XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 760
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MARCHETTI, MACCANTI, DARA, FURGIUELE, PRETTO, BOF, CARRÀ, CAVANDOLI, PIERRO
Abrogazione del comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt
Presentata l'11 gennaio 2023
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge mira ad abolire la maggiorazione sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 252 cavalli vapore (CV), cosiddetto «super-bollo». Introdotto dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, esso prevedeva un'addizionale erariale della tassa automobilistica, pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 225 chilowatt. A partire dal 2012, per effetto della successiva modifica apportata dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2011, n. 201, tale addizionale è aumentata a 20 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 chilowatt.
Secondo le stime effettuate all'atto dell'introduzione della misura, tale maggiorazione avrebbe dovuto generare entrate per oltre 160 milioni di euro, ma – in concreto – nello stesso anno 2012 essa ha determinato solo delle perdite per lo Stato in termini di minor gettito sia ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (-93 milioni di euro) sia ai fini dell'imposta di bollo sull'auto (-13 milioni di euro), cui si aggiungono ulteriori perdite, pari a poco più di 30 milioni di euro, a carico delle regioni e delle province, senza considerare il danno, difficilmente quantificabile, a tutto il comparto automobilistico nazionale, dalle case automobilistiche all'indotto, agli artigiani per gli interni e alle imprese che producono la componentistica, compresi i dipendenti. L'Italia, infatti, è la terra dei motori dove vengono realizzate automobili di grandissimo pregio che, a causa del superbollo, hanno registrato un importante crollo nelle vendite o l'immatricolazione tramite società di leasing in Paesi esteri, causando un danno importante all'erario e alle regioni. Inoltre, esistono modelli di veicoli con valore commerciale molto inferiore rispetto alla maggiorazione richiesta dallo Stato per l'applicazione del superbollo.
Tutto ciò comporta anche un crollo del valore di questi veicoli, che compromette in modo considerevole il mercato dell'usato e scoraggia l'acquisto del nuovo.
Per contrastare questa tendenza negativa che ha interessato il settore dell'automotive e di conseguenza anche l'erario, con la presente proposta di legge si dispone l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2023, delle citate disposizioni che hanno introdotto inutile e dannosa addizionale. Per compensare il minore gettito eventualmente derivante dall'abrogazione del superbollo, il comma 2 dell'articolo unico di cui si compone la presente proposta di legge prevede una disposizione di copertura finanziaria, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, che – ad avviso del proponente – potrebbe anche rivelarsi non necessaria. L'abolizione del superbollo, infatti, potrebbe generare non un minore gettito, bensì delle maggiori entrate per la finanza pubblica derivanti da un aumento delle immatricolazioni; a tale fine, si prevede che esse concorrano al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.