XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 904
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
d'iniziativa dei deputati
CATTANEO, PAOLO EMILIO RUSSO, DEBORAH BERGAMINI, DALLA CHIESA, MULÈ, NAZARIO PAGANO, TASSINARI
Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva
Presentata il 21 febbraio 2023
Onorevoli Colleghi! – Con la presente proposta di legge costituzionale, che riproduce il testo già approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nel corso della XVIII legislatura, si intende finalmente offrire un riconoscimento formale allo sport all'interno della Carta costituzionale. È opinione oramai diffusa e consolidata, in dottrina e in giurisprudenza, che la pratica sportiva sia divenuta materia oggetto di copertura costituzionale, seppur implicitamente, sulla base di una variegata serie di indici normativi. Lo sport è, infatti, annoverabile tra i diritti inviolabili dell'uomo, che concorrono allo sviluppo della sua personalità; è un elemento da valorizzare nell'ambito della promozione del principio di uguaglianza formale e sostanziale; costituisce modalità di esercizio della libertà di riunione e di associazione; rappresenta un elemento di realizzazione del benessere e dell'integrità psico-fisica; è mezzo di espressione e diffusione di valori culturali e formativi.
Lo sport, inoltre, dispiega una fondamentale funzione di integrazione sociale e culturale sancita e riconosciuta dalla comunità internazionale, nonché in ambito europeo. L'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, rubricato «Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport», nel sancire il diritto delle persone con disabilità a prendere parte, su basi di uguaglianza, alla vita culturale e a sviluppare e realizzare il proprio potenziale creativo, artistico e intellettuale, pone al centro, quale elemento basilare di inclusione e di progresso, lo sport e la pratica delle attività sportive ordinarie a tutti i livelli.
Dunque, al fine di riconoscere il ruolo centrale dello sport e della pratica dell'attività sportiva nella società attuale, si propone di introdurre nella nostra Costituzione un ulteriore periodo all'articolo 33 per affermare che la Repubblica (in tutti i livelli ordinamentali di cui si compone: Stato, regioni e province autonome, città metropolitane e comuni) riconosce, promuove e tutela il diritto allo sport, nella sua accezione educativa e sociale e garantisce le condizioni che agevolano e rendono effettivo l'accesso alla sua pratica e il suo esercizio, sia in forma individuale che in forma associata.
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. All'articolo 33 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme».