FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 990

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
AMATO, CARAMIELLO, CAROTENUTO, CHERCHI, ORRICO

Istituzione dei Giochi della gioventù «Giulio Onesti»

Presentata il 14 marzo 2023

Onorevoli Colleghi! – Lo sport rappresenta un fenomeno sociale che ha svolto, ed ancora oggi svolge, un ruolo fondamentale per la formazione individuale e la promozione del benessere fisico e mentale del singolo, con effetti positivi sulle capacità di apprendimento. Lo sport è una delle attività che da sempre ha contribuito a promuovere uno stile di vita positivo, consentendo ai giovani di esprimere le loro inclinazioni e la loro personalità, di sviluppare un'attitudine alla cura del corpo, anche sotto il profilo dell'educazione alimentare, di promuovere uno spirito partecipativo e incline alla sana competizione destinato ad agevolare la vita e il lavoro in gruppo. I valori di onestà e solidarietà impliciti nell'attività sportiva offrono infatti uno stimolo fondamentale per prevenire le tendenze disgreganti comuni nella società contemporanea, particolarmente evidenti nel fenomeno del bullismo, favorendo il consolidamento di uno spirito di comunione e fraternità sempre più indispensabile per l'integrazione sociale e culturale, contrastando le devianze della discriminazione e dell'intolleranza. Compito della scuola è farsi carico dell'avvicinare i giovani, fin dalla più tenera età, alla pratica sportiva, attraverso giochi individuali e a squadra.
Lo sport è un linguaggio universale e a scuola deve essere garante di equità ed inclusione in quanto ha un valore legato all'educazione e non alla semplice prestazione. Partendo da questa concezione di sport come valore trasversale, che va oltre la performance, riteniamo fondamentale l'istituzione di una nuova versione dei «Giochi della gioventù» nei quali lo sport sia di nuovo interprete dello spirito olimpico e alfiere dell'armonizzazione di talenti differenti, considerando così nello sviluppo dell'idea progettuale l'inserimento di altre materie scolastiche e rendendo partecipi non solo gli alunni e le alunne, ma anche il corpo docente e le famiglie. I nuovi «Giochi della gioventù» dovranno pertanto rappresentare un evento che coinvolgerà tutta la scuola, come accade ad esempio negli eventi sportivi nelle high school e nei college statunitensi, dove «in campo» non scendono solo gli atleti/e ma l'intero istituto, ciascuno con il proprio ruolo a seconda delle proprie passioni e competenze. È questo un modo efficace per ampliare la partecipazione di tutta la comunità scolastica e allo stesso tempo per valorizzare le capacità non solo sportive: l'obiettivo dovrà essere quello di formare al meglio i cittadini del futuro. I nuovi «Giochi della gioventù» non rappresentano un momento romantico e nostalgico che attinge dal nostro passato, pur essendo innegabile che restano uno dei ricordi più vividi della nostra gioventù, ma piuttosto uno strumento utile, o meglio necessario, nel piano formativo, per disegnare un futuro migliore per tutti, con un forte richiamo alle radici. I Giochi della gioventù furono concepiti nel 1968 dall'allora presidente del Comitato olimpico nazionale italiano Giulio Onesti, a cui vogliamo dedicare i Giochi di cui questa proposta di legge prevede l'istituzione.
Ogni studente potrà frequentare un'attività sportiva pomeridiana all'interno della propria scuola o in strutture esterne convenzionate tramite gli organismi sportivi o gli enti territoriali, e avvicinarsi ad uno sport, privilegiando quelli meno conosciuti e praticati. I Giochi della gioventù «Giulio Onesti» si reggono dunque su due pilastri fondamentali: l'istituzione scolastica (insegnanti, presidi e collaboratori scolastici) e il Comitato olimpico nazionale italiano e il Comitato italiano paralimpico (inteso come insieme indissolubile di soggetti che con competenze e sensibilità differenti rappresentano l'ossatura sportiva del nostro paese) con il supporto delle amministrazioni locali nel pieno rispetto e nella completa valorizzazione del principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale. Il compito di coordinare il rapporto virtuoso tra mondo dello sport e mondo della scuola è assegnato all'autorità di Governo competente in materia di sport che tramite le strutture organizzative e le competenze presenti nel Dipartimento per lo sport ha l'onere di garantire il raggiungimento degli obiettivi tramite una sapiente gestione delle risorse umane ed economiche che sono stanziate per l'istituzione dei Giochi della gioventù «Giulio Onesti». Lo strumento per rendere operativo tale coordinamento è la Commissione nazionale che provvede direttamente all'organizzazione della fase nazionale dei Giochi e indirettamente tramite le commissioni regionali all'organizzazione delle fasi territoriali. Un ruolo istituzionale significativo ed evocativo del valore sociale e politico dei Giochi è rappresentato dalla consegna dei diplomi ai ragazzi delle scuole medie di cui all'articolo 2, comma 5, da parte del Presidente della Repubblica, momento solenne che è segno dell'intento universalistico legato ai valori costituzionali che sottendono all'istituzione dei Giochi della gioventù «Giulio Onesti».

