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Legge 23 febbraio 2001, n. 38
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2001)
(Riconoscimento della minoranza slovena)
1. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, a norma degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione e dellarticolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante approvazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai princìpi generali dellordinamento ed ai princìpi proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti delluomo, nelle convenzioni internazionali e nei trattati sottoscritti dal Governo italiano.
2. Ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena si applicano le disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.
(Adesione ai princìpi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie)
1. Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si ispirano, oltre che alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1º febbraio 1995 e ratificata ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302, ai seguenti princìpi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992:
a) il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie come espressione di ricchezza culturale;
b) il rispetto
dellambito territoriale di ciascuna lingua;
c) la necessità di
una risoluta azione di affermazione delle lingue regionali o minoritarie finalizzata alla
loro salvaguardia;
d) la promozione
della cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nellambito dei programmi
dellUnione europea.
(Comitato istituzionale paritetico
per i problemi della minoranza slovena)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, di seguito denominato «Comitato», composto da venti membri, di cui dieci cittadini italiani di lingua slovena.
2. Fanno parte del Comitato:
a) quattro membri nominati dal Consiglio dei ministri, dei quali uno di lingua slovena;
b) sei membri
nominati dalla giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cui quattro di lingua
slovena designati dalle associazioni più rappresentative della minoranza;
c) tre membri
nominati dallassemblea degli eletti di lingua slovena nei consigli degli enti locali
del territorio di cui allarticolo 1; lassemblea viene convocata dal presidente
del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge;
d) sette membri, di
cui due appartenenti alla minoranza di lingua slovena, nominati dal consiglio regionale
del Friuli-Venezia Giulia con voto limitato.
3. Con il decreto istitutivo di cui al comma 1 sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato. Il Comitato ha sede a Trieste.
4. Per la partecipazione ai lavori del Comitato
è riconosciuto ai componenti solo il rimborso delle spese di viaggio.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata la spesa massima di lire 98,5 milioni annue a decorrere dallanno 2001.
(Ambito territoriale di applicazione
della legge)
1. Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si applicano alle condizioni e con le modalità indicate nella legge stessa, nel territorio in cui la minoranza è tradizionalmente presente. In tale territorio sono considerati inclusi i comuni o le frazioni di essi indicati in una tabella predisposta, su richiesta di almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali o su proposta di un terzo dei consiglieri dei comuni interessati, dal Comitato entro diciotto mesi dalla sua costituzione, ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica.
2. Qualora il Comitato non sia in grado di predisporre nel termine previsto la tabella di cui al comma 1, la tabella stessa è predisposta nei successivi sei mesi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate e tenendo conto del lavoro svolto dal Comitato, fermo restando quanto stabilito dallarticolo 25 della presente legge.
(Tutela delle popolazioni germanofone
della Val Canale)
1. Nel quadro delle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e dei princìpi della presente legge, forme particolari di tutela sono garantite alle popolazioni germanofone della Val Canale, tenendo conto della situazione quadrilingue della zona, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
(Testo unico)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della presente legge.
(Nomi, cognomi, denominazioni slovene)
1. Gli appartenenti alla minoranza slovena hanno il diritto di dare ai propri figli nomi sloveni. Essi hanno inoltre il diritto di avere il proprio nome e cognome scritti o stampati in forma corretta secondo lortografia slovena in tutti gli atti pubblici.
2. Il diritto alla denominazione, agli emblemi
ed alle insegne in lingua slovena spetta sia alle imprese slovene sia alle altre persone
giuridiche, nonchè ad istituti, enti, associazioni e fondazioni sloveni.
3. I cittadini appartenenti alla minoranza slovena
possono ottenere il cambiamento del proprio nome redatto in lingua italiana e loro imposto
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 31 ottobre 1966, n. 935, nel
corrispondente nome in lingua slovena o in quello, sempre in lingua slovena, abitualmente
usato nelle proprie relazioni sociali.
4. Ciascun cittadino il cui cognome sia stato in
passato modificato o comunque alterato, che non sia in grado di esperire le procedure
previste dalla legge 28 marzo 1991, n. 114, può ottenere il cambiamento
dellattuale cognome nella forma e nella grafia slovena, avvalendosi delle procedure
previste dallarticolo 11 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
5. Il regio decreto-legge 10 gennaio 1926,
n. 16, convertito dalla legge 24 maggio 1926, n. 898, è abrogato.
