FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 804

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
LUCASELLI, ALMICI, AMBROSI, AMICH, AMORESE, BALDELLI, CANNATA, CARAMANNA, CARETTA, CERRETO, CIABURRO, CIOCCHETTI, COLOMBO, CONGEDO, FILINI, FRIJIA, GARDINI, IAIA, KELANY, LAMPIS, LA PORTA, LA SALANDRA, LONGI, LOPERFIDO, MAIORANO, MALAGUTI, MARCHETTO ALIPRANDI, MATERA, ROSCANI, FABRIZIO ROSSI, ROTELLI, SCHIANO DI VISCONTI, TESTA, TREMAGLIA, URZÌ, VARCHI, VIETRI, VINCI, ZUCCONI

Disciplina dell'attività di enoturismo

Presentata il 24 gennaio 2023

Onorevoli Colleghi! – L'Italia, patria della vite, con il suo potenziale vitivinicolo unico al mondo, è indiscussa protagonista, sia a livello europeo che internazionale, nella produzione di eccellenze.
Nell'articolo 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino», si specifica che «Il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituiscono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale»; il vino non è pertanto solo un prodotto ma è anche, e soprattutto, cultura e storia del nostro Paese.
Il vino è, infatti, universalmente riconosciuto come ambasciatore della buona cucina italiana e rappresenta indubbiamente la punta di diamante dell'intero settore agroalimentare, anche grazie alle attività promozionali e all'intensità tecnologica di cui è caratterizzata la filiera. Nel tempo si è stratificata, consolidandosi e affinandosi, un'esperienza di filiera che a partire dalla produzione in vigna e passando per la tecnologia della cantina è approdata ad un sistema di promozione e internazionalizzazione di pluriennale esperienza grazie al quale il settore ha registrato importanti tassi di crescita estera per un prodotto che si trova ai primi posti nella classifica qualitativa mondiale.
Accanto alla produzione enologica, negli anni si è affermata una forma particolare di turismo legato al vino che oggi costituisce un asset strategico per il territorio nazionale: intorno allo sviluppo della vitivinicoltura nascono «strade» e «percorsi» legati a storia e tradizioni locali che affascinano i turisti di tutto il mondo e che meritano un'attenzione particolare. A questo turismo va riconosciuta una sua peculiarità nell'ambito delle forme tradizionali di attività turistiche e tuttavia esso va integrato con queste ultime nei casi in cui i percorsi legati al vino costituiscano luoghi ed eventi cardine del turismo di alcune regioni. In particolare, con il termine «enoturismo» si intendono tutte le attività formative e informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e alla conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite guidate ai vigneti nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti.
Il concetto di enoturismo, di fatto, esprime molto più della semplice somma delle potenzialità del settore vitivinicolo unito al settore turistico, sia perché coinvolge interamente i settori dell'agroalimentare, dell'artigianato, della cultura e del turismo ma soprattutto perché è un esempio di sinergia di tutti questi segmenti.
In tale contesto, la legge 27 luglio 1999, n. 268, recante disciplina delle strade del vino, riconosce le strade del vino quali percorsi lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali e riconduce le attività di ricezione, ospitalità e degustazione di prodotti aziendali, nonché l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche svolte dalle medesime aziende agricole nell'ambito delle strade del vino alle attività agrituristiche.
A fronte delle sempre più numerose e importanti attività legate alle strade del vino, la normativa di riferimento necessita di un aggiornamento, anche in considerazione delle richieste di riconoscimento del concetto specifico di enoturismo, attraverso una maggiore e migliore qualificazione dell'accoglienza enoturistica, quale forma di turismo dotata di specifica identità.
Alla luce di tali considerazioni, la presente proposta di legge intende attribuire il giusto valore e la dovuta concretezza al percorso del vino che, come detto, ha una valenza, non solo economica, ma anche culturale. Allo stesso modo in cui oggi sono riconosciute le attività dell'agriturismo, si ritiene opportuno che trovino specifica disciplina anche le attività rurali dell'enoturismo, condotte, in particolare, dalle aziende vitivinicole.
Il mondo vitivinicolo attende da tempo una legge che possa valorizzare le produzioni di eccellenza legandole indissolubilmente con il loro territorio di produzione per una rinnovata offerta turistica più emozionale ed esperienziale. Le cantine potranno finalmente diventare dei veri luoghi di attrazione e ospitalità, il perno su cui creare degli itinerari enoturistici che possano legare tutte le eccellenze del nostro territorio, da quelle gastronomiche a quelle culturali e naturalistiche.
L'enoturismo, che con i suoi 2,5 miliardi di fatturato e 13 milioni di arrivi in cantina ha sempre sofferto di una certa trascuratezza da parte delle istituzioni, necessita di un quadro normativo di riferimento specifico che offra all'impresa regole certe per operare, al consumatore la garanzia di un'offerta turistica di qualità e alle istituzioni strumenti di controllo.
La presente proposta di legge, quindi, disciplina l'attività di enoturismo, sviluppando il concetto di polifunzionalità dell'azienda vitivinicola e definendone l'ambito di applicazione (articolo 1).
All'articolo 2 si introducono i requisiti minimi delle aziende agricole e delle cantine che possono svolgere attività enoturistiche, rifacendosi a quanto già disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 luglio 2000. L'articolo 3 dispone in merito alla formazione e aggiornamento professionale degli operatori enoturistici o dei loro collaboratori promossa dalle regioni.
L'articolo 4 prevede l'istituzione di un Portale nazionale che raccolga tutta l'offerta enoturistica del Paese, mentre l'articolo 5 assegna ai comuni il potere di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge, prevedendo che gli stessi riferiscano alla regione sull'attività di controllo posta in essere.
L'articolo 6 riproduce le disposizioni tributarie previste per l'attività enoturistica dal comma 503 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'articolo 7 reca una norma transitoria; nell'articolo 8 è disposta l'abrogazione delle norme vigenti, superate dalla disciplina prevista dalla presente proposta di legge; infine, l'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione di attività di enoturismo e ambito di applicazione)

