FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 596-659-952-991-A

PROPOSTE DI LEGGE

596

d'iniziativa dei deputati
D'ORSO, SPORTIELLO, AIELLO, AMATO, ASCARI, CARAMIELLO, CHERCHI, L'ABBATE, MORFINO, ONORI, PAVANELLI, PENZA, MARIANNA RICCIARDI

Istituzione dell'Ordine delle professioni educative e disciplina dell'esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista

Presentata il 17 novembre 2022

659

d'iniziativa dei deputati
VARCHI, SCHIFONE, AMBROSI, AMICH, AMORESE, CANGIANO, CANNATA, CARAMANNA, CARETTA, CERRETO, CIABURRO, COLOMBO, DE CORATO, DI MAGGIO, FRIJIA, GARDINI, IAIA, KELANY, LA PORTA, LONGI, LUCASELLI, MARCHETTO ALIPRANDI, MASCHIO, MAULLU, PELLICINI, POLO, FABRIZIO ROSSI, ROSSO, ROTELLI, GAETANA RUSSO, TESTA, VIETRI, VINCI, VOLPI

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione del relativo albo professionale

Presentata il 30 novembre 2022

952

d'iniziativa dei deputati
PATRIARCA, DALLA CHIESA, MARROCCO

Disposizioni concernenti l'esercizio delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dell'Ordine degli educatori professionali socio-pedagogici e dei pedagogisti

Presentata il 3 marzo 2023

e

991

d'iniziativa della deputata MANZI

Disciplina delle professioni di pedagogista scolastico ed educatore scolastico e istituzione del relativo albo professionale

Presentata il 14 marzo 2023

(Relatore: CANGIANO)

NOTA: La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 24 maggio 2023, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 596, 659, 952 e 991. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente per i pareri,

   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 596 D'Orso, C. 659 Varchi, C. 952 Patriarca e C. 991 Manzi, come modificato dalle proposte emendative approvate, recante disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali;

   rilevato che:

    il testo unificato reca la definizione e i requisiti per l'esercizio per l'attività di pedagogista e la definizione e i requisiti per l'esercizio per l'attività di educatore professionale socio-pedagogico, prevedendo l'istituzione di specifici albi per tali figure professionali;

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla materia delle «professioni» attribuita alla competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

     la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 98 del 2013) giustifica l'approvazione di una regolamentazione uniforme sul piano nazionale per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale, quale la disciplina dell'albo e dell'ordine istituiti dal provvedimento,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO UNIFICATO
della Commissione

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali.

Art. 1.
(Definizione della professione di pedagogista)

  1. Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, esercita funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. L'attività professionale del pedagogista comprende l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l'osservazione pedagogica, la valutazione e l'intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall'adulto nei processi di apprendimento.
  2. Il pedagogista è un professionista di livello apicale, ai sensi del comma 595 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui formazione è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, specialista dei processi educativi e formativi della persona per tutto il corso della vita. Opera con autonomia scientifica e responsabilità deontologica in ambito educativo, formativo e pedagogico in relazione a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale. Il pedagogista può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con valenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest'ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza.
  3. Il pedagogista svolge altresì attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale.
  4. La professione di pedagogista può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

Art. 2.
(Requisiti per l'esercizio dell'attività di pedagogista)

  1. Per esercitare la professione di pedagogista è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

   a) laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classe LS50/LM50;

   b) laurea specialistica o magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, classe LS57/LM-57;

   c) laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classe LS85/LM-85;

   d) laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, classe LS93/LM-93;

   e) laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

  2. Possono altresì esercitare la professione di pedagogista i professori universitari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri.
  3. Per l'esercizio della professione di pedagogista è necessaria l'iscrizione nell'albo dei pedagogisti dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, previo conseguimento del titolo di studio abilitante e accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale. La prova valutativa di cui al secondo periodo è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di pedagogista.
  4. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, è inserito il seguente:

   «1-bis. L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, classe LM-50, in scienze pedagogiche, classe LM-57, in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, classe LM-93, nonché le lauree in scienze dell'educazione o in pedagogia rilasciate ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, abilitano all'esercizio della professione di pedagogista».