6. I procedimenti di cambiamento del nome e del
cognome previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta, tassa o diritto, anche
negli atti e procedimenti successivi al cambiamento. Lesercizio del diritto di cui
al comma 2 non comporta lapplicazione di oneri fiscali aggiuntivi.
(Uso della lingua slovena
nella pubblica amministrazione)
1. Fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana, alla minoranza slovena presente nel territorio di cui allarticolo 1 è riconosciuto il diritto alluso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali, nonchè con i concessionari di servizi di pubblico interesse aventi sede nel territorio di cui allarticolo 1 e competenza nei comuni di cui allarticolo 4, secondo le modalità previste dal comma 4 del presente articolo. È riconosciuto altresì il diritto di ricevere risposta in lingua slovena:
a) nelle comunicazioni verbali, di norma direttamente o per il tramite di un interprete;
b) nella corrispondenza, con almeno una traduzione allegata al testo redatto in lingua italiana.
2. Dallapplicazione del comma 1 sono escluse le Forze armate e le Forze di polizia nellespletamento dei rispettivi compiti istituzionali, salvo che per i procedimenti amministrativi, per le Forze armate limitatamente agli uffici di distretto, avviati a richiesta di cittadini di lingua slovena e fermo restando quanto stabilito dallarticolo 109 del codice di procedura penale. Restano comunque esclusi dallapplicazione del comma 1 i procedimenti amministrativi avviati dal personale delle Forze armate e di polizia nei rapporti interni con lamministrazione di appartenenza.
3. Nei comuni di cui allarticolo 4 gli
atti e i provvedimenti di qualunque natura destinati ad uso pubblico e redatti su moduli
predisposti, compresi i documenti di carattere personale quali la carta di identità e i
certificati anagrafici, sono rilasciati, a richiesta dei cittadini interessati, sia in
lingua italiana e slovena sia nella sola lingua italiana. Luso della lingua slovena
è previsto anche con riferimento agli avvisi e alle pubblicazioni ufficiali.
4. Al fine di rendere effettivi ed attuabili i
diritti di cui ai commi 1, 2 e 3, le amministrazioni interessate, compresa
lamministrazione dello Stato, adottano, nei territori compresi nella tabella di cui
allarticolo 4, le necessarie misure, adeguando i propri uffici, lorganico del
personale e la propria organizzazione interna, nel rispetto delle vigenti procedure di
programmazione delle assunzioni di cui allarticolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, ed entro i limiti delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi del presente articolo. Nelle zone centrali delle città di Trieste e
Gorizia e nella città di Cividale del Friuli, invece, le singole amministrazioni
interessate istituiscono, anche in forma consorziata, un ufficio rivolto ai cittadini
ancorchè residenti in territori non previsti dallarticolo 4 che intendono avvalersi
dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Le modalità di attuazione delle disposizioni di
cui al comma 1 per i concessionari di servizi di pubblico interesse sono disciplinate
mediante specifiche convenzioni, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili ai
sensi del presente articolo, dagli enti pubblici interessati di intesa con il Comitato.
6. Nellambito della propria autonomia
statutaria i comuni e le province provvedono alleventuale modifica ed integrazione
dei propri statuti conformemente alle disposizioni della presente legge.
7. Fino alladozione dei provvedimenti di cui
ai commi 4 e 6 rimangono in vigore le misure già adottate a tutela dei diritti previsti
dal presente articolo.
8. Per il progressivo conseguimento delle finalità
di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 5.805 milioni annue a
decorrere dallanno 2001.
9. La regione Friuli-Venezia Giulia, gli enti
locali di cui allarticolo 4 ed altri soggetti pubblici possono contribuire con
risorse aggiuntive alla realizzazione degli interventi necessari per lattuazione del
presente articolo, sentito a tale fine il Comitato.
10. Con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno,
sentito il Comitato, sono determinati i termini e le modalità per la ripartizione delle
risorse di cui al comma 8 tra i soggetti interessati.
(Uso della lingua slovena
negli organi elettivi)
1. Negli organi collegiali e nelle assemblee elettive aventi sede nei territori di cui allarticolo 4 è riconosciuto il diritto alluso della lingua slovena negli interventi orali e scritti, nonchè nella presentazione di proposte, mozioni, interrogazioni ed interpellanze, compresa leventuale attività di verbalizzazione. Le relative modalità di attuazione sono stabilite dagli statuti e dai regolamenti degli organi elettivi.
