atto della effettuazione della pubblica consultazione e nella relazione al Consiglio di Stato, per il parere in ordine allo schema di regolamento, sono indicate le osservazioni accolte e la motivazione dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni.
  3. Fuori dai casi di integrale riformulazione dei regolamenti, ogni modifica ai regolamenti di cui all'articolo 7, comma 4, è apportata esclusivamente mediante modificazione testuale di quello rispettivamente pertinente. Ogni nuova disposizione regolamentare in materia di gioco non emanata nel rispetto di quanto stabilito nel periodo precedente è nulla.
  4. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia pubblica nel proprio sito internet istituzionale, in forma di testi unici, anche separati in ragione dei rispettivi contenuti e delle materie trattate, con indicazione espressa delle disposizioni che sono conseguentemente abrogate, i provvedimenti direttoriali che costituiscono riordino ed accorpamento delle disposizioni amministrative contenute nei provvedimenti direttoriali pubblicati anteriormente alla predetta data. Decorso il termine di cui al primo periodo, cessano di avere efficacia i provvedimenti direttoriali adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Fuori dai casi di integrale riformulazione dei provvedimenti direttoriali, ogni modifica ai provvedimenti di cui al comma 4 è apportata esclusivamente mediante modificazione testuale di quello rispettivamente pertinente. Ogni nuova disposizione direttoriale in materia di gioco non emanata nel rispetto di quanto stabilito nel primo periodo è nulla.

Capo IV
RETE DEI GIOCHI

Art. 9.
(Rete unitaria)

  1. L'insieme delle reti fisiche e delle reti on line dei concessionari per la raccolta di giochi pubblici, collegate alla rete del partner tecnologico dell'Agenzia o che a quest'ultima fanno comunque capo secondo quanto stabilito nelle concessioni onerose di gioco, costituiscono la rete unitaria italiana dei giochi pubblici.
  2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia, sono definite e aggiornate le caratteristiche e le regole, anche tecniche, della rete unitaria al fine di assicurare una politica gestionale unitaria, a livello nazionale, dei giochi pubblici, che persegua in primo luogo la salvaguardia e la tutela degli interessi generali dell'ordine pubblico, della sicurezza, dell'affidamento dei giocatori, nonché di una diffusione e sviluppo sostenibili dell'offerta di giochi pubblici.
  3. Nel caso in cui la struttura di una rete fisica di raccolta implichi una struttura organizzativa della rete di livello ulteriore rispetto a quello del concessionario, e che a questo faccia comunque capo, con il regolamento di cui al comma 2 sono altresì individuati i poteri di vigilanza e coordinamento dell'Agenzia occorrenti perché le pratiche, anche commerciali, dei soggetti che operano ai diversi livelli si attengano ai princìpi di una leale ed equilibrata concorrenza e non determinino alterazioni della funzionalità complessiva della rete.
  4. Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresì stabilite, relativamente alle reti di raccolta di giochi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), univoche definizioni, competenze e responsabilità dei soggetti che costituiscono la struttura organizzativa delle relative reti, da individuare esclusivamente nei concessionari, nei gestori, negli esercenti, nonché, ove strettamente necessario, nei terzi incaricati.

Art. 10.
(Modello organizzativo generale della rete fisica di raccolta)

  1. La rete fisica di raccolta di gioco con vincita in denaro di un concessionario è costituita dall'insieme dei suoi punti di offerta di gioco, dei quali il concessionario risponde. L'esercizio e la gestione anche di un solo punto di offerta di gioco presuppone in ogni caso il conseguimento di una concessione onerosa e sono riservati esclusivamente al concessionario, nonché ai soggetti che nei riguardi di quest'ultimo sono contrattualmente obbligati secondo quanto previsto dalla concessione e dei quali il concessionario risponde.
  2. Nel punto di offerta di gioco è consentita l'offerta di tutti i giochi pubblici che costituiscono oggetto della concessione conseguita per l'esercizio di una rete fisica di raccolta.
  3. Un punto di offerta di gioco è tale sia nel caso in cui in esso l'offerta di gioco pubblico venga esercitata in via esclusiva sia nel caso in cui nello stesso la predetta offerta venga esercita in modo non esclusivo, indipendentemente dal rapporto di prevalenza con l'attività diversa da quella di offerta di gioco pubblico.
  4. L'attività di offerta di gioco pubblico è legale esclusivamente se effettuata in un punto di offerta di gioco pubblico e se il titolare di tale punto di offerta ha previamente conseguito un titolo abilitativo adottato ai sensi dell'articolo 14.
  5. È vietata la presenza, l'installazione, l'attivazione e l'operatività di apparecchi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), negli esercizi generalisti secondari. È sempre e comunque vietata la presenza, l'installazione, l'attivazione e l'operatività di apparecchi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), in esercizi i cui titolari non siano concessionari ovvero contrattualmente obbligati nei confronti di un concessionario, che ne risponde, nell'ambito di una sua rete fisica di raccolta.
  6. I concessionari di rete fisica di raccolta di gioco con vincita in denaro coadiuvano l'Agenzia nell'azione di contrasto e repressione di ogni forma di gioco praticato in assenza di titoli abilitativi, in particolare quelli statali, comunicando alla stessa ogni notizia, di cui abbiano conoscenza, idonea a favorire l'Agenzia nella sua azione di contestazione degli illeciti e di applicazione delle relative sanzioni. Agli stessi fini, i concessionari coadiuvano altresì l'Agenzia comunicando alla stessa ogni notizia, di cui abbiano conoscenza, idonea a favorirne l'azione di contestazione della violazione dei divieti di cui al presente articolo, nonché delle limitazioni di cui all'articolo 11.

Art. 11.
(Disposizioni per il contenimento organizzativo della rete fisica di raccolta)

  1. I giochi pubblici che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 7, comma 1, lettere da a) a e), sono consentiti, anche solo per singola specie, in apposite sale, denominate «sale da gioco» (gaming hall).
  2. Costituiscono sale da gioco ai fini di cui al comma 1 gli esercizi, che operano sotto presidio e responsabilità del concessionario e nell'ambito della rete fisica di raccolta dello stesso concessionario, dedicati al gioco pubblico ad accesso sorvegliato e limitato esclusivamente a pubblico maggiorenne, di proprietà del concessionario o di soggetto contrattualmente obbligato nei confronti di un concessionario ovvero comunque nella disponibilità di un soggetto che assume contrattualmente, nei confronti di un concessionario, la responsabilità della gestione della sala da gioco. Nelle sale da gioco la raccolta del gioco mediante apparecchi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), è consentita solo se esse hanno una superficie non inferiore a 50 metri quadrati e se è rispettato il parametro di un apparecchio ogni tre metri quadrati. Per le sale da gioco (gaming hall) in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge la disposizione di cui al precedente periodo trova applicazione per le concessioni attribuite successivamente alla scadenza di quelle in atto alla medesima data.
  3. Fuori dai casi di cui al comma 1, l'installazione, l'attivazione e l'operatività di apparecchi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), è consentita esclusivamente nei punti di offerta di gioco costituiti da esercizi generalisti primari, in misura pari ad un apparecchio per ogni sette metri quadrati e, comunque, non superiore a sei apparecchi e alle seguenti ulteriori condizioni:

   a) se, a tale fine, l'esercizio predispone al proprio interno uno spazio appositamente separato o dedicato;

   b) se l'ingresso allo spazio è consentito esclusivamente a pubblico maggiorenne che, in ogni caso è autorizzato di volta in volta dal titolare dell'esercizio ovvero dal personale addettovi di cui il titolare risponde;

   c) se, in alternativa alle limitazioni di accesso di cui alla lettera b), fermo in ogni caso il vincolo della non visibilità degli apparecchi dall'esterno del punto di offerta di gioco, gli apparecchi posti nello spazio possono essere attivati, secondo quanto stabilito con il regolamento di cui al comma 6, esclusivamente mediante lettura o inserimento di codici numerici o alfanumerici a tempo esclusivi del giocatore e a lui rilasciati, di volta in volta, dal titolare dell'esercizio ovvero dal personale addettovi di cui il titolare risponde, oppure mediante utilizzo di apposita tessera.

  4. I giochi pubblici di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c), d) e h), sono altresì consentiti negli esercizi generalisti primari, ancorché non all'interno dello spazio separato o dedicato di cui al comma 3 del presente articolo, quale punto di offerta di gioco anche di un singolo concessionario, in considerazione della loro natura di gioco ad accesso mediato da persona fisica, che ne assicura la fruizione sorvegliata e limitata esclusivamente a pubblico maggiorenne.
  5. Fuori dai casi cui al comma 3, il gioco mediante apparecchi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), è consentito nelle sale da gioco senza le limitazioni strutturali dello spazio dedicatovi di cui al medesimo comma 3. In ogni caso, nelle predette sale da gioco il gioco mediante apparecchi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), è consentito esclusivamente se in esse sono installati ed operativi non meno di sette apparecchi di tale specie.
  6. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, anche determinando il numero massimo delle sale da gioco per regione, in rapporto, alla popolazione maggiorenne, alla superficie del territorio ed in considerazione delle sale da gioco già esistenti nel territorio stesso, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, nonché le disposizioni relative ai livelli minimi di struttura, organizzazione e presidio delle sale da gioco di cui ai commi 2 e 5 del presente articolo, e quelle occorrenti a garantire i migliori livelli di sicurezza per prevenire il rischio di accesso dei minori di età, nonché la tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza, della pubblica fede e del giocatore. Con il medesimo regolamento è inoltre disciplinato il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), per la loro integrale sostituzione entro il 31 luglio 2025 con apparecchi che consentano esclusivamente il gioco pubblico da ambiente remoto.
  7. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Art. 12.
(Modifiche al TULPS)

  1. Al TULPS sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 86:

    1) al primo comma, le parole: «né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o» sono soppresse;

    2) il quarto comma è abrogato.

   b) l'articolo 88 è abrogato.

Art. 13.
(Distribuzione sul territorio dell'offerta di giochi in rete fisica di raccolta)

  1. In sede di Conferenza unificata lo Stato, le regioni e gli enti locali, tenuto conto degli indicatori di rischio di criminalità e infiltrazione mafiosa, delle esigenze e delle emergenze di tensione e degrado sociale di ciascun territorio, sanciscono intese in ordine alla distribuzione territoriale delle sale da gioco che offrono i giochi con vincita in denaro di cui all'articolo 7, comma 1, lettere da a) a e). Le intese, in ogni caso, devono risultare tali da assicurare la possibilità di concessioni di gioco uniformi a livello statale e sull'intero territorio nazionale, nonché la salvaguardia dei loro valori patrimoniali.
  2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali adottano, nei rispettivi piani urbanistici e nei regolamenti, criteri che consentano una equilibrata distribuzione nel territorio delle sale da gioco e dei punti di offerta di gioco, allo scopo di evitare la formazione di aree nelle quali l'offerta di gioco sia eccessivamente concentrata.
  3. Gli enti locali, previa intesa con l'Agenzia, hanno la facoltà di stabilire, per le diverse tipologie di gioco, le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco.
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i punti di offerta di gioco certificati in tutto il territorio nazionale nei quali possono essere presenti apparecchi Amusement With Prices (AWPR) sono fissati in 55.000, di cui:

   a) 27.000 bar;

   b) 10.000 tabacchi;

   c) 2.800 sale con Video Lottery Terminal (VLT);

   d) 200 sale bingo;

   e) 10.000 agenzie o negozi;

   f) 5.000 punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.

  5. La riduzione del numero dei punti di offerta di gioco di cui al comma 4 è attuata, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 1° gennaio 2024.
  6. Qualora successivamente al 1° gennaio 2025, il numero complessivo dei punti di offerta di gioco risulti superiore a quello indicato al comma 4, l'Agenzia procede d'ufficio alla revoca dei nulla osta eccedenti, riferibili a ciascun punto vendita, secondo criteri di proporzionalità in relazione alla distribuzione territoriale regionale.
  7. A decorrere dal 1° gennaio 2025, nei punti di offerta di gioco di cui al comma 4, il gioco è consentito esclusivamente attraverso l'utilizzo da parte dell'avventore della Carta nazionale dei servizi, della carta dell'esercente e della tessera sanitaria. A decorrere dalla medesima data è vietato l'utilizzo degli apparecchi AWPR mediante l'utilizzo di monete, banconote e di qualsiasi altra forma di moneta elettronica.

Capo V
ABILITAZIONE ALL'OFFERTA
DI GIOCO

Art. 14.
(Titoli abilitativi)

  1. L'esercizio dell'attività di offerta dei giochi pubblici di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, presuppone il conseguimento della concessione rilasciata dall'Agenzia, nonché di una apposita autorizzazione rilasciata dalla stessa Agenzia ai concessionari ovvero, se l'organizzazione della rete fisica di raccolta li preveda, al gestore, all'esercente e al terzo incaricato. L'autorizzazione non può essere rilasciata ai soggetti che non siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11, 12, 92 e 131 del TULPS e dal libro II del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'abilitazione all'esercizio dell'attività di offerta dei giochi pubblici e il mantenimento del titolo abilitativo sono subordinati alla certificazione di qualità. La certificazione di qualità delle sale da gioco e dei punti di offerta di gioco è definita dall'Agenzia sulla base delle intese in sede di Conferenza unificata nel rispetto dei seguenti criteri:

   a) accesso selettivo e identificazione dell'avventore mediante il controllo obbligatorio della carta d'identità, della carta nazionale dei servizi, nonché della carta dell'esercente;

   b) sistema di videosorveglianza all'interno e all'esterno dei punti di gioco;

   c) divieto di utilizzo all'interno e all'esterno del punto di gioco di immagini che inducano al gioco;

   d) utilizzo di segnaletica esterna che attesti la certificazione pubblica del locale;

   e) rispetto dei vincoli architettonici;

   f) rispetto degli standard di arredo e illuminazione dei punti di gioco;

   g) formazione specifica per gli addetti del punto di gioco con approccio di contrasto al gioco di azzardo;

   h) rispetto dei limiti minimi sui volumi di spazio dedicati al gioco e sui numeri minimi e massimi di apparecchi adibiti al gioco;

   i) trasparenza delle comunicazioni in materia di gioco;

   l) completa tracciabilità delle giocate e delle vincite;

   m) collegamento diretto con i presìdi di polizia e con l'Agenzia.

  3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 per l'esercizio delle tipologie di gioco pubblico di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c) ed e), ed in ogni caso per l'esercizio e la gestione di una sala da gioco, l'Agenzia chiede al questore competente per territorio un nulla osta attestante la sussistenza, in capo al titolare dell'attività autorizzata ed ai suoi eventuali rappresentanti, dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11, 12, 92 e 131 del TULPS e dal libro II del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché l'adeguatezza dei locali utilizzati sotto l'esclusivo profilo della sicurezza pubblica, nonché della certificazione di qualità di cui al comma 2 del presente articolo. L'Agenzia chiede al questore il nulla osta anche in relazione ai rappresentanti eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e). Nel rilasciare il nulla osta, che ha effetto vincolante per l'Agenzia, il questore può formulare le prescrizioni che ritenga di imporre ai sensi dell'articolo 9 del TULPS.
  4. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'edificio o il locale nel quale opera il punto di offerta di gioco deve essere altresì conforme alla normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, sanitaria e di sicurezza.
  5. Le licenze di cui all'articolo 86 del TULPS, valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convertite, limitatamente ai loro effetti abilitativi per l'offerta di giochi pubblici, in autorizzazioni ai sensi del comma 1 del presente articolo qualora il loro titolare ne abbia i requisiti.
  6. Il titolo di concessione conseguito dai soggetti della rete dei concessionari di cui all'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, nonché all'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, vale anche agli effetti del presente articolo.

Art. 15.
(Disposizioni procedurali)

  1. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei soggetti interessati e contestualmente assicurare una procedura uniforme a livello nazionale, per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 14, si applicano, in attesa della piena operatività di un apposito sistema di comunicazione telematica, le seguenti disposizioni:

   a) l'Agenzia opera in qualità di sportello unico;

   b) il soggetto richiedente rivolge unica istanza all'Agenzia per il conseguimento dell'autorizzazione, inoltrandola, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica reso disponibile nel sito internet istituzionale dell'Agenzia. L'Agenzia provvede sulla domanda di autorizzazione nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale in assenza di risposta l'istanza si intende rigettata;

   c) alla domanda è allegata la documentazione comprovante la disponibilità dei locali ove si intende svolgere l'attività per la quale l'autorizzazione è chiesta e la loro conformità alle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, sanitaria e di sicurezza. È ammessa, ai soli fini della presente lettera, la produzione di dichiarazioni sostitutive ai sensi della legislazione vigente in materia di documentazione amministrativa;

   d) la richiesta di nulla osta di cui all'articolo 14 è trasmessa dall'Agenzia alla questura competente per via telematica. Il questore rilascia il nulla osta trasmettendolo all'Agenzia per via telematica nel termine di sessanta giorni e, in caso di diniego, ne dà comunicazione anche all'interessato.

  2. L'Agenzia trasmette alla questura competente per territorio copia delle autorizzazioni rilasciate.
  3. Qualora accerti il venir meno di taluno dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio del nulla osta, nonché nel caso di abuso della persona autorizzata ai sensi dell'articolo 10 del TULPS, il questore procede alla revoca dei provvedimenti di sua competenza, dandone comunicazione all'Agenzia, che dispone la revoca della propria autorizzazione.

