Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 63
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2008
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 2006, n. 51;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2008;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2008;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche alla Parte prima
1. Alla Parte prima del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 42 del 2004», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole: «del presente codice» sono aggiunte le seguenti: «, in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite»;
b) all'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, le parole: «In riferimento ai beni paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «In riferimento al paesaggio,».
Art. 2.
Modifiche alla Parte terza
1. Alla Parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 131 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 131 (Paesaggio). - 1. Per
paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva
dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.
2. Il presente Codice tutela il paesaggio
relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e
visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.
3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di
tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente Codice
definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici.
4. La tutela del paesaggio, ai fini del
presente Codice, e' volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i
valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano
sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.
5. La valorizzazione del paesaggio concorre a
promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono
e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza,
informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonche', ove
possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La
valorizzazione e' attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.
6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti
pubblici territoriali nonche' tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni,
intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso
consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di
realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di
qualità e sostenibilità.»;
b) l'articolo 132 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 132 (Convenzioni internazionali).
- 1. La Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati
fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del
paesaggio.
2. La ripartizione delle competenze in materia
di paesaggio e' stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo
all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre
2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.»;
c) l'articolo 133 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 133 (Cooperazione tra
amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio). -
1. Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la
valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle
proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito
con decreto del Ministro, nonche' dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le
medesime finalità.
2. Il Ministero e le regioni cooperano,
altresì, per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di
pianificazione territoriale, nonche' la gestione dei conseguenti interventi, al fine di
assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del
paesaggio indicati all'articolo 131, comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i
detti indirizzi e criteri considerano anche finalità di sviluppo territoriale
sostenibile.
3. Gli altri enti pubblici territoriali
conformano la loro attività di pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al comma
2 e, nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti.»;
d) all'articolo 134:
1) al comma 1, lettera a), la parola:
«indicati» e' sostituita dalle seguenti: «di cui»;
2) al comma 1, lettera b), la parola:
«indicate» e' sostituita dalle seguenti: «di cui»;
3) al comma 1, lettera c), le parole:
«gli immobili e le aree tipizzati, individuati e» sono sostituite dalle seguenti: «gli
ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e»;
e) l'articolo 135 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 135 (Pianificazione
paesaggistica). - 1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia
adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti
valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni
sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici,
ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori
paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici".
L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni,
limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b),
c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.
2. I piani paesaggistici, con riferimento al
territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonche' le
caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.
3. In riferimento a ciascun ambito, i piani
predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e
133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.
4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici
definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:
a) alla
conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici
sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e
dei materiali costruttivi, nonche' delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
b) alla
riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
c) alla
salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali,
assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
d) alla
individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro
compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare
attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del
patrimonio mondiale dell'UNESCO.»;
f) all'articolo 136:
1) al comma 1, lettera a), le parole:
«o di singolarità geologica» sono sostituite dalle seguenti: «, singolarità geologica
o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali»;
2) al comma 1, lettera c), le parole:
«ivi comprese le zone di interesse archeologico» sono sostituite dalle seguenti:
«inclusi i centri ed i nuclei storici»;
3) al comma 1, lettera d), le parole:
«considerate come quadri» sono soppresse;
g) all'articolo 137:
1) al comma 1, le parole: «Ciascuna regione
istituisce una o più commissioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni
istituiscono apposite commissioni,»;
2) al comma 2, primo periodo, le parole:
«nonche' due dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' due responsabili»;
3) al comma 2, secondo periodo, la parola:
«eventualmente» e' sostituita dalle seguenti: «di norma» e le parole: «individuate ai
sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349» sono sostituite dalle seguenti:
«individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno
ambientale. La commissione e' integrata dal rappresentante del competente comando
regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari,
alberate ed alberi monumentali»;
h) l'articolo 138 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 138 (Avvio del procedimento di
dichiarazione di notevole interesse pubblico). - 1. Le commissioni di cui
all'articolo 137, su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero
su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie
informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e
consultati i comuni interessati nonche', ove opportuno, esperti della materia, valutano la
sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136, degli immobili e
delle aree per i quali e' stata avviata l'iniziativa e propongono alla regione l'adozione
della relativa dichiarazione. La proposta e' formulata con riferimento ai valori storici,
culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari
degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al
territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad
assicurare la conservazione dei valori espressi.
