XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 593
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa della deputata BRAMBILLA
Modifiche alle leggi 20 luglio 2004, n. 189, e 20 agosto 2019, n. 92, in materia di attività didattiche per l'educazione alla tutela degli ecosistemi e della biodiversità e al rispetto degli animali
Presentata il 17 novembre 2022
Onorevoli Colleghi! – La riforma dell'articolo 9 della Costituzione approvata nella scorsa legislatura, come noto, ha introdotto un comma aggiuntivo che, accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, attribuisce alla Repubblica anche il compito di tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi e stabilisce una riserva di legge statale per la tutela degli animali.
Il riconoscimento in Costituzione della tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali, da intendere in una visione sistemica che supera la prospettiva ordinamentale strettamente antropocentrica, costituisce al contempo un punto di arrivo e un punto di partenza: un punto di arrivo, poiché l'intervento del legislatore costituzionale cristallizza, con riferimento all'ambiente, un principio già riconosciuto da oltre quarant'anni e consolidato dall'interpretazione della giurisprudenza costituzionale; un punto di partenza, poiché la formalizzazione nella Costituzione di questi princìpi e, in particolare, di quello della tutela degli animali, è un'indicazione ermeneutica e valoriale significativa in sé, dalla forte connotazione programmatica, che potrà produrre effetti nuovi, nuove leggi e nuove regole che le daranno attuazione pratica. L'azione del legislatore statale trova quindi fonte diretta ed espressa nel dettato costituzionale e in questo solco si colloca l'iniziativa in oggetto, finalizzata alla promozione, attraverso l'educazione nelle scuole di ogni ordine e grado, della diffusione della cultura del rispetto degli animali, per la loro tutela e il loro riconoscimento quali esseri senzienti, e della biodiversità, per la difesa e la valorizzazione del patrimonio naturalistico nazionale.
La cultura del rispetto degli animali, a qualunque specie essi appartengano, siano essi animali cosiddetti di affezione o selvatici, è indispensabile alla costruzione di una virtuosa relazione uomo-animale e si impara sin da bambini: lo Stato, attraverso le istituzioni scolastiche, ha il dovere di favorirne la diffusione.
La presente proposta di legge, ai fini di un'effettiva educazione degli alunni in materia di etologia e di rispetto degli animali, contempla una modifica alla legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate», prevedendo come obbligatoria, e non più facoltativa, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado e la progettazione didattica attraverso attività pluridisciplinari e metodologie laboratoriali, da svolgere anche in collaborazione con le associazioni animaliste iscritte nel Registro unico del Terzo settore e con le associazioni dei medici veterinari. Inoltre, è prevista una modifica alla legge 20 agosto 2019, n. 92, relativa all'introduzione della materia «educazione civica», per specificare che, tra le tematiche di cui alle linee guida definite mediante decreto del Ministro dell'istruzione e del merito per l'insegnamento della citata disciplina, accanto all'educazione ambientale, devono essere comprese l'educazione al rispetto degli animali, degli ecosistemi e della biodiversità, giacché, come esplicitamente affermato dalla Corte costituzionale – con riferimento alla formulazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione – «ambiente ed ecosistema» non si risolvono in un'endiadi, in quanto, «col primo termine si vuole, soprattutto, fare riferimento a ciò che riguarda l'habitat degli esseri umani, mentre con il secondo a ciò che riguarda la conservazione della natura come valore in sé» (sentenza della Corte costituzionale n. 12 del 2009).
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Promozione della cultura del rispetto degli animali e della biodiversità)
1. Lo Stato garantisce e promuove, attraverso l'educazione nelle scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della cultura del rispetto degli animali, finalizzata alla loro tutela, al loro benessere, al loro riconoscimento quali esseri senzienti e all'instaurazione di una relazione responsabile tra uomo e animale, e della cultura del rispetto della biodiversità, ai fini della difesa e della valorizzazione del patrimonio naturalistico nazionale.
Art. 2.
(Modifica dell'articolo 5 della legge 20 luglio 2004, n. 189)
1. L'articolo 5 della legge 20 luglio 2004, n. 189, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. – (Attività formative) – 1. Lo Stato e le regioni promuovono, di intesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado e la progettazione didattica attraverso attività pluridisciplinari e metodologie laboratoriali, da svolgere anche in collaborazione con le associazioni animaliste iscritte nel Registro unico del Terzo settore, istituito ai sensi dell'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con le associazioni dei medici veterinari, ai fini di un'effettiva educazione degli alunni in materia di etologia e di rispetto degli animali».
Art. 3.
(Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92)
1. All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) educazione alla tutela degli ecosistemi e della biodiversità e al rispetto degli animali».