FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 14
Parere Commissione: 23

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                Capo II
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                Capo III
                        Articolo 16
                        Articolo 17

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 799-988-A

PROPOSTE DI LEGGE

799

d'iniziativa dei deputati
CAPARVI, BARABOTTI, CANDIANI, CAVANDOLI,
FRASSINI, FURGIUELE

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica

Presentata il 23 gennaio 2023

e

988

d'iniziativa del deputato MOLLICONE

Disposizioni per il sostegno, la tutela e la promozione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica

Presentata il 14 marzo 2023

(Relatore: AMORESE)

NOTA: La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 24 gennaio 2024, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 799 e 988. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminate le abbinate proposte di legge nn. 799 e 988 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

le proposte di legge presentano un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

alcuni princìpi di delega di cui all'articolo 14, comma 2, del provvedimento sembrano piuttosto indicare oggetti di delega (si ricorda che invece il paragrafo 2, lettera d), della circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi prescrive di distinguere i princìpi e criteri direttivi dagli oggetti di delega); a questo riguardo, si segnalano in particolare la lettera g), in tema di razionalizzazione e semplificazione delle procedure per il censimento, la catalogazione e l'inventariazione a livello nazionale dei patrimoni culturali immateriali e per l'identificazione di una serie di elenchi nazionali; la lettera i), in tema di razionalizzazione della normativa concernente l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche statali che si occupano a vario titolo dei patrimoni culturali immateriali; la lettera n), in tema di razionalizzazione e semplificazione delle normative nazionali relative all'organizzazione di eventi connessi al patrimonio culturale immateriale; la lettera o), in tema di razionalizzazione e semplificazione delle procedure relative all'autorizzazione allo svolgimento di attività artigianali connesse ai patrimoni culturali immateriali; la lettera p), in tema di individuazione delle misure di salvaguardia minimali da adottare al fine di assicurare la vitalità degli elementi iscritti nell'Elenco nazionale dei patrimoni culturali immateriali e di un sistema di misurazione degli stessi; la lettera v), in tema di razionalizzazione della normativa in materia di patrimonio culturale immateriale, rievocazioni storiche, feste e ricorrenze;

per quanto riguarda poi le lettere g), i), n), o) e v), si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che le deleghe di riordino normativo, come quelle che sembrano essere prefigurate dalle lettere menzionate, concedono al legislatore delegato «un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai princìpi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante» (sentenza n. 61 del 2021);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il quarto periodo del comma 4 dell'articolo 14 prevede che il secondo parere parlamentare sia espresso sulle «osservazioni del Governo». In proposito, si segnala, come già fatto dal Comitato in precedenti occasioni, l'esigenza che, nella procedura del «doppio parere parlamentare», le Commissioni siano comunque chiamate a pronunciarsi sui testi nel loro complesso e non sulle osservazioni del Governo (si veda da ultimo il parere espresso sul progetto di legge C. 3514, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, nella seduta del 27 aprile 2022);

il successivo ottavo periodo prevede che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi (cosiddetta «tecnica dello scorrimento»); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta «una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa»; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega; da ultimo, si veda il parere reso nella seduta del 15 novembre 2023 sul disegno di legge C. 1538);

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito a sostituire il quarto periodo del comma 4 dell'articolo 14 con il seguente: «I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato».

Il Comitato osserva infine:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 14, comma 2, lettere g), i), n), o), p) e v);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire formulazione dell'articolo 14, comma 4, ottavo periodo.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone, recante disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, come risultante dalle proposte emendative approvate;

rilevato che:

il testo, composto da 17 articoli, è volto a introdurre una disciplina organica della materia delle rievocazioni storiche e a conferire la delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, anche al fine di adeguare la disciplina dei patrimoni culturali immateriali alla Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale;

ritenuto che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

la tutela dei beni culturali rientra tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e, ai fini della tutela, sono inequivocabilmente attribuiti allo Stato la disciplina e l'esercizio unitario delle funzioni destinate all'individuazione dei beni costituenti il patrimonio culturale nonché alla loro protezione e conservazione (Corte costituzionale, sentenza n. 140 del 2015);