2. La commissione decide se dare ulteriore
seguito all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'atto
medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i successivi trenta giorni
il componente della commissione o l'ente pubblico territoriale che ha assunto l'iniziativa
può formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione.
3. E' fatto salvo il potere del Ministero, su
proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve
essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di
dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo
136.»;
i) all'articolo 139:
1) nella rubrica, le parole: «Partecipazione
al procedimento» sono sostituite dalla seguente: «Procedimento»;
2) al comma 1, primo periodo, le parole: «La
proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree, corredata
dalla relativa planimetria redatta in scala idonea alla loro identificazione,» sono
sostituite dalle seguenti: «La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico
di cui all'articolo 138, corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale
individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto,» e, all'ultimo
periodo, la parola: «interessata» e' sostituita dalla seguente: «interessate»;
3) al comma 2, la parola: «territorialmente»
e' soppressa;
4) al comma 5, le parole: «ai sensi
dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349,» sono sostituite dalle seguenti: «ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale,»;
l) all'articolo 140:
1) al comma 1, le parole: «il termine di»
sono soppresse, la parola «paesaggistico» e' soppressa e, in fine, le parole: «degli
immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 e
delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo
dell'articolo 136» sono sostituite dalle seguenti: «degli immobili e delle aree
indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle lettere c)
e d) del comma 1 dell'articolo 136»;
2) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai
seguenti:
«2. La dichiarazione
di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la
conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio
considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non e'
suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione
del piano medesimo.
3. La dichiarazione di
notevole interesse pubblico, quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle lettere a)
e b) dell'articolo 136, comma 1, e' notificata al proprietario, possessore o
detentore, depositata presso ogni comune interessato e trascritta, a cura della regione,
nei registri immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole interesse pubblico e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale
della regione.
4. Copia della Gazzetta
Ufficiale e' affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni
interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a
disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.»;
3) il comma 5 e' abrogato;
m) l'articolo 141 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 141 (Provvedimenti ministeriali).
- 1. Le disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano anche ai procedimenti di
dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, comma 3. In tale
caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di dichiarazione formulata dal
soprintendente, provvedono agli adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1, mentre
agli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 139 provvede
direttamente il soprintendente.
2. Il Ministero, valutate le eventuali
osservazioni presentate ai sensi del detto articolo 139, comma 5, e sentito il competente
Comitato tecnico-scientifico, adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, a
termini dell'articolo 140, commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.
3. Il soprintendente provvede alla notifica
della dichiarazione, al suo deposito presso i comuni interessati e alla sua trascrizione
nei registri immobiliari, ai sensi dell'articolo 140, comma 3.
4. La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta
Ufficiale contenente la dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative
planimetrie, e' fatta dal Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci
giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto. La soprintendenza vigila
sull'adempimento, da parte di ogni comune interessato, di quanto prescritto dall'articolo
140, comma 4, e ne dà comunicazione al Ministero.
5. Se il provvedimento ministeriale di
dichiarazione non e' adottato nei termini di cui all'articolo 140, comma 1, allo scadere
dei detti termini, per le aree e gli immobili oggetto della proposta di dichiarazione,
cessano gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.»;
n) dopo l'articolo 141 e' inserito il seguente:
«Art. 141-bis (Integrazione del
contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico). - 1. Il Ministero e le
regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico
rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2.
2. Qualora le regioni non provvedano alle
integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via
sostitutiva. La procedura di sostituzione e' avviata dalla soprintendenza ed il
provvedimento finale e' adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato
tecnico-scientifico.
3. I provvedimenti integrativi adottati ai
sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2
dell'articolo 140 e sono sottoposti al regime di pubblicità stabilito dai commi 3 e 4 del
medesimo articolo.»;
o) all'articolo 142:
1) al comma 1, lettera m), le parole:
«individuate alla data di entrata in vigore del presente codice» sono soppresse;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: «Non
sono comprese tra i beni elencati nel comma 1, le aree» sono sostituite dalle seguenti:
«La disposizione di
cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g),
h), l), m), non si applica alle aree»;
3) al comma 2, lettera a), le parole:
«come zone A e B;» sono sostituite dalle seguenti: «, ai sensi del decreto ministeriale
2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
4) al comma 2, lettera b), le parole:
«come zone diverse dalle zone A e B, ed erano ricomprese» sono sostituite dalle
seguenti:
«come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle
parti di esse ricomprese»;
5) al comma 3, primo periodo, le parole: «La
disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che
la regione, in tutto o in parte, abbia ritenuto, entro la data di entrata in vigore della
presente disposizione,» sono sostituite dalle seguenti: «La disposizione del comma 1 non
si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia
ritenuto in tutto o in parte»;
6) al comma 3, terzo periodo, le parole:
«comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;
p) l'articolo 143 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 143 (Piano paesaggistico).