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge persegue la finalità di promuovere l'esperienza culturale, artistica, motoria e sportiva e la funzione educativa e formativa di tali attitudini quale elemento fondamentale del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria.
2. Le finalità di cui al comma 1 si realizzano attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale, denominata «Giochi della gioventù “Giulio Onesti”», che consenta agli studenti un confronto a carattere culturale e sportivo sui risultati conseguiti attraverso la partecipazione alle attività sportive di cui all'articolo 4.

Art. 2.
(Istituzione dei Giochi della gioventù «Giulio Onesti»)

1. Sono istituiti i Giochi della gioventù «Giulio Onesti», di seguito denominati «Giochi», promossi e organizzati, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri avvalendosi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Possono partecipare ai Giochi tutti gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 4, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico o a un suo delegato. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 4 del presente articolo.
3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale sia per gli sport individuali sia per gli sport di squadra.
4. Con regolamento adottato dall'Autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e per la partecipazione degli studenti ai medesimi.
5. La Presidenza della Repubblica, in collaborazione con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario nazionale dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti della scuola secondaria di primo grado che abbiano raggiunto il podio in almeno una disciplina nella fase nazionale dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per ogni disciplina.
6. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti che abbiano raggiunto il podio in almeno una disciplina.

Art. 3.
(Organizzazione dei Giochi)

1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata «Commissione», composta da rappresentanti del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero della cultura, del CONI e del CIP, che pianifica le strategie di promozione dei Giochi, ne coordina gli interventi e indica le linee programmatiche progettuali in tutto il territorio nazionale. La Commissione si articola a livello regionale in commissioni regionali, composte da rappresentanti istituzionali degli uffici scolastici regionali, del CONI e del CIP, che, a loro volta, possono articolarsi in commissioni provinciali composte da rappresentanti dei medesimi soggetti previsti per le commissioni regionali.
2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in tre fasi, a livello rispettivamente di istituto, comunale e provinciale. Ai giochi di istituto possono partecipare tutti gli studenti delle classi quarta e quinta della scuola primaria dei singoli istituti, in una giornata indicata come «festa dello sport», con il coinvolgimento di tutte le classi, dei docenti e dei genitori nell'organizzazione dell'evento. La seconda sezione, cui è riservata la denominazione «Giochi della gioventù “Giulio Onesti”», è destinata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado ed è articolata in fasi di istituto, comunale, provinciale, regionale e nazionale, in una sessione estiva e una invernale.
3. La Commissione, nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 2, comma 4, ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, dalle fasi comunali in poi, d'intesa con le commissioni regionali, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano in impianti idonei allo svolgimento delle attività previste.
4. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in commissioni organizzatrici.
5. Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il CONI, provvede a istituire, presso le sue sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti che abbiano raggiunto il podio in almeno una disciplina nella fase nazionale dei Giochi nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi stessi e i risultati sportivi conseguiti per ogni disciplina. Le commissioni regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore almeno agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

