Il Titolo V della Parte seconda della Costituzione (articoli 114-133: le regioni, le province, i comuni) è integralmente sostituito dai seguenti articoli:
ART. 1.
La Repubblica è costituita da Comuni, Province, Regioni e Stato.
Sono garantite le autonomie funzionali.
Le funzioni amministrative e regolamentari sono ripartite tra Comuni, Province, Regioni e Stato sulla base del principio di sussidiarietà.
I Comuni hanno competenza amministrativa e regolamentare generale, salve le funzioni espressamente attribuite alla Provincia, alla Regione o allo Stato dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali, dagli Statuti speciali regionali, senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.
La funzione legislativa è ripartita tra le Regioni e lo Stato, dalla Costituzione e dagli Statuti speciali di ciascuna Regione, sulla base del principio di sussidiarietà.
Le relazioni tra Comuni, Province, Regioni e Stato sono ispirate al principio di leale cooperazione.
A tutela delle funzioni amministrative e regolamentari proprie, i Comuni e le Province possono ricorrere contro le leggi della Regione e dello Stato direttamente alla Corte Costituzionale.
Con legge costituzionale e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate di ciascuna Regione espressa mediante referendum, si possono modificare i confini territoriali e la denominazione delle Regioni esistenti.
Con la medesima procedura si possono costituire nuove Regioni, con un minimo di due milioni di abitanti.
Con legge regionale e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante referendum, si possono istituire nuovi Comuni e nuove Province, mutare i confini territoriali e la denominazione dei Comuni e delle Province esistenti.
Salvo che i Trattati concernenti l'Unione Europea dispongano diversamente, spetta allo Stato la potestà legislativa in materia di: politica estera; difesa e sicurezza; ordine pubblico; moneta; organi costituzionali dello Stato e relative leggi elettorali; elezione del Parlamento Europeo; elezioni comunali e provinciali; bilancio ed ordinamenti contabili propri; ordinamento civile e ordinamento penale e relative giurisdizioni; giurisdizione superiore amministrativa, contabile e tributaria; ordinamento generale dell'istruzione, dell'università e della ricerca; ordinamento generale e garanzia dei livelli minimi comuni delle prestazioni relative ai diritti sociali; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; tutela dei beni culturali e ambientali; grandi reti di trasporto, di comunicazioni, e di energia.
Spetta alla Regione la potestà legislativa relativa agli organi costituzionali della Regione e alle relative leggi elettorali; alla disciplina della funzione legislativa, dell'organizzazione e dell'attività amministrativa della Regione.
Con statuto deliberato da ciascun consiglio regionale ed approvato dal Parlamento con forza di legge costituzionale, sono disciplinate le funzioni legislative dello Stato e della Regione in tutte le restanti materie, con previsione esplicita degli ambiti di competenza legislativa statale, restando tutti gli altri attribuite alla competenza legislativa della Regione.
Ai fini della ripartizione delle funzioni legislative tra Stato e Regioni, si procede alla revisione degli statuti del Friuli-Venezia Giulia, della Sardegna, della Sicilia, del Trentino-Alto Adige, della Valle d'Aosta, secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali.
I Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
I tributi locali sono applicati da Comuni, Province e Regioni, senza possibilità di doppia imposizione da parte dello Stato o di altri Comuni, Province e Regioni.
Gli altri tributi sono applicati dallo Stato e sono destinati al finanziamento delle sue funzioni proprie; alla restituzione a Comuni, Province e Regioni di provenienza, in base a criteri e parametri oggettivi; a perequazione e a solidarietà, con particolare riferimento alle aree meno sviluppate, alle Isole e al Mezzogiorno, al fine di potenziarne la capacità produttiva e la competitività internazionale.
I beni demaniali appartengono ai Comuni nel cui territorio sono ubicati, ad eccezione di quelli espressamente riservati allo Stato in quanto essenziali per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.
Comuni, Province e Regioni possono indebitarsi solo sul mercato e solo in base a garanzia costituita dal loro demanio o da tributi locali propri.
La Regione non può istituire dazi da importazione o esportazione o transito tra le Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni.
Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la professione, l'impiego o il lavoro.
La Sezione II del Titolo III della Parte seconda della Costituzione (Pubblica amministrazione, articoli 97-98) è integralmente sostituita dai seguenti articoli:
ART. 8.
garanzia dell'efficacia, dell'efficienza, della trasparenza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa;
previsione generalizzata del Difensore Civico, anche in materia fiscale, quale organo di garanzia nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione;
previsione di un sistema di controllo interno di gestione, che rileva periodicamente i costi delle unità di prodotto e di servizio ed i risultati conseguiti sulla base di indicatori specifici aggiornati anche in relazione a quelli di amministrazioni similari;
previsione della responsabilità di ciascuna unità di personale per la produttività della sua prestazione, che costituisce elemento periodicamente verificato della retribuzione e della prosecuzione del rapporto di lavoro.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo del pubblico interesse.
Se sono componenti del Parlamento o delle Assemblee legislative regionali possono conseguire promozioni soltanto per anzianità.
ART. 15.