XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 55
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa della deputata BRAMBILLA
Modifiche al decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122, recante attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
Presentata il 13 ottobre 2022
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge introduce modifiche al decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122, recante attuazione della direttiva 2008/120/CE, adottata allo scopo di stabilire le norme minime comuni per la protezione dei suini d'allevamento e da ingrasso per rafforzare la tutela del loro benessere. L'articolo 12 della direttiva afferma, infatti, che gli Stati membri possono applicare nel loro territorio disposizioni più severe di quelle previste dalla direttiva stessa, nel rispetto delle regole generali del Trattato.
Come mostrano, tra l'altro, le investigazioni sotto copertura effettuate negli ultimi anni dall'associazione Essere animali e dall'organizzazione internazionale Compassion in World Farming (CIWF) all'interno di allevamenti intensivi di suini e, da ultimo, l'indagine sulle scrofe in gabbia dell'associazione Animal Equality Italia, nel nostro Paese continuano a perpetrarsi gravi violazioni delle norme che disciplinano la protezione dei suini negli allevamenti.
Pertanto risulta indispensabile porre un argine alla sofferenza di milioni di suini allevati in Italia.
In primo luogo, non essendo garantita la concreta applicazione della legislazione a protezione dei suini, che prevede alcuni standard per il loro trattamento (quali la fornitura di paglia, il divieto di mozzare loro le code come operazione di routine, l'obbligo di alloggiarli in locali forniti di una zona confortevole e pulita, l'obbligo di cure sanitarie), occorre intervenire sul fronte dei controlli.
Allo scopo è fondamentale intensificare le ispezioni all'interno degli allevamenti previste dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 122 del 2011 per accertare l'osservanza delle disposizioni vigenti. La norma vigente prevede che tali ispezioni debbano essere effettuate su un «campione statisticamente rappresentativo dei vari sistemi di allevamento nel territorio nazionale». Ebbene le citate investigazioni hanno chiaramente mostrato l'insufficienza di tali controlli a campione, anche solo in funzione deterrente rispetto alle gravi situazioni di illegalità e incuria in cui versano troppi allevamenti in Italia. Eclatanti sono state le evidenze dell'indagine sotto copertura condotta nel 2016, per sei mesi, dagli attivisti dell'associazione Essere animali in un allevamento intensivo di maiali in provincia di Forlì. All'interno di un capannone erano stipate centinaia di maiali in recinti sovraffollati e privi di adeguati arricchimenti ambientali. Molti animali presentavano ferite da cannibalismo alle orecchie e alle code, altri, visibilmente agonizzanti, erano abbandonati a se stessi, presumibilmente lasciati morire di stenti. L'installazione di telecamere nascoste ha svelato anche comportamenti brutali degli operatori nei confronti degli animali. Il filmato realizzato nel corso dell'investigazione è stato depositato a corredo di una denuncia presentata al Corpo forestale dello Stato che, dopo un controllo nell'allevamento, ha disposto il trasferimento di centinaia di maiali malati in un capannone attiguo e avviato le indagini. A febbraio del 2019 ha avuto avvio presso il tribunale di Forlì il processo penale a carico del legale rappresentante dell'allevamento, imputato del reato di maltrattamento di animali ai sensi dell'articolo 544-ter, primo e terzo comma, del codice penale. Il caso tra l'altro dimostra la configurabilità del citato reato non solo in capo a coloro che per crudeltà o senza necessità arrecano direttamente lesioni agli animali, ma anche in capo a coloro che non impediscono che queste lesioni si verifichino per negligenza o incuria durante il periodo in cui li hanno in custodia.
Le criticità rilevate nell'allevamento di Forlì purtroppo non costituiscono un caso isolato. Pertanto, stante la necessità di dare capillarità e maggiore incisività ai controlli, la proposta di legge prevede che le ispezioni effettuate dal Ministero della salute, dalle regioni, dalle province autonome e dalle aziende sanitarie locali coinvolgano ogni anno almeno il 70 per cento dei suini allevati in Italia.
È necessario modificare anche l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 122 del 2011, nella parte in cui dispone che le prescrizioni relative alle condizioni dell'allevamento contenute nell'allegato I possono essere modificate «ove sia necessario» al fine di tenere conto dei progressi scientifici in materia. La modifica proposta, in linea con i dettami dell'articolo 5 della direttiva 2008/120/CE, è volta a eliminare l'inciso «ove sia necessario», affinché ogni progresso scientifico porti immediatamente alla dovuta revisione degli allegati tecnici che dettagliano i requisiti strutturali, i divieti e le prescrizioni per garantire le migliori condizioni di benessere dei suini negli allevamenti.
E a proposito di prescrizioni minime atte a garantire il benessere di tali animali, la proposta introduce allo scopo due norme ritenute non derogabili, la prima delle quali è il divieto di allevamento in gabbia per le scrofe gravide e in allattamento.
Le gabbie sono in generale ambienti innaturali. Inoltre, studi scientifici dimostrano che in natura le scrofe evitano di sporcare il nido in cui partoriscono e che, se non possono allontanarsi, come accade se sono confinate nelle gabbie per il parto, in alcuni casi smettono addirittura di defecare. Anche le immagini diffuse da Animal Equity Italia mostrano la vita che i suini sono costretti a condurre tra sbarre di acciaio che limitano fortemente la loro possibilità di comportarsi in modo naturale. Tali immagini documentano condizioni di grave violazione dei princìpi posti a tutela del benessere animale come l'abbandono nelle gabbie di carcasse di cuccioli appena nati, l'impossibilità per le scrofe di muoversi o girarsi, ferite e piaghe da decubito causate dalle gabbie, infestazioni di topi e di insetti. Peraltro vale la pena di evidenziare che già molti Paesi hanno vietato l'utilizzo delle gabbie di gestazione o di allattamento. Nel Regno Unito e in Svezia sono vietate le gabbie gestazionali. Le gabbie di allattamento sono vietate in Svezia, Norvegia e Svizzera, dove vengono utilizzati sistemi non costrittivi per raggiungere risultati simili a quelli ordinari in termini di produzione in base al numero di lattonzoli.