la promozione di eventi e attività attraverso la rievocazione storica rientra nella materia «valorizzazione dei beni culturali», di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione (Corte costituzionale, sentenza n. 71 del 2018);

l'articolo 9 attribuisce nuovi compiti alla Conferenza unificata, mentre gli articoli 10 e 11 disciplinano analiticamente i compiti di competenza, rispettivamente, dello Stato e delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni nell'ambito delle iniziative dirette alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica;

sono inoltre previste le seguenti forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali: la definizione delle categorie delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica e dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della cultura, sentito il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata (articolo 4, comma 2); l'istituzione del Comitato tecnico-scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica da parte del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata (articolo 5, comma 1); l'adozione dei decreti legislativi recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale su proposta del Ministro della cultura di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura e della sovranità alimentare, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito e del turismo, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata (articolo 14, comma 4);

appare opportuno prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 12, stabilendo che il regolamento di attuazione del provvedimento sia adottato con decreto del Ministro della cultura, previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, in considerazione del fatto che nell'attuazione della legge si verifica un intreccio inestricabile, nel quale non è possibile stabilire una competenza prevalente, tra le seguenti materie: tutela dei beni culturali, di competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), e valorizzazione dei beni culturali, di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

a tale ultimo proposito, in considerazione del fatto che un analogo intreccio inestricabile si verifica anche nell'attuazione della delega di cui all'articolo 14, comma 4, appare opportuno prevedere l'intesa in luogo del parere della Conferenza unificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 12, che il regolamento di attuazione del provvedimento sia adottato con decreto del Ministro della cultura, previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, al comma 4 dell'articolo 14, l'intesa in luogo del parere della Conferenza unificata con riguardo all'adozione dei decreti legislativi recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone, recante disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale;

considerato che l'articolo 3 prevede, tra le attività che lo Stato deve promuovere per la valorizzazione delle rievocazioni storiche, l'attivazione di sinergie operative tra associazioni e istituzioni e i gestori dei beni del patrimonio ambientale;

valutati positivamente i princìpi e i criteri direttivi previsti per l'esercizio della delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, di cui alle lettere p) e t) del comma 2 dell'articolo 14, volti rispettivamente al coordinamento tra le azioni per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e quelle per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, nonché alla promozione del recupero, della riqualificazione e dell'allestimento, in forme integrate e coerenti anche con l'ambiente e il paesaggio, di spazi, attrezzature, infrastrutture e strumenti idonei alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e alla pratica delle relative attività;

rilevato che, nell'ambito della citata delega, sarebbe opportuno chiarire il criterio direttivo di cui alla lettera l) del comma 2, volto a prevedere per gli strumenti di pianificazione territoriale una valutazione di impatto connessa al patrimonio culturale immateriale presente nel territorio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare la portata del criterio direttivo di cui alla lettera l) del comma 2 dell'articolo 14.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone, recante disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale;

valutato con favore quanto disposto all'articolo 3 che, disciplinando le attività per la tutela e la valorizzazione delle rievocazioni storiche, tra le altre azioni da realizzare prevede che lo Stato promuova lo sviluppo del turismo culturale e l'attivazione di sinergie operative tra le associazioni di rievocazione storica e le istituzioni scolastiche, le università, gli operatori turistici e i soggetti gestori dei beni del patrimonio ambientale e culturale;

preso atto che l'articolo 5 prevede l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica di cui faccia parte anche un funzionario del Ministero del turismo;

preso altresì atto che l'articolo 15 istituisce, presso l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, il forum nazionale del patrimonio culturale immateriale, con funzioni consultive e di proposta, ai cui lavori sono invitati a partecipare rappresentanti dei Ministeri interessati alla materia in oggetto, tra i quali un rappresentante del Ministero del turismo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 799 Caparvi e C, 988 Mollicone, come risultante dagli emendamenti approvati;

