XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 642
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero
Presentata il 28 novembre 2022
Onorevoli Deputati! – La presente proposta di legge apporta modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, che, con il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, ha riformato le circoscrizioni giudiziarie italiane, in attuazione della delega conferita con la legge 14 settembre 2011, n. 148, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. Il suddetto decreto legislativo n. 155 del 2012 ha portato tra l'altro alla soppressione del tribunale di Rossano, oggi Corigliano-Rossano, accorpandolo a quello di Castrovillari.
La revisione delle circoscrizioni giudiziarie è stata voluta anche per consentire una migliore distribuzione di risorse umane e materiali sul territorio italiano e, di conseguenza, una più efficace risposta alla domanda di giustizia dei cittadini. Tuttavia la riorganizzazione non ha impedito la formazione di punti critici all'interno di quanto previsto dal decreto legislativo, sia dal punto di vista pragmatico sia rispetto alle questioni esecutive sorte nell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo stesso.
Nel corpo di una dettagliata relazione presentata dall'Associazione nazionale magistrati al Ministero della giustizia è stato evidenziato come la riforma della geografia giudiziaria abbia generato gravi carenze, con conseguenti ulteriori difficoltà degli uffici giudiziari accorpanti nel far fronte all'inevitabile incremento degli affari giudiziari provenienti dalle sezioni distaccate. Non solo; nella suddetta relazione si evidenziano anche le questioni collegate allo stato dell'edilizia giudiziaria, spesso già completamente insufficiente per gestire affari e personale prima dell'entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria e logicamente, per molti uffici, posta in ulteriore sofferenza dall'ulteriore carico rappresentato dai relativi accorpamenti.
Su questo punto vi è da rilevare che sull'individuazione della sede di Castrovillari, quale tribunale della Sibaritide-Pollino, nel momento dell'attuazione della riforma ha giocato un ruolo determinante la struttura, in quanto nel 2012 si sono conclusi i lavori di realizzazione del nuovo palazzo di giustizia, dove oggi è allocato il foro castrovillarese, che però era stato pensato per la mera sostituzione della precedente sede giudiziaria, ormai non più adeguata e idonea ad ospitare gli uffici del tribunale e della procura della Repubblica. È da rilevare, però, che il volume dei locali dell'ex tribunale di Rossano (realizzato sul finire degli anni '60 dello scorso secolo e idoneamente ristrutturato all'inizio degli anni 2000) è di gran lunga superiore a quello dell'attuale sede accorpante. Pertanto, per effetto del decreto legislativo n. 155 del 2012 si è di fatto aggravato anche il disagio logistico a causa dell'aumento delle udienze e del necessario spostamento di molte di esse a orari pomeridiani, con disfunzioni collegate proprio agli spazi ridotti e ristrettissimi, alla carenza di personale rispetto alla mole di lavoro e al complessivo deficit di organico dei magistrati.
Nel promuovere con fermezza una nuova proposta di legge che vada a modificare gli effetti della riforma della geografia giudiziaria operata dal decreto legislativo n. 155 del 2012, non si può non entrare nel merito della nuova riforma della giustizia ed evidenziare specialmente che tutto quanto predisposto dal Ministro della giustizia entra in totale conflitto con quello che ha prodotto la precedente riforma, a partire dai tempi delle indagini e dei processi, che, con un sistema giudiziario compromesso da ritardi fisiologici dovuti alla conformazione logistica di presìdi come quello di Castrovillari, rischiano di far saltare il sistema o quanto meno di renderlo efficiente a diverse velocità. In un territorio come la Calabria del nord-est, privo di strumenti di mobilità e di infrastrutture di interconnessione territoriale efficienti e moderne, sarà pressoché impossibile garantire i tempi della giustizia che si vuole imporre con la nuova riforma. È come se si volesse mettere un pilota di formula uno a pilotare una vecchia due cavalli chiedendogli di vincere la gara. È praticamente impossibile. Tutto questo va a solo vantaggio della criminalità organizzata.
