FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 13
Parere Commissione: 14

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 770-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(TAJANI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)

con il ministro dell'interno
(PIANTEDOSI)

con il ministro della difesa
(CROSETTO)

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(SALVINI)

con il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
(PICHETTO FRATIN)

con il ministro per la protezione civile e le politiche del mare
(MUSUMECI)

e con il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
(LOLLOBRIGIDA)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, con allegato, fatto a Roma il 24 maggio 2022

Presentato il 13 gennaio 2023

(Relatore: FORMENTINI)

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 15 marzo 2023, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 770, d'iniziativa del Governo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022;

rilevato che:

per l'istituzione di zone economiche esclusive oltre il limite esterno del mare territoriale, la recente legge n. 91 del 2021 richiede appositi accordi con gli Stati il cui territorio è adiacente al territorio italiano o lo fronteggia;

l'Accordo oggetto di ratifica, concluso a Roma lo scorso 24 maggio 2022, attiene alla delimitazione delle reciproche zone economiche esclusive (ZEE), nelle quali Italia e Croazia hanno diritto ad esercitare, rispettivamente, i diritti sovrani e la propria giurisdizione, nel rispetto della Convenzione ONU sul diritto del mare del 1982;

tali delimitazioni vengono individuate nel confine della piattaforma continentale, della quale l'Accordo esplicita le coordinate geografiche, confermando gli accordi bilaterali tra i due Stati dell'8 gennaio 1968 e del 2 agosto 2005;

ritenuto che:

per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 770, d'iniziativa del Governo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022;

considerato che l'Accordo è in linea con quanto previsto dalla legge n. 91 del 2021, che ha istituito la «zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale» e che, nell'autorizzarne l'istituzione ha, altresì, demandato l'individuazione di detti limiti ad appositi accordi con gli Stati il cui territorio è adiacente al territorio italiano o lo fronteggia;

preso atto che l'Accordo si compone di un preambolo e di quattro articoli, nei quali:

si richiamano espressamente i precedenti accordi bilaterali del 1968 e del 2005 sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali, quale base per stabilire la linea di confine delle zone marittime su cui l'Italia e la Croazia hanno diritto ad esercitare i diritti sovrani o la giurisdizione in base al diritto internazionale, venendo, altresì, esplicitate le coordinate della linea di confine (art. 1);

sono salvaguardate le attività di pesca, i diritti sovrani e la giurisdizione esercitati dalle parti nella propria ZEE nonché l'articolo 58 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare in materia di diritti, libertà e doveri degli Stati terzi nella zona economica esclusiva (art. 2);

è sancito l'impegno delle Parti a risolvere qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo in esame attraverso i canali diplomatici o, in caso di mancata risoluzione, a devolvere la controversia alla Corte internazionale di giustizia dell'ONU o ad ogni altro organismo internazionale scelto per mutuo consenso (art. 3);

è previsto che l'Accordo sia soggetto a ratifica ed entri in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica;

preso atto, quindi, con favore che il disegno di legge in esame, composto di quattro articoli, prevede:

l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo italo-croato sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020 (artt. 1 e 2);

la clausola di invarianza finanziaria, salvo l'insorgenza di eventuali oneri, per i quali si farà fronte con specifico provvedimento legislativo (art. 3);

l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (art. 4),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 770, d'iniziativa del Governo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022;

ritenuto in particolare che, in base all'articolo 2, l'attuazione dell'Accordo non pregiudica le attività di pesca condotte in conformità alle vigenti norme e ai regolamenti dell'Unione europea in materia;

considerato che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
del disegno di legge

TESTO
della Commissione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, con allegato, fatto a Roma il 24 maggio 2022.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022.

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, con allegato, fatto a Roma il 24 maggio 2022.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 dell'Accordo stesso.

Identico.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Identico.

2. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

Art. 4.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Identico.

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