PROGETTO DI LEGGE
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 14
Articolo 15
Articolo 16
Articolo 17
Articolo 18
Articolo 19
Articolo 20
Articolo 21
Articolo 22
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 856
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato CARAMIELLO
Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali per la pesca professionale nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti la pesca e l'acquacoltura
Presentata il 2 febbraio 2023
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge si compone di ventidue articoli.
L'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione della legge.
L'articolo 2 reca una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.
L'articolo 3 reca modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca inferiori alle 10 tonnellate.
L'articolo 4 estende alla pesca nelle acque interne le disposizioni di cui ai commi 515 e 516 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
L'articolo 5 istituisce, a decorrere dall'anno 2024, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica.
L'articolo 6 apporta due modifiche al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante norme per la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, al fine di promuovere la cooperazione e l'associazionismo.
L'articolo 7 estende, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai settori della pesca e dell'acquacoltura l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti europei e nazionali e a prestiti agrari di esercizio.
L'articolo 8 reca disposizioni volte alla semplificazione in materia di licenze di pesca.
L'articolo 9 esclude la tassa di concessione governativa per gli apparecchi televisivi detenuti a bordo di natanti adibiti alla attività di pesca, prevista dall'articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
L'articolo 10 prevede che gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possano vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività. Non possono invece esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni, condanne con sentenza passato in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode; si sostituisce poi la lettera g) dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la quale individua un insieme di soggetti ai quali non si applica la normativa sul commercio introdotta dal medesimo decreto, prevedendo che l'esclusione si applichi anche agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura che vendono prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività.
L'articolo 11 autorizza il Governo ad emanare un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di disciplinare le modalità di indicazione al consumatore finale della data di cattura delle diverse specie di prodotti ittici.
L'articolo 12 prevede che gli esercenti di attività alberghiere e di ristorazione possono fornire al consumatore un'informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura distribuiti e somministrati, in base a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013. Un decreto adottato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le modalità con le quali tali informazioni vengono fornite ai consumatori.
L'articolo 13 modifica l'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette, sostituendo l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e prevedendo che le citate commissioni di riserva, nello svolgimento delle proprie funzioni, possano acquisire i pareri delle maggiori associazioni e rappresentanze territoriali della pesca.
L'articolo 14 prevede che la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura svolga le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 154 del 2004, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato e senza compensi ai componenti della Commissione.
L'articolo 15, sostituendo l'articolo 9 del decreto legislativo n. 154 del 2004, reca disposizioni inerenti la ricerca scientifica e tecnologia applicata alla pesca e all'acquacoltura i cui indirizzi, finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, sono definiti dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Vengono quindi individuate le competenze e la composizione del Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura.
L'articolo 16, sostituendo l'articolo 10 del decreto legislativo n. 154 del 2004, reca disposizioni relative all'istituzione di commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura presso ogni capitaneria di porto, disciplinandone, tra l'altro, i compiti e la composizione.
L'articolo 17 dispone che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste disciplini i termini e le modalità di ripartizione del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia dall'Unione europea.
L'articolo 18 dispone che, al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, il marinaio autorizzato alla pesca possa assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore a 200 tonnellate, addette alla pesca mediterranea in qualsiasi zona; a tale fine, si autorizza il Governo a modificare l'articolo 257 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
L'articolo 19 modifica l'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, relativo alla intesa di filiera agricolo-alimentare, aggiungendo, in particolare, il settore della pesca e dell'acquacoltura.
L'articolo 20 introduce, all'articolo 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, il comma 1-bis, il quale prevede una specifica ammenda quale sanzione per la cattura della Lithophaga lithophaga, cosiddetto «dattero di mare».
L'articolo 21 reca la copertura finanziaria del provvedimento.
L'articolo 22 reca, infine, la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni della legge siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge reca disposizioni volte a incentivare la gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche e ad incrementarle, a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura di rilevanza nazionale, a sostenere e a promuovere la nascita di nuove imprese nel settore dell'acquacoltura nonché ad assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le regioni al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca e di acquacoltura, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea, e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche.
