SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 MARZO 1997
Allegato n. 20
1. Su proposta delle assemblee regionali interessate, si dispone, con legge di revisione costituzionale, la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni di ciascuna delle regioni.
2. Previo referendum tra le popolazioni interessate e con legge dello Stato, sentite le assemblee regionali, si può consentire che province e comuni, che ne facciano richiesta siano staccati da una regione ed aggregati ad un'altra, fermo il principio della continuità territoriale.
BRESSA, ELIA