FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 831

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro della giustizia
(NORDIO)

Norme in materia di procedibilità d'ufficio
e di arresto in flagranza

Presentato il 27 gennaio 2023

Onorevoli Deputati! — Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in conformità alla legge di delega e al fine di intervenire con funzione deflativa del numero dei procedimenti giudiziari, ha aumentato i casi di reati per i quali la procedibilità è subordinata alla proposizione di querela da parte della persona offesa.
A fronte di questo intervento – che si ritiene di confermare in quanto, nell'ambito degli impegni assunti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è opportuno favorire tali effetti deflativi – sono però emersi alcuni problemi con riferimento a due diversi profili.
Il primo attiene al fatto che la procedibilità a querela può presentare aspetti problematici quando la persona offesa non si trovi nelle condizioni di compiere liberamente le scelte relative alla proposizione della querela o alla sua remissione.
In particolare ciò può verificarsi in contesti connotati dalla presenza di una forte criminalità organizzata o in relazione a reati particolarmente gravi.
Si tratta di un aspetto problematico già sussistente anche prima della riforma attuata con il decreto legislativo n. 150 del 2022, che l'ampliamento dei casi di procedibilità a querela ha accentuato, ma che non poteva essere risolto in quella sede in mancanza di una delega sul punto. Per questa stessa ragione, peraltro, non è possibile avvalersi della procedura prevista dalla legge di delega 27 settembre 2021, n. 134, per apportare il correttivo in esame.
Per questo aspetto, pertanto, si è ritenuto opportuno un intervento normativo in forza del quale tutti i reati procedibili a querela divengano procedibili d'ufficio ove ricorra l'aggravante del cosiddetto «metodo mafioso», di cui all'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale. Analoga valutazione si è compiuta anche rispetto ai reati connotati dall'aggravante delle finalità di terrorismo, di cui all'articolo 270-bis.1, primo comma, del codice penale.
Questa opzione, d'altra parte, è del tutto omogenea a quella già compiuta dal legislatore rispetto all'aggravante di cui all'articolo 604-ter del codice penale, in quanto, in forza dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la ricorrenza di essa rende procedibili d'ufficio anche i reati procedibili a querela.
Nella medesima prospettiva ora esposta si è anche osservato che l'articolo 71 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, prevede che si proceda sempre d'ufficio per un'ampia serie di delitti (molti dei quali oggetto dell'intervento sulla procedibilità effettuato con il decreto legislativo n. 150 del 2022), quando essi siano commessi «da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione».
L'elenco dei reati enunciato nell'articolo 71 citato non comprende, in modo del tutto privo di ragionevolezza, l'articolo 582 del codice penale (lesione personale), mentre include, ad esempio, gli articoli 610, 611 e 612 del codice penale (reati di violenza privata o minaccia). Per questo si propone di modificare la norma inserendo anche il reato di cui all'articolo 582 del codice penale tra quelli procedibili d'ufficio se posti in essere «da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione».
Anche in questo caso si tratta di un intervento che non è possibile operare con la procedura prevista dalla legge di delega n. 134 del 2021 per apportare correttivi al decreto legislativo n. 150 del 2022, in quanto è materia estranea alla delega.
Il secondo aspetto problematico preso in considerazione attiene al fatto che la modifica del regime di procedibilità ha inciso anche su reati per i quali la legge prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, ma che possono essere connotati dalla difficoltà di reperire prontamente la persona offesa: si pensi ai furti indicati alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 380 del codice di procedura penale commessi in orario notturno.
Rispetto a questi casi, che oggi non consentirebbero l'arresto in flagranza in mancanza di querela, si è ritenuto possibile prevedere che, anche in mancanza di querela, si possa procedere all'arresto in flagranza, in ragione della gravità dei reati e in connessione con quanto già oggi previsto dall'articolo 344, comma 2, del codice di procedura penale.
Tuttavia, per contenere la nuova previsione, per prima cosa la si è limitata solo ai reati che il legislatore ha ritenuto di particolare allarme sociale, ammettendo l'arresto senza querela solo quando esso è obbligatorio.
Inoltre, si è specificato che gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria non possono procedere all'arresto se la persona offesa è presente o prontamente rintracciabile. In questo modo, per prima cosa, si precisa che la norma trova applicazione solo nelle situazioni sopra indicate, in cui sussista l'impossibilità oggettiva di acquisire le determinazioni della persona offesa. In secondo luogo, si precisa che, quando la persona offesa sia presente, dev'essere quest'ultima a manifestare la volontà che si proceda, con la conseguenza che, ove non lo faccia, l'arresto non è possibile.
Allo stesso fine di contenere l'ambito applicativo della nuova disposizione, si è precisato che la querela deve ancora poter sopravvenire, con espressione analoga a quella impiegata nell'articolo 346 del codice di procedura penale, richiamato dall'articolo 343, comma 3, del medesimo codice, in quanto, se fosse stata già manifestata la volontà di rinunciare alla querela, non ci si troverebbe nel caso disciplinato dalla norma.
Al fine di contenere gli effetti limitativi della libertà impliciti in questa scelta, si è, in aggiunta, previsto che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto debbano effettuare tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa e che, se la querela non sopravviene nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l'arrestato deve essere posto immediatamente in libertà.
Infine, allo scopo di confermare un modulo semplificato già oggi previsto per la raccolta della querela, è stato ribadito – come già previsto nell'originaria formulazione del comma 3 dell'articolo 380 del codice di procedura penale e nell'identico comma 3 dell'articolo 381 del medesimo codice – che la querela, in tutti i casi cui si applica la disposizione, può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria. A tale riguardo si è anche approfittato di quest'intervento per porre rimedio a un difetto di coordinamento che poteva verificarsi tra questa forma flessibile di raccolta della querela e gli ampi obblighi informativi in favore della persona offesa, previsti dall'articolo 90-bis del codice di procedura penale. Allo scopo si è quindi aggiunta la previsione per cui anche in questo caso resta fermo l'obbligo di rendere alla persona offesa le informazioni di cui all'articolo 90-bis del codice di procedura penale, precisando che ciò può avvenire anche con atto successivo. Analogo intervento di adeguamento si è apportato all'identica disposizione dell'articolo 381 del codice di procedura penale.
Neppure questi interventi potevano essere effettuati con la procedura prevista dalla legge di delega n. 134 del 2021 per la correzione e l'integrazione del decreto legislativo adottato, in quanto temi estranei alla delega.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni in materia di delitti aggravati ai sensi degli articoli 270-bis.1, primo comma, e 416-bis.1, primo comma, del codice penale)

1. All'articolo 270-bis.1 del codice penale, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

«Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio».

2. All'articolo 416-bis.1 del codice penale, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 71 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. All'articolo 71, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la parola: «575,» è inserita la seguente: «582,».

Art. 3.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di arresto in flagranza)

1. Il comma 3 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non è contestualmente proposta, quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l'arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, è eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l'arrestato è posto immediatamente in libertà. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. Quando la persona offesa è presente o è rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis».

2. All'articolo 381, comma 3, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «nel luogo» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis».

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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