PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 13
Parere Commissione: 14
PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE
| Articolo 1 | Articolo 1 |
| Articolo 2 | Articolo 2 |
| Articolo 3 | Articolo 3 |
| Articolo 4 | Articolo 4 |
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 770-A
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(TAJANI)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)
con il ministro dell'interno
(PIANTEDOSI)
con il ministro della difesa
(CROSETTO)
con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(SALVINI)
con il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
(PICHETTO FRATIN)
con il ministro per la protezione civile e le politiche del mare
(MUSUMECI)
e con il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
(LOLLOBRIGIDA)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, con allegato, fatto a Roma il 24 maggio 2022
Presentato il 13 gennaio 2023
(Relatore: FORMENTINI)
NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 15 marzo 2023, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 770, d'iniziativa del Governo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022;
rilevato che:
per l'istituzione di zone economiche esclusive oltre il limite esterno del mare territoriale, la recente legge n. 91 del 2021 richiede appositi accordi con gli Stati il cui territorio è adiacente al territorio italiano o lo fronteggia;
l'Accordo oggetto di ratifica, concluso a Roma lo scorso 24 maggio 2022, attiene alla delimitazione delle reciproche zone economiche esclusive (ZEE), nelle quali Italia e Croazia hanno diritto ad esercitare, rispettivamente, i diritti sovrani e la propria giurisdizione, nel rispetto della Convenzione ONU sul diritto del mare del 1982;
tali delimitazioni vengono individuate nel confine della piattaforma continentale, della quale l'Accordo esplicita le coordinate geografiche, confermando gli accordi bilaterali tra i due Stati dell'8 gennaio 1968 e del 2 agosto 2005;
ritenuto che:
per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
La XIII Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 770, d'iniziativa del Governo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022;
considerato che l'Accordo è in linea con quanto previsto dalla legge n. 91 del 2021, che ha istituito la «zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale» e che, nell'autorizzarne l'istituzione ha, altresì, demandato l'individuazione di detti limiti ad appositi accordi con gli Stati il cui territorio è adiacente al territorio italiano o lo fronteggia;
preso atto che l'Accordo si compone di un preambolo e di quattro articoli, nei quali:
si richiamano espressamente i precedenti accordi bilaterali del 1968 e del 2005 sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali, quale base per stabilire la linea di confine delle zone marittime su cui l'Italia e la Croazia hanno diritto ad esercitare i diritti sovrani o la giurisdizione in base al diritto internazionale, venendo, altresì, esplicitate le coordinate della linea di confine (art. 1);
sono salvaguardate le attività di pesca, i diritti sovrani e la giurisdizione esercitati dalle parti nella propria ZEE nonché l'articolo 58 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare in materia di diritti, libertà e doveri degli Stati terzi nella zona economica esclusiva (art. 2);
è sancito l'impegno delle Parti a risolvere qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo in esame attraverso i canali diplomatici o, in caso di mancata risoluzione, a devolvere la controversia alla Corte internazionale di giustizia dell'ONU o ad ogni altro organismo internazionale scelto per mutuo consenso (art. 3);
è previsto che l'Accordo sia soggetto a ratifica ed entri in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica;
preso atto, quindi, con favore che il disegno di legge in esame, composto di quattro articoli, prevede:
l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo italo-croato sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020 (artt. 1 e 2);
la clausola di invarianza finanziaria, salvo l'insorgenza di eventuali oneri, per i quali si farà fronte con specifico provvedimento legislativo (art. 3);
l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (art. 4),
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 770, d'iniziativa del Governo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022;
ritenuto in particolare che, in base all'articolo 2, l'attuazione dell'Accordo non pregiudica le attività di pesca condotte in conformità alle vigenti norme e ai regolamenti dell'Unione europea in materia;
considerato che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
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TESTO
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TESTO
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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, con allegato, fatto a Roma il 24 maggio 2022. |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022. |
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Art. 1.
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Art. 1.
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, con allegato, fatto a Roma il 24 maggio 2022. |
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022. |
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Art. 2.
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Art. 2.
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1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 dell'Accordo stesso. |
Identico. |
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Art. 3.
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Art. 3.
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1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
Identico. |
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2. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. | |
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3. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. | |
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Art. 4.
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Art. 4.
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1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Identico. |