Art. 2.
(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un testo unico tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di pesca e di acquacoltura, apportando ad esse le modifiche necessarie per la semplificazione, il riordino e l'aggiornamento della normativa, nell'osservanza dei princìpi e criteri direttivi indicati al comma 2.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) abrogazione espressa delle disposizioni superate per effetto dell'introduzione di nuove norme, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
b) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
c) semplificazione delle procedure relative all'accesso ai finanziamenti;
d) eliminazione di duplicazioni e risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie;
e) coordinamento, adeguamento e integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, di tutela e protezione dell'ecosistema marino e delle forme di pesca e acquacoltura tradizionali con quella internazionale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea;
f) adeguamento delle categorie di pesca previste dall'articolo 220 del codice della navigazione, in funzione dell'evoluzione tecnologica e in coerenza con la normativa sovranazionale, con particolare riferimento alla possibilità di modificare o estendere l'operatività delle navi da pesca, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia della salute e della sicurezza della vita umana in mare;
g) promozione del ricambio generazionale, dell'occupazione femminile a bordo delle imbarcazioni da pesca e dell'arruolamento di pescatori a bordo delle navi della pesca costiera, mediterranea e oceanica, nel rispetto del limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede ai sensi dell'articolo 21;
h) introduzione di disposizioni volte a semplificare i procedimenti amministrativi, prevedendo altresì l'istituzione dello Sportello unico della pesca presso le capitanerie di porto, e a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il novantesimo giorno antecedente al termine previsto al comma 1, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
4. Ciascuno degli schemi di decreto legislativo adottati in attuazione della delega contenuta nel presente articolo è corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, nonché del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
5. Il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni necessarie per adeguare l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, con particolare riferimento al capo IV del titolo IV del libro primo, alle modifiche introdotte dai decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 3.
(Modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate)
1. All'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«A decorrere dal 1° gennaio 2024 le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa operando in forme giuridiche di impresa diverse dalle cooperative e dalle compagnie, con esclusione dei pescatori autonomi, possono beneficiare della disciplina stabilita dal primo comma del presente articolo ovvero optare per l'applicazione del regime di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 2,4 milioni di euro per l'anno 2025, in 2,5 milioni di euro per l'anno 2026, in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, in 2,9 milioni di euro per l'anno 2029, in 3 milioni di euro per l'anno 2030, in 3,1 milioni di euro per l'anno 2031 e in 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 21.
Art. 4.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)
1. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «pesca marittima» sono inserite le seguenti: «e nelle acque interne».
Art. 5.
(Fondo per lo sviluppo della filiera ittica)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, destinato a finanziare le iniziative di carattere sperimentale di cui al comma 2, con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento, nel rispetto della vigente normativa europea, delle seguenti attività:
a) stipulazione di convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;
b) ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
c) erogazione di incentivi per la costituzione di nuove imprese che mettono in relazione la filiera ittica e settori industriali ecosostenibili secondo i princìpi dell'economia circolare;
d) svolgimento di campagne di educazione alimentare e di promozione del consumo dei prodotti della pesca marittima, anche incentivando il consumo delle specie meno commercializzate, nonché interventi per favorire iniziative di razionalizzazione della filiera ittica;
e) interventi mirati per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese del settore ittico;
f) attivazione di programmi di formazione professionale, anche a favore degli addetti operanti nell'intera filiera ittica, e di misure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza del personale imbarcato e per una corretta conduzione della navigazione;
g) progetti volti alla tutela, allo sviluppo e all'incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone;
h) progetti volti alla salvaguardia dell'habitat marino, in particolare a favore del ripristino della biodiversità e della raccolta dei rifiuti in mare durante l'attività di pesca;
i) progetti volti alla promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo, favorendo il collegamento con esistenti attività di agriturismo;
l) progetti volti all'istituzione di marchi e all'ottenimento di certificazioni da parte delle imprese relativamente alla pratica della pesca selettiva sostenibile, per promuovere la qualità e valorizzare il pescato italiano;
m) campagne di pesca sperimentali e attività svolte in attuazione dei piani di gestione;
n) promozione della parità tra i sessi nell'intera filiera ittica.
3. Nei casi di affidamento di forniture e servizi da parte di enti pubblici a istituti di ricerca in possesso da almeno venti anni del riconoscimento di cui all'articolo 27 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, si applicano le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
4. Ai fini di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, tra le associazioni nazionali di categoria di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, sono comprese anche le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il settore della pesca e dell'acquacoltura.
5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 14, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti concessi con le risorse del Fondo di cui al comma 1, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili.
6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Alla relativa copertura finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 21.
Art. 6.
(Promozione della cooperazione e dell'associazionismo)
1. Allo scopo di favorire l'associazionismo tra imprese e la cooperazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso la collaborazione di organismi, compresi quelli aventi forma societaria o consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o da altre forme di aggregazione, comprese le associazioni che nei tre anni precedenti hanno operato nel settore della piccola pesca e le organizzazioni di cui all'articolo 18»;
b) all'articolo 17, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso la collaborazione di organismi, compresi quelli aventi forma societaria o consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o da altre forme di aggregazione, comprese le associazioni che nei tre anni precedenti hanno operato nel settore della piccola pesca e le organizzazioni di cui all'articolo 18».
Art. 7.
(Esenzione dall'imposta di bollo)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, all'articolo 21-bis dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente gli atti, i documenti e i registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo le parole: «al settore agricolo» sono inserite le seguenti: «e ai settori della pesca e dell'acquacoltura».
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 21.
Art. 8.
(Semplificazione in materia di licenze di pesca)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, all'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la tassa sulle concessioni governative relativa alle licenze per la pesca professionale marittima, sono aggiunte, in fine, le seguenti note:
«1-bis. La tassa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza dell'ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa; in tale caso è applicata, a titolo di sanzione, una soprattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.
1-ter. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza del termine di otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma, la nuova licenza rilasciata ha efficacia per otto anni decorrenti dalla data del pagamento della medesima tassa.
1-quater. Ferma restando la data di scadenza prevista dalla licenza, la tassa non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa o impresa di pesca e i suoi soci ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa o impresa di pesca durante il periodo di efficacia della licenza».
2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità per il rilascio, le modifiche e i rinnovi delle licenze di pesca, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui alla nota 1-ter all'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, introdotta dal comma 1 del presente articolo, che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure e i relativi termini.
3. In tutti i casi di variazioni della licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca. In caso di attività di controllo da parte delle autorità competenti, il possesso da parte dell'armatore o del comandante di copia dell'istanza presentata abilita l'imbarcazione alla navigazione e alla pesca. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità per garantire il pieno esercizio della facoltà di cui al presente comma in favore degli interessati, assicurando speditezza ed efficienza del procedimento amministrativo in conformità alla vigente disciplina dell'Unione europea.
4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 21.
Art. 9.
(Esclusione della tassa di concessione governativa per gli apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli abbonamenti alle radioaudizioni e alle diffusioni televisive relativi ad apparecchi installati a bordo di navi adibite all'attività di pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 21.
Art. 10.
(Vendita diretta)
1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, igienico-sanitaria e fiscale e nel rispetto della disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, e al regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.
2. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'esercizio dell'attività di impresa o nello svolgimento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode. Il divieto ha efficacia per cinque anni decorrenti dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
3. Per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal titolo V del regolamento (CE) n. 1224/2009, all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) ai cacciatori, singoli o associati, che vendono al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, che esercitano attività di vendita al pubblico al dettaglio di prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività».
Art. 11.
(Data di cattura dei prodotti ittici)
1. A tutela di una corretta e completa informazione del consumatore, il Governo, nell'esercizio della potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità con le quali è indicata al consumatore finale la data di cattura delle diverse specie di prodotti ittici, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:
a) l'indicazione abbia ad oggetto il prodotto fresco;
b) l'indicazione abbia ad oggetto tutti i prodotti ittici, sia di provenienza nazionale sia importati;
c) siano definite le modalità di applicazione, in caso di violazione dell'obbligo di indicazione, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, ivi comprese le relative sanzioni.
