SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 25 MARZO 1997
Allegato n. 16
1. Ogni regione adotta uno statuto il quale, nel rispetto dei principi della Costituzione federale, del principio di sussidiarietà e dei diritti fondamentali dei cittadini, detta le norme generali relative all'assetto costituzionale della regione. Lo statuto è approvato con la maggioranza dei componenti dell'Assemblea legislativa regionale e sottoposto a referendum.
2. Lo statuto determina:
a) l'organizzazione costituzionale della regione, con riferimento agli organi indefettibili quali il presidente, il governo regionale e l'Assemblea legislativa;
b) i principi della funzione legislativa e dell'organizzazione amministrativa;
c) le funzioni attribuite alla popolazione, con riferimento particolare ai referendum; i principi dei sistemi elettorali comunali e regionali; i principi concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei consiglieri comunali e dei deputati regionali;
d) i principi dell'ordinamento dei comuni e di altre eventuali articolazioni territoriali della regione, con particolare riferimento alle aree montane ed alle aree metropolitane, sulla base dei principi di sussidiarietà e di solidarietà;
e) i principi dell'istituzione di nuovi comuni, del mutamento dei confini territoriali e della denominazione dei comuni nel territorio regionale;
f) lo scioglimento dei consigli comunali e dell'Assemblea legislativa regionale e le relative procedure;
g) la disciplina del demanio e del patrimonio comunale e regionale;
h) i principi di autonomia finanziaria dei comuni e della regione; la ripartizione dei tributi erariali tra federazione e regione;
i) la disciplina dei poteri attuativi ed integrativi della potestà legislativa riservata dalla Costituzione alla federazione;
k) il coordinamento dell'attività amministrativa comunale e regionale con l'attività federale nella regione;
l) le forme e i modi della rappresentanza della regione presso l'Unione europea, della partecipazione della regione alla determinazione della posizione della Repubblica federale presso gli organi dell'Unione europea e della attuazione diretta degli atti normativi dell'Unione stessa nelle materie di competenza regionale, salva la responsabilità internazionale della federazione;
m) le forme e i modi della attività estera della regione, in particolare della stipula di accordi internazionali nonché della attuazione di trattati internazionali nelle materie di competenza regionale;
3. Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino, l'Alto Adige-Sdtirol e la Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste, disciplinano le loro particolari condizioni storiche, etniche, culturali e linguistiche nei propri statuti speciali.
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