Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2008
Art. 1.
Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia
civile
1. Nei giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al recupero di aiuti di
Stato in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai
sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999,
di seguito denominata: «decisione di recupero», il giudice può concedere la sospensione
dell'efficacia del titolo amministrativo o giudiziale di pagamento, conseguente a detta
decisione, se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero,
ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione
dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti
di tale errore;
b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimità della decisione di recupero il giudice provvede alla sospensione del giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia delle Comunità europee, con richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e successive modificazioni, se ad essa non sia stata già deferita la questione di validità dell'atto comunitario contestato. Non può, in ogni caso, essere accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti alla legittimità della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facoltà perche' individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 230 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 242 del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.
3. Fuori dei casi in cui e' stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, con il provvedimento che accoglie l'istanza di sospensione, il giudice fissa la data dell'udienza di trattazione nel termine di trenta giorni. La causa e' decisa nei successivi sessanta giorni. Allo scadere del termine di novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento di sospensione, il provvedimento perde efficacia salvo che il giudice, su istanza di parte, riesamini lo stesso e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando un termine di efficacia non superiore a sessanta giorni.
4. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 3 ai giudizi di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dei commi terzo, quarto e decimo del medesimo articolo 23.
5. Ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto non si applica il comma 4. Se e' già stato concesso il provvedimento di sospensione la causa e' decisa nei termini di cui al comma 3, previa eventuale anticipazione dell'udienza di trattazione già fissata. Il giudice, su istanza di parte, riesamina il provvedimento di sospensione già concesso e ne dispone la revoca qualora non ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2.
6. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui al comma 3 e riferisce con relazione trimestrale, rispettivamente, al presidente del tribunale o della corte d'appello per le determinazioni di competenza. Nei tribunali non divisi in sezioni le funzioni di vigilanza sono svolte direttamente dal Presidente del tribunale.
Art. 2.
Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia
tributaria
1. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e' inserito il seguente:
«Art. 47-bis (Sospensione di atti volti al
recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie). - 1. Qualora
sia chiesta in via cautelare la sospensione dell'esecuzione di un atto volto al recupero
di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione adottata dalla
Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del
Consiglio, del 22 marzo 1999, di seguito denominata: "decisione di recupero", la
Commissione tributaria provinciale può concedere la sospensione dell'efficacia del titolo
di pagamento conseguente a detta decisione se ricorrono cumulativamente le seguenti
condizioni:
a) gravi motivi di
illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione
del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo
della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;
b) pericolo di un
pregiudizio imminente e irreparabile.
2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla
illegittimità della decisione di recupero la Commissione tributaria provinciale provvede
con separata ordinanza alla sospensione del giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale
della questione alla Corte di giustizia delle Comunità europee, con richiesta di
trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del regolamento di procedura
della Corte di giustizia del 19 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e successive modificazioni, se ad essa
non sia stata già deferita la questione di validità dell'atto comunitario contestato.
Non può, in ogni caso, essere accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per
motivi attinenti alla legittimità della decisione di recupero quando la parte istante,
pur avendone facoltà perche' individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto
impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 230 del Trattato
istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo
proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai
sensi dell'articolo 242 del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione
non sia stata concessa.
3. Fermi restando i presupposti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 47; ai fini dell'applicazione
del comma 8 rileva anche il mutamento del diritto comunitario.
4. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono definite,
nel merito, nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione
di cui al medesimo comma 1. Alla scadenza del termine di sessanta giorni dall'emanazione
dell'ordinanza di sospensione, il provvedimento perde comunque efficacia, salvo che la
Commissione tributaria provinciale entro il medesimo termine riesamini, su istanza di
parte, l'ordinanza di sospensione e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base
dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando comunque un termine di efficacia, non
prorogabile, non superiore a sessanta giorni. Non si applica la disciplina sulla
sospensione feriale dei termini. Nel caso di rinvio pregiudiziale il termine di cui al
primo periodo e' sospeso dal giorno del deposito dell'ordinanza di rinvio e riprende a
decorrere dalla data della trasmissione della decisione della Corte di giustizia delle
Comunità europee.
5. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono discusse
in pubblica udienza e, subito dopo la discussione, il Collegio giudicante delibera la
decisione in camera di consiglio. Il Presidente redige e sottoscrive il dispositivo e ne
dà lettura in udienza, a pena di nullità.
6. La sentenza e' depositata nella segreteria della Commissione
tributaria provinciale entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il segretario
fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data e ne
dà immediata comunicazione alle parti.
7. In caso di impugnazione della sentenza pronunciata sul ricorso
avverso uno degli atti di cui al comma 1, tutti i termini del giudizio di appello davanti
alla Commissione tributaria regionale, ad eccezione di quello stabilito per la
proposizione del ricorso, sono ridotti alla metà. Nel processo di appello le controversie
relative agli atti di cui al comma 1 hanno priorità assoluta nella trattazione. Si
applicano le disposizioni di cui ai commi 4, terzo e quarto periodo, 5 e 6.».
2. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso sia stata concessa la sospensione, le relative controversie sono definite nel merito, entro sessanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto; fermo restando il predetto termine, la commissione tributaria provinciale, su istanza di parte, riesamina i provvedimenti di sospensione già concessi e ne dispone la revoca, qualora non ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come introdotto dal presente articolo. Il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 546 del 1992 per la comunicazione dell'avviso di trattazione e' ridotto a dieci giorni liberi. Alle medesime controversie pendenti in appello si applica il comma 7 del predetto articolo 47-bis come introdotto dal comma 1 del presente articolo.
3. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui al comma 2 e ai commi 4 e 7, primo periodo, dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dal comma 1 del presente articolo e riferisce con relazione trimestrale, rispettivamente, al presidente della commissione tributaria provinciale e della commissione tributaria regionale per le determinazioni di competenza.
4. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, e' soppresso.
Art. 3.
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,
recante norme in materia ambientale in attuazione della direttiva 2000/60/CE. Esecuzione
della sentenza della Corte di giustizia resa in data 12 gennaio 2006, nella causa C-85/05.
Procedura di infrazione n. 2004/59
1. All'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Le regioni possono motivatamente prorogare
il termine del 23 dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei corpi
idrici purche' non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici e
sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) i
miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono stato di qualità ambientale non
possono essere raggiunti entro i termini stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi:
1) i
miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere conseguiti per motivi tecnici
solo in fasi successive al 23 dicembre 2015;
2) il completamento dei
miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionalmente costoso;
3) le condizioni naturali non
consentono il miglioramento del corpo idrico nei tempi richiesti;
b) la proroga dei termini
e le relative motivazioni sono espressamente indicate nei piani di cui agli articoli 117 e
121;
c) le proroghe non
possono superare il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti dei piani di cui
alla lettera b), fatta eccezione per i casi in cui le condizioni naturali non
consentano di conseguire gli obiettivi entro detto periodo;
d) l'elenco delle misure,
la necessità delle stesse per il miglioramento progressivo entro il termine previsto, la
giustificazione di ogni eventuale significativo ritardo nella attuazione delle misure,
nonche' il relativo calendario di attuazione delle misure devono essere riportati nei
piani di cui alla lettera b). Le informazioni devono essere aggiornate nel
riesame dei piani.»;
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Le regioni, per alcuni corpi idrici,
possono stabilire di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di
cui al comma 4, qualora, a causa delle ripercussioni dell'impatto antropico rilevato ai
sensi dell'articolo 118 o delle loro condizioni naturali, non sia possibile o sia
esageratamente oneroso il loro raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti
condizioni:
a) la situazione
ambientale e socioeconomica non consente di prevedere altre opzioni significativamente
migliori sul piano ambientale ed economico;
b) la garanzia che:
1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato ecologico e chimico
possibile, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per
la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;
2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al loro stato di qualità,
tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura
dell'attività umana o dell'inquinamento;
c) per lo
stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore deterioramento;
d) gli
obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel
piano di gestione del bacino idrografico e del piano di tutela di cui agli articoli 117 e
121 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni nell'ambito della revisione di detti
piani.»;
c) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: «10-bis.
