FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 901

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ANDREUZZA, MOLINARI, BARABOTTI, BILLI, BOF, CARRÀ, CAVANDOLI, DARA, DI MATTINA, FURGIUELE, NISINI, PIERRO, PRETTO

Istituzione di un fondo destinato alla concessione di contributi ai comuni per il finanziamento delle attività di rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati abusivamente e di bonifica dei siti inquinati

Presentata il 20 febbraio 2023

Onorevoli Colleghi! — L'abbandono dei rifiuti nell'ambiente è un fenomeno che sta suscitando crescente attenzione nell'opinione pubblica e preoccupazione negli enti di controllo e territoriali. Il nostro Paese soffre della squallida pratica dell'abbandono incontrollato di rifiuti, di piccole e grandi dimensioni, nel suolo e nelle acque che, oltre ad essere un problema di decoro paesaggistico e urbano, si pone in un contesto più generale che incide sulla salute pubblica e coinvolge una pluralità di soggetti, dal responsabile dell'abbandono, alle istituzioni e ai gestori dei servizi ambientali.
Spesso l'abbandono seriale di rifiuti e macerie crea vere e proprie discariche abusive, con occupazione di suolo pubblico o di edifici abbandonati e sovente si tratta di depositi illegali di rifiuti speciali magari abbandonati da aziende irregolari per evitare le spese dello smaltimento.
Purtroppo i comuni sono i soggetti responsabili per la rimozione dei rifiuti abbandonati.
A tale proposito, si fa presente che il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto «codice dell'ambiente»), contiene norme e procedure sia per la rimozione, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sia per la disciplina di bonifica dei siti contaminati, compiti attribuiti alla competenza sia statale che locale. In realtà le norme configurano due diverse fattispecie di intervento:

a) rimozione, avvio al recupero e smaltimento dei rifiuti abbandonati, con intervento coattivo, ma senza la possibilità di recuperare le spese anticipate «aggredendo» gli immobili coinvolti, nel caso di proprietario incolpevole, ai sensi dell'articolo 192, comma 3, e articolo 239, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) bonifica dei siti inquinati, con intervento coattivo e la conseguente possibilità di recuperare le spese anticipate «aggredendo» gli immobili coinvolti, attraverso la costituzione, sugli stessi, del cosiddetto onere reale e privilegio speciale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile, come previsto dall'articolo 250 e dall'articolo 253, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il comma 3 dell'articolo 253 prevede, inoltre, che il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità. In ogni caso, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 253, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi.

È evidente che le diverse modalità con le quali la normativa tratta le due casistiche, ossia abbandono di rifiuti e bonifica, certamente differenti tra loro ma entrambe in grado di cagionare, allo stesso modo, danno ambientale, penalizza e rende estremamente difficoltosa l'azione dei comuni quando si trovano ad affrontare situazioni di abbandono di rifiuti, che sono comunque potenziali fonti di inquinamento, rischio igienico-sanitario e incendio, il più delle volte ubicate in zone ad alta frequentazione, come aree industriali, commerciali, direzionali o centri abitati, con una conseguente pericolosità e danno ambientale molto rilevanti.
Peraltro, spesso, in seguito allo sgombero di rifiuti depositati in modo incontrollato e illegalmente, viene accertato il superamento dei valori di attenzione e i comuni si trovano costretti a procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale.
I piccoli comuni non sono in grado di affrontare le spese a carico dei propri bilanci.
È il caso del comune di Fossalta di Piave, che si porta come esempio di una grave situazione che vede l'abbandono abusivo in un capannone, a 200 metri dal centro abitato, di rifiuti indifferenziati confezionati in circa 10.000 balle da 1 mc, aventi caratteristiche eterogenee, tra cui plastiche, gomme, materiali polimerici anche espansi, tessuti, legno, carta e cartone, metalli e imballaggi. I proprietari del capannone sono risultati estranei al reato contestato dall'autorità giudiziaria, che ha posto sotto sequestro l'immobile il 16 novembre 2018 in violazione dell'articolo 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In seguito ad apposite ordinanze, mai ottemperate da parte dei soggetti giudicati responsabili, il comune ha dovuto provvedere con il proprio bilancio alla derattizzazione del sito e ad altre misure, a garanzia della salute pubblica. Riguardo, invece, all'ordinanza di caratterizzazione, rimozione e smaltimento dei rifiuti, pur riscontrando l'inottemperanza da parte dei soggetti obbligati, il comune non è nella condizione di sostituirsi agli stessi, in quanto i costi delle operazioni (preventivabili in circa 2 milioni di euro) non possono rientrare nella capacità economica di un ente di piccole dimensioni quale il comune di Fossalta di Piave.
Abusi analoghi a quello sopra esposto sono purtroppo molto frequenti in tutto il territorio nazionale e la presente proposta di legge, attraverso la costituzione di un apposito fondo, ha lo scopo di agevolare i comuni, in particolare quelli piccoli, ad affrontare simili situazioni ed evitare un peggioramento delle condizioni ambientali e territoriali con grave danno per l'ambiente e la salute pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo per il finanziamento delle attività di rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati e di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di siti inquinati di competenza degli enti locali, eseguite in danno dei soggetti obbligati, ai sensi degli articoli 192, comma 3, ultimo periodo, e 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La dotazione del Fondo è di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalità di accesso al Fondo di cui al presente articolo, e quelle per l'esercizio del Fondo medesimo. Con il regolamento si provvede altresì:

a) a semplificare e accelerare le procedure conseguenti all'accertamento degli illeciti, le attività di ripristino ambientale e le attività dell'eventuale recupero delle somme anticipate dall'ente pubblico per l'esecuzione d'ufficio dei ripristini ambientali, sia nel caso di sgombero, recupero e smaltimento di rifiuti abbandonati, sia nel caso di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di siti inquinati;

b) a stabilire criteri per l'assegnazione ai comuni di somme adeguate e sufficienti a sostenere le spese per le attività di cui alla lettera a), a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1;

c) a prevedere la costituzione di una struttura di supporto ai piccoli comuni per lo svolgimento delle attività di tutela dell'ambiente di cui alla lettera a), comprese quelle di recupero delle somme anticipate per l'esecuzione coattiva in danno, anche ai fini dell'eventuale rimborso al Fondo di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'assegnazione delle risorse del Fondo hanno precedenza i piccoli comuni e quelli nel cui territorio si trovano siti posti sotto sequestro con provvedimento dell'autorità giudiziaria a seguito dell'accertamento dell'esistenza di un deposito abusivo di rifiuti, anche all'interno di strutture edilizie, in violazione dell'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con agevolazioni a valere su altri fondi pubblici nazionali o regionali.
5. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica presenta annualmente alle Camere una relazione sull'utilizzo delle risorse del Fondo, contenente i dati specifici dei progetti e delle spese.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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