XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 617
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BALDINO, AIELLO, AMATO, ASCARI, CARAMIELLO, CARMINA, CAROTENUTO, CHERCHI, DONNO, D'ORSO, FEDE, ILARIA FONTANA, L'ABBATE, ONORI, PAVANELLI, QUARTINI, RAFFA, SCERRA
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza
Presentata il 22 novembre 2022
Onorevoli Colleghi! – Si sottopone alla vostra attenzione la proposta di legge in titolo, orientata a riformare la disciplina vigente in materia di cittadinanza, la quale riproduce, con limitate modifiche, il testo dell'omologo provvedimento approvato nella scorsa legislatura dalla Commissione affari costituzionali il 28 giugno 2022, successivamente approdato all'esame dell'Aula senza, tuttavia, poter concludere il proprio iter prima del sopravvenuto scioglimento anticipato delle Camere.
In ordine all'aggiornamento delle norme in materia di acquisizione della cittadinanza italiana, l'intervento normativo ne estende i casi ai minori nati o formati in Italia, con ciò introducendo una nuova fattispecie legata al principio dello ius scholae e, implicitamente, riconoscendo il potente fattore aggregante della scuola.
La proposta prevede, all'articolo 1, che il minore straniero nato in Italia o che vi abbia fatto ingresso entro i dodici anni di età, che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, possa acquisire la cittadinanza italiana.
La cittadinanza si acquista per il tramite di una dichiarazione di volontà espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile.
Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza; entro il medesimo termine, qualora non sia stata espressa la sopradetta dichiarazione di volontà da parte dei genitori, può acquisire la cittadinanza italiana ove ne faccia richiesta all'ufficiale dello stato civile
È disposto, infine, che il requisito della minore età si intende riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte dei genitori e che gli ufficiali di anagrafe siano tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento dei diciotto anni, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza, indicando i relativi presupposti e le modalità di acquisto. Nel caso di inadempienza dell'ufficiale di anagrafe in ordine all'obbligo di informazione, sono sospesi i termini per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.
L'articolo 2 dispone in ordine all'adozione di un regolamento, al fine di coordinare, riordinare e raccogliere in un testo unico le disposizioni di natura regolamentare in materia di cittadinanza.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore. La dichiarazione di volontà è annotata nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;
b) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:
«Art. 23-bis. – 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
2. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza».
Art. 2.
(Disposizioni di coordinamento e finali)
1. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare, a riordinare e a raccogliere in un unico testo le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza. Il regolamento è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione. Il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.