FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 82

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata BRAGA

Modifiche all'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti l'introduzione del fattore di pressione tra i criteri di valutazione per la localizzazione delle discariche

Presentata il 13 ottobre 2022

Onorevoli Colleghi! — La regione Lombardia, attraverso la deliberazione della giunta regionale n. X/1990 del 20 giugno 2014 concernente il programma regionale di gestione dei rifiuti, ha istituito e regolamentato il «fattore di pressione per le discariche» e ha disciplinato il relativo regime transitorio. Il fattore di pressione per le discariche è finalizzato a impedire la realizzazione di impianti di rifiuti nelle aree in cui questi risultano già presenti con un'elevata concentrazione determinando un rilevante impatto negativo sull'ambiente circostante; pertanto al ricorrere di un determinato indice – stabilito transitoriamente in 160.000 metri cubi per chilometro quadrato ovvero non più di 160.000 metri cubi di rifiuti già collocati in discarica per ogni chilometro quadrato – non è possibile autorizzare la realizzazione di nuovi impianti, l'aumento di quelli già esistenti e la modifica a una tipologia di discarica di categoria superiore ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 36 del 2003. La citata deliberazione regionale, nella parte concernente l'istituzione e la regolamentazione del fattore di pressione per le discariche, è stata annullata il 15 gennaio 2016 dal tribunale amministrativo regionale (TAR) della Lombardia. Il TAR ha dichiarato illegittima la previsione, a livello regionale e in assenza di un previo intervento di indirizzo statale, di un fattore di pressione per le discariche quale criterio interdittivo negativo di localizzazione di un impianto di rifiuti, considerato che la normativa contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, imporrebbe un preventivo intervento dello Stato, avuto riguardo alla competenza dello stesso sia in materia di tutela dell'ambiente (di tipo esclusivo) che di governo del territorio (di natura concorrente).
Inoltre, l'individuazione di criteri di esclusione della localizzazione delle discariche da parte delle singole regioni, in assenza di un preventivo intervento statale, determinerebbe un'inevitabile differenziazione di regimi autorizzativi tra i vari territori con violazione dei princìpi posti a presidio della libertà di concorrenza e d'iniziativa economica dei vari operatori, condizionati in misura decisiva dall'ambito territoriale di riferimento per la propria attività. Alla luce di quanto stabilito dal TAR della Lombardia, bisogna ricordare che l'articolo 195, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce che spettano allo Stato «l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti». Similmente, lo stesso articolo 195, comma 2, lettera a), prevede che sono inoltre di competenza dello Stato «l'indicazione dei criteri e delle modalità di adozione, secondo princìpi di unitarietà, compiutezza e coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativi sistemi di accreditamento e di certificazione ai sensi dell'articolo 178, comma 5». È altrettanto vero, però, che l'articolo 196 (competenze delle regioni) attribuisce a esse, al comma 1, lettera n), «la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p)».
La presente proposta di legge, che riprende il testo dell'atto Camera n. 4103 a prima firma della deputata Miriam Cominelli della XVII legislatura e dell'atto Camera n. 653 di iniziativa della presentatrice di questa proposta della XVIII legislatura, ha lo scopo di introdurre nella normativa statale la previsione espressa di un criterio che consenta alle regioni di inserire nel proprio ordinamento un limite per la localizzazione delle discariche, legato alla saturazione del territorio, come il fattore di pressione. Il testo in esame modifica l'articolo 195, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserendo la previsione obbligatoria, tra i criteri per l'indicazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, della determinazione del fattore di pressione per le discariche; in tal modo le regioni, in ottemperanza a quanto previsto dalla lettera n) del comma 1 dell'articolo 196 del medesimo decreto legislativo, sarebbero, in maniera uniforme in tutto il territorio nazionale, obbligate all'adozione di un fattore di pressione per le discariche tra i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. È importante, infine, sottolineare che la metodologia di calcolo e i princìpi che stabiliscono il fattore di pressione per le discariche saranno stabiliti, entro centoventi giorni, con apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera p) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto in particolare del fattore di pressione per le discariche, inteso quale massima concentrazione di aree e di volume di rifiuti conferibili per unità di superficie territoriale»;

b) dopo la lettera p) è inserita la seguente:

«p-bis) l'adozione del fattore di pressione per le discariche, tra i criteri di cui alla lettera p), è effettuata sulla base di una metodologia di calcolo e di princìpi stabiliti con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il fattore di pressione per le discariche prevede una soglia massima di volumi di rifiuti e di aree destinate agli impianti per unità di superficie territoriale, allo scopo di impedire la realizzazione di nuovi impianti, l'aumento di quelli già esistenti e la modifica a una tipologia di discarica di categoria superiore ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, nelle aree in cui i rifiuti risultano già presenti in elevata concentrazione e determinano un rilevante impatto negativo sull'ambiente circostante».

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