Art. 4.
(Attività sportiva per la partecipazione ai Giochi)

1. Ai fini dell'avviamento degli studenti alle discipline sportive a partire dal quarto anno della scuola primaria e fino al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, con il supporto dei coordinatori di educazione fisica degli uffici scolastici regionali e degli enti locali territorialmente competenti sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, stipulano protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, quali federazioni sportive, discipline sportive associate riconosciute dal CONI e dal CIP, enti di promozione sportiva e associazioni sportive, per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di attività di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.
2. Nelle scuole primarie, le attività di cui al comma 1 sono volte ad apprendere e a sperimentare in forma ludica e funzionale, da parte degli studenti delle classi quarta e quinta, l'attività motoria e sportiva in relazione ai rispettivi livelli di capacità. Nelle scuole secondarie di primo grado, le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a conseguire un avviamento alle discipline sportive, anche in quanto occasione di utilizzare il momento sportivo come competizione tra gli alunni e agonismo, inteso come impegno a dare il meglio di sé nel confronto con gli altri, e a conseguire un'adeguata preparazione nelle discipline sportive, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria compresi gli alunni con disabilità.
3. Con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati:

a) le modalità di svolgimento delle attività, garantendo che la formazione sportiva sia svolta, nelle fasi di istituto e in quelle comunali, dal personale docente specializzato, che può svolgere ore aggiuntive rispetto alle ore curricolari, e, a partire dalle fasi provinciali, da tecnici delle federazioni sportive, adeguatamente qualificati, con il coordinamento dei docenti di educazione fisica dell'istituto scolastico;

b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni degli organismi sportivi;

c) le tappe del percorso formativo degli studenti e i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;

d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dagli organismi sportivi;

e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti alle attività;

f) le eventuali forme di compartecipazione delle famiglie al costo dell'attività sportiva, proporzionalmente ai loro livelli di reddito;

g) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali nonché di istituti non aventi scopo di lucro.

4. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, le scuole interessate trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito e al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché alle commissioni organizzatrici di cui all'articolo 3, copia dei protocolli stipulati ai sensi del presente articolo, nonché l'indicazione del numero degli studenti aderenti alle attività previste.
5. Le scuole assicurano la partecipazione di tutti gli studenti interessati alle attività sportive di cui al comma 1 e individuano, anche consorziandosi, le modalità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione di tutti gli studenti.

Art. 5.
(Promozione della cultura, dell'inclusione e del rispetto dell'ambiente)

1. I Giochi prevedono, per tutti gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie primarie e secondarie di primo grado, una sezione dedicata alle gare culturali e artistiche, al fine di valorizzare attitudini legate alla sfera culturale, artistica, musicale e umanistica.
2. I Giochi prevedono, per tutti gli studenti con disabilità, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie primarie e secondarie di primo grado, una sezione dedicata alle discipline paralimpiche riconosciute dal CIP, una sezione dedicata a sport di squadra dove ragazzi con disabilità e normodotati possono giocare insieme, come il sitting volley, il baskin e il rafroball, e una sezione dedicata all'educazione alla cultura del movimento nel rispetto dell'ambiente, come il plogging.
3. Con regolamento dirigenziale del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero della cultura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento delle attività delle sezioni dei Giochi di cui al presente articolo e per la partecipazione degli studenti alle medesime attività.

Art. 6.
(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per lo svolgimento e l'organizzazione dei Giochi, con una dotazione di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento dell'Autorità di Governo competente in materia di sport adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro della cultura, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione e delle commissioni regionali di cui all'articolo 3, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Le attività di cui agli articoli 4 e 5 sono realizzate dalle scuole avvalendosi delle risorse umane a disposizione e della dotazione finanziaria assegnata ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive reperibili attraverso la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati, enti locali, province, regioni, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro.

Art. 7.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivati dall'attuazione della presente legge, pari a 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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