Art. 16.
(Crisi del concessionario)

  1. In caso di interruzione anticipata per effetto di revoca ovvero di decadenza dovute a fatto e colpa del concessionario, disposte dall'Agenzia, di concessioni di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), al fine di assicurare una tempestiva definizione dei rapporti giuridici pendenti, trovano applicazione le seguenti disposizioni:

   a) dalla data del provvedimento di revoca o decadenza, ovvero dalla data di notificazione all'Agenzia del giudicato ad essa favorevole in caso di impugnazione del provvedimento, per la durata di novanta giorni le convenzioni accessive alle concessioni vigenti all'atto della revoca ovvero della decadenza persistono nei riguardi delle società già concessionarie, le quali continuano residualmente a operare con i poteri, anche di riscossione, di cui le stesse disponevano in virtù della concessione;

   b) per il medesimo periodo di tempo le altre società concessionarie, che a questo titolo già dispongono di diritti di gestione di apparecchi di cui al predetto articolo 7, comma 1, lettera b), possono esercitare opzione di subentro nei riguardi dell'Agenzia, in proporzione al numero di quelli ad esse riconosciuto, nei diritti di gestione già riconosciuti alla società revocata o decaduta. Il corrispettivo per il subentro è pari al rateo novennale del corrispettivo originariamente versato per il conseguimento di tali diritti di gestione corrispondente al numero di anni interi di residua durata della concessione alla data della revoca o decadenza, ovvero alla data del giudicato favorevole all'Agenzia in caso di impugnazione del provvedimento. Qualora, per effetto del subentro, il concessionario optante raggiunga la quota massima di concentrazione ammissibile, l'opzione di subentro nell'eccedenza spetta agli ulteriori concessionari nel rispetto del medesimo criterio proporzionale. I diritti di gestione degli apparecchi non optati alla scadenza del predetto periodo di tempo si estinguono automaticamente senza che la società già concessionaria abbia alcun diritto alla restituzione delle somme corrispettive per essi originariamente versate ovvero di loro residue quote. I diritti di gestione degli apparecchi per i quali è stata esercitata l'opzione sono rilasciati alla società subentrate dall'Agenzia entro sette giorni mentre i corrispondenti versamenti delle società optanti sono dalle stesse effettuati direttamente nei riguardi della società già concessionaria;

   c) i contratti con i proprietari di apparecchi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), ovvero con i titolari di esercizi presso i quali tali apparecchi risultano installati, nonché i contratti per la gestione di sale in cui sono installati apparecchi di cui al predetto articolo 7, comma 1, lettera b), dalla data del provvedimento di revoca o decadenza, ovvero dalla data del giudicato favorevole all'Agenzia in caso di impugnazione del provvedimento, si risolvono di diritto entro il termine di novanta giorni. La risoluzione di tali contratti implica la revoca di diritto dei nulla osta di esercizio rilasciati per gli apparecchi di competenza, relativamente ai quali è senz'altro inibito l'uso e la conseguente offerta di gioco sino alla data di eventuale rilascio di un nuovo nulla osta.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì in caso di impugnazione di provvedimenti di esclusione dalle procedure di selezione ovvero di diniego di aggiudicazione nei riguardi di società già titolari di concessioni di gioco pubblico mediante gli apparecchi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b).
  3. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia, sono stabilite le disposizioni occorrenti ad assicurare, fino al momento di aggiudicazione ad altro concessionario delle relative attività di gestione e raccolta, la continuità della gestione e della raccolta del gioco nei casi di interruzione anticipata, per effetto di revoca ovvero di decadenza dovute a fatto e colpa del concessionario, di concessioni di giochi diversi da quelli di cui al comma 1.

Capo VI
CONCESSIONARI DELLE RETI
DI GIOCO

Art. 17.
(Requisiti e obblighi dei concessionari delle reti fisiche di raccolta)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia assicura, attraverso le procedure di selezione concorrenziale di persone giuridiche che richiedono concessione per l'esercizio di reti fisiche di raccolta, l'individuazione di concessionari che, dovendo dichiarare in ogni caso in sede di gara i dati identificativi delle persone, fisiche o giuridiche, che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione al loro capitale o patrimonio superiore al 2 per cento, siano dotati almeno dei requisiti di cui alla lettera a), nonché accettino di sottoscrivere convenzioni accessive alla concessione che rechino almeno clausole, condizioni e termini idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi di cui alla lettera b):

   a) requisiti:

    1) costituzione in forma giuridica di società di capitali, con sede legale in Italia ovvero in uno degli altri Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, anteriormente al rilascio della concessione e alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva;

    2) esercizio dell'attività di gestione e di raccolta non a distanza di giochi in Italia ovvero in uno degli altri Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, con un fatturato complessivo, ricavato da tale attività, non inferiore, nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda, all'importo di 2 milioni di euro;

    3) possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale, non inferiore a quella richiesta, in sede di gara, dal capitolato tecnico, comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, nonché rilascio all'Agenzia di una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo corrispondente a quello stabilito nel bando di gara in misura adeguata rispetto all'oggetto del rapporto di concessione e alla dimensione dei soggetti che vi possono aspirare, comunque non inferiore a 1,5 milioni di euro;

    4) possesso di adeguati requisiti di solidità patrimoniale, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia, di concerto con il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze;

    5) previsione nello statuto delle società concessionarie di idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori e, per gli stessi nonché per il presidente e i procuratori, di speciali requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia;

    6) residenza delle infrastrutture, comprese quelle tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attività oggetto di concessione in Italia ovvero in uno degli altri Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo;

   b) obblighi:

    1) mantenimento, per l'intera durata della concessione, dei requisiti di cui alla lettera a) e dimostrazione, su richiesta dell'Agenzia, della loro persistenza;

    2) comunicazione all'Agenzia di ogni variazione relativa ai requisiti di cui alla lettera a);

    3) immediata e integrale ricostituzione del capitale sociale nei casi di riduzione del medesimo, ovvero di suo aumento, su motivata richiesta dell'Agenzia, nel caso in cui lo sviluppo delle attività e delle funzioni in concessione lo richieda;

    4) mantenimento, per l'intera durata della concessione, del rapporto di indebitamento entro un valore non superiore a quello stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia, di concerto con il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze;

    5) consegna all'Agenzia, entro e non oltre quindici giorni dalla loro approvazione, del bilancio d'esercizio e delle rendicontazioni contabili trimestrali, relative alla società concessionaria e a quella dalla stessa controllata, necessariamente accompagnate da apposita relazione di certificazione redatta da una primaria società di revisione contabile;

    6) sottoposizione ad autorizzazione preventiva dell'Agenzia, a pena di decadenza dalla concessione, delle operazioni che implicano mutamenti soggettivi del concessionario, intendendosi per modifiche soggettive riguardanti il concessionario ogni operazione, posta in essere dal concessionario, di fusione, scissione, trasferimento dell'azienda, mutamento di sede sociale o di oggetto sociale, scioglimento della società, escluse tuttavia quelle di vendita o di collocamento delle azioni del concessionario presso un mercato finanziario regolamentato;

    7) sottoposizione ad autorizzazione preventiva dell'Agenzia delle operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal concessionario suscettibili di comportare, nell'esercizio in cui si perfeziona l'operazione, una riduzione dell'indice di solidità patrimoniale determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia, di concerto con il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando l'obbligo del concessionario, in tali casi, di riequilibrare, a pena di decadenza, il predetto indice, mediante aumenti di capitale ovvero altri strumenti od operazioni volti al ripristino dell'indice medesimo entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio;

    8) mantenimento del controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, del concessionario sempre in capo a un soggetto che abbia i requisiti e assuma gli obblighi seguenti:

     8.1) sede sociale, o residenza in caso di persona fisica, in un Paese non compreso nelle liste degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

     8.2) se in Italia all'atto dell'aggiudicazione della concessione, assicurare il mantenimento nel territorio, anche a fini fiscali, della sede del concessionario, nonché il mantenimento nel medesimo territorio delle competenze tecnico-organizzative del concessionario, impegnandosi formalmente ad assicurare al concessionario i mezzi occorrenti per far fronte agli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione e dagli atti ad essa allegati, agendo a tal fine al meglio delle proprie possibilità;

     8.3) composizione dell'organo amministrativo, nella misura richiesta, da amministratori e sindaci in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), numero 5), e aventi altresì, ricorrendone il caso, i requisiti di onorabilità previsti ai fini della quotazione in mercati regolamentati;

    9) trasmissione all'Agenzia, entro e non oltre quattro mesi dalla sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione, del documento attestante l'avvenuta certificazione di qualità dei sistemi di gestione aziendale conformi alle norme dell'Unione europea, con espresso impegno al mantenimento di tale certificazione per l'intera durata della convenzione;

    10) comunicazione all'Agenzia, su sua richiesta, di tutte le informazioni utili a valutare le modalità di organizzazione, gestione, assistenza e controllo della rete di distribuzione fisica, con particolare riferimento alle funzioni di customer service e di logistica distributiva, relativamente alle attività di produzione, stoccaggio e distribuzione alla predetta rete del materiale di gioco;

    11) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti e accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, per l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori, nonché per l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti di gioco gestiti dal concessionario;

    12) promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, nonché di misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

    13) nell'ambito dell'esercizio e della raccolta dei giochi pubblici, svolgimento dell'eventuale attività di commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto;

    14) esercizio attraverso la rete di raccolta del gioco di attività strumentali o collaterali a quella di gioco nonché valorizzazione delle immobilizzazioni ovvero delle infrastrutture occorrenti per la raccolta del gioco negli stretti limiti e condizioni stabiliti in sede di gara e solo previa autorizzazione dell'Agenzia, alla cui approvazione preventiva sono altresì sottoposti gli schemi di atti, anche negoziali, che i concessionari adottano per la disciplina dell'esercizio delle predette attività;

    15) individuazione del momento ovvero delle condizioni al cui avverarsi l'eventuale variazione degli oneri di esercizio e gestione delle attività oggetto di concessione rientra nel rischio d'impresa del concessionario, salvi i casi di forza maggiore o di fatto del terzo;

    16) trasmissione al sistema centrale dell'Agenzia delle informazioni, dei dati e delle contabilità relativi all'attività di gioco specificati con provvedimento direttoriale dell'Agenzia;

    17) trasmissione annuale, anche telematica, all'Agenzia del quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali delle società concessionarie specificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia, di concerto con il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze;

    18) messa a disposizione, nei tempi e con le modalità indicati dall'Agenzia all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo;

    19) consenso all'Agenzia per l'accesso, nei tempi e con le modalità dalla stessa indicati, di suoi dipendenti o incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo e ispezione, nonché, ai medesimi fini, impegno di massima assistenza e collaborazione nei riguardi di tali dipendenti o incaricati;

    20) definizione di sanzioni, a titolo di penali, a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione accessiva alla concessione imputabili al concessionario, anche a titolo di colpa, nonché graduazione delle penali in funzione della gravità dell'inadempimento e nel rispetto dei princìpi di proporzionalità ed effettività della sanzione;

    21) previsione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, nonché di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto dei princìpi di partecipazione e del contraddittorio;

    22) previsione per il concessionario uscente, alla scadenza del periodo di durata della concessione, di proseguire nell'ordinaria amministrazione delle attività di gestione ed esercizio delle attività di raccolta del gioco oggetto di concessione fino al trasferimento della gestione e dell'esercizio al nuovo concessionario.

  2. Fermo restando quanto previsto dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non può partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica né ottenere il rilascio o rinnovo o il mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 323, 416, 416-bis, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso all'estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate, per uno dei predetti delitti.
  3. Agli effetti di quanto previsto dal comma 2, i soggetti, costituiti in forma di società di capitali o di società estere assimilabili alle società di capitali, che partecipano a gare o a procedure ad evidenza pubblica nel settore dei giochi pubblici, anche on line, dichiarano il nominativo e gli estremi identificativi dei soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento. La dichiarazione comprende tutte le persone giuridiche o fisiche della catena societaria che detengano, anche indirettamente, una partecipazione superiore a tale soglia. In caso di dichiarazione mendace è disposta l'esclusione dalla gara in qualsiasi momento della procedura e, qualora la dichiarazione mendace sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, è disposta la revoca della concessione. La revoca è comunque disposta qualora nel corso della concessione vengono meno i requisiti previsti dal presente comma e dai commi 1 e 2. Per le concessioni in corso la dichiarazione di cui al presente comma è richiesta in sede di rinnovo.
  4. Le convenzioni accessive alle concessioni per la conduzione operativa della rete telematica di cui all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, prevedono un canone di concessione pari allo 0,8 per cento delle somme giocate a decorrere dal 1° gennaio 2025.
  5. L'Agenzia, a decorrere dal 1° gennaio 2025, riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione agli investimenti effettuati sulla base delle convenzioni di cui al comma 4, nonché ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi. Il predetto importo si intende aggiuntivo e distinto rispetto al canone di concessione fissato contrattualmente nello 0,3 per cento, il cui totale costituisce lo 0,8 per cento di cui al comma 4. L'importo dello 0,5 per cento è dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell'effettuazione degli investimenti e del conseguimento dei livelli di servizio di cui al primo periodo ed è restituito ai concessionari alle condizioni e nella proporzione in cui gli investimenti e i livelli di servizio risultano effettivamente conseguiti.
  6. In materia di giochi pubblici con vincite in denaro, il primo comma dell'articolo 610 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si interpreta nel senso che l'obbligo ivi previsto si intende assolto nelle forme con le quali i concessionari per la raccolta del gioco comunicano periodicamente all'Agenzia concedente, nelle forme prescritte, anche telematiche, sulla base e nel rispetto delle rispettive concessioni, i dati e i conti riguardanti la gestione delle attività ovvero dei servizi oggetto della concessione.

Art. 18.
(Requisiti e obblighi dei concessionari delle reti on line di raccolta del gioco a distanza)

  1. L'Agenzia assicura, attraverso le procedure di selezione concorrenziale di persone giuridiche che richiedono concessione per l'esercizio di reti on line di raccolta, l'individuazione di concessionari che, dovendo dichiarare in ogni caso in sede di gara i dati identificativi delle persone, fisiche o giuridiche, che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione al loro capitale o patrimonio superiore al 2 per cento, siano dotati almeno dei seguenti requisiti o rispondano alle seguenti condizioni:

   a) esercizio dell'attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, con un fatturato complessivo, ricavato da tale attività, non inferiore a euro 1.500.000 nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda;

   b) fuori dai casi di cui alla lettera a), possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico sottoscritto dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, nonché rilascio all'Agenzia di una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore a euro 1.500.000;

   c) costituzione in forma giuridica di società di capitali, con sede legale in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, anteriormente al rilascio della concessione e alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva;

   d) possesso da parte del presidente, degli amministratori e dei procuratori dei requisiti di affidabilità e professionalità richiesti alle corrispondenti figure dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

   e) residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attività oggetto di concessione in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo;

   f) sottoscrizione di un atto d'obbligo che impegni ai seguenti doveri valevoli per l'intera durata della concessione:

    1) dimostrazione, su richiesta dell'Agenzia, della persistenza dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere da a) a e);

    2) comunicazione all'Agenzia di ogni variazione relativa ai requisiti ed alle condizioni di cui alle lettere da a) a e);

    3) accesso dei giocatori all'area operativa del sito internet del concessionario dedicata all'offerta dei giochi di cui all'articolo 100, esclusivamente previa registrazione telematica da parte del sistema centrale dell'Agenzia;

    4) esclusione dei consumatori residenti in Italia dall'offerta dei giochi di cui all'articolo 100, attraverso siti diversi da quelli gestiti dai concessionari in aderenza a quanto previsto dalla concessione, ancorché gestiti dallo stesso concessionario, direttamente ovvero attraverso società controllanti, controllate o collegate;

    5) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti ed accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori, nonché l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario;

    6) promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, nonché di misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

    7) nell'ambito dell'esercizio e della raccolta dei giochi di cui all'articolo 100, svolgimento dell'eventuale attività di commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto;

    8) trasmissione al sistema centrale dell'Agenzia delle informazioni anonime relative alle singole giocate, ai prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli conti di gioco, ai relativi saldi, nonché, utilizzando protocolli di comunicazione stabiliti con provvedimento direttoriale dell'Agenzia, ai movimenti, da identificare con apposita codifica, relativi ad attività di gioco effettuate dal giocatore mediante canali che non prevedono la sub registrazione da parte del sistema centrale dell'Agenzia;

    9) messa a disposizione, nei tempi e con le modalità indicati dall'Agenzia all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo della Agenzia;

    10) consenso all'Agenzia per l'accesso, nei tempi e con le modalità indicati dalla stessa Agenzia, di suoi dipendenti o incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo e ispezione, nonché, ai medesimi fini, impegno di massima assistenza e collaborazione a tali dipendenti o incaricati;

    11) utilizzo di conti correnti bancari o postali esclusivamente dedicati alla gestione delle somme depositate sui conti di gioco di titolarità dei giocatori.

Art. 19.
(Requisiti e obblighi di soggetti ulteriori delle reti fisiche di raccolta)

  1. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia, sono stabiliti i requisiti soggettivi, in particolare quelli di moralità, affidabilità e professionalità, nonché i requisiti oggettivi e di organizzazione dei gestori e, qualora strettamente necessari, dei terzi incaricati di apparecchi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), per potere essere e restare iscritti nell'elenco di cui all'articolo 77.

Art. 20.
(Organismi di certificazione)

  1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, sono stabilite le condizioni perché gli atti di certificazione degli organismi di certificazione, qualora questi ultimi siano previamente accreditati dall'unico organismo di accreditamento, rilasciati ai concessionari, ai produttori e agli importatori, risultino validi e facciano pubblica fede nei confronti della generalità, senza necessità di altri riscontri da parte dell'Agenzia, in ordine alla rispondenza di quanto dagli stessi certificato agli standard giuridici e tecnologici, nonché alle regole tecniche vigenti in ordine agli apparecchi di cui all'articolo 7, commi 1, lettere a) e b), e 2.