- 1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:
a)
ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue
caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro
interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;
b)
ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai
sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla
identificazione, nonche' determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini
dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e
141-bis;
c)
ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e
rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione di
prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette
aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
d) eventuale
individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini
dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in
scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione delle specifiche prescrizioni
d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;
e)
individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo
134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
f) analisi
delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori
di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonche' comparazione con gli
altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
g)
individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree
significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione
compatibili con le esigenze della tutela;
h)
individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto
paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare
uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
i)
individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini
dell'articolo 135, comma 3.
2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la
definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo
quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa e' stabilito il
termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano e'
oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed
i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale
sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di
integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il piano e' approvato con
provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale
termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c)
e d) del comma 1, e' approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro,
sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Approvato il piano paesaggistico, il parere
reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 e'
vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di
cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto
al comma 4, nonche' quanto previsto dall'articolo 146, comma 5.
4. Il piano può prevedere:
a) la
individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da
specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e
157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento,
nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità
degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento
urbanistico comunale;
b) la
individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione
degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.
5. L'entrata in vigore delle disposizioni di
cui al comma 4 e' subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al
piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4.
6. Il piano può anche subordinare l'entrata in
vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza
autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo di un periodo di
monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle
trasformazioni del territorio realizzate.
7. Il piano prevede comunque che nelle
aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli
interventi realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni
vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli
146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.
8. Il piano paesaggistico può individuare
anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione,
valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione,
comprese le misure incentivanti.
9. A far data dall'adozione del piano
paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134,
interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far
data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono
immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed
urbanistici.»;
q) all'articolo 144:
1) al comma 1, primo periodo, le parole:
«associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, individuate ai sensi
dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349» sono sostituite dalle seguenti:
«associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale,»;
2) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito
dal seguente: «A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge
i procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad ulteriori forme di
partecipazione, informazione e comunicazione.»;
3) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 143, comma 9».
r) all'articolo 145:
1) al comma 1, in principio, le parole: «Il
Ministero individua ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 le» sono sostituite dalle seguenti: «La individuazione, da parte del Ministero,
delle»;
2) al comma 1, in fine, dopo la parola
«pianificazione» sono aggiunte le seguenti: «, costituisce compito di rilievo
nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali»;
3) al comma 2, la parola: «prevedono» e'
sostituita dalle seguenti: «possono prevedere»;
4) al comma 3, dopo le parole: «Le previsioni
dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156» sono aggiunte le seguenti: «non
sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo
economico,»;
5) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. I comuni, le
città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette
conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle
previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale,
entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro
approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di
indennizzo.»;
s) l'articolo 146 e' sostituito dal seguente:
«Art. 146 (Autorizzazione). - 1. I
proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse
paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a
termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono
distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici
oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo
di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano
intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i
lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto e'
preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed
intervento progettato. Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può
essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce
atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli
legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167,
commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla
realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione e' valida per un periodo
di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta
a nuova autorizzazione.
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica
si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in
relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge
o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi
4 e 5. Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso
dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d),
nonche' della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione
interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura
obbligatoria non vincolante.
6. La regione esercita la funzione
autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate
competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne
l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione
fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti
locali, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari della delega dispongano di strutture
in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche' di
garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di
funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.
7. L'amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se
ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei
criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e
143, comma 3 lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non
ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della
documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune
integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione
dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità
dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione
di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la
documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica
illustrativa nonche' dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai
sensi delle vigenti disposizione di legge in materia di procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al
comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo
complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano
paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il
termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Entro venti giorni dalla
ricezione del parere, l'amministrazione rilascia l'autorizzazione ad esso conforme oppure
comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
9. Decorso inutilmente il termine di cui al
primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere,
l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il
soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia
entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni
dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente
provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008,
su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure
semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve
entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme,
comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Decorso inutilmente il termine indicato
all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata,
l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi
provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento
della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta
del rilascio in via sostitutiva e' presentata al soprintendente.