2. A cura dellamministrazione competente
si provvede alla traduzione contestuale in lingua italiana sia degli interventi orali sia
di quelli scritti.
3. I componenti degli organi e delle assemblee
elettive possono svolgere le pubbliche funzioni di cui sono eventualmente incaricati anche
in lingua slovena, a richiesta degli interessati.
4. Nei rapporti tra i pubblici uffici situati nei
territori di cui allarticolo 4 è ammesso luso congiunto della lingua slovena
con la lingua italiana.
(Insegne pubbliche e toponomastica)
1. Con decreto del presidente della giunta regionale, sulla base della proposta del Comitato e sentiti gli enti interessati, sono individuati, sulla base della tabella di cui allarticolo 4, i comuni, le frazioni di comune, le località e gli enti in cui luso della lingua slovena è previsto in aggiunta a quella italiana nelle insegne degli uffici pubblici, nella carta ufficiale e, in genere, in tutte le insegne pubbliche, nonchè nei gonfaloni. Le stesse disposizioni si applicano anche per le indicazioni toponomastiche e per la segnaletica stradale.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 128 milioni annue per gli anni dal 2001 al 2005.
(Scuole pubbliche con lingua
di insegnamento slovena)
1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle leggi 19 luglio 1961, n. 1012, e 22 dicembre 1973, n. 932. Allarticolo 2, commi primo e secondo, della legge 22 dicembre 1973, n. 932, dopo le parole: «di lingua materna slovena» sono inserite le seguenti: «o con piena conoscenza della lingua slovena».
2. Fermo restando quanto stabilito dal terzo
comma dellarticolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, per la
riorganizzazione delle scuole con lingua di insegnamento slovena si procede secondo le
modalità operative stabilite dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, e nel rispetto delle competenze previste
dagli articoli 137, 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sentita
la Commissione scolastica regionale per listruzione in lingua slovena di cui
allarticolo 13, comma 3, della presente legge.
3. Allarticolo 4 della legge 19 luglio 1961,
n. 1012, sono aggiunte, in fine, le parole: «sentita la Commissione scolastica
regionale per listruzione in lingua slovena».
4. Nellordinamento delle scuole con lingua di
insegnamento slovena è ammesso luso della lingua slovena nei rapporti con
lamministrazione scolastica, negli atti e nelle comunicazioni, nella carta ufficiale
e nelle insegne pubbliche.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2001, limporto
del fondo di cui allarticolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, è
aumentato a lire 250 milioni annue. Il fondo può essere utilizzato anche per compensi
relativi alla redazione e stampa di dispense scolastiche ed altro materiale didattico,
nonchè a favore di autori di testi e dispense che non siano cittadini italiani
appartenenti allarea culturale slovena. La gestione del fondo, la definizione dei
criteri per la sua utilizzazione, anche attraverso piani di spesa pluriennali, e la
proposta per la sua periodica rivalutazione sono di competenza della Commissione di cui
allarticolo 13, comma 3. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la
spesa massima di lire 155,5 milioni annue a decorrere dallanno 2001.
(Disposizioni per la provincia di Udine)
1. Nelle scuole materne site nei comuni della provincia di Udine compresi nella tabella di cui allarticolo 4, la programmazione educativa comprenderà anche argomenti relativi alle tradizioni, alla lingua ed alla cultura locali da svolgere anche in lingua slovena, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Negli istituti di istruzione obbligatoria
siti nei comuni di cui al comma 1 linsegnamento della lingua slovena, della storia e
delle tradizioni culturali e linguistiche locali è compreso nellorario curricolare
obbligatorio determinato dagli stessi istituti nellesercizio dellautonomia
organizzativa e didattica di cui allarticolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo
1997, n. 59. Detti istituti deliberano le modalità di svolgimento delle suddette
attività curricolari, stabilendone i tempi e le metodologie, nonchè i criteri di
valutazione degli alunni e le modalità dimpiego dei docenti qualificati. Al momento
della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se
intendono avvalersi per i propri figli dellinsegnamento della lingua della
minoranza.
3. Nelle scuole secondarie delle province di
Trieste, Gorizia e Udine, frequentate da alunni provenienti dai comuni di cui al comma 1,
possono essere istituiti corsi opzionali di lingua slovena anche in deroga al numero
minimo di alunni previsto dallordinamento scolastico.