ritenuto che il provvedimento risponde all'esigenza d'introdurre una disciplina organica della materia delle rievocazioni storiche;

evidenziato come l'articolo 1, nell'elencare i princìpi generali della normativa, richiami espressamente quelli stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in forza dei quali l'Unione deve contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando il retaggio culturale comune;

considerato che complessivamente l'intervento legislativo appare pienamente coerente con gli indirizzi delle iniziative e dei programmi dell'Unione europea nell'ambito della cultura, ribaditi da ultimo nella risoluzione, approvata dal Parlamento europeo il 14 dicembre 2022, riguardante l'attuazione della nuova Agenda europea per la cultura e della strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 799 e C. 988, di iniziativa parlamentare, quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che le proposte di legge mirano a introdurre una disciplina organica della materia delle rievocazioni storiche e a conferire al Governo la delega per l'adozione di norme per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali, anche al fine di adeguare la disciplina dei patrimoni culturali immateriali alla Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale;

considerato che la promozione di eventi, feste e attività e la valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica rientrano nelle materie di legislazione concorrente, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione (Corte costituzionale, sentenza n. 71 del 2018);

considerato che la tutela dei beni culturali rientra tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e che, ai fini della tutela, sono inequivocabilmente attribuiti allo Stato la disciplina e l'esercizio unitario delle funzioni destinate all'individuazione dei beni costituenti il patrimonio culturale nonché alla loro protezione e conservazione (Corte costituzionale, sentenza n. 140 del 2015);

rilevato che l'articolo 9 attribuisce nuovi compiti alla Conferenza unificata e che gli articoli 10 e 11 disciplinano analiticamente i compiti di competenza, rispettivamente, dello Stato e delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni nell'ambito delle iniziative dirette alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica;

rilevato che l'articolo 14, comma 4, subordina l'adozione degli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 del medesimo articolo alla previa acquisizione del parere della Conferenza unificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO UNIFICATO
della Commissione

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MANIFESTAZIONI DI RIEVOCAZIONE STORICA

Art. 1.
(Princìpi generali)

1. La Repubblica riconosce le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, immateriale, per la rivitalizzazione del patrimonio culturale materiale della Nazione, nonché quale elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione e nel quadro dei princìpi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, dalla Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, e dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005,ratificata ai sensi della legge 1° ottobre 2020, n. 133.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si definiscono «associazioni di rievocazione storica» le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale che hanno per fine statutario la tutela e la trasmissione della memoria storica del proprio territorio attraverso la messa in scena di momenti del passato storico e di rappresentazioni caratterizzate dall'uso di costumi e di ricostruzioni di ambienti e manufatti d'epoca, rispettando i criteri di attendibilità storica, mediante le varie forme di studio, di espressione artistica e di ricostruzione di attività ed eventi storici nonché mediante l'utilizzo di vesti, armi, armature e altri manufatti, esteticamente e funzionalmente compatibili con i materiali e con le tecniche risultanti dall'elaborazione delle fonti, nonché con i saperi artigianali e performativi ad essi connessi.
2. Ai fini della presente legge si definiscono manifestazioni di rievocazione storica le manifestazioni la cui organizzazione fa capo ad associazioni di rievocazione storica, a enti locali o ad altri soggetti pubblici o privati, aventi la finalità di salvaguardare e valorizzare la memoria storica di un territorio, comprensiva dei saperi, delle pratiche e delle prassi del periodo storico di riferimento. Le rievocazioni storiche individuate dalla presente legge consistono nella rappresentazione scenica, attraverso le arti performative, di un passato, o di una memoria collettiva che appaiano significativi per una comunità territoriale e che facciano riferimento a saperi storici acquisiti e a evidenze documentarie dotate di attendibilità storica, sulla base delle quali sono condotte attività rispettando criteri di ricostruzione, di realizzazione e di utilizzo di oggetti, vesti, accessori e armamenti. Sono manifestazioni che mobilitano interi gruppi sociali come protagonisti e partecipanti, in un ciclo annuale di attività che vanno oltre i giorni di svolgimento della manifestazione stessa, coinvolgendo diversi gruppi, portatori di conoscenze, capacità e pratiche locali; si svolgono continuativamente nel tempo; sono inclusive; hanno capacità attrattiva nei confronti delle nuove generazioni; contribuiscono a contrastare i processi di spopolamento; affiancano attività culturali quali mostre, visite guidate, giornate di studio, laboratori didattici, ricerche di storia orale sulla rievocazione e di storia sul periodo e sul contesto rievocati, a quelle più propriamente spettacolari; promuovono la memoria e la conoscenza storica in dialogo e co-programmazione con le agenzie culturali ed educative del territorio, garantendo anche la trasmissione nel tempo degli elementi significativi all'interno della comunità; si relazionano al patrimonio culturale materiale, immateriale e paesaggistico locale; si relazionano alle realtà associative e produttive esistenti sul territorio costruendo reti, con effetti economicamente sostenibili.

