FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 583

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PAVANELLI, AIELLO, AMATO, ASCARI, CHERCHI, FEDE, ILARIA FONTANA, L'ABBATE, MORFINO, PENZA, QUARTINI, SANTILLO, SCERRA, TODDE

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di divieto di apposizione di bollini o scontrini adesivi non biodegradabili sulle borse di plastica contenenti prodotti ortofrutticoli o sui prodotti stessi

Presentata il 15 novembre 2022

Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge stabilisce che i bollini e gli scontrini adesivi che si appongono direttamente sulla frutta, sugli altri prodotti alimentari venduti sfusi e sui sacchetti di prodotti ortofrutticoli siano biodegradabili e compostabili.
Tale iniziativa nasce come risposta a un'esigenza del settore – in particolare del Consorzio italiano compostatori – che chiede di intervenire con una specifica disciplina. Gli impianti di compostaggio, infatti, si sono dovuti attrezzare per rimuovere i bollini di plastica, con conseguente aumento dei costi in quanto l'attività di rimozione delle impurità di materiale plastico, oltre ad essere costosa, comporta la perdita di elevatissime quantità della frazione organica dei rifiuti solidi urbani.
Scopo precipuo della presente proposta di legge è quello di favorire il riciclaggio organico degli scarti di frutta, verdura e prodotti da banco cui siano apposti bollini adesivi, prescrivendo che essi debbano essere prodotti con materiali biodegradabili e compostabili.
Tale intervento si inserisce nel lungo e virtuoso processo di legislazione che lo Stato italiano ha avviato da anni per favorire una corretta ed efficace raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti. Si citano a questo riguardo:

a) l'articolo 182-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede che possano essere utilizzati per la raccolta differenziata dei rifiuti organici esclusivamente sacchetti in materiale biodegradabile e compostabile (bioplastica o carta certificati secondo la norma tecnica europea armonizzata UNI EN 13432-2002);

b) gli articoli 226-bis 226-ter del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, i quali prevedono che possano essere immessi in commercio sacchetti per prodotti ortofrutticoli e borse per la spesa (shopper) monouso prodotti esclusivamente in plastica biodegradabile e compostabile, con contenuto minimo di materia prima rinnovabile del 60 per cento dal 1° gennaio 2021, stabilendo altresì i requisiti per la produzione di sacchetti in plastica tradizionale riutilizzabili;

c) i criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, adottati dapprima con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, poi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020, il quale, ai punti 4 e 5 dell'allegato 1, prevede l'impiego di stoviglie, posate e bicchieri monouso compostabili conformi alla norma UNI EN 13432, qualora per esigenze peculiari non sia possibile il ricorso alle stoviglie riutilizzabili.

Anche il legislatore europeo pone con crescente fermezza gli obiettivi della sostenibilità e dell'economia circolare, mirando a ridurre quanto più possibile l'uso di materiali non recuperabili attraverso norme ad hoc. Con la presente proposta di legge si definisce dunque un nuovo strumento finalizzato ad accrescere la qualità della raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti, che passa anche attraverso l'utilizzazione di bollini adesivi compostabili (in carta, in plastica compostabile o in entrambi i materiali) secondo i parametri europei.
Quest'iniziativa è altresì coerente con la proposta di nuovo regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e abroga la direttiva 94/92/CE (COM(2022) 677 final).

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 226-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di bollini, etichette e scontrini applicati sui prodotti ortofrutticoli)

1. All'articolo 226-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dal 1° marzo 2023, sui prodotti ortofrutticoli e sugli altri prodotti alimentari venduti sfusi nonché sulle borse di plastica di cui ai commi 1 e 2 o sugli involucri di altro materiale contenenti i medesimi prodotti possono essere applicati esclusivamente bollini, etichette o scontrini adesivi in materiale biodegradabile e compostabile secondo le norme armonizzate UNI EN 13432:2002 e UNI EN 14995:2007»;

b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di bollini, etichette e scontrini applicati sui prodotti ortofrutticoli».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sanzioni)

1. All'articolo 261, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la violazione del divieto riguarda l'apposizione di bollini, etichette o scontrini adesivi difformi dalle caratteristiche previste dal comma 5-bis dell'articolo 226-ter, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 euro».
2. L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 4-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 3.
(Modifica all'articolo 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di utilizzazione dei proventi delle sanzioni)

1. All'articolo 263, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261, comma 4-bis, in relazione al divieto di cui all'articolo 226-ter, comma 5-bis, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad appositi capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per una quota pari al 70 per cento, e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il restante 30 per cento, e destinati all'esercizio e al potenziamento delle funzioni di controllo in materia ambientale».

Art. 4.
(Norma di salvaguardia)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

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