4. Il Ministro della pubblica istruzione, sentita
la Commissione di cui allarticolo 13, comma 3, fissa con proprio decreto, per le
attività curricolari di cui al comma 2, gli obiettivi generali e specifici del processo
di apprendimento e gli standard relativi alla qualità del servizio, definendo i
requisiti per la nomina degli insegnanti.
5. La scuola materna privata e la scuola elementare
parificata con insegnamento bilingue sloveno-italiano, gestite dallIstituto per
listruzione slovena di San Pietro al Natisone in provincia di Udine, sono
riconosciute come scuole statali. Alle predette scuole si applicano le disposizioni di
legge e regolamentari vigenti per le corrispondenti scuole statali. Per le finalità di
cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di lire 1.436 milioni annue a
decorrere dallanno 2001.
6. Nei comuni della provincia di Udine compresi
nella tabella di cui allarticolo 4 è prevista listituzione, sentito il
Comitato e secondo le modalità operative di cui al comma 2 dellarticolo 11, di
scuole statali bilingui o con sezioni di esse, con insegnamento nelle lingue italiana e
slovena, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le misure da
adottare per il funzionamento di tali scuole sono predisposte sentita la Commissione di
cui allarticolo 13, comma 3.
7. Le iniziative previste dal comma 2 sono
realizzate dalle istituzioni scolastiche autonome, avvalendosi delle risorse umane a
disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dellarticolo 21, comma
5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonchè delle risorse aggiuntive reperibili con
convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla
presente legge.
(Organi per lamministrazione scolastica)
1. Per la trattazione degli affari riguardanti listruzione in lingua slovena, presso lufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia è istituito uno speciale ufficio diretto da un dirigente regionale nominato dal Ministro della pubblica istruzione tra il personale dirigenziale dei ruoli dellamministrazione scolastica centrale e periferica e tra i dirigenti scolastici delle scuole con lingua di insegnamento slovena. Tale ufficio provvede a gestire i ruoli del personale delle scuole e degli istituti con lingua di insegnamento slovena.
2. Al personale dellufficio di cui al
comma 1 è richiesta la piena conoscenza della lingua slovena.
3. Al fine di soddisfare le esigenze di autonomia
dellistruzione in lingua slovena è istituita la Commissione scolastica regionale
per listruzione in lingua slovena, presieduta dal dirigente regionale di cui al
comma 1. La composizione della Commissione, le modalità di nomina ed il suo funzionamento
sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Comitato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. La Commissione di cui al presente comma sostituisce quella prevista
dallarticolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, fatto salvo quanto
previsto dallarticolo 24 della presente legge.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata la spesa massima di lire 895 milioni annue a decorrere dallanno 2001.
(Istituto regionale di ricerca educativa)
1. Ai sensi dellarticolo 288 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è istituita apposita sezione dellistituto regionale di ricerca educativa per il Friuli-Venezia Giulia con competenza per le scuole con lingua di insegnamento slovena, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La composizione della sezione e il suo funzionamento sono disciplinati ai sensi del regolamento di riordino degli istituti regionali di ricerca educativa, previsto dallarticolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dallarticolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sentita la Commissione di cui allarticolo 13, comma 3.
(Istruzione musicale)
1. Con decreto del Ministro delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sezione autonoma con lingua di insegnamento slovena del conservatorio di musica «Giuseppe Tartini» di Trieste. Con il medesimo decreto sono stabiliti i relativi organici del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed i relativi specifici ruoli; per un triennio su e da tali cattedre non sono consentiti trasferimenti e passaggi. Lattuale organico di diritto del conservatorio di musica «Giuseppe Tartini» resta fermo per un triennio, fatta salva lattivazione di nuovi insegnamenti e scuole nonchè la definitiva stabilizzazione del corso di lingua italiana per stranieri.
2. Con ordinanza del Ministero
delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica saranno fissate le
modalità di funzionamento e le materie della sezione autonoma di cui al comma 1, nonchè
le modalità di reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario.
Ai fini del reclutamento del personale docente il servizio prestato nei centri musicali di
lingua slovena «Glasbena matica» e «Emil Komel» è considerato alla
stregua del servizio prestato in conservatori o istituti di musica pareggiati. Per il
reclutamento del personale docente e non docente a tempo indeterminato o determinato si
applicano le disposizioni di cui allarticolo 425 del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
3. Gli insegnanti della sezione autonoma di cui
comma 1 fanno parte a pieno titolo del collegio dei professori del conservatorio,
articolato in due sezioni, rispettivamente con insegnamento in lingua italiana e con
insegnamento in lingua slovena. Per pareri e deliberazioni relativi a questioni e
problematiche specifiche, quali le iniziative di sperimentazione, relative alla singola
sezione, il direttore del conservatorio convoca solo la corrispondente sezione. In tali
casi le pronunce hanno valenza circoscritta alla sezione che le ha deliberate.