Art. 3.
(Attività per la valorizzazione delle rievocazioni storiche)

1. Lo Stato, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce, sostiene, valorizza e salvaguarda la specificità delle rievocazioni storiche e delle realtà socio-culturali regionali e locali a queste collegate, promuovendo:

a) la valorizzazione delle rievocazioni storiche quali fattori di sviluppo ed elemento trasversale dell'articolata identità nazionale del Paese e del suo patrimonio culturale immateriale;

b) la diffusione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica a livello locale, nazionale e internazionale;

c) la sensibilizzazione del pubblico e la valorizzazione del prodotto culturale delle rievocazioni storiche attraverso l'editoria e gli strumenti più diffusi e moderni di comunicazione di massa;

d) il sostegno finanziario alle associazioni di rievocazione storica e alla realizzazione delle manifestazioni di rievocazione storica nonché degli eventi spettacolari, culturali e divulgativi a esse connessi e delle attività che, nel corso dell'anno, forniscono i presupposti per la realizzazione delle manifestazioni, quali per esempio attività artigiane, esercitazioni, trasmissioni di saperi ed eventi espositivi;

e) lo sviluppo del turismo culturale, anche attraverso l'utilizzo, per le manifestazioni di rievocazione storica, dei siti archeologici, demoetnoantropologici, museali e monumentali presenti nel territorio;

f) l'attivazione di sinergie operative tra le associazioni di rievocazione storica e le istituzioni scolastiche, le università, gli istituti e i luoghi della cultura pubblici e privati, gli operatori turistici e i soggetti gestori dei beni del patrimonio ambientale e culturale, nonché il coinvolgimento culturale di tutti i gruppi sociali delle comunità locali e delle associazioni senza scopo di lucro, allo scopo di favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta storico-culturale del Paese;

g) la tutela e la conservazione della memoria, dei saperi e delle tradizioni legate alle rievocazioni storiche.

Art. 4.
(Elenco nazionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica)

1. È istituito, presso il Ministero della cultura, l'elenco nazionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato «elenco». L'elenco è pubblicato nel sito internet del Ministero della cultura, che provvede al suo aggiornamento annuale.
2. Con decreto del Ministro della cultura, sentito il Ministro del turismo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», sono definiti:

a) le categorie delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera h);

b) i requisiti per l'iscrizione nell'elenco.