Art. 21.
(Rete di raccolta del concessionario)

  1. Nel caso in cui l'organizzazione, la gestione e l'esercizio di un gioco pubblico siano affidati a più di un concessionario, ogni concessionario si avvale di una propria rete di punti di offerta di gioco pubblico della quale lo stesso risponde. I rapporti contrattuali tra i concessionari e gli altri soggetti che costituiscono le rispettive reti di raccolta di gioco sono conformi nei contenuti minimi obbligatori ad uno schema di contratto tipo di rete definito ai sensi dell'articolo 22 e trasmesso all'Agenzia, cui è riservato il potere di chiederne le modificazioni ritenute necessarie, in conformità al medesimo articolo 22. Il corretto adempimento da parte del concessionario e dei soggetti che costituiscono la sua rete di raccolta del gioco, rispettivamente, della convenzione di concessione e dei contratti di rete costituisce livello essenziale di servizio nei riguardi dell'Agenzia.

Art. 22.
(Contenuto minimo dei contratti con i punti di offerta di gioco)

  1. Nell'ambito della rete di raccolta del concessionario, i contratti che quest'ultimo stipula con ciascun titolare di un punto di offerta di gioco disciplinano i seguenti contenuti minimi:

   a) l'affidamento dell'attività di raccolta a soggetti dotati dei requisiti di cui al comma 4 del presente articolo, dell'autorizzazione di cui all'articolo 14, relativamente ai giochi pubblici di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c) ed e), e in ogni caso per l'esercizio e la gestione di una sala da gioco, e, ove prescritto, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 77, con obbligo di immediata comunicazione al concessionario della perdita anche di uno solo di tali requisiti;

   b) l'impegno ad effettuare le operazioni di raccolta e, ove previsto, di pagamento di vincite, di rimborsi, nonché le ulteriori operazioni necessarie per una corretta gestione delle attività di gioco nel rispetto della vigente normativa e delle direttive attuative, dell'Agenzia e del concessionario, con utilizzo delle apparecchiature fornite dal concessionario stesso, con obbligo di astenersi da condotte idonee ad alterarne il funzionamento ed i flussi di comunicazione;

   c) l'obbligo di utilizzo del materiale fornito dal concessionario per l'esercizio del gioco;

   d) l'obbligo di pagare le somme dovute secondo le indicazioni del concessionario e dell'Agenzia;

   e) il divieto di cessione a qualsiasi titolo dell'autorizzazione all'attività di raccolta, fatta salva la nomina di rappresentanti, dotati comunque degli stessi requisiti della persona che li nomina e sottoposta in ogni caso ad approvazione preventiva del concessionario e dell'Agenzia;

   f) l'accettazione delle modifiche del contenuto minimo del contratto, qualora chieste dall'Agenzia in conseguenza di modifiche normative o esigenze di ordine tecnico imposte al settore dei giochi pubblici;

   g) l'obbligo di uniformarsi agli obblighi e ai doveri conseguenti alle regole in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 23 e delle disposizioni delle competenti autorità;

   h) facoltà di recesso dal contratto da parte del punto di offerta di gioco, con un preavviso non inferiore a tre mesi e previsione di indennizzi a favore del concessionario predeterminati e proporzionati agli investimenti effettuati;

   i) accettazione da parte del titolare del punto di offerta di gioco, in caso di decadenza del concessionario ovvero di revoca della concessione, del subentro o della sostituzione nel rapporto contrattuale di altro concessionario ovvero di un soggetto terzo designato dall'Agenzia, previa comunicazione da parte dell'Agenzia medesima;

   l) obbligo, da parte del titolare del punto di offerta di gioco di consentire all'Agenzia e ai suoi incaricati accessi, ispezioni e verifiche presso tutti i locali nei quali si svolge attività funzionale o, comunque, connessa alla raccolta del gioco;

   m) impegno dei titolari dei punti di offerta di gioco a produrre con frequenza annuale la documentazione aggiornata presentata al momento della sottoscrizione del contratto, attestante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo;

   n) facoltà del concessionario di risolvere di diritto il contratto con il titolare del punto di offerta di gioco:

    1) per violazioni, in numero non inferiore a quattro, delle disposizioni inerenti il divieto di accesso dei minori di età al gioco;

    2) per comportamenti irregolari o illegali predeterminati, da parte del titolare del punto di offerta di gioco;

    3) per l'emissione, in applicazione alla normativa antimafia, di provvedimenti provvisori o definitivi nei confronti dei titolari dei punti di offerta di gioco;

    4) per la perdita dei requisiti relativi all'iscrizione di cui alla lettera a);

   o) accettazione da parte del titolare del punto di offerta di gioco del fatto che il concessionario consulti banche dati private per l'acquisizione di dati ed informazioni occorrenti per l'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

  2. Gli schemi di contratto del concessionario sono sottoposti da quest'ultimo all'Agenzia per la verifica di conformità dei loro contenuti minimi alle disposizioni del presente articolo.
  3. I concessionari non devono stipulare contratti con titolari di punti di offerta del gioco condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 323, 416, 416-bis, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso all'estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. I contratti di cui al comma 1 prevedono in ogni caso il recesso del concessionario al verificarsi di una delle circostanze di cui al periodo precedente.
  4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione quando la sentenza o il decreto di condanna, ovvero l'imputazione, siano nei confronti:

   a) del titolare, in caso di impresa individuale;

   b) dei soci, in caso di società in nome collettivo;

   c) dei soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice;

   d) degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza, in caso di società, ovvero dell'amministratore unico, del presidente e dell'amministratore delegato, in caso di società di altro tipo o di consorzio.

  5. Il concessionario comunica all'Agenzia il recesso ovvero la risoluzione dei contratti con i titolari dei punti di offerta di gioco per una delle cause previste dal presente articolo, affinché l'Agenzia le conservi per consultazioni informative che un concessionario le rivolga prima della stipula di un contratto con un punto di offerta di gioco. È fatto divieto al concessionario di stipulare i contratti di cui al presente articolo con un titolare di punto di offerta di gioco relativamente al quale è stata effettuata la comunicazione all'Agenzia di cui al precedente periodo.

Art. 23.
(Tracciabilità dei flussi)

  1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, i concessionari sono obbligati a tracciare tutti i riversamenti derivanti dalla raccolta delle giocate e i compensi spettanti ai soggetti operanti nella propria rete di raccolta nonché dei pagamenti delle vincite o dei rimborsi. Tale obbligo non comprende i riversamenti a favore dello Stato o dell'Agenzia per pagamenti di imposte, tasse o utili erariali.
  2. Con regolamento emanato ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 8 sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché quelle necessarie ad assicurare il ricorso esclusivo all'uso della moneta elettronica nei rapporti tra i concessionari e le persone contrattualizzate nell'ambito delle rispettive reti di raccolta di gioco.

Art. 24.
(Trasferimento, decadenza, revoca delle concessioni)

  1. Il trasferimento di una concessione di gioco pubblico è nullo se non autorizzato preventivamente ed espressamente dall'Agenzia.
  2. Il procedimento di decadenza ovvero di revoca di una concessione di gioco è svolto dall'Agenzia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  3. Con regolamento emanato ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 8 sono stabilite le modalità con le quali, in caso di presupposto per la revoca della concessione ovvero decadenza dalla stessa, l'Agenzia può assegnare al concessionario un termine per rimuovere, nei limiti consentiti dalla convenzione accessiva alla concessione, le cause della revoca ovvero della decadenza. Con lo stesso regolamento sono stabiliti, in caso di revoca della concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, nel rispetto dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, condizioni e limiti per il pagamento di un indennizzo al concessionario proporzionato all'effettivo onere di investimento sostenuto alla data della revoca.
  4. In caso di trasferimento autorizzato della concessione, ovvero di revoca della concessione o di decadenza dalla stessa, in ogni caso il concessionario è comunque obbligato a proseguire nell'ordinaria gestione delle attività di raccolta del gioco fino al momento della effettiva immissione nella gestione di tali attività di altro concessionario ovvero di effettiva assunzione diretta della gestione da parte dell'Agenzia.
  5. Il provvedimento di decadenza dalla concessione di gioco ovvero di revoca della stessa è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Agenzia.

Art. 25.
(Scadenza anticipata delle concessioni)

  1. In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta, conseguente anche a significativi e non prevedibili mutamenti del mercato di riferimento ovvero del relativo quadro regolatorio, il concessionario può chiedere all'Agenzia di concordare una scadenza anticipata della concessione e la relativa risoluzione consensuale della convenzione ad essa accessiva. In tale caso, l'Agenzia è comunque tenuta a verificare, in contraddittorio con il concessionario, condizioni e termini per un eventuale riequilibrio, anche economico, del rapporto di concessione.

Art. 26.
(Responsabilità)

  1. Ferma restando la responsabilità unitaria del concessionario nei riguardi dell'Agenzia per la sua rete di raccolta di gioco, quanto a funzionalità complessiva, rispetto degli obblighi convenzionali e delle obbligazioni di gioco, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, sono disciplinati livelli e fattori di responsabilità, decorrenti dalle concessioni attribuite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, dei diversi soggetti delle reti di raccolta di gioco nei rapporti fra loro, con l'Agenzia, con i giocatori, e nei riguardi della generalità. I concessionari rispondono delle violazioni convenzionali e delle obbligazioni di gioco commesse dai soggetti operanti nella propria rete di raccolta di gioco qualora questi non regolarizzino la propria posizione.
  2. Per garantire il pieno rispetto dei princìpi dell'Unione europea in materia di concorrenza, per le concessioni di gioco attribuite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge si considerano lesivi di tali princìpi, e conseguentemente vietati, ogni pratica ovvero rapporto negoziale di natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in forma espressa e regolati negli atti di gara; ogni diverso provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e rapporti, anche se già adottato, è nullo e le somme percepite dai concessionari sono versate all'Agenzia. L'Agenzia, attraverso adeguamenti convenzionali ovvero l'adozione di carte dei servizi, ivi incluse quelle relative alle reti fisiche di raccolta del gioco, assicura l'effettività di clausole idonee a garantire l'introduzione di sanzioni patrimoniali, nel rispetto dei princìpi di ragionevolezza, proporzionalità e non automaticità, a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa, la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dell'inadempimento, nonché la riduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, oltre che di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio. Per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del presente comma trovano applicazione solo se le pratiche o i rapporti negoziali citati con i soggetti terzi siano previsti in forma espressa nei relativi documenti di offerta.

Art. 27.
(Composizione bonaria)

  1. Al fine di prevenire controversie giurisdizionali in materia civile ed amministrativa tra i concessionari per la raccolta di gioco e l'Agenzia, nonché quelle eventuali fra giocatori e l'Agenzia, è introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la procedura di composizione bonaria.
  2. L'esperimento della procedura di composizione bonaria sospende il decorso dei termini ordinari di proposizione dell'atto introduttivo del giudizio per un termine pari alla durata della procedura che, in ogni caso, non è superiore a sessanta giorni.
  3. La procedura è avviata mediante comunicazione scritta alla sede centrale dell'Agenzia e sottoscritta dalla persona legittimata ad agire in giudizio che reca l'indicazione della presunta lesività degli atti o dei comportamenti dell'Agenzia, con indicazione espressa dei vizi nei quali la stessa sarebbe incorsa e dei rimedi che si intendono chiedere. Entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Agenzia, fuori dai casi in cui ritenga di potere adottare i rimedi chiesti, risponde esponendo i dettagliati motivi per i quali la stessa non ritiene di potere adottare i rimedi chiesti ovvero proponendo motivatamente rimedi alternativi. Entro venti giorni dal ricevimento della risposta, la parte privata comunica all'Agenzia, se ritiene soddisfacente la risposta ovvero quali sono le dettagliate motivazioni per le quali ritiene, invece, di dovere adire l'autorità giudiziaria.
  4. Nel corso della procedura la parte privata può farsi assistere da un difensore e l'Agenzia assume l'avviso dell'Avvocatura generale dello Stato.
  5. Il mancato ricorso alla procedura, nonché gli atti della stessa, costituiscono elementi di valutazione del giudice ai fini della propria decisione, anche in ordine alle spese del giudizio.
  6. La risposta negativa dell'Agenzia alle richieste della parte privata non costituisce atto autonomamente impugnabile.
  7. Con regolamento emanato ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 8, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Art. 28.
(Gestione dei rischi connessi alle reti di gioco mediante apparecchi)

  1. Al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle relative controversie, è istituito il regime di adempimento collaborativo fra l'Agenzia e i concessionari delle reti di raccolta dei giochi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi di settore, propri e dei soggetti che compongono la relativa rete di raccolta di gioco, intesi quali rischi di operare in violazione di norme in materia di gioco ovvero in contrasto con i princìpi o con le finalità del relativo quadro regolatorio. Tra i rischi di settore rientrano, in particolare, quelli di:

   a) accesso alla pratica del gioco da parte di minori e dei soggetti maggiorenni esposti a rischi di dipendenza;

   b) mancato rispetto delle disposizioni proibitive o limitative della pubblicità del gioco;

   c) presenza, tra coloro che compongono la rete di raccolta del gioco, di soggetti non dotati dei necessari requisiti;

   d) infiltrazioni da parte della criminalità organizzata;

   e) irregolarità e inappropriatezza dei flussi di comunicazione di dati;

   f) inadempimento dell'obbligazione tributaria in materia di gioco ovvero di riversamento degli utili erariali derivanti dalla raccolta di gioco.

  2. L'adesione al regime è volontaria, è subordinata al possesso dei requisiti di cui al comma 3, comporta l'assunzione dei doveri di cui ai commi 4, 5 e 6, nonché gli effetti di cui al comma 7.
  3. L'impresa che aderisce al regime deve essere dotata, nel rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi di settore inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno. Fermo il fedele e tempestivo adempimento degli obblighi di settore, il sistema deve assicurare:

   a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell'organizzazione dell'impresa o del gruppo di imprese;

   b) procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi di settore, compresa l'attivazione delle azioni correttive relative alle criticità riscontrate;

   c) efficaci procedure di controllo interno volte a garantire il suo rispetto a tutti i livelli aziendali;

   d) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento.

  4. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale prevede, con cadenza almeno annuale, l'invio di una relazione agli organi di gestione per l'esame e le valutazioni conseguenti. La relazione illustra, per gli adempimenti posti in essere dall'impresa, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate nonché le attività pianificate.
  5. Il regime comporta per l'Agenzia i seguenti impegni:

   a) valutazione trasparente, oggettiva e rispettosa dei princìpi di ragionevolezza e di proporzionalità, dell'idoneità del sistema adottato per le finalità di cui al comma 1, con eventuale proposta degli interventi ritenuti necessari;

   b) pubblicazione periodica nel proprio sito internet istituzionale dell'elenco aggiornato delle operazioni, strutture e schemi ritenuti di pianificazione, anche commerciale, aggressiva, nonché informazione ai propri uffici degli esiti dei confronti con i concessionari e le associazioni di categoria;

   c) relazioni con le imprese improntate a princìpi di trasparenza, collaborazione e correttezza nell'intento di favorire un contesto regolatorio di certezza e semplificazione, con disponibilità ad esaminare situazioni suscettibili di generare rischi di settore significativi;

   d) risposta alle richieste dei concessionari nel più breve tempo possibile;

   e) debita considerazione delle risultanze delle attività dei soggetti incaricati, in ciascun concessionario, della revisione contabile, nonché di quella dei loro collegi sindacali e dei pareri degli organismi di vigilanza.

  6. Il regime comporta per i concessionari i seguenti impegni:

   a) attuazione delle modifiche del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi di settore adottato eventualmente ritenute necessarie dall'Agenzia;

   b) comportamento collaborativo e trasparente, mediante comunicazione tempestiva ed esauriente all'Agenzia dei rischi di settore e, in particolare, delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione aggressiva;

   c) risposta alle richieste dell'Agenzia nel più breve tempo possibile;

   d) promozione di una cultura aziendale improntata a princìpi di onestà, correttezza e rispetto del quadro regolatorio di settore, assicurandone la completezza e l'affidabilità, nonché la conoscibilità da parte degli esponenti e del personale.

  7. L'adesione al regime comporta la possibilità per i concessionari di pervenire con l'Agenzia a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi di settore prima dell'attuazione e dell'adozione delle scelte e delle iniziative aziendali, attraverso forme di interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la possibilità dell'anticipazione del controllo. L'adesione al regime comporta altresì per i concessionari la possibilità di fruire di procedure abbreviate di interpello preventivo in merito all'applicazione delle disposizioni regolatorie a casi concreti, in relazione ai quali l'interpellante ravvisa rischi di settore. Nella procedura abbreviata di interpello l'Agenzia verifica e conferma l'idoneità della domanda e la sufficienza della documentazione prodotta entro quindici giorni dal ricevimento della domanda. Il termine per la risposta all'interpello è di trenta giorni decorrenti dal ricevimento della domanda. I concessionari comunicano all'Agenzia il comportamento effettivamente tenuto, se difforme da quello oggetto della risposta da essa fornita. Per i rischi di settore, anche di natura fiscale, comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali se inerenti la materia tributaria, qualora l'Agenzia non condivida la posizione del concessionario, le eventuali sanzioni amministrative ovvero penali convenzionali sono applicate in misura non superiore al loro minimo edittale ovvero in ragione della metà, se in misura fissa, e la loro riscossione è in ogni caso sospesa fino alla definitività dell'accertamento.
  8. In caso di denuncia per reati in materia di gioco, l'Agenzia comunica alla Procura della Repubblica se il concessionario abbia aderito al regime di adempimento collaborativo, fornendo, se richiesta, ogni utile informazione in ordine al controllo dei rischi di settore e all'attribuzione di ruoli e responsabilità previsto dal sistema dalla stessa adottato.
  9. L'elenco dei concessionari che hanno aderito al regime è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Agenzia.
  10. I concessionari che aderiscono al regime non sono tenuti a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte.
  11. L'Agenzia, nell'ambito della propria autonomia, individua gli uffici competenti, a livello centrale e periferico, per le attività di comunicazione e di cooperazione rafforzate con i concessionari, nonché per i relativi controlli. Nell'ambito della propria autonomia regolamentare l'Agenzia disciplina, ai fini del presente articolo, le funzioni di coordinamento della Direzione centrale individuata nei riguardi degli uffici territoriali della medesima Agenzia.
  12. I concessionari, che nel rispetto del presente articolo adottano un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi di settore e che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo, presentano domanda utilizzando il modello reso a tal fine disponibile nel sito internet istituzionale della Agenzia. L'Agenzia, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, comunica ai concessionari l'ammissione al regime entro i successivi trenta giorni. I concessionari possono rinunciare al regime in un qualunque momento, comunicandolo all'Agenzia. L'Agenzia, con provvedimento motivato, può dichiarare la decadenza dei concessionari dal regime per la perdita dei relativi requisiti, ovvero per l'inosservanza dei relativi impegni.