Art. 3
(Definizione dell'educatore professionale socio-pedagogico)

  1. L'educatore professionale socio-pedagogico è un professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Opera nei servizi socio-educativi e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi. L'educatore professionale socio-pedagogico valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e gli individui a perseguire l'obiettivo della crescita integrale e dell'inserimento o del reinserimento sociale, definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali in rete con altre agenzie educative.
  2. L'educatore professionale socio-pedagogico può operare nelle strutture pubbliche o private di carattere socio-educativo, formativo, culturale e ambientale e può svolgere attività didattica e di sperimentazione nello specifico ambito professionale.
  3. La professione di educatore professionale socio-pedagogico può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

Art. 4.
(Requisiti per l'esercizio dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65)

  1. Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché all'articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono necessari il possesso della laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe L19, ovvero il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'abilitazione mediante esame di Stato e l'iscrizione all'albo professionale istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 della presente legge. È altresì necessario:

   a) essere iscritti nell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici, istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 5;

   b) aver conseguito il titolo di laurea triennale, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale. La prova valutativa di cui al periodo precedente è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico.

  2. Le modalità di svolgimento dell'esame di Stato di cui al comma 1, alinea, sono disciplinate con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.
(Istituzione dell'albo dei pedagogisti e dell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici)

  1. È istituito l'albo professionale dei pedagogisti.
  2. È istituito l'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici.
  3. È consentita la contemporanea iscrizione dei professionisti agli albi di cui ai commi 1 e 2.
  4. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione, si applica l'articolo 622 del codice penale.

Art. 6.
(Istituzione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative)

  1. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici costituiscono l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale.
  2. L'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è istituito con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale di cui all'articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative.
  3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le modalità di funzionamento dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, le disposizioni relative al suo ordinamento interno e le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge.

Art. 7.
(Condizioni per l'iscrizione agli albi)

  1. L'iscrizione agli albi di cui all'articolo 5 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

   a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità;

   b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione;

   c) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione;

   d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero in quanto al servizio, in qualità di pedagogisti o educatori professionali socio-pedagogici, di enti o imprese nazionali operanti fuori del territorio dello Stato.

Art. 8.
(Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative)

  1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è composto dai presidenti degli ordini regionali e degli ordini provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è convocato per la prima volta dal Ministro della giustizia.
  3. Il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme ovvero dal medesimo Consiglio. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente.
  4. Il Consiglio nazionale è un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale. È dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia; è finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti senza oneri per la finanza pubblica.
  5. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative esercita le seguenti funzioni:

   a) adotta il regolamento interno per il funzionamento dell'Ordine;

   b) provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine e alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare di esso e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dell'Ordine;

   c) predispone e aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti negli albi, e lo sottopone all'approvazione degli stessi tramite referendum;

   d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;

   e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale;

   f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale dei pedagogisti e degli operatori professionali socio-pedagogici;

   g) determina la misura del contributo annuale che deve essere corrisposto dagli iscritti negli albi nonché gli importi delle tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese occorrenti per una regolare gestione dell'Ordine.

Art. 9.
(Equipollenza dei titoli)

  1. All'esame di Stato di cui all'articolo 2 possono partecipare anche i soggetti in possesso di titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i citati soggetti non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con i titoli di studio di cui all'articolo 2 rilasciati da università italiane.
  2. All'esame di Stato di cui all'articolo 4 possono partecipare anche i soggetti in possesso del titolo di educatore socio-pedagogico conseguito presso istituzioni che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i citati soggetti non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane.

Art. 10.
(Formazione degli albi e istituzione degli ordini regionali e delle province autonome)

  1. In sede di prima attuazione della presente legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nomina un commissario che provvede alla formazione degli albi professionali dei pedagogisti e degli operatori socio-pedagogici.
  2. Il commissario di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indìce l'elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità a quanto previsto dalla presente legge. Per lo svolgimento dell'elezione, il commissario nomina un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione.

Art. 11.
(Disposizioni transitorie in materia di iscrizione all'albo)

  1. In sede di prima applicazione della presente legge, l'iscrizione agli albi, ferme restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 7, è consentita, su domanda da presentare entro novanta giorni dalla data della nomina del commissario di cui all'articolo 10:

   a) per l'albo professionale dei pedagogisti:

    1) ai professori universitari ordinari, straordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o in istituzioni di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un'istituzione pubblica in materia pedagogica per l'accesso al quale è richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1;

    2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1, svolgendo un'attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o che hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;

    3) ai laureati nelle discipline di cui all'articolo 2, comma 1;

    4) a coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale;

    5) a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1;

   b) per l'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici:

    1) a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

    2) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall'articolo 4, comma 1;

    3) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo, per l'accesso al quale sia richiesto il diploma di laurea triennale in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), svolgendo un'attività di servizio attinente al ruolo di educatore e che hanno superato un pubblico concorso o che hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;

    4) ai laureati in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18).

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