FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 967

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CARAMIELLO, AMATO, ASCARI, CHERCHI, SERGIO COSTA, PAVANELLI, PENZA, SCERRA

Disposizioni di semplificazione, tutela e agevolazione in materia di apicoltura

Presentata il 9 marzo 2023

Onorevoli Colleghi! – L'apicoltura è un settore strategico per la biodiversità, per l'ambiente e per le produzioni agricole del nostro Paese; le api sono insetti impollinatori che giocano un ruolo essenziale negli ecosistemi, tanto che un terzo del nostro cibo dipende dalla loro opera di impollinazione, e rappresentano, inoltre, la «materia prima» di ogni produzione agroalimentare di eccellenza riconducibile al settore apistico. Da quanto emerge dai dati raccolti nel 2022 dalla rete di rilevazione dell'Osservatorio nazionale miele in tutto il territorio nazionale, elaborati e presentati nel consueto report annuale, la produzione nazionale di miele è ammontata a circa 23.000 tonnellate, a testimonianza di un'annata produttiva complessivamente accettabile, pur se con forti disomogeneità a livello territoriale. L'istituzione dell'anagrafe apistica nazionale, alla quale tutti gli apicoltori devono essere registrati dichiarando gli alveari detenuti e la loro posizione geografica, ha consentito di validare le stime effettuate nel corso degli anni riguardo alla consistenza degli apicoltori e degli alveari, evidenziando un numero di apicoltori con la partita IVA più alto del previsto. Dai dati dell'anagrafe apistica nazionale relativi al censimento novembre-dicembre 2021, aggiornati al 15 gennaio 2023, è emerso che in Italia gli apicoltori sono 72.020, dei quali 53.464 producono per autoconsumo (74 per cento) e 18.556 sono apicoltori con la partita IVA che producono per il mercato (26 per cento). Gli apicoltori italiani detengono in totale 1.573.967 alveari e 208.138 sciami. Il 79 per cento degli alveari totali (1.247.467) è gestito da apicoltori commerciali che allevano le api per professione. La grande prevalenza di alveari detenuti da apicoltori con la partita IVA dimostra l'elevata professionalità del settore e l'importanza del comparto nel contesto agro-economico. L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di semplificare le normative e le procedure che interessano gli operatori del settore, inserendo altresì la pappa reale tra i prodotti assoggettati all'aliquota IVA ridotta.
La presente proposta di legge è composta da quattro articoli.
L'articolo 1 modifica il comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che, con l'adozione dell'anagrafe apistica nazionale (BDA), esonera gli imprenditori apistici dall'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico degli animali essendo questo dato già presente nella BDA e quindi nella piena disponibilità della pubblica amministrazione.
L'articolo 2 inserisce la salvaguardia della produzione di nicchia dell'idromele.
L'articolo 3 inserisce la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, l'idromele, l'aceto di miele e dei derivati dalla loro trasformazione tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse.
Infine, l'articolo 4 interviene sulla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, al fine di assoggettare la pappa reale all'aliquota IVA ridotta del 10 per cento. Attualmente, infatti, la pappa reale, pur essendo un prodotto agricolo, come prevede la legge n. 313 del 2004, non viene trattata come tale ai fini fiscali e il citato decreto si limita ad applicare l'aliquota del 10 per cento al solo miele naturale, generando un'insensata disparità, in materia di imposta, tra i due prodotti, benché essi siano simili sia come metodo di produzione sia come proprietà. Come noto, la pappa reale pura ha numerosi effetti benefici grazie al potere nutrizionale delle sostanze delle quali è costituita, alla forte presenza di vitamine, tra cui quelle dei gruppi B e C, e a importanti proprietà antibiotiche. Essa risulta, quindi, particolarmente adatta per integrare le abitudini alimentari dei bambini, che si giovano della presenza di vitamine, proteine e acetilcolina, ma, grazie alle sue proprietà batteriostatiche, battericide, antimicrobiche e antivirali, è indicata anche per gli anziani. Pertanto, un consumo maggiore di essa gioverebbe sicuramente a tali fasce di età, socialmente considerate più fragili e da proteggere.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Semplificazioni in materia di registro di carico e scarico)

1. All'articolo 18-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui al precedente periodo non si applica agli imprenditori apistici di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2004, n. 313».

Art. 2.
(Semplificazioni per i produttori di idromele)

1. All'articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 si applicano anche agli apicoltori produttori di idromele assoggettati ad accisa con aliquota zero».

Art. 3.
(Semplificazioni per il settore apistico)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'aggiornamento della tabella dei prodotti agricoli annessa al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2015, inserendo la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, l'idromele, l'aceto di miele e i derivati dalla loro trasformazione tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 4.
(Riduzione dell'aliquota IVA per la pappa reale)

1. Alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte I, dopo il numero 12) è inserito il seguente:

«12-bis) pappa reale o gelatina reale»;

b) alla parte III, dopo il numero 16) è inserito il seguente:

«16-bis) pappa reale o gelatina reale».

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