Capo VII
AGGI E COMPENSI

Art. 29.
(Contenimento dei compensi delle reti di raccolta del gioco mediante apparecchi)

  1. In attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettera g), della legge 11 marzo 2014, n. 23, e in considerazione di quanto previsto dall'articolo 37 della presente legge, è stabilita in 500 milioni di euro la riduzione, per il solo anno 2025, delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze di filiera, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 74, comma 2, lettere a) e b), della presente legge. Per il conseguimento dell'importo di tale riduzione trovano applicazione le seguenti disposizioni:

   a) l'importo della riduzione è in primo luogo scomposto nelle due somme riferibili alle tipologie di apparecchi di cui, rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) del comma 2 del suddetto articolo 74;

   b) per la scomposizione si tiene conto del rapporto proporzionale fra i margini di raccolta netti a livello nazionale, intendendosi per tale la raccolta lorda detratti le vincite, il prelievo erariale unico e gli oneri di concessione, riferibili a ciascuna delle due tipologie di apparecchi nei mesi da gennaio ad aprile dell'anno 2025;

   c) ciascuna delle due somme è successivamente ripartita tra i concessionari in funzione dei rispettivi margini di raccolta netti, per ognuna delle due tipologie di apparecchi, nei mesi da gennaio ad aprile dell'anno 2025;

   d) con provvedimento del direttore dell'Agenzia, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuata la ricognizione delle somme di cui alla lettera a) e della ripartizione di cui alla lettera c);

   e) gli importi che risultano in tal modo attribuiti a ciascun concessionario sono dagli stessi dovuti all'Agenzia e a questa da loro versati entro il 15 dicembre 2025, con diritto di rivalsa dei concessionari nei confronti dei soggetti che, secondo le rispettive competenze di filiera e nei limiti percentuali del concorso di tali soggetti alla ripartizione dei compensi stabiliti nei relativi contratti di filiera, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 74, comma 2, lettere a) e b). Rientrano fra tali soggetti, altresì, i fornitori di sistema di gestione degli apparecchi di cui alla lettera b) del comma 2 del citato articolo 74, qualora gli stessi, in base a propri contratti con i concessionari, concorrano alla suddivisione dei ricavi derivanti dalla raccolta di gioco praticato mediante tali apparecchi;

   f) all'atto del versamento di cui alla lettera e) ciascun concessionario deduce dall'importo dovuto quanto dallo stesso già versato all'Agenzia in applicazione dell'articolo 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel testo vigente alla data del 1° gennaio 2015. Il corretto versamento all'Agenzia di quanto dovuto dai concessionari ai sensi del presente articolo costituisce parametro di valutazione dei relativi livelli di servizio in concessione;

   g) in caso di mancato versamento di quanto dovuto da ciascun concessionario ai sensi della lettera e), l'Agenzia incamera un importo corrispondente trattenendolo a titolo definitivo dalla giacenza costituita a garanzia nell'anno 2025, ai sensi dell'articolo 17, comma 5;

   h) con provvedimento del direttore dell'Agenzia, da adottare entro il mese di febbraio 2026, è effettuata la rideterminazione della ripartizione tra i concessionari delle somme di cui alla lettera c) in funzione dei rispettivi margini di raccolta netti realizzati nel corso dell'intero anno 2025 da ciascun concessionario e per ognuna delle due tipologie di apparecchi;

   i) all'esito della rideterminazione di cui alla lettera h), qualora un concessionario risulti avere versato all'Agenzia nel corso del 2025 più di quanto effettivamente dovuto, allo stesso è riconosciuto, per la differenza, un credito fruibile in compensazione con le somme dovute nel corso del 2026 a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 17, comma 5. Qualora, invece, un concessionario risulti avere versato all'Agenzia nel corso del 2025 meno di quanto effettivamente dovuto, l'Agenzia incamera, per la differenza, un importo corrispondente trattenendolo a titolo definitivo dalla giacenza costituita a garanzia nell'anno 2026 ai sensi del predetto articolo 17, comma 5;

   l) in caso di mancato versamento, anche parziale, delle somme chieste a titolo di rivalsa ai sensi della lettera e), il concessionario comunica all'Agenzia i dati identificativi del soggetto inadempiente, nonché copia del relativo contratto di filiera, ai fini dell'avvio del procedimento di cancellazione dall'elenco già previsto dall'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e in quello istituito in attuazione dell'articolo 77 della presente legge, dandone comunicazione ai soggetti interessati i quali possono partecipare al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di cancellazione, il concessionario è altresì obbligato ad effettuare l'immediato blocco degli apparecchi del gestore inadempiente. In caso di mancato blocco degli apparecchi il concessionario è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000 per apparecchio.

Capo VIII
LUDOPATIA E GIOCO D'AZZARDO

Art. 30.
(Azioni di contrasto alla ludopatia)

  1. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la Consulta permanente dei rappresentanti governativi, regionali e degli enti locali, dei rappresentanti degli organismi organizzati del settore del gioco, in primo luogo quelli dei concessionari e dell'industria tecnologica di settore, nonché dei rappresentanti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani iscritte nell'elenco tenuto dal comitato di cui all'articolo 4, per l'individuazione e il costante aggiornamento di misure e interventi, comunitariamente compatibili, volti al contrasto del gioco on line su siti «.com».
  2. Con regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della salute, è disciplinata la costituzione e il funzionamento della Consulta, con la previsione che le soluzioni che discendono dai relativi lavori sono attuate, salvo che non risulti necessaria la fonte normativa primaria, con successivo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia, di concerto con i Ministri interessati, ovvero con regole tecniche adottate con provvedimento direttoriale dell'Agenzia, di concerto con le Amministrazioni interessate.

Art. 31.
(Azioni di contrasto al gioco d'azzardo)

  1. Con regolamento da adottare, entro il 1° gennaio 2025, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della salute, sono disciplinati gli interventi tecnologici finalizzati a prevenire e contrastare il gioco d'azzardo patologico, nel rispetto dei seguenti criteri:

   a) introduzione di strumenti di autolimitazione al gioco in termini di tempo e di spesa;

   b) introduzione di messaggi automatici durante il gioco che evidenzino la durata dello stesso;

   c) abbassamento degli importi minimi delle giocate;

   d) introduzione di strumenti tecnologici che, nel rispetto della normativa sulla privacy, consentano un maggiore controllo sul grado di partecipazione al gioco dei singoli giocatori più esposti al rischio del gioco d'azzardo patologico.

Capo IX
PUBBLICITÀ

Art. 32.
(Esclusioni)

  1. I messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all'educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all'arte, allo sport e alla cultura, sono esclusi dal divieto previsto per la pubblicità dei giochi e delle scommesse con vincite in denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo.

Art. 33.
(Formule di avvertimento)

  1. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Agenzia, nonché dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di offerta di giochi. Le medesime formule di avvertimento devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle sale gioco e negli altri punti di offerta di gioco con vincita in denaro, negli spazi separati o dedicati di cui all'articolo 11, nonché riportate sugli apparecchi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a). Tali formule devono inoltre comparire ed essere chiaramente leggibili nel momento dell'accesso ai siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro. Ai fini del presente comma, i titolari di sale da gioco e dei punti di offerta di gioco con vincita in denaro sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco.

Art. 34.
(Onere di contribuzione)

  1. I concessionari di giochi pubblici impiegano annualmente una somma pari allo 0,5 per cento dei corrispettivi loro spettanti per le attività svolte in relazione agli adempimenti previsti dalle rispettive concessioni, con un minimo di euro 1.000 ed un massimo di euro 500.000, per campagne informative ovvero per iniziative di comunicazione responsabile su temi annualmente stabiliti da una commissione governativa che opera, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e che è presieduta dal Capo del predetto Dipartimento e composta da quattro membri in rappresentanza dei Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'interno e dell'economia e delle finanze. La somma di cui al primo periodo è compresa negli interventi e investimenti di comunicazione e informazione, e comunque in generale negli investimenti pubblicitari e promozionali già previsti dalle concessioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Titolo II
ENTRATE DA GIOCHI

Capo I
ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 35.
(Presupposto impositivo, base imponibile, soggetto passivo)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 i giochi pubblici di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), se raccolti a quota fissa, d) e l), sono sottoposti ad imposta mediante un prelievo erariale unico.
  2. Presupposto dell'imposta è la raccolta dei giochi pubblici di cui al comma 1. La base imponibile è costituita dalla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte. Soggetto passivo dell'imposta è il concessionario della raccolta dei giochi pubblici di cui al comma 1.
  3. Il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d'imposta, con riferimento a ciascun anno solare, mediante versamenti periodici relativi a singoli periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo.
  4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, sono stabiliti:

   a) la misura effettiva del prelievo, in relazione a ciascuna tipologia di gioco, nei limiti delle misure massime di cui all'articolo 36, anche prevedendo aliquote differenziate per le scommesse a quota fissa raccolta su rete fisica ovvero a distanza;

   b) i periodi contabili in cui è suddiviso l'anno solare;

   c) le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare, nonché le disposizioni per la autoliquidazione dell'imposta;

   d) i termini e le modalità secondo i quali i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici e il versamento annuale a saldo;

   e) le modalità della liquidazione automatizzata da parte dell'Agenzia;

   f) le modalità per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare;

   g) i termini e le modalità secondo i quali i concessionari comunicano, tramite la rete telematica, i dati relativi alle somme giocate e alle vincite erogate, nonché gli altri dati relativi agli apparecchi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), utilizzati per la determinazione dell'imposta dovuta;

   h) ogni ulteriore obbligo strumentale cui è sottoposto il soggetto passivo.

  5. Il prelievo erariale unico è comunque dovuto anche se la raccolta dei giochi di cui al comma 1 avviene in assenza di concessione e dei titoli abilitativi previsti dalla presente legge ovvero sulla base di concessione o titolo abilitativo invalido o inefficace. In tali casi il soggetto passivo dell'imposta è chiunque, in assenza di concessione e dei titoli abilitativi previsti dalla presente legge ovvero sulla base di concessione o titolo abilitativo invalido o inefficace, effettua con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, giochi con vincite in denaro, concorsi, pronostici o scommesse.
  6. A decorrere dalla data di cui al comma 1 l'importo dello 0,3 per cento di cui all'articolo 17, comma 5, non è più dovuto.

Art. 36.
(Misura massima del prelievo)

  1. La misura massima del prelievo erariale unico di cui all'articolo 35 è la seguente:

   a) relativamente ai giochi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), il 60 per cento;

   b) relativamente ai giochi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), il 50 per cento;

   c) relativamente ai giochi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), raccolti a quota fissa, nonché lettera d), il 20 per cento;

   d) relativamente ai giochi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), il 42 per cento.

Art. 37.
(Gioco mediante apparecchi non collegati alla rete di un concessionario)

  1. Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), o qualunque altro apparecchio o tecnologia palmare, tablet, smartphone o equivalente che non sia di proprietà dello stesso giocatore comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco o che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento:

   a) per ciascuno degli apparecchi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del prelievo unificato previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio;

   b) per ciascun altro apparecchio, dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, fino alla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, del prelievo di cui all'articolo 35 della presente legge, in ragione di un'aliquota del 6 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio.

  2. In caso di prova documentale contraria, l'imponibile medio forfetario di cui al comma 1, lettere a) e b), è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell'apparecchio.

Art. 38.
(Gioco mediante scommessa o concorso pronostico, su qualunque evento, offerto da persone non munite di titoli abilitativi)

  1. Per assicurare la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché delle fasce sociali più deboli e dei minori di età, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2024, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione alle seguenti condizioni:

   a) non oltre il 31 gennaio 2025 i soggetti inoltrano all'Agenzia, secondo il modello reso disponibile nel sito internet istituzionale dell'Agenzia entro il 5 gennaio 2025, una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 88 del TULPS, nonché di collegamento al totalizzatore nazionale, anche mediante uno dei concessionari di Stato per la raccolta di scommesse, con il contestuale versamento mediante modello F24 della somma di euro 10.000, da compensare in sede di versamento anche solo della prima rata di cui alla lettera e);

   b) le domande sono sottoscritte dal titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta che offre le scommesse di cui all'alinea. Si considerano tempestive anche le domande delle quali una copia dell'originale risulta pervenuta per posta elettronica entro il 31 gennaio 2025, con la copia del modello di versamento quietanzato, all'indirizzo reso disponibile entro il 5 gennaio 2025 nel sito internet istituzionale dell'Agenzia;

   c) le domande recano altresì l'esplicito impegno di sottoscrizione presso l'Agenzia, non oltre il 28 febbraio 2025, del disciplinare di raccolta delle scommesse, predisposto dall'Agenzia, recante condizioni e termini appositamente coerenti con quelle sottoscritte dai concessionari di Stato per la raccolta delle scommesse e con il regime di regolarizzazione;

   d) l'Agenzia, subito dopo la sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle scommesse di cui alla lettera c), trasmette alla questura territorialmente competente le domande pervenute, nonché la documentazione allegata dal richiedente a comprova dei prescritti requisiti;

   e) la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2025 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l'accertamento, determinata con le modalità previste dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pari importo che scadono, rispettivamente, il 30 giugno e il 30 novembre 2025;

   f) gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni già notificati entro il 31 dicembre 2024 perdono effetto a condizione che l'imposta versata per la regolarizzazione, con riguardo al periodo d'imposta oggetto degli atti medesimi, non sia di importo inferiore a quello in essi indicato;

   g) con la presentazione della domanda al titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza, nell'anno 2025, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari;

   h) il titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta perde il diritto di cui alla lettera g) in caso di mancato rilascio del titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del TULPS ovvero di mancato versamento anche di una sola delle rate di cui alla lettera d). Il provvedimento di diniego della licenza dispone la chiusura dell'esercizio;

   i) con provvedimento del direttore dell'Agenzia, pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Agenzia medesima entro il 15 gennaio 2025, sono adottate le disposizioni attuative del presente comma, ivi incluse quelle eventualmente occorrenti per consentire ai soggetti che si regolarizzano ai sensi del presente comma l'annotazione e la contabilizzazione delle scommesse raccolte fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale.

  2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1 che non hanno aderito al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti, e dei soggetti che, in assenza di concessione e dei titoli abilitativi previsti dalla presente legge, nonché senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia, avviassero offerta scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, successivamente al 30 ottobre 2024 e fino al momento in cui gli stessi conseguono la concessione ed i predetti titoli abilitativi, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 46, trovano applicazione, per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle fasce sociali più deboli, i seguenti obblighi e divieti:

   a) le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio, e in particolare le disposizioni di cui al titolo II, capo I, del medesimo decreto legislativo, in materia di obblighi di identificazione, assumendo gli oneri e le responsabilità derivanti dall'applicazione del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

   b) è vietata la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, reso disponibile anche nel sito internet istituzionale dell'Agenzia;

   c) è vietata la raccolta di scommesse che consentono vincite superiori a euro 10.000;

   d) continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 33 e 47;

   e) il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta comunica i propri dati anagrafici e l'esistenza dell'attività di raccolta di gioco con vincita in denaro al questore territorialmente competente entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro sette giorni dalla data di avvio dell'attività. Il proprietario dell'immobile in cui ha sede l'esercizio o il punto di raccolta comunica i predetti dati ed informazioni sull'attività di raccolta di gioco all'Agenzia entro gli stessi termini di cui al periodo precedente. Chiunque esercita un punto di raccolta di scommesse, ai sensi del presente comma, deve essere in possesso dei requisiti soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio del titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del TULPS ovvero, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 14. Ove ne accerti l'insussistenza, il questore dispone la chiusura immediata dell'esercizio o del punto di raccolta. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza dispongono delle facoltà previste dall'articolo 16 del TULPS;

   f) continua ad applicarsi il divieto di installazione di apparecchi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b). In ogni caso l'Agenzia non iscrive il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta nell'elenco già previsto dall'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed in quello istituito in attuazione dell'articolo 77 della presente legge, ovvero ne effettua la cancellazione, ove già iscritto;

   g) l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, fino alla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, il prelievo di cui all'articolo 35 della presente legge, sono dovuti dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente. L'imposta si applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998. Per i periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2025 non si applica conseguentemente la disposizione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

   h) la violazione delle disposizioni di cui alle lettere da b) a f) è punita:

    1) quanto alla lettera b), con la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000;

    2) quanto alla lettera c), con la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 100.000;

    3) quanto alla lettera d), relativamente alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 34 con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50 nonché con la chiusura dell'esercizio ovvero del punto di vendita;

    4) quanto alla lettera d), relativamente alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 47, comma 1, con le sanzioni previste dal medesimo articolo 47, comma 2;

    5) quanto alla lettera d), con la sanzione amministrativa di euro 5.000. Tale sanzione è raddoppiata qualora il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta, nonché il proprietario dell'immobile in cui opera l'esercizio o il punto di raccolta, non provvedano alla comunicazione di cui alla lettera d) nel termine di sette giorni dalla contestazione. Nel caso in cui sia il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta ad omettere la dichiarazione è altresì disposta la chiusura dell'esercizio;

    6) quanto alla lettera f), con la sanzione amministrativa di euro 1.500 per ciascun apparecchio installato.