La Calabria attualmente vive uno dei paradossi più eclatanti prodotti dal decreto legislativo n. 155 del 2012, che si è palesato a seguito della soppressione del tribunale di Rossano, un grande tribunale che, per carichi di lavoro, storicità e sussistenza effettiva di rappresentatività dello Stato nel territorio, quadruplicava l'entità operativa del tribunale accorpante e che è stato cancellato per logiche le quali, ancora a distanza di un decennio, rimangono del tutto ignote.
Prima di entrare nel cuore della presente proposta di legge, è opportuno tracciare uno schema analitico sui numeri prodotti dall'accorpamento del tribunale di Rossano a quello di Castrovillari e sulla composizione di un territorio complesso quale è quello della Calabria del nord-est, che, proprio a seguito della chiusura di uno dei più importanti e antichi presìdi di giustizia della regione, ha visto innescarsi una recrudescente crescita di fatti criminali che ha riaperto la guerra tra 'ndrine per il controllo del territorio.
Dagli ultimi dati estratti dal registro di cancelleria dell'ex tribunale di Rossano e del tribunale di Castrovillari dell'11 settembre 2013 (prima della chiusura del tribunale di Rossano) risulta come, relativamente solo ai carichi penali pendenti (relativi ai procedimenti trattati in composizione monocratica e cosiddetta supermonocratica), il tribunale di Castrovillari ne avesse 1.344 a fronte dei 4.962 del soppresso tribunale di Rossano; mentre per i procedimenti penali in composizione collegiale il carico di lavoro era di 30 procedimenti per il tribunale di Castrovillari a fronte dei 157 del tribunale di Rossano.
Tale rapporto di 4 a 1 si è aggravato con il tempo e con il passare degli anni non ha fatto altro che peggiorare a dismisura la qualità del servizio giudiziario. A completezza del dato numerico sul carico di lavoro dei due tribunali operanti basta leggere il quadro dettagliato trasmesso nel dicembre 2013 dal presidente del tribunale accorpante. Dalla relazione e dai programmi predisposti ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, trasmessi (prot. n. 2301 del 16.12.2013) al Consiglio superiore della magistratura e alla corte di appello di Catanzaro emergeva, in sintesi, come tutto il carico di lavoro proveniente dall'accorpato tribunale di Rossano fosse appunto quintuplicato rispetto all'antecedente carico ordinario di Castrovillari, come si evince dalla seguente tabella:
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PENALE (pendenze totali) | ||
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Dibattimento Collegio |
Rossano 151 |
Castrovillari 32 |
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Dibattimento Monocratico |
Rossano 5.562 |
Castrovillari 1.245 |
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Noti Gip/Gup |
Rossano 1.615 |
Castrovillari 329 |
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CIVILE (pendenze totali) | ||
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Concordati preventivi |
Rossano 8 |
Castrovillari 2 |
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Fallimenti dichiarati |
Rossano 229 |
Castrovillari 178 |
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Esecuzioni Civili |
Rossano 687 |
Castrovillari 279 |
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Civile Ordinario |
Rossano 6.673 |
Castrovillari 4.225 |
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CAUSE AGRARIE |
Rossano 15 |
Castrovillari 14 |
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PROCEDIMENTI SOMMARI |
Rossano 15 |
Castrovillari 25 |
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LAVORO E PREVIDENZA |
Rossano 9.798 |
Castrovillari 3.801 |
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ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI |
Rossano 799 |
Castrovillari 1.241 |
In definitiva, in questo momento si registra – insieme con i tantissimi disagi derivanti dall'accorpamento dei due presìdi giudiziari – un ritardo nelle procedure dell'ufficio notifiche, che di fatto ha comportato maggiori spese e minore efficienza, oltre all'avere determinato un significativo dispendio di risorse economiche e una dispersione del lavoro delle Forze di polizia impiegate nel territorio per spostamenti in attività di routine burocratica che sottraggono tempo al controllo e al presidio del territorio.