Lattività di ciascuna sezione deve essere coerente con il piano annuale delle
attività formative del conservatorio e con la programmazione didattico-artistica
generale, la cui elaborazione compete al collegio plenario dei docenti.
4. Gli insegnanti della sezione autonoma con lingua
di insegnamento slovena eleggono al loro interno un coordinatore della sezione medesima
che è esonerato dallattività di insegnamento per tutto il periodo
dellincarico. Gli atti del direttore del conservatorio concernenti la sezione
autonoma sono adottati previo parere del coordinatore.
5. Il coordinatore di cui al comma 4, per la durata
dellincarico, è membro del consiglio di amministrazione del conservatorio di musica
«Giuseppe Tartini», di cui fanno parte, altresì, due esperti, di cui uno appartenente
alla minoranza slovena, designati dalla giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata la spesa massima di lire 1.049 milioni annue a decorrere dallanno 2001.
(Istituzioni e attività
della minoranza slovena)
1. La regione Friuli-Venezia Giulia provvede al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative e editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza slovena. A tale fine, la regione consulta le istituzioni anche di natura associativa della minoranza slovena. Per le finalità di cui al presente comma, è data priorità al funzionamento della stampa in lingua slovena. Per le finalità di cui al presente comma lo Stato assegna ogni anno propri contributi, che confluiscono in un apposito fondo nel bilancio della regione Friuli-Venezia Giulia.
2. Al fondo di cui al comma 1 è destinata per lanno 2001 la somma di lire 5.000 milioni e per lanno 2002 la somma di lire 10.000 milioni. Per gli anni successivi, lammontare del fondo di cui al comma 1 è determinato annualmente dalla legge finanziaria ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
(Rapporti con la Repubblica di Slovenia)
1. Il Governo assume le iniziative necessarie al fine di agevolare e favorire i rapporti tra le popolazioni di confine e tra la minoranza slovena e le istituzioni culturali della Repubblica di Slovenia e assicura lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera e interregionale, anche nellambito delle iniziative e dei programmi dellUnione europea.
(Teatro stabile sloveno)
1. Fermo restando quanto previsto in materia dalla legislazione nazionale, il «Teatro stabile sloveno di Trieste Slovensko stalno gledalisce» è riconosciuto come organismo di produzione teatrale a gestione pubblica, anche agli effetti delle relative contribuzioni a carico dello Stato.
(Restituzione di beni immobili)
1. La casa di cultura «Narodni dom» di Trieste rione San Giovanni, costituita da edificio e accessori, è trasferita alla regione Friuli-Venezia Giulia per essere utilizzata, a titolo gratuito, per le attività di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena. Nelledificio di Via Filzi 9 a Trieste, già «Narodni dom», e nelledificio di Corso Verdi, già «Trgovski dom», di Gorizia trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska Knjiznica Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana compatibilmente con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra regione e università degli studi di Trieste per ledificio di Via Filzi di Trieste, e tra regione e Ministero delle finanze per ledificio di Corso Verdi di Gorizia.
2. In caso di mancata intesa entro cinque anni,
si provvede, entro i successivi sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
3. Le modalità di uso e di gestione sono stabilite
dallamministrazione regionale sentito il Comitato.
(Tutela del patrimonio storico ed artistico)
1. Ai fini di cui allarticolo 9 della Costituzione, la regione Friuli-Venezia Giulia, le province ed i comuni compresi nella tabella di cui allarticolo 4 adottano misure di tutela anche nel rispetto delle caratteristiche peculiari delle località abitate dalla minoranza slovena, sia con riferimento ai monumenti storici ed artistici, sia con riferimento alle usanze tradizionali e ad altre forme di espressione della cultura della popolazione slovena, ivi compresi progetti di carattere interculturale.
2. Ai fini di cui al comma 1 gli enti interessati avviano adeguate forme di consultazione con le organizzazioni e le altre associazioni rappresentative della minoranza slovena.
(Tutela degli interessi sociali,
economici ed ambientali)
1. Nei territori di cui allarticolo 4 lassetto amministrativo, luso del territorio, i piani di programmazione economica, sociale ed urbanistica e la loro attuazione anche in caso di espropri devono tendere alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali.