  3. Relativamente alle attività disciplinate nei commi 1 e 2 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Art. 39.
(Giochi senza vincita in denaro)

  1. Ai giochi senza vincita in denaro di cui all'articolo 7, comma 2, si applica un'imposta sugli intrattenimenti nella misura massima dell'8 per cento applicata a una base imponibile forfetaria massima di euro 1.800 per gli apparecchi di cui all'articolo 75, comma 1, lettere a) e b), e di euro 3.800 per gli apparecchi di cui all'articolo 75, comma 1, lettera c).
  2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, sono stabilite la misura effettiva dell'imposta e della base imponibile, in relazione a ciascuna tipologia di gioco, nei limiti delle misure massime di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 40.
(Imposta sulle vincite)

  1. Sull'importo delle vincite fino a euro 500 conseguite dai giochi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), è dovuta un'imposta sostitutiva di qualsiasi altro prelievo, anche tributario, nella misura del 6 per cento. Sull'importo eccedente euro 500 delle vincite di valore superiore a tale somma conseguite dai giochi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), f), g) e i), diversi dalle lotterie ad estrazione differita, l'imposta è dovuta nella misura dell'8 per cento. L'imposta è prelevata all'atto del pagamento della vincita ed è versata all'Agenzia dal concessionario del gioco all'atto del primo versamento utile, successivo al prelievo, della quota di entrata tributaria da gioco ovvero della raccolta del gioco dovuta all'erario.

Art. 41.
(Altre disposizioni in materia di case da gioco)

  1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quarto comma è sostituito dal seguente:

   «La ritenuta sulle vincite e sui premi dei giochi esercitati dallo Stato è compresa nel prelievo operato dallo Stato previsto, per ognuno di tali giochi».

  2. In deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di case da gioco in tutto il territorio nazionale per perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

   a) contrasto del gioco non autorizzato e clandestino nonché dei fenomeni malavitosi ad esso connessi;

   b) sicurezza del gioco e dei luoghi ove esso è svolto nonché la qualificazione tecnico-professionale degli operatori del settore.

  3. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 281, si provvede al riordino della normativa vigente in materia di case da gioco, in coerenza con i princìpi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale, prevedendo in particolare una società unica nazionale a partecipazione pubblica che ne detiene la proprietà e ne assicura la gestione.

Capo II
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 42.
(Disposizioni comuni)

  1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Agenzia procede al controllo dell'autoliquidazione dell'imposta dovuta nonché alla tempestività dei versamenti eseguiti dai soggetti passivi.
  2. Nel caso in cui i versamenti risultino omessi, carenti o intempestivi, l'esito del controllo automatizzato è comunicato al soggetto passivo che può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia entro trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di irregolarità. Se vi è pericolo per la riscossione, l'Agenzia provvede, anche prima della liquidazione ordinariamente prevista dal comma 1, al controllo della tempestività dei versamenti dell'imposta dovuta.
  3. Le somme che a seguito dei controlli automatizzati risultano dovute a titolo d'imposta, nonché di interessi e sanzioni, sono iscritte direttamente nei ruoli resi esecutivi a titolo definitivo.
  4. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il soggetto passivo provvede a pagare le somme dovute, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione delle somme dovute all'esito della valutazione da parte dell'Agenzia dei chiarimenti di cui al predetto comma. In questi casi, l'ammontare delle sanzioni previste dall'articolo 60 è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'inoltro della comunicazione. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme dovute a norma del presente articolo nella misura in cui, ove il soggetto passivo sia titolare di concessione, la stessa continui ad essere vigente per l'intero periodo riferito alla rateizzazione delle somme dovute.
  5. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 4 sono notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale è dovuta l'imposta.
  6. L'Agenzia provvede alle attività di accertamento e di liquidazione delle imposte di cui alla presente legge attraverso i suoi uffici territoriali con riferimento al luogo della violazione accertata ed alla competenza di ciascun ufficio.
  7. Gli uffici dell'Agenzia, anche sulla base dei fatti, degli atti e delle violazioni constatate dal Corpo della Guardia di finanza o rilevate da altri organi di Polizia, procedono alla rettifica e all'accertamento delle basi imponibili e delle imposte gravanti sui singoli giochi, anche utilizzando metodologie induttive di accertamento per presunzioni semplici.
  8. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale è dovuta l'imposta.
  9. Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, dopo la notifica dell'atto di accertamento sono iscritti a ruolo a titolo provvisorio per un terzo dell'ammontare corrispondenti agli imponibili accertati.
  10. Le disposizioni dell'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si estendono anche alle imposte di cui al presente codice.
  11. Alle imposte di cui alla presente legge si applicano gli articoli 60 e 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  12. Il soggetto passivo d'imposta cui sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica può formulare, prima dell'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. In tal caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 14 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nel caso in cui la base imponibile sottratta a tassazione è determinata sulla base di criteri induttivi.
  13. L'Agenzia effettua la riscossione coattiva delle entrate erariali da gioco, anche di natura non tributaria, esclusivamente nelle forme e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e all'articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Capo III
ENTRATE NON TRIBUTARIE

Art. 43.
(Giochi con utile erariale)

  1. I giochi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c), raccolti a totalizzatore, d), f), g), h) e i), producono utile erariale, costituito dalla differenza tra l'importo della raccolta complessiva e gli importi delle vincite, degli aggi, dei compensi o delle altre spese dovuti sulla base della disciplina di tali giochi.
  2. Il provento a titolo di utile erariale di cui al comma 1 è comunque dovuto da chiunque effettua la raccolta del gioco con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero ovvero in assenza di concessione o dei titoli abilitativi previsti dalla presente legge o sulla base di concessione o titolo abilitativo invalido o inefficace, nonché in ogni altro caso in cui la raccolta è effettuata al di fuori dei canali previsti.

Titolo III
SANZIONI

Capo I
SANZIONI PENALI

Art. 44.
(Esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa)

  1. L'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

   «Art. 4. – (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa). – 1. Chiunque esercita, anche a distanza, in qualunque modo, attività di scommesse, sportive o non sportive, anche come intermediario di terzi, in mancanza delle prescritte concessioni e autorizzazioni rilasciate dallo Stato, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 50.000. La stessa pena è applicata a chiunque, privo delle suddette concessioni o autorizzazioni, svolge in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.
   2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti di chiunque esercita, in mancanza delle prescritte concessioni e autorizzazioni rilasciate dallo Stato, l'organizzazione o la raccolta del gioco del lotto, di concorsi pronostici ovvero la vendita nel territorio nazionale, senza autorizzazione, di biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipa a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.
   3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, è punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, in mancanza delle prescritte concessioni e autorizzazioni, organizza, esercita o raccoglie a distanza, qualsiasi gioco per cui è prevista la riserva allo Stato.
   4. Chiunque, ancorché titolare delle prescritte concessioni e autorizzazioni, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco per cui è prevista la riserva allo Stato con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.
   5. Fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dai commi da 1 a 4, chiunque in qualsiasi modo, dà pubblicità al loro esercizio o ai soggetti che gestiscono o promuovono le attività illecite, nonché ai relativi marchi, simboli, denominazioni o insegne, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 20.000 a euro 100.000. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero ovvero a marchi, simboli, denominazioni o insegne di soggetti che promuovono o gestiscono, anche per conto di terzi, attività di scommesse in mancanza delle prescritte concessioni o autorizzazioni rilasciate dallo Stato.
   6. Fuori dei casi di concorso, chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse nei casi di cui ai commi da 1 a 4, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 100 a euro 1.000. Se la partecipazione avviene a distanza su siti non autorizzati dall'Agenzia la pena dell'arresto è raddoppiata e l'ammenda non può essere inferiore a 800 euro.
   7. Le sanzioni di cui al comma 1 possono essere elevate dalla polizia locale e i proventi attribuiti in quota parte pari al 50 per cento al comune».

Art. 45.
(Giochi numerici a quota fissa)

  1. Chiunque offre la riffa al pubblico mediante sorteggio di uno o più numeri o con riferimento alle estrazioni del lotto è punito con l'ammenda da euro 51 a euro 516.
  2. Se l'oggetto della riffa è di valore rilevante ovvero se l'offerta è clandestina, la pena è raddoppiata.
  3. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate di un terzo se il reato è commesso a mezzo stampa o radiotelevisione.
  4. Chiunque effettua la raccolta delle scommesse del gioco del lotto senza averne ottenuta la concessione o quando questa sia scaduta o sia stata revocata, è punito con la multa sino a euro 25.822.
  5. Chiunque effettua la raccolta delle scommesse del gioco del lotto fuori dei punti di raccolta è punito con la multa sino a euro 516.
  6. Chiunque contraffà gli scontrini delle scommesse o manomette le registrazioni o, non avendo partecipato alla contraffazione o alla manomissione, fa uso di tali scontrini è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 516 a euro 5.164, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 46.
(Concorsi a premio)

  1. Ferma l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 55 e salvo che il fatto costituisca più grave reato, la prosecuzione della manifestazione di cui all'articolo 6, comma 6, nelle stesse forme enunciate con la comunicazione preventiva di cui alla predetta disposizione, è punita con l'arresto fino a un anno.

Capo II
SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 47.
(Divieto di gioco pubblico ai minori di età)

  1. È vietato offrire ai minori di anni diciotto i giochi pubblici di cui all'articolo 7, comma 1, e, in ogni caso, consentirne l'ingresso e la permanenza nelle sale giochi e nei punti di offerta di gioco con vincite in denaro. In caso di punto di offerta di gioco interno ad un esercizio generalista primario, è vietato consentire l'ingresso e la permanenza di minori di anni diciotto negli spazi separati o dedicati di cui all'articolo 11. Ai fini del presente comma, per accertare la minore età il titolare del punto di offerta di gioco con vincite in denaro identifica la persona mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.
  2. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa di euro 20.000.

Art. 48.
(Pubblicità non consentita)

  1. La violazione del divieto di cui all'articolo 31 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a euro 100.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse.

Art. 49.
(Mancanza o inadeguatezza delle formule di avvertimento)

  1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 33 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a euro 20.000. La sanzione è irrogata nei confronti del concessionario o, qualora diversi dal concessionario, nei confronti dei titolari delle sale gioco e dei punti di offerta di gioco di cui al predetto articolo.

Art. 50.
(Mancato pagamento dei proventi a titolo di utile erariale)

  1. Il tardivo versamento degli utili erariali di cui all'articolo 43, comma 1, entro dieci giorni dalla scadenza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal 10 al 20 per cento dell'importo versato in ritardo, oltre agli interessi legali. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 314 del codice penale nonché, per i soli giochi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), della presente legge, la possibilità di revoca della concessione, l'omesso o il tardivo versamento degli stessi utili erariali oltre dieci giorni dalla scadenza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal 20 al 40 per cento dell'importo non versato o versato in ritardo, oltre agli interessi legali.
  2. Nel caso di cui all'articolo 43, comma 2, il trasgressore è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo non versato, oltre agli interessi legali.

Art. 51.
(Sanzioni in materia apparecchi)

  1. Relativamente agli apparecchi di cui all'articolo 7, commi 1, lettera a), e 2, ferme restando le sanzioni previste per il gioco d'azzardo dal codice penale:

   a) chiunque produce o importa, per destinarli all'uso nel territorio nazionale, tali apparecchi non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni per essi previste dagli articoli 74, comma 1, lettera a), e 75, nonché dalla relativa normativa di attuazione, compresa quella riguardante le loro regole tecniche, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a euro 3.000 a euro 10.000 per ciascun apparecchio;

   b) chiunque produce o importa, per destinarli all'uso nel territorio nazionale, tali apparecchi senza essere munito dei titoli abilitativi previsti per tali attività, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 5.000 per ciascun apparecchio;

   c) chiunque, nel territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie apparecchi non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni per essi previste dagli articoli 74, comma 1, lettera a), e 75, nonché dalla relativa normativa di attuazione, compresa quella riguardante le loro regole tecniche, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 20.000 per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie di tali apparecchi conformi alle caratteristiche e alle prescrizioni per essi previste dagli articoli 74, comma 1, lettera a), e 75, nonché dalla relativa normativa di attuazione, compresa quella riguardante le loro regole tecniche, corrisponde, a fronte delle vincite, premi di qualsiasi natura diversi da quelli ammessi;

   d) chiunque, nel territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie apparecchi sprovvisti dei prescritti titoli autorizzatori, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a euro 20.000 per ciascun apparecchio;

   e) la mancata apposizione dei titoli autorizzatori sugli apparecchi, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a euro 1.000 euro per ciascun apparecchio.

  2. Chiunque, nel territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi, abilitati al gioco da remoto attraverso una connessione telematica dedicata, non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nell'articolo 7, comma 1, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a 20.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale.
  3. La ripartizione delle somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente articolo è effettuata ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n. 168.
  4. I concessionari per la raccolta del gioco pubblico praticato in rete fisica mediante apparecchi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), non intrattengono rapporti contrattuali con persone non iscritte nell'elenco di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero che dallo stesso sono state sospese o cancellate. Ferme le ulteriori eventuali conseguenze previste con la convenzione di concessione, la violazione di tale divieto è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a euro 10.000.

Art. 52.
(Sanzioni per apparecchi in esercizi generalisti secondari)

  1. Nei casi di cui all'articolo 10, comma 5, primo periodo, il titolare dell'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a euro 20.000 per ciascun apparecchio.

Art. 53.
(Sanzioni per apparecchi non collegati alla rete di un concessionario)

  1. Per ciascun apparecchio di cui all'articolo 37, il titolare dell'esercizio pubblico è soggetto, oltre al pagamento dell'imposta ai sensi del medesimo articolo, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a euro 20.000. L'apparecchio è in ogni caso soggetto a confisca amministrativa e, qualora di esso non sia consentito l'asporto da parte dell'Agenzia ovvero della Forza di polizia che procede, il titolare dell'esercizio è custode dell'apparecchio confiscato, con obbligo di procedere a sua cura e spese alla distruzione dell'apparecchio entro dieci giorni dalla confisca, nonché alla consegna all'Agenzia della scheda madre dell'apparecchio confiscato, in caso di apparecchio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), ovvero dell'apparato hardware di suo funzionamento, in caso di apparecchio di qualunque altra tipologia. Il titolare dell'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a euro 200 per ogni giorno di ritardo nella distruzione dell'apparecchio ovvero nella consegna dei componenti di cui al secondo periodo del presente comma. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione anche per gli apparecchi di cui all'articolo 51, comma 1, per i quali non risultano rilasciati i prescritti titoli autorizzatori e che risultano non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni per essi previste dagli articoli 74 e 75, nonché dalla relativa normativa di attuazione, inclusa quella riguardante le loro regole tecniche.

Art. 54.
(Contrasto all'offerta a distanza in difetto di concessione o titolo abilitativo)

  1. Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia sono stabilite, nel rispetto degli obblighi europei, le modalità per la rimozione dell'offerta di gioco con vincita in denaro attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione effettuata da persone sprovviste dei titoli abilitativi previsti dalla presente legge.
  2. Ai fornitori di servizi di rete nonché ai fornitori di connettività alla rete internet, ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione che violino l'obbligo, imposto dall'Agenzia, di inibire l'utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi si applica, ferma restando l'eventuale responsabilità penale, una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 180.000 per ciascuna violazione accertata.

Art. 55.
(Sanzioni in materia di manifestazioni a premio)

  1. Fermo quanto previsto dall'articolo 46, lo svolgimento di manifestazioni a premio vietate ovvero effettuate in mancanza di autorizzazione è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50.000 a euro 100.000. La sanzione è raddoppiata in caso di manifestazione a premio che elusivamente propone un gioco pubblico rientrante in una delle tipologie di cui all'articolo 7, comma 1. La sanzione è irrogata nei confronti dell'organizzatore della manifestazione, nonché nei confronti di coloro che in qualunque modo effettuano attività distributiva di materiale relativo alla manifestazione a premio vietata, non autorizzata ovvero elusiva. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica nel proprio sito internet istituzionale l'elenco delle manifestazioni a premio vietate, nonché di quelle effettuate in mancanza di autorizzazione ovvero che risultano elusive del gioco pubblico.

Art. 56.
(Sanzioni in materia di scommesse)

  1. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque effettua la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, reso disponibile nel sito internet istituzionale dell'Agenzia.
  2. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50.000 a euro 100.000 chiunque effettua la raccolta di scommesse che consentono vincite superiori a euro 10.000.
  3. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a euro 5.000 il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta che non comunica i propri dati anagrafici e l'esistenza dell'attività di raccolta di gioco con vincita in denaro al questore territorialmente competente entro sette giorni dalla data di avvio dell'attività. Alla stessa sanzione è assoggettato il proprietario dell'immobile in cui ha sede l'esercizio o il punto di raccolta che non comunica i predetti dati ed informazioni sull'attività di raccolta di gioco all'Agenzia entro gli stessi termini di cui al primo periodo. La sanzione è raddoppiata qualora il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta, nonché il proprietario dell'immobile in cui opera l'esercizio o il punto di raccolta, non provvedano alla comunicazione di cui al periodo precedente nel termine di sette giorni dalla contestazione.
  4. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari alla vincita conseguente alla giocata chi acquisisce ovvero consente in qualunque modo giocate simulate, fermo restando il pagamento dell'imposta unica oltre alla chiusura dell'esercizio da tre a sei mesi.

