FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

ALLEGATO

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 722

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MARATTIN, RICHETTI, BENZONI, BONETTI, BOSCHI, D'ALESSIO, DEL BARBA, DE MONTE, FARAONE, GADDA, GRIPPO, GRUPPIONI, PASTORELLA, ROSATO, RUFFINO, SOTTANELLI

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021

Presentata il 16 dicembre 2022

Onorevoli Colleghi! — Il Meccanismo europeo di stabilità (MES, in inglese European Stability Mechanism – ESM) è un'organizzazione internazionale nata nel 2012 mediante un Trattato intergovernativo, al di fuori del quadro giuridico dell'Unione europea.
Il MES ha affiancato e poi sostituito due strumenti transitori di stabilizzazione finanziaria: il Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria e il Fondo europeo di stabilità finanziaria; la sua funzione fondamentale è concedere, sotto precise condizioni, assistenza finanziaria ai Paesi membri che – pur avendo un debito pubblico sostenibile – trovino temporanee difficoltà nel finanziarsi sul mercato. La condizionalità varia a seconda della natura dello strumento utilizzato: per i prestiti assume la forma di un programma di aggiustamento macroeconomico, specificato in un apposito memorandum, mentre è meno stringente nel caso delle linee di credito precauzionali, destinate a Paesi in condizioni economiche e finanziarie fondamentalmente sane, ma colpiti da shock avversi.
Il MES attenua i rischi di contagio connessi con eventuali crisi di un Paese dell'area euro, rischi che in passato si sono materializzati e hanno avuto anche gravi ripercussioni sul nostro Paese, e riduce la probabilità di un default sovrano, almeno per i Paesi le cui difficoltà sono temporanee e possono essere risolte con prestiti o linee di credito.
Nel dicembre 2017 la Commissione europea, all'interno del più ampio processo di completamento dell'unione economica monetaria aveva presentato una proposta di regolamento per la trasformazione del MES in un Fondo monetario europeo, basato sulla struttura finanziaria e istituzionale del MES, sempre secondo il rispetto di rigorose condizionalità e analisi di sostenibilità del debito, ma incluso nel quadro giuridico dell'Unione europea; questa proposta di riforma non prevedeva né annunciava un meccanismo di ristrutturazione dei debiti sovrani, né affidava al MES compiti di sorveglianza macroeconomica, ma gli avrebbe attribuito una nuova funzione, quella cioè di fornire una rete di sicurezza finanziaria di sostegno comune (backstop) al Fondo di risoluzione unico (FRU, in inglese Single Resolution Fund) nell'ambito del sistema di gestione delle crisi bancarie. Con il ruolo di backstop al FRU, il MES avrebbe contribuito a contenere i rischi di contagio connessi con eventuali crisi bancarie di rilievo sistemico. Per quanto riguarda specificamente l'Italia, il rifinanziamento dell'elevato debito pubblico del nostro Paese sarebbe potuto così avvenire in maniera più ordinata e a costi più contenuti.
Questa proposta della Commissione è stata, infine, superata dall'accordo trovato nel giugno 2019 dall'Eurogruppo; il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021 i Paesi membri del MES hanno sottoscritto l'accordo che riforma il Trattato istitutivo, che disporrà di strumenti e di un mandato più forti. Il MES, in caso di ratifica immediata, avrebbe potuto fornire la garanzia comune (backstop) al FRU dall'inizio del 2022 (anziché dal 2024), in considerazione di una valutazione complessivamente positiva del rispetto di alcuni obiettivi di riduzione del rischio bancario, quali la riduzione dei crediti deteriorati e la capacità di assorbimento delle perdite.
A seguito della ratifica, il MES affiancherà, senza affatto sostituirla, la Commissione europea, e le modalità di cooperazione tra le due istituzioni saranno definite in un accordo che verrà sottoscritto quando le modifiche entreranno finalmente in vigore; è opportuno ribadire che esso non avrà alcun compito di sorveglianza fiscale ai sensi del Patto di stabilità e crescita, e la sua attività sarà vincolata al rispetto della legislazione dell'Unione europea; inoltre, la valutazione complessiva della situazione economica dei Paesi e la loro posizione rispetto alle regole del Patto di stabilità e crescita e della procedura per gli squilibri macroeconomici rimarrà responsabilità esclusiva della Commissione.
Il Trattato riformato non è ancora entrato in vigore perché allo stato attuale mancano la ratifica dell'Italia e quella della Germania, dove peraltro il 9 dicembre 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro la ratifica, aprendo la strada alla stessa.
La presente proposta di legge è dunque volta alla ratifica dell'Accordo che modifica il Trattato che istituisce il MES sottoscritto il 27 gennaio 2021, dando finalmente seguito a un impegno assunto in sede internazionale quasi due anni fa e consentendo dunque l'entrata in vigore della riforma, anche al fine di evitare possibili contenziosi con gli altri Paesi che già hanno portato a compimento i loro rispettivi iter di ratifica.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena e intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo medesimo.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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