Art. 5.
(Comitato tecnico-scientifico)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato tecnico-scientifico per le associazioni e le manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato «Comitato», composto da rappresentanti dei comitati regionali istituiti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), da professori universitari esperti della materia nominati dalle regioni, da due funzionari del Ministero della cultura, da un funzionario del Ministero dell'università e della ricerca, da un funzionario del Ministero del turismo, da un funzionario del Ministero dell'istruzione e del merito, da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze e da un funzionario del Ministero dell'interno. I componenti del Comitato restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile per una sola volta.
2. Il Comitato, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Ministero della cultura, ha i seguenti compiti:

a) riconoscere la qualifica di associazione o di manifestazione di rievocazione storica, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2;

b) provvedere al censimento e alla tenuta di un'anagrafe delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica e alla diffusione della conoscenza di tali associazioni e manifestazioni;

c) promuovere ricerche e studi sulle manifestazioni di rievocazione storica in Italia e all'estero;

d) fornire ogni elemento utile per la promozione e lo sviluppo delle rievocazioni storiche;

e) patrocinare progetti elaborati dalle associazioni di rievocazione storica iscritte nell'elenco, anche in collaborazione con gli enti locali;

f) promuovere e sostenere, anche con la collaborazione delle regioni e delle associazioni di rievocazione storica, iniziative di formazione e di aggiornamento;

g) predisporre lo schema del regolamento per l'attuazione della presente legge, di cui all'articolo 12, avvalendosi anche dell'opera di commissioni tecnico-scientifiche appositamente istituite, formate da un esperto indicato da ciascuna delle regioni rappresentate nel Comitato. Lo schema del regolamento è predisposto dal Comitato e trasmesso al Ministro della cultura entro due mesi dalla data dell'istituzione del Comitato stesso;

h) adottare linee guida per determinare i criteri di appartenenza delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica alle categorie individuate dal Comitato stesso e definite dal decreto del Ministro della cultura di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).

3. Il Comitato valuta e verifica, ogni tre anni, l'attendibilità e la conformità storica dei contenuti espressi nelle manifestazioni e delle attività dell'associazione di rievocazione storica, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, attribuendo uno specifico attestato di autenticità filologica.
4. Il Comitato può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione di istituti universitari, di istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di istituti di ricerca, delle associazioni di categoria più rappresentative dei settori del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato, dei comitati regionali istituiti con apposite leggi e di eventuali altri soggetti pubblici o privati. Può inoltre organizzarsi in commissioni tecnico-scientifiche di settore, in corrispondenza delle categorie individuate ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 e della lettera h) del comma 2 del presente articolo.
5. Il Comitato, su richiesta degli organizzatori di manifestazioni di rievocazione storica iscritti nell'elenco e a seguito della verifica di cui al comma 3, rilascia un marchio recante la dicitura «Rievocazione storica italiana». Le modalità di autorizzazione all'uso del marchio di cui al presente comma nonché di revoca dell'autorizzazione stessa sono stabilite con decreto del Ministro della cultura, su proposta del Comitato.

Art. 6.
(Calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica)

1. Il Ministero della cultura, sentito il Ministero del turismo, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo.
2. Al calendario di cui al comma 1 è data ampia diffusione nell'ambito delle attività ordinarie di comunicazione del Ministero della cultura e nei siti internet istituzionali del Ministero della cultura e del Ministero del turismo, anche attraverso gli strumenti di diffusione della conoscenza e di promozione degli itinerari turistici e dei siti museali e archeologici.

Art. 7.
(Iniziative didattiche nelle scuole)

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove iniziative didattiche e formative nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale nei suoi diversi aspetti, nonché allo studio e alla valorizzazione degli elementi culturali ritenuti particolarmente significativi dai singoli contesti territoriali, anche mediante la pratica delle arti, secondo i princìpi stabiliti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60.
2. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica, concorrono all'attuazione delle finalità di cui al comma 1, con specifiche iniziative di arricchimento e ampliamento del piano triennale dell'offerta formativa per il pieno sviluppo delle competenze trasversali e di cittadinanza proprie dei diversi ordinamenti.

Art. 8.
(Porto e uso di armi in occasione di manifestazioni di rievocazione storica)

1. All'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In deroga a quanto stabilito dal presente articolo, in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, ai partecipanti alle manifestazioni stesse è consentito esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'associazione o all'ente organizzatore sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. Alle medesime condizioni di cui al periodo precedente è consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stiletti».