Art. 57.
(Sanzioni accessorie)

  1. Ferme le sanzioni amministrative di cui all'articolo 51, la commissione delle violazioni di cui al predetto articolo comporta la sospensione del titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del TULPS ovvero, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 14 per un periodo da uno a trenta giorni. L'irrogazione, a titolo definitivo, di tre sanzioni nell'arco di due anni comporta la decadenza dal titolo abilitativo, che non può essere rilasciato alla stessa persona per i cinque anni successivi.
  2. Il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati e alla reiterazione delle violazioni, sospende l'attività autorizzata per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria.
  3. In caso di violazione del divieto di cui all'articolo 47, comma 1, riguardante il gioco pubblico praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), il proprietario dell'apparecchio è altresì sospeso dall'elenco di cui all'articolo 77 per un periodo da uno a tre mesi.

Art. 58.
(Norma di procedura)

  1. Nell'applicazione delle sanzioni amministrative l'Agenzia rispetta le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Capo III
SANZIONI TRIBUTARIE

Art. 59.
(Sanzioni in materia di prelievo erariale unico)

  1. La sottrazione da parte del soggetto passivo di base imponibile del prelievo erariale unico di cui all'articolo 35 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal 240 al 480 per cento della maggiore imposta accertata, con un minimo di euro 5.000. Se la base imponibile sottratta è superiore a euro 50.000, è disposta altresì la chiusura del punto di offerta di gioco da uno a sei mesi.
  2. La sottrazione da parte del soggetto passivo di base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 39 è punita con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta accertata.

Art. 60.
(Omessi o ritardati versamenti)

  1. L'omissione o il ritardo, anche parziale, del pagamento del prelievo e dell'imposta di cui agli articoli 35 e 39 della presente legge sono puniti con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La stessa sanzione si applica nel caso in cui l'omissione o il ritardo, anche parziale, consegue alla liquidazione automatizzata di cui all'articolo 35.

Art. 61.
(Disposizioni comuni)

  1. Per le violazioni tributarie in materia di imposte sui giochi pubblici, anche senza vincita in denaro, si applicano il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e l'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
  2. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni da parte dell'Agenzia trovano applicazione gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Capo IV
PENALI CONVENZIONALI

Art. 62.
(Disposizioni generali in materia di penali convenzionali)

  1. Negli schemi di convenzione accessiva alla concessione di gioco le clausole relative a penali sono predisposte, oltre che nel rispetto dei princìpi di ragionevolezza, proporzionalità, non automaticità, nonché di gradualità in funzione della gravità dell'inadempimento, tenendo conto dei seguenti limiti:

   a) la penale convenzionale è di misura non superiore complessivamente al 15 ovvero 5 per cento delle somme dovute, rispettivamente, all'Agenzia in caso di mancato o ritardato versamento delle stesse, nonché degli interessi nella misura del saggio di interesse legale nei limiti di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, calcolati dal giorno successivo alla scadenza di quello stabilito per l'effettivo versamento, salva l'applicazione dell'articolo 1384 del codice civile;

   b) la penale convenzionale è di misura non superiore a euro 20.000 in caso di ritardo superiore a trenta giorni nella presentazione di documentazione ovvero di adempimento a prescrizioni relative alla registrazione dei diritti di proprietà intellettuale, sulla base di quanto previsto dalle convenzioni accessive alle concessioni;

   c) la penale convenzionale è di misura non superiore complessivamente al 5 per cento della differenza tra la raccolta, le vincite e l'imposta o l'utile erariale dell'anno precedente, a fronte di inadempimento, qualora imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa, agli obblighi previsti dalla convenzione di concessione e diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), nonché a fronte del mancato rispetto dei livelli di servizio previsti dalla convenzione di concessione;

   d) la penale convenzionale è di euro 500 al giorno per punto di offerta di gioco nel caso di sospensione non autorizzata, qualora imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa, delle attività di raccolta del gioco, presso tale punto di offerta, per un periodo superiore a quindici giorni.

  2. L'importo complessivo della somma dovuta a titolo di penale convenzionale è ridotto alla metà se il concessionario provvede al versamento dell'importo dovuto e della penale stessa entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione.
  3. Con regolamento emanato ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 8, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, comprese quelle relative al procedimento di accertamento, contestazione e irrogazione delle penali convenzionali, particolarmente rispettose del diritto di partecipazione procedimentale e del contraddittorio, anche attraverso la previsione di una fase di contestazione precedente a quella di adozione del provvedimento finale, che in ogni caso, a pena di nullità, contiene il computo analitico della penale dovuta. Deve altresì essere disposto un obbligo di motivazione e di precisa individuazione dei criteri e dei dati adottati al fine di determinare il valore complessivo della penale richiesta.

Titolo IV
CONTROLLI

Art. 63.
(Attribuzioni e poteri degli uffici dell'Agenzia)

  1. Gli uffici dell'Agenzia, nell'ambito delle attività loro demandate in materia di giochi, anche senza vincita in denaro, rilevano le eventuali violazioni, occultamenti di base imponibile od omessi versamenti d'imposta e provvedono all'accertamento e alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute. Gli uffici vigilano sull'osservanza degli obblighi previsti dalla legge e dalle convenzioni di concessione in materia di giochi pubblici, anche senza vincita in denaro.
  2. Nell'adempimento dei propri compiti gli uffici dell'Agenzia si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ove applicabili. A tali fini, l'autorizzazione prevista dal citato articolo 51, secondo comma, numeri 6-bis) e 7), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è rilasciata dal Direttore dell'Agenzia o dai Direttori centrali individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia.
  3. Nell'adempimento dei loro compiti di prevenzione e repressione degli illeciti in materia di gioco i dipendenti dell'Agenzia possono, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi, fotografici, nonché ad ogni altra operazione tecnica, anche avvalendosi del partner tecnologico dell'Agenzia. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nelle forme e nei limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro da parte della polizia giudiziaria.

Art. 64.
(Attribuzioni e poteri di altri soggetti)

  1. Il Corpo della Guardia di finanza coopera con l'Agenzia con le modalità e le facoltà di cui all'articolo 15, comma 8-duodecies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
  2. I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di gioco pubblico li comunicano all'Agenzia e al comando provinciale del Corpo della Guardia di finanza territorialmente competenti. Gli organi di polizia giudiziaria, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, trasmettono all'Agenzia e al comando provinciale del Corpo della Guardia di finanza territorialmente competenti documenti, dati e notizie acquisiti nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, ai fini del loro utilizzo nell'attività di contestazione e accertamento amministrativo e fiscale.
  3. L'Agenzia può affidare, in convenzione, l'accertamento e i controlli in materia di prelievo e imposta di cui agli articoli 35 e 39 alla Società italiana degli autori ed editori. Nell'adempimento dei compiti previsti in convenzione la Società italiana degli autori ed editori si avvale delle attribuzioni e dei poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ove applicabili.
  4. I corpi di polizia locale cooperano con l'Agenzia al fine di agevolare i controlli amministrativi e di polizia sui punti di gioco presenti nel territorio di relativa competenza. Nell'esercizio di tale funzione qualora vengano a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di gioco li comunicano all'Agenzia e al comando provinciale del Corpo della Guardia di finanza territorialmente competenti.

Art. 65.
(Attività di controllo)

  1. L'Agenzia pianifica lo svolgimento di un numero di controlli, relativo ad almeno il 20 per cento del numero dei punti di offerta di gioco della rete fisica di raccolta del gioco pubblico, avendo come primario obiettivo il rispetto degli obblighi e dei divieti in materia di gioco pubblico nonché degli obblighi tributari ed il contrasto alla diffusione del gioco on line presso esercizi della rete fisica.
  2. Nel corso di ogni accesso, verifica o ispezione, il personale incaricato, munito di idoneo tesserino di riconoscimento nonché di specifico ordine di servizio dell'Agenzia accerta il rispetto dei divieti finalizzati al contrasto del gioco minorile e degli obblighi e dei divieti in materia di pubblicità dei giochi pubblici. Al fine di incrementare l'efficacia dell'azione di prevenzione e repressione dei relativi illeciti, la selezione degli esercizi terrà conto, per una quota non inferiore al 30 per cento dei controlli complessivi da effettuare, della collocazione degli esercizi stessi nelle vicinanze di luoghi sensibili.
  3. Gli obiettivi, le modalità ed i compiti degli uffici dell'Agenzia, nel settore dei controlli, sono definiti con specifiche linee guida adottate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia.
  4. Alle attività di offerta di gioco pubblico, esercitate attraverso rete fisica, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 100 del TULPS.
  5. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività di controllo, è avviata la realizzazione di apposite procedure di automazione per la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di giochi pubblici e per lo svolgimento delle attività connesse all'accertamento tributario nonché progetti specifici per l'integrazione delle metodologie esistenti di controllo automatizzato da remoto.

Art. 66.
(Piani straordinari dei controlli)

  1. L'Agenzia ha la facoltà di promuovere piani straordinari di contrasto del gioco illegale e dell'evasione ed elusione fiscale nel settore dei giochi pubblici.
  2. Ai fini di cui al comma 1 presso l'Agenzia opera un apposito Comitato presieduto dal Direttore dell'Agenzia e di cui fanno parte rappresentanti di vertice della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della stessa Agenzia. Il Comitato, che può avvalersi dell'ausilio del partner tecnologico dell'Agenzia, di altri organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici e di associazioni rappresentative, sovraintende alla definizione, secondo princìpi di efficienza, efficacia ed economicità, di strategie e indirizzi, alla pianificazione e al coordinamento di interventi organici, sistematici e capillari sull'intero territorio nazionale, per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori di età. Particolare e specifica attenzione è dedicata dal comitato all'attività di prevenzione e repressione dei giochi on line illegali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo.
  3. I piani straordinari di cui al comma 1 sono definiti dal Comitato di cui al comma 2 che ne indica gli obiettivi specifici da perseguire ed il numero di controlli da eseguire.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo, l'Agenzia predispone e alimenta, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca dati integrata di tutte le informazioni derivanti dall'ordinaria gestione dei giochi pubblici, nonché dall'attività di controllo da chiunque effettuata e da qualunque altra fonte conoscitiva. Lo studio e l'elaborazione, anche tecnico-statistica, degli elementi informativi della banca dati sono utilizzati per la rilevazione dei possibili indici di anomalia e di rischio, idonei ad avviare le proprie attività di controllo, di prevenzione e di contrasto degli illeciti nel settore dei giochi pubblici.
  5. Nei confronti di tutti i punti di offerta di gioco della rete fisica di raccolta del gioco pubblico gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza dispongono delle facoltà previste dall'articolo 16 del TULPS e dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Titolo V
DEI SINGOLI GIOCHI

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 67.
(Vendita e raccolta delle giocate)

  1. Fermo quanto previsto dall'articolo 80, comma 1, relativamente ai giochi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), la vendita e la raccolta delle giocate è effettuata dal concessionario, sotto la sua responsabilità, attraverso la propria rete di punti di offerta di gioco. Nessuna responsabilità può essere imputata all'Agenzia per atti e fatti posti in essere dal concessionario nell'espletamento di tali attività.

Art. 68.
(Vincite)

  1. Il regolamento di ciascun gioco stabilisce la natura e l'entità delle vincite.

Art. 69.
(Misura del compenso dei rivenditori)

  1. Il compenso dei rivenditori, per i giochi di cui all'articolo 43, è determinato in misura commisurata ad ogni giocata o biglietto venduto ovvero in misura percentuale sull'importo delle poste riscosse.

Art. 70.
(Partecipazione al gioco)

  1. L'avvenuta partecipazione al gioco risulta da apposito titolo, ove previsto, in funzione del singolo gioco, integro in ogni sua parte, che costituisce l'unico titolo al portatore valido per la riscossione dei premi e per la richiesta dei rimborsi, a seguito di avvenuta verifica. Non è ammessa la prova testimoniale ai fini della dimostrazione della vincita.

Art. 71.
(Pagamento delle vincite)

  1. Il concessionario è responsabile del pagamento delle vincite in denaro dei giochi dallo stesso gestiti, secondo quanto previsto dalla presente legge, ovvero dal regolamento di gioco.
  2. Il regolamento di gioco stabilisce le singole vincite in denaro e disciplina le modalità, i tempi e i luoghi per la loro riscossione, nonché i presupposti, le modalità, i tempi e i luoghi degli eventuali rimborsi.
  3. Il regolamento di gioco disciplina altresì le modalità e i tempi di conservazione da parte del concessionario dei titoli di gioco vincenti e pagati e di quelli vincenti ma non pagati a causa di loro irregolarità, nonché le ricevute dei rimborsi. Il regolamento prevede altresì che eventuali fondi per il pagamento delle vincite o dei premi sono versati all'erario in caso di cessazione dell'offerta del gioco.

Art. 72.
(Pubblicazione delle comunicazioni)

  1. Ogni comunicazione relativa agli esiti di ciascun gioco con vincita in denaro è effettuata nel sito internet del concessionario. In materia di scommesse, nel medesimo sito sono altresì riportate le validazioni dei risultati.
  2. Nel sito internet del concessionario sono inoltre riportati, per ciascun gioco, la misura delle quote, delle vincite, nonché le relative probabilità.
  3. Il regolamento di gioco stabilisce quali delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono altresì riportate nel sito internet istituzionale dell'Agenzia.

Art. 73.
(Manutenzione dei prodotti di gioco)

  1. In considerazione del generale dovere di conservazione dei valori patrimoniali pubblici, nonché di quello particolare di assicurare il miglioramento dei livelli di servizio in materia di giochi pubblici, al fine di preservarne lo svolgimento e di salvaguardare i valori delle relative concessioni, oltre che garantire una equilibrata concorrenza fra i concessionari di giochi diversi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia, è consentita l'adozione di ogni misura utile di sostegno della offerta di gioco, incluse quelle che riguardano il prelievo, la restituzione in vincita e la posta di gioco, nei casi in cui la relativa offerta di specifici prodotti denoti una perdita di raccolta e di gettito erariale, nell'arco dell'ultimo triennio, non inferiore al 15 per cento all'anno. In tali casi, tenuto conto della sostanziale natura commerciale delle attività di gioco oggetto di concessione, con i conseguenti, obiettivi ed ineliminabili margini di aleatorietà delle relative scelte, i provvedimenti adottati ai sensi del presente comma non comportano responsabilità erariale quanto ai loro effetti finanziari.

Capo II
GIOCO MEDIANTE APPARECCHI

Art. 74.
(Gioco mediante apparecchi con vincita in denaro)

  1. Fuori dai casi di apparecchi di cui ai commi 2 e 3, ovvero di macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato, sono vietati gli apparecchi per il gioco automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio, in denaro o in natura, ovvero vincite in denaro di valore superiore ai limiti fissati al comma 2.
  2. Fermo in ogni caso quanto previsto dagli articoli 10 e 11, sono apparecchi idonei per il gioco lecito, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere, rispettivamente, a) e b):

   a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti dell'Agenzia, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, che prevedono una durata minima della partita di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dall'apparecchio stesso. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 72 per cento e non superiori al 78 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali. Con provvedimento dell'Agenzia può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla presente lettera;

   b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento a un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento emanato, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

    1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;

    2) il divieto di utilizzo di:

     2.1) banconote di taglio superiore a 20 euro per ogni sessione di gioco;

     2.2) monete, denaro disponibile in euro su conti di gioco nominativi, denaro disponibile in euro su carte prepagate nominative, non bancarie e non riconducibili ad alcun circuito di pagamento, esclusivamente finalizzate al gioco, e ticket per importi superiori a 20 euro per sessione di gioco;

     2.3) di tutto il denaro risultante da vincite della sessione gioco non ancora erogato;

    3) la percentuale minima e massima, comunque contenute tra l'85 per cento e il 90 per cento, della raccolta da destinare a vincite;

    4) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;

    5) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;

    6) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;

    7) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10 e 11.

Art. 75.
(Gioco mediante apparecchi senza vincita in denaro, con ricompensa di modico valore o di puro intrattenimento)

  1. Si considerano apparecchi e congegni per il gioco lecito, che in nessun caso possono riprodurre il gioco del poker o comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali:

   a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

   b) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;

   c) quelli meccanici ed elettromeccanici, differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e b), attivabili con moneta, con gettone o con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, nonché quelli meccanici ed elettromeccanici per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.

  2. Gli apparecchi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per le manifestazioni a premio. Se erogano premi, gli stessi possono essere costituiti esclusivamente da oggetti di modico valore ovvero da tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il regolamento di cui al comma 3, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per il ritiro di premi non convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di offerta di gioco.
  3. È comunque vietata l'offerta di giochi promozionali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante qualunque tipologia di apparecchi che, negli esercizi pubblici, attraverso connessione telematica, consentono di giocare su piattaforme di gioco dei concessionari per la raccolta del gioco a distanza ovvero di soggetti privi dei titoli abilitativi di cui alla presente legge.
  4. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia, sono stabilite la disciplina amministrativa degli apparecchi di cui al comma 1, ivi inclusa la determinazione degli esercizi presso i quali gli stessi possono essere installati e la determinazione del parametro numerico di apparecchi per superficie dei medesimi esercizi, nonché le loro regole tecniche di produzione.
  5. All'articolo 110 del TULPS, i commi da 3 a 10 sono abrogati. Le disposizioni di cui ai citati commi continuano comunque a esplicare i loro effetti relativamente ai rapporti sorti sulla loro base e non ancora definiti, nonché ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. I riferimenti normativi alle tipologie, alle modalità e ai limiti di gioco, nonché alle sanzioni di cui alle disposizioni previste ai commi da 3 a 10 dell'articolo 110 del TULPS, ovunque ricorrenti, si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni degli articoli 51, 74 e 75 della presente legge.