1. Con il termine «enoturismo» si intendono tutte le attività di conoscenza del prodotto vino esercitate in prossimità del luogo di produzione e, in particolare:

a) le attività formative e informative, rivolte al pubblico e ai consumatori, delle produzioni vitivinicole del territorio e della conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l'attività;

b) le attività di accoglienza e ospitalità dei turisti presso le cantine, le visite alle cantine e ai vigneti, le degustazioni dei vini presso le cantine, la somministrazione degli alimenti non cucinati e legati alle tipicità dei territori in cui si trovano le cantine e i vigneti.

Art. 2.
(Requisiti, riconoscimento e revoca)

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività enoturistica di cui all'articolo 1, le aziende agricole e le cantine devono rispondere a requisiti di certificazione e svolgere attività di accoglienza secondo parametri qualitativi come definiti dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2000.
2. Possono esercitare le attività di enoturismo:

a) l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di conduzione dei vigneti;

b) le cantine, le cantine sociali cooperative e i loro consorzi alle quali i soci conferiscono i prodotti dei propri vigneti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione del vino;

c) l'imprenditore turistico nell'esercizio dell'attività di turismo rurale;

d) le imprese agroindustriali che svolgono attività di trasformazione o commercializzazione di prodotti vitivinicoli.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività enoturistica, il responsabile delle attività enoturistiche deve essere in possesso della qualifica di sommelier.
4. L'attività enoturistica è esercitata previa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo Sportello per le attività produttive e per l'edilizia abitativa (SUAPE) competente per territorio, ai sensi degli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari e conformemente alle normative regionali.
5. Chiunque svolge le attività di enoturismo senza aver presentato la SCIA di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 15.000. Il comune competente per territorio dispone la chiusura dell'attività svolta senza titolo abilitativo. L'attività di enoturismo non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile della violazione di cui al presente comma nei successivi dodici mesi.
6. Le regioni disciplinano i tempi e le modalità per l'adeguamento, il riconoscimento e la revoca, in base alle disposizioni della presente legge, dell'attività enoturistica.
7. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono definiti gli standard minimi di qualità che gli operatori che svolgono attività di enoturismo devono avere.

Art. 3.
(Formazione professionale)

1. Le regioni promuovono iniziative in materia di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, anche periodiche, degli operatori enoturistici o dei loro collaboratori, ai sensi della normativa regionale in tema di formazione professionale.
2. L'attività di formazione viene svolta dagli enti di formazione accreditati sulla base delle disposizioni regionali di settore. I corsi devono essere approvati dalla struttura regionale competente in materia di enoturismo e di turismo, secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale.

Art. 4.
(Portale nazionale dell'enoturismo)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero del turismo il Portale nazionale dell'enoturismo, che contiene le informazioni relative all'offerta enoturistica del Paese, finalizzato a diffondere, valorizzare e comunicare la conoscenza dei dati relativi ai beni, ai servizi e alla produzione culturale dell'attività enoturistica nazionale.

Art. 5.
(Vigilanza e controllo)

1. Fatte salve le competenze di altri soggetti indicati nella normativa statale e regionale, in particolare in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro, i comuni esercitano la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge.
2. I comuni sono tenuti ad effettuare, annualmente, un controllo a campione su almeno il 10 per cento delle strutture presenti nel territorio comunale, rispettando il turno minimo di tre anni tra i controlli allo stesso esercizio, salvo segnalazioni pervenute allo stesso ente.
3. I comuni trasmettono alla regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività di controllo e vigilanza posta in essere nell'anno precedente.
4. Le modalità di svolgimento dei controlli di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite con delibera della giunta regionale.

Art. 6.
(Regime tributario)

1. Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il regime forfetario dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

Art. 7.
(Norma transitoria)

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano una o più attività corrispondenti alla definizione di cui all'articolo 1 si conformano alle disposizioni contenute nella presente legge entro dodici mesi dalla medesima data di entrata in vigore. Decorso tale termine, le attività non possono essere esercitate in difformità dalle disposizioni della presente legge.

Art. 8.
(Abrogazioni)

1. I commi da 502 a 505 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono abrogati. Resta fermo quanto previsto in materia di attività di oleoturismo dal comma 513 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo 12 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2019, è abrogato. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo previsto dall'articolo 2, comma 7, della presente legge.

Art. 9.
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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