Art. 9.
(Compiti della Conferenza unificata)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, alla Conferenza unificata sono attribuiti i seguenti compiti:

a) esprimere i prescritti pareri sugli atti regolamentari dello Stato concernenti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi concessi per le finalità della presente legge;

b) definire gli strumenti di cooperazione e di solidarietà istituzionali al fine di favorire l'affermazione dell'identità culturale nazionale, regionale e delle minoranze linguistiche;

c) fissare i criteri per il coordinamento nazionale e regionale delle procedure di definizione degli interventi, anche relativi alle iniziative direttamente assunte dagli enti locali;

d) promuovere le associazioni e gli eventi di rievocazione storica in tutto il territorio nazionale, perseguendo obiettivi di omogeneità della diffusione, della circolazione e della fruizione;

e) promuovere il sostegno degli artisti e degli artigiani esecutori, degli organizzatori e degli operatori, anche in riferimento alle iniziative giovanili, di innovazione, di ricerca e di sperimentazione e alle attività preparatorie che si svolgono nel corso dell'anno legate alle rievocazioni storiche;

f) promuovere la cultura, la memoria e la tradizione delle rievocazioni storiche attraverso programmi specificamente rivolti alla scuola e all'università;

g) definire linee di indirizzo comuni per la programmazione degli interventi di costruzione, recupero, adeguamento funzionale e tecnologico, ristrutturazione e conversione di spazi, di strutture e di immobili destinati o da destinare alle associazioni e alle manifestazioni di rievocazione storica;

h) individuare i criteri e le modalità per verificare l'efficacia dell'intervento pubblico, statale, regionale e locale, attraverso attività di monitoraggio e di osservatorio a livello locale e nazionale.

Art. 10.
(Compiti dello Stato)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, allo Stato sono attribuiti i seguenti compiti:

a) stabilire la disciplina concernente l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse da destinare alle rievocazioni storiche;

b) operare, su indicazione del Comitato, la ripartizione delle risorse da destinare alle rievocazioni storiche tra le diverse categorie individuate ai sensi degli articoli 4, comma 2, lettera a), e 5, comma 2, lettera h), comprese specifiche quote da destinare a progetti aventi carattere multidisciplinare;

c) promuovere e sostenere lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività di rievocazione storica;

d) favorire la diffusione delle rievocazioni storiche a livello europeo e internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio per un'effettiva integrazione culturale tra i Paesi membri dell'Unione europea;

e) sottoscrivere protocolli d'intesa con le emittenti radiotelevisive, che trasmettono in chiaro, a pagamento e in streaming, per destinare idonei spazi di programmazione alle produzioni italiane ed europee di rievocazione storica e per riservare momenti di informazione specializzata al pubblico. Specifici obblighi di informazione, promozione e programmazione sono previsti dal contratto di servizio tra lo Stato e la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, che può procedere all'istituzione di una specifica società per la promozione e la coproduzione di manifestazioni di rievocazione storica e utilizzare le società esistenti per la diffusione del prodotto italiano all'estero;

f) assicurare la conservazione del patrimonio artistico e culturale, materiale e immateriale, legato alla rievocazione storica.

Art. 11.
(Compiti delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni)

1. Nell'ambito delle rispettive competenze, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all'attuazione della presente legge e in particolare:

a) promuovono e sostengono le attività di rievocazione storica, favorendo il consolidamento del loro rapporto con il territorio secondo criteri di trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni, nel rispetto delle disposizioni della presente legge;

b) valorizzano la cultura, la storia e le tradizioni regionali e delle lingue locali, attraverso progetti finalizzati all'integrazione comunitaria delle rievocazioni storiche e iniziative per il dialogo culturale tra i popoli;

c) promuovono il turismo culturale, partecipando all'effettivo coordinamento delle strategie territoriali di promozione a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno della commercializzazione dei prodotti turistici italiani e delle manifestazioni di rievocazione storica, individuate nelle sedi di concertazione competenti;

d) verificano l'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio rispetto agli obiettivi perseguiti, anche attraverso attività di osservatorio e di monitoraggio, in coordinamento con l'attività di osservatorio svolta dallo Stato;

e) istituiscono, con legge regionale, i comitati regionali per il sostegno e la valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica.