Art. 76.
(Nulla osta)

  1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al regolamento previsto dall'articolo 20, la produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi di cui agli articoli 74 e 75 sono subordinate ad autorizzazione da parte dell'Agenzia, sulla base di regole tecniche definite d'intesa con il Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate, previa verifica della conformità degli apparecchi e dei congegni alle caratteristiche stabilite per la loro idoneità al gioco lecito, l'Agenzia organizza e gestisce un apposito archivio elettronico, costituente la banca dati della distribuzione e cessione dei predetti apparecchi.
  2. I produttori e gli importatori degli apparecchi di cui agli articoli 74 e 75 presentano un esemplare di ogni modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre o importare all'Agenzia per la verifica tecnica della loro conformità alle rispettive prescrizioni e della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono l'immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria. La verifica tecnica vale altresì a constatare che la manomissione dei dispositivi o dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata. La verifica tecnica vale inoltre a constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad un'apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o dall'importatore in relazione all'apparecchio o al congegno sottoposto ad esame. Dell'esito positivo della verifica è rilasciata apposita certificazione. Il concessionario per la gestione della raccolta di gioco mediante gli apparecchi di cui all'articolo 74 e il proprietario degli apparecchi di cui all'articolo 75 stipula convenzioni per l'effettuazione della verifica tecnica, inoltrandone copia all'Agenzia.
  3. L'Agenzia rilascia nulla osta, oltre che ai produttori e agli importatori degli apparecchi di cui agli articoli 74 e 75, ai proprietari di tali apparecchi, solo se muniti del titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del TULPS ovvero, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 14, che rispondono, sotto la loro esclusiva responsabilità, della loro gestione. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi sono conformi al modello per il quale è stata conseguita la certificazione di cui al comma 2. I produttori e gli importatori dotano ogni apparecchio, oggetto della richiesta di nulla osta, della scheda esplicativa di cui al comma 2. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda esplicativa sono altresì consegnate, insieme agli apparecchi, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.
  4. I proprietari degli apparecchi di cui al comma 1 prodotti o importati dopo la data di entrata in vigore della presente legge richiedono il nulla osta previsto dal comma 3, precisando in particolare il numero progressivo di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta è effettuata nonché gli estremi del nulla osta del produttore o dell'importatore ad essi relativo.
  5. Fatta eccezione per gli apparecchi di cui agli articoli 74, comma 2, lettera b), e 75, il nulla osta rilasciato ai sensi del comma 4 del presente articolo dall'Agenzia decade automaticamente quando i relativi apparecchi risultino, in considerazione dell'apposizione degli stessi in stato di magazzino, ovvero di manutenzione straordinaria, per un periodo superiore a novanta giorni, anche non continuativi, temporaneamente non collegati alla rete telematica prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.
  6. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, secondo le direttive del Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria effettuano il controllo degli apparecchi, anche a campione e con accesso alle sedi dei produttori, degli importatori e dei gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 1 ovvero di coloro che comunque li detengono verificando altresì che, per ogni apparecchio e congegno, risulti rilasciato il nulla osta ovvero la certificazione di cui all'articolo 20, che gli stessi siano contrassegnati dal numero progressivo e dotati della relativa scheda esplicativa. In caso di irregolarità, è automaticamente nullo il nulla osta del produttore o dell'importatore o del proprietario ovvero la certificazione di cui all'articolo 20, relativamente agli apparecchi che risultano irregolari, e il relativo titolo è ritirato, ovvero dallo stesso sono espunti gli identificativi degli apparecchi e congegni irregolari.
  7. Il Corpo della Guardia di finanza, in coordinamento con gli uffici finanziari competenti per l'attività finalizzata all'applicazione delle imposte dovute sui giochi, ai fini dell'acquisizione e del reperimento degli elementi utili per la repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto, lotterie, concorsi pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato, procede, di propria iniziativa o su richiesta dei predetti uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 77.
(Elenco dei proprietari di apparecchi per il gioco con vincite in denaro)

  1. Presso l'Agenzia è tenuto l'elenco delle persone proprietarie degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b). L'iscrizione nell'elenco riporta i dati identificativi, inclusi quelli anagrafici e di relativa residenza, della persona. In caso di persona giuridica, oltre all'indicazione della ragione sociale, i dati identificativi riguardano la persona fisica dotata dei poteri di rappresentanza della persona giuridica. In caso di persona diversa da un concessionario, l'iscrizione riporta altresì il numero della concessione in relazione alla quale operano gli apparecchi di proprietà della persona iscritta. In corrispondenza di ciascun iscritto nell'elenco è riportato un codice idoneo ad identificarlo senza divulgazione dei dati personali.
  2. Nell'elenco sono inoltre iscritte, in corrispondenza dei proprietari di apparecchi, le persone che, nell'interesse, per conto e sotto la responsabilità dei relativi proprietari, nonché sulla base di appositi contratti stipulati con i proprietari, effettuano una qualunque operazione di custodia, manutenzione, raccolta dei ricavi ovvero gestione degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a). Nell'elenco sono riportati anche i dati identificativi di cui al comma 1 riguardanti gli iscritti diversi dai proprietari degli apparecchi.
  3. L'iscrizione presuppone il versamento all'Agenzia della somma di euro 150. La persistenza dell'iscrizione implica il versamento annuo all'Agenzia, anche per frazione di anno, della somma di euro 150. Sono fatti salvi i versamenti che, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 19, risultano effettuati dalle persone iscritte nel registro esistente anteriormente alla predetta data e che hanno i requisiti per essere iscritti altresì nell'elenco di cui al presente articolo.
  4. Requisito essenziale per l'iscrizione nell'elenco è che ciascuna delle persone di cui al comma 1, primo periodo, sia proprietaria di non meno di duecento apparecchi per il gioco di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), nonché in possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del TULPS ovvero all'articolo 14 della presente legge, successivamente alla data della sua entrata in vigore. Con il regolamento di cui all'articolo 19 sono stabiliti gli ulteriori requisiti che occorrono per l'iscrizione nell'elenco, nonché le cause di cancellazione dall'elenco ovvero di decadenza dalla iscrizione nello stesso, nonché ogni eventuale disposizione di attuazione del presente articolo.

Capo III
SCOMMESSE E GIOCHI DI IPPICA NAZIONALE

Art. 78.
(Disposizioni in materia di scommesse e di giochi di ippica nazionale)

  1. Fino alla data di entrata in vigore di una nuova disciplina in materia di scommesse, a quota fissa e a totalizzazione, su eventi sportivi, anche simulati, compresi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi, anche simulati, oltre che su giochi di ippica nazionale, raccolti in rete fisica, stabilita con regolamento emanato ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 8, continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti in materia, comprese le relative disposizioni applicative, e, in particolare, il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° agosto 2022, n. 145, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.
  2. Con il regolamento emanato ai sensi del comma 1 sono, in particolare, individuate le tipologie di eventi sui quali in Italia non è consentito scommettere e sono introdotte disposizioni per consentire direttamente da parte di concessionari per la raccolta di scommesse a quota fissa, previo nulla osta da parte dell'Agenzia, la formazione e la gestione del palinsesto degli eventi sui quali gli stessi accettano scommesse, nonché, direttamente da parte dei concessionari, la determinazione delle quote di scommessa e la certificazione dei risultati degli eventi che determinano le vincite. Con lo stesso regolamento sono altresì introdotte le regole tecniche in funzione delle quali il partner tecnologico dell'Agenzia si limita a riscontrare in tempo reale le scommesse accettate, la certificazione dei risultati degli eventi, le vincite pagate e i rimborsi effettuati dai concessionari, nonché ogni altro dato utile a fini di controllo.

Capo IV
GIOCO DEL BINGO

Art. 79.
(Bingo)

  1. Fino alla data di entrata in vigore di una nuova disciplina del gioco del Bingo raccolto in rete fisica, stabilita con regolamento emanato ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 8, con la quale sono stabiliti altresì i doveri dei concessionari per la raccolta di tale gioco relativamente alle certificazioni di sistema, continuano a trovare applicazione le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29.

Capo V
GIOCHI NUMERICI A QUOTA FISSA

Art. 80.
(Lotto)

  1. L'esercizio del gioco del lotto è riservato allo Stato. La gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa è amministrata, attraverso la rete dei concessionari di cui all'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, nonché all'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dal Ministero dell'economia e delle finanze per mezzo dell'Agenzia, ovvero è affidata in concessione aggiudicata dall'Agenzia, nel rispetto dei princìpi e delle regole dell'Unione europea e nazionali, a una qualificata impresa con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco, con sede legale in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, munita di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica, scelta mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria.
  2. Il gioco del lotto consiste nell'estrazione di cinque numeri compresi tra l'uno e il novanta su ciascuna delle ruote di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia e Nazionale. I cinque numeri estratti determinano le vincite relativamente a ciascuna ruota. Le estrazioni del gioco del lotto sono eseguite pubblicamente dal concessionario presso i locali dallo stesso prescelti, ubicati nei capoluoghi di provincia sede di ruota per alcune o tutte le ruote.
  3. L'importo della giocata minima del lotto è fissata in euro 1, con incrementi di euro 0,50 e la giocata massima non può essere superiore a euro 200. Il giocatore può frazionare l'importo in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari a euro 0,05 o multipli di 0,05.
  4. Le modalità di effettuazione delle scommesse, l'importo delle giocate, le modalità di pagamento delle vincite, la procedura di reclamo avverso la dichiarazione del concessionario di esclusione della giocata, gli importi di cui al comma 3 del presente articolo, le innovazioni del gioco, nonché le disposizioni di cui all'articolo 88 possono essere modificati ai sensi degli articoli 7 e 8. Fino alla data di entrata in vigore di tali modifiche, continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti in materia e, in particolare, la legge 2 agosto 1982, n. 528, la legge 19 aprile 1990, n. 85, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, e le relative disposizioni applicative.

Art. 81.
(Sistema di gestione del gioco)

  1. Il gioco si articola, avvalendosi di un sistema di automazione, nelle fasi della raccolta delle giocate, dell'emissione dello scontrino, delle operazioni di controllo, del riscontro delle giocate e della convalida delle vincite.
  2. Le giocate sono ricevute presso le ricevitorie del lotto mediante l'impiego di apparecchiature automatizzate che assicurino il rilascio dello scontrino concernente l'avvenuta giocata ovvero possono essere effettuate attraverso la rete internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, telefonia fissa e mobile, nonché tramite qualunque altro mezzo assimilabile per modalità e caratteristiche con esclusione della raccolta in luoghi pubblici con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica con relativo attestato di avvenuta giocata.
  3. Lo scontrino del gioco del lotto, se conforme alle caratteristiche stabilite per le ricevute del gioco con provvedimento direttoriale dell'Agenzia, attesta l'avvenuta giocata e conferisce il diritto a partecipare all'estrazione.

Art. 82.
(Premi e pagamento della vincita)

  1. I premi del lotto sono:

   a) sorti del gioco: premi per ogni combinazione;

   b) estratto semplice: undici volte e duecentotrentadue millesimi della posta;

   c) estratto determinato: cinquantacinque volte la posta;

   d) ambo: duecentocinquanta volte la posta;

   e) ambetto: duecentosessanta volte la posta;

   f) terno: quattromilacinquecento volte la posta;

   g) quaterna: centoventimila volte la posta;

   h) cinquina: sei milioni di volte la posta.

  2. Il valore della posta è diviso per il numero delle combinazioni generate dai numeri pronosticati, il premio massimo cui può dare luogo ogni scontrino di gioco, comunque sia ripartito tra le poste l'importo delle scommesse, non può eccedere la somma di 6 milioni di euro. È ammessa una sola ricevuta di gioco per tutte le combinazioni di gioco effettuate.
  3. Il pagamento delle vincite è eseguito su presentazione dello scontrino in originale a condizione che questo sia integro, completo in tutti i suoi dati e corrisponda alla registrazione effettuata presso il sistema automatizzato di cui all'articolo 83.
  4. Il pagamento deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del bollettino ufficiale del gioco del lotto. Il bollettino contiene tutti gli elementi atti ad individuare le vincite con relativo ammontare al netto delle ritenute di legge, ed è disponibile presso la ricevitoria in cui la giocata è stata effettuata.

Art. 83.
(Altre modalità del gioco del lotto)

  1. Costituisce modalità di svolgimento del gioco del lotto quella denominata «10elotto». La partecipazione al gioco si effettua con collegamento alle estrazioni del lotto oppure nella modalità immediata o a intervallo di tempo. La giocata si effettua pronosticando da 1 a 10 numeri, da confrontare con un'estrazione di 20 numeri vincenti.
  2. Costituisce modalità di svolgimento del gioco del lotto altresì quella denominata «LOTTO PIÙ», consistente in giocate predefinite su una ruota o su tutte le ruote con l'applicazione di moltiplicatori diversi da quelli fissati all'articolo 82.

Art. 84.
(Rete fisica di raccolta)

  1. I punti di raccolta del gioco del lotto automatizzato sono collocati presso le rivendite ordinarie di prodotti da fumo e presso le ricevitorie del lotto che alla data di entrata in funzione dell'automazione del gioco ne effettuavano la raccolta con il sistema manuale, nonché presso le rivendite speciali di prodotti da fumo di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e g), numeri 1), 4), 5) e 6), e all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38.
  2. La perdita per qualsiasi causa della titolarità della rivendita comporta l'automatica decadenza dalla concessione del gioco del lotto.
  3. L'aggio per i raccoglitori del gioco del lotto è stabilito nella misura dell'8 per cento delle riscossioni lorde.
  4. Le ricevitorie del lotto devono essere contrassegnate all'esterno del locale dall'insegna prescritta dall'Agenzia.
  5. Le ricevitorie del lotto devono restare aperte al pubblico tutti i giorni tranne quelli riconosciuti festivi agli effetti civili, ma possono richiedere autorizzazione all'Agenzia per l'apertura delle rivendite, ai fini della raccolta del gioco del lotto, anche nei giorni festivi.

Art. 85.
(Disposizioni procedurali)

  1. L'apertura di una ricevitoria per la raccolta del gioco del lotto può essere chiesta soltanto da chi è già titolare di una rivendita di cui all'articolo 84, comma 1.
  2. La domanda, redatta su apposito modulo reso disponibile, unitamente alle istruzioni per il suo inoltro, dall'Agenzia nel proprio sito internet istituzionale, è rivolta all'ufficio dell'Agenzia competente per territorio, in base all'ubicazione della rivendita, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 1° marzo di ciascun anno; tale periodo può essere modificato con provvedimento dell'Agenzia.
  3. Sulla base delle domande pervenute l'Agenzia redige le graduatorie su base territoriale, sulla base del criterio della priorità della domanda e dell'anzianità di servizio e stabilisce l'eventuale assegnazione delle ricevitorie al raggiungimento dell'incasso minimo a livello di media comunale a seconda dei parametri stabiliti con apposito provvedimento della stessa Agenzia.
  4. In caso di mancato raggiungimento dell'incasso di cui al comma 3, l'Agenzia può autorizzare, acquisito il parere di apposita commissione costituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da rappresentanti dell'Agenzia e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, reso anche in base ai criteri di redditività stabiliti dalla commissione stessa, il rilascio di nuove concessioni ai rivenditori di prodotti da fumo che ne facciano richiesta, presentando apposita domanda in qualsiasi periodo dell'anno, qualora la rivendita richiedente sia posta a distanza di almeno 1.000 metri dalla ricevitoria più vicina; per i comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti, tale distanza è ridotta ad almeno 400 metri. Tali ricevitorie sono automaticamente soppresse in caso di trasferimento della rivendita a distanza inferiore a quella prevista dalla rivendita-ricevitoria più vicina e, nel caso di allontanamento per il mantenimento della concessione, deve essere verificata la sussistenza di esigenze di servizio nella nuova zona d'influenza della rivendita salvo la sussistenza del requisito della redditività comunale. In caso di rigetto dell'istanza di assegnazione della ricevitoria, il titolare della rivendita non può presentare una nuova istanza prima della fine dell'anno solare con riferimento alla data del provvedimento di rigetto per consentire, in tal modo, alla commissione succitata la possibilità di valutare le eventuali mutate condizioni del contesto in cui la rivendita è ubicata.
  5. L'aggiudicatario fornisce a garanzia degli obblighi contrattuali una cauzione dell'importo di euro 5.000, anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, singola o cumulativa. La misura di detta cauzione è ridotta ad un ventesimo se prestata collettivamente e solidalmente da più concessionari e per un importo minimo di euro 12.500. A partire dall'esercizio successivo, il predetto primo importo è commisurato all'ammontare medio delle riscossioni di due settimane conseguito nell'esercizio precedente arrotondato ai successivi 500 euro. L'importo della cauzione non potrà in ogni caso essere inferiore a 5.000 euro. L'aggiudicatario è tenuto altresì a fornire l'attestazione del pagamento una tantum dovuta per l'installazione del terminale per la raccolta del gioco del lotto.
  6. Per la copertura dei rischi derivanti da furti, rapine ed incendio, che abbiano per oggetto gli incassi del gioco del lotto, gli aggiudicatari sono tenuti a stipulare, anche in forma collettiva, apposita assicurazione. Per il primo anno d'esercizio la copertura prevista deve essere pari alla metà dell'incasso medio settimanale di tutte le ricevitorie ubicate nella provincia in cui insiste la privativa.

Art. 86.
(Raccolta a distanza)

  1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 100, comma 1, lettera a), la persona giuridica cui compete, anche in concessione, la gestione del servizio del lotto può altresì raccogliere a distanza il gioco del lotto, anche con le modalità di svolgimento di cui all'articolo 83, se dispone di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Agenzia.
  2. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono stabilite ai sensi degli articoli 7 e 8 e, fino alla data di entrata in vigore di tali disposizioni, restano in vigore quelle in materia di raccolta a distanza del lotto, in tutte le sue modalità, vigenti anteriormente alla predetta data.