Le regioni non violano le disposizioni del presente decreto nei casi in cui:
a) il mancato raggiungimento del buon
stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico delle acque superficiali o, ove
pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacità di impedire il
deterioramento del corpo idrico superficiale e sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche
delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni
idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei;
b) l'incapacità di impedire il
deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia
dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano purche' sussistano le seguenti
condizioni:
1) siano state avviate
le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
2) siano indicate
puntualmente ed illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle
modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;
3) le motivazioni delle
modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera b) siano di prioritario
interesse pubblico ed i vantaggi per l'ambiente e la società, risultanti dal
conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi
derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento
della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;
4) per motivi di
fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o
dalle alterazioni del corpo idrico non possano essere conseguiti con altri mezzi che
garantiscono soluzioni ambientali migliori.».
Art. 4.
Modifiche all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di recupero stragiudiziale dei crediti.
Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 18 luglio 2007 nella causa
C-134/05. Procedura di infrazione n. 2001/5171. Modifiche al testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, in materia di servizi di sicurezza privati. Esecuzione della sentenza
della Corte di giustizia resa in data 13 dicembre 2007 nella causa C-465/05. Procedura di
infrazione n. 2000/4196
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 115 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Per le attività di recupero stragiudiziale
dei crediti per conto di terzi non si applica il quarto comma del presente articolo e la
licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti
territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte
dall'autorità. Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere
di affissione di cui all'articolo 120 può essere assolto mediante l'esibizione o
comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta
indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe. Il titolare della
licenza e', comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al
rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito
territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il
registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad
ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone
con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale
operano.»;
b) all'articolo 134, dopo il terzo comma, e' inserito il
seguente:
«Il regolamento di esecuzione individua gli
altri soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti poteri di direzione,
amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei
confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli
altri requisiti previsti dall'articolo 11 del presente testo unico, nonche' dall'articolo
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.»;
c) dopo l'articolo 134 e' inserito il seguente:
«Art. 134-bis (Disciplina delle
attività autorizzate in altro Stato dell'Unione europea). - 1. Le imprese di
vigilanza privata stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea possono
stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana in presenza dei requisiti, dei
presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla legge e dal regolamento per
l'esecuzione del presente testo unico, tenuto conto degli adempimenti, degli obblighi e
degli oneri già assolti nello Stato di stabilimento, attestati dall'autorità del
medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto.
2. I servizi transfrontalieri e quelli
temporanei di vigilanza e custodia da parte di imprese stabilite in un altro Stato membro
dell'Unione europea sono svolti alle condizioni e con le modalità indicate nel
regolamento per l'esecuzione del presente testo unico.
3. Il Ministro dell'interno e' autorizzato a
sottoscrivere, in materia di vigilanza privata, accordi di collaborazione con le
competenti autorità degli Stati membri dell'Unione europea, per il reciproco
riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni necessari per lo
svolgimento dell'attività, nonche' dei provvedimenti amministrativi previsti dai
rispettivi ordinamenti.»;
d) all'articolo 135, quinto comma, le parole: «o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa» sono soppresse;
e) all'articolo 135, il sesto comma e' abrogato;
f) all'articolo 136, il secondo comma e' abrogato;
g) all'articolo 138:
1) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«Il Ministro
dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel
regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede
all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie
particolari giurate.»;
2) dopo il secondo comma e' inserito il
seguente:
«Ai fini
dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati
membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche
effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attività. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3.»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Salvo quanto
diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di
custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità
di incaricati di un pubblico servizio.».
