FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1    

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 695-A

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BORRELLI

Modifica all'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di applicazione del premio minimo su base nazionale, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, in mancanza di sinistri negli ultimi dieci anni

Presentata il 9 dicembre 2022

(Relatore: DE BERTOLDI)

NOTA: La VI Commissione permanente (Finanze), il 19 giugno 2024, ha deliberato di riferire in senso contrario sulla proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 695, recante modifica all'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di applicazione del premio minimo su base nazionale, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, in mancanza di sinistri negli ultimi dieci anni;

rilevato che:

il provvedimento, che consta di un solo articolo, è volto a modificare la disciplina dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli, legando il costo delle tariffe dei premi assicurativi al verificarsi o meno di sinistri da parte dell'assicurato nel decennio precedente;

in particolare, la norma modifica l'articolo 133, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introducendo un nuovo periodo, secondo il quale le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere, all'atto della stipulazione del contratto o del suo rinnovo, anche in assenza di richiesta degli interessati, l'applicazione del premio più basso previsto nel territorio nazionale da ciascuna impresa per la corrispondente classe universale di assegnazione del singolo assicurato, a tutti gli assicurati che non hanno denunciato sinistri negli ultimi dieci anni;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

la proposta di legge, incidendo sulla determinazione del premio assicurativo applicabile agli assicurati per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli che non sono incorsi in sinistri per un lungo periodo di tempo, è riferibile ad aspetti concernenti la tutela dell'equilibrio contrattuale tra le parti e la tutela del consumatore ed è pertanto riconducibile alla materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

per quanto attiene al rispetto degli altri princìpi costituzionali:

la Corte costituzionale, nella sentenza n. 30 del 1965, ha osservato che la fissazione di prezzi di imperio può rientrare nei limiti previsti dal secondo comma dell'articolo 41 della Costituzione «solo se si propone lo scopo, negativo, di impedire che l'iniziativa economica produca effetti pregiudizievoli per la collettività. Ove invece (...) la finalità sia quella di ottenere risultati positivi, quale la regolamentazione di un determinato settore, si va oltre i limiti meramente negativi della difesa dell'utilità sociale e si attua una politica dirigistica»,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
della proposta di legge

TESTO
della Commissione

Art. 1.

La Commissione propone la reiezione della proposta di legge.

1. Al comma 1 dell'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere, all'atto della stipulazione del contratto o del suo rinnovo, anche in assenza di richiesta degli interessati, l'applicazione del premio più basso previsto nel territorio nazionale, da ciascuna impresa, per la corrispondente classe universale di assegnazione del singolo assicurato, a tutti gli assicurati che non hanno denunciato sinistri negli ultimi dieci anni».

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