L'ulteriore norma introdotta dalla presente proposta di legge in materia di prescrizioni minime atte a garantire il benessere dei suini riguarda il divieto di praticare la loro castrazione chirurgica. Le disposizioni vigenti consentono, come eccezione al divieto di mutilazione, la castrazione chirurgica praticata dopo il settimo giorno di vita da un veterinario e con obbligo di anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici. Dunque, prima dei sette giorni di vita è possibile effettuare la castrazione senza anestesia e analgesia e ad opera di personale diverso dai medici veterinari. Ciò risulta ingiustificabile, anche perché la stessa direttiva europea, all'undicesimo considerando puntualizza che «La castrazione provoca spesso un dolore prolungato, aggravato dall'eventuale lacerazione dei tessuti». Il medesimo considerando evidenzia che tale pratica, unitamente a quelle del mozzamento della coda e della troncatura o levigatura dei denti, è nociva al benessere dei suini, soprattutto se eseguite da persone incompetenti e prive di esperienza e che «Occorre pertanto introdurre norme che garantiscano pratiche migliori». Nel 2010, poi, è stata sottoscritta da numerose organizzazioni europee, quale l'Eurogroup for animals, da diverse associazioni di categoria, tra le quali l'Associazione nazionale allevatori suini, ed ancora dalla Federazione dei veterinari europei la Dichiarazione europea sulle alternative alla castrazione (European Declaration on alternatives to surgical castration of pigs), che poneva quale obiettivo da realizzare entro il 2018 lo sviluppo di metodi alternativi alla castrazione chirurgica per porre fine a tale pratica lesiva del benessere animale. Sebbene risulti che in diversi Paesi (ad esempio l'Irlanda ed il Regno Unito) l'allevamento di suini integri sia già una realtà pienamente compiuta e un'opzione di produzione ampiamente praticata in Portogallo ed in Spagna, e che l'immunocastrazione costituisce un metodo alternativo ottimale rispetto alla castrazione chirurgica, l'Italia non si è adeguata spontaneamente alle suddette best practices. Pertanto, anche alla luce delle raccomandazioni espresse sin dal 2009 dalla Federazione dei veterinari europei nel senso della graduale eliminazione della pratica della castrazione chirurgica nel più breve tempo possibile – purtroppo rimaste nel nostro Paese quasi completamente disattese, essendo addirittura consentito che tale pratica avvenga senza l'utilizzo di anestesia e analgesia – è necessario che la legge stabilisca direttamente il divieto della castrazione chirurgica per i suini.
Ancora, vi è da rilevare che, nonostante al numero 9) della parte 1 dell'allegato I annesso al decreto legislativo n. 122 del 2011 sia previsto che il mozzamento della coda e la riduzione degli incisivi dei lattonzoli non debbano costituire operazioni di routine, ma essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini, e che prima di effettuare tali operazioni si debbano adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali, tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali, tali dolorose e menomanti pratiche negli allevamenti italiani costituiscono la normalità e non l'eccezione.
Pertanto, ferma restando la necessità di più attente ispezioni che verifichino che tali operazioni siano effettuate in via residuale e solo dopo aver modificato, negli allevamenti, le condizioni ambientali e i sistemi di gestione inadeguati, la proposta di legge interviene sulle modalità di effettuazione delle pratiche di mozzamento della coda o di troncatura dei denti, prevedendo che esse vengano sempre effettuate a opera di un veterinario sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici.
Infine, allo scopo di rafforzare la disciplina sanzionatoria nel caso di violazione, da parte delle aziende di allevamento dei suini, dei requisiti minimi generali per la protezione degli animali fissati all'articolo 3 del decreto legislativo n. 122 del 2011 e nell'allegato I annesso al medesimo decreto, la proposta di legge introduce la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da una settimana a tre mesi dell'attività di vendita di suini, che si somma a quella pecuniaria del pagamento di una somma da 1.550 euro a 9.296 euro, aumentata fino alla metà in caso di ripetute violazioni alle citate norme.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono vietati, in ogni caso, l'allevamento in gabbia delle scrofe e scrofette gravide e in allattamento e la castrazione chirurgica dei suini. Sono altresì vietati, in ogni caso, gli interventi di mozzamento di una parte della coda e di riduzione degli incisivi dei lattonzoli e delle zanne dei verri se non effettuati da un medico veterinario, con anestesia e somministrazione prolungata di analgesici»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le prescrizioni contenute nell'allegato I possono essere modificate al fine di tenere conto dei progressi scientifici in materia, secondo le procedure della normativa dell'Unione europea e fatta salva la possibilità di adozione di misure più severe»;
b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dei vari sistemi di allevamento nel territorio nazionale» sono inserite le seguenti: «, coinvolgendo almeno il 70 per cento dei suini allevati,»;
c) all'articolo 8, comma 1, le parole: «alla sanzione amministrativa» sono sostituite dalle seguenti: «alle sanzioni amministrative» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della sospensione da una settimana a tre mesi dell'attività di vendita di suini»;
d) all'allegato I, parte I:
1) al numero 8):
1.1) all'alinea sono premesse le seguenti parole: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, terzo periodo,»;
1.2) la lettera c) è abrogata;
2) al numero 10), il secondo periodo è soppresso.