Art. 12.
(Regolamento di attuazione)

1. Il regolamento per l'attuazione della presente legge è adottato con decreto del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un mese dalla data di trasmissione del relativo schema da parte del Comitato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera g), della presente legge.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE

Art. 13.
(Princìpi relativi al patrimonio culturale immateriale)

1. Lo Stato riconosce il patrimonio culturale immateriale come componente del valore identitario e storico per gli individui, le comunità locali e la comunità nazionale, assegnando rilievo alle prassi, alle rappresentazioni, alle espressioni, alle conoscenze, alle competenze nonché agli strumenti, agli oggetti, ai manufatti e agli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale.

Art. 14.
(Delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale, in conformità alle disposizioni della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, per assicurare una più efficace salvaguardia di detto patrimonio garantendo la più ampia partecipazione delle comunità praticanti nonché al fine di promuovere la trasmissione delle conoscenze relative al medesimo patrimonio nei confronti delle più giovani generazioni, anche in considerazione di quanto espresso dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 1° ottobre 2020, n. 133, e delle espressioni di identità culturale collettiva di cui all'articolo 7-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) promuovere lo sviluppo delle espressioni culturali immateriali in forme libere, aperte e partecipate quale strumento essenziale per lo sviluppo della persona umana e la crescita sociale e culturale della comunità nazionale;

b) prevedere misure volte ad assicurare la vitalità e la perpetuazione delle pratiche culturali e la loro costante rinnovazione da parte delle comunità, dei gruppi e degli individui in risposta al loro ambiente, alla loro storia e alla loro interazione reciproca e con la natura;

c) preservare e trasmettere le memorie di comunità, gruppi e individui quali espressioni della specificità e della pluralità delle identità culturali e promuovere lo sviluppo della cultura in un contesto di libertà, eguaglianza, partecipazione, coesione sociale e rispetto reciproco fra le persone e fra i popoli;

d) proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali e linguistiche presenti nel territorio nazionale, quale presupposto per la piena partecipazione di ogni persona alla vita della comunità e quale fattore di crescita e di arricchimento individuale e sociale;

e) incoraggiare il dialogo tra le culture e stimolare l'interculturalità nel rispetto delle differenze e dei diritti umani, contribuendo a rafforzare i legami fra persone e popoli e a costruire una società aperta, plurale, pacifica e democratica;

f) garantire la trasmissione e lo scambio delle conoscenze, delle esperienze e delle pratiche con valore tradizionale e identitario, quali espressioni della creatività umana nella continuità fra le generazioni e quali condizioni per uno sviluppo sostenibile e un miglioramento della qualità della vita;

g) prevedere l'istituzione di un Elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale, di un Elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale a salvaguardia urgente e di un Elenco di buone pratiche per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale attraverso il censimento, la catalogazione e l'inventariazione a livello nazionale del patrimonio culturale immateriale.

h) individuare procedure partecipative diffuse volte a consentire ai praticanti gli elementi immateriali di definire e aggiornare costantemente la documentazione e l'inventariazione presente nelle banche di dati statali;

i) razionalizzare le competenze e i procedimenti delle amministrazioni statali in materia di patrimonio culturale immateriale;

l) prevedere, nell'ambito dei procedimenti per l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale, una valutazione d'impatto riferita al patrimonio culturale immateriale presente nel territorio;

m) prevedere percorsi formativi scolastici e universitari volti ad assicurare la consapevolezza delle più giovani generazioni rispetto al patrimonio culturale immateriale del proprio territorio e ad assicurare la trasmissione delle relative conoscenze;

n) razionalizzare e semplificare le normative nazionali relative all'organizzazione di eventi connessi al patrimonio culturale immateriale, quali rievocazioni storiche, festività, rituali e pratiche sociali, attraverso il necessario coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti e apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;