11. L'autorizzazione paesaggistica diventa
efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed e' trasmessa, senza indugio, alla
soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonche', unitamente allo
stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e,
ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti
al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica e'
impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi
individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno
ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le
sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate
dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito un elenco delle autorizzazioni
rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via
telematica, in cui e' indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la
annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco e' trasmessa trimestralmente
alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si
applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere
incidenti sui beni di cui all'articolo 134, ferme restando anche le competenze del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera d), della legge 8 luglio 1986, n. 349.
15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10,
11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed
estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono
esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili
paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta
giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica,
da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
16. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
t) all'articolo 147:
1) al comma 1, le parole: «conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche e integrazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza di
servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento
amministrativo.»;
2) al comma 2, le parole: «dell'articolo 6
della legge 8 luglio 1986, n. 349» sono sostituite dalle seguenti: «delle vigenti
disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale» e, in fine, e' aggiunto
il seguente periodo: «I progetti sono corredati della documentazione prevista dal comma 3
dell'articolo 146.»;
u) all'articolo 148:
1) al comma 1, le parole: «Entro il 31
dicembre 2006 le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni» e, in fine, le
parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;
2) al comma 2, le parole: «, competenti per
ambiti sovracomunali, in modo da realizzare il necessario coordinamento paesaggistico,»
sono soppresse;
3) al comma 3, le parole: «parere obbligatorio
in merito al rilascio delle autorizzazioni previste» sono sostituite dalle seguenti:
«pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti» e dopo le parole: «dagli
articoli 146,» sono aggiunte le seguenti: «comma 7,»;
4) il comma 4 e' soppresso;
v) all'articolo 149, comma 1, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;
z) all'articolo 150:
1) al comma 1, la parola: «ha» e' sostituita
dalla parola: «hanno»;
2) al comma 2, le parole: «Il provvedimento di
inibizione o sospensione dei lavori incidenti su immobili od aree non ancora dichiarati di
notevole interesse pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «L'inibizione o sospensione
dei lavori disposta ai sensi del comma 1» e dopo la parola: «proposta» sono aggiunte le
seguenti: «di dichiarazione di notevole interesse pubblico»;
3) il comma 3 e' abrogato;
aa) all'articolo 151, comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Qualora sia stata ordinata, senza la intimazione della preventiva diffida prevista dall'articolo 150, comma 1, lettera a), la sospensione di lavori su immobili ed aree di cui non sia stato in precedenza dichiarato il notevole interesse pubblico, ai sensi degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, l'interessato può ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione.»;
bb) all'articolo 152:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «la
regione, tenendo in debito conto la funzione» sono sostituite dalle seguenti:
«l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo
146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione»; la
parola: «ha» e' sostituita dalla seguente: «hanno»; le parole: «ad evitare
pregiudizio ai ben protetti da questo Titolo.» sono sostituite dalle seguenti: «comunque
ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle
disposizioni del presente Titolo. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo
146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente
procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.»;
2) al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
3) il comma 2 e' soppresso;
cc) all'articolo 153:
1) al comma 1, le parole: «e' vietato
collocare cartelli e» sono sostituite dalle seguenti: «e' vietata la posa in opera di
cartelli o», e le parole: «individuata dalla regione.» sono sostituite dalle seguenti:
«, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5,
del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8,
senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai
sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.»;
2) al comma 2, le parole: «e' vietato
collocare cartelli» sono sostituite dalle seguenti: «e' vietata la posa in opera di
cartelli»; le parole: «ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «ai
sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e
sui veicoli», e le parole: «della amministrazione competente individuata dalla regione»
sono sostituite dalle seguenti: «del soprintendente»;
dd) l'articolo 154 e' sostituito dal seguente:
«Art. 154 (Colore delle facciate dei
fabbricati). - 1. Qualora la tinteggiatura delle facciate dei fabbricati siti nelle
aree contemplate dalle lettere c) e d) dell'articolo 136, comma 1, o
dalla lettera m) dell'articolo 142, comma 1, sia sottoposta all'obbligo della
preventiva autorizzazione, in base alle disposizioni degli articoli 146 e 149, comma 1,
lettera a), l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto
previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, possono ordinare
che alle facciate medesime sia dato un colore che armonizzi con la bellezza d'insieme.
