SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 APRILE 1997
ALLEGATO N. 13
A)
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono esaminati con il procedimento di cui alla lettera D (procedimento bicamerale) i disegni di legge che riguardino:
a) i rapporti regolati dagli articoli 7 e 8 della Costituzione (Chiesa cattolica e confessioni religiose);
b) la condizione giuridica dello straniero;
c) l'ambito delle riserve di legge previste negli articoli da 13 a 22 (diritti
pubblici soggettivi), da 24 a 27 (giustizia), 32 (trattamenti sanitari obbligatori), 48 (elettorato attivo), 49 (partiti politici), 50 (parità di accesso), 54 (giuramento);
d) organi costituzionali e di rilievo costituzionale e loro sistemi elettorali;
e) disciplina delle fonti normative;
f) leggi di delega;
g) leggi di conversione di decreti legge;
h) disciplina degli istituti di democrazia diretta;
i) istituzione e disciplina delle autorità amministrative indipendenti;
m) principi generali in materia di procedimento amministrativo rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione;
n) le altre previste dalla Costituzione o da legge costituzionale (in particolare: nei casi in cui nel testo della relatrice ci si riferisce a «leggi organiche»).
o) legge di bilancio e rendiconto consuntivo;
sopprimere il comma 3 (vincolo alle Regioni).
B)
Sopprimere il comma 2.
C)
Sostituire il comma 1 con il seguente:
I disegni di legge in materie diverse da quelle di cui alla lettera A) sono presentati alla Camera o al Senato. Sono presentati al Senato i disegni di legge che comportino oneri a carico delle Regioni o che debbano essere attuati dalla Regioni, nonché quelli che attengano ad esigenze di carattere unitario o alla definizione dei livelli minimi delle prestazioni sociali e dei limiti generali allo sfruttamento delle risorse naturali ed ambientali. Sono presentati alla Camera gli altri disegni di legge.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
Ciascun ramo del Parlamento esamina i disegni di legge secondo le disposizioni della lettera E) e li trasmette all'altro ramo del Parlaniento che, entro i trenta giorni successivi alla trasmissione può:
a) riesaminare il disegno di legge secondo le norme del proprio regolamento e proporre modifiche sulle quali la Camera che ha esaminato per prima il provvedimento delibera in via definitiva;
b) proporre conflitto di competenza alla Corte Costituzionale se ritiene che il disegno di legge o suoi articoli appartengano anche o solo alla propria competenza: in tal caso il procediniento è sospeso fino alla pronuncia della Corte che delibera entro 30 giorni.
D)
al comma 1 sostituire la parola: organica con la seguente: nelle materie di cui alla lettera A, n. 2 materie bicamerali);
al comma 2, sostituire la parola: seconda camera con la seguente: ad una camera;
sostituire la parola: prima camera con la seguente: all'altra camera;
al comma 3 sostituire la parola: seconda camera con la seguente: camera che ha esaminato per prima il disegno di legge;
sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il testo deliberato dalla commissione speciale è trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione salvo che il Governo o un terzo dei componenti di una camera chiedano che sia sottoposto alla approvazione di ciascuna Camera articolo per articolo e con votazione finale. Non sono ammessi emendamenti.
H)
al comma 1 sostituire la parola: tre con la seguente: cinque;
dopo il comma 4: aggiungere il seguente:.
5. In caso di abrogazione referendaria di norme, non possono essere approvate, per i successivi cinque anni, norme che vadano in senso contrario alla volontà espressa con il voto referendario.
S)
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il disegno di legge viene esaminato secondo le procedure di cui all'articolo A.
U)
Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. Sono riservate al regolamento l'attuazione delle leggi e degli atti aventi forza di legge.
3. La legge, in materia non coperta da riserva assoluta, può, determinando le linee generali di disciplina del settore, autorizzare il regolamento a disporre nei limiti stabiliti dalla legge stessa e ad abrogare altresì norme di legge vigenti in materia.
Sopprimere il comma 5 (giudizio sui regolamenti).
Grillo.