Art. 5.
Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio pubblico svolto nell'ambito
dell'Unione europea. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 26
dicembre 2006 nella causa C-371/04. Procedura di infrazione n. 2002/4888
1. Le amministrazioni pubbliche tenute al rispetto del principio di libera circolazione dei lavoratori di cui agli articoli 39 del Trattato che istituisce la Comunità europea e 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, salve più favorevoli previsioni, valutano, ai fini giuridici ed economici, l'esperienza professionale e l'anzianità acquisite da cittadini comunitari nell'esercizio di un'attività analoga a quella considerata rilevante e svolta in un altro Stato membro, anche in periodi antecedenti all'adesione del medesimo all'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea secondo condizioni di parità rispetto a quelle maturate nell'ambito dell'ordinamento italiano. Sono inapplicabili le disposizioni normative e le clausole dei contratti collettivi contrastanti con il presente comma. Ai fini dell'accesso rimane fermo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6.
Disposizioni transitorie in materia di piani di adeguamento di cui all'articolo 17,
comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione della
direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti. Modifiche al decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE,
2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti. Pocedura
di infrazione n. 2003/2077 - esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia resa in
data 26 aprile 2007 nella causa C-135/05. Procedura di infrazione 2003/4506 - causa
C-442/06. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/4482
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo il comma 4,
sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il provvedimento con cui l'autorità competente
approva i piani di adeguamento, presentati ai sensi del comma 3, per le discariche di
rifiuti pericolosi e per quelle autorizzate dopo la data del 16 luglio 2001 e fino al 23
marzo 2003, deve fissare un termine per l'ultimazione dei lavori di adeguamento, che non
può essere successivo al 1° ottobre 2008.
4-ter. Nel caso in cui, per le discariche di cui al comma 1,
il provvedimento di approvazione del piano di adeguamento di cui al comma 4, stabilisca un
termine finale per l'ultimazione dei lavori di adeguamento successivo al 1° ottobre 2008,
tale termine si intende anticipato al 1° ottobre 2008.».
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, la lettera c) e' soppressa.
Art. 7.
Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni,
recante attuazione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso. Esecuzione
della sentenza della Corte di giustizia resa in data 24 maggio 2007 nella causa C-394/05.
Procedura di infrazione n. 2003/2204
1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 5, commi 1 e 3, » sono aggiunte le seguenti: «all'articolo 5, comma 15,»;
b) all'articolo 5:
1) al comma 3 dopo le parole: «di cui al comma
2,» sono inserite le seguenti: «e, ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo
stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui
e' previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta,»;
2) al comma 15 le parole: «ad un operatore
autorizzato alla raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u),» sono
sostituite dalle seguenti: «ad un centro di raccolta di cui all'articolo 5, comma 3.»;
c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «concordate con i gestori degli impianti» sono sostituite dalle seguenti: «richieste dai gestori degli impianti».
Art. 8.
Modifiche ai decreti legislativi del 26 maggio 2004, n. 153 e n. 154, in materia di pesca ed alla legge 14 luglio 1965, n. 963, in materia di pesca marittima. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 1992/5006. Procedura di infrazione n. 2001/2118 - esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 7 dicembre 2006 nella causa C-161/05. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2004/2225. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/2284
1. L'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Tutela di esemplari di specie ittiche al di sotto
della taglia minima). - 1. Sono vietati lo sbarco, il trasporto, il trasbordo e la
commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima
prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili.
2. Non e' sanzionabile la cattura accidentale o accessoria degli
esemplari di cui al comma 1, realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e
nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca. Gli esemplari eventualmente catturati di
dimensioni inferiori alla taglia minima devono essere rigettati in mare.
3. La commercializzazione e la somministrazione di esemplari di specie
di cui al comma 1 ovvero di cui e' vietata la cattura e' sanzionata con la sospensione
dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.».
