XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 564
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
TORTO, AIELLO, AMATO, APPENDINO, ASCARI, CARAMIELLO, CARMINA, CAROTENUTO, CASO, CHERCHI, ALFONSO COLUCCI, DI LAURO, ILARIA FONTANA, L'ABBATE, MORFINO, ORRICO, PENZA, QUARTINI, SCERRA, SCUTELLÀ
Disposizioni in favore dei familiari delle vittime di eventi sismici
Presentata il 14 novembre 2022
Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge si intende porre termine a una sperequazione inaccettabile. Sino ad oggi, in occasione di eventi sismici avvenuti nel nostro Paese, tutte le compagini governative che si sono succedute hanno ritenuto di dover rimborsare le vittime fino alla totalità dei danni occorsi agli immobili; hanno elargito contributi per i danni ai beni mobili; promosso interventi volti alla ripresa economica dei territori; previsto esenzioni da tasse e contributi a favore dei soggetti privati e pubblici; ma non è mai stato dato riscontro alle richieste rappresentate dai parenti delle vittime dei sismi.
È di comune esperienza come questi lutti sovente colpiscano persone a loro volta coinvolte e sopravvissute all'evento sismico e come tali persone versino in una situazione di particolare afflizione emotiva. Senza considerare che, con la perdita del familiare, i superstiti potrebbero risentire di un aggravamento delle proprie condizioni di vita, anche di tipo economico, in tutti i casi in cui la vittima costituiva una fonte di sostentamento o anche di cura di altri familiari. È pertanto necessario porre rimedio a tale vuoto normativo e riconoscere finalmente un'elargizione ai parenti delle vittime di eventi sismici, nel rispetto del principio costituzionale di solidarietà sociale.
La presente proposta di legge, costituita da un solo articolo, al comma 1 prevede l'elargizione, anche rateale, della somma complessiva di 100.000 euro in favore dei componenti della famiglia di colui che perda la vita per effetto diretto di eventi sismici verificatisi nell'ambito del territorio nazionale.
Il comma 2 dispone che la norma trova applicazione anche in relazione agli eventi sismici verificatisi nei quindici anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge.
Al comma 3 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo di solidarietà per i parenti delle vittime di eventi sismici con dotazione annuale di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Annualmente il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, fissa l'importo relativo alle singole elargizioni, in considerazione degli aventi diritto e dei limiti delle risorse disponibili.
Il comma 4 prevede che la prefettura – ufficio territoriale del Governo del luogo presso cui si è verificato l'evento sismico provvede all'attivazione d'ufficio della procedura di attribuzione dell'elargizione, cura l'istruttoria verificando specificatamente la sussistenza del nesso di causalità tra il decesso della vittima e l'evento sismico e provvede all'inoltro dei risultati dell'istruttoria alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini dell'adozione del decreto di attribuzione dell'elargizione. Nell'ipotesi di eventi sismici verificatisi nei quindici anni antecedenti alla data di entrata in vigore della legge, la procedura di attribuzione dell'elargizione viene attivata su istanza degli interessati da presentare nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
I commi 5 e 6 fissano l'ordine dei destinatari dell'elargizione, mentre il comma 7 stabilisce che le somme elargite sono esenti da ogni imposta o tassa e vengono attribuite fino al limite di 100.000 euro in concorrenza con tutte le altre somme eventualmente percepite o percipiende dai soggetti beneficiari a titolo di risarcimento dei danni per responsabilità diretta o indiretta di terzi.
Il comma 7 prevede l'estensione delle norme in materia di collocamento obbligatorio agli orfani, ai genitori o al coniuge superstite.
Al comma 9 è individuata la copertura finanziaria.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di dare attuazione al principio costituzionale di solidarietà sociale, ai componenti della famiglia di chi ha perso la vita per effetto diretto di eventi sismici verificatisi nell'ambito del territorio nazionale è corrisposta, anche ratealmente, un'elargizione di importo complessivo pari a 100.000 euro a decorrere dall'anno 2022.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli eventi sismici verificatisi nei quindici anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito un apposito fondo di solidarietà presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, stabilisce annualmente l'importo relativo alle singole elargizioni di cui al comma 1, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del presente comma.
4. La procedura di attribuzione dell'elargizione di cui al comma 1 è attivata d'ufficio dalla prefettura – ufficio territoriale del Governo del luogo presso cui si è verificato l'evento sismico, che provvede all'istruttoria verificando la sussistenza del nesso di causalità tra il decesso della vittima e l'evento sismico e trasmette l'esito dell'istruttoria alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini dell'adozione del decreto di attribuzione dell'elargizione. In riferimento alle ipotesi di cui al comma 2, la procedura di cui al presente comma è attivata a seguito di domanda da parte degli interessati da presentare entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le elargizioni di cui al comma 1 sono corrisposte ai componenti della famiglia dei soggetti cui al medesimo comma secondo il seguente ordine:
a) al coniuge superstite o alla parte superstite di un'unione civile, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;
b) ai figli, in mancanza del soggetto di cui alla lettera a);
c) al convivente more uxorio;
d) ai genitori;
e) ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico;
f) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento sismico.
6. In presenza di figli a carico della vittima di un evento sismico nati da rapporti di convivenza more uxorio, l'elargizione è corrisposta al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorità previsto per il soggetto di cui alla lettera a) del comma 5.
7. Le elargizioni di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposta o tassa e sono corrisposte fino al limite di importo di cui al medesimo comma in concorrenza con le altre somme eventualmente percepite o da percepire dai soggetti beneficiari a titolo di risarcimento dei danni per responsabilità diretta o indiretta di terzi.
8. L'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, si applica anche agli orfani o, in alternativa, ai genitori o al coniuge superstite di chi ha perso la vita per effetto diretto di eventi sismici verificatisi nell'ambito del territorio nazionale ovvero a causa dell'aggravarsi delle lesioni o delle infermità determinate dai medesimi eventi.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.