VENERDI' 19 SETTEMBRE 1997
ART. 59.
Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:
politica estera e rapporti internazionali;
cittadinanza, immigrazione e condizione giuridica dello straniero;
elezioni del Parlamento europeo;
difesa e Forze armate;
disciplina della concorrenza;
moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
organi costituzionali ed istituzionali dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statale;
bilancio ed ordinamento tributari e contabili propri;
princìpi dell'organizzazione e dell'attività amministrativa statale;
pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
ordine pubblico e sicurezza;
ordinamento civile e penale, ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni;
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province;
determinazione dei livelli minimi comuni delle prestazioni concernenti i diritti sociali;
grandi reti di trasporto;
poste e telecomunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.
Spetta allo Stato determinare la disciplina generale relativa a: istruzione, università e professioni; ricerca scientifica e tecnologica; trattamenti sanitari, tutela della salute e controllo delle sostanze alimentari; tutela e sicurezza del lavoro; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; tutela dei beni culturali ed ambientali; protezione civile; attività sportive.
Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa per la tutela di imprescindibili interessi nazionali e ad esso attribuita da altre disposizioni della Costituzione.
Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel proprio ambito, la promozione e l'organizzazione di attività culturali.
Spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo della Repubblica può sostituirsi ad organi delle Regioni, delle Province e dei Comuni, nel caso che da inadempienze derivi pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica.
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
Quando una Regione, una Provincia o un Comune ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di una Regione invada la propria competenza stabilita da norme costituzionali, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.