SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MARZO 1997
Allegato n. 2
1. La Repubblica si compone di Comuni, Province, Regioni e Stato.
2. Le funzioni legislative, regolamentari e amministrative sono ripartite fra gli enti territoriali, sulla base del principio di sussidiarietà, a partire da quelli più vicini alle rispettive comunità, senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.
3. La funzione legislativa è ripartita tra lo Stato e le Regioni, sulla base della Costituzione e delle leggi costituzionali.
La Regione, nell'ambito della propria competenza legislativa, concorre a determinare e ad attuare direttamente gli atti normativi dell'Unione europea.
Lo Stato garantisce la responsabilità dell'Italia nei confronti dell'Unione europea.
4. Le funzioni amministrative e regolamentari sono ripartite tra Comuni, Province, Regioni e Stato.
I Comuni e le Province hanno competenza amministrativa e regolamentare generale, salve le funzioni espressamente attribuite alla Regione o allo Stato dalla Costituzione o dalle leggi costituzionali.
5. I Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato si prestano reciproca collaborazione per il miglior svolgimento delle rispettive funzioni.
Francesco D'ONOFRIO, relatore.