Art. 12.
(Etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura somministrati da esercizi ricettivi e di ristorazione o servizi di catering)
1. Gli esercenti di alberghi, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar e simili nonché di servizi di catering possono fornire al consumatore un'informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura somministrati o distribuiti, in base a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali le informazioni di cui al comma 1 vengono fornite ai consumatori, con la determinazione dei luoghi e dei supporti in cui possono essere apposte, delle dimensioni del carattere degli elementi grafici e della lingua da impiegare.
Art. 13.
(Consultazione delle associazioni della pesca da parte delle commissioni di riserva delle aree marine protette)
1. All'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)»;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La commissione di riserva, nello svolgimento delle proprie funzioni, può acquisire i pareri delle maggiori associazioni e rappresentanze territoriali della pesca».
Art. 14.
(Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura)
1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 20 è inserito il seguente:
«20-bis. La Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura svolge le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati».
Art. 15.
(Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura)
1. L'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è sostituito dal seguente:
«Art. 9. – (Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura) – 1. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste definisce gli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con particolare riferimento:
a) alla tutela della biodiversità e alla rinnovabilità delle risorse ittiche;
b) allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione delle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la promozione dei piani di gestione delle risorse ittiche e dei programmi di sviluppo dell'acquacoltura adottati dalle associazioni, dalle organizzazioni di produttori e dai consorzi riconosciuti, in conformità alle norme dell'ordinamento dell'Unione europea;
c) alla tutela del consumatore, con riferimento alla tracciabilità dei prodotti ittici, alla valorizzazione della qualità della produzione nazionale e alla trasparenza delle informazioni.
2. Per le attività di ricerca e studio finalizzate alla realizzazione del Programma di cui al comma 1 il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste si avvale di istituti scientifici pubblici e privati riconosciuti dal medesimo Ministero secondo le disposizioni vigenti.
3. I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato di cui al comma 4, che trasmette le proprie valutazioni al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
4. Il Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura è presieduto dal direttore generale per la pesca e l'acquacoltura ed è composto da:
a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, di cui uno responsabile del settore ricerca;
b) sei esperti in ricerche applicate al settore, designati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su indicazione del Consiglio nazionale delle ricerche, del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
c) un esperto in sanità veterinaria e degli alimenti, designato dal Ministro della salute;
d) tre esperti nella ricerca applicata al settore, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
e) un esperto nella ricerca applicata al settore per ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca;
f) un esperto nella ricerca applicata al settore, designato dall'associazione nazionale delle imprese di pesca comparativamente più rappresentative;
g) un esperto nella ricerca applicata al settore, designato dalle associazioni delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
h) un esperto nella ricerca applicata al settore, designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
5. Il Comitato esprime pareri sulle questioni relative a studi, ricerche e indagini che hanno rilievo scientifico a livello nazionale e interregionale per il settore della pesca o sono funzionali alla disciplina giuridica del settore.
6. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. L'incarico ha durata triennale, rinnovabile per una sola volta. Il funzionamento del Comitato non deve comportare oneri a carico della finanza pubblica e ai suoi componenti non spettano compensi, rimborsi di spese, gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati».
Art. 16.
(Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura)
1. L'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è sostituito dal seguente:
«Art. 10. – (Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura) – 1. Presso ogni capitaneria di porto è istituita la commissione consultiva locale per la pesca marittima e l'acquacoltura.
2. La commissione esprime pareri sulle questioni concernenti la pesca e l'acquacoltura nell'ambito del compartimento marittimo di riferimento.
3. La commissione è composta dai seguenti soggetti:
a) il capo del compartimento marittimo;
b) il capo della sezione pesca della capitaneria di porto;
c) due rappresentanti degli assessorati regionali competenti rispettivamente in materia di pesca marittima, di acquacoltura e di ambiente;
d) fino a cinque rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative di pesca comparativamente più rappresentative;
e) fino a due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca comparativamente più rappresentative;
f) fino a due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative;
g) fino a due rappresentanti della pesca sportiva designati dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente più rappresentative;
h) fino a tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore della pesca e dell'acquacoltura comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
i) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
l) il direttore del mercato ittico locale, ove esistente;
m) un rappresentante dell'ufficio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.