2. Qualora i proprietari, possessori o
detentori degli immobili di cui al comma 1 non ottemperino, entro i termini stabiliti,
alle prescrizioni loro impartite, l'amministrazione competente, o il soprintendente,
provvede all'esecuzione d'ufficio.
3. Nei confronti degli immobili di cui
all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), dichiarati di interesse
culturale ai sensi dell'articolo 13, e degli immobili di cui al comma 1 del medesimo
articolo 10 valgono le disposizioni della Parte seconda del presente codice.»;
ee) all'articolo 155, dopo il comma 2, sono aggiunti, in
fine, i seguenti:
«2-bis. Tutti gli atti di
pianificazione urbanistica o territoriale si conformano ai principi di uso consapevole del
territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dei vari contesti.
2-ter. Gli atti di pianificazione
urbanistica o territoriale che ricomprendano beni paesaggistici sono impugnabili, ai fini
del presente codice, ai sensi dell'articolo 146, comma 12.»;
ff) all'articolo 156:
1) al comma 1, le parole: «1° maggio 2008»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009» e le parole: «i piani previsti
dall'articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,» sono sostituite dalle
seguenti: «piani paesaggistici»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole: «dal
comma 3 dell'articolo 143, possono stipulare intese» sono sostituite dalle seguenti:
«dall'articolo 135, possono stipulare intese, ai sensi dell'articolo 143, comma 2,»;
3) al comma 3, il terzo e quarto periodo sono
sostituiti dai seguenti: «Il piano adeguato e' oggetto di accordo fra il Ministero e la
regione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla data della
sua adozione vigono le misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9. Qualora
all'adozione del piano non consegua la sua approvazione da parte della regione, entro i
termini stabiliti dall'accordo, il piano medesimo e' approvato in via sostitutiva con
decreto del Ministro.»;
gg) all'articolo 157:
1) al comma 1, primo periodo, le parole:
«Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 6, dell'articolo 144, comma 2 e
dell'articolo 156, comma 4, conservano efficacia a tutti gli effetti:» sono sostituite
dalle seguenti: «Conservano efficacia a tutti gli effetti:»;
2) al comma 1, lettera a), le parole:
«le notifiche» sono sostituite dalle seguenti: «le dichiarazioni» e la parola:
«eseguite» e' sostituita dalla seguente: «notificate»;
3) al comma 1, lettera c), le parole:
«i provvedimenti di dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «le dichiarazioni»
e la parola: «emessi» e' sostituita dalla seguente: «notificate»;
4) al comma 1, dopo la lettera d), e'
inserita la seguente: «d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;»;
5) al comma 1, lettera e), le parole:
«i provvedimenti di dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «le dichiarazioni»
e la parola «emessi» e' sostituita dalla seguente: «notificate»;
hh) l'articolo 159 e' sostituito dal seguente:
«Art. 159 (Regime transitorio in materia
di autorizzazione paesaggistica). - 1. La disciplina dettata al Capo IV si applica
anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31
dicembre 2008 non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione
o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei
soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei
requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo
146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione
delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al
precedente periodo, determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31
dicembre 2008. Resta salvo, in via transitoria, il potere del soprintendente di annullare,
entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dei relativi atti, le autorizzazioni
paesaggistiche rilasciate prima della entrata in vigore delle presenti disposizioni.
2. I procedimenti di conformazione ed
adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica
redatta a termini dell'articolo 143 o adeguata a termini dell'articolo 156, che alla data
del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell'articolo
145, commi 3, 4 e 5.
3. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008
siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6
settembre 1985, l'autorizzazione può essere concessa solo dopo l'adozione dei
provvedimenti integrativi di cui all'articolo 141-bis.».
Art. 3.
Modifiche alla Parte quarta
1. Alla Parte quarta del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 167, comma 3, secondo periodo, le parole: «procede alla demolizione avvalendosi delle modalità operative» sono sostituite dalle seguenti: «procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalita» e le parole: «Ministero per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalla seguente: «Ministero»;
b) all'articolo 181, comma 1, le parole: «dall'articolo 20
della
legge 28 febbraio 1985, n. 47» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 44,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
Art. 4.
Modifiche alla Parte quinta
1. Al primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 182 della Parte quinta del decreto legislativo n. 42 del 2004 le parole: «comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4, secondo periodo».
Art. 5.
Abrogazioni
1. All'articolo 82 del decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i commi 1 e 2 sono soppressi.