I numeri parlano chiaro e partono da una premessa importante, che è tracciata nelle linee guida della riforma Severino e che risulta del tutto fuori luogo e decontestualizzata rispetto agli effetti poi prodotti dalla riforma della geografia giudiziaria. Fu infatti il Ministro guardasigilli del Governo Monti, nel tracciare il contenuto del nuovo decreto legislativo, a giustificare la soppressione del tribunale di Rossano e il suo accorpamento a quello di Castrovillari, con le seguenti motivazioni: 1) criminalità omogenea nei circondari di Castrovillari e Rossano; 2) contiguità territoriale dei due circondari giudiziari; 3) facilità di collegamento tra i territori.
Tutti questi criteri si manifestano in maniera chiara, oggettiva e documentabile ancora oggi privi di fondamento, senza alcun nesso logico tra il dettato normativo e quella che poi è risultata la realtà dei fatti. Ecco perché la decisione di sopprimere il tribunale di Rossano e accorparlo a quello di Castrovillari meritava e merita ancor più oggi una necessaria e opportuna rivisitazione, alla luce di una serie di motivazioni che, comunque, trovano fondamento nei criteri aggettivi e omogenei espressamente previsti nella legge di delega.
In questa sede è opportuno fare una doverosa premessa relativa alla mutata condizione socio-economico-politica del territorio della Calabria del nord-est. Infatti la conformazione geopolitica del territorio oggi è ulteriormente cambiata. La legge della regione Calabria 2 febbraio 2018, n. 2, infatti, ha sancito la nascita di una nuova città calabrese: Corigliano-Rossano, la prima per estensione territoriale e la terza per numero di abitanti nella regione, nata dalla fusione dei due principali centri della Calabria del nord-est (Corigliano Calabro e Rossano), con una popolazione residente di 78.000 abitanti e un bacino territoriale di oltre 200.000 utenti.
Tale nuovo assetto istituzionale non può non influire sulle dinamiche dei servizi. Questo è confermato anche dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, (cosiddetta riforma Delrio) sulla disciplina degli enti locali. «Con tale intervento legislativo lo Stato, mosso dall'esigenza di una razionalizzazione delle spese, ha messo in atto un processo di ridefinizione dei territori: dagli ambiti provinciali, all'esperienza delle comunità montane fino, appunto, alla cosiddetta Geografia Giudiziaria; nei confronti dei quali il processo di fusione dei comuni (come previsto dal Tuel) indica un percorso autenticamente “democratico”, proveniente dai livelli territoriali coinvolti e non discendente dall'alto, secondo parametri predefiniti» (B. Di Giacomo Russo, C. Peretti, A. Tarzia, La riforma «Delrio»: analisi e prospettive, Tricase, 2015).
Se ne deduce facilmente che, a fronte di una nuova «geografia» territoriale e nell'intendimento di razionalizzare appunto le risorse pubbliche per l'erogazione dei servizi, gli uffici giudiziari periferici, come possono essere in questo caso i tribunali ordinari, debbano trovare sede nei principali centri di aggregazione sociale, politica ed economica. Il caso specifico, dunque, non giustifica affatto – a maggior ragione oggi – l'assenza di un presidio di giustizia locale, ma non giustifica nemmeno l'accorpamento di due già grandi territori giudiziari come Castrovillari e quello dell'ex tribunale di Rossano. L'urgenza, infatti, è quella di ripristinare un tribunale chiuso.
Inoltre, la scelta di sopprimere il tribunale di Rossano vìola i criteri espressamente previsti alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 148 del 2011, ove era previsto che la ridefinizione, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari dovesse avvenire secondo criteri oggettivi e omogenei, che tenessero conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso di impatto della criminalità organizzata. In buona sostanza, la riforma della geografia giudiziaria era esorbitante già all'epoca della sua approvazione e oggi, con la nascita del nuovo comune di Corigliano-Rossano, è in totale difformità rispetto alle normative vigenti.