Capo VI
GIOCHI NUMERICI A TOTALIZZATORE NAZIONALE

Art. 87.
(Definizione e disciplina)

  1. Sono giochi numerici a totalizzatore nazionale i giochi di sorte basati sulla scelta di numeri da parte dei giocatori all'atto della giocata, ovvero sull'attribuzione alla giocata medesima di numeri determinati casualmente, per i quali una quota predeterminata delle poste di gioco è conferita ad un unico montepremi, avente una base di raccolta di ampiezza non inferiore a quella nazionale, e che prevedono altresì la ripartizione in parti uguali del montepremi tra le giocate vincenti appartenenti alla medesima categoria di premi.
  2. All'istituzione dei singoli giochi, tra i quali prevedere comunque l'Enalotto, i suoi giochi complementari e opzionali e le relative forme di partecipazione a distanza, nonché alla definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, della posta unitaria di partecipazione al gioco, anche sotto forma di prezzo di acquisto del titolo di legittimazione alla partecipazione al gioco, nonché della relativa variazione in funzione dell'andamento del gioco, considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, alla individuazione della misura di aggi, diritti o proventi da corrispondere in caso di organizzazione indiretta del gioco, alla variazione della misura del prelievo, anche per imposte, nell'ambito della misura massima prevista per ciascun gioco ed in funzione del predetto andamento, si provvede ai sensi degli articoli 7 e 8. Fino alla data di entrata in vigore di tali disposizioni, restano in vigore quelle, anche di natura applicativa, regolatrici dei giochi di cui al presente articolo vigenti anteriormente alla predetta data.
  3. Nelle forme di cui agli articoli 7 e 8 si provvede altresì ad assicurare la costante revisione del regolamento e della formula di gioco dell'Enalotto, nonché la previsione di nuovi giochi numerici a totalizzatore nazionale, anche al fine di assicurare il costante allineamento dell'offerta del gioco all'evoluzione della domanda dei consumatori.
  4. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 100, comma 1, lettera a), il concessionario, cui compete la gestione della raccolta dei giochi di cui al presente articolo, può altresì raccoglierli a distanza, se dispone di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici e organizzativi stabiliti dall'Agenzia.

Capo VII
CONCORSI PRONOSTICI

Art. 88.
(Concorso pronostico)

  1. Il concorso pronostico consiste nell'esprimere il pronostico su eventi sportivi previsti dallo specifico concorso pronostico.
  2. Fino alla data di entrata in vigore di una nuova disciplina del concorso pronostico su base sportiva, stabilita con regolamento emanato ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 8, continuano a trovare applicazione le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e le relative disposizioni di attuazione.

Capo VIII
LOTTERIE

Sezione I
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 89.
(Lotterie nazionali)

  1. Sono lotterie nazionali:

   a) le lotterie a estrazione differita, ove i partecipanti possono conoscere la vincita con l'acquisto di un biglietto e solo dopo lo svolgimento della relativa estrazione;

   b) le lotterie a estrazione istantanea, ove i partecipanti possono immediatamente conoscere la vincita con l'acquisto di un biglietto sul quale è stato in precedenza impresso, e celato ad ogni forma di possibile evidenza o ricognizione esplorativa, il risultato di una combinazione casuale di vincita.

  2. Con provvedimenti dell'Agenzia di cui all'articolo 7, comma 5, si disciplinano, in particolare per le lotterie a estrazione differita, anche a distanza, di volta in volta, le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, il prezzo dei biglietti e le altre disposizioni eventualmente occorrenti per l'effettuazione delle lotterie stesse, la data di estrazione dei premi e la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento nonché le disposizioni per il pagamento delle vincite.
  3. Per le lotterie a estrazione istantanea, anche a distanza, con gli stessi provvedimenti, sono determinate le caratteristiche tecniche ed i valori di vendita di ciascun biglietto o giocata, il numero dei biglietti o delle giocate prodotti e la quota del ricavato da destinare ai vincitori nonché le disposizioni per il pagamento delle vincite. Ogni lotteria è chiusa con specifico provvedimento da pubblicare nel sito internet istituzionale dell'Agenzia. Dalla data di pubblicazione del provvedimento decorre il termine di quarantacinque giorni per il reclamo delle vincite da parte dei possessori di biglietti e delle giocate vincenti.
  4. Il regolamento di gioco è pubblicato nel sito internet del concessionario.
  5. Con i medesimi provvedimenti può essere disposta per le lotterie istantanee l'attribuzione di uno o più premi attraverso una estrazione differita di un vincitore fra tutti i portatori di biglietti che non hanno conseguito una vincita immediata. Nel caso in cui il pagamento di tale vincita non venga richiesto entro sessanta giorni successivi alla pubblicazione nel sito internet del concessionario e dell'Agenzia, il premio è devoluto all'erario.

Art. 90.
(Biglietti)

  1. I biglietti delle lotterie devono garantire massima sicurezza da ogni forma di manipolazione e di contraffazione.
  2. Non sono assimilabili alle carte valori i biglietti o qualsiasi altro strumento cartolare rilasciati a coloro che partecipano alle lotterie.

Art. 91.
(Distribuzione e vendita dei biglietti)

  1. Per la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali a estrazione differita l'Agenzia si avvale delle rivendite di prodotti da fumo e delle ricevitorie del lotto. Possono inoltre essere incaricati della vendita tutti gli esercizi commerciali nonché le persone fisiche.
  2. L'Agenzia, qualora non gestisca direttamente il servizio, può affidare la distribuzione dei biglietti al soggetto titolare della convenzione per la gestione delle lotterie a estrazione istantanea nonché a consorzi o a società costituite fra gli operatori interessati.
  3. La distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie a estrazione istantanea avviene attraverso la rete di raccolta del concessionario.
  4. I biglietti delle lotterie possono essere venduti anche all'estero, conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati.
  5. Il punto di vendita percepisce l'aggio pari al 10 per cento del prezzo di ogni biglietto per le lotterie a estrazione differita e pari all'8 per cento del prezzo di ogni biglietto per quelle a estrazione istantanea.

Art. 92.
(Annullamento dei biglietti)

  1. Sono considerati venduti tutti i biglietti delle lotterie a estrazione differita che non vengono annullati anteriormente alla data dell'estrazione.
  2. Si considerano annullati i biglietti che per aver formato oggetto di furto, smarrimento, rapina, incendio ed avaria non sono stati messi in distribuzione. Il numero e la serie di questi ultimi biglietti sono indicati con provvedimento dirigenziale dell'Agenzia da rendere noto mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale prima dell'estrazione.
  3. I biglietti delle lotterie a estrazione istantanea oggetto di smarrimento, furto, incendio, rapina ed avaria sono annullati, quando siano ancora nella disponibilità del concessionario, sulla base di segnalazione di denuncia da parte del concessionario medesimo, con provvedimento dirigenziale dell'Agenzia da pubblicare nel sito internet istituzionale. Ogni provvedimento contiene gli elementi identificativi dei biglietti per singola lotteria.
  4. I biglietti annullati ai sensi del presente articolo non consentono il pagamento delle vincite eventualmente reclamate.

Sezione II
LOTTERIE A ESTRAZIONE
DIFFERITA

Art. 93.
(Gestione diretta)

  1. Salvo che l'Agenzia non vi provveda ai sensi dell'articolo 6, comma 4, la gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali a estrazione differita sono riservati all'Agenzia che vi provvede direttamente, anche affidando il servizio e le connesse attività di gestione in convenzione a qualificati soggetti nella gestione e raccolta di gioco.

Art. 94.
(Individuazione delle manifestazioni abbinate)

  1. È autorizzata l'effettuazione di lotterie nazionali a estrazione differita, fino ad un massimo di dodici ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui al comma 1. Tale provvedimento deve essere emanato entro il 15 dicembre di ogni anno e ha effetto per l'anno successivo.
  3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza, della validità e della finalità dell'avvenimento abbinato.

Art. 95.
(Estrazioni)

  1. Le operazioni di estrazione sono effettuate pubblicamente nel luogo, giorno e ora fissati con provvedimento dell'Agenzia. Il medesimo provvedimento detta, le ulteriori regole e modalità anche automatizzate, per l'estrazione.
  2. All'inizio delle operazioni è reso noto il totale dei biglietti venduti e l'ammontare dei singoli premi.
  3. Il controllo delle operazioni di estrazione è effettuato dal Comitato per l'espletamento delle operazioni relative alle lotterie a estrazione differita istituito con decreto dell'Agenzia.
  4. Un funzionario dell'Agenzia redige il verbale delle operazioni suddette. Il verbale è sottoscritto dal presidente del Comitato di cui al comma 3.
  5. I risultati dell'estrazione sono riportati nel Bollettino ufficiale delle estrazioni pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Agenzia.

Art. 96.
(Integrazione montepremi)

  1. Le eventuali integrazioni del montepremi delle vincite delle lotterie sono disposte con apposita richiesta dell'Agenzia mediante utilizzo delle risorse iscritte sul capitolo di spesa n. 3922 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Comitato per l'espletamento delle operazioni relative alle lotterie a estrazione differita, di cui all'articolo 95.

Art. 97.
(Mancata riscossione delle vincite)

  1. Le somme corrispondenti ai premi relativi ai biglietti e alle matrici vincenti delle lotterie nazionali ad estrazione differita, non reclamati dai possessori, entro il centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino ufficiale delle estrazioni nel sito internet istituzionale sono attribuite all'erario.

Sezione III
LOTTERIA A ESTRAZIONE
ISTANTANEA

Art. 98.
(Istituzione e chiusura delle lotterie a estrazione istantanea)

  1. Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia di cui all'articolo 7, comma 5, è istituita ciascuna lotteria istantanea e ne viene definito il prezzo, la struttura premi, la massa premi, una descrizione del biglietto, la meccanica di gioco, il pagamento delle vincite.
  2. Con i medesimi provvedimenti può essere disposta l'attribuzione di uno o più premi attraverso una estrazione differita di un vincitore fra tutti i portatori di biglietti che non hanno conseguito una vincita immediata. Nel caso in cui il pagamento di tale vincita non venga richiesto entro sessanta giorni successivi alla pubblicazione nel sito internet del concessionario e nel sito internet istituzionale dell'Agenzia, il premio è devoluto all'erario.
  3. Il regolamento di gioco è pubblicato nel sito internet del concessionario.
  4. Con i provvedimenti di cui al comma 1 è parimenti disposta la chiusura di ciascuna lotteria istantanea con i quali vengono disciplinate le modalità e i tempi, a pena di decadenza, per il pagamento dei biglietti vincenti.

Art. 99.
(Pagamento delle vincite)

  1. Il pagamento delle vincite delle lotterie nazionali a estrazione istantanea è effettuato presso un qualsiasi punto di offerta di gioco autorizzato al portatore del biglietto vincente, fino all'importo stabilito con provvedimento dell'Agenzia.
  2. Per vincite superiori all'importo di cui al comma 1, il pagamento è richiesto al concessionario che deve comunque effettuarlo entro trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente, salvo esito negativo del controllo di autenticità.
  3. I biglietti per risultare vincenti devono essere validati da parte del sistema informatico del concessionario.

Capo IX
GIOCO A DISTANZA

Art. 100.
(Giochi a distanza)

  1. Costituiscono tipologie di giochi a distanza:

   a) le tipologie di gioco di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c), d), e), g), h) e i), che i concessionari per le reti di loro raccolta fisica offrono in raccolta, alle medesime condizioni, attraverso canale telematico;

   b) ogni altra tipologia di gioco offerto esclusivamente attraverso canale telematico, dai concessionari di cui all'articolo 18, disciplinata con regolamento emanato ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 8, riguardante:

    1) giochi di abilità e giochi di carte anche nella modalità non a torneo;

    2) giochi di sorte a quota fissa;

    3) scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori;

    4) ogni altra forma di gioco disciplinata dal suddetto regolamento.

  2. La raccolta dei giochi di cui al comma 1 è subordinata alla stipulazione, anche per via telematica, di un contratto di conto di gioco tra il giocatore e il concessionario. Lo schema di riferimento del contratto di conto di gioco, reso disponibile dall'Agenzia nel proprio sito internet istituzionale, è predisposto nel rispetto delle seguenti condizioni minime:

   a) accettazione da parte del concessionario della regolazione del contratto secondo la legge dello Stato italiano e che italiano sia il foro competente per le eventuali controversie, nel rispetto delle norme vigenti anche di fonte europea, con esclusione di forme di risoluzione arbitrale delle controversie medesime;

   b) utilizzo del conto di gioco in osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

   c) unicità del contratto di conto di gioco con ciascun giocatore, divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l'intermediazione di giocate altrui, improduttività di frutti del conto di gioco per il giocatore, nonché gratuità della relativa utilizzazione per il giocatore;

   d) indisponibilità da parte del concessionario delle somme depositate sul conto di gioco, fatte salve le operazioni di addebito e di accredito direttamente connesse all'esercizio dei giochi oggetto di concessione;

   e) tempestiva contabilizzazione e messa a disposizione al giocatore delle vincite e delle relative somme, comunque non oltre un'ora dalla certificazione ufficiale del verificarsi dell'evento che determina la vincita, salvo specifica diversa disposizione prevista dal regolamento di un singolo gioco;

   f) accredito al giocatore, entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e con valuta corrispondente al giorno della richiesta, delle somme giacenti sul conto di gioco di cui il giocatore chieda al concessionario il prelievo;

   g) durata del contratto di conto di gioco non superiore alla data di scadenza della concessione;

   h) informativa relativa al trattamento dei dati personali rispettosa della normativa vigente in materia;

   i) assenso preventivo e incondizionato del giocatore alla trasmissione da parte del concessionario all'Agenzia, su richiesta di quest'ultima, di tutti i dati relativi ai movimenti e ai saldi del conto di gioco;

   l) devoluzione all'erario dell'intero saldo del conto di gioco decorsi tre anni dalla data della sua ultima movimentazione.

  3. Fino alla data di entrata in vigore di una nuova disciplina delle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori, stabilita con regolamento emanato ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 8, continuano a trovare applicazione le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2013, n. 47.
  4. L'Agenzia adotta la carta dei servizi in materia di giochi al fine di assicurare la più corretta informazione dei giocatori, anche in tema di doveri di condotta dei concessionari, con particolare riguardo a quelli di cui all'articolo 18, comma 1, lettera f), numero 5.

Titolo VI
CONCORSO STATALE, INFORMATIVA PARLAMENTARE, ABROGAZIONI

Capo I
CONCORSO STATALE E INFORMATIVA
PARLAMENTARE

Art. 101.
(Fondo buone cause)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 2025, un fondo finalizzato prioritariamente a progetti di misure compensative del disagio associato alla presenza nel territorio dell'offerta di gioco, anche in concorso con la finanza regionale e locale, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro. Tale fondo è alimentato, fino a concorrenza dell'importo, da tutte le entrate da gioco sia soggette a prelievo tributario sia che generino utile erariale.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le regioni in relazione al giocato nel territorio regionale.

Art. 102.
(Relazione annuale)

  1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette una relazione alle Camere sul settore dei giochi pubblici, contenente i dati sullo stato di sviluppo delle concessioni e delle relative reti di raccolta, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della gestione e sui progressi in materia di tutela dei consumatori di gioco e della legalità.

Capo II
ABROGAZIONI

Art. 103.
(Abrogazioni)

  1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

   a) l'articolo 124 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973;

   b) gli articoli 1 e 4 della legge 4 agosto 1955, n. 722;

   c) gli articoli 14-ter, 14-quater e 14-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

   d) gli articoli 18, 19 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528;

   e) l'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;

   f) l'articolo 33, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

   g) l'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29;

   h) l'articolo 38, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

   i) l'articolo 22, commi 5, 6 e 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

   l) gli articoli 39, comma 13-quinquies, ultimo periodo, 39-quater, comma 4-bis, e 39-sexies del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

   m) l'articolo 1, commi 293 e 294, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

   n) l'articolo 1, commi 525, 526, 529, 530, 531 e 541, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

   o) l'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

   p) l'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184;

   q) l'articolo 15, comma 8-duodecies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

   r) l'articolo 24, commi 11, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 27 e 28, della legge 7 luglio 2009, n. 88;

   s) l'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

   t) l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;

   u) l'articolo 24, commi 8, 9, 13, 16, 20, 33 e 34, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

   v) l'articolo 7 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

   z) l'articolo 7, commi 6 e 8, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

   aa) l'articolo 1, commi da 643 a 648 e 650, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti adottati ai sensi degli articoli 11, 19, 20, 41, 78 e 79 della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

   a) l'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677;

   b) l'articolo 14-bis, commi 1, 2, 3, 3-bis e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

   c) il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 febbraio 1991, n. 183;

   d) l'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

   e) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;

   f) il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278;

   g) il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7;

   h) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5;

   i) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e finanze 19 giugno 2003, n. 179;

   l) l'articolo 1, commi da 533 a 533-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

   m) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111;

   n) l'articolo 38, comma 1, lettere a) e b), primo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

   o) l'articolo 2, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;

   p) l'articolo 12, comma 1, lettere f), g) e n), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

  3. A decorrere dal 1° gennaio 2025 sono abrogate le seguenti disposizioni che tuttavia continuano ad esplicare i loro effetti in relazione ai rapporti pendenti anteriormente all'anno 2025:

   a) l'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

   b) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504;

   c) gli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29;

   d) gli articoli 1, 3, 4 e 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66;

   e) gli articoli 39, commi 13 e 13-bis, 39-bis, 39-ter, 39-quater, 39-quinquies, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

   f) l'articolo 24, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 17 e 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

   g) l'articolo 29, comma 12-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;

   h) l'articolo 10, comma 9-septies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

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