2. Ai fini di cui al comma 1 e dintesa con
il Comitato, negli organi consultivi competenti deve essere garantita una adeguata
rappresentanza della minoranza slovena.
3. Per consentire lattuazione di interventi
volti allo sviluppo dei territori dei comuni della provincia di Udine compresi nelle
comunità montane del Canal del Ferro Val Canale, Valli del Torre e Valli del
Natisone, nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena, a decorrere
dallanno 2001 lo Stato assegna alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo
annuo pari a lire 1.000 milioni.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dallanno 2001.
(Organizzazioni e attività sindacali)
1. Alle organizzazioni sindacali e di categoria che svolgono la loro attività prevalentemente in lingua slovena, le quali, per la loro consistenza e diffusione sui territori di cui allarticolo 4, abbiano carattere di rappresentatività allinterno della minoranza, sono estesi, sentito il Comitato, in ordine allesercizio delle attività sindacali in genere ed al diritto alla rappresentanza negli organi collegiali della pubblica amministrazione e degli enti operanti nei settori di interesse, i diritti riconosciuti dalla legge alle associazioni e alle organizzazioni aderenti alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
(Integrazioni alla legge 15 dicembre 1999,
n. 482, in materia di tutela penale delle
minoranze linguistiche)
1. Dopo larticolo 18 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è inserito il seguente:
«Art. 18-bis. 1. Le disposizioni di cui allarticolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, ed al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, si applicano anche ai fini di prevenzione e di repressione dei fenomeni di intolleranza e di violenza nei confronti degli appartenenti alle minoranze linguistiche».
(Norma transitoria)
1. Fino alla costituzione della Commissione di cui allarticolo 13, comma 3, le relative competenze sono esercitate dalla Commissione di cui allarticolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, opportunamente integrata dal provveditore agli studi di Udine, o da un suo delegato, e da due cittadini di lingua slovena designati dal consiglio provinciale di Udine, con voto limitato.
(Modifiche dellambito territoriale
di applicazione della legge)
1. La tabella di cui allarticolo 4 può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Comitato, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Su proposta del Comitato le misure di tutela
previste dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche al di fuori dei
territori di cui allarticolo 4, in favore degli appartenenti alla minoranza slovena,
quando si tratti di attività intese alla conservazione e promozione della loro identità
culturale, storica e linguistica, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
3. Ai cittadini di cui al comma 2 è comunque
garantito lesercizio dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3 dellarticolo 8
limitatamente ai rapporti con gli enti sovracomunali già operanti secondo le modalità
previste dal comma 4 dellarticolo 8.
4. Lelenco previsto dallarticolo 10
può essere modificato con decreto del Presidente della giunta regionale, sulla base della
proposta del Comitato, e sentiti gli enti interessati.
(Disposizioni in materia elettorale)
1. Le leggi elettorali per lelezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati dettano norme per favorire laccesso alla rappresentanza di candidati appartenenti alla minoranza slovena.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 3, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 21 della presente legge, pari a lire 15.567.000.000 per lanno 2001 ed a lire 20.567.000.000 a decorrere dallanno 2002, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Disposizioni finali)
1. Fermo restando quanto disposto dalla presente legge, rimangono in vigore le misure di tutela comunque adottate in attuazione dello Statuto speciale allegato al Memorandum dintesa di Londra del 5 ottobre 1954, richiamato dallarticolo 8 del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, ratificato, unitamente allaccordo tra le stesse Parti, con allegati, allatto finale ed allo scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975, ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73.
2. Nessuna disposizione della presente legge
può essere interpretata in modo tale da assicurare un livello di protezione dei diritti
della minoranza slovena inferiore a quello già in godimento in base a precedenti
disposizioni.
3. Eventuali disposizioni più favorevoli rispetto
a quelle previste dalla presente legge, derivanti dalla legislazione nazionale di tutela
delle minoranze linguistiche, si applicano, sentito il Comitato, anche in favore della
minoranza slovena e germanofona nella regione Friuli-Venezia Giulia, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. Dallattuazione della presente legge non
potrà derivare alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica oltre a quelli
massimi esplicitamente previsti dalla legge stessa e dalle altre leggi concernenti la
tutela della minoranza slovena.
(Definizione)
1. Ai fini della presente legge per frazione si intende un centro autonomo dotato di una propria individualità.