In Calabria, la soppressione del tribunale di Rossano (oggi Corigliano-Rossano) ha determinato un deficit importante nei servizi della giustizia in un territorio su cui grava una popolazione di oltre 200.000 abitanti, su un'estensione territoriale di oltre 2.500 chilometri quadrati, composta da un'orografìa complessa che ingloba due massicci montuosi (la catena del Pollino e la Sila Greca) e la Piana di Sibari. Tutti i territori inglobati all'interno dell'ex giurisdizione del tribunale di Rossano erano e continuano a rimanere fortemente penalizzati da una rete ferroviaria inesistente e da una rete viaria tra le più pericolose d'Europa, rappresentata quest'ultima dal tronco stradale della strada statale 106, che è l'unica via di comunicazione terrestre che rende possibile i collegamenti con il resto della regione e del Paese.
È da considerare, inoltre, la viabilità dei paesi dell'entroterra, che si snoda su strade montane, spesso ristrette ad un'unica corsia. A tutto questo, inoltre, si aggiunge la carenza di mezzi di mobilità pubblici e privati, che rende pressoché impossibili i collegamenti tra il territorio dell'ex tribunale di Rossano e la sede di quello accorpante di Castrovillari (l'area di quest'ultimo – è necessario evidenziare – non è servita nemmeno da rete ferroviaria).
Il territorio della Calabria del nord-est, che si estende dall'alto Marchesato fino alla pianura metapontina, inglobando il fronte sud-orientale del Pollino (spingendosi addirittura fino alle sponde del Tirreno) e tutta la Sila Greca, ha attualmente un unico approdo giudiziario: quello di Castrovillari, che rispetto al resto del territorio di pertinenza risulta completamente decentrato. Di qui una delle incongruenze della legge che, nel razionalizzare risorse e spese, avrebbe dovuto creare più efficienza per il sistema della giustizia. Ne deriva, tuttavia, che essa ha moltiplicato all'ennesima potenza quelle stesse spese di gestione dell'apparato giudiziario, rallentando, nel complesso, tutto il funzionamento della macchina della giustizia italiana. A testimonianza di questo ci sono diversi studi, uno dei quali, articolato e dettagliato, compiuto dalla Banca d'Italia e pubblicato nella serie «Questioni di economia e finanza (Occasional Papers)» n. 401, dal quale si evince come la durata dei procedimenti (dopo l'entrata in vigore della riforma Severino) resti molto elevata, con differenze significative tra tribunali, che possono riflettere anche disfunzioni di natura organizzativa. L'evidenza suggerisce che la recente revisione della geografia giudiziaria non avrebbe ancora prodotto miglioramenti sotto il profilo della capacità di smaltimento degli uffici, ma avrebbe invece contribuito al calo del contenzioso ordinario nelle aree interessate [S. Giacomelli, S. Mocetti, G. Palumbo, G. Roma, La giustizia civile in Italia: le recenti evoluzioni, Banca d'Italia, ottobre 2017 (Questioni di economia e finanza (Occasional Papers), n. 401: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2017-0401/QEF_401_17.pdf).
Questo accade per i procedimenti civili e ancor più per i procedimenti penali, facendo venir meno quella necessaria presenza e percezione di Stato che serve ai cittadini, alle istituzioni, al mondo produttivo e del lavoro per avere una visione incoraggiante e confortante del futuro e quindi una visione di sviluppo più concreta. Purtroppo, in questo momento, nella Calabria del nord est – da sempre uno dei cuori pulsanti dell'economia calabrese – così non è. C'è grande sfiducia non solo dettata dalla crisi mondiale determinata dal COVID-19 ma anche e soprattutto dalla mancanza di sicurezza.
Giova ricordare un dato molto recente che riguarda Corigliano-Rossano, dove la recente crescita degli atti di violenza tra bande criminali, innescatasi all'inizio del mese di luglio 2021, ha subito fatto contrarre l'economia turistica, riducendo gli accessi di più del 50 per cento. Se a questo, poi, si aggiunge la mancanza di servizi sanitari e per la mobilità, tutto diventa drammaticamente più complicato e complesso.
