PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 14
PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE
| Articolo 1 | Articolo 1 |
| Articolo 2 | Articolo 2 |
| Articolo 3 | |
| Articolo 4 | Articolo 3 |
| Articolo 5 | Articolo 4 |
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 805-347-A
PROPOSTA DI LEGGE
805
d'iniziativa dei deputati
GAETANA RUSSO, RAIMONDO, DEIDDA, CANGIANO, BALDELLI, RUSPANDINI, FRIJIA, LONGI, AMICH, BUONGUERRIERI, DONDI
Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo
Presentata il 24 gennaio 2023
e
PROPOSTA DI LEGGE
347
d'iniziativa dei deputati
CASU, BARBAGALLO, GHIO, BAKKALI
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e all'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di cancellazione dal pubblico registro automobilistico di veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo
Presentata il 14 ottobre 2022
(Relatore: CASU)
NOTA: La IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 15 gennaio 2025, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 805. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge n. 347 si veda il relativo stampato.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminata la proposta di legge n. 805, recante «Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo», cui è abbinata la proposta di legge n. 347;
rilevato che:
la proposta di legge è volta a introdurre disposizioni inerenti alla cancellazione dai registri pubblici dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo cosiddetto fiscale, al fine di rendere disponibile la rottamazione di tali veicoli, ritenuti privi di valore economico, onde permetterne il corretto smaltimento, non consentendo tuttavia al privato, debitore dell'erario, di accedere a benefici economici legati alla rottamazione;
la proposta di legge, modificata nel corso dell'esame in sede referente e composta da quattro articoli, novella gli articoli 5 e 13 del decreto legislativo n. 209 del 2003, inserendo nel primo i commi 8-bis e 8-ter e incrementando nel secondo le soglie minime delle sanzioni ivi previste (articolo 1), modifica l'articolo 231 del codice dell'ambiente per coordinarlo con le modifiche apportate al decreto n. 209 del 2003 (articolo 2), disciplina le procedure relative alla dichiarazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione (articolo 3) senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 4);
ritenuto che:
per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
le disposizioni della proposta di legge, incidendo sulla facoltà di godimento e disposizione del bene – veicolo fuori uso sottoposto a fermo amministrativo – e quindi sul diritto di proprietà del veicolo, risultano prevalentemente riconducibili alla materia dell'«ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, modifica la disciplina relativa ai veicoli fuori uso, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2003, inserendo i commi 8-bis e 8-ter all'articolo 5 del citato decreto legislativo, consentendo la cancellazione di un veicolo fuori uso dal pubblico registro automobilistico (PRA) per permetterne la demolizione pur in presenza di fermo amministrativo e disciplinando una specifica procedura volta a facilitare la certificazione – da parte di enti locali o dell'ente proprietario della strada – della inutilizzabilità di veicoli rinvenuti sul suolo pubblico e non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione, sempre ai fini della loro demolizione e cancellazione dal PRA senza che possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo del fermo amministrativo;
il medesimo articolo 1, al comma 2 incrementa da 3.000 a 10.000 euro la soglia minima dell'ammenda relativa alle violazioni relative alle attività di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dei relativi componenti e materiali (di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo n. 209 del 2003) e da 1.000 a 3.000 euro la soglia minima delle sanzioni amministrative relative alla raccolta dei veicoli destinati alla demolizione (di cui all'articolo 5, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2003),
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La V Commissione,
esaminato il testo della proposta legge n. 805, recante modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le disposizioni di cui al comma 8-ter dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2003 e al comma 5-ter dell'articolo 231 del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotte dagli articoli 1 e 2 del progetto di legge in esame, le quali prevedono che, nel caso di demolizione di veicoli fuori uso abbandonati, rinvenuti e conferiti ai centri di raccolta, non possa essere opposta dal relativo proprietario l'iscrizione sui medesimi veicoli del fermo amministrativo, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alle demolizioni potrà provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti interessati,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge n. 805 Gaetana Russo, recante modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente, a cui è abbinata la proposta di legge n. 347;
considerato che la proposta di legge è volta a introdurre disposizioni inerenti alla cancellazione dai registri pubblici dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo, al fine di consentire la rottamazione di tali veicoli e permetterne il corretto smaltimento;
rilevato che gli articoli 1 e 2 prevedono inoltre la rimozione immediata del veicolo all'atto del suo rinvenimento sul suolo pubblico per motivi attinenti, tra l'altro, alla tutela ambientale e del patrimonio stradale;
evidenziato che l'articolo 1, al comma 2, aumenta la soglia minima dell'ammenda per le violazioni relative alla gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dai relativi componenti e materiali e delle sanzioni amministrative per la raccolta dei veicoli destinati alla demolizione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge recante modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 ed altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo, quale risultante dalle proposte emendative approvate dalla IX Commissione Trasporti (C. 805 Gaetana Russo e abb.);
considerato che l'intervento legislativo mira a risolvere le criticità derivanti dall'attuale impossibilità di cancellazione dei veicoli gravati da fermo amministrativo, garantendo al contempo il rispetto delle normative europee in materia di smaltimento dei veicoli fuori uso e promuovendo una gestione più efficace e sostenibile dei rifiuti veicolari;
rilevato che le disposizioni in esame si pongono l'obiettivo di armonizzare la normativa nazionale con i princìpi comunitari sanciti dalla direttiva 2000/53/CE, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale attraverso il corretto trattamento e recupero dei veicoli fuori uso;
considerato, inoltre, che l'introduzione del registro unico telematico per i veicoli fuori uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2022, n. 177, rappresenta un importante passo avanti verso la semplificazione e l'efficienza amministrativa, in linea con le politiche di settore dell'Unione europea;
preso atto che la proposta di legge risulta coerente con gli orientamenti giurisprudenziali europei in tema di proporzionalità delle limitazioni al diritto di proprietà;
valutato che il presente provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
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TESTO
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TESTO
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Art. 1.