o) razionalizzare e semplificare la normativa statale relativa all'autorizzazione allo svolgimento di attività artigianali connesse al patrimonio culturale immateriale nonché individuare forme di agevolazione, anche economica, al fine di assicurare la trasmissione delle stesse;

p) prevedere forme di coordinamento tra le azioni per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e quelle per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, tenendo conto degli aspetti materiali del primo e della dimensione culturale immateriale dei secondi;

q) promuovere la formazione di figure professionali e competenze capaci di raccogliere e interpretare le espressioni del patrimonio culturale immateriale e di favorirne la trasmissione, anche in forma creativa;

r) promuovere l'accesso dei giovani al patrimonio culturale immateriale, favorendo il loro inserimento e sostenendo la loro presenza nelle relative comunità;

s) promuovere la conoscenza del patrimonio culturale immateriale e favorirne la trasmissione tra le generazioni, in particolare mediante attività educative, formative, di sensibilizzazione, disseminazione e promozione, realizzate anche con strumenti e supporti innovativi;

t) promuovere il recupero, la riqualificazione e l'allestimento, in forme integrate e coerenti con l'ambiente, il paesaggio e il contesto economico e sociale, di spazi, attrezzature, infrastrutture e strumenti idonei alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e alla pratica delle relative attività.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della cultura, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di delega previsto dal presente articolo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato. Ove il Governo, nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda esercitare la facoltà di cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato può avvalersi, al fine della redazione dell'articolato normativo, di magistrati di tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e di rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica dimostri necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
5. I decreti legislativi di cui alla presente legge sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 15.
(Forum nazionale del patrimonio culturale immateriale)

1. Al fine di instaurare un dialogo e un confronto tra le organizzazioni della società civile impegnate nella salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e nella diffusione delle relative conoscenze, è istituito presso l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, il forum nazionale del patrimonio culturale immateriale, cui sono attribuiti i seguenti compiti:

a) svolgere funzioni consultive nei confronti dei soggetti pubblici, nazionali e territoriali, in materia di patrimonio culturale immateriale;

b) collaborare con le amministrazioni pubbliche al fine di monitorare lo stato di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale;

c) trasmettere alle Camere una relazione annuale sulla condizione del patrimonio culturale immateriale censito a livello nazionale e regionale;

d) formulare proposte al fine di assicurare la migliore salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e promuoverne una maggiore conoscenza, in particolare presso le giovani generazioni;

e) favorire e sostenere l'incontro tra le associazioni di praticanti e coloro che detengono elementi del patrimonio culturale immateriale nel territorio italiano nonché tra queste e altre associazioni omologhe presenti in territorio straniero;

f) promuovere iniziative formative volte a diffondere la conoscenza del patrimonio culturale immateriale e del suo significato identitario;

g) realizzare ogni altra iniziativa utile a salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale immateriale.

2. Il forum è composto da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni non governative italiane riconosciute ai sensi della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, da due delegati in rappresentanza delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 della presente legge, e da cinque professori universitari esperti nel settore designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai lavori del forum, presieduti dal direttore dell'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, sono invitati a partecipare un rappresentante del Ministero della cultura, uno del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno del Ministero dell'istruzione e del merito, uno del Ministero dell'università e della ricerca, uno del Ministero dell'interno e uno del Ministero del turismo. I componenti del forum restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile consecutivamente per una sola volta. Ai componenti del forum non spetta alcun compenso, indennità, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
3. Il forum si riunisce ogni sei mesi presso l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale e in occasione della prima riunione adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un regolamento interno.
4. Il forum, anche tramite l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, può avvalersi della collaborazione di istituti universitari, di istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di istituti di ricerca, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei settori del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato, dei comitati regionali istituiti con apposite leggi e di eventuali altri soggetti pubblici o privati. Può inoltre organizzarsi in commissioni tecnico-scientifiche di settore.
5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 17.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per la rievocazione storica, di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

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