SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 MARZO 1997
Allegato n. 24
La Commissione delle regioni per l'economia e il lavoro, presieduta da un componente del Governo e formata dai presidenti delle regioni, che deliberano con voto riferito alla rispettiva consistenza demografica, è costituita con legge generale della Repubblica per determinare, nelle materie di competenza regionale, in relazione alle materie di competenza statale, gli obiettivi e le direttive della programmazione economica nazionale.
La violazione delle direttive della Commissione da parte delle leggi e dei provvedimenti amministrativi statali o regionali ne comporta la impugnazione per illegittimità davanti alla Corte costituzionale per iniziativa della Commissione stessa o delle singole regioni.
Le regioni possono stipulare fra loro accordi a tempo determinato e, salvo sempre il diritto di recesso, a tempo indeterminato per coordinare l'esercizio delle proprie competenze e l'impiego delle proprie risorse ai fini di comune interesse. A tali accordi possono partecipare le province, i comuni e le altre amministrazioni pubbliche.
ROTELLI