Ed è proprio il mancato controllo del territorio da parte dello Stato uno dei vuoti più gravi creati dalla soppressione del tribunale di Rossano. In sostanza, da Crotone a Taranto, con un entroterra che dalla costa ionica si spinge fino alla Sila, la chiusura del presidio di giustizia ionico ha comportato e continua a comportare una gravissima e inaccettabile involuzione della risposta dello Stato al territorio, sia per la presenza che lo stesso in una realtà come quella dell'alto Ionio cosentino deve garantire anche fisicamente, sia per il servizio di giustizia costituzionalmente sancito che lo Stato deve fornire ai cittadini. L'accorpamento a Castrovillari, soluzione sui generis, che di fatto non salvaguarda né mantiene la circoscrizione del tribunale di Rossano, non risponde ad alcuna delle due irrinunciabili esigenze, anzi determina l'arretramento della presenza dello Stato con depotenziamento degli strumenti di lotta contro la prevaricazione delle infiltrazioni mafiose.
Non di ragione secondaria, inoltre, è la questione relativa alla sede in cui è collocato attualmente il tribunale di Castrovillari che, di conseguenza, ha dovuto accorpare anche fisicamente il fardello documentale e archivistico del soppresso tribunale di Rossano, che fu attivo sin dal 1862 e nel corso degli anni è stato anche sede di corte di appello. La nuova sede giudiziaria di Castrovillari è oggettivamente inadeguata a sopperire fisicamente al carico di lavoro. I disguidi si leggono quotidianamente sulle cronache giornalistiche, che raccontano disagi e malumori tra gli stessi dipendenti del palazzo di giustizia i quali non riescono a lavorare in luoghi sicuri e confortevoli.
Ancora più preoccupante è l'ombra crescente della criminalità organizzata in un territorio privato della presenza dello Stato. Negli ultimi tre anni nella Sibaritide-Pollino si sono consumati almeno sei omicidi riconducibili ad una vera e propria guerra di 'ndrangheta in atto nel territorio. A questo si aggiungono i numerosi incendi di beni mobili e immobili che, ormai con cadenza quotidiana, interessano la grande città di Corigliano-Rossano e, più in generale, un'area in cui si stanno compiendo alcuni lavori pubblici strategici: dalla realizzazione del nuovo ospedale della Sibaritide fino alla realizzazione del nuovo tronco autostradale Sibari-Roseto (terzo megalotto della strada statale 106), passando per l'elettrificazione della linea ferroviaria ionica Sibari-Crotone-Catanzaro.
A proposito di infiltrazioni mafiose e pervasione della criminalità organizzata, il territorio dell'ex tribunale di Rossano è quello maggiormente esposto al rischio di infiltrazioni criminali rispetto a tutti gli altri territori afferenti ai tribunali soppressi.
L'area della Sibaritide, per la sua posizione geografica, è storicamente zona di frontiera e punto di interscambio tra le più grandi e importanti consorterie criminali: 'ndrangheta, camorra e sacra corona unita.
Nel circondario di Rossano-Corigliano vi è una micro e, soprattutto, una macro criminalità (la cui esistenza è già stata giudizialmente accertata in via definitiva da numerose sentenze emesse all'esito dei processi svolti dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, per esempio nei procedimenti penali denominati «Galassia», «Satellite», «Flash Market», «Fusion», «Corinan», e quelli ancora in corso «Carambola» e «Stop»), diffusa e assai ramificata nel territorio, gestita da cosche mafiose operanti soprattutto nei territori di Corigliano-Rossano, Mirto Crosia e Cariati, che impone la permanenza di un presidio atto ad assicurare, anche fisicamente, la presenza dello Stato.
Un altro dato fondamentale è che nel comune di Corigliano-Rossano è collocata una casa di reclusione, di recente costruzione, che è la terza della Calabria per grandezza e capienza, in cui sono ristretti circa 400 detenuti. Pertanto, anche sotto tale ulteriore profilo l'accorpamento del tribunale di Rossano con quello di Castrovillari è stato irragionevole, oltre che ancor più dannoso e pregiudizievole per tutti.