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. L'imprenditore ittico che viola le disposizioni di cui al comma 2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3000 euro. Tale sanzione e' triplicata nel caso di violazione di dichiarazione concernente le catture e gli sbarchi di specie ittiche tutelate dai piani di protezione degli stock ittici o pescate fuori dalle acque mediterranee.».
3. Alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, lettera b), dopo la parola: «detenere» sono inserite le seguenti: «attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere»;
b) l'articolo 26 e' sostituito dal seguente:
«Art. 26 (Sanzioni amministrative). -
1. Chiunque contravvenga ai divieti posti dall'articolo 15, comma 1, lettere a) e
b), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000
euro.
2. E' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque eserciti la pesca marittima senza la
preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.
3. E' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque violi le norme del regolamento per
l'esercizio della pesca sportiva e subacquea.
4. E' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro chiunque venda o commerci i prodotti della pesca
esercitata a scopo ricreativo o sportivo.
5. E' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo
simile a persona minore degli anni sedici; alla stessa sanzione soggiace chi affida un
fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora
questa ne faccia uso.
6. E' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non
consenta o impedisca l'ispezione da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca,
prevista dal precedente articolo 23.
7. E' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro il comandante di una unità da pesca che navighi
con l'apparecchiatura blue box, di cui al regolamento (CE) n. 2244/2003 della
Commissione, del 18 dicembre 2003, manomessa o alterata. Alla medesima sanzione e'
soggetto chiunque ponga in essere atti diretti alla modifica o alla interruzione del
segnale trasmesso dal sistema VMS o violi le norme che ne disciplinano il corretto
funzionamento. Si applica la sanzione accessoria di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c-bis).
8. E' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro chiunque violi le norme relative ai piani di
ricostituzione di specie ittiche previste da normative nazionali e comunitarie.»;
c) all'articolo 27, comma 1:
1) alla lettera b) e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non
conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e
demolizione sono poste a carico del contravventore;»;
2) dopo la lettera c), e' inserita la
seguente:
«c-bis) la
sospensione della licenza di pesca, in caso di recidiva della violazione, per un periodo
compreso tra 10 giorni e 30 giorni.».
Art. 9.
Trasferimento alla Federazione russa del diritto di proprietà sul complesso
architettonico della Chiesa Russa Ortodossa di Bari
1. Nell'ambito degli accordi bilaterali tra la Repubblica italiana e la Federazione russa ed in particolare del trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, firmato a Mosca il 14 ottobre 1994 e ratificato ai sensi della legge 8 febbraio 1996, n. 69, il complesso architettonico della «Chiesa Russa Ortodossa di Bari», previo trasferimento dall'ente proprietario allo Stato, e' immediatamente trasferito in proprietà a titolo gratuito alla Federazione russa.
2. Alla consegna dell'immobile di cui al comma 1 alla Federazione russa provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Agenzia del demanio, con apposito verbale, che costituisce titolo per la gratuita trascrizione e voltura.
Art. 10.
Disposizioni concernenti le strutture di missione istituite presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri
1. La struttura di missione istituita presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2006, nonche' le altre strutture di missione operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, decadono, ove non confermate, decorsi 30 giorni dal giuramento del nuovo Governo.
Art. 11.
Disposizioni finanziarie
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in euro 7.023.000 per l'anno 2008, euro 12.083.000 per l'anno 2009 ed euro 13.946.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando i seguenti accantonamenti:
in migliaia di euro ===================================================================== Accantonamenti | 2008 | 2009 | 2010 ===================================================================== Ministero della giustizia | 2.273| 5.981| 6.488 Ministero degli affari esteri | 1.136| 3.427| 3.145 Ministero della pubblica istruzione | 2.014| -| - Ministero per i beni e le attività culturali | 314| 1.021| 2.458 Ministero dei trasporti | 70| 654| 855 Ministero dell'università e della ricerca | 1.000| 1.000| 1.000 Ministero della solidarietà sociale | 216| -| -
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri recati dal presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.
Art. 12.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.