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Art. 1.
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1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, è inserito il seguente: |
1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono inseriti i seguenti: |
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«8-bis. Alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile o dal registro unico telematico di cui al comma 10 del presente articolo del veicolo fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione ai sensi del comma 14 del presente articolo, non può essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque acquisisca la disponibilità del veicolo per il suo tramite, non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo. La disposizione di cui al presente comma non si applica al caso di radiazione per esportazione, anche di veicolo fuori uso». |
«8-bis. Identico. |
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8-ter. I comuni, le province e le città metropolitane o l'ente proprietario della strada, ove un veicolo iscritto al PRA sia rinvenuto da organi pubblici o non reclamato dal proprietario o sia acquisito per occupazione ai sensi del comma 14, ne attestano l'inutilizzabilità e ne danno comunicazione senza ritardo e, comunque, non oltre sette giorni, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, al proprietario risultante dal PRA. Ove il proprietario non si opponga, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, all'attestazione di inutilizzabilità entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ente procedente può provvedere alla rimozione del veicolo e alla sua demolizione e cancellazione dal PRA, senza che possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In presenza di motivi di incolumità pubblica, di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione stradale, di tutela ambientale, nonché per esigenze di carattere militare ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale, la rimozione del veicolo è disposta immediatamente all'atto del rinvenimento del veicolo». | |
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2. All'articolo 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: |
2. Identico. |
a) al comma 1, la parola: «3.000» è sostituita dalla seguente «10.000»; |
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b) al comma 2, la parola: «1.000» è sostituita dalla seguente: «3.000». |
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Art. 2.
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Art. 2.
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1. Dopo il comma 5 dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente: |
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti: |
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«5-bis. Alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l'UMC o dal registro unico telematico istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del veicolo fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o di quelli acquisiti per occupazione ai sensi del comma 3, non può essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque ne acquisisca la disponibilità per il suo tramite, non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo. La disposizione di cui al presente comma non si applica alla radiazione per esportazione, anche di veicoli fuori uso». |
«5-bis. Alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l'UMC o dal registro unico telematico istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2022, n. 177, del veicolo fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o di quelli acquisiti per occupazione ai sensi del comma 3, non può essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque ne acquisisca la disponibilità per il suo tramite, non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo. La disposizione di cui al presente comma non si applica alla radiazione per esportazione, anche di veicoli fuori uso. |
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5-ter. I comuni, le province e le città metropolitane o l'ente proprietario della strada, ove un veicolo iscritto al PRA sia rinvenuto da organi pubblici o non reclamato dal proprietario o sia acquisito per occupazione ai sensi del comma 3, ne attestano l'inutilizzabilità e ne danno comunicazione senza ritardo e, comunque, non oltre sette giorni, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, al proprietario risultante dal PRA. Ove il proprietario non si opponga, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, all'attestazione di inutilizzabilità entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ente procedente può provvedere alla rimozione del veicolo e alla sua demolizione e cancellazione dal PRA, senza che possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In presenza di motivi di incolumità pubblica, di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione stradale, di tutela ambientale, nonché per esigenze di carattere militare ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale, la rimozione del veicolo è disposta immediatamente all'atto del rinvenimento del veicolo». | |
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Art. 3.
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1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2022, n. 170, è modificato al fine di prevedere che alla richiesta di cancellazione dal registro unico telematico dei veicoli fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione, non può essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503, ad esclusione dei casi di radiazione per esportazione, anche di veicoli fuori uso. In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque per il suo tramite ne acquisisca la disponibilità, non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo. |
Soppresso |
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Art. 4.
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Art. 3.
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1. Tra i servizi a domanda individuale di cui al decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, è compreso quello inerente al rilascio della dichiarazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione. |
1. Tra i servizi a domanda individuale di cui al decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, è compreso quello inerente al rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione. |
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2. Il costo complessivo e le tariffe del servizio di cui al comma 1 del presente articolo sono determinate dai comuni ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. |
2. Identico. |
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3. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 8-ter, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e dall'articolo 231, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotti dalla presente legge, l'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso è rilasciata dal competente ufficio della polizia locale ovvero dall'ufficio individuato dall'ente proprietario della strada. | |
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4. Nel caso di veicoli sottoposti a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503, alla richiesta di cancellazione del veicolo dal PRA o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile è allegata l'attestazione di inutilizzabilità del veicolo rilasciata ai sensi del presente articolo. | |
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Art. 5.
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Art. 4.
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1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla medesima legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
Identico. |