Occorre ancora soffermarsi su un aspetto attualmente non secondario e che rende l'approvazione della presente proposta di legge ancora più pressante e urgente: i gravi ritardi prodotti dall'emergenza del COVID-19 nel sistema giudiziario nella Calabria del nord-est. Si può affermare con sicurezza che la pandemia ha totalmente stravolto l'ordinario funzionamento della giustizia in un contesto già di per sé deficitario. Basti pensare alle norme imposte dal distanziamento sociale, certamente difficili da rispettare nelle aule e negli uffici del tribunale di Castrovillari, relativamente modesto per spazi e strutture, come già evidenziato. È così che le opportune norme anti-contagio, imposte su scala nazionale e applicate anche alla sede giudiziaria castrovillarese, aggravate da una condizione deficitaria pregressa, non hanno fatto altro che generare il blocco quasi totale delle attività forensi. Infatti, l'interruzione di pochi mesi ha generato nel tribunale di Castrovillari un aggravamento dei problemi di inefficienza e di arretrato e anche dei costi per la gestione. Considerato quindi l'attuale momento, caratterizzato da un'emergenza pandemica ancora non in fase di soluzione, occorre evitare la paralisi di servizi fondamentali, come quello della giustizia, in questo territorio. Qui, come detto in precedenza, l'ingerenza della criminalità nella società civile continua ad essere fortissima e in questo periodo di pandemia si è ulteriormente aggravata.
Nel territorio della Sibaritide la crisi generata dal COVID-19, in assenza di validi supporti da parte dello Stato e soprattutto a causa di un degrado dei servizi, sta rendendo difficile la vita a molte imprese. Alcune hanno già chiuso, tantissime sono al collasso e a questo punto o interviene lo Stato o la criminalità la farà da padrona. Ecco perché occorre un sistema di vigilanza e presidio del territorio più pervicace e persistente. Occorre che lo Stato faccia sentire la sua presenza.
Maggiormente critica la situazione a Corigliano-Rossano, una grandissima e complessa città, nel cuore di un territorio articolato, ricco di risorse e potenzialità economiche, ma nella quale, in questo momento, c'è una insofferenza latente da parte dei cittadini che assistono ad un depauperamento dei servizi, anche in ambito giudiziario.
Pertanto, sulla scorta di queste considerazioni, è palese che la riforma della geografia giudiziaria non ha fatto conseguire alcuno degli obiettivi prefissati: quello del risparmio di spesa, poiché sono aumentati a dismisura i costi per il diritto di accesso alla giustizia; quello della maggiore efficienza della giurisdizione, quest'ultima venutasi, invece, ulteriormente a congestionare presso il presidio accorpante, rallentando in modo pauroso l'attività giudiziaria in territori in cui la giustizia dovrebbe essere un servizio fondamentale e prioritario. Con la presente proposta di legge alle Camere si vuole innovare il sistema delineato dal decreto legislativo n. 155 del 2012, attribuendo un ruolo attivo e propositivo alle regioni stesse. In particolare, con l'articolo 1, che introduce nel decreto legislativo il nuovo articolo 8-bis, si prevede che le regioni interessate possono chiedere al Ministro della giustizia che, sulla base di apposite convenzioni, sia stabilito il ripristino della funzione giudiziaria, nelle rispettive sedi, dei tribunali circondariali e delle procure della Repubblica soppressi dall'articolo 1 dello stesso decreto legislativo. Al fine di non discostarsi dalle finalità di contenimento della spesa pubblica perseguite dalla riforma, si prevede che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati e del personale amministrativo e di polizia giudiziaria. Infine, il novellato articolo 8-bis prevede che, in seguito al ripristino della funzione giudiziaria dei tribunali soppressi, siano conseguentemente adeguate le tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3 allo stesso decreto legislativo n. 155 del 2012 con la ricostituzione dei circondari delle sedi giudiziarie ripristinate.
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)
La presente relazione tecnico-finanziaria è predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).
La proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, perché gli oneri derivanti dal ripristino delle funzioni giudiziarie dei tribunali soppressi, nelle rispettive sedi, sono a carico del bilancio delle regioni richiedenti.