4. La commissione è presieduta dal capo del compartimento marittimo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal comandante in seconda della capitaneria di porto.
5. Il segretario della commissione è nominato tra il personale della capitaneria di porto.
6. I componenti della commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo e restano in carica per un triennio.
7. Le sedute della commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione.
8. Su invito del presidente possono partecipare alle riunioni della commissione i rappresentanti degli enti locali competenti per territorio e di altre istituzioni nazionali o territoriali nonché esperti del settore in relazione a specifiche materie di competenza inserite tra gli argomenti posti all'ordine del giorno.
9. Il funzionamento della commissione non deve comportare oneri a carico della finanza pubblica e ai suoi componenti non spettano compensi, rimborsi di spese, gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati».
Art. 17.
(Criteri per il riparto dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso)
1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste stabilisce i termini e le modalità di ripartizione dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso assegnato all'Italia dall'Unione europea, tenuto conto del principio di stabilità relativa, del contemperamento con il principio di equità nel riparto del contingente nazionale, del principio di trasparenza e della necessità di incentivare l'impiego di sistemi di pesca selettivi e aventi ridotto impatto sull'ecosistema, secondo le disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 2016/1627 del Parlamento europeo, del 14 settembre 2016, e in base ai criteri indicati nel comma 2.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato in base ai seguenti criteri:
a) trasparenza e oggettività nell'individuazione delle quote assegnate ai diversi sistemi di pesca;
b) aumento della quota indivisa, al fine di favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori, singoli o associati, che ne sono privi, attraverso metodi di distribuzione per aree geografiche e temporali idonei a garantire la fruibilità durante l'anno solare e in modo tendenzialmente uniforme in tutti i compartimenti marittimi, tenendo conto delle caratteristiche delle flottiglie da pesca;
c) valorizzazione delle attività di pesca con metodi di cattura sostenibili e a ridotto impatto ecosistemico.
3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste promuove la costituzione di una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa e a favorire l'occupazione, la cooperazione e l'economia d'impresa secondo criteri di sostenibilità ecologica, economica e sociale. La filiera, su base volontaria, dovrà comportare l'adesione del maggior numero di operatori nazionali ed essere valorizzata con tutti gli strumenti necessari, fra cui i contratti di filiera.
Art. 18.
(Disposizioni in materia di marinai autorizzati alla pesca)
1. Al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, il marinaio autorizzato alla pesca può assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore a 200 tonnellate addette alla pesca mediterranea in qualsiasi zona.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare l'articolo 257 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1.
Art. 19.
(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, in materia di intese di filiera)
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, dopo le parole: «prodotti agricoli» sono inserite le seguenti: «, della pesca e dell'acquacoltura»;
2) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
«g-bis) azioni per incentivare la gestione razionale delle risorse ittiche, con particolare riferimento allo sviluppo sostenibile;
g-ter) azioni per sostenere le attività che fanno riferimento alla pesca marittima professionale e all'acquacoltura di rilevanza nazionale»;
b) al comma 2, dopo le parole: «prodotti agricoli» sono inserite le seguenti: «, della pesca e dell'acquacoltura».
Art. 20.
(Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in materia di sanzioni)
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Se la specie di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), è la Lithophaga lithophaga, l'importo dell'ammenda prevista dal comma 1 è da 6.000 a 36.000 euro».
Art. 21.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma 2, lettera g), 3, 5, 7, 8 e 9 della presente legge, pari complessivamente a 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, a 10,4 milioni di euro per l'anno 2025, a 10,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 10,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a 10,9 milioni di euro per l'anno 2029, a 11 milioni di euro per l'anno 2030, a 11,1 milioni di euro per l'anno 2031 e a 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede, quanto a 11,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 22.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.