In proposito infatti è stabilito che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente, rimanendo a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati e del personale amministrativo e di polizia giudiziaria. Gli eventuali aspetti finanziari (con relative provviste finanziarie) saranno valutati e regolati in modo approfondito nella fase propriamente operativa del provvedimento. L'eventuale conseguente aggravio finanziario dipenderà dalle future ed eventuali richieste da parte delle regioni interessate, finalizzate alla scelta del ripristino dei tribunali soppressi e, di conseguenza, la sua determinazione, con la relativa ripartizione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, sarà definita a seguito dell'approvazione delle apposte convenzioni.
Quadro di riepilogo dell'analisi economico-finanziaria
La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.
Nella colonna 1 è indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.
Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.
Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C «spesa corrente», I «spesa d'investimento».
Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A «Annuale», P «Pluriennale».
Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.
Tabella 1 – Oneri finanziari
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Descrizione delle spese |
Tipologia di spesa (corrente/ investimento) |
Carattere temporale della spesa (annuale/pluriennale) |
Importo (in euro) | |
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Art. 1 |
Introduce gli articoli 8-bis e 8-ter nel decreto legislativo n. 155 del 2012, prevedendo che in attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, su richiesta delle regioni interessate, il Ministro della giustizia dispone, nell'ambito di apposite convenzioni, che i tribunali e le procure della Repubblica soppressi dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 155 del 2012 riprendano appieno la funzione giudiziaria nelle loro sedi, ripristinando le competenze territoriali dei tribunali e delle procure della Repubblica precedenti l'accorpamento, a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente. Al contempo, rimangono a carico dello Stato, nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, le spese relative alla retribuzione dei magistrati e del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.
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Art. 2 |
Dispone l'abrogazione di alcune norme statali e pertanto, avendo carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza statale. |
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Art. 3 |
Prevede la clausola di invarianza, ai sensi della quale dalla legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza statale, atteso che all'attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
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Criteri di quantificazione degli oneri finanziari.
Considerato che la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza statale non è necessario indicare i criteri di quantificazione.
Tabella 2 – Copertura finanziaria
Indicare nella Tabella 2 il programma o il capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 1.
Dalla presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sulla finanza statale, atteso che il pagamento delle spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e della polizia giudiziaria trova già congrua copertura nella missione 6 (Giustizia), programma 6.2 (Giustizia civile e penale), dello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato per il triennio 2022-2024, nella tabella 5 relativa al Ministero della giustizia, che presenta le necessarie disponibilità.
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Programma/Capitolo |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Totale |
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Missione 1 (6), Programma 1.2 (6.2), dello stato di previsione della spesa del Ministero della
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Totale |
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PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE
Art. 1.
(Introduzione degli articoli 8-bis e 8-ter del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155)
1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono inseriti i seguenti:
«Art. 8-bis. – (Interventi delle regioni) – 1. In attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento, di cui all'articolo 5 della Costituzione, e del principio di prossimità, di cui all'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea, su richiesta delle regioni interessate, il Ministro della giustizia dispone, nell'ambito di apposite convenzioni, che i tribunali e le procure della Repubblica soppressi dall'articolo 1 del presente decreto riprendano appieno la funzione giudiziaria nelle loro sedi, ripristinando le competenze territoriali dei tribunali e delle procure della Repubblica precedenti l'accorpamento, a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente.
2. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati e del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.
3. Alle tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3 annessi al presente decreto sono aggiunti i tribunali e le procure della Repubblica ripristinati su istanza delle regioni interessate, con conseguente ricostituzione dei relativi circondari nella tabella di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.
4. Le spese di cui al comma 1 possono essere sostenute anche dagli enti locali, previa intesa con la regione richiedente.
Art. 8-ter. – (Piante organiche) – 1. Entro cento giorni dalla data di stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 8-bis, il Ministro della giustizia provvede alla riformulazione o alla determinazione delle piante organiche dei tribunali e delle procure della Repubblica riattivati e alla loro copertura».
Art. 2.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) il comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155;
b) il comma 397 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.